Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11469 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, viale Delle Alpi 113, presso lo studio dell'Avv. BENIGNO MARIA LAVINIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], residente in [...]Controparte_1
MO, via Galletti, 136 G;
– parte contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27/02/2025 la parte concludeva come da verba- le in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 1063/2024 pronunciata questo Tribunale in data, 20/02/2024, passata in giudicato.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previ- sione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari par- tecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé il figlio, compati- bilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti e il figlio, in considerazione della prossima maggiore età.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in PA- Controparte_1
LERMO, via Galletti, 136, G, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti minori dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familia- re.
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia , nato a [...] in data [...]. Persona_1
4.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della cop- pia si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, considerato quando versato in atti in relazione alla situazione econo- mica del ricorrente che in sede di udienza ha, anche, riferito di essere disoccupato e di non avere la disponibilità di un immobile ma si è reso disponibile a continuare a versare il con- tributo al mantenimento del figlio, appare equo fissare il contributo da porre a carico del per il mantenimento del figlio in € 150,00 mensili, da corrispondere alla Parte_1 moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivaluta- Controparte_1 bili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 11/07/2007, da , nato a [...], in data [...], e da Parte_1 Controparte_2
, nata a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Stato Civile del mede-
[...] simo Comune al n. 49, parte I, serie A, dell'anno 2007; affida il figlio minore della coppia, , nato a [...] il [...], Persona_1 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita de- terminato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà del minore e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del fi-
[...] glio della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in PALERMO, via GALLETTI, 136 G, in favore di;
Controparte_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 6/03/2025 .
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.