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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2024, n. 47709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47709 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RA LE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le memorie dell'imputato e della parte civile;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Federazione italiana Tennis, rapp.ta e difesa dall'avv. e procuratore speciale Ciro Pellegrino, che ha concluso per la inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato; udito il difensore del ricorrente, avv.to Francesco Picca, che ha illustrando i motivi di ricorso e quelli esposti con le successive memorie, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47709 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente, la cui responsabilità aquiliana è stata riconosciuta, ai soli effetti civili, per due ipotesi di appropriazione indebita (estinte per intervenuta prescrizione in grado di appello) di somme spettanti alla Federazione Italiana Tennis (d'ora in avanti FIT), della quale era responsabile regionale (Presidente del Comitato Regionale Campania della FIT) con responsabilità gestionale del conto entrate della medesima FIT, a ministero del difensore abilitato, deduce, con i sei motivi di ricorso presentati e con i motivi aggiunti, violazione e falsa applicazione della legge penale, oltre che vizi esiziali della motivazione: 1.1. Per avere la Corte territoriale riconosciuto la responsabilità del ricorrente in concorso (capo A), pur in palese difetto degli elementi strutturali ed oggettivi tipici del "tipo" appropriazione indebita;
la Corte territoriale avrebbe in particolare negletto i motivi di gravame con i quali si deduceva difetto di interversio e di dolo appropriativo nella condotta contestata al ricorrente;
egli sarebbe stato, al più, negligente nell'aver omesso controllo e rendiconto sulle attività del contabile (AR) preposto alla riscossione delle quote provenienti dai club tennis della Regione ed al successivo versamento del riscosso sul conto entrate della FIT, ove tali somme (poco più di 92.000 euro) non furono mai versate, con corrispondente danno per la FIT;
1.2. Neppure è prova in atti della consapevolezza delle operazioni condotte materialmente dallo AR (capo A), tampoco degli atti di agevolazione commessi dal ricorrente in favore del concorrente, tantomeno della successiva refluenza di dette somme nella sua personale disponibilità; egli sarebbe pertanto responsabile a titolo di colpa, per non aver esercitato il dovuto controllo sul contabile da lui stesso suggerito alla FIT per svolgere le operazioni materiali di cassa (dai club campani di tennis alla FIT); 1.3. Sul punto relativo alla responsabilità concorrente con AR (ancora capo A) e, quindi, relativamente all'esame del contratto di servizio tra FIT e FIT servizi, ricorrerebbe addirittura travisamento della prova (secondo motivo aggiunto); RA, inoltre, avrebbe avuto del conto entrate FIT un controllo solo gestionale (finalistico e strategico), ma non contabile, spettando questo solo allo AR. 1.4. Difetterebbe inoltre, quanto all'autonomo reato di appropriazione indebita di cui al capo B, la condizione di procedibilità, essendo tardiva la querela sporta dalla FIT oltre i tre mesi dal ricevuto avviso da parte dell'autorità giudiziaria procedente, a seguito della intervenuta novella di riforma del regime di procedibilità per l'appropriazione indebita aggravata;
1.5. Ancora quanto al capo B difetterebbe altresì la prova della appropriazione delle somme presenti sul conto di gestione aperto dallo stesso RA (all'insaputa della FIT, n.d.r.); questi infatti doveva provvedere alla amministrazione di tali fondi, potendo disporne ad libitum per il raggiungimento degli scopi sociali, difetterebbe anche pertanto il profitto personale della appropriazione;
1.6. Neppure vi è prova del rapporto di servizio in essere tra la FIT ed il RA, che non era contrattualmente vincolato al rendiconto ed alla gestione di cassa per conto della FIT, difetterebbe quindi anche l'aggravante di cui al n. 11, del comma primo dell'art. 61 cod. pen., che aveva reso ab origine procedibile ex officio il reato di appropriazione indebita. 2. All'udienza del 14 novembre 2024, cui si perveniva a seguito di due rinvii disposti dalla Corte in attesa della decisione delle Sezioni unite (sent. n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01) sulla regola di giudizio applicabile in caso di riconoscimento della responsabilità civile da condotta costituente reato (prescritto), le parti concludevano come in epigrafe, richiamando le plurime memorie e le conclusioni scritte già in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso e quelli ad essi aggiunti proposti nell'interesse dell'imputato sono in parte manifestamente infondati ed in parte meramente infondati;
consegue il rigetto della proposta impugnazione. 1.1. Nella presente fattispecie processuale, caratterizzata dalla conformità verticale delle decisioni di merito intervenute sull'accertamento della responsabilità secondo la regola di giudizio "bard", la Corte territoriale ha efficacemente argomentato in ordine alla prova degli elementi univoci che caratterizzano gli illeciti civili ritenuti in sentenza. Tali condotte appropriative hanno certamente provocato un danno patrimoniale per l'ente destinatario delle quote sociali riscosse sul territorio regionale e mai pervenute alla Federazione nazionale, che va risarcito, a seguito della estinzione della fattispecie di penale rilevanza, secondo le vigenti disposizioni civili. Tanto si afferma, non solo e non tanto perché il mandatario è responsabile di tutte le operazioni di gestione della raccolta e trasferimento delle risorse finanziarie nei confronti del mandante, dovendo altresì renderlo edotto di tutte le vicende occorse nel corso della esecuzione del mandato (Sez. 3 civ., n. 10073 del 27/04/2010, Rv. 612599), quanto perché la sua responsabilità extracontrattuale discende dall'accertamento di condotte locupletative commesse, la prima in concorso con l'addetto materiale alla tenuta dei conti (AR) e la seconda dal solo ricorrente, che si è ricevuto sul conto corrente personale (senza più renderne il conto) le rimesse destinate alla Federazione nazionale. 1.2. I motivi di ricorso e quelli ad essi aggiunti si diffondono, viceversa, sulla identificazione della non corrispondenza della condotta al tipo legale e sui vizi esiziali (manifesta illogicità ed intima contraddittorietà) della motivazione adottata dalla Corte di merito. 1.2.1. Non appare pertanto superfluo ricordare, sotto il profilo dogmatico, quali sono gli elementi strutturali del delitto di appropriazione indebita, per come differenziatasi, nel corso dei secoli XVIII e XIX, tale fattispecie dal coacervo identitario del furto (la cui offensività rimase focalizzata sul momento della "sottrazione" al possessore), per assumere prima le vesti del "furto improprio" (offensivo della proprietà disgiunta dal possesso), di poi, con la codificazione francese/ / , , del 1810, quelle dell'abuse de confiance. Tale ultimo carattere rimase immanente in tutte le codificazioni preunitarie, così come nel codice sardo-italiano, confluendo con la codificazione del 1889 nella fattispecie descritta all'art. 417 del codice "Zanardelli": chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o d'un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte Ciò che, dunque, caratterizzava l'appropriazione indebita era, ed è ancor oggi, la lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, dall'offesa portata mediante l'abuso di un possesso non delittuosamente conseguito. Già da queste premesse traspare dunque con evidenza la ratio della incriminazione: consegue che il fatto non può definirsi tipico tutte le volte in cui il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore anche la titolarità della cosa mobile o del denaro, "ancorché la cosa siasi data in corrispettivo di una prestazione futura, poscia non eseguita" (in questi precisi termini la dottrina coeva alla codificazione del 1930, che orientò in allora le scelte del legislatore). Con il reato di appropriazione indebita, il legislatore del 1930 ha quindi inteso incriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avendo solo il possesso (assai precario nella concreta fattispecie all'esame) della cosa mobile, dia alla stessa - nolente domino- una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, n. 12869, del 8/3/2016, Rv. 266370; Sez. 2, n. 25281 del 31/5/2016). Più in generale sul tema della "altruità" penalmente rilevante: Sez. 2, n. 27540/2009; mentre sul concetto di "altruità e vincolo di destinazione" occorre confrontarsi con l'arresto a Sezioni unite, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250974; sul concetto di "altruità" non strettamente civilistico si veda pure Sezioni unite n. 1327/2005. 