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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 914/2022 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 29 marzo 2022 al n. 914/2022 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vietri di Potenza n.
252/2021 (R.G. n. 87/2021), notificata in data 02.03.2022
TRA costituito dalla “ (P.Iva ) e Pt_1 Pt_2 Parte_3 P.IVA_1 dalla (P.Iva , in qualità di Parte_4 P.IVA_2
concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, in persona del responsabile del Servizio di Riscossione pro tempore, rappresentato e difeso – giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado – dall'avv. Alessandro Santoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Francesco
Conforti n.11;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura alle liti stesa a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Maria Imperiale, insieme con la quale elettivamente domicilia presso lo studio legale dell'avv. Antonio Zirpoli, sito in Vietri di Potenza alla Via Padre Girardelli n. 2;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/09/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite
1 Proc. n. 914/2022 R.G.
concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vietri di Potenza, la società – quale mandataria del Parte_3 [...]
costituito con in qualità di Controparte_2 Parte_4
Concessionario per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate per la
Regione Campania – onde conseguire l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 20200002036080507297181, con cui le veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 368,78 a titolo di omesso pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2012, sostenendo la prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore. Parte
2. Si costituiva in giudizio l' he, in via preliminare, eccepiva: a) il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ragione della natura tributaria del credito posto alla base dell'atto impugnato;
b) l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di Vietri di Potenza;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, concludendo per il relativo rigetto e la condanna alle spese.
3. Con la sentenza n. 252/2021 (R.G. n. 87/2021), notificata in data
02.03.2022, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, dichiarando la prescrizione del credito intimato e condannando l'Ente impositore al pagamento delle spese di lite.
Parte
4. Avverso l'anzidetto pronunciamento proponeva gravame l' con atto di appello notificato via PEC in data 23/03/2022, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente annullamento della sentenza e rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli o al Giudice del luogo in cui aveva sede il Concessionario che aveva emesso il provvedimento impugnato.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/06/2022 si costituiva in giudizio l'appellata la quale CP_1 preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello e
2 Proc. n. 914/2022 R.G.
la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
6. In assenza di esigenze istruttorie, all'udienza del 18/09/2024 – sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7. Posta tale premessa, occorre pregiudizialmente rilevare come l'odierno gravame si palesi ammissibile.
7.1. Anzitutto, non è contestata la tempestività di esso, che comunque risulta pacificamente dalla documentata notifica dell'impugnativa nella data del 23/03/2022, a fronte della notifica della sentenza impugnata avvenuta il 02/03/2022; si palesa, dunque, ictu oculi rispettato il termine di
30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
7.2. Non è poi profilabile, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellata, il vizio di cui all'art. 342 c.p.c.
È infatti noto che la norma da ultimo citata prescrive, a pena appunto di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c.
1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel senso che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
3 Proc. n. 914/2022 R.G.
(ex multis, Cass. 13151/2017; Cass. 6734/2020; S.U. 10878/2015). Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017; Cass.
24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022). Ancora più nello specifico, è stato chiarito che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente appellato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. 3194/2019).
Orbene, calando i suesposti parametri al caso di specie, deve rilevarsi come emerga, in seno all'atto di citazione, una chiara e puntuale individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e dei relativi motivi, perfettamente evincibili, questi ultimi, dal tenore delle doglianze mosse al provvedimento di primo grado;
onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav.
24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass. 21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata e, specularmente, l'ammissibilità della spiegata impugnazione sotto tale profilo.
4 Proc. n. 914/2022 R.G.
8. Tanto premesso, venendo al merito dell'appello, la doglianza afferente al lamentato difetto di giurisdizione del giudice ordinario si palesa fondata, talché l'appello va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
9. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attuale appellata ha chiesto che, previo accertamento della insussistenza del credito azionato dall'Agente di riscossione, l'intimazione di pagamento notificata dal venisse annullata, in quanto Controparte_2
illegittima sotto il profilo dell'intervenuta estinzione della pretesa creditoria in funzione della quale era stata adottata.
9.1. Quindi, oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento, disciplinata dall'articolo 50 comma 2 del d.p.r. n. 602 del 1973, ovvero un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Orbene, nonostante un iniziale oscillamento della giurisprudenza, costituisce oramai dato acquisito quello per cui l'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale (in termini, Tribunale
Napoli sez. V, 22/04/2021, n.3837; Tribunale Cosenza sez. lav.,
11/05/2023, n.766); l'intimazione di pagamento costituisce, infatti, un atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale.
9.2. Quanto al riparto della giurisdizione, viene anzitutto in rilievo il disposto di cui all'art. 2 D.lgs. n. 546/92, (per come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n.
