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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4861 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9195/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9195/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Eboli (SA), alla via Tus dell'avv. Anna Viscido che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliato in Battipaglia (SA), alla vi studio dell'avv. Giovanni Grattacaso che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 3 luglio 2008 CP_1 nel Comune di Salerno e che, dall' unione co o nati tre figli, Per_1
(30.06.2009), (02.03.2011) e (21.11.2018), chiedeva pronunci Per_2 Per_3 cessazione de i civili del matr o. Al riguardo, la ricorrente precisava che, con decreto n. cronol. 7901/2022 del 16.11.2022, il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e chiedeva la previsione delle s cessorie per come indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 30 ottobre 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2322/2025, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti per la definizione delle ulteriori domande conseguenziali alla citata pronuncia. A seguito di tale pronuncia, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate all'udienza del 30 ottobre 2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
-I coniugi vivranno separati fissando a propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
-i figli resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e presso la casa coniugale, sita in Pellezzano (Sa) alla via San Bartolomeo, 1 che resterà in assegnazione alla sig.ra unitamente a tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti perché Parte_1
mantenimento dell'ambiente familiare dei minori;
-i tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e di quelli lavorativi del genitore;
In mancanza di accordo: il sig. terra con sé i figli tre CP_1 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lune oledì e venerdì dalle 18:00 ore alle ore 21:00 e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica;
i giorni durante il periodo natalizio e pasquale, verranno concordati di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività, e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli, durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre due settimane, consecutive e con pernottamento, da comunicarsi all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno;
tale facoltà, per lo stesso periodo e con le stesse modalità, spetterà anche alla madre con pari obbligo di concordare entro il 31maggio di ogni anno;
in occasione dei compleanni, onomastici e della Festa del Papà i minori trascorreranno tali giorni col padre e lo stesso è a dirsi per le identiche ricorrenze della madre, compleanni ed onomastici dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo, di anno in anno con ogni genitore alternando mattina/pomeriggio pomeriggio/sera.
-I coniugi convengono inoltre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, anche in periodi diversi da quelli sopra indicati, previo accordo con l'altro genitore sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento per i figli la CP_1 Pt_1 co a somma di euro 600,00 0,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici I$TAT oltre il 50% dell'assegno unico universale, secondo la formulazione attualmente vigente ovvero ogni altro eventuale sussidio che dovesse sostituirlo, mediante versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, a titolo esemplificativo e non esaustivo mediche, di istruzione e formazione, ricreative e sportive deputate a far fronte alle esigenze dei figli.
-il sig. lascerà, entro 15 giorni dalla udienza di comparizione delle parti, la CP_1 casa c e portando via con sé i propri beni ed effetti personali e professionali, con obbligo di comunicazione del nuovo indirizzo di residenza.
-Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra annualmente, la CP_1 Pt_1 quota , delle somme derivanti dall'accredito d o delle detrazioni Irpef e delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione all'immobile coniugale sito in Pellezzano, via S. Bartolomeo, 1, e ciò fino al termine del credito totale maturato.
-I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei coniugi. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9195/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Eboli (SA), alla via Tus dell'avv. Anna Viscido che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliato in Battipaglia (SA), alla vi studio dell'avv. Giovanni Grattacaso che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 3 luglio 2008 CP_1 nel Comune di Salerno e che, dall' unione co o nati tre figli, Per_1
(30.06.2009), (02.03.2011) e (21.11.2018), chiedeva pronunci Per_2 Per_3 cessazione de i civili del matr o. Al riguardo, la ricorrente precisava che, con decreto n. cronol. 7901/2022 del 16.11.2022, il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e chiedeva la previsione delle s cessorie per come indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 30 ottobre 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2322/2025, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti per la definizione delle ulteriori domande conseguenziali alla citata pronuncia. A seguito di tale pronuncia, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate all'udienza del 30 ottobre 2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
-I coniugi vivranno separati fissando a propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
-i figli resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e presso la casa coniugale, sita in Pellezzano (Sa) alla via San Bartolomeo, 1 che resterà in assegnazione alla sig.ra unitamente a tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti perché Parte_1
mantenimento dell'ambiente familiare dei minori;
-i tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e di quelli lavorativi del genitore;
In mancanza di accordo: il sig. terra con sé i figli tre CP_1 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lune oledì e venerdì dalle 18:00 ore alle ore 21:00 e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica;
i giorni durante il periodo natalizio e pasquale, verranno concordati di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività, e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli, durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre due settimane, consecutive e con pernottamento, da comunicarsi all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno;
tale facoltà, per lo stesso periodo e con le stesse modalità, spetterà anche alla madre con pari obbligo di concordare entro il 31maggio di ogni anno;
in occasione dei compleanni, onomastici e della Festa del Papà i minori trascorreranno tali giorni col padre e lo stesso è a dirsi per le identiche ricorrenze della madre, compleanni ed onomastici dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo, di anno in anno con ogni genitore alternando mattina/pomeriggio pomeriggio/sera.
-I coniugi convengono inoltre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, anche in periodi diversi da quelli sopra indicati, previo accordo con l'altro genitore sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento per i figli la CP_1 Pt_1 co a somma di euro 600,00 0,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici I$TAT oltre il 50% dell'assegno unico universale, secondo la formulazione attualmente vigente ovvero ogni altro eventuale sussidio che dovesse sostituirlo, mediante versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, a titolo esemplificativo e non esaustivo mediche, di istruzione e formazione, ricreative e sportive deputate a far fronte alle esigenze dei figli.
-il sig. lascerà, entro 15 giorni dalla udienza di comparizione delle parti, la CP_1 casa c e portando via con sé i propri beni ed effetti personali e professionali, con obbligo di comunicazione del nuovo indirizzo di residenza.
-Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra annualmente, la CP_1 Pt_1 quota , delle somme derivanti dall'accredito d o delle detrazioni Irpef e delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione all'immobile coniugale sito in Pellezzano, via S. Bartolomeo, 1, e ciò fino al termine del credito totale maturato.
-I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei coniugi. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi