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14 maggio 1982
14 maggio 1982
Art. 2. (Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali)
Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonche' l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.
I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano, all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.
Qualora manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.
Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonche' l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.
I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano, all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.
Qualora manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.
Commentari • 2
- 1. Il membro laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è un consigliere di Stato? (Nota a Cons. St., Sez. V, 14 settembre 2021, n.…Riccardo Pappalardo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1.9199276
[…] Nondimeno, la differenza tra il Consiglio di Giustizia e le Sezioni del Consiglio di Stato emerge anche con riferimento alle differenti modalità con cui vengono assegnati i consiglieri di Stato: l'assegnazione dei consiglieri al CGARS avviene con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 373 del 2003, mentre l'assegnazione dei consiglieri alle Sezioni del Consiglio di Stato avviene con atto del Presidente del Consiglio di Stato a norma dell'art. 2 della legge 27 aprile 1982, n. 186. […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 21/09/2026, n. 15062Provvedimento: […] Con tale motivo, tematicamente connesso al primo, il ricorrente ha dedotto un primo profilo di illegittimità costituzionale per il fatto che “ l'articolo 2 della legge n. 186 del 27 aprile 1982 e succ. mod. reca la congiunzione coordinante “anche”: ciò rende evidente che l'avvicendamento non è l'unica esigenza presa in considerazione dalla legge: una interpretazione di tale art. 2 alla luce dei superiori principi costituzionali prima indicati, conduce ad affermare che tra questi vi rientri quello di cui all'art. 25 della Costituzione ” (cfr. pag. 30). […]Leggi di più...
- principio di precostituzione del giudice·
- indipendenza magistratura·
- art. 111 Costituzione·
- art. 17 delibera CPGA 18.1.2013·
- art. 108 Costituzione·
- art. 1 legge 186/1982·
- interesse ad agire·
- improcedibilità·
- art. 97 Costituzione·
- art. 107 Costituzione·
- art. 25 Costituzione·
- art. 2 legge 186/1982·
- art. 20 delibera CPGA 18.1.2013·
- principio di buon andamento·
- legittimazione ad agire