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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9462/2023 R.G. promossa da
n. il 11/12/1958 a NAPOLI (NA), rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. D'ANDREA SERGIO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. FORGIONE PAOLA come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 16.042025 la trattazione scritta e che entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 20.07.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 60%), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (assegno mensile di assistenza).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 19.07.2023 e l'opposizione depositata in data 20.07.2023 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. In questa fase, tenuto conto delle doglianze specifiche formulate dalla parte, il
Tribunale ha ordinato la rinnovazione delle operazioni peritali nominando un nuovo CTU.
Il CTU nominato nella presente fase (cfr. consulenza in atti), dopo una ampia e motivata valutazione medico legale, ha concluso accertando la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da: “Malattia di Parkinson;
Ipertensione arteriosa;
Sindrome ansioso-depressiva reattiva”.
3 Con riferimento alla decorrenza del requisito sanitario utile al riconoscimento Per_ della prestazione invocata il dott. ha precisato: “viene richiesta dalla domanda ammnistrativa del 10.11.2021 che non può essere condivisa non sussistendo gli elementi clinici e documentali per una tale datazione, né è possibile definire un'epoca in cui il quadro menomativo raggiunge la soglia percentuale necessaria al beneficio di cui è causa.
Occorre dire che all'atto della presente valutazione è il quadro menomativo deambulatorio
e quello neurologico, specie dell'emilato destro, che consente il riconoscimento del beneficio. Considerando che si è in presenza di una malattia a tipico andamento progressivo e ingravescente (esordio maggio 2021) e che l'insorgenza dell'obiettività rilevata in corso di ctu non avviene d'emblée, conformemente all'orientamento medico legale e a consolidata giurisprudenza, si ritiene di antecedere la decorrenza di un breve periodo dalla visita.”
Alla stregua di tali considerazioni e del fatto che a norma dell'art. 149 disp. att.
c.p.c. nelle controversie in materia di invalidità deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia verificatasi nel corso del procedimento giudiziario, va quindi dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal 01.09.2024.
In punto di diritto si osserva che, quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di atp e la seconda in sede di opposizione), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili (cfr.
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4850 del 27/02/2009).
4 Le motivate conclusioni del CTU nominato nella presente fase trovano, invece, piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e pertanto possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sulla base degli esiti dell'accertamento peritale, pertanto, la domanda volta al riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza va accolta, con decorrenza dal 01.09.2024.
6. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse vengono compensate in considerazione dei diversi esiti degli accertamenti peritali e del consolidamento del quadro invalidante in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e della presente opposizione.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in CP_1
atti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal 01.09.2024;
- spese compensate;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento CP_1 peritale, liquidato in atti.
Aversa, 17.04.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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