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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente est.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1013 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio, e vertente
T R A
nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
MAURI MARIA, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.03.2024, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la separazione giudiziale e successivamente il divorzio dalla coniuge con cui aveva contratto matrimonio a il Controparte_1 CP_2
24.03.2013 e dalla cui unione è nata la figlia , riconosciuta dal ricorrente il Per_1
01.4.2013.
Il ricorrente ha altresì dedotto che ha abbandonato il Controparte_1 domicilio coniugale unitamente alla minore da ormai molto tempo e di avene perso le tracce, ha poi aggiunto di aver scoperto che la bambina era frutto di una relazione con un altro uomo e di non esserne dunque il padre. non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 04.07.2024, tenuta con la partecipazione di interprete lingua dei segni, attesa la condizione di sordomutismo del ricorrente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il GI delegato autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto ed emanava i provvedimenti provvisori.
Non è state articolate richieste istruttorie e la causa è stata rinviata per la decisone sulla domanda di separazione all'udienza del 18.12.2024.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non Controparte_1 costituita in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Tanto premesso in fatto, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In merito ai provvedimenti accessori, il Collegio evidenzia che alcuna sentenza di disconoscimento di paternità è stata resa e che pertanto è padre Parte_1 della minore , avendo questi provveduto al suo riconoscimento. Per_1
Di conseguenza egli non potrà sottrarsi agli obblighi su di sé imposti dalla Legge sia sotto il profilo morale che materiale.
Va pertanto disposto l'affido condiviso della minore che avrà residenza presso la madre;
alcun diritto di visita può allo stato essere disciplinato attesa l'interruzione di qualsivoglia rapporto padre figlia da ormai molti anni e la irreperibilità della stessa unitamente alla madre.
Quanto al profilo economico, attesa la mancata prova di idonee sopravvenienze, si conferma l'obbligo di mantenimento a carico di in favore della figlia Parte_1 minore pari ad euro 100 mensili, oltre rrivalutazione Istat e spese straordinarie nella misura del 50%.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Pronuncia la separazione dei coniugi e che Parte_2 Parte_3 contrassero matrimonio in l' il 24.03.2013 (certificato di matrimonio CP_2 rilasciato dalla Repubblica di Cuba il 30.1.2016);
c) Affida la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
d) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della resistente, Parte_1
l'assegno mensile pari ad euro 100,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat come per Legge.
e) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le ragioni di cui in motivazione;
f) Dispone la comunicazione del presente provvedimento alla competente
Ambasciata ai fini di Legge;
g) Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in merito alla pronuncia di divorzio.
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il giorno 19.12.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo