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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 651/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Ruffini, n. Parte_1
2/A, presso lo studio dell'Avv. Luca Giappichelli, che, unitamente all'Avv. Paolo Ingratta, lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro lettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio, n. 14, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Moro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1270 del 30.12.2024, emesso per l'importo complessivo di Euro 33.917,35, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per servizi alberghieri erogati in favore delle maestranze della società opponente. In particolare, ha evidenziato la società opponente l'assenza di prova delle condizioni contrattuali applicate e dei servizi effettivamente erogati, oltre a proporre eccezione di inadempimento a fronte della carenza delle prestazioni effettuate. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 evidenziando che il credito azionato risulta comprovato dalle fatture emesse, regolarmente inviate alla società opponente e corredate dai relativi fogli presenze, e che l'esatto adempimento delle proprie prestazioni ha trovato riscontro nella prosecuzione annuale dei rapporti tra le parti.
All'udienza del 22.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per lavorazioni che l'opposta ha dedotto aver eseguito su incarico alla stessa conferito dall'opponente.
A livello documentale, onde provare la sussistenza del contratto alla base del credito, parte opposta ha depositato le fatture emesse per le prestazioni eseguite. Tuttavia, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). 3
Infatti, deve osservarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nelle fatture emesse, sia sotto il profilo delle condizioni applicate, sia sul piano della corretta esecuzione da parte della società opposta delle prestazioni dalla medesima indicate. Conseguentemente, le fatture emesse dalla società opposta si appalesano documenti inidonei a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato, a fronte della mancanza di ogni deduzione e prova in ordine alle condizioni contrattualmente determinate tra le parti per l'erogazione dei servizi alberghieri, nonché delle modalità ed entità delle prestazioni eseguite. Ugualmente, risultano inidonei a fornire la prova del credito azionato i fogli presenze allegati dall'opposta, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, aventi carattere meramente riassuntivo e privi di riscontro proveniente dalla società opponente.
Fermo quanto indicato, è altresì risultata inidonea a fornire elementi a sostegno della domanda creditoria la prova orale articolata dall'opposta, in quanto basata su un capitolo di prova formulato genericamente, con indicazione massiva e assertiva in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni concordate.
Alla luce dei dati indicati, emerge dunque l'assenza di idonee prove in ordine alla sussistenza e all'entità del credito azionato da parte opposta. Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del grado di ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così 4
dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 23.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 651/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Ruffini, n. Parte_1
2/A, presso lo studio dell'Avv. Luca Giappichelli, che, unitamente all'Avv. Paolo Ingratta, lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro lettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio, n. 14, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Moro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1270 del 30.12.2024, emesso per l'importo complessivo di Euro 33.917,35, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per servizi alberghieri erogati in favore delle maestranze della società opponente. In particolare, ha evidenziato la società opponente l'assenza di prova delle condizioni contrattuali applicate e dei servizi effettivamente erogati, oltre a proporre eccezione di inadempimento a fronte della carenza delle prestazioni effettuate. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 evidenziando che il credito azionato risulta comprovato dalle fatture emesse, regolarmente inviate alla società opponente e corredate dai relativi fogli presenze, e che l'esatto adempimento delle proprie prestazioni ha trovato riscontro nella prosecuzione annuale dei rapporti tra le parti.
All'udienza del 22.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per lavorazioni che l'opposta ha dedotto aver eseguito su incarico alla stessa conferito dall'opponente.
A livello documentale, onde provare la sussistenza del contratto alla base del credito, parte opposta ha depositato le fatture emesse per le prestazioni eseguite. Tuttavia, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). 3
Infatti, deve osservarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nelle fatture emesse, sia sotto il profilo delle condizioni applicate, sia sul piano della corretta esecuzione da parte della società opposta delle prestazioni dalla medesima indicate. Conseguentemente, le fatture emesse dalla società opposta si appalesano documenti inidonei a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato, a fronte della mancanza di ogni deduzione e prova in ordine alle condizioni contrattualmente determinate tra le parti per l'erogazione dei servizi alberghieri, nonché delle modalità ed entità delle prestazioni eseguite. Ugualmente, risultano inidonei a fornire la prova del credito azionato i fogli presenze allegati dall'opposta, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, aventi carattere meramente riassuntivo e privi di riscontro proveniente dalla società opponente.
Fermo quanto indicato, è altresì risultata inidonea a fornire elementi a sostegno della domanda creditoria la prova orale articolata dall'opposta, in quanto basata su un capitolo di prova formulato genericamente, con indicazione massiva e assertiva in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni concordate.
Alla luce dei dati indicati, emerge dunque l'assenza di idonee prove in ordine alla sussistenza e all'entità del credito azionato da parte opposta. Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del grado di ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così 4
dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 23.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli