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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
ST CI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16450/2024, introdotta da
(ROMA, 01/04/1977) e Parte_1 Parte_2
(RM), 23/04/1973), entrambi con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA
GUGLIELMAN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/05/2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento. REGIME DI AFFIDAMENTO – COLLOCAMENTO - VISITA DELLA PROLE La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, affinché possa Persona_1 rapportarsi in ma a madre e con il padre, nonché ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, sulla base di un unico e coerente progetto educativo, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le sole questioni ordinarie, per i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori, mantenendo cosi rapporti significativi con i parenti tutti e gli ascendenti dei rispettivi genitori.
La figlia , resterà collocata presso la casa materna sita in alla VIA POMPEO Persona_1 Pt_2
MOLM la: UN - Interno: 6; In coerenza con l'attuale re visita paterno, pattuito concordemente dai coniugi a far data dall' anno 2020 dell'intervenuta separazione, la minore Persona_1 potrà pattuire settimanalmente, con entrambi i genitori, in via diretta le modalità della rispe , in ragione non solo dell'età, ma anche della vicinanza delle case dei rispettivi genitori, di fatto site a pochi km di distanza l'una dall'altra. La signora i impegna a comunicare ed a pattuire con il coniuge eventuali Pt_1 cambi di residenza che potranno interessare la figlia. MANTENIMENTO DELLA PROLE Il signor , corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario per Per_1 Pt_1 la figlia ensile di € 650,00 (seice 00) entro il dì 10 di ogni mese, da rivalutare ogni anno al 100% dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'I.S.T.A.T.; Il signor continuerà a Per_1 sostenere in via esclusiva il pagamento mensile della retta scolastica della figlia esso l'Istituto Per_1 Scolastico Privato- Liceo Linguistico Silvio Pellico e pari ad € 220,00; I coniugi ripartiranno in pari quota, ciascuno al 50%, le spese straordinarie ulteriori, quali mediche non coperte dal S.S.N., come da Protocollo delle Spese Straordinarie qui da intendersi integralmente trascritto e di cui i coniugi dichiarano di aver preso visione a mezzo della rispettiva sottoscrizione. I costi delle vacanze verranno sostenuti integralmente dal genitore che trascorrerà il periodo di vacanza con la figlia. DIRITTI E DOVERI DI ENTRAMBI I CONIUGI I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia, nonchè personale, se necessario prestare assenso da parte di entrambi. Con l'esatto adempimento di quanto pattuito, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcuna ragione o titolo, economico, finanziario, patrimoniale e di aver soddisfatto reciprocamente ogni ulteriore questione finanche di carattere non economico, non finanziario, e non patrimoniale e derivante da situazioni pregresse.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 3
(ROMA, 01/04/1977) e (ROMA, 23/04/1973), che Parte_2
hanno contratto matrimonio in BRACCIANO (RM) in data 16/05/2004,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BRACCIANO
(RM) al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 5/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
ST CI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16450/2024, introdotta da
(ROMA, 01/04/1977) e Parte_1 Parte_2
(RM), 23/04/1973), entrambi con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA
GUGLIELMAN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/05/2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento. REGIME DI AFFIDAMENTO – COLLOCAMENTO - VISITA DELLA PROLE La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, affinché possa Persona_1 rapportarsi in ma a madre e con il padre, nonché ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, sulla base di un unico e coerente progetto educativo, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le sole questioni ordinarie, per i periodi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori, mantenendo cosi rapporti significativi con i parenti tutti e gli ascendenti dei rispettivi genitori.
La figlia , resterà collocata presso la casa materna sita in alla VIA POMPEO Persona_1 Pt_2
MOLM la: UN - Interno: 6; In coerenza con l'attuale re visita paterno, pattuito concordemente dai coniugi a far data dall' anno 2020 dell'intervenuta separazione, la minore Persona_1 potrà pattuire settimanalmente, con entrambi i genitori, in via diretta le modalità della rispe , in ragione non solo dell'età, ma anche della vicinanza delle case dei rispettivi genitori, di fatto site a pochi km di distanza l'una dall'altra. La signora i impegna a comunicare ed a pattuire con il coniuge eventuali Pt_1 cambi di residenza che potranno interessare la figlia. MANTENIMENTO DELLA PROLE Il signor , corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario per Per_1 Pt_1 la figlia ensile di € 650,00 (seice 00) entro il dì 10 di ogni mese, da rivalutare ogni anno al 100% dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'I.S.T.A.T.; Il signor continuerà a Per_1 sostenere in via esclusiva il pagamento mensile della retta scolastica della figlia esso l'Istituto Per_1 Scolastico Privato- Liceo Linguistico Silvio Pellico e pari ad € 220,00; I coniugi ripartiranno in pari quota, ciascuno al 50%, le spese straordinarie ulteriori, quali mediche non coperte dal S.S.N., come da Protocollo delle Spese Straordinarie qui da intendersi integralmente trascritto e di cui i coniugi dichiarano di aver preso visione a mezzo della rispettiva sottoscrizione. I costi delle vacanze verranno sostenuti integralmente dal genitore che trascorrerà il periodo di vacanza con la figlia. DIRITTI E DOVERI DI ENTRAMBI I CONIUGI I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia, nonchè personale, se necessario prestare assenso da parte di entrambi. Con l'esatto adempimento di quanto pattuito, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcuna ragione o titolo, economico, finanziario, patrimoniale e di aver soddisfatto reciprocamente ogni ulteriore questione finanche di carattere non economico, non finanziario, e non patrimoniale e derivante da situazioni pregresse.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 3
(ROMA, 01/04/1977) e (ROMA, 23/04/1973), che Parte_2
hanno contratto matrimonio in BRACCIANO (RM) in data 16/05/2004,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BRACCIANO
(RM) al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 5/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA NZ