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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1046/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. IN IA Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1046 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Alberti per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in Pozzilli (Is) alla via Controparte_1 dell'Elettronica (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Acqua per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nato a [...] il [...] ); Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Natale per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Milano al corso Como n. 17 (c.f. Controparte_3
; P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 (c.f. Controparte_4
); P.IVA_3
1 rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Spirito per procura allegata alla comparsa di risposta;
Controparte_5 contumace;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
987/2024, pubblicata il 27/08/2024 (controversia in materia di responsabilità medica).
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via preliminare, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali per i motivi precisati in gravame, affidandole ad un Collegio peritale composto da medico ortopedico specialista e da medico-legale, appartenenti ad un
Ordine dei Medici diverso da quello della Provincia di Salerno o comunque al di fuori del Distretto di codesta Ecc.ma Corte di Appello che possano esprimere, con serenità, il proprio giudizio in ordine ai fatti ed alle responsabilità per cui è causa;
nel merito, accogliere la domanda, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del presente gravame, avanzata da e, per Parte_1
l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità dell Controparte_1
(già ovvero del
[...] Controparte_6 terzo chiamato in causa, dott. , cui la domanda deve intendersi, Controparte_2 automaticamente, estesa, condannarli in solido o come diversamente ritenuto, per quanto di ragione, se del caso in solido con le rispettive società assicuratrici chiamate in garanzia, al pagamento della complessiva somma pari ad €.
64.078,354 determinata, sulla scorta della consulenza medico-legale di parte attrice e con riferimento alle tabelle ambrosiane attesa la inapplicabilità dell'art. 7
n. 4) della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco), così analiticamente determinata: €. 13.216,00 a titolo di danno biologico permanente (7%), €.
37.620,00 a titolo di danno biologico temporaneo, di cui a totale al 100% di giorni trenta e parziale, mediamente al 50%, di giorni settecento, nonché €. 12.709,00 a titolo di personalizzazione del danno per la sua incidenza peculiare sull'attore ed €.
543,35 a titolo di spese mediche documentate, il tutto oltre interessi legali da calcolarsi sulla detta somma, devalutata alla data dell'evento (20.12.2001) e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali di ambedue i gradi di giudizio ex D.M. 147/22 ed oltre rimborso
2 forfettario nella misura del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, il tutto con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Per l'appellata “- rigettare l'appello Controparte_1 poiché inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché infondato in fatto e diritto;
- per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata . Controparte_7
Per l'appellato : “In via principale: 1) rigettare l'appello così Controparte_2 come proposto dal sig. perché inammissibile, improcedibile ed Parte_1 infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, 2) Confermare la sentenza nr. 987/2024 resa nella causa nr. 285/2009 R.G. dal Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Monocratica, nella persona del dott. Carmine
Esposito, in data 26.08.2024, pubblicata il 27.08.2024 e notificata in data
3.09.2024; 3) rigettare quindi, tutte le domande attoree così come proposte perché infondate in fatto e diritto e non provate, per tutti i motivi evidenziati;
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale attorea e della chiamata in garanzia proposta dalla CP_6 ora 4) accertare e ritenere la
[...] Controparte_7
in persona del legale rapp.te p.t., responsabile civile per i Controparte_8 rischi professionali del dott. e, quindi, tenuta a garantire e Controparte_2 manlevare quest'ultimo da tutti i danni e da ogni conseguenza pregiudizievole collegata all'accoglimento della domanda proposta dal sig. e, Parte_1 pertanto, condannarla a corrispondere all'attore il risarcimento dei danni nella misura eventualmente accertata e riconosciuta;
5) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze processuali, ex art. 91 c.p.c., del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022”.
Per l'appellata “rigettare integralmente l'appello Controparte_3 proposto dal in quanto del tutto infondato sia in fatto che in Parte_1 diritto, per l'effetto per l'effetto confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore della . Controparte_3
Per l'appellata “
1. In via preliminare, estromettere Controparte_4 la per carenza di legittimazione passiva, 2. Nel merito, Controparte_4
3 rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
3. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione o, in subordine, con compensazione degli stessi”.
FATTI DI CAUSA
A seguito di un infortunio durante una partita di calcio, fu Parte_1 sottoposto, in data 21.12.2001, presso la di Controparte_6 CP_6 ad un intervento chirurgico di artroscopia e ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) con tendine rotuleo del ginocchio destro secondo la tecnica di
Kenneth-Jones.
Ciò premesso, con atto di citazione notificato in data 12.2.2009 Parte_1 convenne in giudizio la società
[...] Controparte_1
(già , rappresentando che l'erronea Controparte_6 esecuzione dell'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore aveva causato un danno (la c.d. “sindrome del ciclope”), provocando persistente dolore e marcato impegno funzionale del ginocchio interessato e rendendo necessario il ricorso, per rimediare all'errore, ad ulteriori interventi chirurgici di legamentoplastica del legamento crociato anteriore. Allegò, quali conseguenze dannose, una residua invalidità permanente del 7% ed una inabilità temporanea totale di circa due anni e chiese il risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 61.665,54 oltre rivalutazione e interessi.
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto esclude, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza dell'evento rappresentato dall'attore, ritenendo “improbabile la diagnosi di sindrome del ciclope avanzata per primo dal dott. per la presenza di Parte_2 una masserella fibrosa in sede pre-spinale rilevata dallo stesso nel corso dell'artroscopia effettuata in data 18.07.2003 perché tale diagnosi non era suffragata sul piano clinico dalla caratteristica principale della sindrome del ciclope che è il deficit estensorio del ginocchio determinato dalla stessa ed anche perché nonostante il dichiarato trattamento chirurgico della stessa i disturbi algici erano comunque persistiti”.
Sostiene il giudice di primo grado che l'algia persistente del ginocchio destro post-operatoria fu determinata, invece, “dalla artrosinovite reattiva prodotta da una metallosi ovvero una reazione avversa dell'organismo alle viti metalliche interferenziali utilizzate per fissare il neolegamento crociato”. Esclude, poi, che tale evento (la metallosi) possa essere addebitato ad errore tecnico dell'operatore,
4 trattandosi di una reazione dell'organismo, “tanto che dopo l'asportazione chirurgica delle viti interferenziali eseguita dagli Ortopedici dell'ICOT di Latina i disturbi algici al ginocchio destro cessarono”. Né ricorrono “profili di responsabilità professionale nel ritardo diagnostico della metallosi, sia perché è una patologia post-operatoria abbastanza rara a verificarsi, sia perché anche i vari specialisti cui si rivolse il Sig. successivamente al dott. non Parte_1 _2 posero mai la diagnosi o il sospetto di una metallosi (al fine gli ortopedici dell'ICOT di Latina sono giunti implicitamente alla diagnosi sostanzialmente per esclusione), sia perché non è documentato l'iter terapeutico post-operatorio seguito dal dott. e se il sig. abbia seguito scrupolosamente quanto _2 Parte_1 prescrittogli”.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado rigetta la domanda di condanna della società (già Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni non patrimoniali, assorbendo Controparte_6 le domande di garanzia proposte dalla società convenuta nei confronti dei chiamati in causa, il dott. (responsabile del reparto di ortopedia e Controparte_2 traumatologia) e le proprie assicuratrici Controparte_3 Controparte_5
e (quest'ultima subentrata a e a
[...] Controparte_4 Controparte_9
, nonché la domanda di garanzia proposta da Controparte_8 Controparte_2 nei confronti dell'assicuratrice (già Controparte_4 CP_8
.
[...]
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un unico Parte_1 articolato motivo di impugnazione, censura la “mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione della CTU” e la “erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha inteso aderire alle risultanze della CTU senza recepire e valutare le critiche avanzate dall'attore”.
L'appellante lamenta che il primo giudice si è limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, depositata con notevole ritardo (circa un anno e mezzo dalla data di udienza fissata per tale incombente), senza fornire una motivazione rispetto alle “molteplici critiche mosse all'elaborato peritale dalla difesa dell'attore” e ignorando l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in ragione delle critiche specifiche e circostanziate, sia del consulente di parte che dei difensori.
5 Richiamando la consulenza medico-legale di parte e i rilievi mossi all'elaborato peritale, nonché le considerazioni svolte dalla dott.ssa , specialista Persona_1 in medicina legale e consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sostiene l'appellante che la c.d. “sindrome del ciclope” conseguita all'attore non è una semplice “complicanza post-operatoria”, come ritiene il Ctu, ma una conseguenza dell'erronea fissazione del neolegamento in sede di ricostruzione;
che il Ctu ha escluso la genesi della sindrome, con riferimento all'intervento, negando la sussistenza del deficit dell'estensione, laddove, al contrario, essa risulta essere stata diagnosticata per ben due volte dagli ortopedici che si sono avvicendati, che avevano visualizzato la massa fibrosa di tale sindrome, diagnosticandola e trattandola;
che è noto, nell'ambito della scienza ortopedica, che la rimozione delle viti inferenziali non implica la rimozione del neo-legamento, come invece afferma l'ausiliario, laddove, nel caso de quo, la rimozione del neolegamento si rendeva necessaria per la instabilità anteriore del ginocchio a seguito del fallimento dell'intervento, di guisa che, diversamente, da quanto ritenuto dal Ctu, la risoluzione della sintomatologia dolorosa era ed è attribuibile alla rimozione del non ben apposto neo-LCA, piuttosto che alla rimozione delle viti;
che il Ctu ha errato perché la rimozione delle viti inferenziali non implica anche la rimozione del neo- legamento, potendo esse essere rimosse lasciando in sede il legamento che, come risulta dalla documentazione versata in atti, successivamente alla sua rimozione, a distanza di due anni, risulta completamente, integrato;
che la rimozione del legamento si rendeva necessaria per una instabilità del ginocchio e tale circostanza è stata completamente ignorata dal Ctu, laddove proprio tale contingenza dimostra che l'intervento cui è stato sottoposto l'appellante non era stato e non è stato, correttamente, svolto.
Prosegue l'appellante, osservando che “al controllo eseguito presso la
[...] in data 21.03.2002 (quindi a tre mesi dall'intervento e con Controparte_6 compatibilità anche cronologica dell'insorgenza della sindrome in esame), il dott.
non mancò di rilevare una “flessione 140°”, tale da ritenersi deficitaria e _2 sintomatica della sindrome del ciclope, che il medico non solo non ha minimamente rilevato, suggerendo anzi di continuare “ad elasticizzare la flessione”, quindi provocando algia e infiammazione ulteriore al ginocchio, risolta solo - come documentato - con la rimozione delle viti e del neolegamento, eseguita presso
l'ICOT di Latina il 13.02.2004, cui seguì la scomparsa dei dolori fino a quel momento patiti”; che “il legamento, poi, fu ricostruito una seconda volta presso la
6 Casa di Cura “Maria Rosaria” di Pompei, con frammenti di semitendinoso e del gracile e il risolse finalmente tutti i problemi legati all'infortunio Parte_1 occorsogli nel 2001”; che risulta “evidente che, se l'appellato chirurgo ortopedico o gli altri sanitari della clinica avessero compreso che la ridotta flessione del ginocchio (140°), a distanza di tre mesi dall'intervento, non poteva che essere legata all'insorgenza della sindrome del ciclope, avrebbero potuto intervenire, tempestivamente e ridurre le conseguenze dell'errato intervento”; che, “sebbene in atti ve ne sia inequivocabile dimostrazione, l'Ausiliario non ha ancorato “la metallosi” prodottasi nell'attore in conseguenza dell'erroneo intervento subito e solo, successivamente, emendato in altra struttura, giungendo a tale diagnosi per esclusione, dimostrando scarsa attenzione agli orientamenti della dottrina più accreditata, dallo studio della quale – come si rileva dalla bibliografia già allegata
e segnalata nelle note depositate per la trattazione scritta delle ultime udienze del giudizio – si evince che la stessa è determinata dal posizionamento di “un innesto
[chirurgico] non isometrico” del legamento, come accaduto nel corso dell'intervento de quo” ed essendo, un innesto non isometrico, una delle principali cause di fallimento dell'innesto.
Conclude l'appellante, in via istruttoria, per la rinnovazione delle operazioni peritali ed il conferimento dell'incarico ad un collegio medico composto da un ortopedico specialista e da medico-legale, appartenenti ad un Ordine dei medici al di fuori del distretto della Corte d'appello.
La risposta degli appellati
La società costituitasi, replica che i Controparte_1 termini fissati per il deposito della Ctu sono ordinatori e sono stati prorogati dal giudice con il rinvio per il deposito su richiesta delle parti;
che è stato assicurato il contraddittorio delle parti, le quali hanno avuto la possibilità di sottoporre le osservazioni critiche e di chiedere chiarimenti, ai quali il Ctu ha risposto rimarcando le proprie conclusioni;
che le “critiche specifiche e circostanziate” sono state adeguatamente esaminate e confutate dal Ctu. Eccepisce, inoltre,
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del documento nuovo prodotto in appello (nuove note a firma di un medico legale).
svolge le medesime difese in ordine alla validità e correttezza Controparte_2 della consulenza tecnica d'ufficio, la quale esclude che vi sia stato un errore tecnico nel posizionamento del neolegamento nel corso dell'intervento di ricostruzione del
LCA, evidenziando che il neolegamento crociato è stato correttamente fissato e
7 posizionato e che nessuna responsabilità professionale medica può essergli addebitata. cita le considerazioni del Ctu, secondo cui i disturbi Controparte_3 algici insorti dopo l'intervento chirurgico furono determinati da una metallosi e non da un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento; che l'ipotesi di sindrome del ciclope legata ad una errata fissazione del neolegamento crociato anteriore non è suffragata dal dato documentale ed è sconfessata, sia dalla mancanza della sua caratteristica principale, che è il deficit estensorio, sia dalla persistenza degli stessi disturbi algici al ginocchio destro anche dopo l'intervento di asportazione della passerella fibrosa in sede prespinale;
che non ricorrono profili di responsabilità professionale nel ritardo diagnostico della metallosi;
che in occasione dell'intervento, l'indagine artroscopica evidenziò una lesione completa del LCA del ginocchio destro, ma anche l'integrità dei menischi e delle cartilagini, di tal che è evidente che la lesione meniscale interna successivamente evidenziata dalla RMN del 13.12.2002 (a distanza di un anno circa dall'intervento) deve senza dubbio essere stata provocata da un trauma successivo;
che a distanza di due mesi dall'intervento eseguito dal dr. gli esami strumentali evidenziarono un _2 semplice ispessimento del neolegamento, niente affatto una lesione;
che la sindrome del ciclope non venne evidenziata, né all'ICOT di Latina, in data 5.1.2004, né dai sanitari della Casa di Cura di Pompei, in occasione del successivo intervento di ricostruzione del LCA del 14.7.2004, per cui non si capisce perché mai tale patologia dovrebbe farsi addirittura risalire ad un intervento eseguito ben tre anni e mezzo prima. eccepisce l'inoperatività della polizza assicurativa Controparte_4 del dott. , la quale vale per le richieste di risarcimento relative a Controparte_2 comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione (la polizza è stata annullata il 20.3.2006) e pervenute entro i 2 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza (la denuncia del sx è stata comunicata con l'atto di chiamata in causa del 13.11.2009, per cui sono trascorsi tre anni ed otto mesi). Oppone, poi, il patto di gestione della lite, di cui all'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione, in forza del quale la società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, per cui è legittimo il rifiuto della Compagnia di negare il rimborso delle spese legali se l'assicurato sceglie per sé l'avvocato e decide di non avvalersi del patto di gestione della lite.
8 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'azione di responsabilità contrattuale proposta da nei Parte_1 confronti della società (ora, Controparte_6 [...]
si basa su un'ipotesi di inadempimento Controparte_1 dell'obbligo di eseguire con perizia e diligenza l'intervento chirurgico di artroscopia e ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA), che forma l'oggetto della prestazione a cui la struttura privata era tenuta in base al contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria. L'inadempimento (o, meglio, l'inesatto adempimento) consisterebbe nella erronea fissazione del neolegamento in sede di ricostruzione, considerata la causa (materiale) di un evento di danno consistente nella c.d. “sindrome del ciclope”, a sua volta causa (giuridica) di conseguenze dannose (inabilità temporanea, invalidità permanente del 7% e spese mediche).
Il consulente tecnico d'ufficio, che ha dato inizio alle operazioni peritali a distanza di oltre undici anni dall'intervento del dicembre 2001, non era in grado di accertare direttamente, attraverso indagini strumentali, né l'inadempimento (l'errore chirurgico), né l'evento di danno (la “sindrome del ciclope”) rappresentati dall'attore, dato che il ginocchio è stato sottoposto ad ulteriori interventi chirurgici di legamentoplastica del LCA. Perciò, la prova dell'inadempimento, dell'evento di danno e della loro relazione di causalità materiale, che grava sull'attore, può essere ricavata solo da documenti (come accertamenti clinici e strumentali effettuati prima degli interventi chirurgici successivi, i quali abbiano potuto constatare l'erronea fissazione del neolegamento e la formazione del nodulo fibroso, c.d. “sindrome del ciclope”) o in via presuntiva, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Aderendo alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, la sentenza di primo grado ritiene che l'attore non abbia assolto all'onere della prova, sia perché l'errore chirurgico (l'inadempimento) e la “sindrome del ciclope” (l'evento di danno) non risultano dalla documentazione prodotta, sia perché gli elementi indiziari depongono, piuttosto, per una diversa causa della sintomatologia dolosa. Non per una “sindrome del ciclope”, bensì per una artrosinovite prodotta da una metallosi, ossia una reazione dell'organismo alle viti metalliche. Trattandosi di una complicanza che prescinde da un errore tecnico del chirurgo, non vi è prova di un inadempimento della struttura sanitaria per erronea esecuzione dell'intervento chirurgico. Né vi è prova neppure di un diverso inadempimento collegato a tale eventualità, sotto forma di omissione o ritardo di diagnosi della metallosi.
9 L'appellante censura l'omessa valutazione della prova documentale (da cui risulterebbe che il dott. rilevò, a distanza di tre mesi dall'intervento, “una _2 flessione 140°”, sintomatica della “sindrome del ciclope”, e che per ben due volte gli ortopedici visualizzarono la massa fibrosa della “sindrome del ciclope”) e degli indizi di prova presuntiva consistenti nel fatto che i successivi interventi chirurgici hanno dovuto rimuovere il neolegamento a causa della instabilità del ginocchio ed è tale rimozione (non quella delle viti) ad aver risolto la sintomatologia dolorosa
(causata, perciò, dal neolegamento erroneamente fissato dai sanitari della struttura di non da una reazione dell'organismo alle viti). CP_6
In questi termini, il riesame richiesto al giudice di appello ha ad oggetto la valutazione degli elementi di prova che, secondo quanto prospettato dall'appellante, dimostrano l'inadempimento (l'errore chirurgico nella fissazione del neolegamento)
e l'evento di danno da esso causato (la c.d. “sindrome del ciclope”).
Orbene, il consulente d'ufficio ha escluso l'inadempimento ipotizzato dall'attore
(l'erronea fissazione del neolegamento), che ritiene contrastante con le “indagini strumentali tomografiche ed RMN effettuate dal sig. dopo l'intervento Parte_1 chirurgico del dicembre 2001”, le quali “non documentano tale eventuale errore anzi il Radiologo che refertò l'esame RMN del 13.12.2002 affermò che: “… Esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore con evidenza di tunnel ossei tibiale e femorale ben posizionati …””.
