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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2393/2023 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO A. SVEGLIATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in TORINO
– CORSO FRANCIA N. 11
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona dei legali TRoparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO GAMBA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in MILANO – VIA FREGUGLIA N. 8
APPELLATA
Avente ad oggetto: mutuo sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
pagina 1 di 15 Rilevato che l'appello è conforme ai criteri di cui all'art. 342 c.p.c. in riforma della sentenza n. 5386/2023 del Tribunale di Milano emessa il 28 giugno 2023
In via preliminare
Respingere l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata ex adverso
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria 183 comma VI n. 2 c.p.c., e prova contraria di cui alla 183 comma VI n. 3 c.p.c. depositate nel primo grado di giudizio.
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'illegittima iscrizione in Centrale rischi del signor (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Società (C.F. CP_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni P.IVA_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal signor nella misura che Parte_1
emergerà in corso di causa, oltre interessi di legge ex artt. 1282 e 1284 c.c. dal giorno dell'illecito al saldo, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT FOI dal giorno dell'illecito al saldo o nella diversa somma che sarà accertata dal Giudice adito, anche liquidata con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi di legge ex artt. 1282 e 1284 c.c. dal giorno dell'illecito al saldo, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT FOI dal giorno dell'illecito
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito non ravvisi l'esclusiva responsabilità della (C.F. , P.IVA ), in persona TRoparte_2 P.IVA_1 P.IVA_1 del legale rappresentante in carica, nel determinare l'illegittima iscrizione nella centrale Rischi della
Banca d'Italia e dunque nella causazione dei danni patiti dal signor , Parte_1
accertare e dichiarare il concorso – nella misura ritenuta dalla Corte di Appello – della Società appellata nella causazione dei danni patiti dal signor e per l'effetto, dichiarare Parte_1
tenuta e condannare la Società (C.F. , P.IVA ), in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento in via proporzionale alla quota di responsabilità accertata dei danni patiti dal signor , nella misura Parte_1
accertata dal Giudice adito, anche liquidata con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi di legge ex artt. 1282 e 1284 c.c. dal giorno dell'illecito al saldo, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT FOI dal giorno dell'illecito.
pagina 2 di 15 In ogni caso, con vittoria di onorari e spese dei due gradi di giudizio e della procedura di mediazione civile, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate in forza della sentenza impugnata.”
Per l'appellata – Succursale italiana CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in una con ogni altra più opportuna statuizione di legge e/o del caso:
- in via preliminare: per tutto quanto esposto nella comparsa di costituzione 2.1.2024, accertare e dichiarare l'inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza dell'interposto appello, e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5386/2023 emessa e pubblicata all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. 28.6.2023, notificata a mezzo PEC in data 30.6.2023, nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale di Milano (R.G. n. 33606/2019); in subordine, nel merito: nel denegato caso di mancato accoglimento della superiore eccezione preliminare, rigettare integralmente, e con qualsiasi statuizione, le domande proposte da parte appellante nei confronti di , per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto e, per CP_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5386/2023 emessa e pubblicata all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. 28.6.2023, notificata a mezzo PEC in data 30.6.2023, nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale di Milano (R.G. n. 33606/2019);
- in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: per la remota e assolutamente non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da parte appellante nei confronti di
e, pertanto, ove mai le stesse venissero ritenute fondate nell'an, liquidare le CP_1
richieste avversarie nei rigorosi limiti della prova sul quantum, se, del caso, previa applicazione dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre a rimborso
15% spese generali e ad accessori come per legge.
In via istruttoria: la società concludente si oppone all'ingresso delle istanze istruttorie ex adverso formulate in primo grado e riproposte in questa sede, in quanto ictu oculi inammissibili, in particolare le due Consulenze Tecniche d'Ufficio richieste, ribadendo la natura solo esplorativa delle stesse, e si riporta, solo per mero scrupolo, alle deduzioni istruttorie articolate nella propria memoria 183 n. 2) del 3.3.2020 (cfr., in doc. 2 cost.), eventualmente da ammettersi solamente se ritenute necessarie,
pagina 3 di 15 rinunciando, peraltro, alla escussione a prova contraria del teste inizialmente indicato, in quanto lo stesso nulla potrebbe riferire riguardo alle circostanze capitolate dall'attore, oggi appellante.”
I. Il processo di primo grado
I.1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano e Parte_1 TRoparte_3
(in qualità di subentrante, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, a CP_1 [...]
) esponendo quanto segue: TRoparte_4
TR In data 18.2.2005 l'attore aveva acquistato presso la concessionaria di Alba l'autovettura BMW, modello 320d, (TG: CP057WS), sottoscrivendo contestualmente il contratto di finanziamento n. TR 01612000 con la s.p.a. (di seguito anche solo ) per un TRoparte_4 CP_5 capitale di € 32.120,00, da restituirsi in 35 rate mensili di € 608,84 ciascuna. Le parti avevano convenuto, altresì, che il pagamento delle rate avvenisse mediante RID, appoggiato alla Banca di
Credito Cooperativo di Bene Vagienna, presso cui il era correntista;
Parte_1
successivamente, con lettera raccomandata a/r del 13.7.2006, lo stesso aveva Parte_1
comunicato alla banca il cambio di domiciliazione, dalla Banca di Credito Cooperativo di Bene
Vagienna alla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, a far data dal 31.8.2006. La banca finanziatrice, tuttavia, non aveva dato alcun riscontro ed aveva poi provveduto a comunicare al debitore l'insoluto della rata con scadenza il 31.8.2006: era seguito uno scambio di corrispondenza con cui era stato chiarito l'equivoco e, a partire dalla rata con scadenza al successivo ottobre, la domiciliazione era stata effettuata sul nuovo c/c, mentre le rate precedenti rimaste insolute erano state saldate direttamente dal debitore;
con lettera raccomandata del 21.11.2006, il aveva comunicato un nuovo cambio di Parte_1
domiciliazione bancaria (dalla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco al Banco di Credito P.
Azzoaglio): anche in questa occasione la comunicazione non era stata recepita, e, con lettera del
2.3.2007, per conto di aveva intimato al di provvedere al pagamento Parte_2 CP_5 Pt_1
delle rate scadute di dicembre 2006, gennaio e febbraio 2007; il successivo 25 maggio, aveva comunicato la risoluzione del contratto di finanziamento, CP_5
e, poiché nel frattempo il credito era stato ceduto alla (cessione che veniva TRoparte_6 comunicata al debitore in data 8.6.2007), quest'ultima aveva intimato al debitore ceduto il pagamento del residuo del finanziamento;
pagina 4 di 15 il era stato contattato dal Banco di Credito P. Azzoaglio e dalla Banca di Credito Parte_1
Cooperativo di Bene Vagienna, le quali lo avevano informato dell'avvenuta segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: tale segnalazione era avvenuta su impulso della
BMW F.S.I. s.p.a., come appreso dall'attore a seguito di richiesta formale avanzata alla cessionaria del credito TRoparte_6
a seguito della segnalazione, sia la Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna che il Banco di
Credito P. Azzoaglio avevano disposto la riduzione delle linee di credito concesse al correntista;
la segnalazione in Centrale Rischi aveva altresì impedito all'attore di ottenere nuovi finanziamenti e/o linee di credito. Il si era trovato così costretto a rinunciare alla finalizzazione dell'acquisto di Pt_1 un esercizio commerciale (perdendo la caparra già versata) e a fronteggiare difficoltà nell'adempimento di altre obbligazioni di pagamento (al punto da essere costretto a vendere il proprio esercizio commerciale sito ad Alba), oltre che affrontare uno stato di sofferenza psicologica che aveva richiesto l'intervento di cure specialistiche;
la segnalazione doveva ritenersi illegittima, in quanto effettuata nonostante il “avesse posizioni Pt_1 di conto corrente idonee a far fronte alle proprie obbligazioni” e, oltretutto, senza darne preventiva comunicazione al medesimo debitore;
a fronte di quanto sopra, il trasmetteva a (subentrata in tutti i rapporti Pt_1 CP_1
giuridici di BMW F.S.I. s.p.a.) la richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della segnalazione asseritamente illegittima, richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro.
Tanto premesso, la difesa attorea chiedeva dunque, previe le declaratorie del caso, di ordinare la cancellazione dell'iscrizione in Centrale Rischi, con condanna di e TRoparte_3 CP_1
“per i rispettivi ambiti di responsabilità”, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e
[...]
quantificati nella misura accertata in corso di causa (ovvero determinata con valutazione equitativa) oltre interessi ex art. 1282 e 1284 c.c. dal giorno dell'illecito al saldo e rivalutazione monetaria.
In subordine, l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi il concorso, nella misura ritenuta di giustizia, di entrambe le società nella causazione del danno subito dal Pt_1
I.2. Si costituiva – Succursale italiana, eccependo, in via preliminare, la nullità ex CP_1 art. 164, comma 4, c.p.c. dell'atto di citazione ovvero l'improcedibilità del giudizio o l'inammissibilità delle domande, per non avere la difesa avversaria quantificato e qualificato i danni richiesti, mancando così di individuare il petitum e la causa petendi.
pagina 5 di 15 Nel merito, la convenuta contestava il fondamento della domanda avversaria chiedendone il rigetto, sulla base delle seguenti argomentazioni:
l'iscrizione del debitore alla Centrale Rischi doveva ritenersi legittima, in quanto eseguita in presenza di tutti i presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla legge. In particolare, rilevava la difesa come a seguito delle vicende correlate al continuo cambio di domiciliazione da parte del (che non Pt_1 veniva mai regolarmente comunicato alla banca), l'istituto di credito avesse invitato più volte il debitore a compilare e presentare il modulo previsto nel caso di cambio della banca di appoggio del finanziamento. Tuttavia, il debitore non vi provvedeva, mancando altresì di adempiere al pagamento di sei rate rimaste così insolute (dicembre 2006 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2007).
Pertanto, la finanziatrice segnalava la posizione a sofferenza in Centrale Rischi e comunicava al debitore la risoluzione del contratto per inadempimento;
in ogni caso, posto che in data 8.6.2007 il credito nascente dal finanziamento era stato ceduto a
[...]
(attuale creditrice della somma), la segnalazione a sofferenza riguardava il solo mese TRoparte_6
di maggio 2007, essendo il credito confluito nella titolarità della cessionaria. Allo stato, sosteneva la convenuta, non risultava alcuna segnalazione nei confronti del nominativo dell'attore da parte di TR
, ormai non più titolare del credito. Per tali ragioni, la domanda attorea di ordinare la cancellazione della segnalazione doveva, in tesi, considerarsi tamquam non esset.
In via subordinata la banca insisteva per la liquidazione del danno “nei rigorosi limiti della prova sul quantum, previa applicazione dell'art. 1227 c.c. secondo il prudente apprezzamento del […] Giudice”.
I.3 Si costituiva anche eccependo preliminarmente la propria carenza di TRoparte_3 legittimazione passiva, in ragione dell'estraneità rispetto a tutta l'operazione di finanziamento, essendo TR il suo ruolo solo quello di importare le vetture a marchio dalla Casa Madre verso i rivenditori, ruolo che nulla ha a che vedere con l'attività finanziaria. La società eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per mancata specificazione del petitum e chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per aver citato consapevolmente in giudizio un soggetto estraneo ai fatti.
I.4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5386/2023 emessa ex art. 281 sexies
c.p.c. il 28 giugno 2023, accertava la carenza di legittimazione passiva di e rigettava TRoparte_3
le domande attoree, condannando il alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Pt_1 [...]
e di CP_3 TRoparte_7
pagina 6 di 15 Le motivazioni poste alla base di tale decisum possono essere riassunte come segue:
- doveva ritenersi estranea alla fattispecie per cui era causa e, pertanto, priva di TRoparte_3 legittimazione passiva rispetto alle domande attoree: risultava documentato, infatti, che l'attore aveva stipulato un contratto con di diritto tedesco tramite la succursale CP_1
italiana TRoparte_8
- l'eccezione di nullità dell'atto di citazione svolta da entrambe le convenute doveva essere respinta in quanto infondata;
- con riguardo al merito delle domande attoree, risultava documentato che, in occasione del primo cambio di domiciliazione, non avendo il provveduto a compilare Parte_1
l'apposito modulo che consentiva la revoca delle precedenti coordinate bancarie e l'indicazione di quelle nuove – così contravvenendo al disposto dell'art. 3 del contratto –,
[...]
aveva trasmesso il modulo stesso presso la residenza del debitore, modulo che TRoparte_4 veniva restituito dall'attore debitamente compilato, sì da consentire la regolarizzazione della sua posizione. Lo stesso era avvenuto in occasione del secondo mutamento di domiciliazione, con la sola differenza che, in questo caso, il non aveva provveduto alla trasmissione Parte_1
del modulo, pur essendogli stato mandato dalla società finanziatrice. In tal modo, il debitore non adempiva al pagamento di sei rate del finanziamento (da dicembre 2006 a maggio 2007), circostanza che aveva determinato la banca alla comunicazione della risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento;
- inoltre, dalla documentazione in atti poteva desumersi che “la segnalazione in Centrale Rischi TR di Banca d'Italia, fu effettuata da F.S.I. S.p.A., in relazione al mancato pagamento della rata di maggio 2007, considerato che l'8.6.2007 il credito, derivante dal finanziamento n.
1612000, era stato ceduto da BMW F.S.I. S.p.A. alla società (sentenza TRoparte_6
di primo grado, p. 8);
- peraltro, la banca aveva proceduto in maniera conforme alla Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 (al nono aggiornamento del 22.6.2004), che non prevedeva l'obbligo della banca di informare per iscritto il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza;
- a fronte delle superiori argomentazioni, la segnalazione doveva ritenersi legittima. In ogni caso, ha osservato il primo giudice, l'attore non aveva provato il danno (patrimoniale e non patrimoniale) asseritamente patito a seguito del comportamento della convenuta, anche se,
pagina 7 di 15 comunque, la legittimità della segnalazione impediva la configurabilità, anche solo eventuale, di un danno ingiusto;
- doveva rigettarsi la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. svolta da CP_3
non sussistendone i presupposti di legge;
[...]
- infine, la domanda di ordinare a la cancellazione immediata della CP_1
segnalazione non poteva trovare seguito, non essendo la convenuta più titolare di alcun credito nei confronti dell'attore, avendolo ceduto a TRoparte_6
II. L'appello di : Parte_1
II.1. ha proposto appello nei soli confronti di Parte_1 TRoparte_1
, articolando cinque motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e riassunti.
[...]
1) “Errata ricostruzione dei fatti del giudizio”.
Co questo primo motivo, l'appellante si duole della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di
Milano. In tesi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, da un lato l'art. 3 del contratto nulla dice in ordine alle modalità della variazione della domiciliazione bancaria e, dall'altro, la controparte non ha offerto la prova di aver trasmesso il modulo alla residenza del debitore, circostanza quest'ultima peraltro mai verificatasi nel caso di specie. Infatti, osserva la difesa, in occasione del primo cambio di domiciliazione la banca aveva trasmesso all'appellante esclusivamente l'autorizzazione alla rimessa diretta (cfr. doc. n. 36 fascicolo appellante).
2) “Falsa applicazione della circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – 9° aggiornamento del giugno
2004”.
Co questo secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato ed applicato la suddetta circolare della Banca d'Italia, non tanto per quanto concerne il mancato preavviso di segnalazione (al riguardo, l'appellante evidenzia come in effetti la circolare non prevedesse un simile dovere a carico della segnalante, “anche se sarebbe stato onere dell'appellata a norma dell'art. 1375 c.c.”), quanto nella valutazione della legittimità della segnalazione in Centrale Rischi. Ad avviso dell'appellante il Tribunale, trascurando sia il contenuto della circolare, sia gli orientamenti di legittimità in materia, avrebbe valorizzato l'insoluto delle sei rate, nonché la manifestata volontà del debitore di non adempiere, così incorrendo in un errore, posto che da un lato il mancato pagamento delle rate “non era in sé elemento oggettivo idoneo a giustificare
pagina 8 di 15 TR la segnalazione e, comunque, dipendeva dalla disorganizzazione mostrata da e non da condotte dell'appellante” e, dall'altro, che “non vi è mai stato alcun rifiuto del pagamento delle rate da parte TR dell'esponente, ma soltanto il rifiuto a consegnare denaro a incaricati di che non dimostrassero tale loro qualifica” (atto di appello, p. 15).
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 e 2053 c.c.”.
Con questo terzo motivo l'appellante censura la sentenza di prime cure in ordine alla ritenuta inesistenza di un danno ingiusto causalmente ricollegabile alla segnalazione. In tesi, la corretta ricostruzione dei fatti offrirebbe la prova dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto eseguita in presenza di presupposti diversi da quelli previsti dalla Banca d'Italia e, quindi, dell'ingiustizia del danno subito subito dall'appellante.
4) “Sussistenza e quantificazione del danno”.
Col quarto motivo di appello, il argomenta in ordine alla ritenuta esistenza del danno che, in Pt_1 tesi, sarebbe stata compiutamente provata sin dal primo grado di giudizio. Infatti, l'appellante aveva fornito riscontro: delle disponibilità economiche del (docc. nn. 20-32); del credito di cui Pt_1
godeva presso le banche (docc. nn. 20-30); delle opportunità perse e delle perdite economiche subite.
Ciò sarebbe sufficiente a fornire riscontro della perdita subita dal sul profilo dell'affidabilità Pt_1 finanziaria: ad avviso della difesa, “non vi sono altri fattori che possano aver determinato il tracollo delle condizioni patrimoniali e reddituali del sig. all'infuori della condotta illegittima sopra Pt_1
descritta. Il nesso di causalità tra i due dati deve ritenersi provato in applicazione del criterio probabilistico e sulla scorta della prova presuntiva che la Cassazione riconosce in materia” (atto di appello, p. 18). Con specifico riguardo alla quantificazione, la stessa sarebbe rimessa al giudizio della
Corte, anche se, in ogni caso, potrebbe essere eseguita sulla base dei dati evincibili dalla documentazione in atti, da cui risulta: la perdita di un patrimonio di titoli superiore a € 200.000,00
(doc. n. 24); la perdita di un complesso aziendale del valore di € 290.000,00 (doc. n. 31); il tracollo psicologico dell'appellante, che rappresenterebbe il danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
5) “Condanna alle spese”.
pagina 9 di 15 Infine, l'appellante ha instato per la riforma del capo della condanna delle spese del giudizio quale conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza.
II.2. Si è costituita Succursale italiana, concludendo per l'inammissibilità TRoparte_1 dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e, nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata. In subordine all'accoglimento anche parziale dell'appello,
l'appellata ha reiterato l'eccezione ex art. 1227 c.c. svolta in primo grado.
Nel contestare la fondatezza del gravame avversario, l'appellata ha manifestato condivisione all'iter motivazionale percorso dal Tribunale, osservando come già dal primo grado di giudizio sia emersa la correttezza dell'agire di BMW F.S.I. s.p.a. sia nel gestire il cambio di domiciliazione bancaria, sia nel dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento sia, infine, nell'eseguire la segnalazione a sofferenza (peraltro valevole solo per il mese di maggio 2007, a fronte della successiva cessione del credito a ). Inoltre, ad avviso della difesa, non può revocarsi in dubbio l'assenza di TRoparte_6 causalità materiale tra la condotta ed il danno, che, in ogni caso, l'appellante ha omesso di provare.
II.3 All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 24.1.2024, la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 22.1.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e, quindi, decisa nella camera di consiglio del 22.1.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1 Preliminarmente, la Corte prende atto che il ha proposto appello nei soli Parte_1
confronti di italiana e non anche di di cui il TRoparte_1 TRoparte_3
giudice di primo grado ha accertato la carenza di legittimazione passiva, con conseguente rigetto delle domande proposte dall'odierno appellante nei suoi confronti: tutte decisioni che, a fronte dell'omessa citazione in appello della italiana, devono intendersi coperte dal giudicato interno. CP_3
Ancora in via preliminare, rileva la Corte come l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. svolta dall'appellata debba intendersi superata dal momento che, con la fissazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c., è stato dato al giudizio ordinario corso.
pagina 10 di 15 III.2 Tanto premesso, ritiene la Corte di trattare congiuntamente i primi quattro motivi d'appello proposti, in quanto intimamente connessi, rilevandone l'infondatezza.
L'art. 3 del contratto di finanziamento sottoscritto il 18.02.2005, rubricato “Pagamenti ed interessi di mora. Altri oneri, spese e rimborsi di spese anticipate e/o di gestione”, prevede che “il pagamento delle rate periodiche, fisse per tutta la durata del TRatto, viene fatto con addebito permanente, preautorizzato dal Cliente, sul suo conto corrente bancario, sistema RID (quindi senza invio di preavviso di scadenza) oppure, in attesa di domiciliazione del RID, contro ritiro di ricevute bancarie, o con altra forma di pagamento concordata in forma scritta con la Società. […] Il mancato ricevimento degli avvisi bancari, laddove previsti, ed eventuali disguidi di ogni genere, non esonerano il Cliente dall'adempiere l'obbligazione di pagamento alle singole scadenze contrattuali con idoneo mezzo, a sua cura e responsabilità. Il Cliente espressamente riconosce che, qualunque siano le modalità da lui prescelte, il luogo formale dell'adempimento dell'obbligazione di ogni pagamento pattuito è sempre il domicilio della Società”.
Pertanto, le parti avevano concordato la restituzione della somma data a mutuo mediante rimborso rateale da eseguirsi attraverso un addebito permanente sul c/c del mutuatario (sistema RID), fatta salva, in attesa del domiciliazione del RID, la possibilità del debitore di provvedere al pagamento mediante ritiro di ricevute bancarie o altra modalità pattuita con la parte mutuante;
fermo restando, in ogni caso,
l'obbligo del mutuatario di provvedere all'adempimento della propria obbligazione restitutoria nel caso di qualsivoglia tipologia di “disguido”, per tale dovendo intendersi, evidentemente, anche eventuali cambi di domiciliazione in corso di rapporto non correttamente formalizzati.
È pacifico che alla comunicazione del primo cambio di domiciliazione (avvenuta con raccomandata a/r trasmessa a del 13.07.2006), sia seguito un sollecito di pagamento relativo alla rata con CP_5
scadenza 31.08.2006, ove si dava conto della possibilità per il mutuatario sia di provvedere al pagamento mediante bonifico su un c/c di cui venivano indicate le coordinate, sia di prendere contatti con gli uffici della banca per eventuali chiarimenti (cfr. docc. nn 2-3 fascicolo appellante). È altresì pacifico che il abbia poi trasmesso il modulo “RID – Autorizzazione permanente di addebito Pt_1 in c/c” indicando la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco – s. c. (doc. n. 36 fascicolo appellante) quale nuovo istituto domiciliatario, così regolarizzando la propria posizione.