203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) il quale prevede, nel primo periodo del primo comma, che appartengono alla
“giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali… nonché… le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari”, e nel secondo periodo del citato comma 1,
5 Proc. n. 914/2022 R.G.
che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Sulla scorta di tale disposizione normativa, è invalso in giurisprudenza il consolidato convincimento per cui, al fine di individuare il giudice munito del potere decisionale, è necessario operare una verifica della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento impugnato, di talché, laddove si controverta su crediti di natura tributaria, la giurisdizione andrà attribuita al relativo giudice (Cass. S.U. ord. n. 11293/21: la Corte, nel descritto pronunciamento, ha stabilito che, per individuare se una controversia «avente a oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui
l'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere e in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione, occorre verificare se scaturisca da una
Pa pretesa impositiva della o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico»).
9.3. Operata tale verifica – la quale, nel caso di specie conduce all'individuazione di un credito di natura tributaria, poiché afferente a tasse automobilistiche – è poi necessario confrontarsi con gli ulteriori principi posti dalla giurisprudenza del supremo organo nomofilattico con riguardo al momento a partire dal quale può radicarsi la giurisdizione ordinaria anche sugli atti della esecuzione forzata tributaria, individuato, come anzidetto, nella “notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. 20 settembre 1973” (art. 2 D.lgs. n.
546/92 cit.).
Per un verso, invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 34447 del 04/12/2019, hanno ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “…non impugnata (o vanamente impugnata) dal
6 Proc. n. 914/2022 R.G.
contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni)”.
Per altro verso, con la pronuncia n. 7822 del 14/04/2020, pur nel solco del sopracitato precedente, le Sezioni Unite hanno affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi sino alla notifica della cartella ovvero sino al pignoramento in caso di notifica invalida della prima, invece permanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltre che la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata che si siano verificati dopo la notifica della cartella e, comunque, una volta che l'esecuzione tributaria sia iniziata.
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, con la quale, come noto, la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 546/92, la linea di confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per modo che tutte le questioni insorgenti sino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
Con la suddetta pronuncia la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”, e che “… se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice
7 Proc. n. 914/2022 R.G.
tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, proponibile avverso <>”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite, con la successiva pronuncia n.
8465 del 15 marzo 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto:
"Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche
Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021): a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
8 Proc. n. 914/2022 R.G.
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità si è attestata su posizioni analoghe: ci si riferisce, in particolare, alla ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, con la quale le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Con tale pronuncia, peraltro, si è operata una precisazione di rilievo in merito all'annosa problematica concernente la prescrizione della pretesa tributaria – la quale costituisce un punctum pruriens nell'ambito di tali controversie, collegato ai lamentati vizi concernenti il profilo notificatorio degli atti impositivi – poiché si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione
9 Proc. n. 914/2022 R.G.
ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n.
8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che
“nelle ipotesi … in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
9.4. Ebbene, calando i suesposti precipitati ermeneutici alla presente controversia, non può che concludersi declinando la giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria in favore di quella tributaria.
E ciò in quanto, posto che l'intimazione opposta reca un credito di natura tributaria e che l'odierna impugnativa risulta dispiegata prima dell'avvio dell'esecuzione, non ancora iniziata [poiché l'opposizione è stata formulata all'esito della notifica di una di intimazione, la quale costituisce, come anzidetto, un sollecito di pagamento non assimilabile ad atto esecutivo in senso proprio – analogo al pignoramento – così come non può attribuirsi valore di primo atto esecutivo alla sola notifica della cartella esattoriale, poiché a tale notificazione, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. 19619/2019; Cass. n.3021/2018;
10 Proc. n. 914/2022 R.G.
Cass. n. 6526/2018), ma non anche del pignoramento, il quale resta il primo atto esecutivo in senso proprio (Corte Giustizia Trib. I grado Nuoro sez. I,
14/04/2023, n.80; Comm. trib. prov.le Brescia sez. III, 10/02/2020, n.101;] nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante si è doluta del fatto che l'intimazione fosse stata notificata soltanto nel 2021 a fronte di tasse automobilistiche afferenti all'anno 2012, e pertanto che la prima fosse prescritta.
La doglianza, com'è evidente, afferisce ad un fatto (prescrizione) che si assume verificato prima della notifica dell'intimazione di pagamento, e dunque si profila estranea alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
10. Sicché, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sin qui esposte,
l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale le parti vanno rimesse.
Ogni ulteriore profilo di doglianza deve ritenersi assorbito.
11. Quanto alle spese di lite, si ritiene che, vista l'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali su profili decisivi per la controversia, possa disporsi l'integrale compensazione di esse per ambedue i gradi di giudizio, in applicazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 914/2022 R.G., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario con riferimento ai crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 0200002036080507297181;
11 Proc. n. 914/2022 R.G.
2. assegna alle parti termine perentorio di mesi tre, dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, per la riassunzione del giudizio davanti alla Commissione Tributaria competente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.
