CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6966 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
Così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Biancamaria D'Agostino Giudice ausiliario nella causa civile iscritta al n. 4341 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrone Alessandro, Parte_1 come da procura in atti
APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] Controparte_4
CC AN e CC AR, come da procura in atti
, , QUALE EREDE CP_5 Controparte_6 CP_7
DI QUALE EREDE DI Persona_1 CP_8 Per_1
non costituiti
[...]
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1454/2024 del Tribunale di Latina, pubblicata il 03/07/2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Latina, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
r.g. n. 1 “Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e CP_1 CP_2 CP_3 evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, Controparte_4 [...]
, deducendo di essere eredi di e chiedendo Parte_1 Persona_2 accertarsi la nullità/inefficacia del contratto di compravendita del 16/12/2011, con il quale ed avevano trasferito, al convenuto, l'immobile sito Per_1 CP_6 CP_5 in Fondi, alla via Casetta Ugo n. 26/28, catastalmente contraddistinto alla partita
100157, foglio 17, particella 1566, sub 3/2 e 4/1, in quanto parzialmente appartenente alla de cuius. Deducevano, in particolare, che i diritti di proprietà pari a 4/5 sul suddetto immobile erano pervenuti alla de cuius per atto pubblico di donazione del
9.5.1997, a rogito del notaio , rep. 44676, racc. 13110, da Per_3 Per_4
, padre dei venditori (la restante quota essendo di proprietà di
[...] Persona_5
, madre degli stessi venditori, successivamente deceduta). Allegavano che i
[...]
avevano introdotto, nei confronti della donataria, , Per_1 Persona_2 giudizio di risoluzione della donazione, per inadempimento agli obblighi di assistenza di cui alla clausola risolutiva inserita nell'atto di donazione, la beneficiaria avendo, a sua volta, articolato, in via riconvenzionale, domanda di divisione. Sottolineavano come il Tribunale di Latina avesse accolto la domanda di risoluzione, con sentenza n.
373/2004, ribaltata, però, dalla sentenza d'appello n. 4160/2012, con la quale era stata respinta la domanda di risoluzione e rimessa la causa sul ruolo, per l'istruzione della domanda di divisione. Deducevano che, nelle more del giudizio, i avevano Per_1 proceduto alla vendita dell'immobile, in favore dell'odierno convenuto, Parte_1
, il giudizio divisorio essendosi, pertanto, concluso con una declaratoria di
[...] cessazione della materia del contendere. Chiedevano, pertanto, accertarsi la nullità/inefficacia dell'atto di compravendita intervenuto tra i ed il e Per_1 Pt_1 disporsi lo scioglimento della comunione, con condanna del convenuto al risarcimento del danno per illegittima occupazione.
Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: - accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del contratto di compravendita del 16 dicembre 2011 intervenuto tra il Sig. e i Sig.ri ed Parte_1 Per_1 CP_6
; - accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dei 4/ 5 dell'immobile CP_5 sito in Fondi in Via Casetta Ugo n. 26/28, posta in essere dal Sig. Controparte_9
; - per l'effetto, condannare il convenuto al rilascio in favore degli attori della
[...] porzione di immobile come individuata a seguito di divisione giudiziale;
- ordinare lo r.g. n. 2 scioglimento della comunione dell'immobile sito in Via Casetta Ugo nn.26/28 e descritto in narrativa, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante - condannare il convenuto al risarcimento del danno da illecita occupazione e a tal fine si chiede disporsi sin d'ora si consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di determinare il valore locativo della porzione di bene occupato senza titolo e, all'esito di tale consulenza determinare il complessivo ammontare del risarcimento determinandolo sulla base del canone mensile. - condannare il Sig. , Parte_1
alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario Pt_1 per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, come da legge”.
