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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12054 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 11.11.2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Crispano (Na) alla Via Provinciale n. 4, presso lo studio dell'avv. Alina Farina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Caivano Controparte_1 C.F._2
(Na) al Corso Umberto I, n. 25, presso lo studio dell'avv. Anna Buonomo, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Castiello, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÈ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare dell'11.11.2024 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 13.11.2024 chiedeva confermarsi i provvedimenti provvisori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2020 la sig.ra premettendo che in data Parte_1
19.02.2005 in Caivano (Na) aveva contratto matrimonio con il sig. e che dalla Controparte_1
loro unione erano nati tre figli, il 14.08.2005, il 17.04.2008, e il Per_1 Per_2 Per_3 03.04.2012, assumeva che: - la casa coniugale era sita in Caivano alla Via S. Barbara n. 59, immobile condotto in locazione dai coniugi per un canone mensile di euro 340,00; - l'affectio coniugalis era venuta meno per cause imputabili al marito, il quale nel corso della vita matrimoniale aveva assunto condotte aggressive, violente nonché un atteggiamento da “padre-padrone”, tale per cui essa ricorrente già nell'anno 2018 si trovava costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale unitamente ai figli;
- dopo questa separazione di fatto, i coniugi si riconciliavano, ma poco tempo dopo il resistente riassumeva le condotte aggressive ed autoritarie, imponendo tutte le scelte economiche e relative alla vita familiare;
- il marito aveva privato la moglie di qualunque potere decisionale e di spesa, gestendo in via esclusiva le entrate familiari costituite dallo stipendio del ricorrente di circa euro 1.200,00 percepito quale dipendente della società cooperativa Sicuritalia
Multiservice con mansioni di addetto alle pulizie, dall'assegno a sostegno delle famiglie pari ad euro
1.800,00 l'anno e dal reddito di cittadinanza per euro 400,00 mensili;
- il resistente prelevava e CP_ tratteneva per sé la somma di euro 290,00 erogata mensilmente dall' a titolo di indennità di frequenza per la figlia minore , affetta da disabilità intellettiva di grado lieve e difficoltà di Per_2
apprendimento scolastico ancora in attualità di terapia abilitative;
- negli ultimi mesi il marito con crescente frequenza si era reso responsabile di episodi di aggressione fisica e verbale sia nei confronti del coniuge che dei figli minori, in particolare nel periodo estivo aveva aggredito violentemente la moglie per non aver la stessa verificato lo svolgimento dei compiti da parte della figlia e, alla presenza dei tre figli minori, si era scagliato contro il coniuge, sferrandole un pugno in pieno volto;
- pochi mesi dopo il resistente aveva aggredito verbalmente la moglie rimproverandole di aver chiesto al figlio quindicenne di darle una mano in casa e, successivamente, avendo il ragazzo preso le difese della madre, si era scagliato rabbiosamente contro lo stesso urlandogli “ti caccio fuori di casa a te, tua mamma e le tue sorelle”; - verso la metà di novembre il resistente adirato per le urla e gli schiamazzi delle due figlie minori, al fine di attirare l'attenzione e farle smettere, lanciava verso il muro un paio di forbici che solo per fortuna non colpivano nessuna delle bambine;
- essa ricorrente nel corso degli anni aveva sopportato la condotta aggressiva e le umiliazioni del marito per tutelare i figli, nella speranza di un cambiamento del coniuge anche grazie al percorso di mediazione familiare seguito presso i servizi sociali che però sortiva esito negativo;
- la crisi coniugale era tale da rendere insostenibile la prosecuzione della vita comune;
- essa ricorrente si era sempre occupata esclusivamente della cura della casa e della famiglia, mentre il resistente aveva sempre svolto attività lavorativa.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
- disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato degli stessi presso la madre;
- assegnarsi la casa coniugale ad essa ricorrente;
- porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- porsi in capo al resistente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento della moglie. Tutto con vittoria di spese di lite.
In data 25.01.2021 parte ricorrente depositava istanza di anticipazione dell'udienza adducendo che il sig. , nelle more, aveva assunto condotte violente anche nei confronti dei Controparte_1
minori tale per cui la stessa in data 05/01/2021 aveva sporto denuncia querela nei confronti del marito ed era stata costretta ad abbandonare la casa coniugale unitamente ai figli;
la ricorrente si doleva altresì del fatto che il marito le avesse sottratto la disponibilità delle carte su cui venivano accreditati i sussidi assistenziali per la famiglia e l'indennità di frequenza per la minore , Per_2
lasciando il nucleo familiare senza alcuna forma di sostentamento economico.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. il quale, pur non opponendosi Controparte_1
alla domanda di separazione, contestava quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale, deducendo che: - esso deducente non aveva mai assunto condotte aggressive e violente nei confronti del nucleo familiare;
- la responsabilità della crisi coniugale era da ascriversi esclusivamente ai comportamenti della moglie, la quale decideva arbitrariamente nel 2019 di abbandonare la casa coniugale, per poi farvi rientro dopo alcuni mesi in stato di gravidanza, scoperto da esso deducente a seguito dell'aborto da parte della moglie la quale, quindi aveva violato il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio;
- la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile a causa del carattere aggressivo della moglie distaccato dal marito ed interessata solo al denaro;
- esso resistente aveva sempre provveduto alle esigenze economiche della famiglia.
Per detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie e, pertanto, rigettarsi l'avversa domanda di addebito;
- assegnarsi la casa coniugale ad esso resistente in ragione del fatto che la ricorrente aveva trasferito la propria dimora presso la di lei madre in
Caivano; - disporsi l'affido esclusivo dei figli ad esso resistente con regolamentazione del diritto di visita della madre;
- rigettarsi l'avversa domanda di assegno di mantenimento in favore del coniuge.
All'esito dell'udienza del 15.03.2021, tenutasi in modalità da remoto, il Presidente f.f., sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 16.03.2021 emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- affida i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori rimettendo alla Per_1 Per_2 Per_3 madre le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- dispone quale residenza privilegiata dei minori quella della madre;
- dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante i figli minori;
- dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, gli incontri tra il padre ei figli avvengano come indicato in parte motiva;
- fissa la corresponsione a carico del sig. a titolo di concorso per il CP_1 mantenimento dei tre figli minori la somma di € 400,00 (di cui € 150,00 per , e 150,00 Per_2 per ed € 100,00 per , soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, Per_3 Per_1
da corrispondere alla ricorrente, entro il giorno dieci di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per i minori, purché preventivamente concordate e documentate come stabilito dal protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
quindi, rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore per l'udienza del 27.10.2021, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti.
Quivi, parte ricorrente con memoria integrativa insisteva nelle proprie istanze e contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alle cause della crisi coniugale, evidenziando in particolare che la
“presunta infedeltà” contestata dal marito risaliva a più di due anni prima e che pertanto non vi era alcun nesso di causalità con la crisi coniugale;
di converso, il sig. deduceva di Controparte_1
non percepire più gli assegni familiari per i figli e che, pertanto, la propria retribuzione mensile risultava ridotta ad euro 700,00, somma inidonea a far fronte al mantenimento per i figli come previsto in sede presidenziale.
In data 19.10.2021 la ricorrente, lamentando il parziale inadempimento del resistente rispetto all'obbligo di mantenimento dei figli, depositava un ricorso ex artt. 156, 6 comma c.c. e 709 ter
c.p.c.; quindi, instaurato il contraddittorio su detta istanza, con ordinanza del 26.02.2022 il G.I. disponeva nei confronti del datore di lavoro del resistente l'ordine diretto di pagamento in favore della ricorrente dell'assegno di mantenimento per i figli.
Successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., parte ricorrente con la memoria di cui al primo termine, chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei figli, lamentando il disinteresse manifestato dal padre per le esigenze di vita degli stessi, contestando in particolare la mancata contribuzione per il mantenimento dei figli e l'omessa partecipazione agli incontri presso i
Servizi Sociali.
Quindi, espletata l'attività istruttoria, consistita nell'assunzione della prova testimoniale ammessa, nell'acquisizione delle relazioni dei S.S. incaricati di monitorare il nucleo familiare e della documentazione allegata dalle parti, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 01.07.2024, anche per l'eventuale precisazione delle conclusioni.
Con le note per la trattazione scritta depositate il 26.06.2024, parte ricorrente deduceva che il sig.
era stato condannato per il reato di maltrattamenti contro familiari ex art. 572 Controparte_1
c.p. con pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, pertanto, insisteva nelle proprie istanze;
di converso, parte resistente impugnava e contestava le difese avverse chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
All'esito dell'udienza cartolare del 01.07.2024 il G.I. onerava le parti al deposito telematico della sentenza di condanna del resistente, rinviando la causa all'udienza dell'11.11.2024. Quivi, il G.I., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, le reciproche accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni delle parti circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato reciprocamente richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n.
2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dalle parti comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. A tal fine, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 14162 del
14/11/2001).