Così deciso in Potenza in data 07/01/2025.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
12
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 29 marzo 2022 al n. 914/2022 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vietri di Potenza n.
252/2021 (R.G. n. 87/2021), notificata in data 02.03.2022
TRA costituito dalla “ (P.Iva ) e Pt_1 Pt_2 Parte_3 P.IVA_1 dalla (P.Iva , in qualità di Parte_4 P.IVA_2
concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, in persona del responsabile del Servizio di Riscossione pro tempore, rappresentato e difeso – giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado – dall'avv. Alessandro Santoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Francesco
Conforti n.11;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura alle liti stesa a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Maria Imperiale, insieme con la quale elettivamente domicilia presso lo studio legale dell'avv. Antonio Zirpoli, sito in Vietri di Potenza alla Via Padre Girardelli n. 2;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/09/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite
1 Proc. n. 914/2022 R.G.
concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vietri di Potenza, la società – quale mandataria del Parte_3 [...]
costituito con in qualità di Controparte_2 Parte_4
Concessionario per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate per la
Regione Campania – onde conseguire l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 20200002036080507297181, con cui le veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 368,78 a titolo di omesso pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2012, sostenendo la prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore. Parte
2. Si costituiva in giudizio l' he, in via preliminare, eccepiva: a) il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ragione della natura tributaria del credito posto alla base dell'atto impugnato;
b) l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di Vietri di Potenza;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, concludendo per il relativo rigetto e la condanna alle spese.
3. Con la sentenza n. 252/2021 (R.G. n. 87/2021), notificata in data
02.03.2022, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, dichiarando la prescrizione del credito intimato e condannando l'Ente impositore al pagamento delle spese di lite.
Parte
4. Avverso l'anzidetto pronunciamento proponeva gravame l' con atto di appello notificato via PEC in data 23/03/2022, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente annullamento della sentenza e rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli o al Giudice del luogo in cui aveva sede il Concessionario che aveva emesso il provvedimento impugnato.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/06/2022 si costituiva in giudizio l'appellata la quale CP_1 preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello e
2 Proc. n. 914/2022 R.G.
la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
6. In assenza di esigenze istruttorie, all'udienza del 18/09/2024 – sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7. Posta tale premessa, occorre pregiudizialmente rilevare come l'odierno gravame si palesi ammissibile.
7.1. Anzitutto, non è contestata la tempestività di esso, che comunque risulta pacificamente dalla documentata notifica dell'impugnativa nella data del 23/03/2022, a fronte della notifica della sentenza impugnata avvenuta il 02/03/2022; si palesa, dunque, ictu oculi rispettato il termine di
30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
7.2. Non è poi profilabile, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellata, il vizio di cui all'art. 342 c.p.c.
È infatti noto che la norma da ultimo citata prescrive, a pena appunto di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c.
1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel senso che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
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(ex multis, Cass. 13151/2017; Cass. 6734/2020; S.U. 10878/2015). Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017; Cass.
24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022). Ancora più nello specifico, è stato chiarito che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente appellato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. 3194/2019).
Orbene, calando i suesposti parametri al caso di specie, deve rilevarsi come emerga, in seno all'atto di citazione, una chiara e puntuale individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e dei relativi motivi, perfettamente evincibili, questi ultimi, dal tenore delle doglianze mosse al provvedimento di primo grado;
onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav.
24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass. 21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata e, specularmente, l'ammissibilità della spiegata impugnazione sotto tale profilo.
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8. Tanto premesso, venendo al merito dell'appello, la doglianza afferente al lamentato difetto di giurisdizione del giudice ordinario si palesa fondata, talché l'appello va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
9. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attuale appellata ha chiesto che, previo accertamento della insussistenza del credito azionato dall'Agente di riscossione, l'intimazione di pagamento notificata dal venisse annullata, in quanto Controparte_2
illegittima sotto il profilo dell'intervenuta estinzione della pretesa creditoria in funzione della quale era stata adottata.
9.1. Quindi, oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento, disciplinata dall'articolo 50 comma 2 del d.p.r. n. 602 del 1973, ovvero un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Orbene, nonostante un iniziale oscillamento della giurisprudenza, costituisce oramai dato acquisito quello per cui l'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale (in termini, Tribunale
Napoli sez. V, 22/04/2021, n.3837; Tribunale Cosenza sez. lav.,
11/05/2023, n.766); l'intimazione di pagamento costituisce, infatti, un atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale.
9.2. Quanto al riparto della giurisdizione, viene anzitutto in rilievo il disposto di cui all'art. 2 D.lgs. n. 546/92, (per come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n.
