TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. VA La LE, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1912/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Stilo via Parte_1 C.F._1
G. Marconi, 11, presso lo studio dell'avvocato Paola CONIGLIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Reggio Calabria, via Calabria n. 82, rappresentato e difeso dagli avvocati
IL CI e DA SI ADORNATO, giusta procura generale alle liti del
23.01.2023, al rogito del notaio in Roma, rep. 37950, pec: Per_1
E t: Email_2 Email_4
CONVENUTO
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato in data 30.05.2023, , premesso di essere Parte_1
bracciante agricolo, iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ha esposto che per l'anno 2021 ha lavorato nella qualità di bracciante agricolo per un totale di gg. 102 come risulta dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione
Pag. 1 a 6 negli elenchi anagrafici del comune di residenza allegati, che, in data 26.01.2022, ha presentato all' domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola;
che CP_1
l' non ha erogato tale indennità; che in data 22.05.2023 ha proposto ricorso al CP_1
Comitato Provinciale, rimasto privo di riscontro. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. la condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2021 domanda n. 2022915703709 nella misura di euro 2.080,80 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell' alle spese, CP_1
competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' convenuto, che ha CP_2 eccepito l'infondatezza della pretesa in ragione del possesso, da parte del ricorrente, di partita
IVA, da cui ha dedotto la qualità di lavoratore autonomo. Ha ritenuto che tale elemento sia ostativo al riconoscimento della prestazione richiesta qualora sussista la prevalenza dell'attività svolta in maniera autonoma rispetto a quella di lavoro dipendente, ed ha rilevato che nel caso di specie risultano n. 136 giornate di lavoro autonomo a fronte di n. 102 gg di lavoro come bracciante agricolo, che l'apertura di partita IVA è connessa alla titolarità di azienda agricola di 339,00 ettari, per cui il lavoro autonomo risulta essere in misura superiore rispetto a quello dipendente. Ha pertanto così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del lavoro adito respingere il ricorso e le domande in esso contenute. Con il favore delle spese”.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 nella misura di euro 2.080,80.
Presupposto per la percezione delle indennità in esame è l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Giova ricordare in premessa che l'art. 32 legge 264 del 1949 prevede che: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti
Pag. 2 a 6 negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue”. Va ricordata a tal fine la sequenza decadenziale applicabile alla materia in esame, che all'art. 7 della legge 533 del 1973, prevede che: “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l' si sia pronunciato”. CP_2
Posto quanto sopra in via generale, va ricordato ancora in premessa che la disoccupazione agricola è un'indennità riconosciuta ai lavoratori impiegati in agricoltura e iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Essa spetta alle seguenti categorie di lavoratori: operai a tempo determinato, piccoli coloni;
compartecipanti familiari;
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
La legge prevede che i lavoratori così individuati devono trovarsi nelle seguenti situazioni devono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione ed inoltre devono aver maturato almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
È noto, inoltre, che per raggiungere i 102 contributi figurativi possono essere calcolati anche quelli relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Pag. 3 a 6 Sul versante probatorio ciò si traduce in un'inversione dell'onere della prova, poiché spetta all'istante fornire idonea certificazione attestante lo svolgimento di attività di bracciante agricolo nei termini anzidetti.
Quanto detto si accompagna logicamente al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. ai sensi del quale: “Chi vuol far valer un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
La norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse. Ne consegue che, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Ai fini di causa è utile inoltre richiamare, in via preliminare, l'orientamento della Corte
d'Appello di Reggio Calabria (CdA Reggio Calabria sent. n. 27/2021) secondo cui “per indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato e conforme al dato normativo, tra
l'altro autorevolmente sancito con la sentenza delle SS.UU. 616 del 01/09/1999 “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto – rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge – deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno
e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo
Pag. 4 a 6 familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati” (cfr. in tal senso Cass. Sez. Lav. n. 15869 del 26/06/2017).
Si è inoltre sottolineato in giurisprudenza la necessità della valutazione sulla prevalenza sotto il profilo reddituale affermando: “Al fine di accertare se sussista il requisito dello svolgimento di attività agricola "prevalente", richiesto dall'art. 2 della legge 9 gennaio
1963 n. 9 ai fini della configurabilità del diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per
i coltivatori diretti, il giudizio di prevalenza deve tener conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività lavorativa o da pensione” (Cass. Sez. L, Sent. n. 13938 del 16/06/2006)”.
Ciò premesso, nel caso di specie, l' ha sostenuto - ancorchè mediante un CP_1
meccanismo presuntivo - come l'attività esercitata dal ricorrente, in qualità di lavoratore autonomo, dovesse considerarsi prevalente non solo in virtù del possesso di partita IVA, ma anche e soprattutto in ragione di ulteriori fattori concomitanti di cui è opportuno dare conto.
In tal senso, l' ha indicato che l'estensione dei propri terreni, pari ad 339 ha, la CP_2 percezione di contributi AGEA, la titolarità di azienda agricola, cui si accompagna l'assunzione di lavoratori dipendenti in qualità di braccianti, depongono univocamente per un esercizio abituale, sicuramente non occasionale, e, quindi, normale di attività autonoma.
Ebbene, in ordine alle doglianze attoree va osservato che il provvedimento dell' CP_1 appare congruamente motivato anche alla luce dei chiarimenti forniti nella memoria di costituzione e risposta. Sulla scorta dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, occorre rilevare che il percepimento di contributi AGEA ininterrottamente percepiti per ben 7 anni, ovvero dal 2016 al 2022, provato dall' e non smentito dal CP_1
ricorrente, valutato unitamente all'estensione dei terreni coltivati, alla titolarità dell'azienda ed alla significativa circostanza dell'assunzione di lavoratori agricoli a tempo determinato
Pag. 5 a 6 dipingono, insieme valutati, un quadro univoco nel quale l'esercizio di lavoro autonomo, se non imprenditoriale, è certamente prevalente rispetto a quello di coltivazione diretta.
D'altra parte, il ricorrente non fornisce alcuna prova dello svolgimento della propria prestazione come bracciante agricola in forma prevalente rispetto a quella di lavoro autonomo, e deduce solo di non aver prodotto alcun reddito a tale titolo per come dichiarato nella documentazione fiscale prodotta.
Tuttavia, tale elemento è cedevole e non decisivo ai fini di causa, contrapponendosi illogicamente con l'assunzione di personale dipendente, in spregio ad ogni principio di gestione, quantomeno economica, ove non di lucro, di un'attività aziendale. L'osservazione in parola appare vieppiù radicata ove si consideri che l'attività agricola in via autonoma risulta avviata da diversi anni, di talchè a nulla rilevano le contestazioni della parte ricorrente che, per quanto detto, degradano nell'irrilevanza.
Il ricorso, pertanto, è respinto.
Attesa la valida dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. rilasciata dalla parte ricorrente nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. – respinge il ricorso proposto da;
Parte_1
2. – nulla per le spese
Locri, 12 dicembre 2025
Il Giudice
VA La LE
Pag. 6 a 6