Lo stesso non è tuttavia avvenuto in occasione del secondo cambio di domiciliazione, rispetto al quale l'appellante si è limitato alla comunicazione mediante lettera raccomandata a/r del 21.11.2006 (doc. n.
4 fascicolo appellante). A questa ha fatto seguito un sollecito di pagamento di per conto di Parte_3
pagina 11 di 15 del 20.03.2007 relativamente a tre rate rimaste insolute (dicembre 2006-febbraio 2007), CP_5
con indicazione del numero e del recapito del funzionario incaricato, e, in data 25.05.2007, la missiva con cui il creditore comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 6 dell'accordo (che, peraltro, prevede la facoltà della finanziatrice di dichiarare la risoluzione del contratto già per il “mancato o ritardato pagamento alle scadenze contrattuali anche di una sola rata”)
(doc. n. 5 e n. 6 fascicolo appellante).
È stata effettuata, quindi, la segnalazione in Centrale Rischi del nominativo del da parte di Pt_1
BMW F.S.I. s.p.a. per l'importo corrispondente all'ammontare delle sei rate rimaste insolute.
Rileva la Corte come da tali considerazioni possa evincersi che:
- a fronte delle vicende occorse in occasione del primo cambio di domiciliazione, il era Pt_1
ben consapevole che la comunicazione a mezzo di raccomandata a/r non fosse sufficiente a far registrare il mutamento del RID da parte della banca mutuante, occorrendo a tal fine un apposito modulo, che ben avrebbe potuto procurarsi mettendosi in contatto con l'istituto finanziatore;
- lo stesso avrebbe potuto avvedersi della mancata formalizzazione del secondo cambio Pt_1
di RID ben prima del maggio 2007, monitorando la movimentazione del proprio conto corrente,
e certamente, in ogni caso, a seguito della ricezione del sollecito da parte di nel Parte_3
marzo 2007 (rispetto al quale è rimasto inerte, anziché subito provvedere a sanare la posizione come già in passato);
- il mancato buon fine (a qualsiasi ragione attribuibile) della procedura di mutamento della domiciliazione bancaria, non ha fatto venir meno l'obbligo del di adempiere alla Pt_1
obbligazione di pagamento delle rate di rimborso del finanziamento: nel contratto erano state previste modalità alternative di pagamento, cui ricorrere proprio “in attesa di domiciliazione del
RID” ovvero di vari ed eventuali disguidi, quali il ritiro di ricevute di pagamento o altra forma concordata per iscritto dalla società (cfr. art. 3), e non risulta che il in occasione del Pt_1
secondo cambio di domiciliazione, vi abbia fatto ricorso;
- il recesso dal contratto era facoltà che il creditore, ex art. 6 del contratto, poteva esercitare a seguito del mancato pagamento di una sola rata: pertanto, stante l'inadempimento del debitore prorogatosi per sei mensilità consecutive (dicembre 2006-maggio 2007), legittimamente la banca ha comunicato il recesso dal contratto.
pagina 12 di 15 Le superiori considerazioni consentono pertanto di ritenere che, a fronte dell'inadempimento protrattosi per sei mesi consecutivi, la classificazione del debitore come in sofferenza sia stata giustificata, e dunque sia stata legittima la condotta dell'ente finanziatore, che, ai sensi di quanto previsto dalla
Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 (al nono aggiornamento del 22.6.2004), è tenuto a segnalare tempestivamente tale posizione in Centrale Rischi (cfr. art. 5), senza che sia necessario darne comunicazione contestuale al cliente (circostanza, peraltro, ammessa anche dall'odierno appellante).
Trova allora necessitata conferma la valutazione compiuta dal Tribunale: a fronte della legittimità della segnalazione deve escludersi la configurabilità di un danno ingiusto a carico della parte appellante.
In ogni caso, a voler ritenere diversamente resterebbe il fatto che l'odierno appellante non ha offerto alcuna prova del pregiudizio lamentato (del quale ha rimesso la quantificazione all'apprezzamento del giudice). Con particolare riguardo al danno patrimoniale, giova premettere che l'eventualmente illegittima iscrizione del debitore alla Centrale Rischi può determinare un danno patrimoniale per l'iscritto nella misura in cui quest'ultimo riceva successivamente richieste di rientro immediato da altri istituti di credito, ovvero gli venga negato l'accesso ad ulteriori finanziamenti. Tra i plurimi documenti prodotti dall'appellante (tra cui un insieme eterogeneo di fatture pagate, bollette della luce, solleciti di pagamento per spese condominiali e una missiva del 06.02.2008 della Banca di Bene Vagienna, ove la banca dà atto di aver riscontrato una “totale assenza di movimentazione” del c/c di cui l'appellante era titolare, prodotte rispettivamente sub doc. n. 29 e n. 30), l'unico che potrebbe avere qualche rilievo ai fini della prova del pregiudizio, nei termini sopra descritti, è una comunicazione del Banco di Credito
Cooperativo Bene Vagienna del 21.9.2007, con cui la banca informava il che Parte_1
“riscontrata l'avvenuta segnalazione tra i “crediti in sofferenza” di una posizione di rischio in capo al signor da parte di altro Istituto”, era stata deliberata “la riduzione ad € 10.000,00 Parte_4 dell'apertura di credito in conto corrente e ad € 25.660,80 della linea di rilascio di fidejussioni bancarie. Nondimeno, ogni dubbio sull'irrilevanza di tale documento viene meno se solo si considera che il a seguito di tale comunicazione, non è stato privato in toto della facoltà di Parte_1
utilizzo delle linee di credito, potendo comunque continuare ad usufruire sia dell'affidamento sia della linea di rilascio di fideiussioni bancarie, seppur in misura inferiore a quella originariamente concessa;
d'altro canto, non è stato nemmeno allegato, oltre che provato, che tale riduzione di importo abbia di per sé ingenerato un pregiudizio. Ad esempio, non è stato argomentato quale diretta correlazione sussisterebbe con il, pur documentato, recesso dalla compravendita di un locale commerciale. Nulla è stato poi dedotto e provato con riferimento alla posizione dell'appellante presso altri istituti di credito,
pagina 13 di 15 come, per esempio, il Banco di Credito P. Azzoaglio, presso cui, per quanto noto in questa sede, era correntista.
Parimenti indimostrato è il lamentato danno non patrimoniale. Al riguardo l'appellante si è limitato ad allegare genericamente di aver subito un tracollo psicologico a seguito della segnalazione: prospettazione generica, non accompagnata da riscontri. Ciò esime la Corte da ogni ulteriore valutazione al riguardo, specie se si considera che il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non è in re ipsa, soggiacendo ai consueti oneri di allegazione e prova (cfr. Cass.
6589/2023).
In definitiva, anche in questa sede la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. promossa da nei confronti di italiana deve essere disattesa. Parte_1 TRoparte_1
Da ultimo si osserva che l'appellante ripropone la domanda diretta ad ottenere l'ordine di cancellazione della segnalazione, pur non censurando specificamente il capo della sentenza di primo grado che ne ha disposto il rigetto. In ogni caso rileva la Corte che ogni valutazione sul punto resta assorbita nelle considerazioni appena esposte, in ordine alla legittimità della segnalazione di cui viene domandata la cancellazione.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Tale esito consente di ritenere assorbita la trattazione del quinto motivo di appello, ove la difesa si è limitata a prospettare la riforma del capo inerente alla condanna delle spese processuali quale conseguenza della riforma della sentenza, da escludersi a fronte del rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste quindi a carico dell'appellante (parte soccombente) e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – media complessità), avuto riguardo all'attività difensiva concretamente svolta.
Infine, a fronte dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui 13, comma 1, quater, del DPR n.
