Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1418/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 17 giugno
2022
da
(P.I. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dagli avv. Alessandra Dall'Aglio ed Alvise
Moretto e presso il loro studio in Marcon via Porta Est n. 35 elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla Controparte_1 P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gaetano Vinci e presso il suo studio in
Pordenone corso G. Garibaldi n. 47 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: vendita di cose mobili.
Causa iscritta a ruolo il 23 giugno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024.
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Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente l'11 settembre 2024:
“IN VIA ISTRUTTORIA
La scrivente difesa insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate in atti, ed in particolare, oltre le prove testimoniali con il teste indicato:
1) Si reitera l'istanza di autorizzazione al deposito del doc. 10 già avanzata, nei termini, in memoria ex art. 183, comma VI, n.2, c.p.c. (cfr. pag. 2);
2) Si reitera l'istanza di esibizione della mail, comprensiva del relativo allegato, in formato Contr
. ricevuta da in data 03.09.2021, all'indirizzo mail Controparte_1
già avanzata in memoria ex art. 183, comma VI, n.2, c.p.c. (cfr. Email_1
pag. 3);
3) Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati in memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c. (cfr. pag. 5), con il teste ivi indicato;
4) Si reitera l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione del CP_3 contratto di conto corrente a cui si riferisce l'iban [...] indicato nel doc. 6 di controparte, e/o la documentazione identificativa acquisita da
necessaria per l'apertura del conto corrente associato all'iban sopra indicato CP_3
e/o comunque di conoscere il nominativo del soggetto intestatario dell'Iban;
5) Si reitera la richiesta al Giudice di ordinare a l'esibizione di copia degli Controparte_1
atti penali relativi al procedimento sorto dalla denuncia presentata da parte convenuta.
NEL MERITO
- Accertata la fondatezza del credito in capo all'attrice e previo accertamento dell'inadempimento della società condannare la predetta società Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp. p.t., a pagare alla società “ CP_1 Parte_1
“ la somma di € 24.400,00 (pari ad € 20.000,00 oltre Iva per €
[...]
4.400,00) a pagamento della fattura n. 34 del 2021, o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla data di fattura al saldo;
Pagina 2 di 7 - Rigettarsi ogni domanda di parte convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 23 luglio 2024:
“NEL MERITO: rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese di lite interamente rifuse, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Parte_1
di seguito solo attrice o ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la
[...] Parte_1
convenuta (di seguito solo convenuta o , al fine di sentir Controparte_1 CP_1
accogliere le seguenti, testuali, domande:
“rigettata ogni contraria istanza e con espressa riserva di ulteriori produzioni e deduzioni istruttorie:
⇒ per le causali di cui in narrativa, accertata la fondatezza del credito in capo all'attrice e previo accertamento dell'inadempimento della società condannare la Controparte_1
predetta società in persona del rappresentante legale pro tempore, a Controparte_1 pagare alla società “ la complessiva somma di € Parte_1
24.400,00 (pari ad € 20.000,00 oltre Iva per € 4.400,00) a pagamento della fattura n. 34 del 2021, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dalla data di fattura al saldo;
⇒ con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio”.
A sostegno di tali domande, ha dedotto: Pt_1
Contr
- che nel settembre 2021 aveva venduto a la macchina Pressa Piegatrice Warcom
4000/400 ton al prezzo di € 24.400,00 (iva compresa);
- che il 13 settembre 2021 tale macchina era stata ritirata dalla convenuta, a mezzo corriere dalla stessa incaricato;
- di non aver ricevuto il pagamento della fattura n. 34/2021, emessa in forza della vendita
Pagina 3 di 7 sopra indicata;
- che, infatti, la convenuta nella ricostruzione fornita in sede stragiudiziale aveva assunto d'aver pagato il dovuto il 10 settembre 2021 mediante bonifico bancario, che, tuttavia, era stato effettuato su un conto corrente acceso presso la - filiale di Milano ad CP_4
essa attrice non riferibile;
Contr
- che le coordinate bancarie (iban) inserite da non erano quelle indicate nel preavviso di fattura, che essa aveva inviato a mezzo mail il 3 settembre 2021;
- che l'eventuale, asserito, errore commesso dalla convenuta nella disposizione di bonifico non le era ascrivibile;
- che non ricorrevano i presupposti di cui agli artt. 1188 e 1189 c.c..
1.2 Si è costituita la convenuta, formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: accertata e dichiarata l'assenza del procedimento di negoziazione assistita, dichiararsi improcedibile e/o inammissibile ex art. 3 DL 132/2014 la domanda giudiziale promossa da Parte_1
NEL MERITO: rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese di lite interamente rifuse, oltre rimborso forfettario e oneri di legge””.
Contr
ha, in estrema sintesi, rilevato:
- l'improcedibilità della domanda, giacché non era stata preceduta dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
- la difformità dalla realtà dei fatti della ricostruzione degli eventi esposta in citazione, poiché essa convenuta aveva disposto il 10 settembre 2024 il bonifico, utilizzando l'iban riportato nella fattura pro-forma inviatale da il 3 settembre 2021 ed inoltrando lo Pt_1
stesso 10 settembre 2021 alla medesima copia della contabile di pagamento. Pt_1
1.3 Differita la prima udienza per consentire l'espletamento della negoziazione assistita ed autorizzate le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza cartolare del 13 settembre 2024
Pagina 4 di 7 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti di termine sino al 25 ottobre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 14 novembre 2024 per il deposito delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va accolta.
Costituisce, anzitutto, ius receptum (a partire da Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001) che il creditore che agisca (così come ha fatto per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del CP_5
suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene, l'attrice ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, essendo finanche pacifiche la conclusione fra le parti del contratto di vendita del macchinario e la consegna del bene compravenduto alla convenuta;
di contro quest'ultima non ha, come si vedrà, dimostrato di aver corrisposto alla venditrice il prezzo pattuito.
ha, difatti, prodotto una contabile, da cui emerge che essa ha bonificato € CP_1
24.400,00 su un conto corrente bancario, che non risulta sia, però, in alcun modo riferibile a manca, pertanto, la prova che siffatto importo sia stato accreditato Parte_1 all'attrice.
Né ha fondamento l'assunto della convenuta, che, invocando a propria giustificazione la disciplina degli artt. 1188 e 1189 c.c., ha ulteriormente dedotto che l'iban su cui eseguire il pagamento le era stato indicato dall'attrice con mail del 3 settembre
2021.
La prova di un tanto non si ricava, invero, dai documenti 3 e 4 versati in atti da
[...]
considerato che quest'ultima, nonostante la ferma contestazione svolta da CP_1 CP_5 sin dalle note scritte predisposte in previsione dell'udienza cartolare del 18
[...]
novembre 2022, non ha inteso produrre in formato .eml la corrispondenza email (in tesi ricevuta), comprensiva della fattura pro-forma (in tesi allegata a detta corrispondenza).
Pagina 5 di 7 Ma, anche andando di contrario avviso rispetto a quanto si è appena detto, deve nondimeno escludersi che la debitrice abbia eseguito in buona fede un pagamento liberatorio.
La buona fede va, infatti, valutata in senso oggettivo e non meramente soggettivo, richiedendosi che il debitore abbia agito con la diligenza del caso, diligenza che, nella specie, va valutata con maggior rigore, poiché la convenuta è soggetto professionale, in quanto società di capitali.
Come ha chiarito il Supremo Collegio (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza n.
6563 del 5 aprile 2016), “Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il
Giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (vedasi anche Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 18345 del 4 luglio 2024).
E, nella specie, tali requisiti non si riscontrano.
Assodato, per quanto già si è detto, che ha eseguito il 10 settembre 2021 CP_1
un bonifico su un conto corrente bancario non riferibile a la convenuta non CP_5 ha dato prova di aver agito con la necessaria diligenza, in quanto l'errore era facilmente riscontrabile, poiché l'iban asseritamente comunicatole dall'attrice il 3 settembre 2021 corrispondeva ad una filiale di banca situata a Milano (vedasi suo documento 5), circostanza che avrebbe dovuto allarmare la convenuta stessa, dato che la venditrice ha, invece, sede a Limena (PD) ed atteso soprattutto che persino nella fattura pro-forma che la medesima convenuta ha prodotto quale proprio documento 4 (ed ha, dunque, riconosciuto d'aver ricevuto) la banca era indicata nell'agenzia di Padova via A. da
Bassano n. 35.
E, per finire, non ha fornito alcuna prova di aver protetto i propri sistemi CP_1
Pagina 6 di 7 informatici con le cautele oramai necessarie, a differenza di che ha prodotto CP_5
relazione tecnica eseguita sui propri sistemi.
Per l'effetto, la domanda va, come detto, accolta, conseguendone la condanna della convenuta al pagamento di € 24.400,00 in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta al pagamento di € 24.400,00 in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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