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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/11/2025, n. 6956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6956 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 237/2021 + (299/2021)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: GI DE Presidente Adolfo Ceccarini Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 299 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 in data 1.7.2021, trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, Via C.F._2
Cicerone n. 66, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Capozzi che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellanti principali E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._4
Roma, Via Giulio Caccini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Domenico Tirrito che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati/appellanti incidentali E
(C.F. ) e CP_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._6
Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'Avv. Piero Faletti che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati/ appellanti incidentali E
1 (C.F. ) e CP_5 C.F._7 CP_6
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, Via C.F._8
Antonio Mordini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Pier Francesco Mazzini che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati/appellanti incidentali E
(C.F. , elettivamente Controparte_7 C.F._9 domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pucci che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata/appellante incidentale E
(C.F. ), elettivamente Controparte_8 C.F._10 domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 189, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Nardella ed Enrico Mele che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellata E
(C.F. ), elettivamente Controparte_9 C.F._11 domiciliata in Guidonia Montecelio (RM), Via Carlo Pisacane n. 18, presso lo studio dell'Avv. Mariafrancesca Tedesco che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata E
(C.F. ) Controparte_10 C.F._12 appellata contumace
OGGETTO: divisione ereditaria
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1
, rispettivamente nipote e figlio di , Controparte_2 Persona_1 deceduto in data 22.5.2010, deducevano di averne accettato l'eredità con beneficio di inventario (il primo in rappresentazione della madre premorta figlia di ) e di essere eredi Persona_2 Persona_1 legittimari del medesimo, unitamente alla moglie del de cuius
e agli altri otto figli del deceduto ( , Persona_3 CP_5 CP_7
, , ,
[...] Parte_1 CP_3 Controparte_8 CP_10
, ). Gli attori lamentavano
[...] Controparte_9 Controparte_4
2 che prima di morire, aveva venduto alcuni immobili di Persona_1 sua proprietà nella quota del 50% (la restante parte era di proprietà della moglie ) ad alcuni figli, con compravendite che dissimulavano Per_3 donazioni. Ciò premesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i predetti eredi legittimari, nonché (moglie di CP_6
) e (marito di ), chiedendo la CP_5 Parte_2 Parte_1 divisione dell'asse ereditario del deceduto , previo Persona_1 accertamento della sua composizione e del suo ammontare, “previa collazione dei beni di cui sia stata accertata la donazione e/o riduzione delle donazioni” e “previo accertamento della violazione della quota di legittima spettante agli eredi”. Inoltre, chiedevano CTU medica al fine di accertare il reale stato di capacità del de cuius all'epoca della stipula degli atti di compravendita indicati in citazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si costituivano in giudizio , e Controparte_9 Controparte_10 CP_8
aderendo alle richieste formulate dagli attori.
[...]
Gli altri convenuti, regolarmente costituiti -salvo - si Controparte_11 opponevano alle domande di parte attrice depositando il testamento pubblico sottoscritto dal de cuius in data 4.7.1989 (rep. testamenti n. 130) e pubblicato in data 14.6.2011; chiedevano agli attori il rimborso delle spese sostenute per i beni immobili in comunione ereditaria e quelle funerarie;
chiedeva, altresì, accertarsi Controparte_7
l'usucapione a suo favore dell'immobile del de cuius contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Roma al F. 34 part. 399 sub 2, sub 501 e 502 e, in subordine, il rimborso delle spese sostenute per la sua edificazione. All'udienza del 19.9.2011, il Giudice dichiarava la contumacia di e concedeva alle parti termini per il deposito di Persona_3 memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.5.2012, con ordinanza depositata in data 15.5.2012, il Giudice disponeva C.T.U. medico legale in merito alla capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della sottoscrizione delle compravendite e nominava quale C.T.U. dott. ordinava all' di Persona_4 CP_12 depositare entro il 30.9.2012 la documentazione inerente eventuali ratei di pensione ancora da accreditare a , deceduto in data Persona_1
22.5.2010. All'udienza del 23.10.2012 il Tribunale, dato atto della rinuncia all'incarico per giustificati motivi da parte del perito nominato, nominava CTU il dott. quest'ultimo, prestato Persona_5 giuramento all'udienza del 12.2.2013, depositava, in data 10.7.2013, l'elaborato peritale escludendo la presenza di elementi in grado di ridurre o escludere la capacità del testatore. All'udienza del 21.10.2013,
3 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.5.2014, dato atto del decesso della convenuta contumace verificatosi in data 23.2.2014, il Giudice Persona_3 dichiarava l'interruzione del processo, successivamente riassunto su ricorso degli attori in data 12.9.2014. All'udienza del 17.2.2015, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il Tribunale di Roma, con la prima sentenza non definitiva n. 12826/2015, depositata in data 12.6.2015: dichiarava aperta la successione di , deceduto in data 22.5.2010; rigettava la Persona_1 domanda di usucapione di relativamente Controparte_7 all'immobile contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Roma al F. 34 part. 399 sub 2, sub 501 e 502; dichiarava inammissibile la domanda di annullamento del testamento pubblico del 4.7.1989, rep. testamenti n. 130, pubblicato in data 14.6.2011 (proposta dagli attori tardivamente, nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c.); rigettava la domanda degli attori di annullamento del contratto di compravendita del 24.12.2004 redatto del Notaio rep. n. Persona_6
2831, atto n. 856, ritenendo che il de cuis fosse capace di intendere e di volere, alla luce della CTU e della documentazione medica acquisita;
dichiarava la nullità della donazione di cui alla scrittura privata datata 8.12.1982; dichiarava che “gli atti di compravendita: del 24 dicembre 2004 redatto del Notaio dott. rep. n. 2.831, Persona_6 atto n. 856; del 26 giugno 2001 del Notaio dott.ssa Persona_7
, rep. n. 16768, raccolta n. 5110; del 26 giugno 2001 del
[...]
Notaio dott.ssa , rep. n. 16767, raccolta n. 5109; Persona_7 del 24 aprile 1998 del Notaio dott. , rep. n. 74418, Persona_8 raccolta n. 19347 dissimulano donazioni del 50% degli immobili di proprietà del de cuius in esso indicati” (non era stato provato il pagamento del corrispettivo pattuito ed il prezzo indicato nei contratti era ben al di sotto del valore di mercato); dichiarava la nullità delle donazioni di cui ai rogiti del 26.6.2001 della Notaia Persona_7
, rep. n. 16768, raccolta n. 5110 e del 26.6.2001 rogato dalla
[...] stessa Notaia , rep. n. 16767, raccolta n. 5109, per l'assenza Per_7 dei testimoni e, di conseguenza dichiarava caduti in successione il 50% della proprietà degli immobili contraddistinti al NCEU del Comune di Roma al F. 34 part. 404 sub 2, 3 e 4 (la restante metà era di proprietà della deceduta in comunione legale con il deceduto Per_3 Per_1
); dichiarava facenti parte dell'asse relitto da il 50%
[...] Persona_1 degli immobili contraddistinti al catasto fabbricati del comune di Roma al F. 34 part. 399 sub 2, sub 501 e sub 502 e al catasto terreni al F. 34 p.lla 7, 52, 55, 608, 398 e 681, oltre al 50% degli immobili
4 contraddistinti al NCEU del Comune di Roma al F. 34 part. 404 sub 2, 3 e 4; dichiarava quale debito dell'eredità le spese funerarie pari a euro 2.151,81; dichiarava il diritto di a ottenere il rimborso CP_3 pro quota da parte degli altri eredi delle spese di accatastamento degli immobili di Via RI e documentate per euro 1.623,31, oltre le spese catastali di euro 45,85 e di euro 77,46; dichiarava inammissibili tutte le eccezioni di prescrizione sollevate da parte attrice;
dichiarava inammissibili le domande di pagamento dei frutti della comunione proposte dagli attori e da;
dichiarava inammissibili le Controparte_10 domande di riduzione proposte da e da Controparte_9 CP_8 nei confronti di e di
[...] Parte_2 CP_6
Con separata ordinanza depositata in pari data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo “al fine di valutare il relictum ed il valore dei beni immobili donati dal de cuius in vita” e fissava l'udienza del 29.9.2015 per la comparizione delle parti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.5.2015, con ordinanza depositata in data 30.9.2015, il Giudice dava atto che “il ctu dovrà valutare il valore dei beni relitti e dei beni donati al momento dell'apertura della successione, al netto delle migliorie;
per le ricevute di spesa, comprese quelle straordinarie, con data compresa tra l'atto di donazione e quella dell'apertura della successione il ctu dovrà valutare, sempre al tempo dell'apertura della successione, l'eventuale incremento di valore dei beni donati in conseguenza delle spese effettuate da ciascun donatario;
per le ricevute di spesa successive all'apertura della successione il ctu dovrà valutare quelle relative a ciascun immobile indicando i relativi esborsi al valore nominale;
con riferimento, invece, a tutte le spese documentate da Controparte_7 il ctu dovrà elencare l'importo del valore dei materiali e della relativa manodopera e l'aumento di valore arrecato al fondo al momento dell'apertura della successione”; nominava quale C.T.U. l'Ing.
il quale prestava giuramento all'udienza del Persona_9
9.11.2015 e depositava l'elaborato peritale in data 31.10.2016. All'udienza del 21.11.2016, il Giudice formulava una proposta transattiva invitando le parti a valutare la possibilità di definire la controversia in via conciliativa. All'udienza del 11.4.2017, e proponevano Parte_1 Parte_2 querela di falso avverso l'atto di vendita redatto dal Notaio Per_8
, rep. 74418/19347 del 24.4.1998; il Giudice rinviava la causa
[...] per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.9.2017, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 Il Tribunale di Roma, con la seconda sentenza non definitiva n. 2321, depositata in data 1.2.2018: dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da e;
dichiarava , Parte_1 Parte_2 Persona_3
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8 Controparte_9
e comproprietari del 50% dei terreni Controparte_10 CP_5 contrassegnati al catasto al foglio 34, nn. 7, 52, 55, 608, 398 e 681 secondo le seguenti quote di diritto: 34% eredi e 11% Persona_3 ciascuno , , , CP_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_8 [...]
e ; dichiarava CP_9 Controparte_10 CP_5 Persona_3
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8 [...]
e comproprietari del 50% CP_9 Controparte_10 CP_5 degli immobili contrassegnati al NCEU del Comune di Roma al foglio 34, p.lla 404, sub 2, 3 e 4 secondo le seguenti quote di diritto: 34% eredi e 11% ciascuno , , Persona_3 CP_1 CP_1 Controparte_2
, , e;
a Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_5 reintegrazione delle quote di legittima di , Controparte_1 CP_2
, e
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 riduceva il testamento di datato 4.7.2009 e, di Persona_1 conseguenza, dichiarava , , Controparte_1 Controparte_2 CP_8
e comproprietari del 50%
[...] Controparte_9 Controparte_10 degli immobili contrassegnati al Catasto foglio 34, p.lla 399, sub 2, 501 e 502 secondo le seguenti quote di diritto: 8,5% ciascuno CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
.
[...]
Con separata ordinanza depositata in pari data, osservato che “al fine di sciogliere la comunione ereditaria tra i coeredi, nel rispetto delle quote indicate nella sentenza, è opportuno verificare se uno o più condividenti intendano chiedere l'assegnazione dell'intero cespite, con soddisfazione in denaro degli altri condividenti non assegnatari, diversamente si procederà alla stima degli immobili da dividere all'attualità e a delegare un Notaio per la vendita al fine di ripartire il ricavato tra tutti i condividenti”, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza del 20.3.2018 per la comparizione delle parti. All'udienza del 20.3.2018, il Giudice, per la stima dei beni all'attualità, ai fini della divisione, disponeva la riconvocazione del C.T.U. ing.
il quale ultimo prestava giuramento all'udienza del Persona_9
12.6.2018 e depositava l'elaborato peritale in data 10.12.2018. All'udienza del 21.1.2019, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 4.6.2019 per esame della C.T.U., assegnando termine per note fino a 20 giorni prima di detta udienza. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.6.2019, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 24.9.2019 per chiarimenti al C.T.U.
6 All'udienza del 24.9.2019, il Giudice chiedeva al C.T.U. di esaminare e rispondere alle osservazioni redatte dalle parti, assegnandogli a tal fine termine pari a 60 giorni. Il C.T.U. depositava Per_9
l'integrazione dell'elaborato peritale in data 22.11.2019. All'udienza del 3.12.2019, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 13.7.2020 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il Tribunale di Roma, con la sentenza definitiva n. 17620/2020, aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione in relazione all'interpretazione dell'art. 40 co. 2 della legge n. 47/1985 (che commina la nullità per gli atti di disposizione di diritti reali su immobili non in regola con le norme urbanistiche), dichiarava inammissibile la domanda di divisione (“Emerge quindi, in via conclusiva, come anche in sede di divisione giudiziale di beni ereditari, non possa procedersi con riguardo ad eventuali immobili abusivi, risultando in questi casi ammissibile esclusivamente la divisione parziale relativa ai beni regolari, ove richiesta, a prescindere dal consenso di tutti i condividenti. (…) la domanda di divisione svolta deve ritenersi inammissibile alla luce delle irregolarità urbanistiche segnalate dal CTU sin dalla prima consulenza, senza che le parti abbiano, nel corso del processo, dichiarato e documentato la loro eventuale sanatoria o chiesto la divisione parziale, prospettando la possibile vendibilità separata di parte di essi”, cfr. pag. 12 sentenza n. 17620/2020). Condannava , , CP_5 Controparte_7 Parte_1 CP_3
, e , in solido tra
[...] Controparte_4 CP_6 Parte_2 loro, al pagamento delle spese in favore degli attori e Controparte_1
nella misura complessiva per entrambi di euro 2.872,00 Controparte_2 per spese ed euro 22.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Inoltre, condannava , CP_5
, , , Controparte_7 Parte_1 CP_3 Controparte_4
e , in solido tra loro, al pagamento delle CP_6 Parte_2 spese in favore delle convenute , e Controparte_8 Controparte_9
nella misura di euro 15.000,00 ciascuno a titolo di Controparte_10 compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Poneva definitivamente a carico di , CP_5 Controparte_7
, , e Parte_1 CP_3 Controparte_4 CP_6
, in pari misura tra loro, le spese di C.T.U. Parte_2
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
(appellanti principali) contestavano le conclusioni cui era
[...] addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticavano:
7 2.a) violazione degli artt. 560 co.
2-3 c.c., 720 c.c., 553-554-555 ss. c.c., 564 c.c., 734 e 735 co.
1-2 c.c. a seguito della fissazione della disponibile da parte del perito e del Giudice . Il Giudice di Parte_3 prime cure avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda di divisione senza tenere conto di quanto assunto nelle sentenze parziali n. 12826/2015 e n. 2321/2018 emesse nel corso del giudizio di primo grado, che decidevano sull'azione di riduzione e sulla possibilità di integrare la legittima con beni alternativi. In particolare, gli appellanti affermavano che, una volta determinate le quote spettanti a ciascun erede legittimario e accertata la lesione della quota legittima,
“il soddisfacimento in denaro o con altri beni della singola quota era sicuramente perseguibile senza rientrare nei parametri di nullità determinati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019. Infatti, i beni considerati in comunione, a seguito delle intervenute collazioni, in realtà non sono stati trasferiti ai soggetti lesi nella quota necessaria, ed essendo stata stabilita la presenza di un relictum, la successione legittima ha attribuito ai coeredi la quota di tali beni ed in quanto legittimari hanno potuto richiedere l'integrazione della loro quota agendo in riduzione, essendo eredi, contro gli altri coeredi, i quali, ove responsabili degli effetti lesivi delle disposizioni attuate dal de cuius, hanno l'obbligo di soddisfare le intervenute lesioni della quota necessaria. Pertanto, anche il riferimento alla Cassazione a SS.UU. ed alle richiamate disposizioni della legge n. 47/1985 ed il successivo D.P.R. n. 380/2001, risulta del tutto non applicabile al caso in esame, stante la possibilità di soddisfare la legittima con il pagamento del tantundem, senza che vi siano atti dispositivi (…)” (cfr. pag. 9 atto di citazione in appello);
2.b) erronea condanna alle spese di lite di entrambi i coniugi Pt_2
e . Gli appellanti censuravano il capo di sentenza in
[...] Parte_1 cui il Tribunale attribuiva “ai convenuti la responsabilità della instaurata azione di divisione richiesta ed attuata da parte attrice e considera soggetti passivi i signori e , Parte_2 Parte_1 cartolarmente esclusi dalla predetta azione di riduzione e dalla collazione fin dalla sentenza non definitiva” (cfr. pag. 11 atto di appello), nonostante l'estraneità degli appellanti alla causa divisoria. In ogni caso, la collazione si sarebbe potuta attivare soltanto nei confronti degli eredi e, dunque, solo nei confronti di , figlia del de Parte_1 cuius e non anche nei confronti di , genero Persona_1 Parte_2 del de cuius (“la collazione, ex art. 739, II comma, c.c., si poteva attuare solo verso gli eredi là dove solo la seconda ] essendo Parte_1 discendente aveva tale qualifica, con conseguente possibile richiesta, logicamente, preclusa dalla mancanza di ogni responsabilità nella
8 lesione della quota necessaria, con l'espresso esonero dalla collazione. Il signor risulta estraneo”, cfr. pagg. 11-12 atto di Parte_2 appello);
2.c) violazione dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 della tariffa forense. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente condannato gli odierni appellanti utilizzando un parametro difforme a quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 (“Il Tribunale, ponendo il valore massimo (VI fascia) per un importo di oltre € 520.000,00 anziché i valori non determinati connessi alla quota di legittima lesa e che singolarmente, per ciascuna delle parti attrici non supera gli € 63.675,94 (V fascia), ricomprende nella condanna anche i signori e Parte_2 Pt_1
esclusi dall'azione di riduzione e di restituzione già nella
[...] sentenza parziale”, cfr. pag. 14 atto di citazione in appello);
2.d) violazione dell'articolo 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010. Gli appellanti lamentavano il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, introdotto con l'art. 84 del d.l. n. 69/2013 (cfr. pagg. 14-15 appello);
2.e) violazione degli artt. 553 e ss c.c., 564 cc, 720 e contraddittorietà con le sentenze parziali nella parte in cui si disconoscono le indicazioni volte al considerato scioglimento della comunione ereditaria o mediante il ristoro economico della quota lesa o mediante l'attività esecutiva da effettuarsi con la vendita, anche tramite Notaio, degli immobili interessati con conseguente attribuzione del ricavato a soddisfacimento della quota lesa. Gli appellanti deducevano l'inammissibilità ab origine della domanda di divisione e, per tale ragione, la condanna alle spese legali avrebbe dovuto essere comminata a coloro che l'avevano richiesta, ovvero gli attori e Controparte_1
e le intervenienti , e Controparte_2 Controparte_9 Controparte_10
(“Pertanto si ritiene che la stessa divisione, quale atto Controparte_8 tra vivi, non fosse applicabile al caso di specie e che la condanna relativa sia attribuibile agli attori ed intervenienti, in quanto la domanda, visto lo stato degli immobili era ed è inammissibile, ferma restando l'azione esecutiva per il credito determinato dalla intervenuta riduzione”, cfr. pag. 16 atto di citazione in appello);
2.f) contrasto della sentenza definitiva con le sentenze parziali e illogica condanna delle parti convenute in quanto estranee all'azione di riduzione. Gli appellanti deducevano la contrarietà della sentenza definitiva n. 17620/2020 alle sentenze parziali n. 12816/2015 e n. 2321/2018. Infatti, considerata l'esclusione di e Parte_1 Pt_2
dalla comunione e la validità del loro atto di acquisto (che non
[...]
9 avrebbe leso la legittima), il Giudicante li avrebbe erroneamente condannati alle spese. Concludevano chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata: accertata e verificata la violazione degli artt. 553, 554, 555, 560 co. 2 e 720 ss. c.c., di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite e di definire il giudizio ponendo le spese a carico degli odierni appellati, “non essendo risultata la soccombenza degli odierni appellanti, considerata l'accertata estraneità dei signori Parte_2
e alla riduzione e alla comunione sancita in sede di Parte_1 sentenze parziali, la mancanza di legittimazione passiva degli stessi, la mancanza di legittimazione attiva degli attori e delle intervenienti nella richiesta divisione non avendone gli odierni appellanti la comproprietà”; accertare la capienza della disponibile rispetto alla forzosa intervenuta conversione del titolo di acquisto e l'impossibilità di una sua riduzione;
di dichiarare l'intervenuta mancata mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, reintrodotta nel 2013 con l'art. 84 del d.l. n. 69/2013; di riformare la condanna alle spese eliminando la prevista solidarietà con gli altri convenuti, essendo gli appellanti già stati esclusi dalla divisione e dalla responsabilità nella lesione. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
3. Si costituiva in giudizio chiedendo: in via Controparte_7 preliminare, la riunione con la causa R.G. n. 299/2021 nella quale aveva appellato le sentenze non definitive n. 12826/2015 e n. 2321/2018 e la sentenza definitiva n. 17620/2020; nel merito, di rigettare l'appello proposto da e poiché infondato in fatto e in Parte_1 Parte_2 diritto. In particolare, criticava:
3.a) sulla prima sentenza parziale – in merito all'usucapione, violazione dell'art. 1158 c.c. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda di usucapione formulata da CP_7 in riferimento all'immobile contraddistinto al catasto
[...] fabbricati del Comune di Roma al foglio 34 part. 399 sub 2, sub 501 e 502; 3.b) sulla prima sentenza parziale – sulla tardività della domanda di riduzione del testamento di violazione dell'art. 183 c.p.c. Persona_1
e degli artt. 554, 555 ss. c.c., conseguente inoppugnabilità delle disposizioni testamentarie in favore dell'appellante. Il Giudice di prime cure, nella sentenza parziale n. 12826/2015, dopo aver correttamente dichiarato l'inammissibilità per tardività della domanda degli attori di annullamento del testamento di in quanto tardiva (solo in Persona_1
10 sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità anche della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per le stesse ragioni in quanto formulata per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.; 3.c) sulla prima sentenza parziale – sulle errate determinazione e quantificazione del credito di nella prima sentenza Controparte_7 parziale. Il Giudice di prime cure, nella sentenza parziale n. 12826/2015, avrebbe accertato la buona fede dell'appellante, dichiarando che aveva maturato un vero e proprio Controparte_7 diritti di credito nei confronti del defunto padre e, quindi, Persona_1 nei confronti della massa ereditaria. In applicazione dell'art. 1150 c.c., avrebbe diritto a un'indennità pari all'aumento di Controparte_7 valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti e delle addizioni da lei apportate. A tal fine sarebbe errato il riferimento – contenuto nella sentenza parziale contestata– alle ricevute di spesa allegate dall'appellante, “come se l'aumento di valore potesse essere limitato alle modestissime ricevute (per € 2500,00) reperite - dopo decenni - dalla signora (cfr. pag. 47 atto di appello); Pt_1
3.d) sulla seconda sentenza parziale – sulla violazione del giudicato interno, violazione degli artt. 277 e 279 n. 4 c.p.c. Il Giudice di prime cure, nella sentenza parziale n. 2321/2018, avrebbe statuito in maniera del tutto incompatibile con le decisioni già assunte nella precedente sentenza parziale n. 12826/2015. In particolare, la sentenza parziale n. 2321/2018 sarebbe viziata laddove, all'accoglimento della domanda di accertamento della qualità di erede testamentaria e legittima di CP_7
faceva discendere l'assorbimento della domanda di
[...] accertamento del credito di all'aumento di valore Controparte_7 apportato all'asse ereditario con l'erezione del fabbricato de quo (“il bene è di in qualità di erede testamentaria e dunque Controparte_7 il riconoscimento della qualità di erede testamentaria di CP_7 rende assorbita l'ulteriore domanda di costei volta
[...] all'ottenimento del rimborso delle spese sostenute per la costruzione del manufatto e del relativo aumento di valore dell'immobile, in quanto domande subordinate”, cfr. pag. 6 sentenza parziale n. 2321/2018). Già nella sentenza parziale n. 12826/2015 il Tribunale aveva compiutamente preso posizione sul diritto di credito dell'odierna esponente, pertanto “L'accertamento del diritto di credito della odierna esponente, della validità del testamento e del suo status di erede, legittimo e testamentario, compiuto con la Prima Sentenza Parziale è, in conclusione, preclusivo della statuizione, contenuta nella Seconda Sentenza Parziale, in merito al suo preteso “assorbimento”, come
11 conseguenza dell'accertamento dello status di erede testamentaria” (cfr. pag. 52 atto di appello);
3.e) sulla seconda sentenza parziale – conseguenze del mancato accertamento della tardività della domanda di riduzione del testamento di e del rigetto della domanda di accertamento del Persona_1 credito dell'odierna appellante. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre “la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius secondo il criterio previsto dall'art. 559 c.c., e dunque a partire da quella del 24 dicembre 2004 in favore dei signori e CP_3 CP_4
(si tratta della compravendita, riqualificata dal Tribunale come
[...] donazione, per notar rep. n. 16768, atto n. Persona_6
856), per proseguire alla bisogna con quella del 24 aprile 1998 in favore della signora e del signor (si tratta Parte_1 Parte_2 della compravendita, riqualificata dal Tribunale come donazione, per notar )” (cfr. pag. 53 atto di appello); Persona_8
3.f) sulla seconda sentenza parziale – vizio di ultrapetizione con riguardo alla posizione di . Il Giudice di prime cure Controparte_8 avrebbe erroneamente attribuito una quota del compendio edificato da in favore di;
Controparte_7 Controparte_8
3.g) sulla sentenza definitiva – sulla violazione, ancora una volta, del giudicato interno, violazione degli artt. 277 e 279 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 1150 c.c. Il Giudice di prime cure, nella sentenza definitiva n. 17620/2020, avrebbe erroneamente dato seguito alle ingiuste e non condivisibili statuizioni contenute nella sentenza parziale n. 2321/2018 in merito alla domanda di riconoscimento del credito dell'appellante, considerata “assorbita” dal riconoscimento dello status di erede e avrebbe errato anche nel ritenere che l'intervenuto status di proprietaria della costruzione escludesse il diritto a vedersi riconosciuto il credito discendente dall'aumento di valore prodotto. Concludeva chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare il diritto di proprietà di sul fabbricato sito in Roma, Via Controparte_7
DO RI n. 49, distinto in catasto al foglio 34, particella 399, sub 2, 501 e 502, nonché sulla corte circostante al fabbricato medesimo, costituita dal terreno distinto in catasto al foglio 34, particella 398, per intervenuta usucapione in quanto posseduto dall'appellante uti domina per più di venti anni;
in ogni caso, di accertare e dichiarare la qualità di erede legittima e testamentaria di “che il de cuius Controparte_7 signor ha inteso attribuire alla convenuta la proprietà Persona_1 dei beni di cui al punto che precede, giusta il testamento per atto notar
di Roma, del 4 luglio 1989, che detto testamento Persona_10 non può essere ridotto per essere stata la relativa domanda tardivamente proposta, che comunque detto testamento non viola la
12 quota di legittima dei coeredi” e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà di sul fabbricato sito in Roma, Via Controparte_7
DO RI n. 49, distinto in catasto al foglio 34, particella 399, sub 2, 501 e 502, nonché sulla corte circostante al fabbricato medesimo, costituita dal terreno distinto in catasto al foglio 34, particella 398; in via subordinata, “nel non creduto caso di accoglimento di eventuale gravame proposto dalle controparti, di conseguente accertata ammissibilità della domanda di divisione ex adverso proposta, ove ritenuto inoltre che la disposizione testamentaria in parola violi la quota di legittima dei coeredi e che la relativa domanda di riduzione sia stata tempestivamente proposta”, di accertare e dichiarare il diritto di al pagamento di una somma pari all'aumento di Controparte_7 valore del fondo già di proprietà del padre, aumento costituito dall'edificazione del fabbricato dalla medesima eretto a sua cura e spese, oltre agli interessi maturati, oltre a tutte le spese di manutenzione sopportate nel corso degli anni e, per l'effetto, disporre l'attribuzione del compendio che precede a senza conguaglio, in Controparte_7 forza del menzionato testamento e del sopra indicato diritto di credito vantato dalla medesima nei confronti della massa ereditaria;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, di disporre l'attribuzione del compendio che precede a con conguaglio;
in ogni Controparte_7 caso, di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
4. Si costituivano in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello proposto dai coniugi per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Parte_4 in quanto “tutti i motivi di appello sono esposti in maniera disorganica e confusa”. Concludevano chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese processuali e compensi professionali. Nell'ambito del procedimento R.G. n. 299/2021, e Controparte_1
si costituivano in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_2 dalla appellante e chiedendo, in via principale, il Controparte_7 rigetto di tutte le domande proposte con totale conferma delle sentenze impugnate n. 12826/2015, n. 2321/2018 e n. 17620/2020 emesse dal Tribunale di Roma. Proponevano altresì appello incidentale chiedendo, con riguardo all'appello di Controparte_7
4.a) “in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di impugnazione delle sentenze appellate nella
13 parte in cui riducevano il testamento del 4.7.1989 di , di Persona_1 provvedere a compiere le operazioni necessarie al ripristino della quota di legittima degli appellati e Controparte_1 Controparte_2 mediante riduzione delle donazioni e/o delle disposizioni e/o degli atti lesivi della quota di legittima”, ai sensi di legge, vale a dire mediante riduzione della donazione in favore di e CP_3 CP_4 del 24.12.2004 e (ove la riduzione di detta donazione fosse
[...] sufficiente) di quella a favore di e del Parte_1 Parte_2
24.4.1998 o con le diverse modalità previste per legge;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di accertamento di un proprio credito nei confronti degli eredi per l'aumento di valore del compendio, di dichiarare che “il predetto credito ammonta a euro 2.500,00 pari all'importo delle spese sostenute dall'appellante per come provate nel giudizio di primo grado”. Con vittoria di spese processuali e compensi professionali.
5. Si costituivano in giudizio e CP_3 Controparte_4 proponendo appello incidentale. Lamentavano l'errata condanna al pagamento delle spese di lite da parte del Giudice di prime cure nonostante fossero risultati vittoriosi “sotto molti aspetti” (“il giudice di primo grado avrebbe dovuto, con riferimento alla posizione degli odierni appellanti incidentali, almeno compensare integralmente le spese di lite comprese quella della CTU tecnica e porre le spese relative alla CTU medico legale a totale carico degli attori e delle convenuti che hanno aderito alle loro domande, diversificando la posizione degli odierni appellanti da quella degli altri fratelli”, cfr. pag. 20 comparsa di costituzione). Concludevano chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, di riformarla “nella parte in cui condanna i convenuti alle spese di lite e, definire il giudizio ponendo le spese a carico degli odierni appellati in ragione dell'espressa previsione di legge, non essendo risultata la soccombenza degli odierni appellanti, considerata l'accertata soccombenza degli attori e l'estraneità dei signori e alla CP_3 Controparte_4 riduzione e alla comunione sancita in sede di sentenze parziali”. Con vittoria e in subordine compensazione di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese e accessori.