Orbene, il Collegio ritiene che solo la domanda di addebito avanzata dalla moglie nei confronti del marito abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
Invero, i fatti denunciati dalla ricorrente per i fatti commessi dal marito hanno trovato conferma nelle testimonianze assunte. In particolare, il teste , non legato da rapporti di Testimone_1 parentela con i coniugi ed escusso all'udienza del 10.05.2023, ha confermato la circostanza relativa alla aggressione posta in essere dal sig. nel giugno 2020 nei confronti della moglie ove, CP_1 alla presenza dei tre figli minori, sferrava un pugno in viso alla moglie provocandole un'ecchimosi all'occhio destro perché secondo lui la moglie non aveva controllato l'esecuzione dei compiti scolastici da parte della figlia minore riferendo di conoscere detta circostanza non solo Per_2
perché riferitagli dalla ricorrente, ma anche per aver visionato delle foto che ritraevano la Pt_1 con un gonfiore all'occhio; detto teste ha altresì dichiarato di aver appreso dalla ricorrente che nel mese di novembre del 2020 il sig. , innervosito per le urla e gli schiamazzi delle due figlie CP_1
minori, lanciava verso le stesse le forbici che aveva in mano. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza del 24.01.2024, il quale ha confermato le Testimone_2
circostanze dedotte dalla ricorrente relative alle condotte aggressive poste in essere dal marito per essergli state riferite dal nipote che era presente. Per_1
Le condotte contestate al sig. dalla moglie hanno trovato ulteriore conferma nella CP_1
sentenza penale emessa il 04.04.2024, versata in atti, con la quale il Tribunale di Napoli Nord - II
Sezione Penale - ha condannato il resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia posti in essere in danno della moglie e dei figli, ritenendo che “[…]va osservato che le condotte del CP_1 integrano senz'altro il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. Risulta invero anzitutto provato il requisito dell'abitualità tipico del reato in questione, considerata la frequenza delle aggressioni sia verbali che fisiche poste in essere dall'imputato in danno della moglie e dei figli minori. Sotto l'aspetto causale della fattispecie contestata, va poi osservato che la deposizione della vittima e le testimonianze assunte a riscontro dimostrano che il ripetuto comportamento prevaricatore dell'uomo ha provocato nella denunciante e nei figli uno stato di soggezione e timore, cioè una condizione che costituisce il tratto tipico del delitto di maltrattamenti. […] Proprio dalla ripetitività dei comportamenti offensivi condizionanti la vita della vittima può anzi desumersi
l'esistenza di un vero e proprio sistema di relazione coniugale abitualmente doloroso ed avvilente, consapevolmente instaurato dal , accompagnato da un atteggiamento con tratti collerici, CP_1 che ha evidenziato la mancanza di alcun autocontrollo e di capacità d'inibizione, anche davanti ai suoi tre figli. La , invero, coglieva ogni pretesto per poter imporre la propria autorità e per CP_1
innescare violente discussioni. In questi termini la sua incapacità di contenersi è dimostrata in maniera emblematica dal lancio delle forbici dirette, immotivatamente, verso le figlie e dall'utilizzo di corpi contundenti per percuotere la moglie. A ciò si aggiunga la volontà dell'imputato di costringere la ed i suoi figli ad interrompere i rapporti con la famiglia di origine in modo Pt_1
da indebolire le vittime ed esercitare, senza interferenze, continue pressioni e prevaricazioni su di loro. Va ritenuta sussistente la contestata aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 co. 2
c.p., avendo l'imputato commesso il fatto in presenza e in danno dei figli minori […]”.
In particolare, il Collegio rileva che nell'ambito del procedimento penale le circostanze denunciate dalla ricorrente, con riferimento alle condotte offensive e violente poste in essere dal marito, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal figlio il quale ha confermato che il padre era Per_1
solito assumere atteggiamenti aggressivi e violenti sia nei confronti della madre che dei figli.
Viceversa, il Collegio ritiene che non rilevino in senso contrario le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, escusso all'udienza del 10.05.2023 e escusso Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 24.01.2024, posto che la mancata conoscenza da parte degli stessi degli episodi denunciati dalla ricorrente e confermati dagli altri testi escussi, non possono per ciò solo escludere la veridicità di detti accadimenti.
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, il Collegio reputa raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente che hanno determinato, in un rapporto di causa ad effetto, la crisi del rapporto coniugale.
Invero se di norma, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (cfr. ex multis Cass. Civ.; Sez. I n. 26571/2007; Tribunale Terni,
27/5/2022 n. 448; Corte appello Palermo, sez. I, 12/6/2013 n.991 secondo cui: “in materia di separazione tra coniugi, la violenza consumata all'interno delle mura domestiche, assume rilevanza determinante anche quando si estrinsechi in un solo episodio di violenza fisica e a essa possa riconnettersi efficacia risolutiva del rapporto coniugale. Invero, il fatto che risulti provato per testi, un solo episodio di percosse, non può far ritenere che l'episodicità del fatto presupponga in re ipsa che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia.