115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione respinta o altrimenti assorbita, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 5386/2023 del Tribunale di Milano TRoparte_1
pubblicata il 28.06. 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € TRoparte_1
8.470,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2393/2023 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO A. SVEGLIATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in TORINO
– CORSO FRANCIA N. 11
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona dei legali TRoparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO GAMBA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in MILANO – VIA FREGUGLIA N. 8
APPELLATA
Avente ad oggetto: mutuo sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
pagina 1 di 15 Rilevato che l'appello è conforme ai criteri di cui all'art. 342 c.p.c. in riforma della sentenza n. 5386/2023 del Tribunale di Milano emessa il 28 giugno 2023
In via preliminare
Respingere l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata ex adverso
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria 183 comma VI n. 2 c.p.c., e prova contraria di cui alla 183 comma VI n. 3 c.p.c. depositate nel primo grado di giudizio.
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'illegittima iscrizione in Centrale rischi del signor (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Società (C.F. CP_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni P.IVA_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal signor nella misura che Parte_1
emergerà in corso di causa, oltre interessi di legge ex artt. 1282 e 1284 c.c. dal giorno dell'illecito al saldo, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT FOI dal giorno dell'illecito al saldo o nella diversa somma che sarà accertata dal Giudice adito, anche liquidata con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi di legge ex artt. 1282 e 1284 c.c. dal giorno dell'illecito al saldo, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT FOI dal giorno dell'illecito
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito non ravvisi l'esclusiva responsabilità della (C.F. , P.IVA ), in persona TRoparte_2 P.IVA_1 P.IVA_1 del legale rappresentante in carica, nel determinare l'illegittima iscrizione nella centrale Rischi della
Banca d'Italia e dunque nella causazione dei danni patiti dal signor , Parte_1
accertare e dichiarare il concorso – nella misura ritenuta dalla Corte di Appello – della Società appellata nella causazione dei danni patiti dal signor e per l'effetto, dichiarare Parte_1
tenuta e condannare la Società (C.F. , P.IVA ), in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento in via proporzionale alla quota di responsabilità accertata dei danni patiti dal signor , nella misura Parte_1
accertata dal Giudice adito, anche liquidata con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi di legge ex artt. 1282 e 1284 c.c. dal giorno dell'illecito al saldo, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT FOI dal giorno dell'illecito.
pagina 2 di 15 In ogni caso, con vittoria di onorari e spese dei due gradi di giudizio e della procedura di mediazione civile, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate in forza della sentenza impugnata.”
Per l'appellata – Succursale italiana CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in una con ogni altra più opportuna statuizione di legge e/o del caso:
- in via preliminare: per tutto quanto esposto nella comparsa di costituzione 2.1.2024, accertare e dichiarare l'inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza dell'interposto appello, e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5386/2023 emessa e pubblicata all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. 28.6.2023, notificata a mezzo PEC in data 30.6.2023, nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale di Milano (R.G. n. 33606/2019); in subordine, nel merito: nel denegato caso di mancato accoglimento della superiore eccezione preliminare, rigettare integralmente, e con qualsiasi statuizione, le domande proposte da parte appellante nei confronti di , per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto e, per CP_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5386/2023 emessa e pubblicata all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. 28.6.2023, notificata a mezzo PEC in data 30.6.2023, nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale di Milano (R.G. n. 33606/2019);
- in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: per la remota e assolutamente non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da parte appellante nei confronti di
e, pertanto, ove mai le stesse venissero ritenute fondate nell'an, liquidare le CP_1
richieste avversarie nei rigorosi limiti della prova sul quantum, se, del caso, previa applicazione dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre a rimborso
15% spese generali e ad accessori come per legge.
In via istruttoria: la società concludente si oppone all'ingresso delle istanze istruttorie ex adverso formulate in primo grado e riproposte in questa sede, in quanto ictu oculi inammissibili, in particolare le due Consulenze Tecniche d'Ufficio richieste, ribadendo la natura solo esplorativa delle stesse, e si riporta, solo per mero scrupolo, alle deduzioni istruttorie articolate nella propria memoria 183 n. 2) del 3.3.2020 (cfr., in doc. 2 cost.), eventualmente da ammettersi solamente se ritenute necessarie,
pagina 3 di 15 rinunciando, peraltro, alla escussione a prova contraria del teste inizialmente indicato, in quanto lo stesso nulla potrebbe riferire riguardo alle circostanze capitolate dall'attore, oggi appellante.”
I. Il processo di primo grado
I.1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano e Parte_1 TRoparte_3
(in qualità di subentrante, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, a CP_1 [...]
) esponendo quanto segue: TRoparte_4
TR In data 18.2.2005 l'attore aveva acquistato presso la concessionaria di Alba l'autovettura BMW, modello 320d, (TG: CP057WS), sottoscrivendo contestualmente il contratto di finanziamento n. TR 01612000 con la s.p.a. (di seguito anche solo ) per un TRoparte_4 CP_5 capitale di € 32.120,00, da restituirsi in 35 rate mensili di € 608,84 ciascuna. Le parti avevano convenuto, altresì, che il pagamento delle rate avvenisse mediante RID, appoggiato alla Banca di
Credito Cooperativo di Bene Vagienna, presso cui il era correntista;
Parte_1
successivamente, con lettera raccomandata a/r del 13.7.2006, lo stesso aveva Parte_1
comunicato alla banca il cambio di domiciliazione, dalla Banca di Credito Cooperativo di Bene
Vagienna alla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, a far data dal 31.8.2006. La banca finanziatrice, tuttavia, non aveva dato alcun riscontro ed aveva poi provveduto a comunicare al debitore l'insoluto della rata con scadenza il 31.8.2006: era seguito uno scambio di corrispondenza con cui era stato chiarito l'equivoco e, a partire dalla rata con scadenza al successivo ottobre, la domiciliazione era stata effettuata sul nuovo c/c, mentre le rate precedenti rimaste insolute erano state saldate direttamente dal debitore;
con lettera raccomandata del 21.11.2006, il aveva comunicato un nuovo cambio di Parte_1
domiciliazione bancaria (dalla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco al Banco di Credito P.
Azzoaglio): anche in questa occasione la comunicazione non era stata recepita, e, con lettera del
2.3.2007, per conto di aveva intimato al di provvedere al pagamento Parte_2 CP_5 Pt_1
delle rate scadute di dicembre 2006, gennaio e febbraio 2007; il successivo 25 maggio, aveva comunicato la risoluzione del contratto di finanziamento, CP_5
e, poiché nel frattempo il credito era stato ceduto alla (cessione che veniva TRoparte_6 comunicata al debitore in data 8.6.2007), quest'ultima aveva intimato al debitore ceduto il pagamento del residuo del finanziamento;
pagina 4 di 15 il era stato contattato dal Banco di Credito P. Azzoaglio e dalla Banca di Credito Parte_1
Cooperativo di Bene Vagienna, le quali lo avevano informato dell'avvenuta segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: tale segnalazione era avvenuta su impulso della
BMW F.S.I. s.p.a., come appreso dall'attore a seguito di richiesta formale avanzata alla cessionaria del credito TRoparte_6
a seguito della segnalazione, sia la Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna che il Banco di
Credito P. Azzoaglio avevano disposto la riduzione delle linee di credito concesse al correntista;
la segnalazione in Centrale Rischi aveva altresì impedito all'attore di ottenere nuovi finanziamenti e/o linee di credito. Il si era trovato così costretto a rinunciare alla finalizzazione dell'acquisto di Pt_1 un esercizio commerciale (perdendo la caparra già versata) e a fronteggiare difficoltà nell'adempimento di altre obbligazioni di pagamento (al punto da essere costretto a vendere il proprio esercizio commerciale sito ad Alba), oltre che affrontare uno stato di sofferenza psicologica che aveva richiesto l'intervento di cure specialistiche;
la segnalazione doveva ritenersi illegittima, in quanto effettuata nonostante il “avesse posizioni Pt_1 di conto corrente idonee a far fronte alle proprie obbligazioni” e, oltretutto, senza darne preventiva comunicazione al medesimo debitore;
a fronte di quanto sopra, il trasmetteva a (subentrata in tutti i rapporti Pt_1 CP_1
giuridici di BMW F.S.I. s.p.a.) la richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della segnalazione asseritamente illegittima, richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro.