Ha anche escluso la diagnosi di “sindrome del ciclope”, avanzata dal dott.
della Casa di Cura “Santa Rita” di Atripalda in occasione dell'intervento Parte_2 di meniscectomia in artroscopia del ginocchio destro eseguito in data 18.7.2003. Il consulente d'ufficio ha ritenuto improbabile la diagnosi, sia perché “non è suffragata dal dato documentale”, sia perché “è sconfessata dalla mancanza della sua caratteristica principale che è il deficit estensorio” (difatti, “nella cartella clinica della Casa “Santa Rita”, nell'obiettività clinica rilevata prima CP_6 dell'intervento chirurgico effettuato dal dott. non si fa alcuna menzione Parte_2 del deficit estensorio del ginocchio, tanto che l'obiettività clinica rilevata viene così descritta: “Esiti cicatriziali del pregresso intervento, dolore mediale e laterale alla digitopressione””), sia per la “persistenza degli stessi disturbi algici al ginocchio destro anche dopo l'intervento di asportazione della masserella fibrosa in sede prespinale che secondo l'ortopedico operatore identifica la cosiddetta sindrome del ciclope”. In sostanza, secondo il consulente d'ufficio, la masserella fibrosa in sede prespinale rilevata nel corso dell'artroscopia effettuata in data 18.7.2003 non è una
10 “sindrome del ciclope”, come erroneamente diagnosticato dal dott. , la Parte_2 quale manca della sua caratteristica principale (il deficit estensorio del ginocchio) e ciò trova conferma nel fatto che i disturbi algici persistevano “nonostante il dichiarato trattamento della stessa”.
Il Ctu ha anche escluso che la gonalgia persistente al ginocchio sia dovuta ad una
“sindrome meniscale” e l'ha ritenuta, invece, imputabile ad una “costante sinovite reattiva con versamento articolare più o meno cospicuo”, evidenziata “dalle numerose indagini tomografiche ed RMN effettuate dal sig. dopo Parte_1
l'intervento chirurgico di ricostruzione del LCA del 21.12.2001” (esame TC del
25.2.2002, esami RMN del 13.12.2002, del 25.3.2003 e del 16.1.2004) e dalla cessazione della gonalgia dopo l'intervento chirurgico di rimozione delle viti inferenziali effettuato dagli ortopedici dell'ICOT di Latina in data 13.2.2004. Ha, perciò, concluso che “la gonalgia persistente era determinata da una metallosi ovvero da una reazione avversa dell'organismo alle viti metalliche inferenziali” e che, pertanto “non vi furono errori tecnici nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di ricostruzione del LCA”.
Le valutazioni svolte nella relazione di consulenza depositata il 9.6.2014 sono state confermate dal Ctu nella risposta alle osservazioni critiche di parte attrice, depositata in data 15.3.2017. Il consulente d'ufficio ha ribadito che “è la stessa documentazione allegata agli Atti che esclude un malposizionamento del neolegamento”, come risulta dall'esame RMN eseguito in data 13.12.2002 e dall'intervento di meniscectomia selettiva e di rimozione di tessuto fibroso prespinale, eseguito in data 18.7.2003, il quale “non modificò il sito di inserzione del neolegamento crociato, confermando implicitamente un corretto posizionamento del neolegamento crociato anteriore”. Ha chiarito che “alla diagnosi di metallosi si è giunti per esclusione, empiricamente, perché solo dopo la rimozione delle viti inferenziali asportate dagli Ortopedici dell'ICOT di Latina in data 13.02.2004 cessarono i disturbi lamentati dal sig. che erano Parte_1 evidentemente connessi alla sinovite reattiva”.
Le critiche formulate in secondo grado non sono state sottoposte alla valutazione del Ctu, poiché recepiscono quelle avanzate da un consulente (dott.ssa Per_1
) che ha ricevuto l'incarico dall'attore solo dopo la pubblicazione della
[...] sentenza di primo grado. Si tratta, tuttavia, di osservazioni e rilievi critici che, come chiarito dalla Suprema Corte, possono essere sollevati per la prima volta in appello, non integrando eccezioni di nullità della Ctu (Cass., 21.2.2022, n. 5624).
11 Le nuove osservazioni critiche si basano sulla diagnosi di “sindrome del ciclope” formulata in occasione dell'intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica nel
2003 presso la “S. Rita” di Atripalda e dagli ortopedici dell'ICOT di CP_6
Latina, nel 2005. Diagnosi che il Ctu ha già ritenuto non condivisibile, in quanto la masserella fibrosa in sede prespinale non era l'evidenza di una “sindrome del ciclope” per la mancanza della sua principale caratteristica (il deficit estensorio del ginocchio, il quale non risulta neppure dal controllo ambulatoriale ortopedico del
21.3.2002 presso la come sostiene Controparte_6 dall'appellante), perché anche dopo l'asportazione della masserella fibrosa persisteva la sintomatologia dolorosa e per il fatto che questa è cessata solo dopo la rimozione delle viti. La sottoposizione nel luglio del 2005 ad un nuovo intervento di ricostruzione del LCA presso la di Pompei per CP_6 CP_10
“instabilità articolare ginocchio destro” segnalata dall'ICOT di Latina non risulta collegata eziologicamente ad una erronea esecuzione dell'intervento di fissazione del neolegamento eseguito tre anni e mezzo prima. Restano, perciò, valide, anche alla luce delle osservazioni critiche svolte per la prima volta in appello, le ragioni che, secondo il giudice di primo grado, escludono l'inadempimento della
[...]
(oggi, su cui si fonda CP_6 Controparte_1
l'azione di responsabilità contrattuale.
Deve ritenersi, conclusivamente, che l'adesione del giudice di prime cure alle considerazioni del consulente d'ufficio non presenta alcun profilo di criticità e non richiede, pertanto, la rinnovazione della consulenza d'ufficio. Le ragioni che rendono più probabile (secondo il criterio di consistenza della prova costituito dal
“più probabile che non”) che la sintomatologia dolorosa sia dovuta ad una reazione dell'organismo alle viti inferenziali, piuttosto che ad una “sindrome del ciclope” causata da un inadempimento contrattuale (il malposizionamento del neolegamento crociato anteriore), devono ritenersi esaustive e non validamente contrastate dall'appellante. Di qui il rigetto dell'appello.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore degli appellati (escluso rimasta contumace), che si Controparte_5 liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 64.078,35).
