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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.Simone Salcerini Presidente
Dott.sa Paola De Lisio Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9/2023 del ruolo generale promossa da:
Appellante Parte_1
(Avv.Marco
Mariani)
Contro
Appellata CP_1
(Avv.Giovanni Ranalli)
e
Appellato Controparte_2
(Avv.Lietta Calzoni)
Con atto di citazione in data 1/4/2019, domandava l'accertamento del diritto CP_1 ad ottenere la premialità prevista dall'art. 52 del Disciplinare tecnico P14 allegato al contratto di servizio e la conseguente condanna al pagamento della somma di € 23.132,44 (modificata in corso di causa nei maggiori importi pari ad € 25.827,18 o, in subordine, ad € 26.630,43) da parte del , in solido con , tenuto Controparte_2 Pt_1 Controparte_3
conto degli obblighi contrattuali assunti e della posizione soggettiva di committente” e che il convenuto è socio pro-quota dell'Assemblea della predetta Autorità. CP_2
Resisteva alla domanda il eccependo il difetto di giurisdizione del Controparte_2
Tribunale adito nonché la nullità della clausola di cui all'art.52 del Disciplinare tecnico p14 allegato al contratto di servizio quale norma regolatrice di un sistema premiale per le imprese che avessero superato determinate percentuali di raccolta differenziata. La domanda veniva quindi integralmente contestata in fatto e diritto. La rimaneva contumace nel CP_4
giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 436/2022 accoglieva parzialmente la domanda di
[...] condannando “parte convenuta” al pagamento dell'importo complessivo pari ad CP_1
€.18.904,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e compensazione delle spese di lite.
Detta pronuncia è stata oggetto di domanda di correzione di errore materiale da parte del ove (tra l'atro) è stata disposta la condanna di “parte convenuta” in Controparte_2
luogo di quella corretta riguardante “tutte le parti convenute” come chiaramente desumibile dall'impianto motivazionale. La costituzione di el solo procedimento incidentale ex Pt_1
art.287 e segg. cpc è stata ritenuta inammissibile. Il Primo Giudice, in accoglimento della domanda, pronunciava la solidarietà della condanna nei confronti di con l'Ente Pt_1
convenuto.
Si duole dell'indicata pronuncia l'Autorità Umbra che contesta sotto Parte_1
due diversi punti di vista la mancata declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle pretese creditorie di che avrebbero dovuto essere dirette CP_1
esclusivamente al;
ciò anche per effetto di una ingiusta correzione Controparte_2
di errore materiale che ha statuito la responsabilità solidale dell'adempimento al credito
[...]
. Si domanda, pertanto, la riforma della pronuncia gravata, come rettificata, nonché CP_1
la reiezione di tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato davanti al Giudice di primo grado per i motivi esposti nel presente atto di appello;
vinte le spese di lite.
2 Si costituivano ritualmente ed il per contestare CP_1 Controparte_2
integralmente le motivazioni di gravame, rilevandone l'infondatezza ed insistendo per la conferma della pronuncia appellata. Vittoria di spese.
Preliminarmente si rileva che parte appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
L'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico -AURI- sostiene che sulla base della normativa nazionale e regionale ad essa sarebbero riservate funzioni organizzative del servizio e determinazione degli obiettivi da perseguire con il piano d'ambito; viceversa i Comuni manterrebbero funzioni di carattere operativo e le responsabilità connesse. L'assunto non è condivisibile atteso che il disciplinare tecnico allegato p 14, che forma parte integrante del contratto sottoscritto dalla dante causa di on il , prevede all'art 52 un sistema premiale Pt_1 Controparte_2
da riconoscersi al raggiungimento di determinati obbiettivi di raccolta differenziata. Sula scorta delle convenzioni negoziali e le obbligazioni ripartite i palesa responsabile in solido con Pt_1
l'ente comunale beneficiario dei servizi e quindi gravato dell'onere di pagamento;
infatti l'art. Part 16 della LR 11/2009 recita: ): “L ora aggiudica il servizio di gestione integrata dei Pt_1
rifiuti, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006”, individuando in il soggetto responsabile Pt_1 dell'affidamento e, quindi, delle obbligazioni consequenziali. Non appare evidenziarsi alcuna norma che escluda la responsabilità dell' alle obbligazioni conseguenti all'affidamento Pt_1
del servizio anche alla luce dell'art.202 vigente ratione temporis che prevede:”
1. L'Autorità
d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia”.
Su posizioni sostanzialmente identiche ma riguardanti altri Comuni umbri questa Corte ha avuto modi più volte di esprimersi e l'orientamento anche di recente espresso circa la solidarietà dell'obbligazione è condiviso da questo Collegio con riferimento alla valutazione che
3 “l'obbligo di pagamento anche in capo all' iscende direttamente dall'art.1372, comma Pt_1
1, cc per cui “Il contratto ha forza di legge tra le parti”. Si ritiene insomma che, se in base all'art.202 del decreto legislativo n.152/2006 l' ggiudica, all'esito di apposita gara, il Pt_1 servizio in questione, se in base all'art.8 della legge regionale Umbria n.11 del 2009 assegna
i contributi spettanti al gestore in relazione ai risultati della raccolta differenziata e se il medesimo ottoscrive il contratto di servizio nel quale, ai sensi dell'art.52 dell'allegato Pt_1 disciplinare tecnico, “riconosce” al gestore il corrispettivo aggiuntivo per cui è causa, non vi sono elementi che consentano di escludere la sua responsabilità solidale con il per il CP_2
pagamento delle premialità richieste dalla CP_1
Il gravame è sul punto disatteso.
Quanto ai rilevi afferenti la denunciata nullità della procedura di correzione di errore materiale svoltasi per la rettifica della sentenza qui gravata, si osserva: -nel primo giudizio è Pt_1
rimasta contumace mentre ha partecipato al procedimento per correzione ex art. 288 cpc svolgendo attività di contestazione della domanda. Sostiene l'appellante che il riferimento, nel dispositivo, alla “parte convenuta” sia relativo esclusivamente al Comune di e Controparte_2
siccome rimasta contumace per “parte convenuta” deve intendersi solamente l'ente Pt_1 comunale. L'assunto non ha pregio atteso che il procedimento di correzione della sentenza, che si svolge dinnanzi allo stesso Giudicante che l'ha pronunciata, altro non è che un prolungamento del procedimento cui si riferisce. Anzi, rispetto al processo di cognizione piena, rappresenta un incidente nel processo, cristallizzato nella fase di formazione del titolo giudiziale, in quanto è proprio in questa fase che, nel corpo della parte motiva, o nel dispositivo, si possono formare quegli errori materiali che non consentiranno, poi, di portare correttamente ad esecuzione quest'ultimo.
Aderendo a questa impostazione che appare di preponderante orientamento giurisprudenziale, pare ragionevole dedurre che se una delle parti è rimasta contumace per tutta la durata del processo di primo grado, non può, poi, aver diritto di partecipar al procedimento di correzione della sentenza, il quale, rispetto al primo, si pone come un incidente processuale, poiché considerato come una appendice di quello primitivo. Secondariamente, a favore del fatto che la parte contumace non abbia diritto di partecipar al procedimento di correzione della sentenza, milita la considerazione che l'istanza di correzione del provvedimento ben può esser avanzata dallo stesso difensore sulla scorta della medesima procura rilasciatagli nel primitivo procedimento di cognizione cui si riferisce la sentenza da emendare.
4 Dall'esame degli atti del primo giudizio emerge chiaramente che la domanda era stata formulata nei confronti del , di ex 4) e di Controparte_2 Pt_1 CP_5 Controparte_6
e nella parte motiva della pronuncia gravata emerge con chiarezza la posizione solidale tra
[...]
e on riportata in dispositivo e, pertanto, il Tribunale ha Controparte_2 Pt_1
correttamente emendato la sentenza impugnata.
La doglianza non è quindi condivisa.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande (Cass.11547/2013).
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi professionali ridotti per assenza di questioni in fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Respinge l'appello e conferma la pronuncia gravata.
Condanna l'Appellante a rifondere a ciascuna parte Appellata le spese di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali €. 4.066,30 oltre rimborso forfettario
15%, Iva e CA come per legge.
Dichiara l'Appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 14/5/2025
Il Presidente
Il Giudice relatore Dott. Simone Salcerini
Dott.Enrico Cerulli
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