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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2004 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Marittima, n. 208, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Giovanna LIBURDI che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliata in Roma in via Fulcieri Paulucci dé Calboli n. 1, CP_1 presso lo Studio Legale dell'Avv. Fabrizio Filippucci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.12.2021 premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società resistente dal 27.08.2010 al 22.10.2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di operaio e mansione di autista livello 3S C.C.N.L. logistica, trasporto merci e spedizioni, addetto al trasporto di liquidi infiammabili, assumendo di aver sempre seguito un orario di lavoro superiore rispetto alle 47 ore settimanali previste contrattualmente, lavorando TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
per circa 67 ore a settimana, senza ricevere la relativa corretta retribuzione per tali ore di lavoro straordinario, chiedeva al Tribunale di:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'accordo collettivo aziendale di forfetizzazione del 28.12.2015 e del C.C.N.L. del 23.01.2014, cui lo stesso derogava, e, comunque, l'inapplicabilità degli accordi di forfetizzazione al rapporto di lavoro intercorso tra e la società resistente, con conseguente diritto del ricorrente a Parte_1 vedersi riconosciuto per l'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze della CP_1 ossia dal 27.08.2010 al 22.10.2016, il pagamento delle ore di lavoro effettivamente rese oltre il limite delle 47 ore settimanali, nonché della maggiorazione per lavoro straordinario feriale nella misura del 50% e di T.F.R. ed indennità di disagio;
- per l'effetto, condannare la in base all'effettiva attività lavorativa prestata CP_1 dal ricorrente, al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 102.652,32, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, di cui € 11.914,29 a titolo di T.F.R., o nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere l'accordo collettivo aziendale del 28.12.2015 ed il C.C.N.L. del 23.01.2014, cui lo stesso derogava, validi ed efficaci, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4 di detto contratto aziendale, l'applicabilità degli importi di forfetizzazione limitatamente al periodo di lavoro prestato dal 01.01.2016 al 31.12.2016, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento delle ore di lavoro effettivamente rese oltre il limite delle 47 ore settimanali, nonché della maggiorazione per lavoro straordinario feriale nella misura del 50%, e del T.F.R. ed indennità di disagio, per il periodo lavorativo dal 27.08.2010 al 31.12.2015;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la complessiva somma di € 82.491,83, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, di cui € 11.914,29 a titolo di T.F.R., o nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La i costituiva in giudizio eccependo la prescrizione quinquennale ex art. CP_1
2948 n. 4 e, nel merito, contestando in toto le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2.Osserva, innanzitutto, il Giudice che è non è in contestazione tra le parti che tra le stesse sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27.08.2010 al
22.10.2016, per lo svolgimento delle mansioni di autista e che l'orario di lavoro ordinario previsto contrattualmente fosse pari a 47 ore settimanali.
3. Sostiene, tuttavia, parte ricorrente che egli avrebbe sempre seguito un orario maggiore rispetto a quello ordinario, lavorando costantemente per circa 67 ore a settimana. In ragione di tale maggior durata dell'orario di lavoro, ritiene che la retribuzione percepita nel corso del rapporto – comprensiva di un compenso forfetizzato, comprensivo anche dell'indennità di trasferta e di disagio – sia insufficiente, non proporzionale e contrastante con quanto disposto dal d.lgs. n. 234/2007 di recepimento della direttiva europea 2002/15/CE (anche guardando a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai quali l'art. 4 del citato decreto legislativo rinvia) nonché con l'art. 36 Cost.
4. A fronte di tali deduzioni, si è limitata a precisare che dal giorno CP_1
22/10/2013, aderisce all'associazione rappresentativa dei datori di lavoro , senza CP_2 indicare – e dimostrare – a quale associazione aderisse in precedenza e, comunque, senza dedurre e dimostrare che il CCNL applicato dal 2013 fosse quello stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, unico a poter validamente derogare al disposto normativo ex art. 4, comma 2,
d.lgs. n. 234/2007 (e quindi anche a consentire alla contrattazione aziendale di intervenire sul tema nei limiti e al ricorrere dei presupposti stabiliti).
Di conseguenza è rimasto pure indimostrato che i contratti aziendali in atti – recanti la previsione di un compenso forfettizzato per le ore di lavoro straordinario – potessero validamente disciplinare la materia (si consideri, oltretutto, che l'art 11-bis CCNL logistica e trasporto stabilisce che gli accordi aziendali sul tema debbano essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e, nel caso di specie, non è stato né puntualmente dedotto né provato che il abbia sottoscritto accordi di tal fatta). Pt_1
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Ne discende che, al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea, risulta determinante verificare l'esatto numero di ore di lavoro straordinario svolte nel corso del rapporto lavorativo (tenendo conto della definizione di orario di lavoro dettata dall'art. 3 d.lgs. n.
234/2007) al fine di valutare la proporzionalità e la sufficienza del compenso forfettario pacificamente corrisposto dalla al lavoratore. CP_1
6. Ebbene, dall'esito dell'ordine di esibizione (disposto con ordinanza del 15.11.2022) è emerso che la società resistente non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 8 d.lgs. n.
234/2007 a mente del quale “l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n.
3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro”.
7. Ferme restando le conseguenze di tale violazione di legge (art. 9 d.lgs. n. 234/2007) ciò significa che, nel presente giudizio, il lavoratore era onerato di fornire, con altri mezzi, la prova del fatto costitutivo della propria domanda, costituito dall'aver prestato, nel corso del rapporto,
20 ore di lavoro straordinario a settimana (circostanza espressamente contestata nella memoria difensiva).
8. Non possono costituire validi elementi probatori i documenti contenuti nell'allegato 8 di parte ricorrente in presenza di una espressa contestazione, nella memoria difensiva, in ordine alla riferibilità alla società resistente nonché alla veridicità dei dati inseriti a penna e considerando che, in risposta all'ordine di esibizione dei cronotachigrafi (ordinanza del 6.02.2023), la società ha precisato di aver omesso anche questo tipo di rilevazione, affermando che essi “non sono mai esistiti (e dunque non sono mai stati elaborati)”.
9. Quanto alle risultanze della prova testimoniale, deve dirsi che dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi utili a dimostrare che l'orario di lavoro seguito dal ricorrente sia stato superiore rispetto a quello ordinario e, tantomeno, a dimostrare l'esatto numero di ore di lavoro svolte settimanalmente.
Ed, infatti, il teste – dipendente della società resistente da 10 anni con Testimone_1 mansioni di autista – ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente, anche se non ha ricordato gli esatti periodi, precisando però che ognuno lavora autonomamente, non capitando mai di dover fare viaggi con più autisti;
pertanto, ha chiarito che può capitare di incontrare i colleghi al
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
momento del carico o dello scarico, a volte ma non sempre. Ne consegue che il teste non è stato in grado di riferire l'orario che seguiva il ricorrente e neppure i giorni di riposo e i giorni di lavoro del NA ( ha precisato che ognuno ha i propri turni, per cui anche se la regola tendenziale era di “non superare tre volte 15 ore e due volte 13 ore con la pausa di 11 ore” egli non può dire se il ricorrente arrivasse a lavorare per questo numero di ore o meno).
Del medesimo tenore è stata la deposizione di – collega di lavoro del Testimone_2 ricorrente fino al 15 luglio 2024 – che ha affermato di non sapere nulla sull'orario di lavoro seguito dal ricorrente, sui giorni della settimana in cui si svolgeva il suo lavoro e sulla circostanza che lavorasse, su turni, presso il depuratore Acea.
Parimenti, il teste – anch'egli dipendente della società resistente, con Testimone_3 mansioni di autista – ha chiarito che “ognuno faceva il suo lavoro ed i suoi turni”, sicchè gli capitava di incontrare il ricorrente qualche volta per strada ma non sa quale fosse il suo orario di lavoro, a che ora iniziasse e a che ora finisse;
ha aggiunto che la pausa pranzo ognuno la organizzava da solo e che lui non ha mai lavorato il sabato.
Il teste , poi, ha riferito di lavorare per ACEA da 11 anni e di aver Testimone_4 conosciuto il ricorrente perché veniva a lavorare presso il depuratore di Artena. Alla luce della sua cognizione dei fatti, ha potuto soltanto genericamente riferire che “ogni tanto” vedeva il ricorrente arrivare con il mezzo presso il depuratore ma non è riuscito a ricordare la frequenza con la quale lo vedeva né ha saputo collocare nel tempo la prima e l'ultima volta in cui l'ha visto.
Analogamente, – in qualità di dipendente di una società con cui Persona_1 collaborava la resistente – ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare dal 2014 al 2018 circa, in CP_ qualità autista della resistente, quando andava con la cisterna a caricare dei rifiuti presso l'azienda dove egli lavora, precisando che ciò accadeva circa una volta ogni 15 giorni (nella fascia oraria dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì) ed aggiungendo di non essere a conoscenza dell'esatto orario di lavoro seguito dal ricorrente.
Anche il teste ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare quando si recava Testimone_5 presso la ditta dove egli lavora, la GSA a Civitacastellana, circa due volte al mese, precisando che quanto il ricorrente veniva a scaricare, il suo lavoro durava circa un'oretta da quando entrava ma la durata dipendeva dal rifiuto che portava. Ha aggiunto che il giorno della settimana in cui il ricorrente effettuava questo lavoro era variabile e che non ricorda se abbia a volte coinciso con la giornata del sabato.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
10. Alla luce delle risultanze istruttorie risultava inammissibile per irrilevanza l'ordine di esibizione dei formulari sottoscritti da e relativi al carico e scarico delle merci presso i Pt_1 depositi di e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
IN , richiesto da parte ricorrente. Avendo i testi chiarito che si trattava Controparte_7 di attività che non avvenivano tutti i giorni ma saltuariamente (“ogni tanto”, circa una volta ogni
15 giorni o due volte al mese), tali documenti non potrebbero in alcun modo consentire di ricostruire con esattezza il numero esatto di ore di lavoro svolte dal ricorrente nel periodo al vaglio e di stabilire se egli abbia superato e di quante ore l'orario ordinario previsto contrattualmente.
11. Le svolte considerazioni rendono inevitabile concludere che, in assenza di dimostrazione in ordine alla esatta quantità del lavoro prestato, la domanda attorea non è suscettibile di accoglimento (non risultando contestata la proporzionalità e sufficienza della retribuzione percepita per le ore di lavoro ordinario e non potendo valutarsi la proporzionalità e sufficienza dei compensi forfettizzati per lavoro straordinario in mancanza dell'esatta dimostrazione del numero di ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all'orario normale).
12. Il ricorso deve essere, dunque, integralmente respinto, restando assorbita la necessità di riflettere sulle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
13. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione, dovendosi tener conto delle difficoltà probatorie incombenti sul lavoratore anche a fronte del segnalato inadempimento della società resistente rispetto all'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro positivamente stabilito.
PQM
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2004 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Marittima, n. 208, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Giovanna LIBURDI che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliata in Roma in via Fulcieri Paulucci dé Calboli n. 1, CP_1 presso lo Studio Legale dell'Avv. Fabrizio Filippucci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.12.2021 premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società resistente dal 27.08.2010 al 22.10.2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di operaio e mansione di autista livello 3S C.C.N.L. logistica, trasporto merci e spedizioni, addetto al trasporto di liquidi infiammabili, assumendo di aver sempre seguito un orario di lavoro superiore rispetto alle 47 ore settimanali previste contrattualmente, lavorando TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
per circa 67 ore a settimana, senza ricevere la relativa corretta retribuzione per tali ore di lavoro straordinario, chiedeva al Tribunale di:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'accordo collettivo aziendale di forfetizzazione del 28.12.2015 e del C.C.N.L. del 23.01.2014, cui lo stesso derogava, e, comunque, l'inapplicabilità degli accordi di forfetizzazione al rapporto di lavoro intercorso tra e la società resistente, con conseguente diritto del ricorrente a Parte_1 vedersi riconosciuto per l'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze della CP_1 ossia dal 27.08.2010 al 22.10.2016, il pagamento delle ore di lavoro effettivamente rese oltre il limite delle 47 ore settimanali, nonché della maggiorazione per lavoro straordinario feriale nella misura del 50% e di T.F.R. ed indennità di disagio;
- per l'effetto, condannare la in base all'effettiva attività lavorativa prestata CP_1 dal ricorrente, al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 102.652,32, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, di cui € 11.914,29 a titolo di T.F.R., o nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere l'accordo collettivo aziendale del 28.12.2015 ed il C.C.N.L. del 23.01.2014, cui lo stesso derogava, validi ed efficaci, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4 di detto contratto aziendale, l'applicabilità degli importi di forfetizzazione limitatamente al periodo di lavoro prestato dal 01.01.2016 al 31.12.2016, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento delle ore di lavoro effettivamente rese oltre il limite delle 47 ore settimanali, nonché della maggiorazione per lavoro straordinario feriale nella misura del 50%, e del T.F.R. ed indennità di disagio, per il periodo lavorativo dal 27.08.2010 al 31.12.2015;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la complessiva somma di € 82.491,83, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, di cui € 11.914,29 a titolo di T.F.R., o nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La i costituiva in giudizio eccependo la prescrizione quinquennale ex art. CP_1
2948 n. 4 e, nel merito, contestando in toto le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2.Osserva, innanzitutto, il Giudice che è non è in contestazione tra le parti che tra le stesse sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27.08.2010 al
22.10.2016, per lo svolgimento delle mansioni di autista e che l'orario di lavoro ordinario previsto contrattualmente fosse pari a 47 ore settimanali.
3. Sostiene, tuttavia, parte ricorrente che egli avrebbe sempre seguito un orario maggiore rispetto a quello ordinario, lavorando costantemente per circa 67 ore a settimana. In ragione di tale maggior durata dell'orario di lavoro, ritiene che la retribuzione percepita nel corso del rapporto – comprensiva di un compenso forfetizzato, comprensivo anche dell'indennità di trasferta e di disagio – sia insufficiente, non proporzionale e contrastante con quanto disposto dal d.lgs. n. 234/2007 di recepimento della direttiva europea 2002/15/CE (anche guardando a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai quali l'art. 4 del citato decreto legislativo rinvia) nonché con l'art. 36 Cost.
4. A fronte di tali deduzioni, si è limitata a precisare che dal giorno CP_1
22/10/2013, aderisce all'associazione rappresentativa dei datori di lavoro , senza CP_2 indicare – e dimostrare – a quale associazione aderisse in precedenza e, comunque, senza dedurre e dimostrare che il CCNL applicato dal 2013 fosse quello stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, unico a poter validamente derogare al disposto normativo ex art. 4, comma 2,
d.lgs. n. 234/2007 (e quindi anche a consentire alla contrattazione aziendale di intervenire sul tema nei limiti e al ricorrere dei presupposti stabiliti).
Di conseguenza è rimasto pure indimostrato che i contratti aziendali in atti – recanti la previsione di un compenso forfettizzato per le ore di lavoro straordinario – potessero validamente disciplinare la materia (si consideri, oltretutto, che l'art 11-bis CCNL logistica e trasporto stabilisce che gli accordi aziendali sul tema debbano essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e, nel caso di specie, non è stato né puntualmente dedotto né provato che il abbia sottoscritto accordi di tal fatta). Pt_1
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Ne discende che, al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea, risulta determinante verificare l'esatto numero di ore di lavoro straordinario svolte nel corso del rapporto lavorativo (tenendo conto della definizione di orario di lavoro dettata dall'art. 3 d.lgs. n.
234/2007) al fine di valutare la proporzionalità e la sufficienza del compenso forfettario pacificamente corrisposto dalla al lavoratore. CP_1
6. Ebbene, dall'esito dell'ordine di esibizione (disposto con ordinanza del 15.11.2022) è emerso che la società resistente non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 8 d.lgs. n.
234/2007 a mente del quale “l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n.
3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro”.
7. Ferme restando le conseguenze di tale violazione di legge (art. 9 d.lgs. n. 234/2007) ciò significa che, nel presente giudizio, il lavoratore era onerato di fornire, con altri mezzi, la prova del fatto costitutivo della propria domanda, costituito dall'aver prestato, nel corso del rapporto,
20 ore di lavoro straordinario a settimana (circostanza espressamente contestata nella memoria difensiva).
8. Non possono costituire validi elementi probatori i documenti contenuti nell'allegato 8 di parte ricorrente in presenza di una espressa contestazione, nella memoria difensiva, in ordine alla riferibilità alla società resistente nonché alla veridicità dei dati inseriti a penna e considerando che, in risposta all'ordine di esibizione dei cronotachigrafi (ordinanza del 6.02.2023), la società ha precisato di aver omesso anche questo tipo di rilevazione, affermando che essi “non sono mai esistiti (e dunque non sono mai stati elaborati)”.
9. Quanto alle risultanze della prova testimoniale, deve dirsi che dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi utili a dimostrare che l'orario di lavoro seguito dal ricorrente sia stato superiore rispetto a quello ordinario e, tantomeno, a dimostrare l'esatto numero di ore di lavoro svolte settimanalmente.
Ed, infatti, il teste – dipendente della società resistente da 10 anni con Testimone_1 mansioni di autista – ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente, anche se non ha ricordato gli esatti periodi, precisando però che ognuno lavora autonomamente, non capitando mai di dover fare viaggi con più autisti;
pertanto, ha chiarito che può capitare di incontrare i colleghi al
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momento del carico o dello scarico, a volte ma non sempre. Ne consegue che il teste non è stato in grado di riferire l'orario che seguiva il ricorrente e neppure i giorni di riposo e i giorni di lavoro del NA ( ha precisato che ognuno ha i propri turni, per cui anche se la regola tendenziale era di “non superare tre volte 15 ore e due volte 13 ore con la pausa di 11 ore” egli non può dire se il ricorrente arrivasse a lavorare per questo numero di ore o meno).
Del medesimo tenore è stata la deposizione di – collega di lavoro del Testimone_2 ricorrente fino al 15 luglio 2024 – che ha affermato di non sapere nulla sull'orario di lavoro seguito dal ricorrente, sui giorni della settimana in cui si svolgeva il suo lavoro e sulla circostanza che lavorasse, su turni, presso il depuratore Acea.
Parimenti, il teste – anch'egli dipendente della società resistente, con Testimone_3 mansioni di autista – ha chiarito che “ognuno faceva il suo lavoro ed i suoi turni”, sicchè gli capitava di incontrare il ricorrente qualche volta per strada ma non sa quale fosse il suo orario di lavoro, a che ora iniziasse e a che ora finisse;
ha aggiunto che la pausa pranzo ognuno la organizzava da solo e che lui non ha mai lavorato il sabato.
Il teste , poi, ha riferito di lavorare per ACEA da 11 anni e di aver Testimone_4 conosciuto il ricorrente perché veniva a lavorare presso il depuratore di Artena. Alla luce della sua cognizione dei fatti, ha potuto soltanto genericamente riferire che “ogni tanto” vedeva il ricorrente arrivare con il mezzo presso il depuratore ma non è riuscito a ricordare la frequenza con la quale lo vedeva né ha saputo collocare nel tempo la prima e l'ultima volta in cui l'ha visto.
Analogamente, – in qualità di dipendente di una società con cui Persona_1 collaborava la resistente – ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare dal 2014 al 2018 circa, in CP_ qualità autista della resistente, quando andava con la cisterna a caricare dei rifiuti presso l'azienda dove egli lavora, precisando che ciò accadeva circa una volta ogni 15 giorni (nella fascia oraria dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì) ed aggiungendo di non essere a conoscenza dell'esatto orario di lavoro seguito dal ricorrente.
Anche il teste ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare quando si recava Testimone_5 presso la ditta dove egli lavora, la GSA a Civitacastellana, circa due volte al mese, precisando che quanto il ricorrente veniva a scaricare, il suo lavoro durava circa un'oretta da quando entrava ma la durata dipendeva dal rifiuto che portava. Ha aggiunto che il giorno della settimana in cui il ricorrente effettuava questo lavoro era variabile e che non ricorda se abbia a volte coinciso con la giornata del sabato.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
10. Alla luce delle risultanze istruttorie risultava inammissibile per irrilevanza l'ordine di esibizione dei formulari sottoscritti da e relativi al carico e scarico delle merci presso i Pt_1 depositi di e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
IN , richiesto da parte ricorrente. Avendo i testi chiarito che si trattava Controparte_7 di attività che non avvenivano tutti i giorni ma saltuariamente (“ogni tanto”, circa una volta ogni
15 giorni o due volte al mese), tali documenti non potrebbero in alcun modo consentire di ricostruire con esattezza il numero esatto di ore di lavoro svolte dal ricorrente nel periodo al vaglio e di stabilire se egli abbia superato e di quante ore l'orario ordinario previsto contrattualmente.
11. Le svolte considerazioni rendono inevitabile concludere che, in assenza di dimostrazione in ordine alla esatta quantità del lavoro prestato, la domanda attorea non è suscettibile di accoglimento (non risultando contestata la proporzionalità e sufficienza della retribuzione percepita per le ore di lavoro ordinario e non potendo valutarsi la proporzionalità e sufficienza dei compensi forfettizzati per lavoro straordinario in mancanza dell'esatta dimostrazione del numero di ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all'orario normale).
12. Il ricorso deve essere, dunque, integralmente respinto, restando assorbita la necessità di riflettere sulle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
13. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione, dovendosi tener conto delle difficoltà probatorie incombenti sul lavoratore anche a fronte del segnalato inadempimento della società resistente rispetto all'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro positivamente stabilito.
PQM
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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