12 Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1046/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di di Controparte_1 _2
, di e di che
[...] Controparte_3 Controparte_4 liquida, per ciascuno, in € 7.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv. Aniello Natale per _2
e avv. Beniamino Spirito per per dichiarato
[...] Controparte_4 anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. IN IA) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. IN IA Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1046 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Alberti per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in Pozzilli (Is) alla via Controparte_1 dell'Elettronica (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Acqua per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nato a [...] il [...] ); Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Natale per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Milano al corso Como n. 17 (c.f. Controparte_3
; P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 (c.f. Controparte_4
); P.IVA_3
1 rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Spirito per procura allegata alla comparsa di risposta;
Controparte_5 contumace;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
987/2024, pubblicata il 27/08/2024 (controversia in materia di responsabilità medica).
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via preliminare, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali per i motivi precisati in gravame, affidandole ad un Collegio peritale composto da medico ortopedico specialista e da medico-legale, appartenenti ad un
Ordine dei Medici diverso da quello della Provincia di Salerno o comunque al di fuori del Distretto di codesta Ecc.ma Corte di Appello che possano esprimere, con serenità, il proprio giudizio in ordine ai fatti ed alle responsabilità per cui è causa;
nel merito, accogliere la domanda, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del presente gravame, avanzata da e, per Parte_1
l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità dell Controparte_1
(già ovvero del
[...] Controparte_6 terzo chiamato in causa, dott. , cui la domanda deve intendersi, Controparte_2 automaticamente, estesa, condannarli in solido o come diversamente ritenuto, per quanto di ragione, se del caso in solido con le rispettive società assicuratrici chiamate in garanzia, al pagamento della complessiva somma pari ad €.
64.078,354 determinata, sulla scorta della consulenza medico-legale di parte attrice e con riferimento alle tabelle ambrosiane attesa la inapplicabilità dell'art. 7
n. 4) della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco), così analiticamente determinata: €. 13.216,00 a titolo di danno biologico permanente (7%), €.
37.620,00 a titolo di danno biologico temporaneo, di cui a totale al 100% di giorni trenta e parziale, mediamente al 50%, di giorni settecento, nonché €. 12.709,00 a titolo di personalizzazione del danno per la sua incidenza peculiare sull'attore ed €.
543,35 a titolo di spese mediche documentate, il tutto oltre interessi legali da calcolarsi sulla detta somma, devalutata alla data dell'evento (20.12.2001) e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali di ambedue i gradi di giudizio ex D.M. 147/22 ed oltre rimborso
2 forfettario nella misura del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, il tutto con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Per l'appellata “- rigettare l'appello Controparte_1 poiché inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché infondato in fatto e diritto;
- per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata . Controparte_7
Per l'appellato : “In via principale: 1) rigettare l'appello così Controparte_2 come proposto dal sig. perché inammissibile, improcedibile ed Parte_1 infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, 2) Confermare la sentenza nr. 987/2024 resa nella causa nr. 285/2009 R.G. dal Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Monocratica, nella persona del dott. Carmine
Esposito, in data 26.08.2024, pubblicata il 27.08.2024 e notificata in data
3.09.2024; 3) rigettare quindi, tutte le domande attoree così come proposte perché infondate in fatto e diritto e non provate, per tutti i motivi evidenziati;
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale attorea e della chiamata in garanzia proposta dalla CP_6 ora 4) accertare e ritenere la
[...] Controparte_7
in persona del legale rapp.te p.t., responsabile civile per i Controparte_8 rischi professionali del dott. e, quindi, tenuta a garantire e Controparte_2 manlevare quest'ultimo da tutti i danni e da ogni conseguenza pregiudizievole collegata all'accoglimento della domanda proposta dal sig. e, Parte_1 pertanto, condannarla a corrispondere all'attore il risarcimento dei danni nella misura eventualmente accertata e riconosciuta;
5) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze processuali, ex art. 91 c.p.c., del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022”.
Per l'appellata “rigettare integralmente l'appello Controparte_3 proposto dal in quanto del tutto infondato sia in fatto che in Parte_1 diritto, per l'effetto per l'effetto confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore della . Controparte_3
Per l'appellata “
1. In via preliminare, estromettere Controparte_4 la per carenza di legittimazione passiva, 2. Nel merito, Controparte_4
3 rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
3. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione o, in subordine, con compensazione degli stessi”.
FATTI DI CAUSA
A seguito di un infortunio durante una partita di calcio, fu Parte_1 sottoposto, in data 21.12.2001, presso la di Controparte_6 CP_6 ad un intervento chirurgico di artroscopia e ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) con tendine rotuleo del ginocchio destro secondo la tecnica di
Kenneth-Jones.
Ciò premesso, con atto di citazione notificato in data 12.2.2009 Parte_1 convenne in giudizio la società
[...] Controparte_1
(già , rappresentando che l'erronea Controparte_6 esecuzione dell'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore aveva causato un danno (la c.d. “sindrome del ciclope”), provocando persistente dolore e marcato impegno funzionale del ginocchio interessato e rendendo necessario il ricorso, per rimediare all'errore, ad ulteriori interventi chirurgici di legamentoplastica del legamento crociato anteriore. Allegò, quali conseguenze dannose, una residua invalidità permanente del 7% ed una inabilità temporanea totale di circa due anni e chiese il risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 61.665,54 oltre rivalutazione e interessi.
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto esclude, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza dell'evento rappresentato dall'attore, ritenendo “improbabile la diagnosi di sindrome del ciclope avanzata per primo dal dott. per la presenza di Parte_2 una masserella fibrosa in sede pre-spinale rilevata dallo stesso nel corso dell'artroscopia effettuata in data 18.07.2003 perché tale diagnosi non era suffragata sul piano clinico dalla caratteristica principale della sindrome del ciclope che è il deficit estensorio del ginocchio determinato dalla stessa ed anche perché nonostante il dichiarato trattamento chirurgico della stessa i disturbi algici erano comunque persistiti”.
Sostiene il giudice di primo grado che l'algia persistente del ginocchio destro post-operatoria fu determinata, invece, “dalla artrosinovite reattiva prodotta da una metallosi ovvero una reazione avversa dell'organismo alle viti metalliche interferenziali utilizzate per fissare il neolegamento crociato”. Esclude, poi, che tale evento (la metallosi) possa essere addebitato ad errore tecnico dell'operatore,
4 trattandosi di una reazione dell'organismo, “tanto che dopo l'asportazione chirurgica delle viti interferenziali eseguita dagli Ortopedici dell'ICOT di Latina i disturbi algici al ginocchio destro cessarono”. Né ricorrono “profili di responsabilità professionale nel ritardo diagnostico della metallosi, sia perché è una patologia post-operatoria abbastanza rara a verificarsi, sia perché anche i vari specialisti cui si rivolse il Sig. successivamente al dott. non Parte_1 _2 posero mai la diagnosi o il sospetto di una metallosi (al fine gli ortopedici dell'ICOT di Latina sono giunti implicitamente alla diagnosi sostanzialmente per esclusione), sia perché non è documentato l'iter terapeutico post-operatorio seguito dal dott. e se il sig. abbia seguito scrupolosamente quanto _2 Parte_1 prescrittogli”.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado rigetta la domanda di condanna della società (già Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni non patrimoniali, assorbendo Controparte_6 le domande di garanzia proposte dalla società convenuta nei confronti dei chiamati in causa, il dott. (responsabile del reparto di ortopedia e Controparte_2 traumatologia) e le proprie assicuratrici Controparte_3 Controparte_5
e (quest'ultima subentrata a e a
[...] Controparte_4 Controparte_9
, nonché la domanda di garanzia proposta da Controparte_8 Controparte_2 nei confronti dell'assicuratrice (già Controparte_4 CP_8
.
