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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2552/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2552/2021 tra
Parte_1 RICORRENTE e Contr Parte_2 RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
RI SS PA
ZA MA
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. SANTINI PAOLO Parte_1 Contr Per 'avv. BECHI VITTORIO Parte_2 Per RI SS PA l'avv. CHISTOTH AMREIN in sostituzione dell'avv. ULIVI GIANNOTTO L'avv. Santini conclude riportandosi alle deduzioni svolte alla scorsa udienza e alle istanze ivi formulate;
con riferimento alla CTU contabile, a seguito della integrazione operata, richiama le due ipotesi relative al CCNL nazionale e rileva che non debba essere detratto il compenso forfetario agricolo;
quanto alla CTU medico legale, rileva che debbano essere detratte solo le seguenti somme: € 4.299,00 come quota parte del valore capitale relativo al biologico, € 2774,43 relativo alla malattia professionale 511296902, € 4.675,51 con riferimento alla malattia professionale 511296903 ed € 3.108,91 per la malattia professionale 514352275, così da detrarre le medesime dal un complessivo dovuto pari, incluse le spese sanitarie, ad € 61.382,18. L'avv. Bechi si riporta agli atti e deposita giurisprudenza sul danno differenziale. L'avv. Amrein conclude come in atti, rilevando che è pacifico e documentato che le malattie professionali sono estranee al contratto di assicurazione azionato verso RI S.p.A., così come è processualmente pacifico sin dall'inizio che gli infortuni professionali sono estranei dalla domanda del ricorrente, che in ogni caso all'udienza del 26.9.2024 lo ha formalmente e chiaramente rilevato;
chiede che le spese di lite vengano poste dal giudice a carico di quella delle due parti ulteriori in causa che a suo avviso ha determinato l'infondato ed inutile coinvolgimento della compagnia assicuratrice nel presente giudizio.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 18,10, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2552/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1 PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO DEI 106 FIRENZE presso il difensore avv. SANTINI PAOLO Parte ricorrente contro Contr (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. BECHI VITTORIO e dell'avv. CHITI STEFANO e dell'avv. BECHI FEDERICA, elettivamente domiciliata in VIA JACOPO NARDI 27 FIRENZE presso il difensore avv. BECHI VITTORIO Parte resistente e con la chiamata in causa di RI SS PA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVI P.IVA_2 GIANNOTTO, elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO LA MARMORA 45 FIRENZE presso il difensore avv. ULIVI GIANNOTTO Parte terza chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 Controparte_2 conclusioni:
“- accertata e dichiarata la pluralità di mansioni espletate e l'effettivo orario di lavoro prestato, come indicati nell'espositiva condannare la al pagamento in Parte_3 favore del sig. a titolo di competenze per lavoro straordinario nel periodo da luglio Parte_1
2007 e fino alla cessazione del rapporto in misura di € 153.488,87 (di cui € 1.936,24 per incidenza su
TFR) o la diversa somma che per gli stessi titoli risulterà dovuta e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti rivalutati dalla maturazione di ciascuna differenza mensile e e fino al saldo effettivo;
- Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Parte_3
, per inosservanza degli obblighi imposti dall'artt. 2087 e 2049 c.civ e dal D. Lgs. 81/2008,
[...] oltre che per inosservanza degli obblighi contrattuali come specificati in ricorso, nella determinazione delle malattie professionali insorta e carico e in danno del sig. con la conseguente Parte_1 menomazione dell'integrità psico fisica dello stesso lavoratore nella misura del 35% o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, al netto del risarcimento già erogato o erogando dall' , CP_3 in misura di € 175.366,30 oltre al rimborso delle spese medico-legali sostenute per € 1.010,00, o le diverse somme che per gli stessi titoli risulteranno dovute e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e fino al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali per l'attività difensiva, e con sentenza esecutiva come per legge”.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato in fatto e in diritto le domande attoree, chiedendone il rigetto;
in denegata ipotesi di loro accoglimento, anche solo parziale, ha domandato la chiamata in causa della terza RI Assicurazioni S.p.A. e la condanna della stessa a garantirla e manlevarla per gli importi che fosse chiamata a pagare in favore del ricorrente a titolo di danno differenziale.
Autorizzata la chiamata in causa di RI Assicurazioni S.p.A., quest'ultima si è tardivamente costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 24.9.2024, domandando “previa emissione dell'ordine ai sensi dell'art. 213 c.p.c. nei confronti della competente sede e previa declaratoria CP_3 della carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente con riferimento alla domanda relativa alle voci di danno e alle somme indennizzate e/o riconosciute da per gli infortuni e le malattie di cui CP_3 si narra nel ricorso introduttivo, in tesi, rigettare la domanda di rilevazione in garanzia azionata da nei confronti di RI Assicurazioni S.p.A. in quanto infondata sia Controparte_2 in fatto che in diritto ed in quanto comunque in ogni caso non provata, con condanna del ricorrente alla refusione di compensi e spese della comparente a fronte di rigetto delle domande che hanno reso necessaria la chiamata in causa e con compensazione di compensi e spese tra la comparente e la resistente e, in ipotesi, accogliere la domanda azionata da nei Controparte_2 confronti di RI Assicurazioni S.p.A. previo diffalco delle somme riconosciute da al CP_3 ricorrente ed entro gli stretti limiti di operatività delle garanzie assicurative azionate (ivi comprese la detrazione della franchigia per danno biologico assoluta di € 2.580,00 e relativa del 6%) di cui alla documentata disciplina contrattuale, con compensazione di compensi e spese di lite tra la resistente e la comparente”. La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo prova per testi ed ammissione di CTU contabile e di CTU medico legale e, quindi è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Differenze retributive
È pacifico che il ricorrente sia stato assunto dalla resistente l'1.9.1990 per svolgere mansioni di
“guardiacaccia” e sia stato inquadrato (da ultimo) come operaio di I livello del CCL Guardie Giurate
Aziende Agricole Agrituristiche Venatorie Province di Firenze e TO (vd. anche prospetti paga sub doc. 2 fasc. ric.).
In base alle categorie fissate dall'art. 10 del citato CCL (doc. 3 fasc. ric. e doc. 1 fasc. res.), il ricorrente ha ricoperto il ruolo di “guardia giurata operatore faunistico”, le cui mansioni sono elencate dal medesimo art. 10:
1) vigilanza e custodia dell'istituto faunistico o faunistico venatorio o agrituristico venatorio assegnato o da cui dipende;
2) assicurare il rispetto e fare osservare le norme sancite dalle leggi e disposizioni, tempo per tempo vigenti, di tutela della fauna, flora e dell'attività venatoria;
3) cura, alimentazione e allevamento, compreso l'eventuale uso di attrezzi e macchine agricole occorrenti – anche in riferimento alle coltivazioni e all'habitat, delle specie faunistiche, secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro e mediante uso di attrezzi e macchine agricole necessari forniti dall'azienda;
4) lotta agli animali randagi e predatori, da effettuarsi in stretta osservanza delle vigenti disposizioni, comunitarie e legislative nazionali e regionali, che disciplinano la materia;
5) custodia dei cani (da sorveglianza e da caccia), sempreché il datore di lavoro fornisca il locale di ricovero e le spese di mantenimento;
6) svolgimento delle mansioni generiche proprie della “guardia giurata campestre e boschiva”1. Quanto all'orario di lavoro, il successivo art. 11 così dispone:
“Per l'orario di lavoro si applicano le norme di legge, riferite alle caratteristiche di un servizio di fiducia, discontinuo e di attesa, connesso alla vigilanza e alla custodia, di cui agli artt. 2, 3 e 4, del
R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 2667 e successive modificazioni e integrazioni, come confermato dall'art. 16 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE (vedi allegato n. 5).
Fermo restando quanto sopra, quando la guardia giurata risulti comandata ad altri servizi, sempre fra quelli stabiliti dal Contratto di lavoro, oppure effettui servizi diversi da quelli previsti e concordati con il titolare, o chi per lui, dell'azienda, questa osserverà l'orario di lavoro degli altri operai agricoli dell'azienda stessa.
Le guardie godono di quattro giorni di permessi retribuiti all'anno. Le modalità di effettuazione devono essere concordate con il datore di lavoro, o chi per lui, nel rispetto delle esigenze aziendali;
comunque, non nei periodi di caccia e di più intenso lavoro”.
Il ricorrente rivendica – da luglio 2007 al 5.7.2018 (cessazione del rapporto di lavoro) – il diritto al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario svolto, sul presupposto che, pur avendo prestato in prevalenza mansioni di guardiacaccia, sia stato comandato a svolgere ordinariamente e continuamente anche altri servizi, così da essere sottoposto all'“orario di lavoro degli altri operai agricoli dell'azienda” (cioè, 39 ore settimanali – 6 ore e mezzo per 5 giorni – quale orario ordinario, come da CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti).
Quindi, dato per pacifico che in ciascun anno, sia nel periodo di caccia (da settembre a metà marzo) che nel periodo non di caccia (da metà marzo a fine agosto), abbia svolto attività di guardiacaccia Pt_1
(al riguardo, vd. anche rapporti di lavoro giornaliero redatti in tale veste, doc. 7 fasc. ric.), il ricorrente, che pure ha riferito che le attività di cui sopra sono state prevalenti, ha dedotto di aver ulteriormente espletato i seguenti ulteriori compiti ed attività:
a) nel periodo di caccia f) assistere alla divisione dei prodotti con i dipendenti, i compartecipanti, i coloni, i mezzadri e, comunque, nei contratti a conduzione associata od a soccida;
g) provvedere alla consegna di determinati prodotti dell'azienda e dei boschi, compilando eventualmente i mandati di consegna;
h) eseguire, su specifica richiesta del datore di lavoro, la divisione dei prodotti minori (patate, fave, fagioli, castagne ecc.) con i dipendenti, i compartecipanti, i coloni, mezzadro e soccidari;
i) se richiesto dal datore di lavoro, accudire ad allevamenti di specie faunistiche e, comunque, di bestiame. • Attività connesse alla caccia di selezione (capriolo, daino e talvolta cinghiale) almeno 5 giorni a settimana (escluso martedì e venerdì) dall'alba a un'ora dopo il tramonto, come da calendario venatorio fissato dall'amministrazione competente;
• Attività di abbattimento nei fondi chiusi (ai margini dell'azienda) nei giorni di martedì o venerdì
(cioè a caccia chiusa) con orario dalle 8 alle 18, per 5-6 volte all'anno; e nei terreni della riserva della resistente per la salvaguardia delle colture (vd. anche doc. 11: schede abbattimento anno
2017);
• Attività di assistenza amministrativa e materiale (logistica) in favore dei cacciatori ospiti dell'azienda nel periodo di caccia: compilazione della documentazione relativa, con annotazione del responsabile di battuta, dell'elenco partecipanti, dei colpi sparati, del numero di capi abbattuti e del quantitativo di carni cedute (doc. 8 fasc. ric.); compilazione registri venatori (docc. 10 e 10-bis fasc. ric.).