Anche un solo episodio di violenza costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra, nonché disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, quale principio posto alla base dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione ed è quindi comportamento idoneo
a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia”).
Pertanto, tenuto conto del costante orientamento di legittimità secondo cui «Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.» (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018), la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente va accolta.
Di converso, il Collegio ritiene che la domanda di addebito formulata dal resistente vada rigettata, atteso che la stessa non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto non sono stati portati all'attenzione del Tribunale elementi idonei a dimostrare non solo il tradimento, ma il nesso di causalità tra l'asserita condotta infedele della moglie e la crisi della coppia che si sarebbe verificata dopo ben due anni.
La separazione tra i coniugi va quindi pronunciata ai sensi dell'art. 151, 2° comma, c.c., con addebito esclusivo al marito.
Quanto ai provvedimenti inerenti la prole, il Tribunale nulla deve statuire in ordine il regime di affido del figlio divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. Per_1
Con riguardo alle minori e , il Tribunale ritiene che pur in considerazione Per_2 Per_3 dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola – nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo alla madre delle figlie minori, tenuto conto da un lato, dell'elevata conflittualità esistente tra i genitori come emersa dagli atti processuali e dall'altro, della circostanza che il Tribunale di
Napoli Nord – II Sez. Penale con sentenza emessa il 04.04.2024, depositata il 25.06.2024, ha dichiarato la sospensione del sig. dalla responsabilità genitoriale per la durata di Controparte_1
anni nove ai sensi degli artt. 28 e 34 c.p..
Peraltro, l'accoglimento dell'istanza di affido esclusivo è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010, n. 26587/2009, n.
977/2017) e tale situazione si verifica senza dubbio nel caso in esame, tenuto conto della predetta declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale, nonché delle risultanze del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, da cui è emerso che allo stato manca ogni tipo di frequentazione tra il padre e i minori.
In particolare, con riferimento alla relazione del padre con i figli, il Collegio rileva che dal monitoraggio dei S.S. incaricati di monitorare il nucleo familiare e di predisporre gli incontri protetti padre-figli, è emerso che in una prima fase gli incontri tra il padre e i figli sono avvenuti in modo preciso, i minori hanno manifestato notevole entusiasmo, in un clima sempre sereno e gioviale, dimostrando interesse per la quotidianità del padre e del suo tempo trascorso in loro assenza, il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da una forte intesa e puntuale stato l'interesse del padre circa l'andamento scolastico dei figli (v. relazione S.S. di Caivano del 15.10.2024) ed, ancora, che il signor aveva un buon legame affettivo con i figli, in particolar modo con la CP_1
piccola e che gli incontri protetti si erano svolti serenamente (v. relazione S.S. MA di Per_4
MM del 10.09.2021). Successivamente, a seguito della liberalizzazione degli incontri disposta con provvedimento del 22.07.2022, i S.S. hanno riferito che i minori incontravano il padre presso la di lui abitazione e intrattenevano contatti telefonici con lo stesso e ciò sino al mese di maggio 2023, allorquando il signor , dopo l'udienza penale del 15 maggio durante la quale il figlio CP_1
era stato ascoltato dal magistrato, non aveva voluto più vedere e sentire i figli (v. Per_1
relazione dei SS di MA di MM del 07/11/2023). Relativamente alle figlie minori i S.S. di
Caivano riportavano che il sig. aveva riferito che non incontrava le figlie e che manteneva CP_1
quotidianamente il rapporto con loro esclusivamente tramite messaggi whatsapp, in quanto presumeva che parlando a telefono potessero avere timore e subire l'influenza della madre.
Evidenziando che appariva evidente la volontà ed il desiderio del sig. di rivedere i figli, CP_1
seppure preoccupato e timoroso di poter subire nuovamente da loro provocazioni ed epiteti offensivi, per cui appariva auspicabile un percorso di mediazione familiare per favorire una comunicazione costruttiva tra padre e figli, preservando la relazione familiare (v. relazione del
14.10.2024).
Ritiene, altresì, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti le figlie minori, con esclusione da tali scelte del padre, dovendosi ritenere che la sospensione dello stesso dalla responsabilità genitoriale implichi una incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute e alle altre esigenze delle minori.