[...]
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un unico Parte_1 articolato motivo di impugnazione, censura la “mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione della CTU” e la “erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha inteso aderire alle risultanze della CTU senza recepire e valutare le critiche avanzate dall'attore”.
L'appellante lamenta che il primo giudice si è limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, depositata con notevole ritardo (circa un anno e mezzo dalla data di udienza fissata per tale incombente), senza fornire una motivazione rispetto alle “molteplici critiche mosse all'elaborato peritale dalla difesa dell'attore” e ignorando l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in ragione delle critiche specifiche e circostanziate, sia del consulente di parte che dei difensori.
5 Richiamando la consulenza medico-legale di parte e i rilievi mossi all'elaborato peritale, nonché le considerazioni svolte dalla dott.ssa , specialista Persona_1 in medicina legale e consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sostiene l'appellante che la c.d. “sindrome del ciclope” conseguita all'attore non è una semplice “complicanza post-operatoria”, come ritiene il Ctu, ma una conseguenza dell'erronea fissazione del neolegamento in sede di ricostruzione;
che il Ctu ha escluso la genesi della sindrome, con riferimento all'intervento, negando la sussistenza del deficit dell'estensione, laddove, al contrario, essa risulta essere stata diagnosticata per ben due volte dagli ortopedici che si sono avvicendati, che avevano visualizzato la massa fibrosa di tale sindrome, diagnosticandola e trattandola;
che è noto, nell'ambito della scienza ortopedica, che la rimozione delle viti inferenziali non implica la rimozione del neo-legamento, come invece afferma l'ausiliario, laddove, nel caso de quo, la rimozione del neolegamento si rendeva necessaria per la instabilità anteriore del ginocchio a seguito del fallimento dell'intervento, di guisa che, diversamente, da quanto ritenuto dal Ctu, la risoluzione della sintomatologia dolorosa era ed è attribuibile alla rimozione del non ben apposto neo-LCA, piuttosto che alla rimozione delle viti;
che il Ctu ha errato perché la rimozione delle viti inferenziali non implica anche la rimozione del neo- legamento, potendo esse essere rimosse lasciando in sede il legamento che, come risulta dalla documentazione versata in atti, successivamente alla sua rimozione, a distanza di due anni, risulta completamente, integrato;
che la rimozione del legamento si rendeva necessaria per una instabilità del ginocchio e tale circostanza è stata completamente ignorata dal Ctu, laddove proprio tale contingenza dimostra che l'intervento cui è stato sottoposto l'appellante non era stato e non è stato, correttamente, svolto.
Prosegue l'appellante, osservando che “al controllo eseguito presso la
[...] in data 21.03.2002 (quindi a tre mesi dall'intervento e con Controparte_6 compatibilità anche cronologica dell'insorgenza della sindrome in esame), il dott.
non mancò di rilevare una “flessione 140°”, tale da ritenersi deficitaria e _2 sintomatica della sindrome del ciclope, che il medico non solo non ha minimamente rilevato, suggerendo anzi di continuare “ad elasticizzare la flessione”, quindi provocando algia e infiammazione ulteriore al ginocchio, risolta solo - come documentato - con la rimozione delle viti e del neolegamento, eseguita presso
l'ICOT di Latina il 13.02.2004, cui seguì la scomparsa dei dolori fino a quel momento patiti”; che “il legamento, poi, fu ricostruito una seconda volta presso la
6 Casa di Cura “Maria Rosaria” di Pompei, con frammenti di semitendinoso e del gracile e il risolse finalmente tutti i problemi legati all'infortunio Parte_1 occorsogli nel 2001”; che risulta “evidente che, se l'appellato chirurgo ortopedico o gli altri sanitari della clinica avessero compreso che la ridotta flessione del ginocchio (140°), a distanza di tre mesi dall'intervento, non poteva che essere legata all'insorgenza della sindrome del ciclope, avrebbero potuto intervenire, tempestivamente e ridurre le conseguenze dell'errato intervento”; che, “sebbene in atti ve ne sia inequivocabile dimostrazione, l'Ausiliario non ha ancorato “la metallosi” prodottasi nell'attore in conseguenza dell'erroneo intervento subito e solo, successivamente, emendato in altra struttura, giungendo a tale diagnosi per esclusione, dimostrando scarsa attenzione agli orientamenti della dottrina più accreditata, dallo studio della quale – come si rileva dalla bibliografia già allegata
e segnalata nelle note depositate per la trattazione scritta delle ultime udienze del giudizio – si evince che la stessa è determinata dal posizionamento di “un innesto
[chirurgico] non isometrico” del legamento, come accaduto nel corso dell'intervento de quo” ed essendo, un innesto non isometrico, una delle principali cause di fallimento dell'innesto.
Conclude l'appellante, in via istruttoria, per la rinnovazione delle operazioni peritali ed il conferimento dell'incarico ad un collegio medico composto da un ortopedico specialista e da medico-legale, appartenenti ad un Ordine dei medici al di fuori del distretto della Corte d'appello.
La risposta degli appellati
La società costituitasi, replica che i Controparte_1 termini fissati per il deposito della Ctu sono ordinatori e sono stati prorogati dal giudice con il rinvio per il deposito su richiesta delle parti;
che è stato assicurato il contraddittorio delle parti, le quali hanno avuto la possibilità di sottoporre le osservazioni critiche e di chiedere chiarimenti, ai quali il Ctu ha risposto rimarcando le proprie conclusioni;
che le “critiche specifiche e circostanziate” sono state adeguatamente esaminate e confutate dal Ctu. Eccepisce, inoltre,
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del documento nuovo prodotto in appello (nuove note a firma di un medico legale).
svolge le medesime difese in ordine alla validità e correttezza Controparte_2 della consulenza tecnica d'ufficio, la quale esclude che vi sia stato un errore tecnico nel posizionamento del neolegamento nel corso dell'intervento di ricostruzione del
LCA, evidenziando che il neolegamento crociato è stato correttamente fissato e
7 posizionato e che nessuna responsabilità professionale medica può essergli addebitata. cita le considerazioni del Ctu, secondo cui i disturbi Controparte_3 algici insorti dopo l'intervento chirurgico furono determinati da una metallosi e non da un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento; che l'ipotesi di sindrome del ciclope legata ad una errata fissazione del neolegamento crociato anteriore non è suffragata dal dato documentale ed è sconfessata, sia dalla mancanza della sua caratteristica principale, che è il deficit estensorio, sia dalla persistenza degli stessi disturbi algici al ginocchio destro anche dopo l'intervento di asportazione della passerella fibrosa in sede prespinale;
che non ricorrono profili di responsabilità professionale nel ritardo diagnostico della metallosi;
che in occasione dell'intervento, l'indagine artroscopica evidenziò una lesione completa del LCA del ginocchio destro, ma anche l'integrità dei menischi e delle cartilagini, di tal che è evidente che la lesione meniscale interna successivamente evidenziata dalla RMN del 13.12.2002 (a distanza di un anno circa dall'intervento) deve senza dubbio essere stata provocata da un trauma successivo;
che a distanza di due mesi dall'intervento eseguito dal dr. gli esami strumentali evidenziarono un _2 semplice ispessimento del neolegamento, niente affatto una lesione;
che la sindrome del ciclope non venne evidenziata, né all'ICOT di Latina, in data 5.1.2004, né dai sanitari della Casa di Cura di Pompei, in occasione del successivo intervento di ricostruzione del LCA del 14.7.2004, per cui non si capisce perché mai tale patologia dovrebbe farsi addirittura risalire ad un intervento eseguito ben tre anni e mezzo prima. eccepisce l'inoperatività della polizza assicurativa Controparte_4 del dott. , la quale vale per le richieste di risarcimento relative a Controparte_2 comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione (la polizza è stata annullata il 20.3.2006) e pervenute entro i 2 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza (la denuncia del sx è stata comunicata con l'atto di chiamata in causa del 13.11.2009, per cui sono trascorsi tre anni ed otto mesi). Oppone, poi, il patto di gestione della lite, di cui all'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione, in forza del quale la società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, per cui è legittimo il rifiuto della Compagnia di negare il rimborso delle spese legali se l'assicurato sceglie per sé l'avvocato e decide di non avvalersi del patto di gestione della lite.
8 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'azione di responsabilità contrattuale proposta da nei Parte_1 confronti della società (ora, Controparte_6 [...]
si basa su un'ipotesi di inadempimento Controparte_1 dell'obbligo di eseguire con perizia e diligenza l'intervento chirurgico di artroscopia e ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA), che forma l'oggetto della prestazione a cui la struttura privata era tenuta in base al contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria. L'inadempimento (o, meglio, l'inesatto adempimento) consisterebbe nella erronea fissazione del neolegamento in sede di ricostruzione, considerata la causa (materiale) di un evento di danno consistente nella c.d. “sindrome del ciclope”, a sua volta causa (giuridica) di conseguenze dannose (inabilità temporanea, invalidità permanente del 7% e spese mediche).
Il consulente tecnico d'ufficio, che ha dato inizio alle operazioni peritali a distanza di oltre undici anni dall'intervento del dicembre 2001, non era in grado di accertare direttamente, attraverso indagini strumentali, né l'inadempimento (l'errore chirurgico), né l'evento di danno (la “sindrome del ciclope”) rappresentati dall'attore, dato che il ginocchio è stato sottoposto ad ulteriori interventi chirurgici di legamentoplastica del LCA. Perciò, la prova dell'inadempimento, dell'evento di danno e della loro relazione di causalità materiale, che grava sull'attore, può essere ricavata solo da documenti (come accertamenti clinici e strumentali effettuati prima degli interventi chirurgici successivi, i quali abbiano potuto constatare l'erronea fissazione del neolegamento e la formazione del nodulo fibroso, c.d. “sindrome del ciclope”) o in via presuntiva, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Aderendo alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, la sentenza di primo grado ritiene che l'attore non abbia assolto all'onere della prova, sia perché l'errore chirurgico (l'inadempimento) e la “sindrome del ciclope” (l'evento di danno) non risultano dalla documentazione prodotta, sia perché gli elementi indiziari depongono, piuttosto, per una diversa causa della sintomatologia dolosa. Non per una “sindrome del ciclope”, bensì per una artrosinovite prodotta da una metallosi, ossia una reazione dell'organismo alle viti metalliche. Trattandosi di una complicanza che prescinde da un errore tecnico del chirurgo, non vi è prova di un inadempimento della struttura sanitaria per erronea esecuzione dell'intervento chirurgico. Né vi è prova neppure di un diverso inadempimento collegato a tale eventualità, sotto forma di omissione o ritardo di diagnosi della metallosi.
9 L'appellante censura l'omessa valutazione della prova documentale (da cui risulterebbe che il dott. rilevò, a distanza di tre mesi dall'intervento, “una _2 flessione 140°”, sintomatica della “sindrome del ciclope”, e che per ben due volte gli ortopedici visualizzarono la massa fibrosa della “sindrome del ciclope”) e degli indizi di prova presuntiva consistenti nel fatto che i successivi interventi chirurgici hanno dovuto rimuovere il neolegamento a causa della instabilità del ginocchio ed è tale rimozione (non quella delle viti) ad aver risolto la sintomatologia dolorosa
(causata, perciò, dal neolegamento erroneamente fissato dai sanitari della struttura di non da una reazione dell'organismo alle viti). CP_6
In questi termini, il riesame richiesto al giudice di appello ha ad oggetto la valutazione degli elementi di prova che, secondo quanto prospettato dall'appellante, dimostrano l'inadempimento (l'errore chirurgico nella fissazione del neolegamento)
e l'evento di danno da esso causato (la c.d. “sindrome del ciclope”).
Orbene, il consulente d'ufficio ha escluso l'inadempimento ipotizzato dall'attore
(l'erronea fissazione del neolegamento), che ritiene contrastante con le “indagini strumentali tomografiche ed RMN effettuate dal sig. dopo l'intervento Parte_1 chirurgico del dicembre 2001”, le quali “non documentano tale eventuale errore anzi il Radiologo che refertò l'esame RMN del 13.12.2002 affermò che: “… Esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore con evidenza di tunnel ossei tibiale e femorale ben posizionati …””.
