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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/09/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1392/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1392/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Cavalli Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 18 luglio 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo
“dichiararsi la separazione dei coniugi;
assegnarsi una data affinchè liberi la casa CP_1 familiare, data ad oggi indicata al 31 luglio 2025; porre a carico del convenuto un contributo monetario per il mantenimento del figlio pari ad Euro 400,00, oltre al 70% delle spese Per_1 straordinarie;
attribuirsi a l'assegno unico universale per i figli nella misura del 100%. Parte_1
Condanna di controparte alle spese processuali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 8 maggio 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Pontecagnano Faiano (SA), il giorno 4 gennaio 1992, e che dalla CP_1 loro unione sono nati (rispettivamente, il 24 giugno 2007, il 25 febbraio 1995 e il 27 giugno 2003) i figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
Precisava che e erano ancora conviventi con i genitori e non indipendenti sotto il Per_1 Per_3 profilo economico. Soggiungeva di essere affetta da invalidità totale al 100%, di non avere occupazione lavorativa e di percepire unicamente ratei di pensione mensili pari a circa Euro 750,00.
Per converso, esponeva che il marito era percettore di pensione d'invalidità e di provvidenze a titolo di assegno unico universale per i figli per importi complessivi pari a circa Euro 1.200,00 al mese.
Con riferimento alla casa familiare, precisava trattarsi di immobile di edilizia popolare goduto in esecuzione di un contratto di locazione a sé stessa intestato e comportante il pagamento di canoni pari ad Euro 85,00 al mese.
Allegava una sopravvenuta crisi coniugale in conseguenza dell'atteggiamento dispotico e possessivo del marito, dimostratosi disinteressato alla vita familiare.
In ragione di tali premesse, quindi, chiedeva dichiararsi la separazione da , disporsi CP_1
l'affidamento e la collocazione in proprio favore del figlio minorenne , con la conseguente Per_1 assegnazione della casa familiare, accordarsi congrui tempi di visite paterne e prevedersi, a carico di controparte, un contributo per il mantenimento ordinario della prole convivente pari all'importo dell'assegno unico universale per i figli, salva la pari suddivisione, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e depositata la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., con la quale parte ricorrente lamentava la protrazione della coabitazione coniugale e dava conto dei contributi monetari versati dal marito per il sostentamento familiare, all'udienza di comparizione del 19 novembre 2024 era dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio benché ritualmente citato.
Alla stessa udienza le parti rilasciavo personalmente dichiarazioni.
Acquisite informazioni presso l'INPS e disposto vanamente l'ascolto del figlio minorenne , Per_1 con ordinanza del 14-17 gennaio 2025 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Erano in seguito acquisiti ulteriori documenti provenienti dall'INPS e dal Centro per l'Impiego ed erano esibiti, dal datore di lavoro del convenuto, contratto lavorativo e buste paga dello stesso
. CP_1
Perveniva altresì relazione psicosociale redatta dai competenti Servizi del Comune di Parma.
Senza ulteriori incombenti, all'udienza del 18 luglio 2025 la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda formulata dalla ricorrente intesa alla declaratoria di separazione personale dal coniuge.
Con il ricorso introduttivo ha ascritto al marito comportamenti dispotici e disinteressati Parte_1 alla vita familiare.
La stessa , comparendo personalmente all'udienza del 19 novembre 2024, ha escluso Parte_1 volontà di conciliazione e in seguito, anche al cospetto dei Servizi Sociali, ha affermato di non poter più tollerare la convivenza con . CP_1 Alla stregua di tali elementi e in difetto di indicazioni contrarie, deve pertanto prendersi atto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale in quanto divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande, poi, va anzitutto considerato che il figlio delle parti
[...]
– rispetto al quale era stato disposto nel corso del giudizio l'affidamento condiviso ad Pt_2 entrambi i genitori, la sua preferenziale collocazione materna e visite libere con il padre – è divenuto maggiorenne il 24 giugno 2025, sicché sono ora venuti meno i requisiti legali per provvedere in materia.
Per altro verso, va confermata l'assegnazione della casa familiare a ai sensi dell'art. Parte_1
337 sexies c.c.
