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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 875/2024 R.G,
DA
in persona del suo Parte_1
legale rapp.te p.t., , con sede legale in Venezia (VE), alla Via Jacopo Parte_2
Filiasi, 94, Frazione Mestre, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
NT LO, elettivamente domiciliata, in Salerno, alla Via Irno 125, presso lo studio dell'avv. Carmine Natella.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lucia Fiorillo, elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali dell'AS, in Salerno, alla Via Nizza n. 146.
APPELLATA
1 Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 2666/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio la società premettendo di aver Parte_1
prestato servizi di pulizia ed igiene presso i plessi ospedalieri ricadenti nell'ambito territoriale dell negli anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012, per i quali CP_2
aveva emesso molteplici fatture, per un totale di € 1.563.161,11, rimaste nel tempo insolute da parte dell , e per le quali aveva ottenuto quattro decreti CP_2
ingiuntivi, successivamente dichiarati parzialmente esecutivi (D.I. n.1012/2012 per €.
7.420,55, n.1013/2012 per €. 821.723,00, n. 1014/2012 per €. 13.844,80, n.1015/2012 per
€. 720.172,76) pari ad una somma totale di € 1.563.161,11; che, nelle more dei giudizi di opposizione, in data 18.01.2016 le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo di carattere conservativo in forza del quale l riconosceva in via transattiva la CP_2
somma di €. 1.139.044,39, oltre spese legali per €. 49.240,33, e interessi legali, impegnandosi al pagamento in un'unica soluzione, ancorché sia stato erroneamente indicato l'importo di €. 963.209,99, in luogo della maggiore somma €. 1.139.044,39, correttamente individuata nell'art. 2 della transazione;
che, tuttavia, l'ente sanitario convenuto, in spregio a quanto stabilito nell'accordo transattivo, provvedeva al pagamento parziale della somma di €. 920.290,35, relativamente alle causali di cui ai decreti ingiuntivi (a fronte della maggior somma transatta di €. 1.139.044,39), con un ammanco pari alla somma di €. 218.754,04; che, successivamente, in data 06.05.2016 la società creditrice, mediante nota di riesame contabile, rendeva edotto l'ente convenuto del mancato pagamento di diverse fatture rientranti nei D.I. suindicati, per un totale di euro €.
2 218.054,20, comunicazione rimasta priva di riscontro da parte dell'ente convenuto;
tanto premesso, ha convenuto la affinché fosse accertata la Controparte_3
natura conservativa della transazione stipulata in data 18.1.2016, e, in conseguenza, previa declaratoria di inadempimento contrattuale, ex art. 1453 c.c. e art. 1218 c.c., condannato l'AS al pagamento della somma di €. 642.870,76, per responsabilità contrattuale, o anche da contatto sociale qualificato, a titolo di lucro cessante, per perdita e/o mancato guadagno ex art. 1223 c.c., equivalente alla differenza tra l'importo corrisposto per €. 920.290,35 e quello dovuto per effetto dei decreti ingiuntivi pari alla somma totale di €. 1.563.161,11, oltre interessi moratori dall'atto transattivo al soddisfo, oltre svalutazione monetaria;
in alternativa, previa declaratoria di inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. imputabile all' in relazione all'atto transattivo sottoscritto il 18.1.2016, condannare la CP_2
convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 218.754,04, quale residua somma di cui all'accordo transattivo in esecuzione dell'art.2 dell'atto transattivo, ovvero quale differenza tra l'importo di cui all'art. 2 di €. 1.139.044,39 e l'importo bonificato di
€. 920.290,35, oltre interessi moratori e svalutazione;
in ogni caso, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., l'inadempimento dell'accordo transattivo posto in essere dall e, per l'effetto, condannare quest'ultimo all'adempimento CP_2
della somma risultante dai D.I. n. 1012/2012, n. 1013/2012, n.1014/2012, n. 1015/2012 pari a € 1.563.161,11, giusta decurtazione per l'importo parzialmente corrisposto pari a €.
642.870,76, ovvero alla somma di €. 218.054,20; in via subordinata, accertare e dichiarare il vizio essenziale nella formazione della volontà che ha inficiato il processo formativo della volontà della società attrice in relazione alla sottoscrizione dell'atto transattivo del
18.1.2016 ai sensi dell'art. 1429 c.c., dichiarare l'annullabilità dell'atto transattivo per
3 vizio nella formazione del consenso ex art. 1429 c.c., trattandosi di errore essenziale, poiché verte sulla natura e/o sull'oggetto dell'accordo, con condanna dell' CP_2
al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 642.870,76 quale differenza tra la somma di €. 1.563.161,11, corrispondente alla complessiva somma dei decreti ingiuntivi e quanto corrisposto in parziale esecuzione dell'atto transattivo.
Si è costituita l che ha contestato la domanda, Controparte_1
deducendo di aver pagato esattamente l'importo previsto in transazione, decurtato di quanto da restituire per Spending Review, per €. 212,994,61, e maggiorato degli interessi legali, e, quindi, complessivamente la somma di €. 1.479.583, 38, come da mandato di pagamento del 25.01.2016.
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta
Con sentenza n. 2666/2024 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese legali.
Avvero tale decisione la società ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma, con il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) L'erronea valutazione di totale soddisfazione del credito vantato, poiché, sebbene il mandato di pagamento dell è pari alla somma di €. 1.479.583,38, CP_2
tuttavia, tale somma bonificata è comprensiva di €. 920.290,35, quale somma parziale di cui all'atto transattivo sulla maggior somma di € 1.139.044,39, di €. 489.838,50 relativa al pagamento della fattura n. 2/2016; €. 5.760,00 relativa al pagamento della fattura n. 517 del 30.6.2008; di €. 49.240,93 relativo al pagamento della fattura n. 1E del 13.1.2016; di €. 14.453,60 relativo al pagamento della fattura n. 3/E del 13.1.2016.
4 2) L'errore di giudizio, carenza di motivazione e omesso esame delle risultanza probatorie, avendo il Tribunale ritenuto che le parti avessero stipulato una transazione, avente ad oggetto la somma portata da quattro decreti ingiuntivi, dichiarati parzialmente esecutivi e che, quindi, appariva evidente che la debitrice ha bonificato tutte le somme oggetto dell'atto transattivo, dovendosi ritenere, dal tenore dell'atto di transazione, che il pagamento delle somme ivi indicate aveva la funzione di estinguere tutta la debitoria portata dai d.i. emessi nell'anno 2012; che, di contro, le asserzioni contenute in sentenza sono frutto di un salto logico e prive di supporto probatorio, atteso che le parti hanno concordato una transazione di carattere conservativo, con il quale l ha riconosciuto in via transattiva la predetta somma di €. CP_2
1.139.044,39, per la quale era stata concessa la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi, oltre spese legali per €. 49.240,33, e interessi legali, impegnandosi al pagamento in un'unica soluzione, erroneamente indicando l'importo di €. 963.209,99, in luogo della maggiore somma € 1.139.044,39, correttamente individuata nell'art. 2 della transazione, con un ammanco pari alla somma di €. 218.754,04, di cui la società aveva reso edotta la debitrice con nota di riesame del 06.05.2016; che, di contro a quanto affermato dal Tribunale, il mancato pagamento delle fatture indicate nella nota di riesame non potevano ritenersi non dovuto “in virtù delle reciproche concessioni”, non trovando supporto probatorio, e contrastando con la copiosa documentazione versata in atti.
3) L'omesso esame di un punto decisivo della controversia, non essendosi scrutinata la natura conservativa della transazione che non ha novato né estinto il precedente rapporto di credito, bensì ha previsto solo una riduzione transattiva dell'importo
5 dovuto, subordinatamente al pagamento immediato della somma in un'unica soluzione;
che, inoltre, la società appellante, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, versava in una situazione di decozione finanziaria e patrimoniale, quasi sull'orlo del fallimento e anche dell'escussione della fidejussione da parte di BA FI in danno di
, socio del per un importo pari a €. Persona_1 Parte_1
735.393,36, e che, quindi, è stata indotta a concludere tale transazione per far fronte alle diverse posizioni debitorie apertesi con diversi istituti di credito, ed anche con l'Agenzia delle Entrate;
che, poiché la novazione è caratterizzata dall'insorgenza di un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, nella vicenda in questione doveva risultare oltre all'animus novandi anche la precisa volontà di estinguere l'originaria obbligazione e di sostituirla con una nuova, un aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, non potendosi considerare tali la mera modificazione dei soggetti o una variazione quantitativa della prestazione, né il differimento della scadenza prevista per il suo adempimento o le altre modificazioni accessorie cui fa riferimento l'art. 1231 c.c.; che, quindi, poiché la transazione in esame non può qualificarsi come novativa, non emergendo in maniera inequivocabile la volontà di sostituire l'originaria obbligazione, né dell'aliquid novi, va dichiarato il carattere conservativo della transazione.
4) La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il tribunale omesso di esaminare le censure attenenti alla responsabilità per inadempimento contrattuale dell'AS, alla violazione del principio di buona fede,
6 correttezza e lealtà e del dovere di cooperazione, fonti dell'invocato risarcimento del danno.
5) L'omesso esame anche della responsabilità da contatto sociale, quale fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., per la quale in via gradata ha chiesto il riconoscimento del risarcimento danni a titolo di lucro cessante della somma di € 642.870,76, equivalente alla differenza tra l'importo bonificato e il credito ingiunto € 1.563.161,11 di cui ai decreti ingiuntivi.
6) La mancata declaratoria di annullamento dell'atto transattivo per vizio del consenso e essenzialità dell'errore essenziale, vertente sulla natura e/o sull'oggetto dell'accordo, avendo l'appellante sottoscritto l'atto transattivo, per la minor somma di €
1.139.044,39, per porre rimedio alla grave situazione economico finanziaria in cui versava e per salvaguardare i livelli occupazionali, crisi ingenerata anche dalla grave e inescusabile condotta inadempiente dell'ente sanitario resistente, manifestando il consenso alla sottoscrizione dell'accordo transattivo per cui è lite per la minor somma di € 1.139.044,39, sul presupposto del pagamento immediato in un'unica soluzione di detta somma, tenuto conto sia dei reiterati esiti negativi dei pignoramenti presso terzi presso l'ente tesoriere competente, sia per sopperire allo stato deficitario economico finanziario in cui versava l'attrice; che, nemmeno è pertinente il richiamo all'art. 8 dell'atto transattivo, poiché tale prescrizione del tutto equivoca e sibillina, si riferisce alla non meglio precisata Spending Review, il cui giudizio pende innanzi al Tribunale
7 di Salerno, tutt'ora sub judice, né, può prefigurarsi rinuncia a tale giudizio, poiché il giudizio non è stato incluso nell'atto transattivo né è stato preteso l'abbandono, così come avvenuto per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, pretendendo la consegna degli originali di essi in favore dell' , dovendosi, peraltro la CP_2
transazione intendersi riferita ai soli crediti azionati.
Si è costituita l'AS che ha eccepito la inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e contestato nel merito l'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che nell'atto di transazione era stata espressamente prevista la rinunzia ad ogni altra pretesa ulteriore
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 12.06.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità degli appelli, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
8 Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, sotto tali profili, l'appello è ammissibile.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
L'appellante con i primi cinque motivi di appello, da esaminarsi congiuntamene poiché attinenti a censure pressoché coincidenti, deduce l'inadempimento dell'AS per aver corrisposto somme inferiori a quelle di cui era creditrice, rilevando che la transazione inerisse ai soli crediti dichiarati provvisoriamente esecutivi, residuando la creditoria per altre fatture, seppur ricomprese nei D.I., per le quali, però, non era stata concessa la provvisoria esecuzione, dovendosi, quindi, ritenere la transazione di natura meramente conservativa.
Le doglianze non sono fondate.
Va, preliminarmente, evidenziato che l'accordo stipulato in data 18.01.2016 tra la Pt_1
è intestato come “atto di transazione (per crediti azionati)”.
[...]
L'appellante si duole della prevalenza attribuita dal Tribunale, ai fini della valutazione dell'esatto adempimento dell'AS, a quanto erroneamente risultante dall'accordo transattivo, ritenendo il pagamento satisfattivo delle obbligazioni assunte.
Al riguardo, giova premettere che, in virtù del Piano pagamenti di debiti esistenti al
31.12.2012, ai sensi del D.L. 35/13, convertito nella L. 64/13, l'AS, in data 18.01.2016,
l'AS ha stipulato con la una transazione in cui il credito della società è stato Pt_1
9 quantificato in €. 1139.044,39 per sorta capitale, €. 504.291,50 per interessi e €. 49.240,33 per spese legali.
Secondo la previsione di cui all'atto transattivo gli interessi andavano calcolati a tutto il
30.09.2014 e le somme decurtate per la Spending Review, condizioni espressamente accettate dalla società creditrice.
L'importo complessivo risultante, pari a €. 1.692.576,22, è stato decurtato dell'importo di
€. 212.994,61 per la Spending Review, ed ammonta, quindi, a €. 1.479.583,38, importo effettivamente bonificato.
l'AS ha, quindi, riconosciuto come dovuto l'importo complessivo per €. 963.209,66, corrispondente alla decurtazione dalla sorta capitale, per €. €. 1139.044,39, della somma di €. 212.994,61, a titolo di Spending Review, come espressamente concordato all'art. 8 della transazione, e gli interessi maturati come previsti nell'avviso al 30.09.2014 e €.
49.240,33 per spese legali a loro della ritenuta di acconto corrisposta direttamente alla
Pt_1
All'art. 8 del contratto si specifica che la somma di €. 212.994,61, a titolo di Spending
Review, viene restituita nell'ottica di una definizione bonaria.
L'AS si è, quindi, obbligata al pagamento delle somme come concordate entro sette giorni in una unica soluzione e, in adempimento della transazione ha corrisposto in data
25.01.2016 la somma di €. 1.479.583,38, importo effettivamente bonificato e la creditrice ha consegnato i titoli da cui deriva il credito.
Alcune inadempimento contrattuale dell'AS risulta configurato, attesa la corresponsione delle somme esattamente corrispondenti all'accordo siglato dalle parti.
10 Parte appellante assume che nella transazione non siano state ricomprese altre fatture portate dai decreti ingiuntivi, poiché non ancora rese esecutive.
Tuttavia, dalla intestazione dell'atto e dal suo contenuto si evince chiaramente, e senza alcun margine di dubbio, che la transazione è espressamente riferita a tutti i crediti azionati fono all'anno 2012, senza alcuna distinzione fra quelli già esecutivi e quelli non ancora non esecutivi.
In conseguenza, correttamente il Tribunale non ha ritenuto la natura conservativa della transazione.
Sul punto, va premesso che la transazione costituisce il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia, ovvero la prevengono.
Il Tribunale ha, quindi, ricostruito la volontà delle parti come emergente dal contesto delle clausole contrattuali, senza riconoscere alcuna esclusione delle fatture, che parte appellante assume non essere state ricomprese nella transazione, in quanto anch'esse relative a tutto il 31.12.2012.
Alcune valenza, ai fini indicati, può attribuirsi alla nota di riesame contabile del
06.05.2016, inviata dalla sia perché le fatture del 2016, non ricollegabili Pt_1
temporalmente all'accordo, sono chiaramente riferite alle somme corrisposte a titolo di interessi, sia perché le altre attengono a fatture già azionate nei D.I. richiamati in transazione e, in ogni caso, sono ricomprese nell'arco temporale previsto.
Invero, all'art. 2 la società, odierna appellante, ha indicato la propria creditoria, dettagliatamente specificandola in relazione alle singole voci.
Sulla scorta di tale indicazione la AS si è indotta a transigere, riconoscendo gli importi come indicati dalla creditrice.
11 E', quindi, dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del contratto che emerge la effettiva volontà delle parti.
Invero, ritiene la Corte che dal contratto emerge in maniera non equivoca la volontà delle parti di porre fine alle controversie mediante reciproche concessioni consistenti, per la società creditrice, nell'accettazione di interessi, come specificati all'art. 2 e nella restituzione della somma di €. 212.994,61, a titolo di Spending Review.
E', dunque, sulla scorta delle somme indicate dalla stessa appellante con gli allegati prospetti A – B, dell'ammontare degli interessi maturati come concordati e delle spese legali che l'AS, al successivo art. 3, si è impegnata al pagamento dei corrispondenti importi.
La richiesta di ulteriori somme costituisce, quindi, un non consentito ripensamento delle condizioni contrattuali consacrate nella transazione.
Le ulteriori somme che l'appellante rivendica per fatture già azionate con i D.I. e, in ogni caso, ricomprese nel periodo temporale sino al 31.12.2012, nonché la non spettanza degli importi restituiti a titolo di Spending Review, costituiscono, non già un inesatto adempimento dell'AS, come dedotto dall'appellante, bensì un errore sulla valutazione economica del contratto, operata dalla società creditrice, che non può incidere sulla stessa, atteso che l'ordinamento non riconosce tutela al cattivo uso dell'autonomia contrattuale.
Occorre, infatti, che le parti valutino attentamente la convenienza dell'accordo, con riguardo a quanto statuito nelle clausole contrattuali, uniche vincolanti fra le parti.
Invero, è sulla sola scorta degli importi indicati all'art. 2 del contratto che l'AS si è indotta a concludere la transazione.
12 Pertanto, il perfezionamento del contratto è dato, nel caso in esame, dall'incontro delle volontà delle parti, tra quanto richiesto specificatamente in relazione alle singole voci dalla creditrice all'art. 2 e dai corrispondenti importi offerti dall'AS all'art. 3.
Costituisce documentale riprova della effettiva volontà delle parti emergente dalla transazione la dirimente circostanza che la società ha restituito i titoli da cui derivavano le sue creditorie.
L'AS ha, quindi, adempiuto agli obblighi scaturenti dalla transazione e, in conseguenza, alcuna ulteriore somma è dovuta alla società appellante.
Con l'ultimo motivo la lamenta la mancata declaratoria di annullamento Parte_1
della transazione ex art. 1429 c.c. per errore essenziale.
La censura è infondata.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale in materia, la parte non può chiedere l'annullamento della transazione sulla base di un errore su circostanze di fatto, non conosciute al momento del perfezionamento del contratto, neanche quando tali circostanze siano state essenziali per la definizione dell'accordo transattivo (Cassazione civile, sez. I,
14/01/2005, n. 690).
L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta (Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2022, n. 12744).
13 Pertanto, fuori delle ipotesi previste negli art. 1971 e 1975 c.c., (transazione su pretesa temeraria o su titolo nullo), non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese contrapposte, fosse diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che se questa ne avesse avuto esatta conoscenza non avrebbe concluso l'accordo transattivo (Cassazione civile, sez. I,
14/01/2005, n. 690).
Orbene, nel caso di specie, l'ammontare della complessiva creditoria portata dai D.I. azionati è stato concordato fra le parti, peraltro sulla scorta degli allegati prospetti A – B, per cui alcun errore di fatto può ritenersi integrato, atteso che la minore somma accettata
è frutto della reciprocità delle concessioni eseguite in sede transattiva.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 2666/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza
[...]
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello, e, per l'effetto,
2) Conferma la impugnata sentenza.