Ha anche escluso la diagnosi di “sindrome del ciclope”, avanzata dal dott.
della Casa di Cura “Santa Rita” di Atripalda in occasione dell'intervento Parte_2 di meniscectomia in artroscopia del ginocchio destro eseguito in data 18.7.2003. Il consulente d'ufficio ha ritenuto improbabile la diagnosi, sia perché “non è suffragata dal dato documentale”, sia perché “è sconfessata dalla mancanza della sua caratteristica principale che è il deficit estensorio” (difatti, “nella cartella clinica della Casa “Santa Rita”, nell'obiettività clinica rilevata prima CP_6 dell'intervento chirurgico effettuato dal dott. non si fa alcuna menzione Parte_2 del deficit estensorio del ginocchio, tanto che l'obiettività clinica rilevata viene così descritta: “Esiti cicatriziali del pregresso intervento, dolore mediale e laterale alla digitopressione””), sia per la “persistenza degli stessi disturbi algici al ginocchio destro anche dopo l'intervento di asportazione della masserella fibrosa in sede prespinale che secondo l'ortopedico operatore identifica la cosiddetta sindrome del ciclope”. In sostanza, secondo il consulente d'ufficio, la masserella fibrosa in sede prespinale rilevata nel corso dell'artroscopia effettuata in data 18.7.2003 non è una
10 “sindrome del ciclope”, come erroneamente diagnosticato dal dott. , la Parte_2 quale manca della sua caratteristica principale (il deficit estensorio del ginocchio) e ciò trova conferma nel fatto che i disturbi algici persistevano “nonostante il dichiarato trattamento della stessa”.
Il Ctu ha anche escluso che la gonalgia persistente al ginocchio sia dovuta ad una
“sindrome meniscale” e l'ha ritenuta, invece, imputabile ad una “costante sinovite reattiva con versamento articolare più o meno cospicuo”, evidenziata “dalle numerose indagini tomografiche ed RMN effettuate dal sig. dopo Parte_1
l'intervento chirurgico di ricostruzione del LCA del 21.12.2001” (esame TC del
25.2.2002, esami RMN del 13.12.2002, del 25.3.2003 e del 16.1.2004) e dalla cessazione della gonalgia dopo l'intervento chirurgico di rimozione delle viti inferenziali effettuato dagli ortopedici dell'ICOT di Latina in data 13.2.2004. Ha, perciò, concluso che “la gonalgia persistente era determinata da una metallosi ovvero da una reazione avversa dell'organismo alle viti metalliche inferenziali” e che, pertanto “non vi furono errori tecnici nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di ricostruzione del LCA”.
Le valutazioni svolte nella relazione di consulenza depositata il 9.6.2014 sono state confermate dal Ctu nella risposta alle osservazioni critiche di parte attrice, depositata in data 15.3.2017. Il consulente d'ufficio ha ribadito che “è la stessa documentazione allegata agli Atti che esclude un malposizionamento del neolegamento”, come risulta dall'esame RMN eseguito in data 13.12.2002 e dall'intervento di meniscectomia selettiva e di rimozione di tessuto fibroso prespinale, eseguito in data 18.7.2003, il quale “non modificò il sito di inserzione del neolegamento crociato, confermando implicitamente un corretto posizionamento del neolegamento crociato anteriore”. Ha chiarito che “alla diagnosi di metallosi si è giunti per esclusione, empiricamente, perché solo dopo la rimozione delle viti inferenziali asportate dagli Ortopedici dell'ICOT di Latina in data 13.02.2004 cessarono i disturbi lamentati dal sig. che erano Parte_1 evidentemente connessi alla sinovite reattiva”.
Le critiche formulate in secondo grado non sono state sottoposte alla valutazione del Ctu, poiché recepiscono quelle avanzate da un consulente (dott.ssa Per_1
) che ha ricevuto l'incarico dall'attore solo dopo la pubblicazione della
[...] sentenza di primo grado. Si tratta, tuttavia, di osservazioni e rilievi critici che, come chiarito dalla Suprema Corte, possono essere sollevati per la prima volta in appello, non integrando eccezioni di nullità della Ctu (Cass., 21.2.2022, n. 5624).
11 Le nuove osservazioni critiche si basano sulla diagnosi di “sindrome del ciclope” formulata in occasione dell'intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica nel
2003 presso la “S. Rita” di Atripalda e dagli ortopedici dell'ICOT di CP_6
Latina, nel 2005. Diagnosi che il Ctu ha già ritenuto non condivisibile, in quanto la masserella fibrosa in sede prespinale non era l'evidenza di una “sindrome del ciclope” per la mancanza della sua principale caratteristica (il deficit estensorio del ginocchio, il quale non risulta neppure dal controllo ambulatoriale ortopedico del
21.3.2002 presso la come sostiene Controparte_6 dall'appellante), perché anche dopo l'asportazione della masserella fibrosa persisteva la sintomatologia dolorosa e per il fatto che questa è cessata solo dopo la rimozione delle viti. La sottoposizione nel luglio del 2005 ad un nuovo intervento di ricostruzione del LCA presso la di Pompei per CP_6 CP_10
“instabilità articolare ginocchio destro” segnalata dall'ICOT di Latina non risulta collegata eziologicamente ad una erronea esecuzione dell'intervento di fissazione del neolegamento eseguito tre anni e mezzo prima. Restano, perciò, valide, anche alla luce delle osservazioni critiche svolte per la prima volta in appello, le ragioni che, secondo il giudice di primo grado, escludono l'inadempimento della
[...]
(oggi, su cui si fonda CP_6 Controparte_1
l'azione di responsabilità contrattuale.
Deve ritenersi, conclusivamente, che l'adesione del giudice di prime cure alle considerazioni del consulente d'ufficio non presenta alcun profilo di criticità e non richiede, pertanto, la rinnovazione della consulenza d'ufficio. Le ragioni che rendono più probabile (secondo il criterio di consistenza della prova costituito dal
“più probabile che non”) che la sintomatologia dolorosa sia dovuta ad una reazione dell'organismo alle viti inferenziali, piuttosto che ad una “sindrome del ciclope” causata da un inadempimento contrattuale (il malposizionamento del neolegamento crociato anteriore), devono ritenersi esaustive e non validamente contrastate dall'appellante. Di qui il rigetto dell'appello.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore degli appellati (escluso rimasta contumace), che si Controparte_5 liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 64.078,35).
12 Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1046/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di di Controparte_1 _2
, di e di che
[...] Controparte_3 Controparte_4 liquida, per ciascuno, in € 7.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv. Aniello Natale per _2
e avv. Beniamino Spirito per per dichiarato
[...] Controparte_4 anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. IN IA) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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