Oltre a richiamarsi sul punto le argomentazioni di cui ai genetici provvedimenti temporanei e urgenti, la relazione redatta dai Servizi Sociali ha dato conto che il figlio convivente , Per_1 pacificamente privo di indipendenza economica, ha cessato gli studi e ha riferito di voler reperire quanto prima un'attività retribuita per poter essere di supporto alla famiglia e, in particolare, alla madre.
Seppur in termini impropri (per la maggiore età raggiunta dall'interessato), gli stessi Servizi hanno quindi validato il giudizio per cui è maggiormente rispondente ai bisogni di la sua Per_1 coabitazione con la madre presso la casa di via IG e Salvatore Marchesi n. 14, in Parma.
Si deve unicamente precisare che, con l'ordinanza del gennaio 2025, era stato assegnato termine a per liberare l'immobile fino al 30 aprile 2025, poi prorogato di tre mesi per iniziativa CP_1 delle parti.
Non v'è ora necessità di assegnare un nuovo termine al convenuto, valendo la presente sentenza quale titolo suscettibile di esecuzione da parte della ricorrente.
Con riferimento alla materia delle contribuzioni economiche da destinare al mantenimento della prole, ancora, conviene richiamare anzitutto le seguenti argomentazioni dell'ordinanza emessa il 14-17 gennaio 2025 con la quale, considerate le risorse economiche delle parti e il perdurante stato di coabitazione, si era posto a carico di , dalla cessazione della coabitazione CP_1 medesima, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il solo pagamento Per_1 del 50% delle spese straordinarie, salva la pari suddivisione con l'altro genitore dell'assegno unico universale per i figli: “…va in primo luogo osservato che parte ricorrente, pur avendone fatto allegazione, non ha provato in alcun modo che il figlio maggiorenne sia tuttora privo di Per_3 indipendenza economica, sicché non può porsi in questa sede alcun obbligo di mantenimento a carico del padre.
In relazione al mantenimento del minorenne , invece, i criteri commisurativi di cui all'art. Per_1
337 ter comma 4 c.c. impongono di ponderare anzitutto le risorse economiche dei genitori.
, invalida civile al 100%, percepisce unicamente provvidenze dall'INPS per ratei mensili Parte_1 pari ad Euro 735,05.
Le sue disponibilità monetarie sono del tutto inconsistenti ed è gravata dall'obbligo di versamento del canone di locazione per importi mensili pari ad Euro 85,00.
Dalle risultanze istruttorie acquisite, risulta invece percettore di emolumenti da CP_1 inabilità nella misura di Euro 228,05 al mese e dell'integralità dei ratei dell'assegno unico universale per i figli (un figlio) in misura pari ad Euro 199,40 al mese. All'udienza del 19 novembre 2024 egli ha dichiarato di avere iniziato un lavoro in prova e, il 14 gennaio 2025, la moglie ha confermato la protrazione di tale sua attività con mansioni di corriere.
Di tale rapporto lavorativo parrebbe esservi traccia in atti, avendo l'INPS documentato un estratto conto previdenziale attestante la percezione, da parte dell'interessato, di una retribuzione utile ai fini pensionistici di Euro 1.103,00 tra il 16 agosto e il 30 settembre 2024...”.
Le risultanze istruttorie sopravvenute hanno anzitutto evidenziato che il figlio maggiorenne ha un lavoro. Per_3
In effetti, con le conclusioni da ultimo precisate, non ha invocato alcun contributo per Parte_1 il suo mantenimento.
Le risorse economiche della ricorrente, per altro verso, sono rimaste inalterate.
E' invece mutata significativamente in meglio la condizione reddituale di il quale CP_1 risulta avere proseguito nella percezione dei suddetti ratei pensionistici e, a far tempo dal giorno 1 aprile 2025, risulta avere concluso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, in luogo dei molteplici lavori a termine e a tempo parziale che lo avevano occupato reiteratamente dal 16 agosto 2024 in poi.
