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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 21.05.2024
da:
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., C.F. , con sede in alla Via Carlo Alberto n. 4, con il proc. P.IVA_1 CP_1
dom. avv. Renato Di Felice (C.F. , fax al n. 06/87195358 o/e pec C.F._1 ) in Viale Regina Margherita n. 93 per procura su Email_1 CP_1
foglio separato allegato alla citazione d'appello appellante
contro
:
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F. , con i procc. dom.ri Avv.ti Maurizio Paniz e Simonetta Artuso (C.F.: C.F._2
; C.F.: - fax numero 0437.940507; pec CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
e , Email_2 Email_3
per procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce alla comparsa d'appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 802/2024 – G. U. Dott. Petra
Uliana, pubblicata l'11.4.2024, notificata in data 22.4.2024, pronunciata nella causa civile R.G. n.
2420/2023;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 24.03.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
In via principale, confermata la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n. 983/2022 per sopravvenuta inefficacia:
2) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui dichiara la nullità del “negozio di cessione” ed il conseguente difetto di titolarità del credito azionato da , perché Controparte_2 infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare l'avvenuto subentro del Comitato di al Comitato di EN, nella titolarità dei rapporti giuridici, per legittima devoluzione;
CP_1
3) rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto e non provate, le eccezioni di prescrizione e di avvenuto pagamento del credito per cui si procede;
4) per l'effetto di quanto sopra, condannare il signor a corrispondere l'intero debito di € Parte_1
9.000,00, oltre interessi dalle scadenze ad;
In caso di accoglimento Controparte_2
totale dell'appello
4) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna la convenuta opposta alla rifusone delle spese processuali sostenute e condannare invece il Signor a rifondere le spese Parte_1
di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nella misura ritenuta di giustizia.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
nel merito: in via principale: rigettarsi le domande formulate in atto di citazione in appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e confermarsi la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto fondato il motivo principale dell'appello si richiamano le conclusioni formulate in primo grado, ossia: in via preliminare:
I) dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva e di prova di titolarità del diritto di credito di e per Controparte_3
l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
II) dichiararsi l'avvenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio ai sensi dell'art. 2955 n. 3) c.c.
e dell'artt. 2948 n. 4 c.c. e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale di merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi la richiesta di pagamento formulata, sia in via principale sia in via subordinata dall'opposta, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarandosi che nessuna somma è dovuta dal sig. all'appellante; in Parte_1
ogni caso: spese di lite e compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, C.p.a. ed IVA
come per legge, integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 802/2024 pubblicata l'11.04.2024 il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R. G. n. 2420/2023 promossa con citazione notificata l'11.04.2023 – di opposizione al decreto ingiuntivo n. 983/2022 del Tribunale di Treviso del 10.04.2022, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato da
[...]
, veniva intimato al ricorrente il pagamento della Parte_2
somma di € 9.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e delle spese della procedura monitoria unitamente ad attestazione della Cancelleria di intervenuto deposito di decreto di correzione di errore materiale sulle spese liquidate, a titolo di pagamento di rette di frequenza della scuola d'istruzione privata Parini di EN per l'anno scolastico 2011/2012
da parte del di lui figlio, con la quale l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica nel termine ex art. 644 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
e, nel merito l'estinzione del credito per l'intervenuta decorrenza del termine
[...]
quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 Cod. Civ. dal 09.07.2012, data di cessazione del rapporto e di conseguimento del diploma da parte del figlio, deducendo comunque l'intervenuta estinzione per avere egli corrisposto le rette oggetto di ingiunzione con pagamenti in contanti e rilascio di ricevuta sul tesserino, nel quale si costituiva l'opposta
[...]
, rimettendosi alla valutazione del Parte_2
giudice rispetto alla data da cui computare la decorrenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c.,
ribadendo la titolarità del diritto di credito per effetto della cessione dei cespiti già in capo alla cessata di EN con verbale di delibera del Consiglio Direttivo del CP_2 [...]
di EN e sostenendo la prescrizione Parte_3
decennale del credito – a seguito del rilievo d'ufficio della nullità del negozio di cessione di azienda e di credito intercorso tra l'estinta di EN e l'opposta di per CP_2 CP_2 CP_1
violazione delle norme imperative e in frode alla legge ex art. 1418 Cod. Civ., accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello
[...]
chiedendone la riforma e censurandola per il Parte_2
seguente unico motivo:
1) errata, contraddittoria e illogica valutazione in fatto e in diritto in ordine alla titolarità del rapporto in capo al e alla nullità del negozio di cessione. Parte_2
L'appellato si è costituito in giudizio con comparsa dell'8.10.2024 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del
28.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata l'11.04.2023 il signor Parte_1
conveniva Controparte_4
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 983/2022 del Tribunale di Treviso, emesso in data 10.04.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi legali e spese della procedura, dovuta a titolo di rette scolastiche per l'iscrizione del proprio figlio presso l'Istituto Paritario G. Parini di EN per l'anno scolastico 2011/2012. L'opponente deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'omessa notifica entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e per il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del diritto da parte dell'Associazione opposta, la mancanza di prova dell'esistenza e della titolarità del credito azionato e l'intervenuta prescrizione quinquennale di esso.
si costituiva in giudizio depositando una visura di evasione di CP_2 Parte_2 [...]
