Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2018, n. 10268
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Sentenza 27 aprile 2018

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In tema di sanzioni amministrative pecuniarie emesse in materia di tutela ed uso del suolo (nella specie, ex art. 69, commi 1 e 2, della l.r. Piemonte n. 56 del 1977), la controversia concernente la procedura di riscossione coattiva del credito, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, è devoluta alla giurisdizione del G.O., poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, non discutendosi in tale evenienza di modi di governo del territorio, ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati. (Fattispecie relativa ad opposizione a sanzione pecuniaria irrogata per la modifica della destinazione d'uso di un immobile, in cui il privato aveva contestato, tra l'altro, il diritto di procedere esecutivamente nei propri confronti, per intervenuta abrogazione dell'art. 56, comma 6, d.lgs. n. 446 del 1997, che al r.d. n. 639 del 1910 faceva rinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2018, n. 10268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10268
    Data del deposito : 27 aprile 2018

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