Dalla documentazione (contratto di assunzione e buste paga) esibita dal datore di lavoro
[...]
si evince, in particolare, la qualifica di “operaio” attribuita al convenuto, il suo Parte_3 inquadramento al V livello del CCNL di categoria (multiservizi), le sue mansioni di magazziniere consegnatario, l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, la retribuzione globale lorda mensile pari ad Euro 1.358,53 per 14 mensilità e l'effettiva percezione, nei mesi di aprile e maggio 2025, di compensi netti medi pari ad Euro 1.550,55 (comprensivi di trasferte, lavoro straordinario, anticipazioni del TFR, quote di quattordicesima mensilità e, in misura minima, rimborso spese).
Tenuto conto di siffatte sopravvenienze, si ritiene ora congruo – sempre alla luce dei dati così compendiati, dell'incertezza sui tempi di prossima permanenza del minorenne con l'uno Per_1
o l'altro genitore, delle esigenze economiche dello stesso minorenne e dei plausibili costi abitativi che il convenuto sarà chiamato a sostenere – che, a decorrere dalla prossima cessazione del legame di coabitazione e fino a quando lo stesso avrà raggiunto una stabile Parte_2 condizione di indipendenza economica, contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 mediante la corresponsione, in favore di , dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, Parte_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui alla seguente parte dispositiva.
L'assegno unico universale per i figli dovrà essere corrisposto, come per legge, ad entrambi i genitori al 50% ciascuno.
La natura necessaria del giudizio quanto alla domanda di separazione e l'accoglimento soltanto parziale delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente impongono infine la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio il 4 CP_1 Parte_1 gennaio 1992 in Pontecagnano Faiano (SA); matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) al n. 1, p. 1, Uff. 1, anno 1992.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) conferma l'assegnazione in favore di della casa familiare sita alla via IG e Salvatore Parte_1
Marchesi n. 14, in Parma;
3) a decorrere dalla prossima cessazione del legame di coabitazione e fino a quando Parte_2 avrà raggiunto una stabile condizione di indipendenza economica, pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione a , entro Parte_1 il giorno 10 di ogni mese, dell'importo di Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1392/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Cavalli Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 18 luglio 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo
“dichiararsi la separazione dei coniugi;
assegnarsi una data affinchè liberi la casa CP_1 familiare, data ad oggi indicata al 31 luglio 2025; porre a carico del convenuto un contributo monetario per il mantenimento del figlio pari ad Euro 400,00, oltre al 70% delle spese Per_1 straordinarie;
attribuirsi a l'assegno unico universale per i figli nella misura del 100%. Parte_1
Condanna di controparte alle spese processuali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 8 maggio 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Pontecagnano Faiano (SA), il giorno 4 gennaio 1992, e che dalla CP_1 loro unione sono nati (rispettivamente, il 24 giugno 2007, il 25 febbraio 1995 e il 27 giugno 2003) i figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
Precisava che e erano ancora conviventi con i genitori e non indipendenti sotto il Per_1 Per_3 profilo economico. Soggiungeva di essere affetta da invalidità totale al 100%, di non avere occupazione lavorativa e di percepire unicamente ratei di pensione mensili pari a circa Euro 750,00.
Per converso, esponeva che il marito era percettore di pensione d'invalidità e di provvidenze a titolo di assegno unico universale per i figli per importi complessivi pari a circa Euro 1.200,00 al mese.
Con riferimento alla casa familiare, precisava trattarsi di immobile di edilizia popolare goduto in esecuzione di un contratto di locazione a sé stessa intestato e comportante il pagamento di canoni pari ad Euro 85,00 al mese.
Allegava una sopravvenuta crisi coniugale in conseguenza dell'atteggiamento dispotico e possessivo del marito, dimostratosi disinteressato alla vita familiare.
In ragione di tali premesse, quindi, chiedeva dichiararsi la separazione da , disporsi CP_1
l'affidamento e la collocazione in proprio favore del figlio minorenne , con la conseguente Per_1 assegnazione della casa familiare, accordarsi congrui tempi di visite paterne e prevedersi, a carico di controparte, un contributo per il mantenimento ordinario della prole convivente pari all'importo dell'assegno unico universale per i figli, salva la pari suddivisione, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e depositata la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., con la quale parte ricorrente lamentava la protrazione della coabitazione coniugale e dava conto dei contributi monetari versati dal marito per il sostentamento familiare, all'udienza di comparizione del 19 novembre 2024 era dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio benché ritualmente citato.
