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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2627/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14968/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 01/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035499330000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6595/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, la sig.ra Resistente_1 aveva proposto ricorso introdotto con notifica del 30.01.2024 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli contro l'intimazione di pagamento n. 07120239035499330000 notificatale il 02.12.2023, per un importo complessivo di euro 7.807,77, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base di cinque cartelle di pagamento riferite agli anni d'imposta
2013-2017. La contribuente aveva dedotto la mancata o irregolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione, l'erroneità del calcolo dell'imposta IRPEF – in quanto dipendente del Ministero dell'Interno, che avrebbe già effettuato le ritenute alla fonte – e la prescrizione dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'intimazione di pagamento non rientrava tra gli atti autonomamente impugnabili ove le cartelle fossero state correttamente notificate,
e che, nel caso di specie, le notifiche risultavano tutte regolari. In particolare, l'Ufficio affermava che le cartelle n. 07120170078859177000, 07120180037948056000 e 07120190109679343000 erano state notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna nelle mani del portiere addetto alla ricezione e successiva comunicazione al destinatario a mezzo raccomandata informativa, mentre le cartelle n.
07120200099241486000 e 07120220070272861000 erano state consegnate in mani proprie alla contribuente. L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, aveva inoltre prodotto le relate di notifica e gli estratti di ruolo, sostenendo che anche la cartella n. 07120170078859177000 risultava regolarmente notificata in data 13.10.2018.
La causa venne discussa all'udienza pubblica del 29 ottobre 2024 e decisa con sentenza depositata il 1° novembre 2024. La Corte accolse parzialmente il ricorso, ritenendo fondata la censura limitatamente alla cartella n. 07120170078859177, per la quale risultava mancante in atti la relata di notifica. Il Collegio rigettò il ricorso nel resto, ritenendo che le altre cartelle fossero state tutte correttamente notificate (in particolare: cartella n. 07120180037948056 notificata il 14.01.2019, n. 07120190109679343 notificata il 16.10.2019, n.
07120200099241486 notificata il 27.01.2022 e n. 07120220070272861 notificata il 27.07.2022), con conseguente legittimità della pretesa tributaria. Le spese furono compensate per l'esito complessivo.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli, con atto notificato e depositato in data 3 aprile 2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
Nell'atto di appello, l'Ufficio sostiene, in via preliminare, che la sentenza impugnata è errata per non aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché, a suo dire, l'intimazione di pagamento era stata notificata il 09.11.2023, e non il 02.12.2023 come dedotto dal ricorrente, e che, in primo grado, non sarebbe stata depositata prova della data di notifica. Da ciò deriverebbe la tardività del ricorso, notificato il 30.01.2024, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. L'Ufficio lamenta inoltre l'omessa pronuncia dei giudici di prime cure sull'eccezione preliminare di inammissibilità e l'erronea valutazione della prova documentale, rilevando che nel fascicolo di primo grado era stata allegata la relata di notifica della cartella n. 07120170078859177000, comprovante la consegna avvenuta il 13.10.2018 a mani del portiere, con successiva comunicazione tramite raccomandata.
Nel merito, l'Ufficio ribadisce che tutte le cartelle risultavano validamente notificate e che, anche nella denegata ipotesi di prescrizione quinquennale, i termini risulterebbero prorogati di 542 giorni per effetto della sospensione COVID-19, con conseguente tempestività dell'intimazione. Nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si costituiscono.
La causa viene discussa all'udienza del 24 ottobre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli avverso la sentenza n. 14968/26/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, osserva quanto segue.
L'Ufficio appellante ha dedotto, in via preliminare, la tardività del ricorso introduttivo di primo grado, sostenendo che l'intimazione di pagamento impugnata fosse stata notificata in data 09.11.2023, e non il
02.12.2023 come dichiarato dalla contribuente, e che pertanto il ricorso, notificato il 30.01.2024, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'eccezione non può essere accolta, in quanto l'Ufficio fonda tale deduzione su documentazione prodotta esclusivamente in grado di appello, mai allegata nel fascicolo di primo grado. Ne consegue che la censura si pone in violazione dell'art. 58, ultimo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, nel testo vigente dal 4 gennaio 2024, applicabile al presente giudizio poiché introdotto con ricorso notificato il 30 gennaio 2024.
Tale disposizione stabilisce testualmente che: «Nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e la prova della data di notificazione dell'atto impugnato, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in precedenza per causa ad essa non imputabile».
Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito alcuna motivazione idonea a giustificare la mancata produzione della documentazione in primo grado;
pertanto, la Corte non può tenerne conto, e l'eccezione di tardività deve essere rigettata.
Parimenti infondato è il motivo relativo alla regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
07120170078859177000, riferita a tributi IRPEF e addizionali per l'anno d'imposta 2013, che la sentenza di primo grado ha annullato per mancanza in atti della relata di notifica.
L'Ufficio sostiene che la cartella sarebbe stata notificata il 13.10.2018, mediante consegna al portiere dello stabile e successiva comunicazione a mezzo raccomandata informativa (CAN), richiamando l'“avviso di avvenuta notifica” sottoscritto dal messo notificatore Nominativo_1 in data 29.10.2018. Tuttavia, come emerge dal documento prodotto, tale avviso è un atto interno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che si limita a dichiarare l'avvenuta consegna dell'atto al portiere e l'invio della raccomandata informativa, senza allegare la ricevuta di spedizione della CAN né il relativo avviso di ricevimento.
Tale lacuna è decisiva. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 23194 del 27 agosto 2024 (Sez.
V, ud. 31 maggio 2024), ha chiarito che: «Costituisce circostanza pacifica che l'ufficiale postale, recatosi presso l'indirizzo del destinatario, abbia notificato l'atto a persona diversa dal destinatario, attestando altresì
l'invio della CAN con l'indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione. Orbene, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero;
la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a far valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova».
Alla luce di tale principio, il solo avviso di avvenuta notifica del 29.10.2018 – privo della ricevuta di spedizione della CAN – non costituisce prova idonea della regolare notificazione della cartella. Ne consegue che la notifica non può ritenersi perfezionata ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. Pertanto, anche il motivo di appello concernente la regolarità della notifica della cartella non merita accoglimento, dovendo confermarsi la valutazione del giudice di primo grado circa la mancanza di prova dell'avvenuta notificazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Ufficio deve essere rigettato integralmente, confermandosi la sentenza impugnata.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado, non essendosi la parte appellata costituita
P.Q.M.
La Corte: Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate, nulla per le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2627/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14968/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 01/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035499330000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6595/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, la sig.ra Resistente_1 aveva proposto ricorso introdotto con notifica del 30.01.2024 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli contro l'intimazione di pagamento n. 07120239035499330000 notificatale il 02.12.2023, per un importo complessivo di euro 7.807,77, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base di cinque cartelle di pagamento riferite agli anni d'imposta
2013-2017. La contribuente aveva dedotto la mancata o irregolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione, l'erroneità del calcolo dell'imposta IRPEF – in quanto dipendente del Ministero dell'Interno, che avrebbe già effettuato le ritenute alla fonte – e la prescrizione dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'intimazione di pagamento non rientrava tra gli atti autonomamente impugnabili ove le cartelle fossero state correttamente notificate,
e che, nel caso di specie, le notifiche risultavano tutte regolari. In particolare, l'Ufficio affermava che le cartelle n. 07120170078859177000, 07120180037948056000 e 07120190109679343000 erano state notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna nelle mani del portiere addetto alla ricezione e successiva comunicazione al destinatario a mezzo raccomandata informativa, mentre le cartelle n.
07120200099241486000 e 07120220070272861000 erano state consegnate in mani proprie alla contribuente. L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, aveva inoltre prodotto le relate di notifica e gli estratti di ruolo, sostenendo che anche la cartella n. 07120170078859177000 risultava regolarmente notificata in data 13.10.2018.
La causa venne discussa all'udienza pubblica del 29 ottobre 2024 e decisa con sentenza depositata il 1° novembre 2024. La Corte accolse parzialmente il ricorso, ritenendo fondata la censura limitatamente alla cartella n. 07120170078859177, per la quale risultava mancante in atti la relata di notifica. Il Collegio rigettò il ricorso nel resto, ritenendo che le altre cartelle fossero state tutte correttamente notificate (in particolare: cartella n. 07120180037948056 notificata il 14.01.2019, n. 07120190109679343 notificata il 16.10.2019, n.