203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) il quale prevede, nel primo periodo del primo comma, che appartengono alla
“giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali… nonché… le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari”, e nel secondo periodo del citato comma 1,
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che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Sulla scorta di tale disposizione normativa, è invalso in giurisprudenza il consolidato convincimento per cui, al fine di individuare il giudice munito del potere decisionale, è necessario operare una verifica della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento impugnato, di talché, laddove si controverta su crediti di natura tributaria, la giurisdizione andrà attribuita al relativo giudice (Cass. S.U. ord. n. 11293/21: la Corte, nel descritto pronunciamento, ha stabilito che, per individuare se una controversia «avente a oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui
l'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere e in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione, occorre verificare se scaturisca da una
Pa pretesa impositiva della o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico»).
9.3. Operata tale verifica – la quale, nel caso di specie conduce all'individuazione di un credito di natura tributaria, poiché afferente a tasse automobilistiche – è poi necessario confrontarsi con gli ulteriori principi posti dalla giurisprudenza del supremo organo nomofilattico con riguardo al momento a partire dal quale può radicarsi la giurisdizione ordinaria anche sugli atti della esecuzione forzata tributaria, individuato, come anzidetto, nella “notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. 20 settembre 1973” (art. 2 D.lgs. n.
546/92 cit.).
Per un verso, invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 34447 del 04/12/2019, hanno ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “…non impugnata (o vanamente impugnata) dal
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contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni)”.
Per altro verso, con la pronuncia n. 7822 del 14/04/2020, pur nel solco del sopracitato precedente, le Sezioni Unite hanno affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi sino alla notifica della cartella ovvero sino al pignoramento in caso di notifica invalida della prima, invece permanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltre che la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata che si siano verificati dopo la notifica della cartella e, comunque, una volta che l'esecuzione tributaria sia iniziata.
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, con la quale, come noto, la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 546/92, la linea di confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per modo che tutte le questioni insorgenti sino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
Con la suddetta pronuncia la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”, e che “… se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice
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tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, proponibile avverso <>”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite, con la successiva pronuncia n.
8465 del 15 marzo 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto:
"Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche
Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021): a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
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funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità si è attestata su posizioni analoghe: ci si riferisce, in particolare, alla ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, con la quale le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Con tale pronuncia, peraltro, si è operata una precisazione di rilievo in merito all'annosa problematica concernente la prescrizione della pretesa tributaria – la quale costituisce un punctum pruriens nell'ambito di tali controversie, collegato ai lamentati vizi concernenti il profilo notificatorio degli atti impositivi – poiché si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione
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ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n.
8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che
“nelle ipotesi … in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
9.4. Ebbene, calando i suesposti precipitati ermeneutici alla presente controversia, non può che concludersi declinando la giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria in favore di quella tributaria.
E ciò in quanto, posto che l'intimazione opposta reca un credito di natura tributaria e che l'odierna impugnativa risulta dispiegata prima dell'avvio dell'esecuzione, non ancora iniziata [poiché l'opposizione è stata formulata all'esito della notifica di una di intimazione, la quale costituisce, come anzidetto, un sollecito di pagamento non assimilabile ad atto esecutivo in senso proprio – analogo al pignoramento – così come non può attribuirsi valore di primo atto esecutivo alla sola notifica della cartella esattoriale, poiché a tale notificazione, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. 19619/2019; Cass. n.3021/2018;
10 Proc. n. 914/2022 R.G.
Cass. n. 6526/2018), ma non anche del pignoramento, il quale resta il primo atto esecutivo in senso proprio (Corte Giustizia Trib. I grado Nuoro sez. I,
14/04/2023, n.80; Comm. trib. prov.le Brescia sez. III, 10/02/2020, n.101;] nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante si è doluta del fatto che l'intimazione fosse stata notificata soltanto nel 2021 a fronte di tasse automobilistiche afferenti all'anno 2012, e pertanto che la prima fosse prescritta.
La doglianza, com'è evidente, afferisce ad un fatto (prescrizione) che si assume verificato prima della notifica dell'intimazione di pagamento, e dunque si profila estranea alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
10. Sicché, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sin qui esposte,
l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale le parti vanno rimesse.
Ogni ulteriore profilo di doglianza deve ritenersi assorbito.
11. Quanto alle spese di lite, si ritiene che, vista l'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali su profili decisivi per la controversia, possa disporsi l'integrale compensazione di esse per ambedue i gradi di giudizio, in applicazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 914/2022 R.G., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario con riferimento ai crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 0200002036080507297181;
11 Proc. n. 914/2022 R.G.
2. assegna alle parti termine perentorio di mesi tre, dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, per la riassunzione del giudizio davanti alla Commissione Tributaria competente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.
Così deciso in Potenza in data 07/01/2025.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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