Tanto premesso, la difesa attorea chiedeva dunque, previe le declaratorie del caso, di ordinare la cancellazione dell'iscrizione in Centrale Rischi, con condanna di e TRoparte_3 CP_1
“per i rispettivi ambiti di responsabilità”, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e
[...]
quantificati nella misura accertata in corso di causa (ovvero determinata con valutazione equitativa) oltre interessi ex art. 1282 e 1284 c.c. dal giorno dell'illecito al saldo e rivalutazione monetaria.
In subordine, l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi il concorso, nella misura ritenuta di giustizia, di entrambe le società nella causazione del danno subito dal Pt_1
I.2. Si costituiva – Succursale italiana, eccependo, in via preliminare, la nullità ex CP_1 art. 164, comma 4, c.p.c. dell'atto di citazione ovvero l'improcedibilità del giudizio o l'inammissibilità delle domande, per non avere la difesa avversaria quantificato e qualificato i danni richiesti, mancando così di individuare il petitum e la causa petendi.
pagina 5 di 15 Nel merito, la convenuta contestava il fondamento della domanda avversaria chiedendone il rigetto, sulla base delle seguenti argomentazioni:
l'iscrizione del debitore alla Centrale Rischi doveva ritenersi legittima, in quanto eseguita in presenza di tutti i presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla legge. In particolare, rilevava la difesa come a seguito delle vicende correlate al continuo cambio di domiciliazione da parte del (che non Pt_1 veniva mai regolarmente comunicato alla banca), l'istituto di credito avesse invitato più volte il debitore a compilare e presentare il modulo previsto nel caso di cambio della banca di appoggio del finanziamento. Tuttavia, il debitore non vi provvedeva, mancando altresì di adempiere al pagamento di sei rate rimaste così insolute (dicembre 2006 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2007).
Pertanto, la finanziatrice segnalava la posizione a sofferenza in Centrale Rischi e comunicava al debitore la risoluzione del contratto per inadempimento;
in ogni caso, posto che in data 8.6.2007 il credito nascente dal finanziamento era stato ceduto a
[...]
(attuale creditrice della somma), la segnalazione a sofferenza riguardava il solo mese TRoparte_6
di maggio 2007, essendo il credito confluito nella titolarità della cessionaria. Allo stato, sosteneva la convenuta, non risultava alcuna segnalazione nei confronti del nominativo dell'attore da parte di TR
, ormai non più titolare del credito. Per tali ragioni, la domanda attorea di ordinare la cancellazione della segnalazione doveva, in tesi, considerarsi tamquam non esset.
In via subordinata la banca insisteva per la liquidazione del danno “nei rigorosi limiti della prova sul quantum, previa applicazione dell'art. 1227 c.c. secondo il prudente apprezzamento del […] Giudice”.
I.3 Si costituiva anche eccependo preliminarmente la propria carenza di TRoparte_3 legittimazione passiva, in ragione dell'estraneità rispetto a tutta l'operazione di finanziamento, essendo TR il suo ruolo solo quello di importare le vetture a marchio dalla Casa Madre verso i rivenditori, ruolo che nulla ha a che vedere con l'attività finanziaria. La società eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per mancata specificazione del petitum e chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per aver citato consapevolmente in giudizio un soggetto estraneo ai fatti.
I.4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5386/2023 emessa ex art. 281 sexies
c.p.c. il 28 giugno 2023, accertava la carenza di legittimazione passiva di e rigettava TRoparte_3
le domande attoree, condannando il alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Pt_1 [...]
e di CP_3 TRoparte_7
pagina 6 di 15 Le motivazioni poste alla base di tale decisum possono essere riassunte come segue:
- doveva ritenersi estranea alla fattispecie per cui era causa e, pertanto, priva di TRoparte_3 legittimazione passiva rispetto alle domande attoree: risultava documentato, infatti, che l'attore aveva stipulato un contratto con di diritto tedesco tramite la succursale CP_1
italiana TRoparte_8
- l'eccezione di nullità dell'atto di citazione svolta da entrambe le convenute doveva essere respinta in quanto infondata;
- con riguardo al merito delle domande attoree, risultava documentato che, in occasione del primo cambio di domiciliazione, non avendo il provveduto a compilare Parte_1
l'apposito modulo che consentiva la revoca delle precedenti coordinate bancarie e l'indicazione di quelle nuove – così contravvenendo al disposto dell'art. 3 del contratto –,
[...]
aveva trasmesso il modulo stesso presso la residenza del debitore, modulo che TRoparte_4 veniva restituito dall'attore debitamente compilato, sì da consentire la regolarizzazione della sua posizione. Lo stesso era avvenuto in occasione del secondo mutamento di domiciliazione, con la sola differenza che, in questo caso, il non aveva provveduto alla trasmissione Parte_1
del modulo, pur essendogli stato mandato dalla società finanziatrice. In tal modo, il debitore non adempiva al pagamento di sei rate del finanziamento (da dicembre 2006 a maggio 2007), circostanza che aveva determinato la banca alla comunicazione della risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento;
- inoltre, dalla documentazione in atti poteva desumersi che “la segnalazione in Centrale Rischi TR di Banca d'Italia, fu effettuata da F.S.I. S.p.A., in relazione al mancato pagamento della rata di maggio 2007, considerato che l'8.6.2007 il credito, derivante dal finanziamento n.
1612000, era stato ceduto da BMW F.S.I. S.p.A. alla società (sentenza TRoparte_6
di primo grado, p. 8);
- peraltro, la banca aveva proceduto in maniera conforme alla Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 (al nono aggiornamento del 22.6.2004), che non prevedeva l'obbligo della banca di informare per iscritto il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza;
- a fronte delle superiori argomentazioni, la segnalazione doveva ritenersi legittima. In ogni caso, ha osservato il primo giudice, l'attore non aveva provato il danno (patrimoniale e non patrimoniale) asseritamente patito a seguito del comportamento della convenuta, anche se,
pagina 7 di 15 comunque, la legittimità della segnalazione impediva la configurabilità, anche solo eventuale, di un danno ingiusto;
- doveva rigettarsi la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. svolta da CP_3
non sussistendone i presupposti di legge;
[...]
- infine, la domanda di ordinare a la cancellazione immediata della CP_1
segnalazione non poteva trovare seguito, non essendo la convenuta più titolare di alcun credito nei confronti dell'attore, avendolo ceduto a TRoparte_6
II. L'appello di : Parte_1
II.1. ha proposto appello nei soli confronti di Parte_1 TRoparte_1
, articolando cinque motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e riassunti.
[...]
1) “Errata ricostruzione dei fatti del giudizio”.
Co questo primo motivo, l'appellante si duole della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di
Milano. In tesi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, da un lato l'art. 3 del contratto nulla dice in ordine alle modalità della variazione della domiciliazione bancaria e, dall'altro, la controparte non ha offerto la prova di aver trasmesso il modulo alla residenza del debitore, circostanza quest'ultima peraltro mai verificatasi nel caso di specie. Infatti, osserva la difesa, in occasione del primo cambio di domiciliazione la banca aveva trasmesso all'appellante esclusivamente l'autorizzazione alla rimessa diretta (cfr. doc. n. 36 fascicolo appellante).
2) “Falsa applicazione della circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – 9° aggiornamento del giugno
2004”.
Co questo secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato ed applicato la suddetta circolare della Banca d'Italia, non tanto per quanto concerne il mancato preavviso di segnalazione (al riguardo, l'appellante evidenzia come in effetti la circolare non prevedesse un simile dovere a carico della segnalante, “anche se sarebbe stato onere dell'appellata a norma dell'art. 1375 c.c.”), quanto nella valutazione della legittimità della segnalazione in Centrale Rischi. Ad avviso dell'appellante il Tribunale, trascurando sia il contenuto della circolare, sia gli orientamenti di legittimità in materia, avrebbe valorizzato l'insoluto delle sei rate, nonché la manifestata volontà del debitore di non adempiere, così incorrendo in un errore, posto che da un lato il mancato pagamento delle rate “non era in sé elemento oggettivo idoneo a giustificare
pagina 8 di 15 TR la segnalazione e, comunque, dipendeva dalla disorganizzazione mostrata da e non da condotte dell'appellante” e, dall'altro, che “non vi è mai stato alcun rifiuto del pagamento delle rate da parte TR dell'esponente, ma soltanto il rifiuto a consegnare denaro a incaricati di che non dimostrassero tale loro qualifica” (atto di appello, p. 15).
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 e 2053 c.c.”.
Con questo terzo motivo l'appellante censura la sentenza di prime cure in ordine alla ritenuta inesistenza di un danno ingiusto causalmente ricollegabile alla segnalazione. In tesi, la corretta ricostruzione dei fatti offrirebbe la prova dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto eseguita in presenza di presupposti diversi da quelli previsti dalla Banca d'Italia e, quindi, dell'ingiustizia del danno subito subito dall'appellante.
4) “Sussistenza e quantificazione del danno”.
Col quarto motivo di appello, il argomenta in ordine alla ritenuta esistenza del danno che, in Pt_1 tesi, sarebbe stata compiutamente provata sin dal primo grado di giudizio. Infatti, l'appellante aveva fornito riscontro: delle disponibilità economiche del (docc. nn. 20-32); del credito di cui Pt_1
godeva presso le banche (docc. nn. 20-30); delle opportunità perse e delle perdite economiche subite.
Ciò sarebbe sufficiente a fornire riscontro della perdita subita dal sul profilo dell'affidabilità Pt_1 finanziaria: ad avviso della difesa, “non vi sono altri fattori che possano aver determinato il tracollo delle condizioni patrimoniali e reddituali del sig. all'infuori della condotta illegittima sopra Pt_1
descritta. Il nesso di causalità tra i due dati deve ritenersi provato in applicazione del criterio probabilistico e sulla scorta della prova presuntiva che la Cassazione riconosce in materia” (atto di appello, p. 18). Con specifico riguardo alla quantificazione, la stessa sarebbe rimessa al giudizio della
Corte, anche se, in ogni caso, potrebbe essere eseguita sulla base dei dati evincibili dalla documentazione in atti, da cui risulta: la perdita di un patrimonio di titoli superiore a € 200.000,00
(doc. n. 24); la perdita di un complesso aziendale del valore di € 290.000,00 (doc. n. 31); il tracollo psicologico dell'appellante, che rappresenterebbe il danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
5) “Condanna alle spese”.
pagina 9 di 15 Infine, l'appellante ha instato per la riforma del capo della condanna delle spese del giudizio quale conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza.
II.2. Si è costituita Succursale italiana, concludendo per l'inammissibilità TRoparte_1 dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e, nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata. In subordine all'accoglimento anche parziale dell'appello,
l'appellata ha reiterato l'eccezione ex art. 1227 c.c. svolta in primo grado.
Nel contestare la fondatezza del gravame avversario, l'appellata ha manifestato condivisione all'iter motivazionale percorso dal Tribunale, osservando come già dal primo grado di giudizio sia emersa la correttezza dell'agire di BMW F.S.I. s.p.a. sia nel gestire il cambio di domiciliazione bancaria, sia nel dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento sia, infine, nell'eseguire la segnalazione a sofferenza (peraltro valevole solo per il mese di maggio 2007, a fronte della successiva cessione del credito a ). Inoltre, ad avviso della difesa, non può revocarsi in dubbio l'assenza di TRoparte_6 causalità materiale tra la condotta ed il danno, che, in ogni caso, l'appellante ha omesso di provare.
II.3 All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 24.1.2024, la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 22.1.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e, quindi, decisa nella camera di consiglio del 22.1.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1 Preliminarmente, la Corte prende atto che il ha proposto appello nei soli Parte_1
confronti di italiana e non anche di di cui il TRoparte_1 TRoparte_3
giudice di primo grado ha accertato la carenza di legittimazione passiva, con conseguente rigetto delle domande proposte dall'odierno appellante nei suoi confronti: tutte decisioni che, a fronte dell'omessa citazione in appello della italiana, devono intendersi coperte dal giudicato interno. CP_3
Ancora in via preliminare, rileva la Corte come l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. svolta dall'appellata debba intendersi superata dal momento che, con la fissazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c., è stato dato al giudizio ordinario corso.
pagina 10 di 15 III.2 Tanto premesso, ritiene la Corte di trattare congiuntamente i primi quattro motivi d'appello proposti, in quanto intimamente connessi, rilevandone l'infondatezza.
L'art. 3 del contratto di finanziamento sottoscritto il 18.02.2005, rubricato “Pagamenti ed interessi di mora. Altri oneri, spese e rimborsi di spese anticipate e/o di gestione”, prevede che “il pagamento delle rate periodiche, fisse per tutta la durata del TRatto, viene fatto con addebito permanente, preautorizzato dal Cliente, sul suo conto corrente bancario, sistema RID (quindi senza invio di preavviso di scadenza) oppure, in attesa di domiciliazione del RID, contro ritiro di ricevute bancarie, o con altra forma di pagamento concordata in forma scritta con la Società. […] Il mancato ricevimento degli avvisi bancari, laddove previsti, ed eventuali disguidi di ogni genere, non esonerano il Cliente dall'adempiere l'obbligazione di pagamento alle singole scadenze contrattuali con idoneo mezzo, a sua cura e responsabilità. Il Cliente espressamente riconosce che, qualunque siano le modalità da lui prescelte, il luogo formale dell'adempimento dell'obbligazione di ogni pagamento pattuito è sempre il domicilio della Società”.
Pertanto, le parti avevano concordato la restituzione della somma data a mutuo mediante rimborso rateale da eseguirsi attraverso un addebito permanente sul c/c del mutuatario (sistema RID), fatta salva, in attesa del domiciliazione del RID, la possibilità del debitore di provvedere al pagamento mediante ritiro di ricevute bancarie o altra modalità pattuita con la parte mutuante;
fermo restando, in ogni caso,
l'obbligo del mutuatario di provvedere all'adempimento della propria obbligazione restitutoria nel caso di qualsivoglia tipologia di “disguido”, per tale dovendo intendersi, evidentemente, anche eventuali cambi di domiciliazione in corso di rapporto non correttamente formalizzati.
È pacifico che alla comunicazione del primo cambio di domiciliazione (avvenuta con raccomandata a/r trasmessa a del 13.07.2006), sia seguito un sollecito di pagamento relativo alla rata con CP_5
scadenza 31.08.2006, ove si dava conto della possibilità per il mutuatario sia di provvedere al pagamento mediante bonifico su un c/c di cui venivano indicate le coordinate, sia di prendere contatti con gli uffici della banca per eventuali chiarimenti (cfr. docc. nn 2-3 fascicolo appellante). È altresì pacifico che il abbia poi trasmesso il modulo “RID – Autorizzazione permanente di addebito Pt_1 in c/c” indicando la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco – s. c. (doc. n. 36 fascicolo appellante) quale nuovo istituto domiciliatario, così regolarizzando la propria posizione.
Lo stesso non è tuttavia avvenuto in occasione del secondo cambio di domiciliazione, rispetto al quale l'appellante si è limitato alla comunicazione mediante lettera raccomandata a/r del 21.11.2006 (doc. n.
4 fascicolo appellante). A questa ha fatto seguito un sollecito di pagamento di per conto di Parte_3
pagina 11 di 15 del 20.03.2007 relativamente a tre rate rimaste insolute (dicembre 2006-febbraio 2007), CP_5
con indicazione del numero e del recapito del funzionario incaricato, e, in data 25.05.2007, la missiva con cui il creditore comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 6 dell'accordo (che, peraltro, prevede la facoltà della finanziatrice di dichiarare la risoluzione del contratto già per il “mancato o ritardato pagamento alle scadenze contrattuali anche di una sola rata”)
(doc. n. 5 e n. 6 fascicolo appellante).
È stata effettuata, quindi, la segnalazione in Centrale Rischi del nominativo del da parte di Pt_1
BMW F.S.I. s.p.a. per l'importo corrispondente all'ammontare delle sei rate rimaste insolute.
Rileva la Corte come da tali considerazioni possa evincersi che:
- a fronte delle vicende occorse in occasione del primo cambio di domiciliazione, il era Pt_1
ben consapevole che la comunicazione a mezzo di raccomandata a/r non fosse sufficiente a far registrare il mutamento del RID da parte della banca mutuante, occorrendo a tal fine un apposito modulo, che ben avrebbe potuto procurarsi mettendosi in contatto con l'istituto finanziatore;
- lo stesso avrebbe potuto avvedersi della mancata formalizzazione del secondo cambio Pt_1
di RID ben prima del maggio 2007, monitorando la movimentazione del proprio conto corrente,
e certamente, in ogni caso, a seguito della ricezione del sollecito da parte di nel Parte_3
marzo 2007 (rispetto al quale è rimasto inerte, anziché subito provvedere a sanare la posizione come già in passato);
- il mancato buon fine (a qualsiasi ragione attribuibile) della procedura di mutamento della domiciliazione bancaria, non ha fatto venir meno l'obbligo del di adempiere alla Pt_1
obbligazione di pagamento delle rate di rimborso del finanziamento: nel contratto erano state previste modalità alternative di pagamento, cui ricorrere proprio “in attesa di domiciliazione del
RID” ovvero di vari ed eventuali disguidi, quali il ritiro di ricevute di pagamento o altra forma concordata per iscritto dalla società (cfr. art. 3), e non risulta che il in occasione del Pt_1
secondo cambio di domiciliazione, vi abbia fatto ricorso;
- il recesso dal contratto era facoltà che il creditore, ex art. 6 del contratto, poteva esercitare a seguito del mancato pagamento di una sola rata: pertanto, stante l'inadempimento del debitore prorogatosi per sei mensilità consecutive (dicembre 2006-maggio 2007), legittimamente la banca ha comunicato il recesso dal contratto.
pagina 12 di 15 Le superiori considerazioni consentono pertanto di ritenere che, a fronte dell'inadempimento protrattosi per sei mesi consecutivi, la classificazione del debitore come in sofferenza sia stata giustificata, e dunque sia stata legittima la condotta dell'ente finanziatore, che, ai sensi di quanto previsto dalla
Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 (al nono aggiornamento del 22.6.2004), è tenuto a segnalare tempestivamente tale posizione in Centrale Rischi (cfr. art. 5), senza che sia necessario darne comunicazione contestuale al cliente (circostanza, peraltro, ammessa anche dall'odierno appellante).
Trova allora necessitata conferma la valutazione compiuta dal Tribunale: a fronte della legittimità della segnalazione deve escludersi la configurabilità di un danno ingiusto a carico della parte appellante.
In ogni caso, a voler ritenere diversamente resterebbe il fatto che l'odierno appellante non ha offerto alcuna prova del pregiudizio lamentato (del quale ha rimesso la quantificazione all'apprezzamento del giudice). Con particolare riguardo al danno patrimoniale, giova premettere che l'eventualmente illegittima iscrizione del debitore alla Centrale Rischi può determinare un danno patrimoniale per l'iscritto nella misura in cui quest'ultimo riceva successivamente richieste di rientro immediato da altri istituti di credito, ovvero gli venga negato l'accesso ad ulteriori finanziamenti. Tra i plurimi documenti prodotti dall'appellante (tra cui un insieme eterogeneo di fatture pagate, bollette della luce, solleciti di pagamento per spese condominiali e una missiva del 06.02.2008 della Banca di Bene Vagienna, ove la banca dà atto di aver riscontrato una “totale assenza di movimentazione” del c/c di cui l'appellante era titolare, prodotte rispettivamente sub doc. n. 29 e n. 30), l'unico che potrebbe avere qualche rilievo ai fini della prova del pregiudizio, nei termini sopra descritti, è una comunicazione del Banco di Credito
Cooperativo Bene Vagienna del 21.9.2007, con cui la banca informava il che Parte_1
“riscontrata l'avvenuta segnalazione tra i “crediti in sofferenza” di una posizione di rischio in capo al signor da parte di altro Istituto”, era stata deliberata “la riduzione ad € 10.000,00 Parte_4 dell'apertura di credito in conto corrente e ad € 25.660,80 della linea di rilascio di fidejussioni bancarie. Nondimeno, ogni dubbio sull'irrilevanza di tale documento viene meno se solo si considera che il a seguito di tale comunicazione, non è stato privato in toto della facoltà di Parte_1
utilizzo delle linee di credito, potendo comunque continuare ad usufruire sia dell'affidamento sia della linea di rilascio di fideiussioni bancarie, seppur in misura inferiore a quella originariamente concessa;
d'altro canto, non è stato nemmeno allegato, oltre che provato, che tale riduzione di importo abbia di per sé ingenerato un pregiudizio. Ad esempio, non è stato argomentato quale diretta correlazione sussisterebbe con il, pur documentato, recesso dalla compravendita di un locale commerciale. Nulla è stato poi dedotto e provato con riferimento alla posizione dell'appellante presso altri istituti di credito,
pagina 13 di 15 come, per esempio, il Banco di Credito P. Azzoaglio, presso cui, per quanto noto in questa sede, era correntista.
Parimenti indimostrato è il lamentato danno non patrimoniale. Al riguardo l'appellante si è limitato ad allegare genericamente di aver subito un tracollo psicologico a seguito della segnalazione: prospettazione generica, non accompagnata da riscontri. Ciò esime la Corte da ogni ulteriore valutazione al riguardo, specie se si considera che il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non è in re ipsa, soggiacendo ai consueti oneri di allegazione e prova (cfr. Cass.
6589/2023).
In definitiva, anche in questa sede la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. promossa da nei confronti di italiana deve essere disattesa. Parte_1 TRoparte_1
Da ultimo si osserva che l'appellante ripropone la domanda diretta ad ottenere l'ordine di cancellazione della segnalazione, pur non censurando specificamente il capo della sentenza di primo grado che ne ha disposto il rigetto. In ogni caso rileva la Corte che ogni valutazione sul punto resta assorbita nelle considerazioni appena esposte, in ordine alla legittimità della segnalazione di cui viene domandata la cancellazione.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Tale esito consente di ritenere assorbita la trattazione del quinto motivo di appello, ove la difesa si è limitata a prospettare la riforma del capo inerente alla condanna delle spese processuali quale conseguenza della riforma della sentenza, da escludersi a fronte del rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste quindi a carico dell'appellante (parte soccombente) e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – media complessità), avuto riguardo all'attività difensiva concretamente svolta.
Infine, a fronte dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui 13, comma 1, quater, del DPR n.
115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione respinta o altrimenti assorbita, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 5386/2023 del Tribunale di Milano TRoparte_1
pubblicata il 28.06. 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € TRoparte_1
8.470,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
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