Si costituiva , deducendo di aver acquistato in buona fede, Parte_1 sulla base della sentenza di primo grado, dichiarativa della risoluzione e debitamente trascritta. Sottolineava, inoltre, come non fosse stato trascritto l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione della donazione in favore di . Quindi, rivendicava la propria qualità di Persona_2 unico ed esclusivo proprietario dell'immobile, in quanto terzo acquirente di buona fede, al quale, a causa della mancata trascrizione dell'atto di appello, non potevano estendersi gli effetti giuridici delle sentenze della Corte d'Appello di Roma. Insisteva per il rigetto della domanda e per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., concludendo chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare in toto la domanda attorea perché nulla e infondata in fatto e diritto;
accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile per cui è causa in capo al Sig. ; Parte_1 accertare e dichiarare che le sentenze della Corte di Appello di Roma n. 4160/12 e n.
3948/14, non possono avere riverberi nella sfera giuridica del convenuto per i motivi di cui in diritto ed in applicazione del combinato disposto degli artt. 1445, 2652, n.6 e
2653, n1 cc., sulla scorta dell'omessa trascrizione dell'atto di appello rg. n. 127/2005 proposta dagli odierni attori avverso la sentenza n 373/04 del Tribunale di Latina sez. distaccata di Terracina e per l'effetto condannare gli attori ex art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza del 18.5.2019 il giudice, ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra le parti in causa ed i venditori del bene oggetto di contestazione, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Persona_1 [...]
e i quali, tuttavia, non si costituivano, venendone, pertanto, CP_5 Controparte_6 dichiarata la contumacia.
Con sentenza non definitiva, emessa in data 16.11.2020, il Giudice accoglieva la domanda di inefficacia proposta dagli attori, così statuendo: “a) Accoglie la domanda r.g. n. 3 di inefficacia articolata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace, nei confronti degli attori, l'atto di compravendita del compravendita del 16/12/2011, con il quale ed hanno trasferito, al convenuto, l'immobile sito in Per_1 CP_6 CP_5
Fondi, alla via Casetta Ugo, 26/28, catastalmente contraddistinto alla partita 100157, foglio 17, particella 1566, sub 3/2 e 4/1, limitatamente alla quota di 4/5; b) Rimette la causa sul ruolo istruttorio per le altre domande come da separata ordinanza;
c) Spese al definitivo.”.
Con separata ordinanza, emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione sulla domanda di divisione;
quindi, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.(…)
Dunque, in conseguenza di quanto statuito nella sentenza non definitiva emessa nel corso del presente giudizio, si è venuta a costituire tra le parti di causa, sul predetto immobile, meglio descritto in narrativa, una comunione secondo le seguenti quote: 4/6 in capo gli odierni attori;
2/6 in capo all'odierno convenuto.
Deve quindi procedersi, in accoglimento della relativa domanda attorea, alla divisione del bene comune in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c.,
A tal fine, occorre fare riferimento alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Secondo quanto accertato dal consulente, il compendio immobiliare da dividere è costituito attualmente da tre unità residenziali ed è sito in Fondi in Via Casetta Ugo ai rispettivi civici n. 26, n.26a e n. 28. Due unità residenziali sono ubicate al piano terra con ingressi separati di cui ai civici n.26, sub 11 (ex sub 8) e n.26a, sub 12 (ex sub 9) mentre una unità immobiliare è sita al piano primo con ingresso sempre dal piano terra e scala interna di cui al civico n. 28, sub 10. Dal punto di vista catastale, le tre unità immobiliari erano in origine definite diversamente, ma sono attualmente, ai fini della individuazione della massa divisionale, distinte in catasto nel seguente modo:
1) Appartamento in Via Casetta Ugo n. 26 Piano Terra, Foglio 17 part.1566 cat.
A/3 sub 11 (ex sub 8), cl 02, 3 vani, Rend. 170,43 € di mq 44 catastali e mq 44,32 netti commerciali;
2) Appartamento in Via Casetta Ugo n. 26a Piano Terra, Foglio 17 part.1566 cat.
A/3 sub 12 (ex sub 9), cl 02, 3 vani, Rend. 170,43 € di mq 47 catastali e mq 47,65
r.g. n. 4 commerciali;
3) Appartamento in Via Casetta Ugo n. 28, Piano T – 1, Foglio 17 part.1566 cat.