07120200099241486 notificata il 27.01.2022 e n. 07120220070272861 notificata il 27.07.2022), con conseguente legittimità della pretesa tributaria. Le spese furono compensate per l'esito complessivo.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli, con atto notificato e depositato in data 3 aprile 2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
Nell'atto di appello, l'Ufficio sostiene, in via preliminare, che la sentenza impugnata è errata per non aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché, a suo dire, l'intimazione di pagamento era stata notificata il 09.11.2023, e non il 02.12.2023 come dedotto dal ricorrente, e che, in primo grado, non sarebbe stata depositata prova della data di notifica. Da ciò deriverebbe la tardività del ricorso, notificato il 30.01.2024, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. L'Ufficio lamenta inoltre l'omessa pronuncia dei giudici di prime cure sull'eccezione preliminare di inammissibilità e l'erronea valutazione della prova documentale, rilevando che nel fascicolo di primo grado era stata allegata la relata di notifica della cartella n. 07120170078859177000, comprovante la consegna avvenuta il 13.10.2018 a mani del portiere, con successiva comunicazione tramite raccomandata.
Nel merito, l'Ufficio ribadisce che tutte le cartelle risultavano validamente notificate e che, anche nella denegata ipotesi di prescrizione quinquennale, i termini risulterebbero prorogati di 542 giorni per effetto della sospensione COVID-19, con conseguente tempestività dell'intimazione. Nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si costituiscono.
La causa viene discussa all'udienza del 24 ottobre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli avverso la sentenza n. 14968/26/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, osserva quanto segue.
L'Ufficio appellante ha dedotto, in via preliminare, la tardività del ricorso introduttivo di primo grado, sostenendo che l'intimazione di pagamento impugnata fosse stata notificata in data 09.11.2023, e non il
02.12.2023 come dichiarato dalla contribuente, e che pertanto il ricorso, notificato il 30.01.2024, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'eccezione non può essere accolta, in quanto l'Ufficio fonda tale deduzione su documentazione prodotta esclusivamente in grado di appello, mai allegata nel fascicolo di primo grado. Ne consegue che la censura si pone in violazione dell'art. 58, ultimo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, nel testo vigente dal 4 gennaio 2024, applicabile al presente giudizio poiché introdotto con ricorso notificato il 30 gennaio 2024.
Tale disposizione stabilisce testualmente che: «Nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e la prova della data di notificazione dell'atto impugnato, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in precedenza per causa ad essa non imputabile».
Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito alcuna motivazione idonea a giustificare la mancata produzione della documentazione in primo grado;
pertanto, la Corte non può tenerne conto, e l'eccezione di tardività deve essere rigettata.
Parimenti infondato è il motivo relativo alla regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
07120170078859177000, riferita a tributi IRPEF e addizionali per l'anno d'imposta 2013, che la sentenza di primo grado ha annullato per mancanza in atti della relata di notifica.
L'Ufficio sostiene che la cartella sarebbe stata notificata il 13.10.2018, mediante consegna al portiere dello stabile e successiva comunicazione a mezzo raccomandata informativa (CAN), richiamando l'“avviso di avvenuta notifica” sottoscritto dal messo notificatore Nominativo_1 in data 29.10.2018. Tuttavia, come emerge dal documento prodotto, tale avviso è un atto interno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che si limita a dichiarare l'avvenuta consegna dell'atto al portiere e l'invio della raccomandata informativa, senza allegare la ricevuta di spedizione della CAN né il relativo avviso di ricevimento.
Tale lacuna è decisiva. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 23194 del 27 agosto 2024 (Sez.
V, ud. 31 maggio 2024), ha chiarito che: «Costituisce circostanza pacifica che l'ufficiale postale, recatosi presso l'indirizzo del destinatario, abbia notificato l'atto a persona diversa dal destinatario, attestando altresì
l'invio della CAN con l'indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione. Orbene, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero;
la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a far valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova».
Alla luce di tale principio, il solo avviso di avvenuta notifica del 29.10.2018 – privo della ricevuta di spedizione della CAN – non costituisce prova idonea della regolare notificazione della cartella. Ne consegue che la notifica non può ritenersi perfezionata ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. Pertanto, anche il motivo di appello concernente la regolarità della notifica della cartella non merita accoglimento, dovendo confermarsi la valutazione del giudice di primo grado circa la mancanza di prova dell'avvenuta notificazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Ufficio deve essere rigettato integralmente, confermandosi la sentenza impugnata.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado, non essendosi la parte appellata costituita
P.Q.M.
La Corte: Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate, nulla per le spese.