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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 22/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 804/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'udienza del 22.12.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza con motivazione contestuale
nella causa di lavoro pendente tra
, elettivamente domiciliato in Lanciano (CH), Corso Trento Parte_1
e Trieste n. 118, presso lo studio dell'avv. Pietro Cotellessa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ing. con sede in Casoli (CH) Zona Industriale Controparte_2
Casoli Est, 1 elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Venezia n. 4, presso lo studio degli avv.ti Duilio Manella e Giulia Di Cesare, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti;
- resistente -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso premesso: Parte_1 -di essere stato assunto in data 03.10.2022 alle dipendenze della società
[...] on contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1 ed inquadramento al livello D2 del CCNL Metalmeccanica Industria;
-di essere stato adibito a mansioni di “addetto montaggio”;
-che il rapporto di lavoro si è svolto regolarmente sino a quando, con lettera del
20.12.2024, la società datrice di lavoro gli ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con cessazione del rapporto alla data del 31.12.2024;
-che la società resistente ha omesso di corrispondergli tutte le spettanze di fine rapporto, nonché il saldo di diverse retribuzioni maturate nel corso degli anni 2023 e 2024 per un totale di € 16.049,75 (retribuzione lorda delle mensilità di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, luglio 2024, settembre
2024, ottobre 2024, ivi compresi alcuni periodi di CIG), oltre alle mensilità aggiuntive
(tredicesima) maturate per le annualità 2023 e 2024, quantificate in € 1.783,90 per l'anno 2023 e in € 1.932,04 per l'anno 2024, per un totale di € 3.715,94 ed al TFR maturato pari ad €. 3.481,80, come da Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi
2024;
-che il totale degli importi dovuti, oltre rivalutazione ed interessi, ammonta, pertanto, ad
€ 23.247,49; ha adito codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire le somme Parte_1 dovute a titolo di saldo mensilità 2023 e 2024 per € 16.049,75, mensilità aggiuntive per
€ 3.715,94 e TFR per € 3.481,80, per un importo totale lordo pari ad € 23.247,49; - Per
l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 23.247,49 (euro ventitremiladuecentoquarantasette/49) a titolo di differenze retributive, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condannare, in ogni caso, la società resistente alla consegna dell'ultimo cedolino paga relativo al rapporto di lavoro de quo contenente il TFR;
- Col favore delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Con memoria si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo di dichiarare infondata la domanda per la somma di € 8.714,36 già corrisposta, evidenziando, da un lato, l'esistenza di alcune lievi discrepanze negli importi, pur calcolati al lordo, come si evince dalle buste paghe relative ai mesi contestati e al TFR e comunque con riferimento alla totalità delle retribuzioni percepite dal lavoratore e, dall'altro, che tutti i contributi fiscali e previdenziali sono già stati versati dall'azienda -come noto al lavoratore che avrebbe dovuto verificare la propria posizione previdenziale e come attestato dal DURC e dagli F24 quietanzati- per cui le somme riferite a tali voci sono inesigibili poiché già corrisposte. La società ha invece riconosciuto come dovuta la somma pari ad € 14.533,13 e ha formulato alla controparte una proposta conciliativa.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, dopo un rinvio della prima udienza, in data odierna le difese hanno formulato espressa istanza per la definizione della controversia con pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Indi la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere avendo le parti sottoscritto in via stragiudiziale un verbale di conciliazione.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, come da concorde richiesta delle parti.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso, all'udienza del 22.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'udienza del 22.12.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza con motivazione contestuale
nella causa di lavoro pendente tra
, elettivamente domiciliato in Lanciano (CH), Corso Trento Parte_1
e Trieste n. 118, presso lo studio dell'avv. Pietro Cotellessa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ing. con sede in Casoli (CH) Zona Industriale Controparte_2
Casoli Est, 1 elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Venezia n. 4, presso lo studio degli avv.ti Duilio Manella e Giulia Di Cesare, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti;
- resistente -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso premesso: Parte_1 -di essere stato assunto in data 03.10.2022 alle dipendenze della società
[...] on contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1 ed inquadramento al livello D2 del CCNL Metalmeccanica Industria;
-di essere stato adibito a mansioni di “addetto montaggio”;
-che il rapporto di lavoro si è svolto regolarmente sino a quando, con lettera del
20.12.2024, la società datrice di lavoro gli ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con cessazione del rapporto alla data del 31.12.2024;
-che la società resistente ha omesso di corrispondergli tutte le spettanze di fine rapporto, nonché il saldo di diverse retribuzioni maturate nel corso degli anni 2023 e 2024 per un totale di € 16.049,75 (retribuzione lorda delle mensilità di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, luglio 2024, settembre
2024, ottobre 2024, ivi compresi alcuni periodi di CIG), oltre alle mensilità aggiuntive
(tredicesima) maturate per le annualità 2023 e 2024, quantificate in € 1.783,90 per l'anno 2023 e in € 1.932,04 per l'anno 2024, per un totale di € 3.715,94 ed al TFR maturato pari ad €. 3.481,80, come da Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi
2024;
-che il totale degli importi dovuti, oltre rivalutazione ed interessi, ammonta, pertanto, ad
€ 23.247,49; ha adito codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire le somme Parte_1 dovute a titolo di saldo mensilità 2023 e 2024 per € 16.049,75, mensilità aggiuntive per
€ 3.715,94 e TFR per € 3.481,80, per un importo totale lordo pari ad € 23.247,49; - Per
l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 23.247,49 (euro ventitremiladuecentoquarantasette/49) a titolo di differenze retributive, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condannare, in ogni caso, la società resistente alla consegna dell'ultimo cedolino paga relativo al rapporto di lavoro de quo contenente il TFR;
- Col favore delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Con memoria si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo di dichiarare infondata la domanda per la somma di € 8.714,36 già corrisposta, evidenziando, da un lato, l'esistenza di alcune lievi discrepanze negli importi, pur calcolati al lordo, come si evince dalle buste paghe relative ai mesi contestati e al TFR e comunque con riferimento alla totalità delle retribuzioni percepite dal lavoratore e, dall'altro, che tutti i contributi fiscali e previdenziali sono già stati versati dall'azienda -come noto al lavoratore che avrebbe dovuto verificare la propria posizione previdenziale e come attestato dal DURC e dagli F24 quietanzati- per cui le somme riferite a tali voci sono inesigibili poiché già corrisposte. La società ha invece riconosciuto come dovuta la somma pari ad € 14.533,13 e ha formulato alla controparte una proposta conciliativa.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, dopo un rinvio della prima udienza, in data odierna le difese hanno formulato espressa istanza per la definizione della controversia con pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Indi la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere avendo le parti sottoscritto in via stragiudiziale un verbale di conciliazione.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, come da concorde richiesta delle parti.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso, all'udienza del 22.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-