TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 25.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. MONTAGNOLI FRANCESCO Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
Campobasso, presso cui è domiciliata ex lege
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, dipendente regionale dal Parte_1
30 novembre 2021 con inquadramento nella categoria C, profilo professionale “amministrativo contabile”, posizione economica C1, adiva questo Tribunale, rappresentando quanto segue: ella era in servizio presso l (Agenzia Regionale Post Sisma), ma dal 19 gennaio 2022 CP_2 aveva prestato servizio presso l'indicata Agenzia solo per un giorno a settimana, mentre nei restanti quattro era assegnata al Dipartimento I della , Servizio di supporto CP_1 all'Autorità di gestione del POR FESR- FSE 2014/2020, sotto la direzione dell'Architetto
CP_3
pagina 1 di 6 l'attività lavorativa svolta presso il suddetto Dipartimento I della si era rilevata CP_1
demansionante, dato che nel corso di tutto il periodo di lavoro presso detto dipartimento riceveva l'assegnazione solo di tre pratiche amministrative, senza che le venissero assegnati obiettivi da raggiungere;
in seguito alle sue rimostranze, era assegnata ad altro ufficio (Servizio Mobilità della Regione
Molise);
a distanza di qualche mese dal trasferimento, l'architetto redigeva una scheda di CP_3
valutazione -relativa alle performance della dipendente- negativa ed immotivata, con cui si riconosceva alla odierna ricorrente un punteggio complessivo pari a 40/100 per tutti i mesi di lavoro svolto presso il Dipartimento I, in netto contrasto con la scheda di valutazione emessa dall'Agenzia Regionale Post Sisma, presso cui la a partire dal 19 gennaio Parte_1
2022 continuava a svolgere un solo giorno di lavoro a settimana, con cui le veniva riconosciuto il punteggio massimo pari a 100/100 punti;
il giudizio espresso nella scheda di valutazione redatta dal era immotivato, reso in CP_3
termini meramente numerici, senza richiamo a dati concreti e giustificativi della valutazione;
non era quindi neppure possibile comprendere i criteri di misurazione posti a base del giudizio;
tale valutazione negativa era stata resa per evidenti finalità ritorsive e punitive nei propri confronti, ossia perché ella, nel periodo di assegnazione al Dipartimento I, era stata demansionata ed aveva reiteratamente formalizzato la richiesta di essere trasferita presso altro servizio, proprio per tale ragione;
la valutazione espressa era lesiva sotto il profilo patrimoniale, in ragione di un vero e proprio danno da perdita di chance; infatti, il contratto collettivo di riferimento riconosceva alla ricorrente, in quanto lavoratrice alle pubbliche dipendenze, con inquadramento nella categoria
C, la possibilità di ottenere progressioni economiche orizzontali, ovvero un sistema di avanzamento all'interno di ciascuna categoria, cosa che le era preclusa sulla base della indicata valutazione negativa.
Rilevava altresì che, in passato, ella aveva ottenuto sempre valutazioni positive, sin dal primo anno di assunzione presso la e, se non avesse ricevuto tale ultima negativa CP_1
valutazione delle performances, con ogni probabilità avrebbe potuto auspicare ad una progressione economica orizzontale, raggiungendo anche uno scatto economico.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'incongruenza delle valutazioni riportate nella scheda di valutazione impugnata e -per l'effetto- annullare e/o porre nel nulla pagina 2 di 6 detta scheda di valutazione, nonché di condannare l'Amministrazione resistente a riformulare tale valutazione in conformità a principi di legittimità, congruenza, correttezza e buona fede.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso;
CP_1
evidenziava che, sin dalla presa di servizio della presso il Dipartimento I della Parte_1
, Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014/2020, CP_1 operato con nota prot. 17026 del 31.1.2022, l'arch. le illustrava le attività lavorative CP_3
previste nel servizio e le relative modalità operative, attività che venivano giudicate verbalmente dalla ricorrente non confacenti con le proprie competenze e con le mansioni di sua spettanza;
il Direttore del Dipartimento I della riscontrava, inoltre, un CP_1
atteggiamento poco collaborativo da parte della ricorrente, la quale si dimostrava restia al dialogo ed assumeva una condotta rivelatrice della mancata propensione a prestare diligentemente la propria attività lavorativa;
detti atteggiamenti, ad avviso della resistente, erano comprovati dall'assidua permanenza della nel locale bar, ovvero dalla Parte_1
tendenza a mantenere la porta del proprio ufficio chiusa, oltre che dalla mancata presa in carico ed esecuzione dell'attività di comunicazione delle revoche di cui alla e-mail del
16.2.2022.