EN, copia dello statuto e del verbale di delibera di consiglio direttivo Parte_2 CP_2
del di EN del 22.12.2013 Parte_3
relativa alla devoluzione delle attività del EN, chiedendo il rigetto Parte_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rilevava d'ufficio la nullità del negozio di cessione intercorso fra l'estinta Parte_2
di EN e l'opposta per violazione di norme imperative
[...] Controparte_2
e in frode alla legge ex art. 1418 Cod. Civ., in quanto realizzata allo scopo, accertato con sentenza della Corte di Cassazione, di sottrarre l di EN alle conseguenze CP_2
sanzionatorie di cui al d.lgs. 231/2001, oltre alla possibile nullità del contratto di iscrizione scolastica intercorso fra e di EN, assegnando alle parti termine per Parte_1 CP_2
dedurre sul punto. All'esito del deposito delle memorie, pronunciava la sentenza impugnata.
Con la sentenza il Tribunale accertava la nullità del negozio di cessione intervenuto tra
[...]
e per la violazione di norme imperative, ex art. Controparte_5 Controparte_2
1418 Cod. Civ. e per frode alla legge, ex art. 1344 Cod. Civ.
Rilevava che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25492/2021, oltre ad aver definitivamente accertato che la scuola superiore Parini di EN era un'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.c., ha rilevato il carattere fraudolento del trasferimento ad di CP_2
dell'azienda o comunque dei beni e dei crediti di titolarità dell di EN, per la CP_1 CP_2
violazione di norme imperative e per frode alla legge, in quanto realizzato allo scopo, accertato con sentenza penale passata in giudicato, di sottrarre di EN alle conseguenze CP_2 sanzionatorie di cui al d. lgs. 231/2001.
Il legale rappresentante dell di EN, unitamente a suoi familiari che operavano CP_2
nell'Istituto Parini, avevano costituito un'associazione a delinquere per la falsificazione dei registri e dei titoli di idoneità, il cui Presidente era il proponente dello scioglimento del medesimo
Comitato che in data 02.08.2023 aveva disposto la devoluzione dei beni e dei crediti all CP_2
di CP_1
E' stato, quindi, accertato che con il predetto verbale, prodotto dall'opposta, l
[...]
di EN e l di avevano Controparte_6 Controparte_7 CP_2 CP_1
posto in essere un trasferimento fraudolento di attività, beni e crediti a seguito del decreto di revoca immediata della parità scolastica nei confronti dell'Istituto Secondario di secondo grado
Parini emesso in data 02.08.2013 dal , il Controparte_8
cui carattere fraudolento era stato accertato con pronuncia definitiva dalla Corte di Cassazione,
Sez. V Penale n. 25492/21, depositata il 05.07.2021.
La cessione era stata lo strumento giuridico in concreto utilizzato per sottrarre Parte_2
EN alle conseguenze sanzionatorie del d. lgs. 231/2001 relative alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
In tal modo era stata fraudolentemente aggirata la normativa di cui al d.lgs. 231/2001 che, all'art. 9, stabilisce la confisca dei beni dell'ente ritenuto responsabile per un fatto costituente reato.
Poiché la confisca non poteva essere disposta in ragione dell'estinzione del CP_5
e del trasferimento di tutti i suoi cespiti, come accertato dalla sentenza della Corte di
[...]
Cassazione, la cessione attuata da in applicazione dell'art. 26 Controparte_5
dello Statuto era stata realizzata per perseguire l'ulteriore fine illecito di sottrarre l'Associazione
cedente alle conseguenze sanzionatorie di cui al D. Lgs. n. 231/2011.
La stessa di ha riconosciuto di essere stata sanzionata in sede penale, ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 33, D. lgs. 231/2001, per cui secondo il Tribunale tale sanzione era da ritenersi operante unitamente alla concomitante sanzione di nullità in sede civile delle vicende relative al trasferimento dell'azienda, con conseguente sussistenza dei presupposti per qualificare il negozio come nullo ai sensi degli artt. 1344 e 1418, comma 2, Cod. Civ., per ritenere il difetto di titolarità del credito azionato dall'opposta in sede monitoria e per revocare il decreto ingiuntivo.
Così illustrati i fatti, va preliminarmente osservato che l'appellante non ha impugnato la statuizione della sentenza con riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo n. 983/2022 per la sopravvenuta inefficacia, per cui su tale capo si è formato il giudicato.
Con riferimento all'inammissibilità dell'appello per il rilascio di procura conforme all'art. 83 c.p.c.
dedotta dall'appellato, deve osservarsi che l'eccezione non è stata reiterata né ulteriormente illustrata nel corso del giudizio, per cui deve intendersi rinunciata. In ogni caso, deve ritenersi infondata, essendo stata depositata in allegato alla citazione d'appello procura telematica rilasciata su foglio separato sottoscritta dal legale rappresentante della società appellante.
Con l'unico motivo l'appellante censura la sentenza ritenendola frutto di una lettura poco attenta da parte del Tribunale dello stralcio della sentenza della Corte di Cassazione in essa richiamato e trascritto, sostenendo che la Cassazione avrebbe ritenuto fraudolento il trasferimento di beni e di crediti da parte di di EN in favore di Parte_2 Controparte_2
esclusivamente in quanto con tale trasferimento di EN avrebbe tentato di CP_2
sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, al fine di veder dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto per estinzione fisiologica e non volontaria.
In sostanza, secondo l'appellante, in sede penale non sarebbe stato ritenuto fraudolento il trasferimento seguito allo scioglimento del Comitato cedente ma l'intento perseguito da quest'ultimo, mentre sarebbe stata ritenuta valida la devoluzione dei beni, tanto che
[...]
è stata condannata in solido al pagamento della sanzione derivante dal reato. Controparte_2 Secondo l'appellante non vi sarebbe alcun passaggio nella sentenza in cui si dichiari che la devoluzione di beni e crediti sia affetta da nullità in quanto effettuata in maniera fraudolenta anzi il subentro del Comitato di Roma è stato ritenuto lecito, come stabilito anche dalla Corte d'Appello
di Trieste con la sentenza del 20.01.2020, poi confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25492/2021 richiamata dal Tribunale, secondo la quale “…risulta dimostrato che il
comitato romano era subentrato nel patrimonio, inteso quale titolarità dei rapporti giuridici in
precedenza facenti capo al Comitato di EN”.
Ne deriverebbe la disapplicazione dell'art. 35 e l'applicazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 231 del
2001, che prevede la responsabilità solidale del cessionario, come confermato dallo stralcio di sentenza (cfr. all. 5 primo grado appellante), del quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto.
La censura non è meritevole di accoglimento.
L'appellante, basando le sue argomentazioni sulla visura di evasione di Controparte_5
, sulla copia dello statuto di e sul verbale di delibera di consiglio direttivo del
[...] CP_2
di EN del 22.12.2013 (cfr. Parte_3
docc. 2, 4, 5 fascicolo monitorio), sostiene la sussistenza della legittimazione ad agire in sede monitoria di e l'errore del Tribunale per avere ritenuto nulla la Controparte_2
devoluzione dell'azienda in quanto effettuata in frode alla legge ed in violazione di norme imperative, in contrasto con quanto avrebbe statuito la Corte di Cassazione nello stralcio della sentenza riportato dallo stesso Tribunale.
Deve osservarsi che il Tribunale ha rilevato d'ufficio la questione relativa alla nullità del titolo dedotto in sede monitoria dall'appellante sul presupposto che la c. d. devoluzione era stata realizzata allo scopo, accertato con sentenza penale passata in giudicato, di sottrarre
[...]
alle conseguenze sanzionatorie di cui al d.lgs. 231/2001. Controparte_5
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25492/21 richiamata dal Tribunale (cfr. doc. 9 primo grado appellato), ha ampiamente chiarito che, in conformità con gli arresti della giurisprudenza di legittimità, alla commissione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 consegue l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente, assimilabile alla morte dell'imputato.
E' stato accertato con sentenza penale passata in giudicato che “…il legale rappresentante
dell di EN, unitamente a suoi familiari che svolgevano mansioni in seno al CP_2
medesimo Istituto Secondario di secondo grado Parini, avevano costituito un'associazione a
delinquere, in cui l'unico promotore e organizzatore della falsificazione di registri e titoli di idoneità
era proprio il Presidente dell di EN, ossia colui che ha Parte_2
proposto lo scioglimento del medesimo Comitato in data 02.08.2023 e che ha disposto la
devoluzione dei beni e crediti all di . CP_2 CP_1
Con tale atto, secondo il Tribunale “…l di Controparte_6
EN Santa Maria delle Grazie e l di hanno posto in essere un fraudolento CP_2 CP_1
trasferimento di attività, beni e crediti a seguito del decreto di revoca della parità scolastica nei
confronti dell'Istituto Secondario di secondo grado Parini emesso in data 02.08.2013 dal
” (cfr. doc. 8 primo grado appellato). Controparte_8
Il carattere fraudolento della devoluzione è stato accertato con sentenza definitiva dalla Corte di
Cassazione, Sez. V Penale, n. 25492/21, depositata il 05.07.2021 (cfr. doc. 9 primo grado appellato).
Non vi è dubbio, quindi, che il detto trasferimento sia stato effettuato al fine di eludere fraudolentemente la normativa di cui al d.lgs. 231/2001 che all'art. 9 commina la pena della confisca dei beni dell'ente ritenuto responsabile per un fatto costituente reato;
non potendo essere disposta la confisca a causa dell'estinzione dell'ente e del trasferimento di tutti i suoi cespiti - come accertato dalla sentenza della Corte di Cassazione - la cessione o “devoluzione”
attuata da di EN in applicazione dell'art. 26 dello Statuto ha costituito il Parte_2
“contratto mezzo” impiegato per perseguire il fine ulteriore di sottrarre l'Associazione cedente alle conseguenze sanzionatorie del d. Lgs. n. 231/2011.
L'asserita statuizione di legittimità della Corte d'Appello di Trieste e della Cassazione riguardante la devoluzione dei beni e dei crediti in favore di , subentrato al Controparte_2
Comitato di EN nel processo penale e destinatario delle conseguenze sanzionatorie, è
stata correttamente valutata dal Tribunale, che ha evidenziato come l abbia Controparte_2
riconosciuto di essere stata sanzionata in sede penale ai sensi dell'art. 33, d. lgs. 231/2001,
secondo il quale: “Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il
cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente
cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria”.
La solidarietà nel pagamento della sanzione pecuniaria conseguente al reato è tuttavia differente dal profilo relativo all'invalidità della cessione d'azienda effettuata per fini illeciti, ossia per distrarre il patrimonio della stessa da tali conseguenze.
Il Tribunale ha correttamente precisato che l'irrogazione della sanzione penale non è idonea a cancellare la concomitante sanzione di nullità sul piano civile del trasferimento dell'azienda,
sussistendo nella specie i presupposti per ritenere la nullità del negozio ai sensi degli artt. 1344 e
1418, comma 2, Cod. Civ. essendo stato accertato con efficacia di giudicato che l
[...]
di EN Santa Maria delle Grazie aveva disposto la Controparte_6
devoluzione delle attività a seguito del decreto di revoca immediata della parità scolastica nei confronti dell'Istituto Secondario di secondo grado Parini, emesso in data 02.08.2013 dal
(cfr. doc. 8 primo grado appellato). Controparte_8
Secondo la Corte Suprema il fine di tale operazione era proprio di sottrarre Controparte_5
dalle conseguenze sanzionatorie previste dal d.lgs. 231/2001 che disciplina la
[...]
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, essendo stato accertato che i responsabili dell di EN avevano costituito un'associazione a delinquere. CP_2 Per tale motivo, deve ritenersi irrilevante l'assoluzione in sede penale del legale rappresentante del Comitato di EN, di tutti gli insegnati e del personale ausiliario, ritenuti estranei ai reati contestati, così come la statuizione sulla validità delle pagelle e dei certificati di idoneità rilasciati negli anni agli studenti, né può soccorrere la previsione contenuta nell'art. 26 dello statuto secondo cui, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione era da devolversi ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità.
Nella specie, è risultato accertato irrevocabilmente che lo scioglimento e il trasferimento dell di EN perseguivano finalità illecite, tali da determinarne la nullità e la CP_2
conseguente inesistenza del titolo del credito tardivamente azionato dall'appellante.
La Corte di Cassazione, con sentenza 31.05.2022 n. 17568, si è pronunciata sulla nullità
dell'accordo per violazione di norme penali e sulla norma penale nel contratto illecito ritenendo che “…. la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare o non
frustrare, per il tramite di esso e non soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti
di violazione di divieti soggettivi di contrarre, interessi di carattere generale protetti
dall'ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni
qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che
l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica
(secondo una tesi dottrinale che restringe la nozione di norma inderogabile a quella, appunto, di
interesse e di ordine pubblico;
seguita, da ultimo, da Cass. n. 7785/16) ovvero solo quando la
norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi generali di rilevanza pubblica”.
Ad avviso della Corte Suprema il rigetto da parte del Giudice di merito dell'eccezione di nullità del contratto concluso per effetto della commissione di un reato “non tiene conto dell'evoluzione
giurisprudenziale sulla c.d. "nullità virtuale" per violazione di norme penali, ovvero sul tema
tradizionale del regime di invalidità del contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di
un reato” (cfr. Cass. 31 maggio 2022, n. 17568). Non vi è dubbio che la commissione di un reato da parte di un soggetto incardinato in un ente o in una società e dalla cui consumazione sia derivato un interesse o un vantaggio per la medesima società costituisca, a mente del D. Lgs. 231/2001, un fatto illecito penalmente rilevante che ha come conseguenza l'irrogazione di sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (nella specie irrogate dalla sentenza penale), e che costituisca quindi un fatto illecito in violazione di un interesse di ordine pubblico.
Ne consegue che il negozio concluso per effetto della violazione di tali norme è affetto da nullità
insanabile ai sensi dell'art. 1418 Cod. Civ., che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come è avvenuto nella specie.
Pertanto, devono ritenersi inconferenti le pronunzie di cui alle sentenze prodotte dall'appellante a sostegno delle proprie tesi, così come la sentenza del Tribunale di EN prodotta dall'appellante con la memoria di replica in data 14.03.2025 (cfr. allegato 2) che, pur avendo ad oggetto la distinzione tra la titolarità del diritto ad agire e la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, non attiene allo specifico rilievo di nullità svolto dalla sentenza impugnata.
Il doc. 2 allegato alla memoria di replica dell'appellante non può ritenersi inammissibile,
trattandosi di una pronunzia giurisprudenziale e non di un documento di parte.
L'eccezione dell'appellato riferita al contenuto improprio della memoria di replica depositata dall'appellante in luogo della comparsa conclusionale che, oltre ad essere “tardiva”, avrebbe violato il suo diritto di difesa avendo l'appellante, in allegato alla stessa, depositato la sentenza del Tribunale di EN (cfr. all. 2 appellante), deve ritenersi infondata.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2976 depositata il 07.02.2020 ha chiarito che con le memorie di replica le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le proprie tesi difensive e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali il giudice non deve pronunciarsi e che l'eventuale utilizzo improprio della memoria di replica a conclusionale non comporta automaticamente una lesione del diritto di difesa e non esonera la parte interessata dal censurare con apposito mezzo di impugnazione la sentenza per i suoi vizi intrinseci, a prescindere dalla loro eventuale sintonia con le argomentazioni asseritamente irrituali della controparte.
Con la detta memoria l'appellante non ha introdotto questioni nuove e la parte appellata, con le note del 19.03.2025, ha potuto svolgere le proprie contro deduzioni in merito.
Ogni residua censura è assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 802/2024;
2) condanna in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le spese del grado, che liquida in Parte_1
complessivi € 3.966,00, oltre alle spese forfettarie del 15% sugli onorari, e oltre IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono, a carico dall'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della
Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia, 3 aprile 2025. Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 21.05.2024
da:
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., C.F. , con sede in alla Via Carlo Alberto n. 4, con il proc. P.IVA_1 CP_1
dom. avv. Renato Di Felice (C.F. , fax al n. 06/87195358 o/e pec C.F._1 ) in Viale Regina Margherita n. 93 per procura su Email_1 CP_1
foglio separato allegato alla citazione d'appello appellante
contro
:
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F. , con i procc. dom.ri Avv.ti Maurizio Paniz e Simonetta Artuso (C.F.: C.F._2
; C.F.: - fax numero 0437.940507; pec CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
e , Email_2 Email_3
per procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce alla comparsa d'appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 802/2024 – G. U. Dott. Petra
Uliana, pubblicata l'11.4.2024, notificata in data 22.4.2024, pronunciata nella causa civile R.G. n.
2420/2023;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 24.03.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
In via principale, confermata la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n. 983/2022 per sopravvenuta inefficacia:
2) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui dichiara la nullità del “negozio di cessione” ed il conseguente difetto di titolarità del credito azionato da , perché Controparte_2 infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare l'avvenuto subentro del Comitato di al Comitato di EN, nella titolarità dei rapporti giuridici, per legittima devoluzione;
CP_1
3) rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto e non provate, le eccezioni di prescrizione e di avvenuto pagamento del credito per cui si procede;
4) per l'effetto di quanto sopra, condannare il signor a corrispondere l'intero debito di € Parte_1
9.000,00, oltre interessi dalle scadenze ad;
In caso di accoglimento Controparte_2
totale dell'appello
4) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna la convenuta opposta alla rifusone delle spese processuali sostenute e condannare invece il Signor a rifondere le spese Parte_1
di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nella misura ritenuta di giustizia.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
nel merito: in via principale: rigettarsi le domande formulate in atto di citazione in appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e confermarsi la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto fondato il motivo principale dell'appello si richiamano le conclusioni formulate in primo grado, ossia: in via preliminare:
I) dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva e di prova di titolarità del diritto di credito di e per Controparte_3
l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
II) dichiararsi l'avvenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio ai sensi dell'art. 2955 n. 3) c.c.
e dell'artt. 2948 n. 4 c.c. e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale di merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi la richiesta di pagamento formulata, sia in via principale sia in via subordinata dall'opposta, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarandosi che nessuna somma è dovuta dal sig. all'appellante; in Parte_1
ogni caso: spese di lite e compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, C.p.a. ed IVA
come per legge, integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 802/2024 pubblicata l'11.04.2024 il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R. G. n. 2420/2023 promossa con citazione notificata l'11.04.2023 – di opposizione al decreto ingiuntivo n. 983/2022 del Tribunale di Treviso del 10.04.2022, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato da
[...]
, veniva intimato al ricorrente il pagamento della Parte_2
somma di € 9.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e delle spese della procedura monitoria unitamente ad attestazione della Cancelleria di intervenuto deposito di decreto di correzione di errore materiale sulle spese liquidate, a titolo di pagamento di rette di frequenza della scuola d'istruzione privata Parini di EN per l'anno scolastico 2011/2012
da parte del di lui figlio, con la quale l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica nel termine ex art. 644 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
e, nel merito l'estinzione del credito per l'intervenuta decorrenza del termine
[...]
quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 Cod. Civ. dal 09.07.2012, data di cessazione del rapporto e di conseguimento del diploma da parte del figlio, deducendo comunque l'intervenuta estinzione per avere egli corrisposto le rette oggetto di ingiunzione con pagamenti in contanti e rilascio di ricevuta sul tesserino, nel quale si costituiva l'opposta
[...]
, rimettendosi alla valutazione del Parte_2
giudice rispetto alla data da cui computare la decorrenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c.,
ribadendo la titolarità del diritto di credito per effetto della cessione dei cespiti già in capo alla cessata di EN con verbale di delibera del Consiglio Direttivo del CP_2 [...]
di EN e sostenendo la prescrizione Parte_3
decennale del credito – a seguito del rilievo d'ufficio della nullità del negozio di cessione di azienda e di credito intercorso tra l'estinta di EN e l'opposta di per CP_2 CP_2 CP_1
violazione delle norme imperative e in frode alla legge ex art. 1418 Cod. Civ., accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello
[...]
chiedendone la riforma e censurandola per il Parte_2
seguente unico motivo:
1) errata, contraddittoria e illogica valutazione in fatto e in diritto in ordine alla titolarità del rapporto in capo al e alla nullità del negozio di cessione. Parte_2
L'appellato si è costituito in giudizio con comparsa dell'8.10.2024 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del
28.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata l'11.04.2023 il signor Parte_1
conveniva Controparte_4
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 983/2022 del Tribunale di Treviso, emesso in data 10.04.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi legali e spese della procedura, dovuta a titolo di rette scolastiche per l'iscrizione del proprio figlio presso l'Istituto Paritario G. Parini di EN per l'anno scolastico 2011/2012. L'opponente deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'omessa notifica entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e per il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del diritto da parte dell'Associazione opposta, la mancanza di prova dell'esistenza e della titolarità del credito azionato e l'intervenuta prescrizione quinquennale di esso.
si costituiva in giudizio depositando una visura di evasione di CP_2 Parte_2 [...]
EN, copia dello statuto e del verbale di delibera di consiglio direttivo Parte_2 CP_2
del di EN del 22.12.2013 Parte_3
relativa alla devoluzione delle attività del EN, chiedendo il rigetto Parte_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rilevava d'ufficio la nullità del negozio di cessione intercorso fra l'estinta Parte_2
di EN e l'opposta per violazione di norme imperative
[...] Controparte_2
e in frode alla legge ex art. 1418 Cod. Civ., in quanto realizzata allo scopo, accertato con sentenza della Corte di Cassazione, di sottrarre l di EN alle conseguenze CP_2
sanzionatorie di cui al d.lgs. 231/2001, oltre alla possibile nullità del contratto di iscrizione scolastica intercorso fra e di EN, assegnando alle parti termine per Parte_1 CP_2
dedurre sul punto. All'esito del deposito delle memorie, pronunciava la sentenza impugnata.
Con la sentenza il Tribunale accertava la nullità del negozio di cessione intervenuto tra
[...]
e per la violazione di norme imperative, ex art. Controparte_5 Controparte_2
1418 Cod. Civ. e per frode alla legge, ex art. 1344 Cod. Civ.
Rilevava che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25492/2021, oltre ad aver definitivamente accertato che la scuola superiore Parini di EN era un'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.c., ha rilevato il carattere fraudolento del trasferimento ad di CP_2
dell'azienda o comunque dei beni e dei crediti di titolarità dell di EN, per la CP_1 CP_2
violazione di norme imperative e per frode alla legge, in quanto realizzato allo scopo, accertato con sentenza penale passata in giudicato, di sottrarre di EN alle conseguenze CP_2 sanzionatorie di cui al d. lgs. 231/2001.
Il legale rappresentante dell di EN, unitamente a suoi familiari che operavano CP_2
nell'Istituto Parini, avevano costituito un'associazione a delinquere per la falsificazione dei registri e dei titoli di idoneità, il cui Presidente era il proponente dello scioglimento del medesimo
Comitato che in data 02.08.2023 aveva disposto la devoluzione dei beni e dei crediti all CP_2
di CP_1
E' stato, quindi, accertato che con il predetto verbale, prodotto dall'opposta, l
[...]
di EN e l di avevano Controparte_6 Controparte_7 CP_2 CP_1
posto in essere un trasferimento fraudolento di attività, beni e crediti a seguito del decreto di revoca immediata della parità scolastica nei confronti dell'Istituto Secondario di secondo grado
Parini emesso in data 02.08.2013 dal , il Controparte_8
cui carattere fraudolento era stato accertato con pronuncia definitiva dalla Corte di Cassazione,
Sez. V Penale n. 25492/21, depositata il 05.07.2021.
La cessione era stata lo strumento giuridico in concreto utilizzato per sottrarre Parte_2
EN alle conseguenze sanzionatorie del d. lgs. 231/2001 relative alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
In tal modo era stata fraudolentemente aggirata la normativa di cui al d.lgs. 231/2001 che, all'art. 9, stabilisce la confisca dei beni dell'ente ritenuto responsabile per un fatto costituente reato.
Poiché la confisca non poteva essere disposta in ragione dell'estinzione del CP_5
e del trasferimento di tutti i suoi cespiti, come accertato dalla sentenza della Corte di
[...]
Cassazione, la cessione attuata da in applicazione dell'art. 26 Controparte_5
dello Statuto era stata realizzata per perseguire l'ulteriore fine illecito di sottrarre l'Associazione
cedente alle conseguenze sanzionatorie di cui al D. Lgs. n. 231/2011.
La stessa di ha riconosciuto di essere stata sanzionata in sede penale, ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 33, D. lgs. 231/2001, per cui secondo il Tribunale tale sanzione era da ritenersi operante unitamente alla concomitante sanzione di nullità in sede civile delle vicende relative al trasferimento dell'azienda, con conseguente sussistenza dei presupposti per qualificare il negozio come nullo ai sensi degli artt. 1344 e 1418, comma 2, Cod. Civ., per ritenere il difetto di titolarità del credito azionato dall'opposta in sede monitoria e per revocare il decreto ingiuntivo.
Così illustrati i fatti, va preliminarmente osservato che l'appellante non ha impugnato la statuizione della sentenza con riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo n. 983/2022 per la sopravvenuta inefficacia, per cui su tale capo si è formato il giudicato.
Con riferimento all'inammissibilità dell'appello per il rilascio di procura conforme all'art. 83 c.p.c.
dedotta dall'appellato, deve osservarsi che l'eccezione non è stata reiterata né ulteriormente illustrata nel corso del giudizio, per cui deve intendersi rinunciata. In ogni caso, deve ritenersi infondata, essendo stata depositata in allegato alla citazione d'appello procura telematica rilasciata su foglio separato sottoscritta dal legale rappresentante della società appellante.
Con l'unico motivo l'appellante censura la sentenza ritenendola frutto di una lettura poco attenta da parte del Tribunale dello stralcio della sentenza della Corte di Cassazione in essa richiamato e trascritto, sostenendo che la Cassazione avrebbe ritenuto fraudolento il trasferimento di beni e di crediti da parte di di EN in favore di Parte_2 Controparte_2
esclusivamente in quanto con tale trasferimento di EN avrebbe tentato di CP_2
sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, al fine di veder dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto per estinzione fisiologica e non volontaria.