Il Collegio, al fine di garantire il recupero del rapporto del padre con le minori reputa opportuno invitare il resistente ad intraprendere un percorso di rafforzamento e sostegno della responsabilità genitoriale e che, in considerazione del legame affettivo comunque esistente tra il padre e le minori, come emerso nel corso degli incontri espletati presso i Servizi Sociali, all'esito di detto percorso, ove abbia esito positivo, il padre potrà incontrare le figlie secondo le modalità di tempo e di luogo che saranno a tal fine stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti, nel rispetto dei desiderata delle minori, e previa attivazione di un percorso di preparazione delle minori al riavvicinamento alla figura paterna.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis
c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo
Collegio ritiene che la ricorrente provvederà ai figli attraverso il loro diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e delle minori e Per_1 Per_2
, attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile. Per_3
Ai fini della determinazione del quantum, il Tribunale osserva che con riferimento alle condizioni economiche dei coniugi, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, è emerso che la ricorrente, pur non svolgendo attività lavorativa, percepisce la somma mensile di euro
800,00 a titolo di reddito di cittadinanza nonché l'assegno unico per i figli di euro 400,00, oltre alla indennità di frequenza riconosciuta dall' alla figlia di euro 290,00 e che la stessa CP_2 Per_2
non è gravata da spese relative alla sistemazione abitativa in quanto vive presso l'abitazione del proprio compagno, come riferito dai S.S. di MA di MM (v. relazione del 07.11.2023); il resistente, invece, precedentemente impiegato come operaio di secondo Livello con un reddito lordo dichiarato per l'anno d'imposta 2017 di € 8.137,00, con un reddito mensile netto variabile da €
913,00 a 1.449,00 (v. dichiarazione del redditi del 2018 - unica in atti - e busta paga del mese di luglio 2020 e di novembre 2020 luglio 2021 in atti), a seguito di licenziamento, dal mese di aprile
2022 ha riferito di svolgere lavori occasionali ed in particolare come addetto delle pulizie ed è tuttora gravato dal canone di locazione mensile pari ad € 340,00 (v. lettera di licenziamento del
15.04.2022 e relazione S.S. di Caivano del 15.10.2024).
Ebbene, considerando l'età dei figli e la condizione economica dei coniugi ed, in particolare, il peggioramento della situazione reddituale del resistente a seguito del licenziamento e della percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico per i figli, reputa conforme a giustizia porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma Controparte_1 mensile complessiva di € 300,00, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate. Con riferimento, alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo
Part sottoscritto dal Presidente dell'intestato Tribunale con il di Napoli Nord il 25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Tribunale nulla dispone atteso che è incontestata la circostanza secondo cui il genitore collocatario della prole ha trasferito altrove la propria residenza unitamente ai figli.
Con riferimento ai rapporti economici dei coniugi, deve premettersi che per giurisprudenza costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso.
A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – invero - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n. 975/2021; Cass. Sez. I -, Sentenza n. 12196 del
16/05/2017).
Tanto premesso in punto di diritto, il Tribunale, osserva che, nel caso in esame non risulta dimostrata una rilevante disparità economica tra i coniugi tale da imporre in capo al resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie atteso che, come sopra illustrato, quest'ultima convive con il compagno nella di lui casa, percepisce la somma mensile di euro 800,00 a titolo di reddito di cittadinanza nonché l'assegno unico per i figli di euro 400,00.
In considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito a carico del resistente e del rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per un terzo e che il resistente debba essere condannato a rifondere parte ricorrente per la residua quota di due terzi, che sono liquidate come nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], con Parte_1 Controparte_1
addebito a carico del marito;
b) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente;
c) dispone l'affido in via esclusiva delle minori e alla madre, affidando a Per_2 Per_3 quest'ultima anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così come specificato in parte motiva;
d) dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
e) dispone che le modalità di incontro del padre con le minori avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 mantenimento dei figli e , la somma mensile complessiva di € 300,00 Per_1 Per_2 Per_3 (€ 100,00 per ciascun figlio), da versare alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
g) pone a carico dei coniugi l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come indicato in parte motiva;
h) rigetta la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 6, Parte II, Serie A, Registro atti di matrimonio dell'anno 2005);
j) compensa per un terzo le spese di lite;
k) condanna il resistente alla refusione delle spese processuali anticipate da parte ricorrente nella misura di due terzi, pagando in favore della stessa le spese legali che si liquidano in € 2.731,7
e segnatamente per la fase di studio (€ 680,4) e per la fase introduttiva (€ 481,3) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14, per la fase istruttoria (€ 602,00) ridotta al 50% e per la fase decisionale (€ 968,00) ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), oltre
IVA - se dovuta - , CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.03.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro