Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00405/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2025, proposto da Espi Agritech - Società Agricola a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Simona Barchiesi, Gianluca Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola San Marziano a responsabilità limitata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della Nota prot. n. GESWEB/P20241053530 del 20/12/2024, a firma del Direttore del GSE, con la quale è stata disposta la esclusione della ricorrente dalla procedura competitiva finalizzata all’erogazione del “contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV01310, comprensivo dell’installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 900,00 kW, nel Comune di Pastorano”;
- della Nota del 18/12/2024, con la quale il GSE ha richiesto integrazioni alla domanda di ammissione;
- del Chiarimento (FAQ) GSE KB0016926, pubblicato sul portale di procedura, laddove legittimante il provvedimento sub 1);
- del Decreto Ministeriale n.436 del 22/12/2024 (di seguito “DM Agrivoltaico”), laddove interpretato nel senso attribuitole dall’ente resistente;
- del Decreto dipartimentale n. 233 del 16/5/24 del MASE, rubricato “Approvazione regole operative del DM Agrivoltaico” (nel seguito “Regole Operative”), recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti agrivoltaici di natura sperimentale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 2, investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”;
- del Decreto dipartimentale n. 251 del 31/5/24, rubricato “Approvazione aggiornamento regole operative e pubblicazione avvisi DM Agrivoltaico”, recante aggiornamento delle Regole Operative; - dell’Avviso pubblico del 31/5/2024, recante indizione della procedura di ammissione al finanziamento ed individuazione dei “criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri per l’assegnazione del contingente di potenza destinato al riconoscimento dei benefici previsti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili specificate all’art. 1 del DM Agrivoltaico”;
- del Decreto dipartimentale n. 250 del 30/11/24, recante approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente, atto mai conosciuto;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visto l’atto depositato in data 27 novembre 2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IO CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna controversia trae origine dall’esclusione della società ricorrente dalla procedura volta a riconoscere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico di 900,00 kW di potenza, da installare nel Comune di Pastorano (CE).
2. In data 27 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo presentato una nuova istanza di ammissione al contributo a seguito della riapertura dei termini della procedura da parte del Gestore.
3. All’udienza pubblica in data 9 gennaio 2026 la causa è stata introitata ai fini della decisione.
4. Il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’azione proposta e non può decidere su di essa, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo la parte, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso (Cons. Stato, sez. VI, n. 6322/2024; sez. V, n. 9668/2023; sez. III, n. 3981/2021).
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Il complessivo andamento della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TU, Presidente FF
IO CC, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CC | LE TU |
IL SEGRETARIO