In sostanza, secondo l'appellante, in sede penale non sarebbe stato ritenuto fraudolento il trasferimento seguito allo scioglimento del Comitato cedente ma l'intento perseguito da quest'ultimo, mentre sarebbe stata ritenuta valida la devoluzione dei beni, tanto che
[...]
è stata condannata in solido al pagamento della sanzione derivante dal reato. Controparte_2 Secondo l'appellante non vi sarebbe alcun passaggio nella sentenza in cui si dichiari che la devoluzione di beni e crediti sia affetta da nullità in quanto effettuata in maniera fraudolenta anzi il subentro del Comitato di Roma è stato ritenuto lecito, come stabilito anche dalla Corte d'Appello
di Trieste con la sentenza del 20.01.2020, poi confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25492/2021 richiamata dal Tribunale, secondo la quale “…risulta dimostrato che il
comitato romano era subentrato nel patrimonio, inteso quale titolarità dei rapporti giuridici in
precedenza facenti capo al Comitato di EN”.
Ne deriverebbe la disapplicazione dell'art. 35 e l'applicazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 231 del
2001, che prevede la responsabilità solidale del cessionario, come confermato dallo stralcio di sentenza (cfr. all. 5 primo grado appellante), del quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto.
La censura non è meritevole di accoglimento.
L'appellante, basando le sue argomentazioni sulla visura di evasione di Controparte_5
, sulla copia dello statuto di e sul verbale di delibera di consiglio direttivo del
[...] CP_2
di EN del 22.12.2013 (cfr. Parte_3
docc. 2, 4, 5 fascicolo monitorio), sostiene la sussistenza della legittimazione ad agire in sede monitoria di e l'errore del Tribunale per avere ritenuto nulla la Controparte_2
devoluzione dell'azienda in quanto effettuata in frode alla legge ed in violazione di norme imperative, in contrasto con quanto avrebbe statuito la Corte di Cassazione nello stralcio della sentenza riportato dallo stesso Tribunale.
Deve osservarsi che il Tribunale ha rilevato d'ufficio la questione relativa alla nullità del titolo dedotto in sede monitoria dall'appellante sul presupposto che la c. d. devoluzione era stata realizzata allo scopo, accertato con sentenza penale passata in giudicato, di sottrarre
[...]
alle conseguenze sanzionatorie di cui al d.lgs. 231/2001. Controparte_5
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25492/21 richiamata dal Tribunale (cfr. doc. 9 primo grado appellato), ha ampiamente chiarito che, in conformità con gli arresti della giurisprudenza di legittimità, alla commissione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 consegue l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente, assimilabile alla morte dell'imputato.
E' stato accertato con sentenza penale passata in giudicato che “…il legale rappresentante
dell di EN, unitamente a suoi familiari che svolgevano mansioni in seno al CP_2
medesimo Istituto Secondario di secondo grado Parini, avevano costituito un'associazione a
delinquere, in cui l'unico promotore e organizzatore della falsificazione di registri e titoli di idoneità
era proprio il Presidente dell di EN, ossia colui che ha Parte_2
proposto lo scioglimento del medesimo Comitato in data 02.08.2023 e che ha disposto la
devoluzione dei beni e crediti all di . CP_2 CP_1
Con tale atto, secondo il Tribunale “…l di Controparte_6
EN Santa Maria delle Grazie e l di hanno posto in essere un fraudolento CP_2 CP_1
trasferimento di attività, beni e crediti a seguito del decreto di revoca della parità scolastica nei
confronti dell'Istituto Secondario di secondo grado Parini emesso in data 02.08.2013 dal
” (cfr. doc. 8 primo grado appellato). Controparte_8
Il carattere fraudolento della devoluzione è stato accertato con sentenza definitiva dalla Corte di
Cassazione, Sez. V Penale, n. 25492/21, depositata il 05.07.2021 (cfr. doc. 9 primo grado appellato).
Non vi è dubbio, quindi, che il detto trasferimento sia stato effettuato al fine di eludere fraudolentemente la normativa di cui al d.lgs. 231/2001 che all'art. 9 commina la pena della confisca dei beni dell'ente ritenuto responsabile per un fatto costituente reato;
non potendo essere disposta la confisca a causa dell'estinzione dell'ente e del trasferimento di tutti i suoi cespiti - come accertato dalla sentenza della Corte di Cassazione - la cessione o “devoluzione”
attuata da di EN in applicazione dell'art. 26 dello Statuto ha costituito il Parte_2
“contratto mezzo” impiegato per perseguire il fine ulteriore di sottrarre l'Associazione cedente alle conseguenze sanzionatorie del d. Lgs. n. 231/2011.
L'asserita statuizione di legittimità della Corte d'Appello di Trieste e della Cassazione riguardante la devoluzione dei beni e dei crediti in favore di , subentrato al Controparte_2
Comitato di EN nel processo penale e destinatario delle conseguenze sanzionatorie, è
stata correttamente valutata dal Tribunale, che ha evidenziato come l abbia Controparte_2
riconosciuto di essere stata sanzionata in sede penale ai sensi dell'art. 33, d. lgs. 231/2001,
secondo il quale: “Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il
cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente
cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria”.
La solidarietà nel pagamento della sanzione pecuniaria conseguente al reato è tuttavia differente dal profilo relativo all'invalidità della cessione d'azienda effettuata per fini illeciti, ossia per distrarre il patrimonio della stessa da tali conseguenze.
