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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 877/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
rilevato che la parte opposta ha chiesto trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. ma che il giudizio era stato rinviato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., e che la parte ha per altro regolarmente depositato memorie conclusionali come da precedente ordinanza;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.877/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 877 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. IANNONE MAURO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. BLANDINO LEONARDO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Assunta Longobardi;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1881/2018 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad €
37.893,38 oltre interessi e spese in favore della a titolo di dovuto e non corrisposto Controparte_1 per contratto di finanziamento. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni. Nel merito, deduceva l'assenza di prova scritta, in quanto mancavano i movimenti del conto corrente.
Si costituiva la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepiva la Controparte_1 tardività dell'opposizione per mancato rispetto del termine di 40 giorni;
nel merito, contestava le avverse deduzioni, insisteva per la legittimità della pretesa creditoria, e per la conferma dell'ingiunzione di pagamento o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ivi indicata.
La causa veniva istruita, mediante disposizione di CTU tecnico economica e, dopo il deposito della perizia, ritenuta matura per la decisione.
L'udienza del 22/01/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va preliminarmente esaminata la questione in ordine alla tempestività dell'opposizione proposta.
In termini va rilevato che la ha effettuato contestualmente due diverse notifiche nei Controparte_1 confronti del una risulta perfezionata in data 19/12/2018 per consegna a mani della moglie, Pt_1
l'altra per compiuta giacenza in data 31/12/2018.
Deve considerarsi, però, che la prima notifica è quella effettivamente compiuta presso il luogo in cui il si dichiara residente ( Via Parrocchia in Mercato San NO - e cioè emerge dall'atto Pt_1 di opposizione) e che la stessa risulta regolarmente perfezionata ai sensi dell'art 139 co 2 c.p.c.: né
l'opponente, nelle memorie ex art 183 co 6 c.p.c. (prima atto successivo alla produzione della suddetta notifica da parte della ha contestato la ricezione della suddetta raccomandata. Per Controparte_1 altro deve rilevarsi che l'art 139 c.p.c. per le notifiche giudiziarie non prevede, nel caso in cui l'atto sia consegnato a mani di familiare convivente, l'inoltro della raccomandata informativa, prevista, al contrario, solo nel caso di consegna al portiere o al vicino. Il termine di 40 giorni per l'opposizione va, pertanto, calcolato dal 19/12/2018 e deve dirsi spirato in data 28 gennaio 2019.
L'opposizione è quindi tardiva.
L'inammissibilità dell'opposizione per tardività comporta altresì che non possa essere esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto: ed infatti la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che laddove la notifica del decreto ingiuntivo sia esistente e se ne voglia far valere la sola tardività, l'unico strumento ammissibile è quello dell'opposizione ex art 645 c.p.c. o ex art 650 c.p.c.. In questi termini Cass civ. sentenza n. 3552 del 2014 ha stabilito che “il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi. Pertanto, il provvedimento che contenga esclusivamente la statuizione d'inefficacia ai sensi dell'art. 188 c.p.c.,
è affetto da nullità, in quanto pronunciato in un'ipotesi non prevista dal codice di rito (Cass. 2.4.2010,
n. 8126). La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (31.10.2007, n.
22959). Ne consegue che tranne i casi in cui un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso non può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 disp. att.
c.p.c.; se la notifica sia semplicemente nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione (Cass. 26.7.2001, n. 10183).”
Essendo nel caso in esame l'opposizione tardiva, tale dichiarazione preclude l'esame di qualunque eccezione ivi contenuta, dovendosi considerare l'opposizione medesima tamquam non esset.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con la riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
Parimenti in capo alla parte opponente rimangono le spese di CTU, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) Dichiara l'opposizione inammissibile e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.910,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) pone le spese di CTU definitivamente in capo a parte opponente.
Depositato telematicamente in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
rilevato che la parte opposta ha chiesto trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. ma che il giudizio era stato rinviato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., e che la parte ha per altro regolarmente depositato memorie conclusionali come da precedente ordinanza;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.877/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 877 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. IANNONE MAURO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. BLANDINO LEONARDO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Assunta Longobardi;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1881/2018 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad €
37.893,38 oltre interessi e spese in favore della a titolo di dovuto e non corrisposto Controparte_1 per contratto di finanziamento. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni. Nel merito, deduceva l'assenza di prova scritta, in quanto mancavano i movimenti del conto corrente.
Si costituiva la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepiva la Controparte_1 tardività dell'opposizione per mancato rispetto del termine di 40 giorni;
nel merito, contestava le avverse deduzioni, insisteva per la legittimità della pretesa creditoria, e per la conferma dell'ingiunzione di pagamento o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ivi indicata.
La causa veniva istruita, mediante disposizione di CTU tecnico economica e, dopo il deposito della perizia, ritenuta matura per la decisione.
L'udienza del 22/01/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va preliminarmente esaminata la questione in ordine alla tempestività dell'opposizione proposta.
In termini va rilevato che la ha effettuato contestualmente due diverse notifiche nei Controparte_1 confronti del una risulta perfezionata in data 19/12/2018 per consegna a mani della moglie, Pt_1
l'altra per compiuta giacenza in data 31/12/2018.
Deve considerarsi, però, che la prima notifica è quella effettivamente compiuta presso il luogo in cui il si dichiara residente ( Via Parrocchia in Mercato San NO - e cioè emerge dall'atto Pt_1 di opposizione) e che la stessa risulta regolarmente perfezionata ai sensi dell'art 139 co 2 c.p.c.: né
l'opponente, nelle memorie ex art 183 co 6 c.p.c. (prima atto successivo alla produzione della suddetta notifica da parte della ha contestato la ricezione della suddetta raccomandata. Per Controparte_1 altro deve rilevarsi che l'art 139 c.p.c. per le notifiche giudiziarie non prevede, nel caso in cui l'atto sia consegnato a mani di familiare convivente, l'inoltro della raccomandata informativa, prevista, al contrario, solo nel caso di consegna al portiere o al vicino. Il termine di 40 giorni per l'opposizione va, pertanto, calcolato dal 19/12/2018 e deve dirsi spirato in data 28 gennaio 2019.
L'opposizione è quindi tardiva.
L'inammissibilità dell'opposizione per tardività comporta altresì che non possa essere esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto: ed infatti la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che laddove la notifica del decreto ingiuntivo sia esistente e se ne voglia far valere la sola tardività, l'unico strumento ammissibile è quello dell'opposizione ex art 645 c.p.c. o ex art 650 c.p.c.. In questi termini Cass civ. sentenza n. 3552 del 2014 ha stabilito che “il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi. Pertanto, il provvedimento che contenga esclusivamente la statuizione d'inefficacia ai sensi dell'art. 188 c.p.c.,
è affetto da nullità, in quanto pronunciato in un'ipotesi non prevista dal codice di rito (Cass. 2.4.2010,
n. 8126). La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (31.10.2007, n.
22959). Ne consegue che tranne i casi in cui un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso non può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 disp. att.
c.p.c.; se la notifica sia semplicemente nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione (Cass. 26.7.2001, n. 10183).”
Essendo nel caso in esame l'opposizione tardiva, tale dichiarazione preclude l'esame di qualunque eccezione ivi contenuta, dovendosi considerare l'opposizione medesima tamquam non esset.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con la riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
Parimenti in capo alla parte opponente rimangono le spese di CTU, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) Dichiara l'opposizione inammissibile e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.910,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) pone le spese di CTU definitivamente in capo a parte opponente.
Depositato telematicamente in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco