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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 355/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 355/2019 vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente,dagli Avv.ti Rocco Putrino (C.F.: ) e C.F._2
Francesco Portaro (C.F.: ) pec: C.F._3 Email_1
Appellante principale – appellata incidentale
CONTRO
(C.F.: rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._4
Francesco Macrì (C.F.: ) pec: C.F._5 Email_2
Appellante incidentale – appellata principale
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Commissario – Soggetto Attuatore Direttore Generale pro-tempore, difesa dall'avv.
Rosa Lombardo (C.F.: ) pec: CodiceFiscale_6 Email_3
Appellante incidentale – appellata principale
E NEI CONFRONTI DI
1 P. , in persona del procuratore Controparte_3 PartitaIVA_2 speciale ad negotia Dott. rappresentata e difesadall'Avv. Antonino Geronimo Controparte_4
La Russa (C.F. )pec: C.F._7 Email_4
Appellata
OGGETTO: Risarcimento danni per responsabilità medica - appello alla Sentenza n. 283del
Tribunale di Locri pubblicata il 05/03/2019 , nel proc n 100309/2011 RGAC.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il giirno 8.3.2011 conveniva in giudizio Parte_1
Co dinanzi al Tribunale di Locri, l' , nonché la dr. al fine Controparte_5 Controparte_1 di vedere accertata e dichiarata la responsabilità per l'inadempimento da parte dei convenuti dell'obbligazione di tutela dello stato di salute dell'attore, derivante dal rapporto giuridico instauratosi per contatto sociale tra medico e paziente e, pertanto, vedere dichiarati i convenuti responsabili ex art. 1218 c.c. dell'amputazione subita dell'alluce del piede sx. A sostengo della pretesa risarcitoria il adduceva che in data 26.09.2008 si recava a visita dalla dr.ssa medico chirurgo Pt_1 CP_1 specialista in diabetologia, che diagnosticava al periziando un'ulcera all'alluce del piede sinistro e, per tale motivo, prescriveva terapia farmacologica, medicazione giornaliera al dito del piede con controllo il giorno successivo presso la SAUB di Marina di Gioiosa Jonica;
che, periodicamente (ogni due giorni), si recava a visita presso la dr. previa impegnativa del medico curante;
che, in CP_1
data 07.10.08, il sanitario decideva di cambiare la terapia farmacologica e rivedeva il periziando in data 10.10.08; che, in data 15.10.08, il veniva sottoposto ad ulteriore visita nella quale la Pt_1 dr.ssa previa visione di esami radiografici, modificava ulteriormente la terapia all'attore, CP_1 che, per l'aggravarsi della patologia, effettuava in data 20.10.08 visita specialistica presso l'ospedale
San Giovanni Battista di Torino, in cui rimaneva ricoverato dal 20 al 22 ottobre 2008 e veniva sottoposto a intervento chirurgico di amputazione della I dito del piede sx. Il rappresentava Pt_1
che i sanitari del nosocomio torinese avevano affermato che se si fosse recato prima, il dito ormai amputato si sarebbe potuto salvare mediante intervento di rivascolarizzazione. A seguito di detta amputazione il Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di medicina legale, poneva in congedo assoluto l'odierno appellante, che così era stato costretto a un prepensionamento. Chiedeva conclusivamente la condanna in solido dell' e della dr.ssa al Controparte_5 CP_1
pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di €. 50.000,00 per danni derivati da danno biologico con riguardo all'invalidità temporanea assoluta e parziale, sia con riferimento all'invalidità permanente;
danno alla capacità lavorativa generica e specifica, danni morali ed esistenziale, danno alla vita di relazione subiti dall'attore in conseguenza dell'evento, ovvero della diversa somma,
2 maggiore o minore accertata in corso di causa, somma maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno dell'evento e sino al reale soddisfo con espressa riserva di integrazione del contributo unificato;
con condanna al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio oltre IVA o CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava quanto dedotto da parte attrice Controparte_5
e chiedeva, in forza della polizza R.C.T. n. M0407331903, di essere autorizzata a chiamare in causa la oggi nonché la per essere manlevata nel Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
caso di accoglimento delle richieste risarcitorie attoree.
Si costituiva altresì la dott.ssa che insisteva per il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, avendo ella agito secondo i protocolli medici.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice di prime cure autorizzava la chiamata in causa della
(oggi ,che si costituiva richiamando le difese Controparte_10 Controparte_3
Cont svolte dall' e, pertanto, chiedeva di accertarsi che nessuna condotta negligente poteva addebitarsi ai sanitari dell'azienda sanitaria, contestava il quantum richiesto, oltretutto non provato, ed eccepiva, che in base al contratto di assicurazione, la società era tenuta a rispondere solo del 70% della somma Cont di cui eventualmente sarebbe stata condannata l'
Venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico – legale e CTU contabile. Successivamente alla precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n° 283/2019, il Tribunale di Locri accoglieva in parte la domanda proposta da parte attrice, statuendo quanto segue:
- “condanna l' in persona del Legale Controparte_2
rappresentante protempore e la dott.sa in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1
favore del sig. della somma complessiva di euro 36.339,00 oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo;
- dichiara tenuta la in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_10
a manlevare i predetti convenuti nella misura e nei limiti della percentuale del 70%
(settantapercento) della somma di euro 36.339,00 per come sopra determinata oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo e per l'effetto, ne dichiara la tenutezza e quindi la condanna alla relativa corresponsione, nei limiti pocanzi determinati, in favore del sig. ; Parte_1
- condanna l' in persona del Legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e la dott.sa della in solido tra Controparte_1 Controparte_10
loro al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio liquidate in euro 5380,00, di cui euro
3 380,00 per spese, euro 5000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge se dovuti da liquidarsi in favore del procuratore antistatario qualora ne abbia fatto richiesta.
- Condanna l' in persona del Legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, la dott.sa e in persona del suo Controparte_1 Controparte_10
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese della CTU del dott.
che si liquidano in euro 700,00 oltre accessori di legge e al pagamento delle spese Persona_1 di CTU del dott. che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori di legge.” Persona_2
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 24/04/2019,
[...]
impugnava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
1) omessa e/o erronea valutazione delle risultanze della CTU contabile.
In particolare, l'appellante contestava la sentenza perché:
-fondata sull'errato presupposto che il CTU contabile, Dott. , non aveva potuto Per_2 quantificare l'ammontare del danno da lucro cessante a causa della presunta carente documentazione allegata al fascicolo di parte;
- il giudice di prime cure, senza alcuna motivazione, si era limitato a considerare solo la bozza dell'elaborato peritale in cui veniva riconosciuta a titolo di danno patrimoniale la minor somma di €
12.651,10 e non aveva invece considerato le conclusionidell'elaborato peritale definitivo, predisposte a seguito di osservazioni del CTP di parte attrice, che quantificavano il danno patrimoniale in €
114.677,25 (24.940,74 + 27.147,31 + 62.589,20).
2) omesso riconoscimento del “Danno esistenziale”.
Specificamente il contestava che il giudice di prime cure aveva omesso di riconoscere il Pt_1
danno esistenziale, non avendo effettuato una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Il 24 luglio 2019 si costituiva l'appellata che resisteva all'appello principale, Controparte_1
di cui chiedeva il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, e spiegava appello incidentale, contestando la sentenza del Tribunale di Locri nella parte in cui:
1) aveva riconosciuto la responsabilità della dott.ssa che invece Controparte_1
aveva eseguito la prestazione sanitaria con diligenza e perizia. A riguardo il giudice di prime cure non aveva tenuto conto come le informazioni non veritiere offerte dal alla Pt_1
dott.ssa avevano inciso notevolmente nella formulazione della diagnosi: egli aveva CP_1
intenzionalmente omesso la non breve risalenza della sua condizione di diabetico e aveva sospeso le cure con decisione autonoma.
2) collegava il prepensionamento del sig. all'evento della condotta colposa Pt_1
della dr.ssa In particolare, adduceva che il prepensionamento era da addebitare CP_1 alla patologia del diabete e non all'intervento di amputazione del dito.
4 3) In via subordinata la dr.ssa chiedeva la nullità della sentenza nella parte in CP_1 cui aveva posto a carico della sanitaria la condanna al pagamento della somma di €
36.339,00, basandosi sulla CTU contabile erronea, perché non aveva tenuto conto che ogni conseguenza economica determinata dal prepensionamento era stata compensata dal riconoscimento di un equo indennizzo di cui non vi era traccia nell'elaborato peritale. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellante incidentale dr.ssa chiedeva ammettersi i seguenti mezzi istruttori: 1) disporre CP_1 consulenze tecniche d'ufficio, sia medico-legale che contabile 2) ordinare alla Commissione Militare
Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina l'esibizione in giudizio dei fascicoli relativi alle richieste di visita presentate da negli anni 1999 e 2009 Parte_1
e ogni altra documentazione sanitaria e amministrativa relativa a . Parte_1
Il 25 luglio 2019 si costituiva l' , che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_5
principale e proponeva appello incidentale per i motivi di seguito esposti:
1) Erronea valutazione delle norme poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
L'appellante contestava il riconoscimento in sentenza del danno patrimoniale e non patrimoniale, perché il paventato danno asseritamente sofferto dal paziente non era mai stato provato e la cui dimostrazione era onere dell'attore fornire in giudizio. Il sig. non aveva prodotto alcuna Pt_1
prova documentale idonea a fondare sia la richiesta di danno patrimoniale, determinato su mere
Cont congetture e presunzioni, e sia quella di danno non patrimoniale. Nello specifico l' lamentava che il giudicante aveva reso un giudizio non supportato da documentazione, circostanza rappresentata a pagina 12 dell'impugnato provvedimento in cui si legge “il CTU chiamato a quantificare il danno dell'attore, afferma nella propria relazione, che a causa della mancanza della documentazione utile non ha potuto quantificare né la differenza tra il trattamento pensionistico liquidato a parte attrice a seguito del prepensionamento e neppure la retribuzione che il medesimo avrebbe percepito qualora avesse continuato a svolgere l'attività lavorativa. A ciò si aggiunga inoltre che il CTU sempre a causa dell'assenza dei documenti, non ha avuto conoscenza della somma realmente percepita dal
a titolo di pensione”. Pt_1
Inoltre, l'appellante lamentava che solo con l'appello l'attore aveva formulato domanda di condanna per una somma diversa dalle conclusioni rassegnate negli atti e verbali di causa, e ciò sulle erronee conclusioni cui era giunto il CTU, il quale aveva acquisito autonomamente ed arbitrariamente documenti che per questo erano da considerare inutilizzabili. Cont Nel merito l' rappresentava che nel primo grado del giudizio la CTU contabile non doveva neanche essere disposta, poiché la causa del prepensionamento del sig. non era da rinvenire Pt_1
5 nell'amputazione del I dito del piede sinistro, da cui era derivata soltanto una micro-permanente pari al 6%, bensì alla volontà dell'odierno appellante principale.
Inoltre, deduceva che dalla istruttoria giudiziale era emerso che l'attore, al momento della visita e in sede di operazioni peritali, aveva volutamente nascosto alla dr.ssa e al ctu, dott. CP_1
, un dato fondamentale, tanto per la diagnosi quanto per la cura, l'essere cioè affetto da Per_1
diabete mellito da oltre dieci anni;
che non poteva esser riconosciuto al sig. neanche il danno Pt_1
esistenziale asseritamente concretizzatosi a seguito della negligente prestazione professionale del sanitario, in quanto non era stata fornita prova di un'effettiva lesione e di uno stravolgimento in termini di vita.
2) Erronea, ingiusta ed infondata quantificazione del supposto danno quantificato in € 36.339,00 e della riduzione della manleva. Cont Secondo l'appellata il giudicante, e prima il ctu, aveva erratola determinazione della somma risarcibile,poiché da questa non era stato detratto quanto già percepito dall'attore a titolo di indennizzo per il riconoscimento dell'infermità nella quarta categoria,Tab “A”; senza tale scomputo il sig. avrebbe ottenuto una locupletazione indebita, beneficiando sia dell'indennizzo, sia Pt_1
del risarcimento del danno.
Quanto alla condanna della chiamata in garanzia – oggi – nella misura del CP_10 CP_8
70% anziché del 100%, l'appellante rilevava che in tema di coassicurazione, l'espressa attribuzione ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con “clausola di delega”, anche della rappresentanza dell'altro coassicuratore in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, sarebbe idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione e che il convenuto può essere evocato in giudizio dall'assicurato anche per il pagamento delle quote di indennità spettanti agli assicuratori deleganti.
In via istruttoria chiedeva la nullità delle ctu e, ove ritenuto opportuno, il loro rinnovo.
Il 24 settembre 2019 si costituiva l' mediante comparsa di risposta contenente le CP_3 seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito: rigettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa,
l'appello proposto dal Sig. e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza Parte_1
n. 283/2019 emessa in data 5 marzo 2019 dal Tribunale di Locri.
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle richieste risarcitorie avanzate dall'appellante in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare tenuta a manlevare la propria assicurata nei limiti Controparte_3
della quota di coassicurazione, pari al 70%, e sino alla concorrenza del massimale di polizza.
6 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge del presente grado di giudizio”.
La società assicurativa rilevava anche che,“trattandosi nella fattispecie di danno biologico permanente derivante da lesioni micropermanenti (5-6%), la relativa liquidazione avrebbe dovuto essere compiuta sulla base dei – ben inferiori - parametri di cui all'art. 139 del D. Lgs. 07 settembre
2005 n. 209 (Cod. Ass. Private), così come rivisti (al ribasso stante la variazione negativa dello 0,4% dell'indice ISTAT) dal D.M 19 luglio 2016”.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 ottobre
2023, ritenuto che le istanze istruttorie potevano essere rimesse al collegio in sede di decisione e tenendo anche conto del carico dell'arretrato della sezione e dell'esiguo numero di magistrati presenti in organico di codesto Ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza del 27 giugno 2024, in cui le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisavano le proprie conclusioni richiamando a quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle rispettive richieste.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 25.07.2024 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti profittavano
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare vagliare le impugnazioni incidentali della dr.ssa e dall' CP_1 CP_5
, proposte tempestivamente, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., e vertenti sull'an riconosciuto nella
[...] sentenza impugnata, mentre l'appello principale concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria del sig. . Parte_1
I
Cont Sono infondati gli appelli incidentali di e dell' volti a negare la Controparte_1
responsabilità del sanitario ed il nesso causale tra la condotta del medico ed il verificarsi del danno non patrimoniale (biologico)
Gli argomenti di impugnazione e contestazione dell'indagine peritale proposti dall' non CP_1
sono idonei a sminuire le argomentazioni logiche del CTU, solidamente ancorate alle risultanze della
(pur scarsa) documentazione sanitaria prodotta da tutte le parti, carente anche di quegli accertamenti strumentali ed ematochimici che erano stati certamente eseguiti e che però né l'attore né il medico avevano prodotto.
Il CTU ha stigmatizzato la condotta del sanitario, che pur avendo diagnosticato il diabete al paziente sin dalla prima visita , come affermato nella relazione del 2011 redatta dalla stessa drssa , CP_1
7 in atti, non aveva adottato tutte le precauzioni e tutte le corrette modalità di intervento, incorrendo in una serie di negligenze e superficialità che il dr ha puntualmente elencato nell'elaborato Per_1
peritale, sinteticamente così riassumibili:
1. Mancato approccio multidisciplinare alla patologia “piede diabetico infetto” (il CTU ha chiarito nell'elaborato che tale patologia del diabetico prelude nell'85% dei casi, alle microamputazioni;
e che sarebbe stato necessario che il sanitario si fosse );
2. Mancata esecuzione del'esame microbiologico del materiale prelevato dall'ulcera, al fine di individuare subito l'antibiotico più idoneo e più efficace per contrastare l'infezione;
3. Antibioticoterapia non adeguata per scelta e posologia e via di somministrazione (il
CTU, a fronte dei rilievi della convenuta, aveva evidenziato che nelle certificazioni in atti vi era indicazione di continu cambi di posologia e farmaco, per giungere solo dopo il 7 ottobre
a disporre la somministrazione per via parenterale, che avrebbe dovuto esere iniziata da subito)
4. Mancata esecuzione di indagini di diagnostica strumentale (era stata eseguito solo un esame radiografico del piede, che però non sarebbe stato sufficiente, risultando indicati e non eseguiti la misurazione dell'indice di pressione sistolica, la misurazione della pressione dell'alluce, l'ecodoppler arterioso dei vasi dell'arto inferire, esame quest'ultimo da eseguire periodicamente a tutti i diabetici ultraquarantenni );
Le indicazioni del CTU sono state corredate da ampie ed esaustive spiegazioni , e seguite dalla altrettanto accurata disamina del nesso di causalità tra la condotta medica della drssa e CP_1
l'evoluzione in gangrena dell'ulcera infetta con amputazione, ha ravvisato l'esistenza della causalità (correttamente ricercato secondo il parametro del “più probabile che non “) almeno rispetto all'omessa ricerca dell'antibiotico più idoneo a mezzo dell'esame microbiologico.
Se fosse stato effettuato, secondo il CTU, sarebbe stato possibile adottare una terapia mirata che avrebbe fatto da argine al progredire del processo infettivo, e a debellare l'infezione, evitando l'amputazione stessa.
L'elaborato peritale ha smentito l'assunto dell' secondo il quale la terapia antibiotica CP_1
sarebbe stata correttamente somministrata: a contrastare tale difesa starebbe la documentazione sanitaria in atti, per la quale solo dopo oltre 10 gg dal primo accesso (26/9/2008), ovvero in data
7/10/2008 sarebbe stato sostituito l'antibiotico inizialmente somministrato (Augmentin per via orale) con DI fiale per via intramuscolo;
a testimoniare che la terapia iniziale non era risultata idonea a contrastare l'infezione, che era progredita, evolvendo nella gangrena umida diagnosticata a Torino
e causa dell'amputazione.
8 Parimenti relazione causale avrebbe avuto- secondo il CTU – l'omesso approccio multidisciplinare,
e l'omesso coinvolgimento di specialista microbiologo , infettivologo e chirurgo che, avrebbe consentito una valutazione completa e totale degli aspetti problematici della patologia in questione.
Gli argomenti ora illustrati non risultano adeguatamente resistiti dalle osservazioni proposte dai
CTP della convenuta, presi in esame dal CTU nella parte conclusiva della relazione, nella quale il
CTU ha sottolineato come su parecchi aspetti decisivi nell'affermazione della responsabilità del medico neppure i consulenti di parte avevano obiettato alcunché.
Può pertanto affermarsi l'infondatezza degli appelli incidentali volti a negare la responsabilità Cont della drssa (e quindi dell' nel non contrastare efficacemente la patologia con la quale CP_1 il si presentò il 26 settembre 2008, non evitando il progredire dell'infezione e della Pt_1
conseguente amputazione.
Né può ritenersi che la scorretta condotta del censurata dagli appellanti incidenti, Pt_1
caratterizzata dalla ritrosia nel dichiarare ai medici la patologia diabetica di cui soffriva già – documentatamente- dal 1999, possa avere avuto un efficiente contributo causale nell'esito lesivo
(amputazione) sofferto.
Il ha certamente sofferto di diabete già dal 1999 (dato emergente dal verbale di visita della Pt_1
Commissione medica militare del 27.10.2009, in cui si legge “ Agli atti risulta che in data 2/2/1999 per l'infermità “Diabete mellito” ha usufruito di complessivi 146 di I C venendo giudicato idoneo in data 28/6/1999 dalla CMO di Messina”.
Tuttavia ha mostrato reticenza perché non ha dichiarato né all' né al CTU di aver sofferto CP_1
da tanto tempo prima di tale patologia. Ciò nonostante l'esistenza della patologia è stata notata da entrambi i sanitari, almeno all'atto della visita: la drssa sin dal primo certificato del CP_1
26.9.2008 già prescriveva la Metformina da 500 mg e nella relazione del 2011 indicava di avere visitato il paziente affetto da diabete “neodiagnosticato”; il CTU scriveva che il periziato gli aveva dichiarato di soffrire di diabete “dal 2007”.
Consapevole reticenza che però non ha impedito che i medici si accorgessero della patologia;
pertanto non appare possibile ritenere che la condotta del abbia avuto efficacia causale, sia Pt_1
pure per solo concorso colposo del danneggiato, al determinismo delle lesioni definitive.
Parimenti la sospensione dell'assunzione di antibiotici per qualche giorno prima della visita a
Torino del 20 ottobre 2008 non risulta essere stato decisivo, dato che ancora al 15.10.2008, ultimo certificato dell' si dichiarava il “sospetto” di un “focoloaio infettivo metatarsale” CP_1
evidentemente non controllato, proprio per la negligente condotta della drssa già CP_1
individuata dal CTU.
9 Infatti circa l'omissione della sospensione della terapia antibiotica da parte del il Pt_1
17/10/2008, dopo dieci giorni di cure e tre giorni prima del ricovero presso l'ospedale San Giovanni di Torino,il ctu ha rilevato che “stabilire se ciò possa aver avuto un qualche ruolo causale nella progressione e nell'aggravamento dell'infezione in atto è estremamente difficile”.
Non può quindi ritenersi provata , neppure per univoche presunzioni, l'esistenza di un concorso causale ex art 1227 cc
Cont Il rigetto dei motivi di appello incidentali degli appellati e in punto di CP_1
responsabilità del sanitario non consentono di esaminare la quantificazione del danno non patrimoniale, sul quale non risulta proposta autonoma e specifica impugnazione .
La questione sarà meglio esaminata al momento di trattare l'appello principale, potendosi precisare Cont sin d'ora che l'eccezione di compensatio lucri cum damno avanzata dall' non può avere seguito poiché era onere dell'eccipiente provare la percezione dell'equo indennizzo, onere non assolto, e non giustificante in questa sede di appello attività istruttorie nuove .
II
Cont Sono invece fondati gli appelli incidentali avanzati sia dall' che dalla volti CP_11
ad escludere il danno patrimoniale (riconosciuto dal Tribunale per euro 15.000, liquidato in via equitativa), non solo perché domanda sfornita di adeguata e probante documentazione (l'attore non ha prodotto documenti sufficienti a quantificare la perdita patrimoniale asseritamente causata dal prepensionamento , come è risultato dalla CTU contabile affidata al dr ) , ma soprattutto Per_2
perché non risulta affatto provato – ed anzi è smentito dagli atti- il rapporto causale fra
l'amputazione dell'alluce sinistro e il prepensionamento del Pt_1
Rapporto causale affermato dall'impugnata sentenza senza alcuna motivazione che rivelasse l'iter logico o le valutazioni che avrebbero condotto il Tribunale a tale decisione, nonostante le contestazioni.
Il verbale di visita della Commissione medica Ospedaliera presso il Dipartimento Militare di medicina legale di Messina, datato 27.10.2009, che a richiesta del comando dei CC di RO NI ha sottoposto il (Carabiniere in servizio a far data dal 21.10.1980), a visita medica dopo Pt_1
l'amputazione e dopo un periodo di malattia concesso successivamente, ha diagnosticato “DIABETE
MELLITO CON COMPLICANZE VASCOLOPATCHE E NEUROPATICHE CON SECONDARIA
AMPUTAZIONE 1^ ”. Controparte_12
Quanto all'idoneità lavorativa ha concluso: <<..non è idoneo permanentemente ai s.m. e d'istituto nei CC in modo assoluto e da porre in congedo assoluto;
E' SI idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministro della difesa ai sensi della legge 266/99…>>
10 Il diabete e l'amputazione quindi sono stati ritenuti dall'organo sanitario competente ostativi solo al servizio militare attivo, ma non già alle attività amministrative e d'ufficio nelle quali il Pt_1 poteva essere utilmente ricollocato;
peraltro la lesione ha dato un esito cd “micro permanente”
(invalidità al 6%), e non ha causato neppure limitazioni rilevanti alla normale deambulazione (cfr descrizione all'esame obiettivo del CTU dr ). Per_1
Nonostante le controparti abbiano sempre eccepito l'assenza di nesso causale con il prepensionamento, facendo leva su tale valutazione della Commiss Medica militare, il Pt_1
non ha mai fornito alcun chiarimento sulle ragioni della mancata ricollocazione all'attività amministrativa. A fronte della sua idoneità alla ricollocazione non può quindi presumersi che il prepensionamento sia stata una scelta obbligata , e ciò esclude ogni risarcimento per il danno patrimoniale per l'asserita incapacità di lavoro anche generica;
che non è dato in alcun modo riscontrare.