Alla stessa udienza le parti rilasciavo personalmente dichiarazioni.
Acquisite informazioni presso l'INPS e disposto vanamente l'ascolto del figlio minorenne , Per_1 con ordinanza del 14-17 gennaio 2025 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Erano in seguito acquisiti ulteriori documenti provenienti dall'INPS e dal Centro per l'Impiego ed erano esibiti, dal datore di lavoro del convenuto, contratto lavorativo e buste paga dello stesso
. CP_1
Perveniva altresì relazione psicosociale redatta dai competenti Servizi del Comune di Parma.
Senza ulteriori incombenti, all'udienza del 18 luglio 2025 la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda formulata dalla ricorrente intesa alla declaratoria di separazione personale dal coniuge.
Con il ricorso introduttivo ha ascritto al marito comportamenti dispotici e disinteressati Parte_1 alla vita familiare.
La stessa , comparendo personalmente all'udienza del 19 novembre 2024, ha escluso Parte_1 volontà di conciliazione e in seguito, anche al cospetto dei Servizi Sociali, ha affermato di non poter più tollerare la convivenza con . CP_1 Alla stregua di tali elementi e in difetto di indicazioni contrarie, deve pertanto prendersi atto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale in quanto divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande, poi, va anzitutto considerato che il figlio delle parti
[...]
– rispetto al quale era stato disposto nel corso del giudizio l'affidamento condiviso ad Pt_2 entrambi i genitori, la sua preferenziale collocazione materna e visite libere con il padre – è divenuto maggiorenne il 24 giugno 2025, sicché sono ora venuti meno i requisiti legali per provvedere in materia.
Per altro verso, va confermata l'assegnazione della casa familiare a ai sensi dell'art. Parte_1
337 sexies c.c.
Oltre a richiamarsi sul punto le argomentazioni di cui ai genetici provvedimenti temporanei e urgenti, la relazione redatta dai Servizi Sociali ha dato conto che il figlio convivente , Per_1 pacificamente privo di indipendenza economica, ha cessato gli studi e ha riferito di voler reperire quanto prima un'attività retribuita per poter essere di supporto alla famiglia e, in particolare, alla madre.
Seppur in termini impropri (per la maggiore età raggiunta dall'interessato), gli stessi Servizi hanno quindi validato il giudizio per cui è maggiormente rispondente ai bisogni di la sua Per_1 coabitazione con la madre presso la casa di via IG e Salvatore Marchesi n. 14, in Parma.
Si deve unicamente precisare che, con l'ordinanza del gennaio 2025, era stato assegnato termine a per liberare l'immobile fino al 30 aprile 2025, poi prorogato di tre mesi per iniziativa CP_1 delle parti.
Non v'è ora necessità di assegnare un nuovo termine al convenuto, valendo la presente sentenza quale titolo suscettibile di esecuzione da parte della ricorrente.
Con riferimento alla materia delle contribuzioni economiche da destinare al mantenimento della prole, ancora, conviene richiamare anzitutto le seguenti argomentazioni dell'ordinanza emessa il 14-17 gennaio 2025 con la quale, considerate le risorse economiche delle parti e il perdurante stato di coabitazione, si era posto a carico di , dalla cessazione della coabitazione CP_1 medesima, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il solo pagamento Per_1 del 50% delle spese straordinarie, salva la pari suddivisione con l'altro genitore dell'assegno unico universale per i figli: “…va in primo luogo osservato che parte ricorrente, pur avendone fatto allegazione, non ha provato in alcun modo che il figlio maggiorenne sia tuttora privo di Per_3 indipendenza economica, sicché non può porsi in questa sede alcun obbligo di mantenimento a carico del padre.
In relazione al mantenimento del minorenne , invece, i criteri commisurativi di cui all'art. Per_1
337 ter comma 4 c.c. impongono di ponderare anzitutto le risorse economiche dei genitori.
, invalida civile al 100%, percepisce unicamente provvidenze dall'INPS per ratei mensili Parte_1 pari ad Euro 735,05.
Le sue disponibilità monetarie sono del tutto inconsistenti ed è gravata dall'obbligo di versamento del canone di locazione per importi mensili pari ad Euro 85,00.
Dalle risultanze istruttorie acquisite, risulta invece percettore di emolumenti da CP_1 inabilità nella misura di Euro 228,05 al mese e dell'integralità dei ratei dell'assegno unico universale per i figli (un figlio) in misura pari ad Euro 199,40 al mese. All'udienza del 19 novembre 2024 egli ha dichiarato di avere iniziato un lavoro in prova e, il 14 gennaio 2025, la moglie ha confermato la protrazione di tale sua attività con mansioni di corriere.
Di tale rapporto lavorativo parrebbe esservi traccia in atti, avendo l'INPS documentato un estratto conto previdenziale attestante la percezione, da parte dell'interessato, di una retribuzione utile ai fini pensionistici di Euro 1.103,00 tra il 16 agosto e il 30 settembre 2024...”.
Le risultanze istruttorie sopravvenute hanno anzitutto evidenziato che il figlio maggiorenne ha un lavoro. Per_3
In effetti, con le conclusioni da ultimo precisate, non ha invocato alcun contributo per Parte_1 il suo mantenimento.
Le risorse economiche della ricorrente, per altro verso, sono rimaste inalterate.
E' invece mutata significativamente in meglio la condizione reddituale di il quale CP_1 risulta avere proseguito nella percezione dei suddetti ratei pensionistici e, a far tempo dal giorno 1 aprile 2025, risulta avere concluso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, in luogo dei molteplici lavori a termine e a tempo parziale che lo avevano occupato reiteratamente dal 16 agosto 2024 in poi.
Dalla documentazione (contratto di assunzione e buste paga) esibita dal datore di lavoro
[...]
si evince, in particolare, la qualifica di “operaio” attribuita al convenuto, il suo Parte_3 inquadramento al V livello del CCNL di categoria (multiservizi), le sue mansioni di magazziniere consegnatario, l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, la retribuzione globale lorda mensile pari ad Euro 1.358,53 per 14 mensilità e l'effettiva percezione, nei mesi di aprile e maggio 2025, di compensi netti medi pari ad Euro 1.550,55 (comprensivi di trasferte, lavoro straordinario, anticipazioni del TFR, quote di quattordicesima mensilità e, in misura minima, rimborso spese).
Tenuto conto di siffatte sopravvenienze, si ritiene ora congruo – sempre alla luce dei dati così compendiati, dell'incertezza sui tempi di prossima permanenza del minorenne con l'uno Per_1
o l'altro genitore, delle esigenze economiche dello stesso minorenne e dei plausibili costi abitativi che il convenuto sarà chiamato a sostenere – che, a decorrere dalla prossima cessazione del legame di coabitazione e fino a quando lo stesso avrà raggiunto una stabile Parte_2 condizione di indipendenza economica, contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 mediante la corresponsione, in favore di , dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, Parte_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui alla seguente parte dispositiva.
L'assegno unico universale per i figli dovrà essere corrisposto, come per legge, ad entrambi i genitori al 50% ciascuno.
La natura necessaria del giudizio quanto alla domanda di separazione e l'accoglimento soltanto parziale delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente impongono infine la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio il 4 CP_1 Parte_1 gennaio 1992 in Pontecagnano Faiano (SA); matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) al n. 1, p. 1, Uff. 1, anno 1992.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) conferma l'assegnazione in favore di della casa familiare sita alla via IG e Salvatore Parte_1
Marchesi n. 14, in Parma;
3) a decorrere dalla prossima cessazione del legame di coabitazione e fino a quando Parte_2 avrà raggiunto una stabile condizione di indipendenza economica, pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione a , entro Parte_1 il giorno 10 di ogni mese, dell'importo di Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto