Articolo 18 della Legge 20 marzo 1980, n. 75
Articolo 17Articolo 19
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22 marzo 1980
Art. 18. Contributo previdenziale obbligatorio

Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , e' ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1 gennaio 1984.
Entrata in vigore il 22 marzo 1980
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