Articolo 4 della Legge 25 marzo 1959, n. 176
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 maggio 1959
Art. 4.
Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1959. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.
Entrata in vigore il 5 maggio 1959