Infatti solo per le lesioni permanenti di elevata entità potrebbe presumersi una incapacità lavorativa e /o di guadagno generica (Cass sentenza 25634 del 2013; Cass 17514 del 2011; Cass sentenza n
21487 del 2005; da ultimo ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 in relazione ad una invalidità dell'80 per cento) , mentre per una lesione cd “micropermanente” del tipo di quella riportata dal Pt_1
(6%) non può presumersi alcuna incidenza sulla possibilità di un lavoro di tipo amministrativo confacente le competente ed esperienze del danneggiato .
Senza contare che il giudizio complessivo è stato adottato dalla commissione medica anche in relazione alla patologia diabetica, che non è certo imputabile ai sanitari convenuti in processo.
Va quindi riformata la sentenza di primo grado, annullando il riconoscimento del danno patrimoniale e la condanna al pagamento, per questo stabilita , della somma di euro 15.000.
III
Totalmente infondato è invece l'appello principale del , che chiede una maggior Pt_1
misura di risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale rispetto a quanto liquidato in sentenza.
Il danno patrimoniale è stato già ritenuto non dovuto , innanzitutto per carenza di nesso causale fra il prepensionamento e l'amputazione dell'alluce sinistro, che assorbe la questione della carenza di prova per dimostrarne l'entità.
Ma non può neppure accogliersi la richiesta di un maggior risarcimento del danno non patrimoniale
, sotto nessun profilo (morale, personalizzazione, “esistenziale”, ecc )
Il danno liquidato in sentenza, in applicazione della Tabella milanese del 2018 per un totale di euro
21.339,00 (euro 12.519,00 a titolo di danno biologico per invalidità permanente , maggiorato di un terzo per danno morale , in moneta attuale;
oltre le ulteriori somme per danno da invalidità
11 temporanea come indicata dal CTU, da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi ) è superiore a quanto si sarebbe potuto riconoscere applicando correttamente non già le tabelle milanesi, ma i parametri dell'art 138 codice delle assicurazioni.
Nonostante il fatto lesivo sia anteriore alla data di entrata in vigore del D.Legge 158 del 2012 , conv. in legge n. 189/2012 - cd legge Balduzzi - , il parametro di liquidazione in esso contenuto
(tabelle elaborate ai sensi degli art 138 e 139 del codice delle assicurazioni- d. legisl. N. 209 del
2005) è applicabile ai fatti anteriori ed ai processi in corso : Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul
"quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone
l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”.
Ciò sulla base del principio per cui in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (cfr Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022)
Il risarcimento del danno come definito dal CTU per invalidità temporanea e permanente, l'età del danneggiato al momento del fatto, portano ad una liquidazione inferiore ai 20.000 euro se calcolati con il DM in vigore attuativo dell'art 138 codice assicurazioni, applicando tutte le maggiorazioni
(danno morale e personalizzazione masssima).
Tuttavia, poiché nessun appello incidentale è stato proposto sulla entità della liquidazione dalle controparti per chiederne una riduzione, non può ridursi quanto già riconosciuto, non potendosi adottare un reformatio in peius sull'appello del danneggiato volto a consentire un maggior ristoro.
Ma certamente null'altro può riconoscersi a nessun titolo, e l'appello principale va Pt_1
respinto
IV
12 Merita infine accoglimento l'ulteriore appello incidentale dell' , che Controparte_5 chiede di riconoscere in proprio favore la manleva dell'assicuratrice al 100%, e non già al 70% come affermato dal Tribunale
Cont L'argomento dell' in comparsa di risposta :“Quanto alla condanna della chiamata in garanzia
– oggi – nella misura del 70% anziché del 100%, si richiama quanto già CP_10 CP_8
formulato nella memoria istruttoria nel giudizio di primo grado. In particolare, si rileva che in tema di coassicurazione, l'espressa attribuzione ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con “clausola di delega”, anche della rappresentanza dell'altro coassicuratore in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali , è idonea a comprendere , in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione e che il convenuto può essere evocato in giudizio dall'assicurato anche per il pagamento delle quote di indennità spettanti agli assicuratori deleganti”.
Non è dato comprendere quali siano state le ragioni della pronuncia di primo grado, poiché sul punto vi è solo la statuizione in dispositivo, che non chiarisce quali documenti siano stati considerati per giungere alla decisione.
La società nell'atto di costituzione in appello ha dichiarato di depositare anche Parte_2
“fascicolo cartaceo di primo grado”. Ma poiché la costituzione in appello è telematica, sarebbe stato necessario che il fascicolo di parte dei gradi precedenti fosse reso digitale e contestualmente depositato, cosa che non risulta accaduta. Né risulta che sia stato neppure successivamente consegnato agli atti il fascicolo di parte di primo grado dell' già . CP_8 CP_10
Non è quindi stato prodotto dalla società alcun documento di polizza, dalla cui lettura verificare quanto sostenuto dall'assicuratrice Cont L'unica polizza assicurativa è stata prodotta dall' nei propri atti, ma il documento , non del tutto leggibile , perché in molte parti eccessivamente sbiadito risulta redatto su modello della
Cont
. sottoscritto dal rappresentante di questa;
e non chiarisce se ci siano coassicuratrici, CP_10
quali siano, per quali percentuali di rischio assicurato, ecc.
Poiché è documentato e non contestato che esistesse e fosse operante l'assicurazione per la responsabilità dei medici e della struttura, deve ritenersi che la garanzia assicurativa operasse per l'intero (100%), in tal senso riformando la decisione appellata e quindi ordinando all' CP_8 di manlevare l'assicurata nella misura del 100%
V
Cont Il totale rigetto dell'appello principale ed il parziale accoglimento degli appelli incidentali dell'
e della drssa giustificano la compensazione per metà delle spese di lite per entrambi i gradi;
CP_1
13 Cont e la condanna delle appellate incidentali in solido ( e ) della residua metà per CP_11
entrambi i gradi in favore del Pt_1
Stante il valore dichiarato della causa in primo grado (in relazione alla domanda dell'appellante) che deve tenersi fermo anche per l'appello, ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato dal Dm
147/2022, le spese di lite possono porsi liquidarsi come segue:
Giudizio innanzi al tribunale; Valore della causa (da € 26.001 a € 52.000) , compenso già ridotto a metà pari ad euro 3.808,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio:€ 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€
1.806,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00; in totale € 7.616,00 da ridurre del 50%)
In questo grado d'appello: Compenso già ridotto a metà € 4.995,50 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00;Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00; Fase decisionale, valore medio: €
3.470,00; in totale € 9.991,00 da dimezzare )
Per entrambe le liquidazioni , oltre IVA CPA e spese forfetarie come per legge .
Spese distratte in favore dei difensori dell'appellante , che ne hanno fatto richiesta Pt_1
Cont Vanno invece compensate le spese per entrambi i gradi fra l' e la propria assicuratrice dato l'esito del giudizio e la richiesta dell'Unipol di confermare la sentenza, ed in ragione CP_8
del rapporto assicurativo che lega i due soggetti.
Ai fini dell'art 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, attesta di aver integralmente respinto l'appello principale di Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sugli appelli incidentali come in epigrafe proposti avverso la sentenza n.283/2019 del Tribunale di
Locri emessa il 05/03/2019 e pubblicata in pari data, nel procedimento recante N.R.G. 100309/2011,
così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_1
- Accoglie parzialmente gli appelli incidentali proposti da e dall' Controparte_1 [...]
e per l'effetto , in parziale riforma della sentenza, respinge la domanda di Controparte_5
Cont risarcimento del danno patrimoniale avanzata da ed accoglie la domanda dell' Pt_1
di essere manlevata dalla nella misura del 100% CP_8
- Rigetta nel resto gli appelli incidentali
Cont
- Compensa per metà fra e nonché le spese di entrambi i gradi, e pone Pt_1 CP_1
a carico delle odierne appellate in solido la residua metà che liquida in tal misura in favore
14 del per euro 3.808,00 per il primo grado e per euro 4.995,50 per l'appello, tutte da Pt_1
maggiorarsi di spese forfetarie, IVA E CPA come per legge .
- Spese distratte in favore dei difensori dell'appellante , che ne hanno fatto richiesta Pt_1
Cont
- Compensa le spese di lite interamente fra l' e la CP_8
- Ai fini dell'art 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, attesta di aver integralmente respinto l'appello principale di Parte_3
, così deciso il giorno 8 .1.2025
[...]
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
15
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 355/2019 vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente,dagli Avv.ti Rocco Putrino (C.F.: ) e C.F._2
Francesco Portaro (C.F.: ) pec: C.F._3 Email_1
Appellante principale – appellata incidentale
CONTRO
(C.F.: rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._4
Francesco Macrì (C.F.: ) pec: C.F._5 Email_2
Appellante incidentale – appellata principale
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Commissario – Soggetto Attuatore Direttore Generale pro-tempore, difesa dall'avv.
Rosa Lombardo (C.F.: ) pec: CodiceFiscale_6 Email_3
Appellante incidentale – appellata principale
E NEI CONFRONTI DI
1 P. , in persona del procuratore Controparte_3 PartitaIVA_2 speciale ad negotia Dott. rappresentata e difesadall'Avv. Antonino Geronimo Controparte_4
La Russa (C.F. )pec: C.F._7 Email_4
Appellata
OGGETTO: Risarcimento danni per responsabilità medica - appello alla Sentenza n. 283del
Tribunale di Locri pubblicata il 05/03/2019 , nel proc n 100309/2011 RGAC.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il giirno 8.3.2011 conveniva in giudizio Parte_1
Co dinanzi al Tribunale di Locri, l' , nonché la dr. al fine Controparte_5 Controparte_1 di vedere accertata e dichiarata la responsabilità per l'inadempimento da parte dei convenuti dell'obbligazione di tutela dello stato di salute dell'attore, derivante dal rapporto giuridico instauratosi per contatto sociale tra medico e paziente e, pertanto, vedere dichiarati i convenuti responsabili ex art. 1218 c.c. dell'amputazione subita dell'alluce del piede sx. A sostengo della pretesa risarcitoria il adduceva che in data 26.09.2008 si recava a visita dalla dr.ssa medico chirurgo Pt_1 CP_1 specialista in diabetologia, che diagnosticava al periziando un'ulcera all'alluce del piede sinistro e, per tale motivo, prescriveva terapia farmacologica, medicazione giornaliera al dito del piede con controllo il giorno successivo presso la SAUB di Marina di Gioiosa Jonica;
che, periodicamente (ogni due giorni), si recava a visita presso la dr. previa impegnativa del medico curante;
che, in CP_1
data 07.10.08, il sanitario decideva di cambiare la terapia farmacologica e rivedeva il periziando in data 10.10.08; che, in data 15.10.08, il veniva sottoposto ad ulteriore visita nella quale la Pt_1 dr.ssa previa visione di esami radiografici, modificava ulteriormente la terapia all'attore, CP_1 che, per l'aggravarsi della patologia, effettuava in data 20.10.08 visita specialistica presso l'ospedale
San Giovanni Battista di Torino, in cui rimaneva ricoverato dal 20 al 22 ottobre 2008 e veniva sottoposto a intervento chirurgico di amputazione della I dito del piede sx. Il rappresentava Pt_1
che i sanitari del nosocomio torinese avevano affermato che se si fosse recato prima, il dito ormai amputato si sarebbe potuto salvare mediante intervento di rivascolarizzazione. A seguito di detta amputazione il Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di medicina legale, poneva in congedo assoluto l'odierno appellante, che così era stato costretto a un prepensionamento. Chiedeva conclusivamente la condanna in solido dell' e della dr.ssa al Controparte_5 CP_1
pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di €. 50.000,00 per danni derivati da danno biologico con riguardo all'invalidità temporanea assoluta e parziale, sia con riferimento all'invalidità permanente;
danno alla capacità lavorativa generica e specifica, danni morali ed esistenziale, danno alla vita di relazione subiti dall'attore in conseguenza dell'evento, ovvero della diversa somma,
2 maggiore o minore accertata in corso di causa, somma maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno dell'evento e sino al reale soddisfo con espressa riserva di integrazione del contributo unificato;
con condanna al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio oltre IVA o CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava quanto dedotto da parte attrice Controparte_5
e chiedeva, in forza della polizza R.C.T. n. M0407331903, di essere autorizzata a chiamare in causa la oggi nonché la per essere manlevata nel Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
caso di accoglimento delle richieste risarcitorie attoree.
Si costituiva altresì la dott.ssa che insisteva per il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, avendo ella agito secondo i protocolli medici.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice di prime cure autorizzava la chiamata in causa della
(oggi ,che si costituiva richiamando le difese Controparte_10 Controparte_3
Cont svolte dall' e, pertanto, chiedeva di accertarsi che nessuna condotta negligente poteva addebitarsi ai sanitari dell'azienda sanitaria, contestava il quantum richiesto, oltretutto non provato, ed eccepiva, che in base al contratto di assicurazione, la società era tenuta a rispondere solo del 70% della somma Cont di cui eventualmente sarebbe stata condannata l'
Venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico – legale e CTU contabile. Successivamente alla precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n° 283/2019, il Tribunale di Locri accoglieva in parte la domanda proposta da parte attrice, statuendo quanto segue:
- “condanna l' in persona del Legale Controparte_2
rappresentante protempore e la dott.sa in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1
favore del sig. della somma complessiva di euro 36.339,00 oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo;
- dichiara tenuta la in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_10
a manlevare i predetti convenuti nella misura e nei limiti della percentuale del 70%
(settantapercento) della somma di euro 36.339,00 per come sopra determinata oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo e per l'effetto, ne dichiara la tenutezza e quindi la condanna alla relativa corresponsione, nei limiti pocanzi determinati, in favore del sig. ; Parte_1
- condanna l' in persona del Legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e la dott.sa della in solido tra Controparte_1 Controparte_10
loro al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio liquidate in euro 5380,00, di cui euro
3 380,00 per spese, euro 5000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge se dovuti da liquidarsi in favore del procuratore antistatario qualora ne abbia fatto richiesta.
- Condanna l' in persona del Legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, la dott.sa e in persona del suo Controparte_1 Controparte_10
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese della CTU del dott.
che si liquidano in euro 700,00 oltre accessori di legge e al pagamento delle spese Persona_1 di CTU del dott. che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori di legge.” Persona_2
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 24/04/2019,
[...]
impugnava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
1) omessa e/o erronea valutazione delle risultanze della CTU contabile.
In particolare, l'appellante contestava la sentenza perché:
-fondata sull'errato presupposto che il CTU contabile, Dott. , non aveva potuto Per_2 quantificare l'ammontare del danno da lucro cessante a causa della presunta carente documentazione allegata al fascicolo di parte;
- il giudice di prime cure, senza alcuna motivazione, si era limitato a considerare solo la bozza dell'elaborato peritale in cui veniva riconosciuta a titolo di danno patrimoniale la minor somma di €
12.651,10 e non aveva invece considerato le conclusionidell'elaborato peritale definitivo, predisposte a seguito di osservazioni del CTP di parte attrice, che quantificavano il danno patrimoniale in €
114.677,25 (24.940,74 + 27.147,31 + 62.589,20).
2) omesso riconoscimento del “Danno esistenziale”.
Specificamente il contestava che il giudice di prime cure aveva omesso di riconoscere il Pt_1
danno esistenziale, non avendo effettuato una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Il 24 luglio 2019 si costituiva l'appellata che resisteva all'appello principale, Controparte_1
di cui chiedeva il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, e spiegava appello incidentale, contestando la sentenza del Tribunale di Locri nella parte in cui:
1) aveva riconosciuto la responsabilità della dott.ssa che invece Controparte_1
aveva eseguito la prestazione sanitaria con diligenza e perizia. A riguardo il giudice di prime cure non aveva tenuto conto come le informazioni non veritiere offerte dal alla Pt_1
dott.ssa avevano inciso notevolmente nella formulazione della diagnosi: egli aveva CP_1
intenzionalmente omesso la non breve risalenza della sua condizione di diabetico e aveva sospeso le cure con decisione autonoma.
2) collegava il prepensionamento del sig. all'evento della condotta colposa Pt_1
della dr.ssa In particolare, adduceva che il prepensionamento era da addebitare CP_1 alla patologia del diabete e non all'intervento di amputazione del dito.
4 3) In via subordinata la dr.ssa chiedeva la nullità della sentenza nella parte in CP_1 cui aveva posto a carico della sanitaria la condanna al pagamento della somma di €
36.339,00, basandosi sulla CTU contabile erronea, perché non aveva tenuto conto che ogni conseguenza economica determinata dal prepensionamento era stata compensata dal riconoscimento di un equo indennizzo di cui non vi era traccia nell'elaborato peritale. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellante incidentale dr.ssa chiedeva ammettersi i seguenti mezzi istruttori: 1) disporre CP_1 consulenze tecniche d'ufficio, sia medico-legale che contabile 2) ordinare alla Commissione Militare
Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina l'esibizione in giudizio dei fascicoli relativi alle richieste di visita presentate da negli anni 1999 e 2009 Parte_1
e ogni altra documentazione sanitaria e amministrativa relativa a . Parte_1
Il 25 luglio 2019 si costituiva l' , che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_5
principale e proponeva appello incidentale per i motivi di seguito esposti:
1) Erronea valutazione delle norme poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
L'appellante contestava il riconoscimento in sentenza del danno patrimoniale e non patrimoniale, perché il paventato danno asseritamente sofferto dal paziente non era mai stato provato e la cui dimostrazione era onere dell'attore fornire in giudizio. Il sig. non aveva prodotto alcuna Pt_1
prova documentale idonea a fondare sia la richiesta di danno patrimoniale, determinato su mere
Cont congetture e presunzioni, e sia quella di danno non patrimoniale. Nello specifico l' lamentava che il giudicante aveva reso un giudizio non supportato da documentazione, circostanza rappresentata a pagina 12 dell'impugnato provvedimento in cui si legge “il CTU chiamato a quantificare il danno dell'attore, afferma nella propria relazione, che a causa della mancanza della documentazione utile non ha potuto quantificare né la differenza tra il trattamento pensionistico liquidato a parte attrice a seguito del prepensionamento e neppure la retribuzione che il medesimo avrebbe percepito qualora avesse continuato a svolgere l'attività lavorativa. A ciò si aggiunga inoltre che il CTU sempre a causa dell'assenza dei documenti, non ha avuto conoscenza della somma realmente percepita dal
a titolo di pensione”. Pt_1
Inoltre, l'appellante lamentava che solo con l'appello l'attore aveva formulato domanda di condanna per una somma diversa dalle conclusioni rassegnate negli atti e verbali di causa, e ciò sulle erronee conclusioni cui era giunto il CTU, il quale aveva acquisito autonomamente ed arbitrariamente documenti che per questo erano da considerare inutilizzabili. Cont Nel merito l' rappresentava che nel primo grado del giudizio la CTU contabile non doveva neanche essere disposta, poiché la causa del prepensionamento del sig. non era da rinvenire Pt_1
5 nell'amputazione del I dito del piede sinistro, da cui era derivata soltanto una micro-permanente pari al 6%, bensì alla volontà dell'odierno appellante principale.
Inoltre, deduceva che dalla istruttoria giudiziale era emerso che l'attore, al momento della visita e in sede di operazioni peritali, aveva volutamente nascosto alla dr.ssa e al ctu, dott. CP_1
, un dato fondamentale, tanto per la diagnosi quanto per la cura, l'essere cioè affetto da Per_1
diabete mellito da oltre dieci anni;
che non poteva esser riconosciuto al sig. neanche il danno Pt_1
esistenziale asseritamente concretizzatosi a seguito della negligente prestazione professionale del sanitario, in quanto non era stata fornita prova di un'effettiva lesione e di uno stravolgimento in termini di vita.
2) Erronea, ingiusta ed infondata quantificazione del supposto danno quantificato in € 36.339,00 e della riduzione della manleva. Cont Secondo l'appellata il giudicante, e prima il ctu, aveva erratola determinazione della somma risarcibile,poiché da questa non era stato detratto quanto già percepito dall'attore a titolo di indennizzo per il riconoscimento dell'infermità nella quarta categoria,Tab “A”; senza tale scomputo il sig. avrebbe ottenuto una locupletazione indebita, beneficiando sia dell'indennizzo, sia Pt_1
del risarcimento del danno.
Quanto alla condanna della chiamata in garanzia – oggi – nella misura del CP_10 CP_8
70% anziché del 100%, l'appellante rilevava che in tema di coassicurazione, l'espressa attribuzione ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con “clausola di delega”, anche della rappresentanza dell'altro coassicuratore in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, sarebbe idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione e che il convenuto può essere evocato in giudizio dall'assicurato anche per il pagamento delle quote di indennità spettanti agli assicuratori deleganti.
In via istruttoria chiedeva la nullità delle ctu e, ove ritenuto opportuno, il loro rinnovo.
Il 24 settembre 2019 si costituiva l' mediante comparsa di risposta contenente le CP_3 seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito: rigettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa,
l'appello proposto dal Sig. e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza Parte_1
n. 283/2019 emessa in data 5 marzo 2019 dal Tribunale di Locri.
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle richieste risarcitorie avanzate dall'appellante in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare tenuta a manlevare la propria assicurata nei limiti Controparte_3
della quota di coassicurazione, pari al 70%, e sino alla concorrenza del massimale di polizza.
6 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge del presente grado di giudizio”.
La società assicurativa rilevava anche che,“trattandosi nella fattispecie di danno biologico permanente derivante da lesioni micropermanenti (5-6%), la relativa liquidazione avrebbe dovuto essere compiuta sulla base dei – ben inferiori - parametri di cui all'art. 139 del D. Lgs. 07 settembre
2005 n. 209 (Cod. Ass. Private), così come rivisti (al ribasso stante la variazione negativa dello 0,4% dell'indice ISTAT) dal D.M 19 luglio 2016”.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 ottobre
2023, ritenuto che le istanze istruttorie potevano essere rimesse al collegio in sede di decisione e tenendo anche conto del carico dell'arretrato della sezione e dell'esiguo numero di magistrati presenti in organico di codesto Ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza del 27 giugno 2024, in cui le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisavano le proprie conclusioni richiamando a quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle rispettive richieste.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 25.07.2024 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti profittavano
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare vagliare le impugnazioni incidentali della dr.ssa e dall' CP_1 CP_5
, proposte tempestivamente, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., e vertenti sull'an riconosciuto nella
[...] sentenza impugnata, mentre l'appello principale concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria del sig. . Parte_1
I
Cont Sono infondati gli appelli incidentali di e dell' volti a negare la Controparte_1
responsabilità del sanitario ed il nesso causale tra la condotta del medico ed il verificarsi del danno non patrimoniale (biologico)
Gli argomenti di impugnazione e contestazione dell'indagine peritale proposti dall' non CP_1
sono idonei a sminuire le argomentazioni logiche del CTU, solidamente ancorate alle risultanze della
(pur scarsa) documentazione sanitaria prodotta da tutte le parti, carente anche di quegli accertamenti strumentali ed ematochimici che erano stati certamente eseguiti e che però né l'attore né il medico avevano prodotto.
Il CTU ha stigmatizzato la condotta del sanitario, che pur avendo diagnosticato il diabete al paziente sin dalla prima visita , come affermato nella relazione del 2011 redatta dalla stessa drssa , CP_1
7 in atti, non aveva adottato tutte le precauzioni e tutte le corrette modalità di intervento, incorrendo in una serie di negligenze e superficialità che il dr ha puntualmente elencato nell'elaborato Per_1
peritale, sinteticamente così riassumibili:
1. Mancato approccio multidisciplinare alla patologia “piede diabetico infetto” (il CTU ha chiarito nell'elaborato che tale patologia del diabetico prelude nell'85% dei casi, alle microamputazioni;
e che sarebbe stato necessario che il sanitario si fosse );
2. Mancata esecuzione del'esame microbiologico del materiale prelevato dall'ulcera, al fine di individuare subito l'antibiotico più idoneo e più efficace per contrastare l'infezione;
3. Antibioticoterapia non adeguata per scelta e posologia e via di somministrazione (il
CTU, a fronte dei rilievi della convenuta, aveva evidenziato che nelle certificazioni in atti vi era indicazione di continu cambi di posologia e farmaco, per giungere solo dopo il 7 ottobre
a disporre la somministrazione per via parenterale, che avrebbe dovuto esere iniziata da subito)
4. Mancata esecuzione di indagini di diagnostica strumentale (era stata eseguito solo un esame radiografico del piede, che però non sarebbe stato sufficiente, risultando indicati e non eseguiti la misurazione dell'indice di pressione sistolica, la misurazione della pressione dell'alluce, l'ecodoppler arterioso dei vasi dell'arto inferire, esame quest'ultimo da eseguire periodicamente a tutti i diabetici ultraquarantenni );
Le indicazioni del CTU sono state corredate da ampie ed esaustive spiegazioni , e seguite dalla altrettanto accurata disamina del nesso di causalità tra la condotta medica della drssa e CP_1
l'evoluzione in gangrena dell'ulcera infetta con amputazione, ha ravvisato l'esistenza della causalità (correttamente ricercato secondo il parametro del “più probabile che non “) almeno rispetto all'omessa ricerca dell'antibiotico più idoneo a mezzo dell'esame microbiologico.
Se fosse stato effettuato, secondo il CTU, sarebbe stato possibile adottare una terapia mirata che avrebbe fatto da argine al progredire del processo infettivo, e a debellare l'infezione, evitando l'amputazione stessa.
L'elaborato peritale ha smentito l'assunto dell' secondo il quale la terapia antibiotica CP_1
sarebbe stata correttamente somministrata: a contrastare tale difesa starebbe la documentazione sanitaria in atti, per la quale solo dopo oltre 10 gg dal primo accesso (26/9/2008), ovvero in data
7/10/2008 sarebbe stato sostituito l'antibiotico inizialmente somministrato (Augmentin per via orale) con DI fiale per via intramuscolo;
a testimoniare che la terapia iniziale non era risultata idonea a contrastare l'infezione, che era progredita, evolvendo nella gangrena umida diagnosticata a Torino
e causa dell'amputazione.
8 Parimenti relazione causale avrebbe avuto- secondo il CTU – l'omesso approccio multidisciplinare,
e l'omesso coinvolgimento di specialista microbiologo , infettivologo e chirurgo che, avrebbe consentito una valutazione completa e totale degli aspetti problematici della patologia in questione.
Gli argomenti ora illustrati non risultano adeguatamente resistiti dalle osservazioni proposte dai
CTP della convenuta, presi in esame dal CTU nella parte conclusiva della relazione, nella quale il
CTU ha sottolineato come su parecchi aspetti decisivi nell'affermazione della responsabilità del medico neppure i consulenti di parte avevano obiettato alcunché.
Può pertanto affermarsi l'infondatezza degli appelli incidentali volti a negare la responsabilità Cont della drssa (e quindi dell' nel non contrastare efficacemente la patologia con la quale CP_1 il si presentò il 26 settembre 2008, non evitando il progredire dell'infezione e della Pt_1
conseguente amputazione.
Né può ritenersi che la scorretta condotta del censurata dagli appellanti incidenti, Pt_1
caratterizzata dalla ritrosia nel dichiarare ai medici la patologia diabetica di cui soffriva già – documentatamente- dal 1999, possa avere avuto un efficiente contributo causale nell'esito lesivo
(amputazione) sofferto.
Il ha certamente sofferto di diabete già dal 1999 (dato emergente dal verbale di visita della Pt_1
Commissione medica militare del 27.10.2009, in cui si legge “ Agli atti risulta che in data 2/2/1999 per l'infermità “Diabete mellito” ha usufruito di complessivi 146 di I C venendo giudicato idoneo in data 28/6/1999 dalla CMO di Messina”.
Tuttavia ha mostrato reticenza perché non ha dichiarato né all' né al CTU di aver sofferto CP_1
da tanto tempo prima di tale patologia. Ciò nonostante l'esistenza della patologia è stata notata da entrambi i sanitari, almeno all'atto della visita: la drssa sin dal primo certificato del CP_1
26.9.2008 già prescriveva la Metformina da 500 mg e nella relazione del 2011 indicava di avere visitato il paziente affetto da diabete “neodiagnosticato”; il CTU scriveva che il periziato gli aveva dichiarato di soffrire di diabete “dal 2007”.
Consapevole reticenza che però non ha impedito che i medici si accorgessero della patologia;
pertanto non appare possibile ritenere che la condotta del abbia avuto efficacia causale, sia Pt_1
pure per solo concorso colposo del danneggiato, al determinismo delle lesioni definitive.
Parimenti la sospensione dell'assunzione di antibiotici per qualche giorno prima della visita a
Torino del 20 ottobre 2008 non risulta essere stato decisivo, dato che ancora al 15.10.2008, ultimo certificato dell' si dichiarava il “sospetto” di un “focoloaio infettivo metatarsale” CP_1
evidentemente non controllato, proprio per la negligente condotta della drssa già CP_1
individuata dal CTU.
9 Infatti circa l'omissione della sospensione della terapia antibiotica da parte del il Pt_1
17/10/2008, dopo dieci giorni di cure e tre giorni prima del ricovero presso l'ospedale San Giovanni di Torino,il ctu ha rilevato che “stabilire se ciò possa aver avuto un qualche ruolo causale nella progressione e nell'aggravamento dell'infezione in atto è estremamente difficile”.
Non può quindi ritenersi provata , neppure per univoche presunzioni, l'esistenza di un concorso causale ex art 1227 cc
Cont Il rigetto dei motivi di appello incidentali degli appellati e in punto di CP_1
responsabilità del sanitario non consentono di esaminare la quantificazione del danno non patrimoniale, sul quale non risulta proposta autonoma e specifica impugnazione .
La questione sarà meglio esaminata al momento di trattare l'appello principale, potendosi precisare Cont sin d'ora che l'eccezione di compensatio lucri cum damno avanzata dall' non può avere seguito poiché era onere dell'eccipiente provare la percezione dell'equo indennizzo, onere non assolto, e non giustificante in questa sede di appello attività istruttorie nuove .
II
Cont Sono invece fondati gli appelli incidentali avanzati sia dall' che dalla volti CP_11
ad escludere il danno patrimoniale (riconosciuto dal Tribunale per euro 15.000, liquidato in via equitativa), non solo perché domanda sfornita di adeguata e probante documentazione (l'attore non ha prodotto documenti sufficienti a quantificare la perdita patrimoniale asseritamente causata dal prepensionamento , come è risultato dalla CTU contabile affidata al dr ) , ma soprattutto Per_2
perché non risulta affatto provato – ed anzi è smentito dagli atti- il rapporto causale fra
l'amputazione dell'alluce sinistro e il prepensionamento del Pt_1
Rapporto causale affermato dall'impugnata sentenza senza alcuna motivazione che rivelasse l'iter logico o le valutazioni che avrebbero condotto il Tribunale a tale decisione, nonostante le contestazioni.
Il verbale di visita della Commissione medica Ospedaliera presso il Dipartimento Militare di medicina legale di Messina, datato 27.10.2009, che a richiesta del comando dei CC di RO NI ha sottoposto il (Carabiniere in servizio a far data dal 21.10.1980), a visita medica dopo Pt_1
l'amputazione e dopo un periodo di malattia concesso successivamente, ha diagnosticato “DIABETE
MELLITO CON COMPLICANZE VASCOLOPATCHE E NEUROPATICHE CON SECONDARIA
AMPUTAZIONE 1^ ”. Controparte_12
Quanto all'idoneità lavorativa ha concluso: <<..non è idoneo permanentemente ai s.m. e d'istituto nei CC in modo assoluto e da porre in congedo assoluto;
E' SI idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministro della difesa ai sensi della legge 266/99…>>
10 Il diabete e l'amputazione quindi sono stati ritenuti dall'organo sanitario competente ostativi solo al servizio militare attivo, ma non già alle attività amministrative e d'ufficio nelle quali il Pt_1 poteva essere utilmente ricollocato;
peraltro la lesione ha dato un esito cd “micro permanente”
(invalidità al 6%), e non ha causato neppure limitazioni rilevanti alla normale deambulazione (cfr descrizione all'esame obiettivo del CTU dr ). Per_1
Nonostante le controparti abbiano sempre eccepito l'assenza di nesso causale con il prepensionamento, facendo leva su tale valutazione della Commiss Medica militare, il Pt_1
non ha mai fornito alcun chiarimento sulle ragioni della mancata ricollocazione all'attività amministrativa. A fronte della sua idoneità alla ricollocazione non può quindi presumersi che il prepensionamento sia stata una scelta obbligata , e ciò esclude ogni risarcimento per il danno patrimoniale per l'asserita incapacità di lavoro anche generica;
che non è dato in alcun modo riscontrare.
Infatti solo per le lesioni permanenti di elevata entità potrebbe presumersi una incapacità lavorativa e /o di guadagno generica (Cass sentenza 25634 del 2013; Cass 17514 del 2011; Cass sentenza n
21487 del 2005; da ultimo ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 in relazione ad una invalidità dell'80 per cento) , mentre per una lesione cd “micropermanente” del tipo di quella riportata dal Pt_1
(6%) non può presumersi alcuna incidenza sulla possibilità di un lavoro di tipo amministrativo confacente le competente ed esperienze del danneggiato .
Senza contare che il giudizio complessivo è stato adottato dalla commissione medica anche in relazione alla patologia diabetica, che non è certo imputabile ai sanitari convenuti in processo.
Va quindi riformata la sentenza di primo grado, annullando il riconoscimento del danno patrimoniale e la condanna al pagamento, per questo stabilita , della somma di euro 15.000.
III
Totalmente infondato è invece l'appello principale del , che chiede una maggior Pt_1
misura di risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale rispetto a quanto liquidato in sentenza.
Il danno patrimoniale è stato già ritenuto non dovuto , innanzitutto per carenza di nesso causale fra il prepensionamento e l'amputazione dell'alluce sinistro, che assorbe la questione della carenza di prova per dimostrarne l'entità.
Ma non può neppure accogliersi la richiesta di un maggior risarcimento del danno non patrimoniale
, sotto nessun profilo (morale, personalizzazione, “esistenziale”, ecc )
Il danno liquidato in sentenza, in applicazione della Tabella milanese del 2018 per un totale di euro
21.339,00 (euro 12.519,00 a titolo di danno biologico per invalidità permanente , maggiorato di un terzo per danno morale , in moneta attuale;
oltre le ulteriori somme per danno da invalidità
11 temporanea come indicata dal CTU, da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi ) è superiore a quanto si sarebbe potuto riconoscere applicando correttamente non già le tabelle milanesi, ma i parametri dell'art 138 codice delle assicurazioni.
Nonostante il fatto lesivo sia anteriore alla data di entrata in vigore del D.Legge 158 del 2012 , conv. in legge n. 189/2012 - cd legge Balduzzi - , il parametro di liquidazione in esso contenuto
(tabelle elaborate ai sensi degli art 138 e 139 del codice delle assicurazioni- d. legisl. N. 209 del
2005) è applicabile ai fatti anteriori ed ai processi in corso : Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul
"quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone
l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”.
Ciò sulla base del principio per cui in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (cfr Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022)
Il risarcimento del danno come definito dal CTU per invalidità temporanea e permanente, l'età del danneggiato al momento del fatto, portano ad una liquidazione inferiore ai 20.000 euro se calcolati con il DM in vigore attuativo dell'art 138 codice assicurazioni, applicando tutte le maggiorazioni
(danno morale e personalizzazione masssima).
Tuttavia, poiché nessun appello incidentale è stato proposto sulla entità della liquidazione dalle controparti per chiederne una riduzione, non può ridursi quanto già riconosciuto, non potendosi adottare un reformatio in peius sull'appello del danneggiato volto a consentire un maggior ristoro.
Ma certamente null'altro può riconoscersi a nessun titolo, e l'appello principale va Pt_1
respinto
IV
12 Merita infine accoglimento l'ulteriore appello incidentale dell' , che Controparte_5 chiede di riconoscere in proprio favore la manleva dell'assicuratrice al 100%, e non già al 70% come affermato dal Tribunale
Cont L'argomento dell' in comparsa di risposta :“Quanto alla condanna della chiamata in garanzia
– oggi – nella misura del 70% anziché del 100%, si richiama quanto già CP_10 CP_8
formulato nella memoria istruttoria nel giudizio di primo grado. In particolare, si rileva che in tema di coassicurazione, l'espressa attribuzione ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con “clausola di delega”, anche della rappresentanza dell'altro coassicuratore in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali , è idonea a comprendere , in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione e che il convenuto può essere evocato in giudizio dall'assicurato anche per il pagamento delle quote di indennità spettanti agli assicuratori deleganti”.
Non è dato comprendere quali siano state le ragioni della pronuncia di primo grado, poiché sul punto vi è solo la statuizione in dispositivo, che non chiarisce quali documenti siano stati considerati per giungere alla decisione.
La società nell'atto di costituzione in appello ha dichiarato di depositare anche Parte_2
“fascicolo cartaceo di primo grado”. Ma poiché la costituzione in appello è telematica, sarebbe stato necessario che il fascicolo di parte dei gradi precedenti fosse reso digitale e contestualmente depositato, cosa che non risulta accaduta. Né risulta che sia stato neppure successivamente consegnato agli atti il fascicolo di parte di primo grado dell' già . CP_8 CP_10
Non è quindi stato prodotto dalla società alcun documento di polizza, dalla cui lettura verificare quanto sostenuto dall'assicuratrice Cont L'unica polizza assicurativa è stata prodotta dall' nei propri atti, ma il documento , non del tutto leggibile , perché in molte parti eccessivamente sbiadito risulta redatto su modello della
Cont
. sottoscritto dal rappresentante di questa;
e non chiarisce se ci siano coassicuratrici, CP_10
quali siano, per quali percentuali di rischio assicurato, ecc.
Poiché è documentato e non contestato che esistesse e fosse operante l'assicurazione per la responsabilità dei medici e della struttura, deve ritenersi che la garanzia assicurativa operasse per l'intero (100%), in tal senso riformando la decisione appellata e quindi ordinando all' CP_8 di manlevare l'assicurata nella misura del 100%
V
Cont Il totale rigetto dell'appello principale ed il parziale accoglimento degli appelli incidentali dell'
e della drssa giustificano la compensazione per metà delle spese di lite per entrambi i gradi;
CP_1
13 Cont e la condanna delle appellate incidentali in solido ( e ) della residua metà per CP_11
entrambi i gradi in favore del Pt_1
Stante il valore dichiarato della causa in primo grado (in relazione alla domanda dell'appellante) che deve tenersi fermo anche per l'appello, ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato dal Dm
147/2022, le spese di lite possono porsi liquidarsi come segue:
Giudizio innanzi al tribunale; Valore della causa (da € 26.001 a € 52.000) , compenso già ridotto a metà pari ad euro 3.808,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio:€ 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€
1.806,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00; in totale € 7.616,00 da ridurre del 50%)
In questo grado d'appello: Compenso già ridotto a metà € 4.995,50 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00;Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00; Fase decisionale, valore medio: €
3.470,00; in totale € 9.991,00 da dimezzare )
Per entrambe le liquidazioni , oltre IVA CPA e spese forfetarie come per legge .
Spese distratte in favore dei difensori dell'appellante , che ne hanno fatto richiesta Pt_1
Cont Vanno invece compensate le spese per entrambi i gradi fra l' e la propria assicuratrice dato l'esito del giudizio e la richiesta dell'Unipol di confermare la sentenza, ed in ragione CP_8
del rapporto assicurativo che lega i due soggetti.
Ai fini dell'art 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, attesta di aver integralmente respinto l'appello principale di Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sugli appelli incidentali come in epigrafe proposti avverso la sentenza n.283/2019 del Tribunale di
Locri emessa il 05/03/2019 e pubblicata in pari data, nel procedimento recante N.R.G. 100309/2011,
così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_1
- Accoglie parzialmente gli appelli incidentali proposti da e dall' Controparte_1 [...]
e per l'effetto , in parziale riforma della sentenza, respinge la domanda di Controparte_5
Cont risarcimento del danno patrimoniale avanzata da ed accoglie la domanda dell' Pt_1
di essere manlevata dalla nella misura del 100% CP_8
- Rigetta nel resto gli appelli incidentali
Cont
- Compensa per metà fra e nonché le spese di entrambi i gradi, e pone Pt_1 CP_1
a carico delle odierne appellate in solido la residua metà che liquida in tal misura in favore
14 del per euro 3.808,00 per il primo grado e per euro 4.995,50 per l'appello, tutte da Pt_1
maggiorarsi di spese forfetarie, IVA E CPA come per legge .
- Spese distratte in favore dei difensori dell'appellante , che ne hanno fatto richiesta Pt_1
Cont
- Compensa le spese di lite interamente fra l' e la CP_8
- Ai fini dell'art 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, attesta di aver integralmente respinto l'appello principale di Parte_3
, così deciso il giorno 8 .1.2025
[...]
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
15