Inoltre, da venerdì sera a domenica pomeriggio, oltre alle attività amministrative di cui sopra, il ricorrente accompagnava gli ospiti agli alloggi, li accompagnava per le attività di appostamento e di caccia, vigilava sulla loro attività venatoria, recuperava e trasportava in fattoria i capi abbattuti, li sbuzzava e li macellava nella macelleria e li sistemava nelle celle frigorifero (tutto ciò, peraltro, fino al 2016, da quando il ricorrente ha partecipato al recupero dei capi soltanto guidando mezzi aziendali);
• Promozione commerciale dell'attività venatoria (tenuta dei contatti con i cacciatori per concordare date e prezzi, nonché prezzi della selvaggina cacciata (vd. email sub doc. 9)
b) nel periodo non di caccia, il ricorrente si recava alle 7,30 nel piazzale di fronte all'officina assieme agli altri dipendenti per pianificare le attività della giornata con il dott. quindi svolgeva fino a Per_1 buio (18,30 nella seconda metà di marzo;
fino alle 19,45 in aprile;
fino alle 20,30 in maggio e agosto;
fino alle 21,30 in giugno e luglio) – e con pausa pranzo dalle 12,00 alle 13,00/13,30 – attività di controllo connesse al ruolo di guardiacaccia e le ulteriori seguenti attività:
• quotidianamente, addetto alla sicurezza della villa e di tutti i casali della tenuta (44 tra ruderi e ristrutturati);
• fino al 2013, e per due o tre volte a settimana, portava il mais agli animali in riserva, conducendo il trattore con un carro miscelatore da 30 quintali a traino, con il quale riempiva le mangiatoie poste su palchetti (successivamente sostituite con contenitori a tempo) e disseminate sul territorio della riserva;
• nei periodi caldi e sempre avvalendosi (fino al 2013) del trattore, trasportava una botte per acqua da
30 quintali per rifornire laghetti artificiali e pile in cemento dove gli animali selvatici potevano dissetarsi;
• in ogni stagione, manutenzione delle altane da caccia (circa 50);
• controllo e sistemazione delle recinzioni;
• intervento ad ogni ora del giorno e della notte nel caso fosse scattato l'allarme ad uno dei casali
• controllo, due volte al giorno, della stalla ove si trovava una dozzina di vacche;
• dal 2011 e dal maggio a settembre di ogni anno, addetto alla attività antincendio, con orario dalle
18,00 alle 20,00/20,30, mediante utilizzo di jeep;
• mansioni di autista quanto vi era il proprietario con la sua famiglia;
• tenuta in funzione del parco macchine, facendo fare il giro alle stesse e portandone in officina per le riparazioni, con relative annotazioni (docc. 13-18 fasc. ric.); pulizia e lavaggio delle stesse.
La resistente ha rilevato che alcune attività, svolte peraltro solo saltuariamente e con il supporto di altre persone, hanno costituito mansioni accessorie e connesse a quelle di guardiacaccia (redazione dei registri di caccia;
attività di recupero, trasporto e macellazione degli animali uccisi;
trasporto mais per gli animali in riserva;
attività di vigilanza antincendio;
manutenzione delle altane di caccia;
controllo e manutenzione delle reti di confine;
controllo e vigilanza delle vacche chianine); ha quindi rilevato che ha svolto esclusivamente mansioni di guardiacaccia e incarichi a quelle ultime mansioni Pt_1 accessori e connessi.
L'istruttoria orale assunta2 ha permesso di dimostrare lo svolgimento da parte del ricorrente di tutte le mansioni allegate e sopra riportate, alcune delle quali peraltro non oggetto di specifica contestazione
(oltre a quanto rilevato nel precedente capoverso, si rileva che la resistente non ha negato lo svolgimento delle attività di autista, di manutenzione del parco macchine, di interfaccia con i clienti coinvolti nelle battute di caccia per informazioni commerciali, di attività di abbattimento e quelle connesse alla caccia di selezione, né ha contestato la produzione documentale di cui ai docc. 9 e 19 fasc. ric.).
Tratto caratterizzante della figura del guardiacaccia consiste nel rendere un “servizio di fiducia, discontinuo e di attesa, connesso alla vigilanza e alla custodia” (art. 11 CCL cit.); anche a ritenere che in senso lato possano rientrare in tale ruolo le attività di redazione dei registri di caccia, di vigilanza antincendio, il controllo e la sistemazione dei recinti di confine3, la manutenzione delle altane, gli interventi in caso di attivazione dell'allarme e la sicurezza sulla villa e i casali, il controllo sulle vacche e la manutenzione e controllo degli animali presenti4, vi sono senz'altro servizi eseguiti dal Pt_1 che non si sono tradotti in compiti di vigilanza e custodia e che, quindi, egli non ha reso in veste di guardiacaccia: si tratta, in particolare, dell'attività di interfaccia con i clienti coinvolti nelle battute di caccia per informazioni commerciali, delle mansioni di recupero, trasporto e macellazione dei capi abbattuti durante le battute di caccia, delle attività di abbattimento, nonché dei compiti di autista (per il proprietario della tenuta e suoi parenti e amici, nelle 5/6 occasioni annuali in cui si recava presso la tenuta, trattenendosi per 7/10giorni) e di manutentore del parco macchine (attività di guida giornaliera e incarico di portarle e riprenderle dall'officina quando necessario).
A queste è da aggiungere quanto si ricava dalla (non contestata) documentazione di cui al doc. 19 fasc. ric., da cui risulta che il ricorrente seguiva ed era responsabile di tutta una serie di interventi esulanti attività di custodia e controllo (acquisti animali, ristrutturazione immobili, acquisto materiali da arredamento, accordi commerciali con clienti per la caccia, tenuta dei rapporti con enti locali per pagamento imposte e concessioni edilizie).
Al di là della occasionalità o meno nello svolgimento di questi ulteriori compiti (peraltro, la manutenzione del parco macchine è stata svolta con continuità e pressoché giornalmente nei periodi non di caccia, come risulta anche dai registri annotati dal ricorrente e non specificamente contestati: docc. 13-18 fasc. ric.), ciò che rileva è che essi siano stati affidati ed eseguiti (l'art. 11 cit. non richiede la continuità/prevalenza del loro svolgimento, in quanto tale requisito non è menzionato, al pari di quello corrispondentemente negativo della occasionalità/sporadicità) e, in tale caso, per il guardiacaccia trova applicazione unitaria il regime orario degli operai agricoli (senza distinguere tra compiti di vigilanza/custodia ed altri servizi), ovvero 39 ore settimanali quale orario ordinario (6,5 ore al giorno per 6 giorni a settimana).
Ciò posto, e passando ad esaminare l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, è opportuno distinguere tra periodo di caccia e periodo non di caccia.
Quanto al primo (da settembre a metà marzo di ogni anno), le risultanze della prova per testi sostanzialmente convergono nell'attestare che il ricorrente abbia partecipato a battute di caccia che si tenevano nella struttura, anche insieme ad ospiti esterni;
in tali occasioni il ricorrente era al lavoro dalle 7,00/7,30 (teste 5 e le battute di caccia duravano dalle 3 alle 5 ore circa (teste Tes_2 Tes_5
che ha indicato come termine le 13,00); il teste ha dichiarato che le battute
[...] Testimone_6
di caccia iniziavano verso le 8,00/8,30 per terminare verso le 14,30/15,00 mentre il teste ha Tes_2 riferito che esse terminavano all'ora di pranzo, dalle 13,00 in poi.
Tutti i suddetti testi hanno poi affermato che a ciò seguivano (attività svolte anche dal ricorrente)8 il trasporto delle carcasse presso la fattoria, una pausa pranzo (che il teste ha quantificato in Tes_3
15/20 minuti) e nel pomeriggio l'effettuazione dell'attività (svolta anche dal ricorrente insieme ad altri: testi e di pulizia, eviscerazione e posizionamento nelle celle frigo degli animali uccisi, Tes_3 Tes_1 da concludere entro la serata e che si prolungava – peraltro con una pausa cena (testi e Tes_3 Tes_1 quest'ultimo ha quantificato la pausa in un'ora) – di norma in orario variabile: dalle 18,00 alle 20,00
(secondo il teste , che ha aggiunto che era più frequente terminare alle 20,00 che alle 18,00), fino Tes_2 alle 22,00 (secondo il teste o fino alle 20,30 (secondo il teste il quale ha anche Tes_1 Tes_3 dichiarato che “Quando vi era la caccia, nelle volte in cui sono stato presente anche io, il ricorrente ha iniziato a lavorare un'ora prima della levata del sole fino ad ora dopo il tramonto con pausa pranzo e cena”).
A ciò seguiva, qualche giorno dopo, l'attività di frollatura e di selezione degli animali, eseguita (anche) dal ricorrente e richiedente una giornata intera di lavoro (testi , . Tes_3 Tes_2 Tes_1
Valutando complessivamente tali dichiarazioni, può indicarsi mediamente un orario lavorativo, per i giorni in cui risulta – sulla base dei registri di caccia prodotti dalla resistente (doc. 9 fasc. res. e allegati alla nota di deposito di parte resistente del 18.11.2024) – che il ricorrente abbia partecipato alle battute di caccia, dal luglio 2007 al 2016 (compreso) dalle 7,30 alle 20,30 con pausa pranzo e cena di 1 ora e
20 minuti complessivamente.
Per gli anni 2017 e 2018, invece, avendo il ricorrente partecipato solo al recupero dei capi, l'orario seguito nel sabato e nella domenica è stato mediamente di 5 ore (durata della battuta di caccia e rientro in fattoria), dalle 7,30 alle 13,30. Quanto ai restanti giorni della settimana, non vi è prova del mancato riposo di un giorno a settimana e lo svolgimento delle ordinarie attività di guardiacaccia e delle altre sopra riportate – in difetto di altre circostanze – può essere quantificato in 6 ore e mezzo, eccezion fatta per 5 giorni all'anno in cui il ricorrente ha svolto la (non contestata) attività di abbattimento per 10 ore (dalle 8 alle 18 senza pausa pranzo), secondo quanto riferito concordemente dai testi (così rendendosi superfluo sul punto l'ordine di esibizione).
Minori convergenze sono emerse relativamente agli orari seguiti dal nel periodo non di Pt_1 caccia (da metà marzo a fine agosto di ogni anno): se il teste – che ha riferito di aver svolto Tes_1 presso la le attività indicategli di volta in volta dal , il più delle volte insieme a lui CP_4 Pt_1
(controllo e sistemazione delle reti di confine;
governo dei cinghiali e degli animali della tenuta;
uscite serali per controllare d'estate la presenza di incendi e, tutto l'anno, la presenza di animali nocivi) – ha indicato un orario di lavoro (proprio e del ricorrente) dalle 5,30/6,00 alle 12,00, dalle 14,00 alle
19,30/20,00 e poi dalle 21,00 (senza specificazione dell'orario di termine), il teste ha Tes_3 dichiarato che in tale periodo ha fatto indicativamente il proprio stesso orario, cioè dalle 7,00 Pt_1 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30/19,00 in estate e dalle 8,00 dalle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 in inverno.
Lo svolgimento dell'attività in orario anche serale trova riscontro nei rapporti di lavoro giornalieri che sono stati redatti dal ricorrente per essere consegnati all'amministratore in tali Controparte_5 documenti, non oggetto di specifica contestazione, è infatti spesso riportato un orario di termine dell'attività lavorativa alle 23,00 o alle 23,30 (doc. 7 fasc. ric.).
Tenuto conto di ciò, valutate complessivamente le dichiarazioni testimoniali sopra riportate (il fatto che il Teste sia stato presente di norma per tre giorni a settimana, di cui uno infrasettimanale, non Tes_1 priva di attendibilità le sue dichiarazioni, che sotto molti aspetti hanno trovato conferma nelle deposizioni degli altri testi) ed effettuata una media tra estate e inverno, può affermarsi che da metà marzo a fine agosto di ogni anno il ricorrente abbia svolto un orario giornaliero per 6 giorni a settimana dalle 7,30 alle 12,00, dalle 14,00 alle 19,00 e dalle 21,00 alle 23,00.
Il ricorrente ha quindi diritto, per il periodo dal 18.7.2007 al 5.7.2018, al pagamento delle differenze retributive in ragione degli orari di lavoro sopra indicati.
La data iniziale tiene conto del principio di diritto sancito, in punto di prescrizione estintiva quinquennale (sollevata da parte resistente), da Cass., 26246/2022 (“Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”) e della circostanza che la legge 92/2012 è entrata in vigore il 18.7.2012.
Disposta sul punto CTU contabile, il giudicante – tra le varie alternative prospettante dal consulente d'ufficio dott.ssa – condivide quella corrispondente allo “scenario a)” della perizia Persona_2 integrativa del 20.10.2025 parametrata alle tabelle dei CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti nazionali tempo per tempo vigenti, dal momento che:
a) trovano applicazione le tabelle dei CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti nazionali (e non quelle dei
CTL della provincia di Firenze e TO) perché sula base di esse sono stati elaborati i conteggi allegati al ricorso, che sul punto non sono stati contestati dalla società resistente;
b) l'inserimento del “compenso forfait agricolo” all'interno della retribuzione mensile di fatto si giustifica per il fatto che la relativa voce è presente in via continuativa nelle buste paga emesse nei confronti del ricorrente e, quindi, è da ricomprendere nel calcolo per la quantificazione della paga oraria valevole per il conteggio delle differenze retributive spettanti al lavoratore;
c) quanto al percepito, deve tenersi conto di tutte le somme corrisposte in costanza di rapporto, compresi i premi periodici mensili e i conguagli di fine anno.
La resistente deve quindi essere condannata a pagare al ricorrente, per tali titoli, la complessiva somma di € 82.618,61 (vd. il riepilogo a pag. 11 della integrazione peritale del 20.10.2025), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Danno differenziale
Come sopra visto, il ricorrente era tra coloro che facevano l'attività di raccolta e posizionamento sui mezzi degli animali abbattuti (in media 15 a volta ma fino anche a 40, con un peso variabile di ciascun animale da 70 a 130 Kg: teste peso di ciascuna carcassa da 10/30 Kg a 100/120 Kg: teste Tes_1
per essere poi trasportati in fattoria, così come quella di scarico degli animali per il relativo Tes_3 trasporto nel locale pulizia/eviscerazione (testi , ; tale attività era svolta Tes_2 Tes_1 Tes_3 manualmente, da una singola persona o da più persone (due o quattro) a seconda del peso dell'animale
(il teste ha dichiarato che, se la carcassa pesava 35/40 kg, era presa da due persone, oltre da 4 Tes_3 persone).
Una volta raggiunto il relativo locale, per posizionare gli animali da terra ad una altezza giusta per la eviscerazione, era usato un verricello (definito “automatico” dal teste “elettrico” dai testi Tes_1
e il teste l'ha definito “montacarichi elettrico”), mentre – terminata tale attività Tes_3 Tes_4 Tes_2 – gli animali erano portati manualmente da più persone per essere trasportati nelle attigue celle frigo
(testi e ), ove non è chiaro se per tirare su l'animale ed appenderlo vi fosse un verricello Tes_1 Tes_2 manuale, abbassabile fino a terra e utilizzabile da una sola persona (la presenza di tale strumento è stata riferita dai testi e e, invece, negata dal teste ). Tes_3 Tes_4 Tes_2
Con riferimento alla caccia di selezione, il teste ha dichiarato che gli animali di norma erano più Tes_2 pesanti e che era lui col ricorrente a svolgere l'attività di macellazione, eviscerazione e selezionamento degli animali nelle celle.
Esclusa la sottoposizione del ricorrente al profilo di rischio microclima ambienti freddi (non è emerso la durata della permanenza del ricorrente nelle celle frigo, ove egli doveva soltanto appendere gli animali macellati), le risultanze istruttorie hanno dimostrato la sussistenza dei fattori di rischio sopra indicati e dedotti in ricorso con riferimento alla movimentazione e al sollevamento manuale dei carichi e la resistente non ha dimostrato di ave adottato tulle le misure di prevenzione idonee, essendo anzi stata omessa l'adozione di appositi presidi per il sollevamento e lo spostamento meccanizzato dei carichi.
Sussiste quindi la responsabilità colposa della resistente per violazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt.
167 ss. D.Lgs. 81/2008.
E' stata disposta CTU medico legale per valutare il rischio da sovraccarico biomeccanico dovuto alla movimentazione manuale dei pesi in occasione delle battute di caccia (comprese quelle di selezione) avvenute nei periodi di caccia (da settembre a metà marzo di ogni anno) dal 1994 al 2016 (quando il ricorrente ha partecipato ad esse solo guidando mezzi di trasporto) sulla base dei registri di caccia in atti;
il tutto, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate (numero medio degli animali abbattuti, peso degli animali, trasporto manuale e utilizzo di verricello elettrico nel locale macelleria;
presenza/assenza di verricello manuale nelle celle frigo), che ha accertato il danno subito dal ricorrente e il nesso causa tra questo e la attività di movimentazione dei carichi.
Invero, il consulente d'ufficio, dott. ha rilevato che “non sia insorto alcun danno Persona_3 psichico in conseguenza della movimentazione carichi come descritta al punto (1) del quesito peritale;
detta attività risulta comunque tale da concausare l'insorgenza di patologia discale vertebrale lombare
e a carico della cuffia dei rotatori alla spalla e al canale del carpo al polso;
il danno attualmente è indicabile – come dettagliato in perizia – in un periodo di inabilità temporanea biologica di tre giorni come totale, venti giorni come parziale al 75%, trenta giorni come parziale al 50% e trenta giorni come parziale al 25%; in un danno biologico permanente quantificabile nel complesso nella misura del
17 (diciassette) percento riferito alle tre condizioni morbose, con un danno differenziale con il 16% che è da considerare il valore raggiunto in sede di revisione per il cumulo delle tre malattie CP_3 professionali (non si fa mai somma aritmetica nella valutazione del danno biologico) che, insieme ai postumi degli infortuni, comporta una rendita nella misura complessiva del 20%” (pag. 13 della perizia).
Come ha evidenziato il CTU, “Le diagnosi delle menomazioni è la seguente: discopatie lombari con sofferenza radicolare e lieve deficit della colonna, sindrome del tunnel carpale senza danno funzionale con quadro EMG del 14/2/2025, tendinopatia della cuffia spalla destra trattata chirurgicamente con recupero funzionale.
Le menomazioni incidono sulla integrità psico-fisica nel loro complesso nella misura del 17
(diciassette) percento che non contrasta la rendita già concessa che comprende postumi di eventi traumatici alla caviglia destra e sinistra (rispettivamente 3% e 2%). Quindi si evidenzia un danno differenziale limitato solo fra l'attuale 17% attuale e il 16% che è attendibile il valore raggiunto in sede di revisione con il cumulo delle tre malattie professionali (non si fa mai somma aritmetica CP_3 nella valutazione del danno biologico) che unitamente ai postumi degli infortuni hanno condotto alla rendita nella misura complessiva del 20% che non risulta contestata dall'assicurato nella sua percentuale.
L'inabilità temporanea biologica non sussiste trattandosi di malattie professionali a lenta e graduale insorgenza senza incidenza sulle attività della vita ordinaria in detto periodo, mentre il periodo relativo alla “ricaduta” per intervento alla spalla è valutabile in base alla data di ricovero
(3/11/2022), al controllo ortopedico in data 1/12/2022 (documento 49 di parte ricorrente) che evidenzia una positiva evoluzione del quadro con cure fisiche (la cui competenza di costo come malattia professionale sarebbe potuta e dovuta essere ), che risulterebbero effettuate nel CP_3
Dicembre 2022 e Gennaio 2023, anche se la documentazione relativa (fatture in atti di causa) non riporta il segmento corporeo trattato con kinesi segmentaria. Quindi si può indicare un periodo di tre giorni come totale (relativi al ricovero), venti giorni come parziale al 75%, trenta giorni come parziale al 50% e trenta giorni come parziale al 25%.
Le spese mediche in atti (documenti 35, 50 e 51) sono relative alla relazione del dott. (€ 800,00), Pt_4 alle cure fisiche (complessivi € 1.608,00), all'acquisto di tutore (€ 120,00) e a tre ticket sanitari in data
5/7-12/7-19/7/2021 che non riportano il tipo di prestazione (complessivi € 217,50) e uno scontrino di farmacia del 23/11/2022 (€ 12,61) per acquisto di OP (farmaco gastroprotettore) e Per_4
(farmaco antinfiammatorio-antidolorifico).
Si tratta di spese che, pur con le carenze indicate, appaiono – sotto il profilo temporale, dei dati sanitari e dei trattamenti – riferibili alla vicenda e congrue” (pag. 11 perizia). Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario, perché congruamente motivate alla luce dell'esame della documentazione medica in atti e dell'esame condotto sulla persona del ricorrente;
in particolare, nessun danno di natura psichica risulta essere derivato dalla movimentazione dei carichi, mentre le eventuali conseguenze che su tale piano possano essere scaturite dalla vicenda relativa alla cessazione del rapporto di lavoro sono qui irrilevanti, non essendo il licenziamento del lavoratore oggetto di causa.
La stabilizzazione dei postumi permanenti può dirsi realizzata in data 25.1.2023, cioè al termine del periodo di positiva evoluzione del quadro fisico successivo all'intervento alla spalla del novembre 2022
(ricovero dal 3 al 6 novembre 2022; 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di invalidità parziale al 25%).
Tenuto conto dell'età del ricorrente alla data di stabilizzazione dei postumi permanenti (58 anni, posto che egli è nato il [...]) ed applicate le Tabelle di Milano aggiornate al DPR 12/2025, il danno non patrimoniale permanente può essere espresso – in difetto di allegazione e prova relativamente a concrete circostanze idonee ad aumentarne ulteriormente il valore – in un valore monetario “medio”, aumentato solo per l'inserimento nel valore di liquidazione anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” e corrispondente al caso di incidenza della lesione in termini meramente “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, così da determinare la somma di € 58.727,45 secondo valori attuali.
Tale importo, devalutato al 25.1.2023 e poi rivalutato ad oggi e maggiorato degli interessi legali, ammonta ad € 63.873,68 (importo devalutato al 25.1.2023: € 57.239,23), da maggiorare degli accessori di legge dalla data della presente sentenza al saldo.
Poiché il fatto integra gli estremi (oggettivi e soggettivi) di un reato perseguibile d'ufficio (lesioni colpose gravi), sussiste ex art. 10 DPR 1124/1965 la responsabilità del datore di lavoro per il cd. danno differenziale, da calcolare operando una comparazione tra il danno sul piano civilistico e l'indennizzo erogato da secondo il criterio delle poste omogenee. CP_3
Essendo ristorabile in ambito assicurativo solo il danno biologico permanente, all'importo di cui sopra deve essere detratto il valore capitale della quota di rendita destinata a ristorare suddetto danno, CP_3 che nel caso di specie – con riferimento esclusivamente alle tre malattie professionali per cui è causa e con esclusione degli infortuni occorsi al ), è pari a complessivi € 7.758,85 (€ 2.774,43 + € Pt_1
4.675,51 + € 3.108,91, come da informazioni scritte richieste all' ex art. 213 c.p.c. e datate CP_3
14.10.2025).
Il cd. danno differenziale può essere quindi quantificato in € 56.114,83, oltre accessori di legge dalla data odierna al saldo, al cui pagamento deve quindi essere condannata la società resistente. Al ricorrente compete, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di invalidità temporanea dell'integrità psico-fisica e del danno patrimoniale a titolo di rimborso delle spese mediche
(voci non coperte dall'indennizzo ): CP_3
- il primo può essere quantificato, in valori attuali, in complessivi € 3.243,97 (indennità giornaliera applicata € 80,10 che include maggiorazione morale al 45%, in difetto di allegazioni di pregiudizi ulteriori), che – devalutato in € 3.161,76 alla data del 25.1.2023 e maggiorato di interessi e rivalutazione sino alla data odierna – ammonta ad € 3.527,36, cui devono aggiungersi gli accessori di legge dalla data odierna al saldo;
- il secondo può essere liquidato in € 2.758,11, importo ritenuto congruo dal CTU, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge dal giorno delle singole erogazioni sino al saldo.
La resistente deve quindi essere condannata a pagare al ricorrente anche i suddetti importi.
Domanda di manleva nei confronti di RI Assicurazioni S.p.A.
La domanda è infondata, in quanto dalle polizze e dalle relative condizioni in atti (docc. 28-32 fasc. res.
e docc 2-3 fasc. RI) il rischio assicurato è limitato agli infortuni e non ricomprende le malattie professionali, quale quella per cui è causa.
Spese di lite e di CTU
Nei rapporti tra il ricorrente e la resistente, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e solo liquidate come da dispositivo.
Sono poste a carico della resistente, altresì, le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, come liquidate da dispositivo, avendo la suddetta parte dato causa alla infondata chiamata in giudizio della compagnia assicurativa, avendo in ricorso fatto domanda di condanna del ristoro dei soli Pt_1 danni discendenti dalle allegate malattie professionali.
Le spese delle CTU, come liquidate da separati provvedimenti, sono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) condanna a pagare al ricorrente , a titolo di Controparte_2 Parte_1 differenze retributive, la somma complessiva di € 82.618,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna a pagare al ricorrente , a titolo di Controparte_2 Parte_1 danno differenziale per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico fisica, la somma di € 56.114,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo: 3) condanna a pagare al ricorrente , a titolo di Controparte_2 Parte_1 ristoro del danno non patrimoniale da lesione temporanea dell'integrità psico-fisica, la somma di €
3.527,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo:
4) condanna a pagare al ricorrente, a titolo di ristoro del danno Controparte_2 patrimoniale (rimborso spese mediche), la somma di € 2.758,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date delle singole erogazioni al saldo;
5) condanna a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_2 Parte_1 lite, liquidate in € 13.395,00 per compensi, € 607,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge se dovuti;
6) condanna a rifondere alla terza chiamata RI Assicurazioni Controparte_2
S.p.A. le spese di lite, liquidate in € 13.395,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
7) pone definitivamente a carico di le spese di CTU medico legale, Controparte_2 come già liquidate da separato decreto;
8) pone definitivamente a carico di le spese di CTU contabile, come Controparte_2 già liquidate da separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattasi delle seguenti attività, sempre elencate all'art. 10 cit.: a) vigilare e custodire le coltivazioni, il bestiame, i fabbricati ed i boschi, dell'azienda agricola ed in genere la proprietà, anche nelle aziende ove si effettua agriturismo;
b) curare e vigilare l'esecuzione di determinati lavori;
c) effettuare accertamenti per conto del conducente;
d) riferire sulle eventuali infrazioni alle norme sulla disciplina aziendale degli operai dipendenti dell'azienda e dei coloni della stessa;
e) applicare immediatamente le istruzioni ricevute nei riguardi di operai, compartecipanti e coloni dell'azienda, nonché verso terzi che arrechino danno personalmente o con animali alle colture, alla selvaggina, ai boschi, al bestiame, ai fabbricati e comunque alla proprietà aziendale;
2 Testi di parte ricorrente e testi di parte resistente e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
Tes_4 3 Che non solo il controllo, ma anche la sistemazione delle recinzioni costituisca mansione di guardiacaccia si ricava dagli stessi rapporti giornalieri quale guardiacaccia redatti dal ricorrente, ove anche tale attività è riportata (doc. 7 fasc. ric.). 4 Tale compito rientra tra le mansioni generiche proprie della “guardia giurata campestre e boschiva” (vd. nota 1). 5 Dipendente della resistente da ottobre 2011 ai primi mesi del 2016, quale addetto alla riserva. 6 Amico del ricorrente dal 1994/1995 grazie alla comune passione della caccia e frequentatore dell
[...]
dal 1996/1997per due/tre giorni a settimana, quando (giovedì, sabato e domenica) era Controparte_2 libero dalla sua attività di autotrasportatore. 7 Dipendente della resistente dal 1999/2000 e cognato del ricorrente. 8 Solo il teste – dipendente della resistente dal 1998 quale trattorista – ha riferito che Tes_4
partecipava poco alla raccolta degli animali abbattuti, ma ha anche dichiarato di aver partecipato Pt_1 poche volte a queste battute di caccia (7 o 8 volte l'anno) quale trattorista (arrivando quindi intorno alle 15,30/16,00).
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2552/2021 tra
Parte_1 RICORRENTE e Contr Parte_2 RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
RI SS PA
ZA MA
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. SANTINI PAOLO Parte_1 Contr Per 'avv. BECHI VITTORIO Parte_2 Per RI SS PA l'avv. CHISTOTH AMREIN in sostituzione dell'avv. ULIVI GIANNOTTO L'avv. Santini conclude riportandosi alle deduzioni svolte alla scorsa udienza e alle istanze ivi formulate;
con riferimento alla CTU contabile, a seguito della integrazione operata, richiama le due ipotesi relative al CCNL nazionale e rileva che non debba essere detratto il compenso forfetario agricolo;
quanto alla CTU medico legale, rileva che debbano essere detratte solo le seguenti somme: € 4.299,00 come quota parte del valore capitale relativo al biologico, € 2774,43 relativo alla malattia professionale 511296902, € 4.675,51 con riferimento alla malattia professionale 511296903 ed € 3.108,91 per la malattia professionale 514352275, così da detrarre le medesime dal un complessivo dovuto pari, incluse le spese sanitarie, ad € 61.382,18. L'avv. Bechi si riporta agli atti e deposita giurisprudenza sul danno differenziale. L'avv. Amrein conclude come in atti, rilevando che è pacifico e documentato che le malattie professionali sono estranee al contratto di assicurazione azionato verso RI S.p.A., così come è processualmente pacifico sin dall'inizio che gli infortuni professionali sono estranei dalla domanda del ricorrente, che in ogni caso all'udienza del 26.9.2024 lo ha formalmente e chiaramente rilevato;
chiede che le spese di lite vengano poste dal giudice a carico di quella delle due parti ulteriori in causa che a suo avviso ha determinato l'infondato ed inutile coinvolgimento della compagnia assicuratrice nel presente giudizio.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 18,10, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2552/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1 PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO DEI 106 FIRENZE presso il difensore avv. SANTINI PAOLO Parte ricorrente contro Contr (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. BECHI VITTORIO e dell'avv. CHITI STEFANO e dell'avv. BECHI FEDERICA, elettivamente domiciliata in VIA JACOPO NARDI 27 FIRENZE presso il difensore avv. BECHI VITTORIO Parte resistente e con la chiamata in causa di RI SS PA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVI P.IVA_2 GIANNOTTO, elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO LA MARMORA 45 FIRENZE presso il difensore avv. ULIVI GIANNOTTO Parte terza chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 Controparte_2 conclusioni:
“- accertata e dichiarata la pluralità di mansioni espletate e l'effettivo orario di lavoro prestato, come indicati nell'espositiva condannare la al pagamento in Parte_3 favore del sig. a titolo di competenze per lavoro straordinario nel periodo da luglio Parte_1
2007 e fino alla cessazione del rapporto in misura di € 153.488,87 (di cui € 1.936,24 per incidenza su
TFR) o la diversa somma che per gli stessi titoli risulterà dovuta e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti rivalutati dalla maturazione di ciascuna differenza mensile e e fino al saldo effettivo;
- Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Parte_3
, per inosservanza degli obblighi imposti dall'artt. 2087 e 2049 c.civ e dal D. Lgs. 81/2008,
[...] oltre che per inosservanza degli obblighi contrattuali come specificati in ricorso, nella determinazione delle malattie professionali insorta e carico e in danno del sig. con la conseguente Parte_1 menomazione dell'integrità psico fisica dello stesso lavoratore nella misura del 35% o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, al netto del risarcimento già erogato o erogando dall' , CP_3 in misura di € 175.366,30 oltre al rimborso delle spese medico-legali sostenute per € 1.010,00, o le diverse somme che per gli stessi titoli risulteranno dovute e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e fino al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali per l'attività difensiva, e con sentenza esecutiva come per legge”.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato in fatto e in diritto le domande attoree, chiedendone il rigetto;
in denegata ipotesi di loro accoglimento, anche solo parziale, ha domandato la chiamata in causa della terza RI Assicurazioni S.p.A. e la condanna della stessa a garantirla e manlevarla per gli importi che fosse chiamata a pagare in favore del ricorrente a titolo di danno differenziale.
Autorizzata la chiamata in causa di RI Assicurazioni S.p.A., quest'ultima si è tardivamente costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 24.9.2024, domandando “previa emissione dell'ordine ai sensi dell'art. 213 c.p.c. nei confronti della competente sede e previa declaratoria CP_3 della carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente con riferimento alla domanda relativa alle voci di danno e alle somme indennizzate e/o riconosciute da per gli infortuni e le malattie di cui CP_3 si narra nel ricorso introduttivo, in tesi, rigettare la domanda di rilevazione in garanzia azionata da nei confronti di RI Assicurazioni S.p.A. in quanto infondata sia Controparte_2 in fatto che in diritto ed in quanto comunque in ogni caso non provata, con condanna del ricorrente alla refusione di compensi e spese della comparente a fronte di rigetto delle domande che hanno reso necessaria la chiamata in causa e con compensazione di compensi e spese tra la comparente e la resistente e, in ipotesi, accogliere la domanda azionata da nei Controparte_2 confronti di RI Assicurazioni S.p.A. previo diffalco delle somme riconosciute da al CP_3 ricorrente ed entro gli stretti limiti di operatività delle garanzie assicurative azionate (ivi comprese la detrazione della franchigia per danno biologico assoluta di € 2.580,00 e relativa del 6%) di cui alla documentata disciplina contrattuale, con compensazione di compensi e spese di lite tra la resistente e la comparente”. La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo prova per testi ed ammissione di CTU contabile e di CTU medico legale e, quindi è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Differenze retributive
È pacifico che il ricorrente sia stato assunto dalla resistente l'1.9.1990 per svolgere mansioni di
“guardiacaccia” e sia stato inquadrato (da ultimo) come operaio di I livello del CCL Guardie Giurate
Aziende Agricole Agrituristiche Venatorie Province di Firenze e TO (vd. anche prospetti paga sub doc. 2 fasc. ric.).
In base alle categorie fissate dall'art. 10 del citato CCL (doc. 3 fasc. ric. e doc. 1 fasc. res.), il ricorrente ha ricoperto il ruolo di “guardia giurata operatore faunistico”, le cui mansioni sono elencate dal medesimo art. 10:
1) vigilanza e custodia dell'istituto faunistico o faunistico venatorio o agrituristico venatorio assegnato o da cui dipende;
2) assicurare il rispetto e fare osservare le norme sancite dalle leggi e disposizioni, tempo per tempo vigenti, di tutela della fauna, flora e dell'attività venatoria;
3) cura, alimentazione e allevamento, compreso l'eventuale uso di attrezzi e macchine agricole occorrenti – anche in riferimento alle coltivazioni e all'habitat, delle specie faunistiche, secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro e mediante uso di attrezzi e macchine agricole necessari forniti dall'azienda;
4) lotta agli animali randagi e predatori, da effettuarsi in stretta osservanza delle vigenti disposizioni, comunitarie e legislative nazionali e regionali, che disciplinano la materia;
5) custodia dei cani (da sorveglianza e da caccia), sempreché il datore di lavoro fornisca il locale di ricovero e le spese di mantenimento;
6) svolgimento delle mansioni generiche proprie della “guardia giurata campestre e boschiva”1. Quanto all'orario di lavoro, il successivo art. 11 così dispone:
“Per l'orario di lavoro si applicano le norme di legge, riferite alle caratteristiche di un servizio di fiducia, discontinuo e di attesa, connesso alla vigilanza e alla custodia, di cui agli artt. 2, 3 e 4, del
R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 2667 e successive modificazioni e integrazioni, come confermato dall'art. 16 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE (vedi allegato n. 5).
Fermo restando quanto sopra, quando la guardia giurata risulti comandata ad altri servizi, sempre fra quelli stabiliti dal Contratto di lavoro, oppure effettui servizi diversi da quelli previsti e concordati con il titolare, o chi per lui, dell'azienda, questa osserverà l'orario di lavoro degli altri operai agricoli dell'azienda stessa.
Le guardie godono di quattro giorni di permessi retribuiti all'anno. Le modalità di effettuazione devono essere concordate con il datore di lavoro, o chi per lui, nel rispetto delle esigenze aziendali;
comunque, non nei periodi di caccia e di più intenso lavoro”.
Il ricorrente rivendica – da luglio 2007 al 5.7.2018 (cessazione del rapporto di lavoro) – il diritto al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario svolto, sul presupposto che, pur avendo prestato in prevalenza mansioni di guardiacaccia, sia stato comandato a svolgere ordinariamente e continuamente anche altri servizi, così da essere sottoposto all'“orario di lavoro degli altri operai agricoli dell'azienda” (cioè, 39 ore settimanali – 6 ore e mezzo per 5 giorni – quale orario ordinario, come da CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti).
Quindi, dato per pacifico che in ciascun anno, sia nel periodo di caccia (da settembre a metà marzo) che nel periodo non di caccia (da metà marzo a fine agosto), abbia svolto attività di guardiacaccia Pt_1
(al riguardo, vd. anche rapporti di lavoro giornaliero redatti in tale veste, doc. 7 fasc. ric.), il ricorrente, che pure ha riferito che le attività di cui sopra sono state prevalenti, ha dedotto di aver ulteriormente espletato i seguenti ulteriori compiti ed attività:
a) nel periodo di caccia f) assistere alla divisione dei prodotti con i dipendenti, i compartecipanti, i coloni, i mezzadri e, comunque, nei contratti a conduzione associata od a soccida;
g) provvedere alla consegna di determinati prodotti dell'azienda e dei boschi, compilando eventualmente i mandati di consegna;
h) eseguire, su specifica richiesta del datore di lavoro, la divisione dei prodotti minori (patate, fave, fagioli, castagne ecc.) con i dipendenti, i compartecipanti, i coloni, mezzadro e soccidari;
i) se richiesto dal datore di lavoro, accudire ad allevamenti di specie faunistiche e, comunque, di bestiame. • Attività connesse alla caccia di selezione (capriolo, daino e talvolta cinghiale) almeno 5 giorni a settimana (escluso martedì e venerdì) dall'alba a un'ora dopo il tramonto, come da calendario venatorio fissato dall'amministrazione competente;
• Attività di abbattimento nei fondi chiusi (ai margini dell'azienda) nei giorni di martedì o venerdì
(cioè a caccia chiusa) con orario dalle 8 alle 18, per 5-6 volte all'anno; e nei terreni della riserva della resistente per la salvaguardia delle colture (vd. anche doc. 11: schede abbattimento anno
2017);
• Attività di assistenza amministrativa e materiale (logistica) in favore dei cacciatori ospiti dell'azienda nel periodo di caccia: compilazione della documentazione relativa, con annotazione del responsabile di battuta, dell'elenco partecipanti, dei colpi sparati, del numero di capi abbattuti e del quantitativo di carni cedute (doc. 8 fasc. ric.); compilazione registri venatori (docc. 10 e 10-bis fasc. ric.).
Inoltre, da venerdì sera a domenica pomeriggio, oltre alle attività amministrative di cui sopra, il ricorrente accompagnava gli ospiti agli alloggi, li accompagnava per le attività di appostamento e di caccia, vigilava sulla loro attività venatoria, recuperava e trasportava in fattoria i capi abbattuti, li sbuzzava e li macellava nella macelleria e li sistemava nelle celle frigorifero (tutto ciò, peraltro, fino al 2016, da quando il ricorrente ha partecipato al recupero dei capi soltanto guidando mezzi aziendali);
• Promozione commerciale dell'attività venatoria (tenuta dei contatti con i cacciatori per concordare date e prezzi, nonché prezzi della selvaggina cacciata (vd. email sub doc. 9)
b) nel periodo non di caccia, il ricorrente si recava alle 7,30 nel piazzale di fronte all'officina assieme agli altri dipendenti per pianificare le attività della giornata con il dott. quindi svolgeva fino a Per_1 buio (18,30 nella seconda metà di marzo;
fino alle 19,45 in aprile;
fino alle 20,30 in maggio e agosto;
fino alle 21,30 in giugno e luglio) – e con pausa pranzo dalle 12,00 alle 13,00/13,30 – attività di controllo connesse al ruolo di guardiacaccia e le ulteriori seguenti attività:
• quotidianamente, addetto alla sicurezza della villa e di tutti i casali della tenuta (44 tra ruderi e ristrutturati);
• fino al 2013, e per due o tre volte a settimana, portava il mais agli animali in riserva, conducendo il trattore con un carro miscelatore da 30 quintali a traino, con il quale riempiva le mangiatoie poste su palchetti (successivamente sostituite con contenitori a tempo) e disseminate sul territorio della riserva;
• nei periodi caldi e sempre avvalendosi (fino al 2013) del trattore, trasportava una botte per acqua da
30 quintali per rifornire laghetti artificiali e pile in cemento dove gli animali selvatici potevano dissetarsi;
• in ogni stagione, manutenzione delle altane da caccia (circa 50);
• controllo e sistemazione delle recinzioni;
• intervento ad ogni ora del giorno e della notte nel caso fosse scattato l'allarme ad uno dei casali
• controllo, due volte al giorno, della stalla ove si trovava una dozzina di vacche;
• dal 2011 e dal maggio a settembre di ogni anno, addetto alla attività antincendio, con orario dalle
18,00 alle 20,00/20,30, mediante utilizzo di jeep;
• mansioni di autista quanto vi era il proprietario con la sua famiglia;
• tenuta in funzione del parco macchine, facendo fare il giro alle stesse e portandone in officina per le riparazioni, con relative annotazioni (docc. 13-18 fasc. ric.); pulizia e lavaggio delle stesse.
La resistente ha rilevato che alcune attività, svolte peraltro solo saltuariamente e con il supporto di altre persone, hanno costituito mansioni accessorie e connesse a quelle di guardiacaccia (redazione dei registri di caccia;
attività di recupero, trasporto e macellazione degli animali uccisi;
trasporto mais per gli animali in riserva;
attività di vigilanza antincendio;
manutenzione delle altane di caccia;
controllo e manutenzione delle reti di confine;
controllo e vigilanza delle vacche chianine); ha quindi rilevato che ha svolto esclusivamente mansioni di guardiacaccia e incarichi a quelle ultime mansioni Pt_1 accessori e connessi.
L'istruttoria orale assunta2 ha permesso di dimostrare lo svolgimento da parte del ricorrente di tutte le mansioni allegate e sopra riportate, alcune delle quali peraltro non oggetto di specifica contestazione
(oltre a quanto rilevato nel precedente capoverso, si rileva che la resistente non ha negato lo svolgimento delle attività di autista, di manutenzione del parco macchine, di interfaccia con i clienti coinvolti nelle battute di caccia per informazioni commerciali, di attività di abbattimento e quelle connesse alla caccia di selezione, né ha contestato la produzione documentale di cui ai docc. 9 e 19 fasc. ric.).
Tratto caratterizzante della figura del guardiacaccia consiste nel rendere un “servizio di fiducia, discontinuo e di attesa, connesso alla vigilanza e alla custodia” (art. 11 CCL cit.); anche a ritenere che in senso lato possano rientrare in tale ruolo le attività di redazione dei registri di caccia, di vigilanza antincendio, il controllo e la sistemazione dei recinti di confine3, la manutenzione delle altane, gli interventi in caso di attivazione dell'allarme e la sicurezza sulla villa e i casali, il controllo sulle vacche e la manutenzione e controllo degli animali presenti4, vi sono senz'altro servizi eseguiti dal Pt_1 che non si sono tradotti in compiti di vigilanza e custodia e che, quindi, egli non ha reso in veste di guardiacaccia: si tratta, in particolare, dell'attività di interfaccia con i clienti coinvolti nelle battute di caccia per informazioni commerciali, delle mansioni di recupero, trasporto e macellazione dei capi abbattuti durante le battute di caccia, delle attività di abbattimento, nonché dei compiti di autista (per il proprietario della tenuta e suoi parenti e amici, nelle 5/6 occasioni annuali in cui si recava presso la tenuta, trattenendosi per 7/10giorni) e di manutentore del parco macchine (attività di guida giornaliera e incarico di portarle e riprenderle dall'officina quando necessario).
A queste è da aggiungere quanto si ricava dalla (non contestata) documentazione di cui al doc. 19 fasc. ric., da cui risulta che il ricorrente seguiva ed era responsabile di tutta una serie di interventi esulanti attività di custodia e controllo (acquisti animali, ristrutturazione immobili, acquisto materiali da arredamento, accordi commerciali con clienti per la caccia, tenuta dei rapporti con enti locali per pagamento imposte e concessioni edilizie).
Al di là della occasionalità o meno nello svolgimento di questi ulteriori compiti (peraltro, la manutenzione del parco macchine è stata svolta con continuità e pressoché giornalmente nei periodi non di caccia, come risulta anche dai registri annotati dal ricorrente e non specificamente contestati: docc. 13-18 fasc. ric.), ciò che rileva è che essi siano stati affidati ed eseguiti (l'art. 11 cit. non richiede la continuità/prevalenza del loro svolgimento, in quanto tale requisito non è menzionato, al pari di quello corrispondentemente negativo della occasionalità/sporadicità) e, in tale caso, per il guardiacaccia trova applicazione unitaria il regime orario degli operai agricoli (senza distinguere tra compiti di vigilanza/custodia ed altri servizi), ovvero 39 ore settimanali quale orario ordinario (6,5 ore al giorno per 6 giorni a settimana).
Ciò posto, e passando ad esaminare l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, è opportuno distinguere tra periodo di caccia e periodo non di caccia.
Quanto al primo (da settembre a metà marzo di ogni anno), le risultanze della prova per testi sostanzialmente convergono nell'attestare che il ricorrente abbia partecipato a battute di caccia che si tenevano nella struttura, anche insieme ad ospiti esterni;
in tali occasioni il ricorrente era al lavoro dalle 7,00/7,30 (teste 5 e le battute di caccia duravano dalle 3 alle 5 ore circa (teste Tes_2 Tes_5
che ha indicato come termine le 13,00); il teste ha dichiarato che le battute
[...] Testimone_6
di caccia iniziavano verso le 8,00/8,30 per terminare verso le 14,30/15,00 mentre il teste ha Tes_2 riferito che esse terminavano all'ora di pranzo, dalle 13,00 in poi.
Tutti i suddetti testi hanno poi affermato che a ciò seguivano (attività svolte anche dal ricorrente)8 il trasporto delle carcasse presso la fattoria, una pausa pranzo (che il teste ha quantificato in Tes_3
15/20 minuti) e nel pomeriggio l'effettuazione dell'attività (svolta anche dal ricorrente insieme ad altri: testi e di pulizia, eviscerazione e posizionamento nelle celle frigo degli animali uccisi, Tes_3 Tes_1 da concludere entro la serata e che si prolungava – peraltro con una pausa cena (testi e Tes_3 Tes_1 quest'ultimo ha quantificato la pausa in un'ora) – di norma in orario variabile: dalle 18,00 alle 20,00
(secondo il teste , che ha aggiunto che era più frequente terminare alle 20,00 che alle 18,00), fino Tes_2 alle 22,00 (secondo il teste o fino alle 20,30 (secondo il teste il quale ha anche Tes_1 Tes_3 dichiarato che “Quando vi era la caccia, nelle volte in cui sono stato presente anche io, il ricorrente ha iniziato a lavorare un'ora prima della levata del sole fino ad ora dopo il tramonto con pausa pranzo e cena”).
A ciò seguiva, qualche giorno dopo, l'attività di frollatura e di selezione degli animali, eseguita (anche) dal ricorrente e richiedente una giornata intera di lavoro (testi , . Tes_3 Tes_2 Tes_1
Valutando complessivamente tali dichiarazioni, può indicarsi mediamente un orario lavorativo, per i giorni in cui risulta – sulla base dei registri di caccia prodotti dalla resistente (doc. 9 fasc. res. e allegati alla nota di deposito di parte resistente del 18.11.2024) – che il ricorrente abbia partecipato alle battute di caccia, dal luglio 2007 al 2016 (compreso) dalle 7,30 alle 20,30 con pausa pranzo e cena di 1 ora e
20 minuti complessivamente.
Per gli anni 2017 e 2018, invece, avendo il ricorrente partecipato solo al recupero dei capi, l'orario seguito nel sabato e nella domenica è stato mediamente di 5 ore (durata della battuta di caccia e rientro in fattoria), dalle 7,30 alle 13,30. Quanto ai restanti giorni della settimana, non vi è prova del mancato riposo di un giorno a settimana e lo svolgimento delle ordinarie attività di guardiacaccia e delle altre sopra riportate – in difetto di altre circostanze – può essere quantificato in 6 ore e mezzo, eccezion fatta per 5 giorni all'anno in cui il ricorrente ha svolto la (non contestata) attività di abbattimento per 10 ore (dalle 8 alle 18 senza pausa pranzo), secondo quanto riferito concordemente dai testi (così rendendosi superfluo sul punto l'ordine di esibizione).
Minori convergenze sono emerse relativamente agli orari seguiti dal nel periodo non di Pt_1 caccia (da metà marzo a fine agosto di ogni anno): se il teste – che ha riferito di aver svolto Tes_1 presso la le attività indicategli di volta in volta dal , il più delle volte insieme a lui CP_4 Pt_1
(controllo e sistemazione delle reti di confine;
governo dei cinghiali e degli animali della tenuta;
uscite serali per controllare d'estate la presenza di incendi e, tutto l'anno, la presenza di animali nocivi) – ha indicato un orario di lavoro (proprio e del ricorrente) dalle 5,30/6,00 alle 12,00, dalle 14,00 alle
19,30/20,00 e poi dalle 21,00 (senza specificazione dell'orario di termine), il teste ha Tes_3 dichiarato che in tale periodo ha fatto indicativamente il proprio stesso orario, cioè dalle 7,00 Pt_1 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30/19,00 in estate e dalle 8,00 dalle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 in inverno.
Lo svolgimento dell'attività in orario anche serale trova riscontro nei rapporti di lavoro giornalieri che sono stati redatti dal ricorrente per essere consegnati all'amministratore in tali Controparte_5 documenti, non oggetto di specifica contestazione, è infatti spesso riportato un orario di termine dell'attività lavorativa alle 23,00 o alle 23,30 (doc. 7 fasc. ric.).
Tenuto conto di ciò, valutate complessivamente le dichiarazioni testimoniali sopra riportate (il fatto che il Teste sia stato presente di norma per tre giorni a settimana, di cui uno infrasettimanale, non Tes_1 priva di attendibilità le sue dichiarazioni, che sotto molti aspetti hanno trovato conferma nelle deposizioni degli altri testi) ed effettuata una media tra estate e inverno, può affermarsi che da metà marzo a fine agosto di ogni anno il ricorrente abbia svolto un orario giornaliero per 6 giorni a settimana dalle 7,30 alle 12,00, dalle 14,00 alle 19,00 e dalle 21,00 alle 23,00.
Il ricorrente ha quindi diritto, per il periodo dal 18.7.2007 al 5.7.2018, al pagamento delle differenze retributive in ragione degli orari di lavoro sopra indicati.
La data iniziale tiene conto del principio di diritto sancito, in punto di prescrizione estintiva quinquennale (sollevata da parte resistente), da Cass., 26246/2022 (“Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”) e della circostanza che la legge 92/2012 è entrata in vigore il 18.7.2012.
Disposta sul punto CTU contabile, il giudicante – tra le varie alternative prospettante dal consulente d'ufficio dott.ssa – condivide quella corrispondente allo “scenario a)” della perizia Persona_2 integrativa del 20.10.2025 parametrata alle tabelle dei CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti nazionali tempo per tempo vigenti, dal momento che:
a) trovano applicazione le tabelle dei CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti nazionali (e non quelle dei
CTL della provincia di Firenze e TO) perché sula base di esse sono stati elaborati i conteggi allegati al ricorso, che sul punto non sono stati contestati dalla società resistente;
b) l'inserimento del “compenso forfait agricolo” all'interno della retribuzione mensile di fatto si giustifica per il fatto che la relativa voce è presente in via continuativa nelle buste paga emesse nei confronti del ricorrente e, quindi, è da ricomprendere nel calcolo per la quantificazione della paga oraria valevole per il conteggio delle differenze retributive spettanti al lavoratore;
c) quanto al percepito, deve tenersi conto di tutte le somme corrisposte in costanza di rapporto, compresi i premi periodici mensili e i conguagli di fine anno.
La resistente deve quindi essere condannata a pagare al ricorrente, per tali titoli, la complessiva somma di € 82.618,61 (vd. il riepilogo a pag. 11 della integrazione peritale del 20.10.2025), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Danno differenziale
Come sopra visto, il ricorrente era tra coloro che facevano l'attività di raccolta e posizionamento sui mezzi degli animali abbattuti (in media 15 a volta ma fino anche a 40, con un peso variabile di ciascun animale da 70 a 130 Kg: teste peso di ciascuna carcassa da 10/30 Kg a 100/120 Kg: teste Tes_1
per essere poi trasportati in fattoria, così come quella di scarico degli animali per il relativo Tes_3 trasporto nel locale pulizia/eviscerazione (testi , ; tale attività era svolta Tes_2 Tes_1 Tes_3 manualmente, da una singola persona o da più persone (due o quattro) a seconda del peso dell'animale
(il teste ha dichiarato che, se la carcassa pesava 35/40 kg, era presa da due persone, oltre da 4 Tes_3 persone).
Una volta raggiunto il relativo locale, per posizionare gli animali da terra ad una altezza giusta per la eviscerazione, era usato un verricello (definito “automatico” dal teste “elettrico” dai testi Tes_1
e il teste l'ha definito “montacarichi elettrico”), mentre – terminata tale attività Tes_3 Tes_4 Tes_2 – gli animali erano portati manualmente da più persone per essere trasportati nelle attigue celle frigo
(testi e ), ove non è chiaro se per tirare su l'animale ed appenderlo vi fosse un verricello Tes_1 Tes_2 manuale, abbassabile fino a terra e utilizzabile da una sola persona (la presenza di tale strumento è stata riferita dai testi e e, invece, negata dal teste ). Tes_3 Tes_4 Tes_2
Con riferimento alla caccia di selezione, il teste ha dichiarato che gli animali di norma erano più Tes_2 pesanti e che era lui col ricorrente a svolgere l'attività di macellazione, eviscerazione e selezionamento degli animali nelle celle.
Esclusa la sottoposizione del ricorrente al profilo di rischio microclima ambienti freddi (non è emerso la durata della permanenza del ricorrente nelle celle frigo, ove egli doveva soltanto appendere gli animali macellati), le risultanze istruttorie hanno dimostrato la sussistenza dei fattori di rischio sopra indicati e dedotti in ricorso con riferimento alla movimentazione e al sollevamento manuale dei carichi e la resistente non ha dimostrato di ave adottato tulle le misure di prevenzione idonee, essendo anzi stata omessa l'adozione di appositi presidi per il sollevamento e lo spostamento meccanizzato dei carichi.
Sussiste quindi la responsabilità colposa della resistente per violazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt.
167 ss. D.Lgs. 81/2008.
E' stata disposta CTU medico legale per valutare il rischio da sovraccarico biomeccanico dovuto alla movimentazione manuale dei pesi in occasione delle battute di caccia (comprese quelle di selezione) avvenute nei periodi di caccia (da settembre a metà marzo di ogni anno) dal 1994 al 2016 (quando il ricorrente ha partecipato ad esse solo guidando mezzi di trasporto) sulla base dei registri di caccia in atti;
il tutto, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate (numero medio degli animali abbattuti, peso degli animali, trasporto manuale e utilizzo di verricello elettrico nel locale macelleria;
presenza/assenza di verricello manuale nelle celle frigo), che ha accertato il danno subito dal ricorrente e il nesso causa tra questo e la attività di movimentazione dei carichi.
Invero, il consulente d'ufficio, dott. ha rilevato che “non sia insorto alcun danno Persona_3 psichico in conseguenza della movimentazione carichi come descritta al punto (1) del quesito peritale;
detta attività risulta comunque tale da concausare l'insorgenza di patologia discale vertebrale lombare
e a carico della cuffia dei rotatori alla spalla e al canale del carpo al polso;
il danno attualmente è indicabile – come dettagliato in perizia – in un periodo di inabilità temporanea biologica di tre giorni come totale, venti giorni come parziale al 75%, trenta giorni come parziale al 50% e trenta giorni come parziale al 25%; in un danno biologico permanente quantificabile nel complesso nella misura del
17 (diciassette) percento riferito alle tre condizioni morbose, con un danno differenziale con il 16% che è da considerare il valore raggiunto in sede di revisione per il cumulo delle tre malattie CP_3 professionali (non si fa mai somma aritmetica nella valutazione del danno biologico) che, insieme ai postumi degli infortuni, comporta una rendita nella misura complessiva del 20%” (pag. 13 della perizia).
Come ha evidenziato il CTU, “Le diagnosi delle menomazioni è la seguente: discopatie lombari con sofferenza radicolare e lieve deficit della colonna, sindrome del tunnel carpale senza danno funzionale con quadro EMG del 14/2/2025, tendinopatia della cuffia spalla destra trattata chirurgicamente con recupero funzionale.
Le menomazioni incidono sulla integrità psico-fisica nel loro complesso nella misura del 17
(diciassette) percento che non contrasta la rendita già concessa che comprende postumi di eventi traumatici alla caviglia destra e sinistra (rispettivamente 3% e 2%). Quindi si evidenzia un danno differenziale limitato solo fra l'attuale 17% attuale e il 16% che è attendibile il valore raggiunto in sede di revisione con il cumulo delle tre malattie professionali (non si fa mai somma aritmetica CP_3 nella valutazione del danno biologico) che unitamente ai postumi degli infortuni hanno condotto alla rendita nella misura complessiva del 20% che non risulta contestata dall'assicurato nella sua percentuale.
L'inabilità temporanea biologica non sussiste trattandosi di malattie professionali a lenta e graduale insorgenza senza incidenza sulle attività della vita ordinaria in detto periodo, mentre il periodo relativo alla “ricaduta” per intervento alla spalla è valutabile in base alla data di ricovero
(3/11/2022), al controllo ortopedico in data 1/12/2022 (documento 49 di parte ricorrente) che evidenzia una positiva evoluzione del quadro con cure fisiche (la cui competenza di costo come malattia professionale sarebbe potuta e dovuta essere ), che risulterebbero effettuate nel CP_3
Dicembre 2022 e Gennaio 2023, anche se la documentazione relativa (fatture in atti di causa) non riporta il segmento corporeo trattato con kinesi segmentaria. Quindi si può indicare un periodo di tre giorni come totale (relativi al ricovero), venti giorni come parziale al 75%, trenta giorni come parziale al 50% e trenta giorni come parziale al 25%.
Le spese mediche in atti (documenti 35, 50 e 51) sono relative alla relazione del dott. (€ 800,00), Pt_4 alle cure fisiche (complessivi € 1.608,00), all'acquisto di tutore (€ 120,00) e a tre ticket sanitari in data
5/7-12/7-19/7/2021 che non riportano il tipo di prestazione (complessivi € 217,50) e uno scontrino di farmacia del 23/11/2022 (€ 12,61) per acquisto di OP (farmaco gastroprotettore) e Per_4
(farmaco antinfiammatorio-antidolorifico).
Si tratta di spese che, pur con le carenze indicate, appaiono – sotto il profilo temporale, dei dati sanitari e dei trattamenti – riferibili alla vicenda e congrue” (pag. 11 perizia). Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario, perché congruamente motivate alla luce dell'esame della documentazione medica in atti e dell'esame condotto sulla persona del ricorrente;
in particolare, nessun danno di natura psichica risulta essere derivato dalla movimentazione dei carichi, mentre le eventuali conseguenze che su tale piano possano essere scaturite dalla vicenda relativa alla cessazione del rapporto di lavoro sono qui irrilevanti, non essendo il licenziamento del lavoratore oggetto di causa.
La stabilizzazione dei postumi permanenti può dirsi realizzata in data 25.1.2023, cioè al termine del periodo di positiva evoluzione del quadro fisico successivo all'intervento alla spalla del novembre 2022
(ricovero dal 3 al 6 novembre 2022; 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di invalidità parziale al 25%).
Tenuto conto dell'età del ricorrente alla data di stabilizzazione dei postumi permanenti (58 anni, posto che egli è nato il [...]) ed applicate le Tabelle di Milano aggiornate al DPR 12/2025, il danno non patrimoniale permanente può essere espresso – in difetto di allegazione e prova relativamente a concrete circostanze idonee ad aumentarne ulteriormente il valore – in un valore monetario “medio”, aumentato solo per l'inserimento nel valore di liquidazione anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” e corrispondente al caso di incidenza della lesione in termini meramente “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, così da determinare la somma di € 58.727,45 secondo valori attuali.
Tale importo, devalutato al 25.1.2023 e poi rivalutato ad oggi e maggiorato degli interessi legali, ammonta ad € 63.873,68 (importo devalutato al 25.1.2023: € 57.239,23), da maggiorare degli accessori di legge dalla data della presente sentenza al saldo.
Poiché il fatto integra gli estremi (oggettivi e soggettivi) di un reato perseguibile d'ufficio (lesioni colpose gravi), sussiste ex art. 10 DPR 1124/1965 la responsabilità del datore di lavoro per il cd. danno differenziale, da calcolare operando una comparazione tra il danno sul piano civilistico e l'indennizzo erogato da secondo il criterio delle poste omogenee. CP_3
Essendo ristorabile in ambito assicurativo solo il danno biologico permanente, all'importo di cui sopra deve essere detratto il valore capitale della quota di rendita destinata a ristorare suddetto danno, CP_3 che nel caso di specie – con riferimento esclusivamente alle tre malattie professionali per cui è causa e con esclusione degli infortuni occorsi al ), è pari a complessivi € 7.758,85 (€ 2.774,43 + € Pt_1
4.675,51 + € 3.108,91, come da informazioni scritte richieste all' ex art. 213 c.p.c. e datate CP_3
14.10.2025).
Il cd. danno differenziale può essere quindi quantificato in € 56.114,83, oltre accessori di legge dalla data odierna al saldo, al cui pagamento deve quindi essere condannata la società resistente. Al ricorrente compete, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di invalidità temporanea dell'integrità psico-fisica e del danno patrimoniale a titolo di rimborso delle spese mediche
(voci non coperte dall'indennizzo ): CP_3
- il primo può essere quantificato, in valori attuali, in complessivi € 3.243,97 (indennità giornaliera applicata € 80,10 che include maggiorazione morale al 45%, in difetto di allegazioni di pregiudizi ulteriori), che – devalutato in € 3.161,76 alla data del 25.1.2023 e maggiorato di interessi e rivalutazione sino alla data odierna – ammonta ad € 3.527,36, cui devono aggiungersi gli accessori di legge dalla data odierna al saldo;
- il secondo può essere liquidato in € 2.758,11, importo ritenuto congruo dal CTU, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge dal giorno delle singole erogazioni sino al saldo.
La resistente deve quindi essere condannata a pagare al ricorrente anche i suddetti importi.
Domanda di manleva nei confronti di RI Assicurazioni S.p.A.
La domanda è infondata, in quanto dalle polizze e dalle relative condizioni in atti (docc. 28-32 fasc. res.
e docc 2-3 fasc. RI) il rischio assicurato è limitato agli infortuni e non ricomprende le malattie professionali, quale quella per cui è causa.
Spese di lite e di CTU
Nei rapporti tra il ricorrente e la resistente, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e solo liquidate come da dispositivo.
Sono poste a carico della resistente, altresì, le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, come liquidate da dispositivo, avendo la suddetta parte dato causa alla infondata chiamata in giudizio della compagnia assicurativa, avendo in ricorso fatto domanda di condanna del ristoro dei soli Pt_1 danni discendenti dalle allegate malattie professionali.
Le spese delle CTU, come liquidate da separati provvedimenti, sono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) condanna a pagare al ricorrente , a titolo di Controparte_2 Parte_1 differenze retributive, la somma complessiva di € 82.618,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna a pagare al ricorrente , a titolo di Controparte_2 Parte_1 danno differenziale per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico fisica, la somma di € 56.114,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo: 3) condanna a pagare al ricorrente , a titolo di Controparte_2 Parte_1 ristoro del danno non patrimoniale da lesione temporanea dell'integrità psico-fisica, la somma di €
3.527,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo:
4) condanna a pagare al ricorrente, a titolo di ristoro del danno Controparte_2 patrimoniale (rimborso spese mediche), la somma di € 2.758,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date delle singole erogazioni al saldo;
5) condanna a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_2 Parte_1 lite, liquidate in € 13.395,00 per compensi, € 607,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge se dovuti;
6) condanna a rifondere alla terza chiamata RI Assicurazioni Controparte_2
S.p.A. le spese di lite, liquidate in € 13.395,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
7) pone definitivamente a carico di le spese di CTU medico legale, Controparte_2 come già liquidate da separato decreto;
8) pone definitivamente a carico di le spese di CTU contabile, come Controparte_2 già liquidate da separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattasi delle seguenti attività, sempre elencate all'art. 10 cit.: a) vigilare e custodire le coltivazioni, il bestiame, i fabbricati ed i boschi, dell'azienda agricola ed in genere la proprietà, anche nelle aziende ove si effettua agriturismo;
b) curare e vigilare l'esecuzione di determinati lavori;
c) effettuare accertamenti per conto del conducente;
d) riferire sulle eventuali infrazioni alle norme sulla disciplina aziendale degli operai dipendenti dell'azienda e dei coloni della stessa;
e) applicare immediatamente le istruzioni ricevute nei riguardi di operai, compartecipanti e coloni dell'azienda, nonché verso terzi che arrechino danno personalmente o con animali alle colture, alla selvaggina, ai boschi, al bestiame, ai fabbricati e comunque alla proprietà aziendale;
2 Testi di parte ricorrente e testi di parte resistente e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
Tes_4 3 Che non solo il controllo, ma anche la sistemazione delle recinzioni costituisca mansione di guardiacaccia si ricava dagli stessi rapporti giornalieri quale guardiacaccia redatti dal ricorrente, ove anche tale attività è riportata (doc. 7 fasc. ric.). 4 Tale compito rientra tra le mansioni generiche proprie della “guardia giurata campestre e boschiva” (vd. nota 1). 5 Dipendente della resistente da ottobre 2011 ai primi mesi del 2016, quale addetto alla riserva. 6 Amico del ricorrente dal 1994/1995 grazie alla comune passione della caccia e frequentatore dell
[...]
dal 1996/1997per due/tre giorni a settimana, quando (giovedì, sabato e domenica) era Controparte_2 libero dalla sua attività di autotrasportatore. 7 Dipendente della resistente dal 1999/2000 e cognato del ricorrente. 8 Solo il teste – dipendente della resistente dal 1998 quale trattorista – ha riferito che Tes_4
partecipava poco alla raccolta degli animali abbattuti, ma ha anche dichiarato di aver partecipato Pt_1 poche volte a queste battute di caccia (7 o 8 volte l'anno) quale trattorista (arrivando quindi intorno alle 15,30/16,00).