1.3. Nel merito è rimasto accertato che il denaro raccolto tra gli iscritti regionali alla FIT era specificamente "destinato" a refluire nel conto entrate della Federazione, attraverso l'opera materiale dello AR (preposto a quei compiti su specifica indicazione del RA), mentre le chiavi d'accesso al conto ed il controllo sullo stesso erano saldamente ancorate al Presidente del Comitato regionale (RA), che addirittura, dopo il connmissariamento della Federazione regionale,dispose di inviare gli estratti conto al suo domicilio, piuttosto che alla Federazione nazionale. Sono questi gli elementi di fatto che hanno indotto i giudici di merito a ravvisare nella condotta contestata all'imputato gli estremi del concorso (eziologicamente efficace e psicologicamente consapevole e volontario) nel reato di appropriazione indebita. Le somme raccolte tra gli associati non si sono pertanto mai confuse con il patrimonio finanziario dell'intermediario responsabile regionale, che non poteva certo usarne ad libitum, dovendo invece immetterle immediatamente nella disponibilità della Federazione nazionale, il che non è avvenuto, sia per i fatti descritti al capo A, che per quelli descritti sub B. Tale argomentazione offre continuità alla giurisprudenza di questa stessa Sezione (n. 50672/2017), che valorizza -ai fini dell'integrazione della fattispecie- la violazione del vincolo fiduciario di destinazione imposto al denaro consegnato all'accipiens. Può dunque ancor oggi affermarsi che l'elemento qualificante del mancato adempimento va individuato nella sussistenza di un "vincolo specifico di/ 7 destinazione" impresso alla somma consegnata, potendo conseguentemente ritenersi integrati gli estremi dell'illecito laddove l'accipiens violi tale specifica destinazione di scopo, distogliendo la ragione del possesso dalla sua causa (giur. costante: Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, Rv. 274257; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Rv. 274889; Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, in tema di mandato;
Sez. 2, n. 50672 del 24/10/2017, Rv. 271385; in continuità con Sez. 2, n. 43119/2016, 25281/2016, 50156/2013, 46256/2013, 46586/2011; principio ribadito anche in sede civile da Sez. 3 civ., n. 14256, del 8/7/2020, Rv. 658331). 1.4. AR appare dunque l'opzione condivisa dai giudici di merito: mentre l'operatore contabile materiale ha distratto il "corpo finanziario" dal suo alveo, il responsabile regionale ha favorito ed assecondato tale condotta, avendolo fiduciariamente preposto a quella funzione e consentendogli di operare indisturbato per lunga pezza;
ma vi è di più, perché nel momento di fibrillazione del meccanismo di distrazione il RA ha dato disposizioni per evitare che i meccanismi contabili dell'ingranaggio potessero venire a conoscenza del soggetto spogliato e da questi inibiti. 1.5. Esclusa pertanto la ricorrenza del ragionevole dubbio sull'accertamento della responsabilità (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Capitano, Rv. 286880-01: Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito), ritiene il Collegio che ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile derivante da reato (Corte cost. n. 182 del 2021), ovvero la condotta appropriativa, che tradisce il rapporto tra mandante e mandatario, ed il conseguente danno economico per il soggetto giuridico la cui fiducia sia rimasta tradita, il che caratterizza (più marcatamente nel caso delle condotte contestate al capo B) entrambe le fattispecie contestate. 1.6. Quanto alla condizione di procedibilità (quarto motivo di ricorso), in tema di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen. (certamente integrata l'aggravante dalla qualifica di responsabile apicale regionale dei conti FIT in entrata, sesto motivo di ricorso), i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche successivamente all'introduzione della norma che disciplina la procedibilità a querela (d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36), determina la piena consistenza dell'istanza di punizione ai fini della procedibilità (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616 - 01). 