14 3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell , Controparte_3
delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in € 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
4) La Corte da atto che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 875/2024 R.G,
DA
in persona del suo Parte_1
legale rapp.te p.t., , con sede legale in Venezia (VE), alla Via Jacopo Parte_2
Filiasi, 94, Frazione Mestre, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
NT LO, elettivamente domiciliata, in Salerno, alla Via Irno 125, presso lo studio dell'avv. Carmine Natella.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lucia Fiorillo, elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali dell'AS, in Salerno, alla Via Nizza n. 146.
APPELLATA
1 Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 2666/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio la società premettendo di aver Parte_1
prestato servizi di pulizia ed igiene presso i plessi ospedalieri ricadenti nell'ambito territoriale dell negli anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012, per i quali CP_2
aveva emesso molteplici fatture, per un totale di € 1.563.161,11, rimaste nel tempo insolute da parte dell , e per le quali aveva ottenuto quattro decreti CP_2
ingiuntivi, successivamente dichiarati parzialmente esecutivi (D.I. n.1012/2012 per €.
7.420,55, n.1013/2012 per €. 821.723,00, n. 1014/2012 per €. 13.844,80, n.1015/2012 per
€. 720.172,76) pari ad una somma totale di € 1.563.161,11; che, nelle more dei giudizi di opposizione, in data 18.01.2016 le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo di carattere conservativo in forza del quale l riconosceva in via transattiva la CP_2
somma di €. 1.139.044,39, oltre spese legali per €. 49.240,33, e interessi legali, impegnandosi al pagamento in un'unica soluzione, ancorché sia stato erroneamente indicato l'importo di €. 963.209,99, in luogo della maggiore somma €. 1.139.044,39, correttamente individuata nell'art. 2 della transazione;
che, tuttavia, l'ente sanitario convenuto, in spregio a quanto stabilito nell'accordo transattivo, provvedeva al pagamento parziale della somma di €. 920.290,35, relativamente alle causali di cui ai decreti ingiuntivi (a fronte della maggior somma transatta di €. 1.139.044,39), con un ammanco pari alla somma di €. 218.754,04; che, successivamente, in data 06.05.2016 la società creditrice, mediante nota di riesame contabile, rendeva edotto l'ente convenuto del mancato pagamento di diverse fatture rientranti nei D.I. suindicati, per un totale di euro €.
2 218.054,20, comunicazione rimasta priva di riscontro da parte dell'ente convenuto;
tanto premesso, ha convenuto la affinché fosse accertata la Controparte_3
natura conservativa della transazione stipulata in data 18.1.2016, e, in conseguenza, previa declaratoria di inadempimento contrattuale, ex art. 1453 c.c. e art. 1218 c.c., condannato l'AS al pagamento della somma di €. 642.870,76, per responsabilità contrattuale, o anche da contatto sociale qualificato, a titolo di lucro cessante, per perdita e/o mancato guadagno ex art. 1223 c.c., equivalente alla differenza tra l'importo corrisposto per €. 920.290,35 e quello dovuto per effetto dei decreti ingiuntivi pari alla somma totale di €. 1.563.161,11, oltre interessi moratori dall'atto transattivo al soddisfo, oltre svalutazione monetaria;
in alternativa, previa declaratoria di inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. imputabile all' in relazione all'atto transattivo sottoscritto il 18.1.2016, condannare la CP_2
convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 218.754,04, quale residua somma di cui all'accordo transattivo in esecuzione dell'art.2 dell'atto transattivo, ovvero quale differenza tra l'importo di cui all'art. 2 di €. 1.139.044,39 e l'importo bonificato di
€. 920.290,35, oltre interessi moratori e svalutazione;
in ogni caso, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., l'inadempimento dell'accordo transattivo posto in essere dall e, per l'effetto, condannare quest'ultimo all'adempimento CP_2
della somma risultante dai D.I. n. 1012/2012, n. 1013/2012, n.1014/2012, n. 1015/2012 pari a € 1.563.161,11, giusta decurtazione per l'importo parzialmente corrisposto pari a €.
642.870,76, ovvero alla somma di €. 218.054,20; in via subordinata, accertare e dichiarare il vizio essenziale nella formazione della volontà che ha inficiato il processo formativo della volontà della società attrice in relazione alla sottoscrizione dell'atto transattivo del
18.1.2016 ai sensi dell'art. 1429 c.c., dichiarare l'annullabilità dell'atto transattivo per
3 vizio nella formazione del consenso ex art. 1429 c.c., trattandosi di errore essenziale, poiché verte sulla natura e/o sull'oggetto dell'accordo, con condanna dell' CP_2
al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 642.870,76 quale differenza tra la somma di €. 1.563.161,11, corrispondente alla complessiva somma dei decreti ingiuntivi e quanto corrisposto in parziale esecuzione dell'atto transattivo.
Si è costituita l che ha contestato la domanda, Controparte_1
deducendo di aver pagato esattamente l'importo previsto in transazione, decurtato di quanto da restituire per Spending Review, per €. 212,994,61, e maggiorato degli interessi legali, e, quindi, complessivamente la somma di €. 1.479.583, 38, come da mandato di pagamento del 25.01.2016.
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta
Con sentenza n. 2666/2024 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese legali.
Avvero tale decisione la società ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma, con il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) L'erronea valutazione di totale soddisfazione del credito vantato, poiché, sebbene il mandato di pagamento dell è pari alla somma di €. 1.479.583,38, CP_2
tuttavia, tale somma bonificata è comprensiva di €. 920.290,35, quale somma parziale di cui all'atto transattivo sulla maggior somma di € 1.139.044,39, di €. 489.838,50 relativa al pagamento della fattura n. 2/2016; €. 5.760,00 relativa al pagamento della fattura n. 517 del 30.6.2008; di €. 49.240,93 relativo al pagamento della fattura n. 1E del 13.1.2016; di €. 14.453,60 relativo al pagamento della fattura n. 3/E del 13.1.2016.
4 2) L'errore di giudizio, carenza di motivazione e omesso esame delle risultanza probatorie, avendo il Tribunale ritenuto che le parti avessero stipulato una transazione, avente ad oggetto la somma portata da quattro decreti ingiuntivi, dichiarati parzialmente esecutivi e che, quindi, appariva evidente che la debitrice ha bonificato tutte le somme oggetto dell'atto transattivo, dovendosi ritenere, dal tenore dell'atto di transazione, che il pagamento delle somme ivi indicate aveva la funzione di estinguere tutta la debitoria portata dai d.i. emessi nell'anno 2012; che, di contro, le asserzioni contenute in sentenza sono frutto di un salto logico e prive di supporto probatorio, atteso che le parti hanno concordato una transazione di carattere conservativo, con il quale l ha riconosciuto in via transattiva la predetta somma di €. CP_2
1.139.044,39, per la quale era stata concessa la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi, oltre spese legali per €. 49.240,33, e interessi legali, impegnandosi al pagamento in un'unica soluzione, erroneamente indicando l'importo di €. 963.209,99, in luogo della maggiore somma € 1.139.044,39, correttamente individuata nell'art. 2 della transazione, con un ammanco pari alla somma di €. 218.754,04, di cui la società aveva reso edotta la debitrice con nota di riesame del 06.05.2016; che, di contro a quanto affermato dal Tribunale, il mancato pagamento delle fatture indicate nella nota di riesame non potevano ritenersi non dovuto “in virtù delle reciproche concessioni”, non trovando supporto probatorio, e contrastando con la copiosa documentazione versata in atti.
3) L'omesso esame di un punto decisivo della controversia, non essendosi scrutinata la natura conservativa della transazione che non ha novato né estinto il precedente rapporto di credito, bensì ha previsto solo una riduzione transattiva dell'importo
5 dovuto, subordinatamente al pagamento immediato della somma in un'unica soluzione;
che, inoltre, la società appellante, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, versava in una situazione di decozione finanziaria e patrimoniale, quasi sull'orlo del fallimento e anche dell'escussione della fidejussione da parte di BA FI in danno di
, socio del per un importo pari a €. Persona_1 Parte_1
735.393,36, e che, quindi, è stata indotta a concludere tale transazione per far fronte alle diverse posizioni debitorie apertesi con diversi istituti di credito, ed anche con l'Agenzia delle Entrate;
che, poiché la novazione è caratterizzata dall'insorgenza di un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, nella vicenda in questione doveva risultare oltre all'animus novandi anche la precisa volontà di estinguere l'originaria obbligazione e di sostituirla con una nuova, un aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, non potendosi considerare tali la mera modificazione dei soggetti o una variazione quantitativa della prestazione, né il differimento della scadenza prevista per il suo adempimento o le altre modificazioni accessorie cui fa riferimento l'art. 1231 c.c.; che, quindi, poiché la transazione in esame non può qualificarsi come novativa, non emergendo in maniera inequivocabile la volontà di sostituire l'originaria obbligazione, né dell'aliquid novi, va dichiarato il carattere conservativo della transazione.
4) La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il tribunale omesso di esaminare le censure attenenti alla responsabilità per inadempimento contrattuale dell'AS, alla violazione del principio di buona fede,
6 correttezza e lealtà e del dovere di cooperazione, fonti dell'invocato risarcimento del danno.
5) L'omesso esame anche della responsabilità da contatto sociale, quale fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., per la quale in via gradata ha chiesto il riconoscimento del risarcimento danni a titolo di lucro cessante della somma di € 642.870,76, equivalente alla differenza tra l'importo bonificato e il credito ingiunto € 1.563.161,11 di cui ai decreti ingiuntivi.