Il Tribunale ha correttamente precisato che l'irrogazione della sanzione penale non è idonea a cancellare la concomitante sanzione di nullità sul piano civile del trasferimento dell'azienda,
sussistendo nella specie i presupposti per ritenere la nullità del negozio ai sensi degli artt. 1344 e
1418, comma 2, Cod. Civ. essendo stato accertato con efficacia di giudicato che l
[...]
di EN Santa Maria delle Grazie aveva disposto la Controparte_6
devoluzione delle attività a seguito del decreto di revoca immediata della parità scolastica nei confronti dell'Istituto Secondario di secondo grado Parini, emesso in data 02.08.2013 dal
(cfr. doc. 8 primo grado appellato). Controparte_8
Secondo la Corte Suprema il fine di tale operazione era proprio di sottrarre Controparte_5
dalle conseguenze sanzionatorie previste dal d.lgs. 231/2001 che disciplina la
[...]
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, essendo stato accertato che i responsabili dell di EN avevano costituito un'associazione a delinquere. CP_2 Per tale motivo, deve ritenersi irrilevante l'assoluzione in sede penale del legale rappresentante del Comitato di EN, di tutti gli insegnati e del personale ausiliario, ritenuti estranei ai reati contestati, così come la statuizione sulla validità delle pagelle e dei certificati di idoneità rilasciati negli anni agli studenti, né può soccorrere la previsione contenuta nell'art. 26 dello statuto secondo cui, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione era da devolversi ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità.
Nella specie, è risultato accertato irrevocabilmente che lo scioglimento e il trasferimento dell di EN perseguivano finalità illecite, tali da determinarne la nullità e la CP_2
conseguente inesistenza del titolo del credito tardivamente azionato dall'appellante.
La Corte di Cassazione, con sentenza 31.05.2022 n. 17568, si è pronunciata sulla nullità
dell'accordo per violazione di norme penali e sulla norma penale nel contratto illecito ritenendo che “…. la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare o non
frustrare, per il tramite di esso e non soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti
di violazione di divieti soggettivi di contrarre, interessi di carattere generale protetti
dall'ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni
qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che
l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica
(secondo una tesi dottrinale che restringe la nozione di norma inderogabile a quella, appunto, di
interesse e di ordine pubblico;
seguita, da ultimo, da Cass. n. 7785/16) ovvero solo quando la
norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi generali di rilevanza pubblica”.
Ad avviso della Corte Suprema il rigetto da parte del Giudice di merito dell'eccezione di nullità del contratto concluso per effetto della commissione di un reato “non tiene conto dell'evoluzione
giurisprudenziale sulla c.d. "nullità virtuale" per violazione di norme penali, ovvero sul tema
tradizionale del regime di invalidità del contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di
un reato” (cfr. Cass. 31 maggio 2022, n. 17568). Non vi è dubbio che la commissione di un reato da parte di un soggetto incardinato in un ente o in una società e dalla cui consumazione sia derivato un interesse o un vantaggio per la medesima società costituisca, a mente del D. Lgs. 231/2001, un fatto illecito penalmente rilevante che ha come conseguenza l'irrogazione di sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (nella specie irrogate dalla sentenza penale), e che costituisca quindi un fatto illecito in violazione di un interesse di ordine pubblico.
Ne consegue che il negozio concluso per effetto della violazione di tali norme è affetto da nullità
insanabile ai sensi dell'art. 1418 Cod. Civ., che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come è avvenuto nella specie.
Pertanto, devono ritenersi inconferenti le pronunzie di cui alle sentenze prodotte dall'appellante a sostegno delle proprie tesi, così come la sentenza del Tribunale di EN prodotta dall'appellante con la memoria di replica in data 14.03.2025 (cfr. allegato 2) che, pur avendo ad oggetto la distinzione tra la titolarità del diritto ad agire e la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, non attiene allo specifico rilievo di nullità svolto dalla sentenza impugnata.
Il doc. 2 allegato alla memoria di replica dell'appellante non può ritenersi inammissibile,
trattandosi di una pronunzia giurisprudenziale e non di un documento di parte.
L'eccezione dell'appellato riferita al contenuto improprio della memoria di replica depositata dall'appellante in luogo della comparsa conclusionale che, oltre ad essere “tardiva”, avrebbe violato il suo diritto di difesa avendo l'appellante, in allegato alla stessa, depositato la sentenza del Tribunale di EN (cfr. all. 2 appellante), deve ritenersi infondata.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2976 depositata il 07.02.2020 ha chiarito che con le memorie di replica le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le proprie tesi difensive e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali il giudice non deve pronunciarsi e che l'eventuale utilizzo improprio della memoria di replica a conclusionale non comporta automaticamente una lesione del diritto di difesa e non esonera la parte interessata dal censurare con apposito mezzo di impugnazione la sentenza per i suoi vizi intrinseci, a prescindere dalla loro eventuale sintonia con le argomentazioni asseritamente irrituali della controparte.
Con la detta memoria l'appellante non ha introdotto questioni nuove e la parte appellata, con le note del 19.03.2025, ha potuto svolgere le proprie contro deduzioni in merito.
Ogni residua censura è assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 802/2024;
2) condanna in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le spese del grado, che liquida in Parte_1
complessivi € 3.966,00, oltre alle spese forfettarie del 15% sugli onorari, e oltre IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono, a carico dall'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della
Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia, 3 aprile 2025. Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
La Presidente
Dott. Rita Rigoni