2. Segue al rigetto del ricorso la condanna, secondo quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla costituita parte civile Federazione italiana tennis, che si liquidano, nei limiti della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Federazione Italiana Tennis che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 14 novembre 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le memorie dell'imputato e della parte civile;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Federazione italiana Tennis, rapp.ta e difesa dall'avv. e procuratore speciale Ciro Pellegrino, che ha concluso per la inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato; udito il difensore del ricorrente, avv.to Francesco Picca, che ha illustrando i motivi di ricorso e quelli esposti con le successive memorie, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47709 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente, la cui responsabilità aquiliana è stata riconosciuta, ai soli effetti civili, per due ipotesi di appropriazione indebita (estinte per intervenuta prescrizione in grado di appello) di somme spettanti alla Federazione Italiana Tennis (d'ora in avanti FIT), della quale era responsabile regionale (Presidente del Comitato Regionale Campania della FIT) con responsabilità gestionale del conto entrate della medesima FIT, a ministero del difensore abilitato, deduce, con i sei motivi di ricorso presentati e con i motivi aggiunti, violazione e falsa applicazione della legge penale, oltre che vizi esiziali della motivazione: 1.1. Per avere la Corte territoriale riconosciuto la responsabilità del ricorrente in concorso (capo A), pur in palese difetto degli elementi strutturali ed oggettivi tipici del "tipo" appropriazione indebita;
la Corte territoriale avrebbe in particolare negletto i motivi di gravame con i quali si deduceva difetto di interversio e di dolo appropriativo nella condotta contestata al ricorrente;
egli sarebbe stato, al più, negligente nell'aver omesso controllo e rendiconto sulle attività del contabile (AR) preposto alla riscossione delle quote provenienti dai club tennis della Regione ed al successivo versamento del riscosso sul conto entrate della FIT, ove tali somme (poco più di 92.000 euro) non furono mai versate, con corrispondente danno per la FIT;
1.2. Neppure è prova in atti della consapevolezza delle operazioni condotte materialmente dallo AR (capo A), tampoco degli atti di agevolazione commessi dal ricorrente in favore del concorrente, tantomeno della successiva refluenza di dette somme nella sua personale disponibilità; egli sarebbe pertanto responsabile a titolo di colpa, per non aver esercitato il dovuto controllo sul contabile da lui stesso suggerito alla FIT per svolgere le operazioni materiali di cassa (dai club campani di tennis alla FIT); 1.3. Sul punto relativo alla responsabilità concorrente con AR (ancora capo A) e, quindi, relativamente all'esame del contratto di servizio tra FIT e FIT servizi, ricorrerebbe addirittura travisamento della prova (secondo motivo aggiunto); RA, inoltre, avrebbe avuto del conto entrate FIT un controllo solo gestionale (finalistico e strategico), ma non contabile, spettando questo solo allo AR. 1.4. Difetterebbe inoltre, quanto all'autonomo reato di appropriazione indebita di cui al capo B, la condizione di procedibilità, essendo tardiva la querela sporta dalla FIT oltre i tre mesi dal ricevuto avviso da parte dell'autorità giudiziaria procedente, a seguito della intervenuta novella di riforma del regime di procedibilità per l'appropriazione indebita aggravata;
1.5. Ancora quanto al capo B difetterebbe altresì la prova della appropriazione delle somme presenti sul conto di gestione aperto dallo stesso RA (all'insaputa della FIT, n.d.r.); questi infatti doveva provvedere alla amministrazione di tali fondi, potendo disporne ad libitum per il raggiungimento degli scopi sociali, difetterebbe anche pertanto il profitto personale della appropriazione;
1.6. Neppure vi è prova del rapporto di servizio in essere tra la FIT ed il RA, che non era contrattualmente vincolato al rendiconto ed alla gestione di cassa per conto della FIT, difetterebbe quindi anche l'aggravante di cui al n. 11, del comma primo dell'art. 61 cod. pen., che aveva reso ab origine procedibile ex officio il reato di appropriazione indebita. 2. All'udienza del 14 novembre 2024, cui si perveniva a seguito di due rinvii disposti dalla Corte in attesa della decisione delle Sezioni unite (sent. n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01) sulla regola di giudizio applicabile in caso di riconoscimento della responsabilità civile da condotta costituente reato (prescritto), le parti concludevano come in epigrafe, richiamando le plurime memorie e le conclusioni scritte già in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso e quelli ad essi aggiunti proposti nell'interesse dell'imputato sono in parte manifestamente infondati ed in parte meramente infondati;
consegue il rigetto della proposta impugnazione. 1.1. Nella presente fattispecie processuale, caratterizzata dalla conformità verticale delle decisioni di merito intervenute sull'accertamento della responsabilità secondo la regola di giudizio "bard", la Corte territoriale ha efficacemente argomentato in ordine alla prova degli elementi univoci che caratterizzano gli illeciti civili ritenuti in sentenza. Tali condotte appropriative hanno certamente provocato un danno patrimoniale per l'ente destinatario delle quote sociali riscosse sul territorio regionale e mai pervenute alla Federazione nazionale, che va risarcito, a seguito della estinzione della fattispecie di penale rilevanza, secondo le vigenti disposizioni civili. Tanto si afferma, non solo e non tanto perché il mandatario è responsabile di tutte le operazioni di gestione della raccolta e trasferimento delle risorse finanziarie nei confronti del mandante, dovendo altresì renderlo edotto di tutte le vicende occorse nel corso della esecuzione del mandato (Sez. 3 civ., n. 10073 del 27/04/2010, Rv. 612599), quanto perché la sua responsabilità extracontrattuale discende dall'accertamento di condotte locupletative commesse, la prima in concorso con l'addetto materiale alla tenuta dei conti (AR) e la seconda dal solo ricorrente, che si è ricevuto sul conto corrente personale (senza più renderne il conto) le rimesse destinate alla Federazione nazionale. 1.2. I motivi di ricorso e quelli ad essi aggiunti si diffondono, viceversa, sulla identificazione della non corrispondenza della condotta al tipo legale e sui vizi esiziali (manifesta illogicità ed intima contraddittorietà) della motivazione adottata dalla Corte di merito. 1.2.1. Non appare pertanto superfluo ricordare, sotto il profilo dogmatico, quali sono gli elementi strutturali del delitto di appropriazione indebita, per come differenziatasi, nel corso dei secoli XVIII e XIX, tale fattispecie dal coacervo identitario del furto (la cui offensività rimase focalizzata sul momento della "sottrazione" al possessore), per assumere prima le vesti del "furto improprio" (offensivo della proprietà disgiunta dal possesso), di poi, con la codificazione francese/ / , , del 1810, quelle dell'abuse de confiance. Tale ultimo carattere rimase immanente in tutte le codificazioni preunitarie, così come nel codice sardo-italiano, confluendo con la codificazione del 1889 nella fattispecie descritta all'art. 417 del codice "Zanardelli": chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o d'un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte Ciò che, dunque, caratterizzava l'appropriazione indebita era, ed è ancor oggi, la lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, dall'offesa portata mediante l'abuso di un possesso non delittuosamente conseguito. Già da queste premesse traspare dunque con evidenza la ratio della incriminazione: consegue che il fatto non può definirsi tipico tutte le volte in cui il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore anche la titolarità della cosa mobile o del denaro, "ancorché la cosa siasi data in corrispettivo di una prestazione futura, poscia non eseguita" (in questi precisi termini la dottrina coeva alla codificazione del 1930, che orientò in allora le scelte del legislatore). Con il reato di appropriazione indebita, il legislatore del 1930 ha quindi inteso incriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avendo solo il possesso (assai precario nella concreta fattispecie all'esame) della cosa mobile, dia alla stessa - nolente domino- una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, n. 12869, del 8/3/2016, Rv. 266370; Sez. 2, n. 25281 del 31/5/2016). Più in generale sul tema della "altruità" penalmente rilevante: Sez. 2, n. 27540/2009; mentre sul concetto di "altruità e vincolo di destinazione" occorre confrontarsi con l'arresto a Sezioni unite, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250974; sul concetto di "altruità" non strettamente civilistico si veda pure Sezioni unite n. 1327/2005. 1.3. Nel merito è rimasto accertato che il denaro raccolto tra gli iscritti regionali alla FIT era specificamente "destinato" a refluire nel conto entrate della Federazione, attraverso l'opera materiale dello AR (preposto a quei compiti su specifica indicazione del RA), mentre le chiavi d'accesso al conto ed il controllo sullo stesso erano saldamente ancorate al Presidente del Comitato regionale (RA), che addirittura, dopo il connmissariamento della Federazione regionale,dispose di inviare gli estratti conto al suo domicilio, piuttosto che alla Federazione nazionale. Sono questi gli elementi di fatto che hanno indotto i giudici di merito a ravvisare nella condotta contestata all'imputato gli estremi del concorso (eziologicamente efficace e psicologicamente consapevole e volontario) nel reato di appropriazione indebita. Le somme raccolte tra gli associati non si sono pertanto mai confuse con il patrimonio finanziario dell'intermediario responsabile regionale, che non poteva certo usarne ad libitum, dovendo invece immetterle immediatamente nella disponibilità della Federazione nazionale, il che non è avvenuto, sia per i fatti descritti al capo A, che per quelli descritti sub B. Tale argomentazione offre continuità alla giurisprudenza di questa stessa Sezione (n. 50672/2017), che valorizza -ai fini dell'integrazione della fattispecie- la violazione del vincolo fiduciario di destinazione imposto al denaro consegnato all'accipiens. Può dunque ancor oggi affermarsi che l'elemento qualificante del mancato adempimento va individuato nella sussistenza di un "vincolo specifico di/ 7 destinazione" impresso alla somma consegnata, potendo conseguentemente ritenersi integrati gli estremi dell'illecito laddove l'accipiens violi tale specifica destinazione di scopo, distogliendo la ragione del possesso dalla sua causa (giur. costante: Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, Rv. 274257; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Rv. 274889; Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, in tema di mandato;
Sez. 2, n. 50672 del 24/10/2017, Rv. 271385; in continuità con Sez. 2, n. 43119/2016, 25281/2016, 50156/2013, 46256/2013, 46586/2011; principio ribadito anche in sede civile da Sez. 3 civ., n. 14256, del 8/7/2020, Rv. 658331). 1.4. AR appare dunque l'opzione condivisa dai giudici di merito: mentre l'operatore contabile materiale ha distratto il "corpo finanziario" dal suo alveo, il responsabile regionale ha favorito ed assecondato tale condotta, avendolo fiduciariamente preposto a quella funzione e consentendogli di operare indisturbato per lunga pezza;
ma vi è di più, perché nel momento di fibrillazione del meccanismo di distrazione il RA ha dato disposizioni per evitare che i meccanismi contabili dell'ingranaggio potessero venire a conoscenza del soggetto spogliato e da questi inibiti. 1.5. Esclusa pertanto la ricorrenza del ragionevole dubbio sull'accertamento della responsabilità (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Capitano, Rv. 286880-01: Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito), ritiene il Collegio che ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile derivante da reato (Corte cost. n. 182 del 2021), ovvero la condotta appropriativa, che tradisce il rapporto tra mandante e mandatario, ed il conseguente danno economico per il soggetto giuridico la cui fiducia sia rimasta tradita, il che caratterizza (più marcatamente nel caso delle condotte contestate al capo B) entrambe le fattispecie contestate. 1.6. Quanto alla condizione di procedibilità (quarto motivo di ricorso), in tema di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen. (certamente integrata l'aggravante dalla qualifica di responsabile apicale regionale dei conti FIT in entrata, sesto motivo di ricorso), i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche successivamente all'introduzione della norma che disciplina la procedibilità a querela (d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36), determina la piena consistenza dell'istanza di punizione ai fini della procedibilità (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616 - 01). 2. Segue al rigetto del ricorso la condanna, secondo quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla costituita parte civile Federazione italiana tennis, che si liquidano, nei limiti della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Federazione Italiana Tennis che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 14 novembre 2024.