6) La mancata declaratoria di annullamento dell'atto transattivo per vizio del consenso e essenzialità dell'errore essenziale, vertente sulla natura e/o sull'oggetto dell'accordo, avendo l'appellante sottoscritto l'atto transattivo, per la minor somma di €
1.139.044,39, per porre rimedio alla grave situazione economico finanziaria in cui versava e per salvaguardare i livelli occupazionali, crisi ingenerata anche dalla grave e inescusabile condotta inadempiente dell'ente sanitario resistente, manifestando il consenso alla sottoscrizione dell'accordo transattivo per cui è lite per la minor somma di € 1.139.044,39, sul presupposto del pagamento immediato in un'unica soluzione di detta somma, tenuto conto sia dei reiterati esiti negativi dei pignoramenti presso terzi presso l'ente tesoriere competente, sia per sopperire allo stato deficitario economico finanziario in cui versava l'attrice; che, nemmeno è pertinente il richiamo all'art. 8 dell'atto transattivo, poiché tale prescrizione del tutto equivoca e sibillina, si riferisce alla non meglio precisata Spending Review, il cui giudizio pende innanzi al Tribunale
7 di Salerno, tutt'ora sub judice, né, può prefigurarsi rinuncia a tale giudizio, poiché il giudizio non è stato incluso nell'atto transattivo né è stato preteso l'abbandono, così come avvenuto per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, pretendendo la consegna degli originali di essi in favore dell' , dovendosi, peraltro la CP_2
transazione intendersi riferita ai soli crediti azionati.
Si è costituita l'AS che ha eccepito la inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e contestato nel merito l'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che nell'atto di transazione era stata espressamente prevista la rinunzia ad ogni altra pretesa ulteriore
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 12.06.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità degli appelli, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
8 Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, sotto tali profili, l'appello è ammissibile.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
L'appellante con i primi cinque motivi di appello, da esaminarsi congiuntamene poiché attinenti a censure pressoché coincidenti, deduce l'inadempimento dell'AS per aver corrisposto somme inferiori a quelle di cui era creditrice, rilevando che la transazione inerisse ai soli crediti dichiarati provvisoriamente esecutivi, residuando la creditoria per altre fatture, seppur ricomprese nei D.I., per le quali, però, non era stata concessa la provvisoria esecuzione, dovendosi, quindi, ritenere la transazione di natura meramente conservativa.
Le doglianze non sono fondate.
Va, preliminarmente, evidenziato che l'accordo stipulato in data 18.01.2016 tra la Pt_1
è intestato come “atto di transazione (per crediti azionati)”.
[...]
L'appellante si duole della prevalenza attribuita dal Tribunale, ai fini della valutazione dell'esatto adempimento dell'AS, a quanto erroneamente risultante dall'accordo transattivo, ritenendo il pagamento satisfattivo delle obbligazioni assunte.
Al riguardo, giova premettere che, in virtù del Piano pagamenti di debiti esistenti al
31.12.2012, ai sensi del D.L. 35/13, convertito nella L. 64/13, l'AS, in data 18.01.2016,
l'AS ha stipulato con la una transazione in cui il credito della società è stato Pt_1
9 quantificato in €. 1139.044,39 per sorta capitale, €. 504.291,50 per interessi e €. 49.240,33 per spese legali.
Secondo la previsione di cui all'atto transattivo gli interessi andavano calcolati a tutto il
30.09.2014 e le somme decurtate per la Spending Review, condizioni espressamente accettate dalla società creditrice.
L'importo complessivo risultante, pari a €. 1.692.576,22, è stato decurtato dell'importo di
€. 212.994,61 per la Spending Review, ed ammonta, quindi, a €. 1.479.583,38, importo effettivamente bonificato.
l'AS ha, quindi, riconosciuto come dovuto l'importo complessivo per €. 963.209,66, corrispondente alla decurtazione dalla sorta capitale, per €. €. 1139.044,39, della somma di €. 212.994,61, a titolo di Spending Review, come espressamente concordato all'art. 8 della transazione, e gli interessi maturati come previsti nell'avviso al 30.09.2014 e €.
49.240,33 per spese legali a loro della ritenuta di acconto corrisposta direttamente alla
Pt_1
All'art. 8 del contratto si specifica che la somma di €. 212.994,61, a titolo di Spending
Review, viene restituita nell'ottica di una definizione bonaria.
L'AS si è, quindi, obbligata al pagamento delle somme come concordate entro sette giorni in una unica soluzione e, in adempimento della transazione ha corrisposto in data
25.01.2016 la somma di €. 1.479.583,38, importo effettivamente bonificato e la creditrice ha consegnato i titoli da cui deriva il credito.
Alcune inadempimento contrattuale dell'AS risulta configurato, attesa la corresponsione delle somme esattamente corrispondenti all'accordo siglato dalle parti.
10 Parte appellante assume che nella transazione non siano state ricomprese altre fatture portate dai decreti ingiuntivi, poiché non ancora rese esecutive.
Tuttavia, dalla intestazione dell'atto e dal suo contenuto si evince chiaramente, e senza alcun margine di dubbio, che la transazione è espressamente riferita a tutti i crediti azionati fono all'anno 2012, senza alcuna distinzione fra quelli già esecutivi e quelli non ancora non esecutivi.
In conseguenza, correttamente il Tribunale non ha ritenuto la natura conservativa della transazione.
Sul punto, va premesso che la transazione costituisce il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia, ovvero la prevengono.
Il Tribunale ha, quindi, ricostruito la volontà delle parti come emergente dal contesto delle clausole contrattuali, senza riconoscere alcuna esclusione delle fatture, che parte appellante assume non essere state ricomprese nella transazione, in quanto anch'esse relative a tutto il 31.12.2012.
Alcune valenza, ai fini indicati, può attribuirsi alla nota di riesame contabile del
06.05.2016, inviata dalla sia perché le fatture del 2016, non ricollegabili Pt_1
temporalmente all'accordo, sono chiaramente riferite alle somme corrisposte a titolo di interessi, sia perché le altre attengono a fatture già azionate nei D.I. richiamati in transazione e, in ogni caso, sono ricomprese nell'arco temporale previsto.
Invero, all'art. 2 la società, odierna appellante, ha indicato la propria creditoria, dettagliatamente specificandola in relazione alle singole voci.
Sulla scorta di tale indicazione la AS si è indotta a transigere, riconoscendo gli importi come indicati dalla creditrice.
11 E', quindi, dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del contratto che emerge la effettiva volontà delle parti.
Invero, ritiene la Corte che dal contratto emerge in maniera non equivoca la volontà delle parti di porre fine alle controversie mediante reciproche concessioni consistenti, per la società creditrice, nell'accettazione di interessi, come specificati all'art. 2 e nella restituzione della somma di €. 212.994,61, a titolo di Spending Review.
E', dunque, sulla scorta delle somme indicate dalla stessa appellante con gli allegati prospetti A – B, dell'ammontare degli interessi maturati come concordati e delle spese legali che l'AS, al successivo art. 3, si è impegnata al pagamento dei corrispondenti importi.
La richiesta di ulteriori somme costituisce, quindi, un non consentito ripensamento delle condizioni contrattuali consacrate nella transazione.
Le ulteriori somme che l'appellante rivendica per fatture già azionate con i D.I. e, in ogni caso, ricomprese nel periodo temporale sino al 31.12.2012, nonché la non spettanza degli importi restituiti a titolo di Spending Review, costituiscono, non già un inesatto adempimento dell'AS, come dedotto dall'appellante, bensì un errore sulla valutazione economica del contratto, operata dalla società creditrice, che non può incidere sulla stessa, atteso che l'ordinamento non riconosce tutela al cattivo uso dell'autonomia contrattuale.
Occorre, infatti, che le parti valutino attentamente la convenienza dell'accordo, con riguardo a quanto statuito nelle clausole contrattuali, uniche vincolanti fra le parti.
Invero, è sulla sola scorta degli importi indicati all'art. 2 del contratto che l'AS si è indotta a concludere la transazione.
12 Pertanto, il perfezionamento del contratto è dato, nel caso in esame, dall'incontro delle volontà delle parti, tra quanto richiesto specificatamente in relazione alle singole voci dalla creditrice all'art. 2 e dai corrispondenti importi offerti dall'AS all'art. 3.
Costituisce documentale riprova della effettiva volontà delle parti emergente dalla transazione la dirimente circostanza che la società ha restituito i titoli da cui derivavano le sue creditorie.
L'AS ha, quindi, adempiuto agli obblighi scaturenti dalla transazione e, in conseguenza, alcuna ulteriore somma è dovuta alla società appellante.
Con l'ultimo motivo la lamenta la mancata declaratoria di annullamento Parte_1
della transazione ex art. 1429 c.c. per errore essenziale.
La censura è infondata.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale in materia, la parte non può chiedere l'annullamento della transazione sulla base di un errore su circostanze di fatto, non conosciute al momento del perfezionamento del contratto, neanche quando tali circostanze siano state essenziali per la definizione dell'accordo transattivo (Cassazione civile, sez. I,
14/01/2005, n. 690).
L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta (Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2022, n. 12744).
13 Pertanto, fuori delle ipotesi previste negli art. 1971 e 1975 c.c., (transazione su pretesa temeraria o su titolo nullo), non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese contrapposte, fosse diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che se questa ne avesse avuto esatta conoscenza non avrebbe concluso l'accordo transattivo (Cassazione civile, sez. I,
14/01/2005, n. 690).
Orbene, nel caso di specie, l'ammontare della complessiva creditoria portata dai D.I. azionati è stato concordato fra le parti, peraltro sulla scorta degli allegati prospetti A – B, per cui alcun errore di fatto può ritenersi integrato, atteso che la minore somma accettata
è frutto della reciprocità delle concessioni eseguite in sede transattiva.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 2666/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza
[...]
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello, e, per l'effetto,
2) Conferma la impugnata sentenza.
14 3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell , Controparte_3
delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in € 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
4) La Corte da atto che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
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