Deduceva l'Amministrazione che, nel caso in esame, risultava in ogni caso carente una delle condizioni dell'azione, ossia l'interesse ad agire, dato che la non aveva tenuto conto CP_1 del predetto punteggio di valutazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità correlata alla valutazione della performance 2022 (cd. produttività) in favore della sig.ra ; Parte_1
infatti, la valutazione delle performance della dipendente era stata effettuata dal dirigente del
Servizio presso cui la era assegnata in titolarità, ovvero, nel caso di specie, Parte_1 dal dott. Direttore dell'Agenzia Regionale Post-Sisma (ARPS), anche competente Per_1
a fissare gli obiettivi da perseguire e non, invece, dal dirigente del Servizio presso cui la dipendente prestava la propria attività lavorativa “in aggiunta” o “a scavalco” (dott. . CP_3
Evidenziava che, di conseguenza, poiché nell'anno 2022 l'odierna ricorrente era stata formalmente assegnata all' l'indennità di cd. produttività era stata calcolata CP_2
esclusivamente sulla scorta della valutazione - pienamente positiva, pari a 100/100 - effettuata dal dott. allora direttore della , che aveva assegnato alla ricorrente Per_1 CP_2
gli obiettivi individuali da raggiungere, sulla base dei quali era stata valutata la performance della dipendente in questione.
Riferiva la che l'art. 10, comma 1, del SMVP (Sistema di valutazione della CP_1 performance), approvato con D.G.R. n. 121/2018, come aggiornato con l'art. 12 del citato pagina 3 di 6 approvato con D.G.R. n. 185/2022, prevedeva espressamente che qualora “un CP_4 dipendente presti servizio contemporaneamente in più strutture, la valutazione: a) per l'area A
e per l'area E, di cui al precedente articolo 6 è effettuata esclusivamente dal
Direttore/Dirigente con il quale il dipendente ha condiviso l'obiettivo di risultato;
b) per l'area
B, di cui al precedente articolo 6 è effettuata da tutti i Direttori/Dirigenti delle strutture in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa;
la valutazione finale del dipendente si ottiene come media aritmetica dei punteggi [...]”.
Evidenziava che il punteggio attribuito dall'arch. dirigente del servizio cd. “a CP_3 scavalco”, ai sensi dell'ex art. 19, comma 4, del non aveva quindi influito in alcun CP_4
modo sulla valutazione del rendimento della stessa sig.ra , tanto che il Parte_1 punteggio sul quale era stata calcolata l'indennità era quello massimo.
La ricorrente aveva dunque percepito il punteggio massimo ai fini della produttività, corrispondente a quella calcolata sulla base del punteggio di 100/100 attribuitole dal dott.
Direttore dell'Agenzia regionale post-sisma, alla quale la stessa sig.ra Per_1
era formalmente assegnata nell'anno 2022. Parte_1
Non vi era, quindi, alcun concreto interesse alla pronuncia richiesta.
In ogni caso, nel merito sosteneva che l'arch. aveva attribuito il punteggio sulla CP_3
scorta di criteri oggettivi, nonché dei risultati obiettivi conseguiti dalla dipendente.
Rilevava, altresì, che -ai fini della valutazione delle performances dei dipendenti presso il
Dipartimento I della - Servizio di Supporto all'Autorità di gestione del POR CP_1
FESR-FSE 2014/2020, era stata inviata a tutti i collaboratori del predetto servizio una e-mail, con invito a refertare la propria posizione in base agli obiettivi assegnati dal capo del
Dipartimento I e che la scheda di valutazione relativa alla non presentava Parte_1 alcuna refertazione;
evidenziava che nel corso dell'incontro tenutosi il 16.05.2023, in contraddittorio, il dirigente contrariamente a quanto affermato nel ricorso, aveva CP_3
esposto alla dipendente le ragioni sottese alla valutazione negativa resa.
La chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario e, nel CP_1
merito, di rigettarlo.
_____
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire della ricorrente.
Va ricordato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
pagina 4 di 6 processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire; da ciò discende che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. n.
4729/2022).
Nel caso in esame, posto che la domanda proposta ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità ed incongruenza del giudizio espresso in capo alla nella scheda di Parte_1 valutazione per l'annualità 2022, redatta dall'arch. non si ravvisa alcun pregiudizio CP_3
in capo alla ricorrente, attuale o concreto, dal momento che: per l'annualità 2022, la ricorrente ha ottenuto valutazione positiva, con punteggio massimo di
100/100, da parte del proprio dirigente, ossia dal Direttore del Servizio presso cui la era assegnata in titolarità, dott. Direttore dell'Agenzia Regionale Parte_1 Per_1
Post-Sisma (ARPS), competente a fissare gli obiettivi da perseguire (doc. 9 allegato al ricorso); la non allega in alcun modo “di non aver ottenuto l'indennità di produttività per Parte_1
l'annualità 2022” o di averla ottenuta in misura minore in conseguenza della valutazione resa dall'arch. CP_3
peraltro, quanto indicato dalla sin dalla propria costituzione in giudizio - ossia CP_1 che la abbia effettivamente ottenuto l'indennità di produttività per l'anno 2022, Parte_1
calcolata esclusivamente sulla scorta della valutazione massima ottenibile, pari a 100/100, effettuata dal dott. che aveva assegnato alla ricorrente anche gli obiettivi individuali Per_1
da raggiungere, sulla base dei quali era stata valutata la performance della dipendente- non risulta tempestivamente o specificamente contestato;
del resto, il fatto che la scheda di valutazione oggi contestata “non sia stata presa in considerazione” e, quindi, non abbia avuto alcuna concreta o potenziale conseguenza pregiudizievole ai danni della ricorrente, discende anche dalla previsione dell'art. 10, comma
1, del Sistema di valutazione della performance approvato con D.G.R. n. 121/2018 e con
D.G.R. n. 185/2022, che disciplina il caso in cui il dipendente presti servizio contemporaneamente in più strutture e che prevede, con riferimento alla valutazione per l'area A e per l'area E, che essa sia effettuata esclusivamente dal Direttore/Dirigente con il quale il dipendente ha condiviso l'obiettivo di risultato.
pagina 5 di 6 In ogni caso, come si è detto, la ricorrente non ha allegato di aver ottenuto una indennità di produttività (o altri trattamenti accessori) in misura inferiore (rispetto a quella asseritamente dovuta o ritenuta congrua) per effetto/in dipendenza/in conseguenza della scheda di valutazione redatta dal PITASSI e, comunque, non ha neppure allegato che il computo di tale indennità sia stato in qualche modo influenzato dalla valutazione impugnata nella presente sede.
Sotto questo profilo non emerge alcun danno economico.
Inoltre, anche l'ipotetico pregiudizio economico e/o di progressione di carriera, che la adombra per eventuali progressioni economiche orizzontali, è meramente Parte_1
prospettato, ma non allegato in modo specifico, né provato (né erano rilevanti sul punto le prove orali richieste).
Non risulta, ad esempio, indicata la procedura selettiva rispetto alla quale la ricorrente sarebbe stata impossibilitata a partecipare in dipendenza della valutazione ricevuta dall'arch.
/o che il cattivo esito di tale ipotetica procedura sia dipeso o sia stato influenzato da CP_3
tale valutazione negativa;
non sono quindi allegate circostanze fattuali idonee a integrare l'interesse ad agire nei termini sopra delineati.
Segue la declaratoria di inammissibilità della domanda.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, in ragione della novità della questione trattata, della tipologia di pronuncia resa, che non ha comportato verifiche di merito, nonché della oggettiva controvertibilità della complessiva vicenda esaminata.
P.Q.M.
1.Dichiara inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire;
2.Compensa integralmente le spese processuali.
Campobasso, 21.03.2025.
Il GIUDICE DEL LAVORO
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 25.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. MONTAGNOLI FRANCESCO Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
Campobasso, presso cui è domiciliata ex lege
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, dipendente regionale dal Parte_1
30 novembre 2021 con inquadramento nella categoria C, profilo professionale “amministrativo contabile”, posizione economica C1, adiva questo Tribunale, rappresentando quanto segue: ella era in servizio presso l (Agenzia Regionale Post Sisma), ma dal 19 gennaio 2022 CP_2 aveva prestato servizio presso l'indicata Agenzia solo per un giorno a settimana, mentre nei restanti quattro era assegnata al Dipartimento I della , Servizio di supporto CP_1 all'Autorità di gestione del POR FESR- FSE 2014/2020, sotto la direzione dell'Architetto
CP_3
pagina 1 di 6 l'attività lavorativa svolta presso il suddetto Dipartimento I della si era rilevata CP_1
demansionante, dato che nel corso di tutto il periodo di lavoro presso detto dipartimento riceveva l'assegnazione solo di tre pratiche amministrative, senza che le venissero assegnati obiettivi da raggiungere;
in seguito alle sue rimostranze, era assegnata ad altro ufficio (Servizio Mobilità della Regione
Molise);
a distanza di qualche mese dal trasferimento, l'architetto redigeva una scheda di CP_3
valutazione -relativa alle performance della dipendente- negativa ed immotivata, con cui si riconosceva alla odierna ricorrente un punteggio complessivo pari a 40/100 per tutti i mesi di lavoro svolto presso il Dipartimento I, in netto contrasto con la scheda di valutazione emessa dall'Agenzia Regionale Post Sisma, presso cui la a partire dal 19 gennaio Parte_1
2022 continuava a svolgere un solo giorno di lavoro a settimana, con cui le veniva riconosciuto il punteggio massimo pari a 100/100 punti;
il giudizio espresso nella scheda di valutazione redatta dal era immotivato, reso in CP_3
termini meramente numerici, senza richiamo a dati concreti e giustificativi della valutazione;
non era quindi neppure possibile comprendere i criteri di misurazione posti a base del giudizio;
tale valutazione negativa era stata resa per evidenti finalità ritorsive e punitive nei propri confronti, ossia perché ella, nel periodo di assegnazione al Dipartimento I, era stata demansionata ed aveva reiteratamente formalizzato la richiesta di essere trasferita presso altro servizio, proprio per tale ragione;
la valutazione espressa era lesiva sotto il profilo patrimoniale, in ragione di un vero e proprio danno da perdita di chance; infatti, il contratto collettivo di riferimento riconosceva alla ricorrente, in quanto lavoratrice alle pubbliche dipendenze, con inquadramento nella categoria
C, la possibilità di ottenere progressioni economiche orizzontali, ovvero un sistema di avanzamento all'interno di ciascuna categoria, cosa che le era preclusa sulla base della indicata valutazione negativa.
Rilevava altresì che, in passato, ella aveva ottenuto sempre valutazioni positive, sin dal primo anno di assunzione presso la e, se non avesse ricevuto tale ultima negativa CP_1
valutazione delle performances, con ogni probabilità avrebbe potuto auspicare ad una progressione economica orizzontale, raggiungendo anche uno scatto economico.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'incongruenza delle valutazioni riportate nella scheda di valutazione impugnata e -per l'effetto- annullare e/o porre nel nulla pagina 2 di 6 detta scheda di valutazione, nonché di condannare l'Amministrazione resistente a riformulare tale valutazione in conformità a principi di legittimità, congruenza, correttezza e buona fede.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso;
CP_1
evidenziava che, sin dalla presa di servizio della presso il Dipartimento I della Parte_1
, Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014/2020, CP_1 operato con nota prot. 17026 del 31.1.2022, l'arch. le illustrava le attività lavorative CP_3
previste nel servizio e le relative modalità operative, attività che venivano giudicate verbalmente dalla ricorrente non confacenti con le proprie competenze e con le mansioni di sua spettanza;
il Direttore del Dipartimento I della riscontrava, inoltre, un CP_1
atteggiamento poco collaborativo da parte della ricorrente, la quale si dimostrava restia al dialogo ed assumeva una condotta rivelatrice della mancata propensione a prestare diligentemente la propria attività lavorativa;
detti atteggiamenti, ad avviso della resistente, erano comprovati dall'assidua permanenza della nel locale bar, ovvero dalla Parte_1
tendenza a mantenere la porta del proprio ufficio chiusa, oltre che dalla mancata presa in carico ed esecuzione dell'attività di comunicazione delle revoche di cui alla e-mail del
16.2.2022.
Deduceva l'Amministrazione che, nel caso in esame, risultava in ogni caso carente una delle condizioni dell'azione, ossia l'interesse ad agire, dato che la non aveva tenuto conto CP_1 del predetto punteggio di valutazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità correlata alla valutazione della performance 2022 (cd. produttività) in favore della sig.ra ; Parte_1
infatti, la valutazione delle performance della dipendente era stata effettuata dal dirigente del
Servizio presso cui la era assegnata in titolarità, ovvero, nel caso di specie, Parte_1 dal dott. Direttore dell'Agenzia Regionale Post-Sisma (ARPS), anche competente Per_1
a fissare gli obiettivi da perseguire e non, invece, dal dirigente del Servizio presso cui la dipendente prestava la propria attività lavorativa “in aggiunta” o “a scavalco” (dott. . CP_3
Evidenziava che, di conseguenza, poiché nell'anno 2022 l'odierna ricorrente era stata formalmente assegnata all' l'indennità di cd. produttività era stata calcolata CP_2
esclusivamente sulla scorta della valutazione - pienamente positiva, pari a 100/100 - effettuata dal dott. allora direttore della , che aveva assegnato alla ricorrente Per_1 CP_2
gli obiettivi individuali da raggiungere, sulla base dei quali era stata valutata la performance della dipendente in questione.
Riferiva la che l'art. 10, comma 1, del SMVP (Sistema di valutazione della CP_1 performance), approvato con D.G.R. n. 121/2018, come aggiornato con l'art. 12 del citato pagina 3 di 6 approvato con D.G.R. n. 185/2022, prevedeva espressamente che qualora “un CP_4 dipendente presti servizio contemporaneamente in più strutture, la valutazione: a) per l'area A
e per l'area E, di cui al precedente articolo 6 è effettuata esclusivamente dal
Direttore/Dirigente con il quale il dipendente ha condiviso l'obiettivo di risultato;
b) per l'area
B, di cui al precedente articolo 6 è effettuata da tutti i Direttori/Dirigenti delle strutture in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa;
la valutazione finale del dipendente si ottiene come media aritmetica dei punteggi [...]”.
Evidenziava che il punteggio attribuito dall'arch. dirigente del servizio cd. “a CP_3 scavalco”, ai sensi dell'ex art. 19, comma 4, del non aveva quindi influito in alcun CP_4
modo sulla valutazione del rendimento della stessa sig.ra , tanto che il Parte_1 punteggio sul quale era stata calcolata l'indennità era quello massimo.
La ricorrente aveva dunque percepito il punteggio massimo ai fini della produttività, corrispondente a quella calcolata sulla base del punteggio di 100/100 attribuitole dal dott.
Direttore dell'Agenzia regionale post-sisma, alla quale la stessa sig.ra Per_1
era formalmente assegnata nell'anno 2022. Parte_1
Non vi era, quindi, alcun concreto interesse alla pronuncia richiesta.
In ogni caso, nel merito sosteneva che l'arch. aveva attribuito il punteggio sulla CP_3
scorta di criteri oggettivi, nonché dei risultati obiettivi conseguiti dalla dipendente.
Rilevava, altresì, che -ai fini della valutazione delle performances dei dipendenti presso il
Dipartimento I della - Servizio di Supporto all'Autorità di gestione del POR CP_1
FESR-FSE 2014/2020, era stata inviata a tutti i collaboratori del predetto servizio una e-mail, con invito a refertare la propria posizione in base agli obiettivi assegnati dal capo del
Dipartimento I e che la scheda di valutazione relativa alla non presentava Parte_1 alcuna refertazione;
evidenziava che nel corso dell'incontro tenutosi il 16.05.2023, in contraddittorio, il dirigente contrariamente a quanto affermato nel ricorso, aveva CP_3
esposto alla dipendente le ragioni sottese alla valutazione negativa resa.
La chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario e, nel CP_1
merito, di rigettarlo.
_____
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire della ricorrente.
Va ricordato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
pagina 4 di 6 processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire; da ciò discende che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. n.
4729/2022).
Nel caso in esame, posto che la domanda proposta ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità ed incongruenza del giudizio espresso in capo alla nella scheda di Parte_1 valutazione per l'annualità 2022, redatta dall'arch. non si ravvisa alcun pregiudizio CP_3
in capo alla ricorrente, attuale o concreto, dal momento che: per l'annualità 2022, la ricorrente ha ottenuto valutazione positiva, con punteggio massimo di
100/100, da parte del proprio dirigente, ossia dal Direttore del Servizio presso cui la era assegnata in titolarità, dott. Direttore dell'Agenzia Regionale Parte_1 Per_1
Post-Sisma (ARPS), competente a fissare gli obiettivi da perseguire (doc. 9 allegato al ricorso); la non allega in alcun modo “di non aver ottenuto l'indennità di produttività per Parte_1
l'annualità 2022” o di averla ottenuta in misura minore in conseguenza della valutazione resa dall'arch. CP_3
peraltro, quanto indicato dalla sin dalla propria costituzione in giudizio - ossia CP_1 che la abbia effettivamente ottenuto l'indennità di produttività per l'anno 2022, Parte_1
calcolata esclusivamente sulla scorta della valutazione massima ottenibile, pari a 100/100, effettuata dal dott. che aveva assegnato alla ricorrente anche gli obiettivi individuali Per_1
da raggiungere, sulla base dei quali era stata valutata la performance della dipendente- non risulta tempestivamente o specificamente contestato;
del resto, il fatto che la scheda di valutazione oggi contestata “non sia stata presa in considerazione” e, quindi, non abbia avuto alcuna concreta o potenziale conseguenza pregiudizievole ai danni della ricorrente, discende anche dalla previsione dell'art. 10, comma
1, del Sistema di valutazione della performance approvato con D.G.R. n. 121/2018 e con
D.G.R. n. 185/2022, che disciplina il caso in cui il dipendente presti servizio contemporaneamente in più strutture e che prevede, con riferimento alla valutazione per l'area A e per l'area E, che essa sia effettuata esclusivamente dal Direttore/Dirigente con il quale il dipendente ha condiviso l'obiettivo di risultato.
pagina 5 di 6 In ogni caso, come si è detto, la ricorrente non ha allegato di aver ottenuto una indennità di produttività (o altri trattamenti accessori) in misura inferiore (rispetto a quella asseritamente dovuta o ritenuta congrua) per effetto/in dipendenza/in conseguenza della scheda di valutazione redatta dal PITASSI e, comunque, non ha neppure allegato che il computo di tale indennità sia stato in qualche modo influenzato dalla valutazione impugnata nella presente sede.
Sotto questo profilo non emerge alcun danno economico.
Inoltre, anche l'ipotetico pregiudizio economico e/o di progressione di carriera, che la adombra per eventuali progressioni economiche orizzontali, è meramente Parte_1
prospettato, ma non allegato in modo specifico, né provato (né erano rilevanti sul punto le prove orali richieste).
Non risulta, ad esempio, indicata la procedura selettiva rispetto alla quale la ricorrente sarebbe stata impossibilitata a partecipare in dipendenza della valutazione ricevuta dall'arch.
/o che il cattivo esito di tale ipotetica procedura sia dipeso o sia stato influenzato da CP_3
tale valutazione negativa;
non sono quindi allegate circostanze fattuali idonee a integrare l'interesse ad agire nei termini sopra delineati.
Segue la declaratoria di inammissibilità della domanda.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, in ragione della novità della questione trattata, della tipologia di pronuncia resa, che non ha comportato verifiche di merito, nonché della oggettiva controvertibilità della complessiva vicenda esaminata.
P.Q.M.
1.Dichiara inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire;
2.Compensa integralmente le spese processuali.
Campobasso, 21.03.2025.
Il GIUDICE DEL LAVORO
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6