A/3 sub 10 cl 02, 4,5 vani Rend. 255,65 € di mq 113 catastali e mq 78,90 netti commerciali;
4) Lastrico solare in Via casetta Ugo n. 28, Piano primo, Foglio 17 part.1566 cat.
F/5 sub 13, senza rendita catastale, di mq 27 catastali, in adiacenza all'esistente sub
10.
A seguito del presente contezioso, per quanto detto in premessa, per rendere conforme lo stato dei luoghi alle planimetrie catastali il ctp geom. ha eseguito Per_6 un nuovo accatastamento per inserimento del nuovo porticato ed ha presentato un nuovo elaborato planimetrico LT 0091196 del 31.12.2022, dove venivano soppressi i sub 8 (appartamento al piano terra di cui al civico 26), e il sub 9 (appartamento al piano terra di cui al civico 26a) e creati i nuovi sub 11 (appartamento al piano terra con inserimento del porticato, di cui al civico 26), il sub 12 (appartamento al piano terra con inserimento del porticato, di cui al civico 26a) ed il sub 13 (lastrico solare
F5) al piano primo, senza rendita catastale, in adiacenza all'esistente sub 10.
Dagli atti di causa, inoltre, emerge che l'attuale appartenenza di ciascuna quota alle parti, tenuto conto dei titoli di provenienza, della donazione del 1977 e della sentenza non definitiva del 16.11.2020, è pari a: 4/6 agli eredi di , Persona_2 attuali attori +3; 2/6 agli eredi di e Controparte_1 Persona_4 conseguentemente all'attuale convenuto . Parte_1
Ciò posto, il CTU incaricato ha provveduto a stimare all'attualità il valore del compendio immobiliare, costituito come detto da due appartamenti al piano terra e un appartamento al piano primo con adiacente lastrico solare, tenuto conto dell'ubicazione dell'immobile, delle caratteristiche e peculiarità della zona, dello stato di manutenzione, conservazione e consistenza del medesimo, nonché della situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. In particolare, per i locali residenziali il prezzo di stima utilizzato è stato determinato in € 1.800,00 per metro quadrato di superficie utile netta convenzionale, mentre per le superfici non residenziali (quali porticato coperto, corte esclusiva e lastrico solare) è stato utilizzato un coefficiente di ragguaglio della superficie rispettivamente pari a 0,40 0,25 e 0,10; inoltre, in considerazione del diverso stato manutentivo degli immobili è stato utilizzato anche un coefficiente pari -10% (da ristrutturare), 0% (in buono stato) e +15% (finemente ristrutturato).
r.g. n. 5 Sulla base dei suesposti parametri, il perito è pervenuto a stimare il valore complessivo dell'immobile in € 305.330,40, così suddiviso:
- € 91.742,40 l'appartamento al piano terra, censito al sub. 11 (civico 26);
- € 85.770,00 l'appartamento al piano terra, censito al sub. 12 (civico 26-a);
- € 127.818,00 l'appartamento al primo piano, censito al sub. 10, con l'adiacente lastrico solare censito al sub. 13 (civico 28).
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 9.1.2024, n. 800).
Ne consegue che la quota complessivamente spettante agli attori ammonta ad €
203.553,60, pari ai 4/6 del totale, mentre quella spettante al convenuto ammonta ad €
101.776,80.
Ciò posto, in ordine alle modalità di scioglimento della comunione, il CTU ha evidenziato la comoda divisibilità del compendio, costituito da tre distinte unità immobiliari, mediante assegnazione e contestuale previsione di un modesto conguaglio in denaro. Più nel dettaglio, il progetto divisionale del perito prevede l'assegnazione agli odierni attori degli appartamenti al piano terra e al primo piano censiti al sub. 11
e al sub. 10, con l'adiacente lastrico solare, e l'assegnazione al convenuto dell'immobile al piano terra censito al sub. 12.
Il progetto divisionale elaborato dal perito risulta congruo ed idoneo ad assicurare ai condividenti porzioni in natura corrispondenti all'entità delle quote di rispettiva pertinenza, tenendo conto altresì dello stato di occupazione degli immobili,
r.g. n. 6 risultando in particolare l'appartamento sub 12 attualmente abitato dal convenuto.
Emerge, tuttavia, una erronea indicazione del valore del bene immobile sub 12, assegnato al convenuto, ai fini della determinazione del conguaglio in denaro;
il suddetto immobile, infatti, è stato valutato in € 85.770,00, laddove nel prospetto di cui a pag. 21 della relazione peritale in atti viene assegnato al convenuto il diverso immobile, sub 11, valutato per € 91.742,40.
Dunque, assegnando le unità immobiliari sub 10 e sub 11 a parte attrice e l'unità immobiliare sub 12 a parte convenuta, risulta che gli attori conseguono beni per un valore di € 219.560,40 (€ 127.818,00 per il sub 10 ed € 91.742,40 per il sub. 11) e il convenuto beni per un valore di € 85.770,00.
Ne discende che il conguaglio in denaro dovuto dagli attori al convenuto ammonta ad € 16.006,80 (e non già ad € 10.034,40 come indicato dal perito nella relazione). Su tale somma saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui, con il passaggio in giudicato della presente sentenza, sarà cessato lo stato di comunione (v. Cass., 10.2.2004, n. 2483; Cass., 10.1.2014, n. 406).
Il progetto divisionale così predisposto consente l'attribuzione alle parti di beni di entità corrispondente alle quote rispettivamente spettanti, pari ad € 203.553,60 per gli attori ed € 101.776,08 per il convenuto.
Rimane dunque da esaminare esclusivamente la domanda di corresponsione di un indennizzo per il godimento esclusivo del compendio immobiliare da parte del convenuto. È infatti pacifico l'uso esclusivo dei beni comuni da parte del solo
[...]
, sin dalla data dell'atto di compravendita del 16.12.2011. Parte_1
Spetta dunque agli altri condividenti che ne hanno fatto domanda un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile comune dalla data in cui tale domanda è stata formulata, che nella specie coincide con la data di ricezione della raccomandata con cui veniva richiesto al di rilasciare i 4/6 dell'immobile e di restituire i frutti Pt_1 percepiti (1.8.2013). Infatti, l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia allorché, come nel caso in esame con la richiesta espressa con la suddetta raccomandato, quest'ultimo abbia manifestato r.g. n. 7 l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 20.1.2022, n. 1738).
Pertanto, l'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile comune può essere riconosciuta agli odierni attori non già dalla data di apertura della successione, bensì con decorrenza dal giorno della relativa richiesta da parte degli altri comproprietari.
Nel caso di specie, dunque, il dies a quo per il computo dell'indennità va individuato come detto nel 1.8.2013, data di ricezione della lettera raccomandata con cui gli odierni attori richiedevano il formale rilascio dell'immobile.
In merito alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. n. 20394/2013 e Cass. n. 17876/2019).
In conformità al suesposto principio, dunque, poiché gli attori sono comproprietari dell'immobile nella misura di 4/6, l'indennità ad essi spettante può essere ragguagliata ai 4/6 del relativo valore locativo per il tempo in cui sono stati illegittimamente esclusi dal godimento del bene.
In proposito, il CTU ha proceduto al calcolo del presumibile valore locativo delle unità immobiliari – tenuto conto dell'entità del canone di locazione convenuto dal
[...]
per gli appartamenti sub. 10 e sub. 11, giusta contratti di locazione del 1.2.2016 e Pt_1 del 1.1.2020 – in € 500,00 mensili per il sub. 10, € 410,00 per il sub. 11 ed € 410,00 per il sub. 12, per complessivi € 1.320,00 mensili.
Il detto calcolo deve essere condiviso, in quanto intrinsecamente attendibile e immune da vizi logico-giuridici, nonché coerente con le caratteristiche degli appartamenti e con l'importo del canone di affitto esistente per il sub. 10 e il sub 11.
Diversamente da quanto ritenuto dal CTU, tuttavia, ai fini del computo dell'indennità di occupazione spettante alle parti attrici deve tenersi conto anche dell'immobile sub 12, benché assegnato al convenuto in sede di divisione.
Il valore locativo degli immobili di cui si discorre può pertanto essere quantificato, in via equitativa ed ai valori attuali, in relazione al periodo ricompreso tra r.g. n. 8 la raccomandata del 1.8.2013 e il deposito della presente sentenza in complessivi €
172.920,00 (€ 1.320,00 mensili per 131 mesi: 5 mesi per il 2013, 12 mesi per dieci anni dal 2014 al 2023, e 6 mesi per il 2024).
Conseguentemente, l'indennità dovuta dal convenuto agli attori, in relazione alle rispettive quote di titolarità (quattro sesti) risulta pari ad € 115.280,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri medi.
Analogamente, anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, soccombente anche rispetto alla domanda di divisione cui il si è sin dal principio opposto.” Pt_1
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- dispone lo scioglimento della comunione esistente tra , Controparte_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
sui beni siti nel Comune di Fondi in Via Casetta Ugo n. 26, 26-a e 28, censiti in
[...] catasto al Foglio 17 part.1566, sub. 10, 11, 12 e 13, meglio descritti nella CTU depositata in atti, per le quote di diritto di 4/6 quanto agli attori e 2/6 quanto al convenuto, in conformità al progetto di divisione elaborato dal CTU e, per l'effetto:
1. assegna a , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la piena proprietà degli immobili siti in Fondi, Via Casetta Ugo Controparte_4
n. 26 e 28, censiti in catasto al Foglio 17 part.1566 sub. 10, 11 e 13;
2. assegna a la piena proprietà dell'immobile sito in Fondi, Parte_1
Via Casetta Ugo n. 26-a, censito in catasto al Foglio 17 part.1566 sub 12;
3. condanna gli attori, in solido tra loro, alla corresponsione in favore del convenuto di un conguaglio in denaro pari ad € 16.006,08;
4. condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di €
115.280,00 a titolo di indennità di occupazione degli immobili in comunione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento, in favore degli attori, delle spese Parte_1 di lite del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi e in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
r.g. n.
9 - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello , rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'IIl.ma Corte d'Appello adita, cotrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, in quanto fondata su presupposti sub iudice palesemente errati, per tutte le ragioni esposte, in via principale e cautelare sospendere gli effetti esecutivi della sentenza oggi impugnata, di poi, all'esito del giudizio di appello della sentenza parziale n. 426/2021 RG della Corte di Appello di
Roma, confermarne i contenuti e le statuizioni in ordine alla piena ed esclusiva proprietà dell'immobile per cui è causa in capo al Sig. ; e per Parte_1
l'effetto dichiarare inesistente la comunione e quindi revocarne lo scioglimento al pari dell'indennità di occupazione e degli di compensazione tra le quote;
porre le spese della CTU di primo grado esclusivamente in capo agli odierni appellati. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con rimborso forfetario e cpa come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile, alla luce del valore del giudizio dato in Primo Grado.”
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettare il gravame in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto;
confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. AR CC che si dichiara antistataria”.
In ragione della notifica non andata a buon fine dell'atto di appello a
[...]
e a , l'intestata Corte, all'udienza del 6 febbraio 2025, ha CP_6 CP_5 autorizzato il rinnovo della notifica, rinviando la causa all'udienza del 18 settembre
2025.
All'udienza del 18 settembre 2025 ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 13/11/2025, assegnando alle parti il termine di trenta giorni antecedenti la data della udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza cartolare del 13 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
r.g. n. 10 Si premette che l'appellante non ha notificato l'atto di appello a Controparte_6
e a , pur essendo stato autorizzato a ciò all'udienza del 6 febbraio 2025. CP_5
Secondo la norma di cui all'art. 331 c.p.c. “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione(.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.
Per tal motivo, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono porsi a carico dell'appellante, e si liquidano, in favore del procuratore degli appellati costituiti, dichiaratosi antistatario, secondo il D.M. n.
55/2014.
Nulla sulle spese in relazione alle parti non costituite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
⎯ condanna al rimborso, in favore dell'Avv. CC Parte_1
AR, procuratrice antistataria degli appellati costituiti, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 12.630,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e
CPA come per legge;
— nulla sulle spese per gli appellati non costituiti;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11