6. Si costituivano in giudizio e CP_5 CP_6 proponendo, a loro volta, appello incidentale. In particolare, nel contestare le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado, criticavano:
6.a) mancata ed errata valutazione delle compravendite da parte del giudice. Gli appellanti incidentali contestavano la sentenza parziale n. 12826/2015 con cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato che gli
14 atti di trasferimento degli immobili censiti al NCEU del Comune di Roma al foglio 34, p.lla 404 sub. 2, 3, 4 (dal de cuius , Persona_1 proprietario della metà, al figlio e alla nuora CP_5 [...]
, in realtà, dissimulavano donazioni. Sul punto, deducevano di CP_6 non aver mai accettato alcuna eredità di , ma di aver solo Persona_1 ed unicamente acquistato gli immobili attraverso atti di compravendita validi ed efficaci in forza di una regolare donazione di denaro e, altresì, che nel caso di specie non potrebbe invocarsi la fattispecie della simulazione “per il semplice fatto che tra una delle parti contraenti vi era rapporto di parentela”;
6.b) errata valutazione della C.T.U. Gli appellanti incidentali contestavano le risultanze della C.T.U. sull'attribuzione del valore dell'immobile oggetto del giudizio, poste dal Giudice di prime cure a fondamento della sentenza parziale n. 2321/2018. Sul punto, deducevano che il Giudicante non avrebbe tenuto conto del fatto che gli immobili sarebbero stati costruiti a loro spese e che, pertanto, il trasferimento avrebbe riguardato i soli terreni senza fabbricati completi. Inoltre, il C.T.U. avrebbe utilizzato per la propria stima un parametro di zonizzazione OMI inadeguato, ovvero la “macro zona urbana”, invece di una più corretta qualificazione della zona come “rurale” o, al più, come “Extraurbana/Agro Ovest”. CP_3
Concludevano chiedendo, previa riunione con il giudizio R.G. n. 299/2021: in via principale, di riformare le sentenze non definitive n. 12826/2015 e n. 2321/2018, nonché la sentenza definitiva n. 17620/2020, tutte emesse nel giudizio inter partes dal Tribunale di Roma;
in via principale e nel merito, di accogliere tutte le conclusioni spiegate nel primo grado di giudizio;
in via subordinata, “qualora effettivamente si ritenga che gli atti di compravendita e CP_6
dissimulino la donazione”, di accertare il diritto di CP_5 [...]
e , tenuto conto della qualità di erede di CP_6 CP_5 quest'ultimo, al pagamento di una somma congrua e razionale al solo aumento di valore tenuto conto che gli immobili erano stati realizzati a cure e spese degli stessi e, per l'effetto, disporre l'attribuzione dei compendi di cui agli atti di compravendita senza alcun conguaglio, anche in compensazione del credito vantato dallo stesso CP_5 verso la massa ereditaria quale coerede;
in estremo subordine, di disporre l'attribuzione dei compendi di cui agli atti di compravendita sopra citati in favore di e , determinando il CP_6 CP_5 prezzo di conguaglio alla luce dell'effettivo valore dei soli terreni, essendo stati gli immobili di cui ai rogiti realizzati a cure e spese degli stessi;
con compensazione integrale delle spese dei doppi gradi di giudizio tra tutte le parti. Le medesime conclusioni venivano rassegnate
15 dagli appellati/appellanti incidentali nell'ambito del procedimento R.G. n. 299/2021. Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex Controparte_8 adverso dedotto e chiedendo: in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, di rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le sentenze impugnate sia quelle non definitive che quella definitiva, aventi n. 12826/2015, n. 2321/2018 e n. 17620/2020 ed emesse dal Tribunale di Roma;
di condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Anche nell'ambito del procedimento R.G. n. 299/2021, si costituiva in Controparte_8 giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma delle sentenze gravate. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Si costituiva in giudizio chiedendo di respingere Controparte_9 integralmente l'appello proposto da e perché Parte_1 Parte_2 infondato e non provato e, per l'effetto, “considerato che, stante la manifestata adesione, della convenuta , alla Controparte_9 proposta transattiva formulata per iscritto, a verbale, dal Giudice di primo grado, alcuna delle parti in causa, già nel possesso dei beni della comunione ereditaria, ha manifestato apertamente e concretamente la volontà di addivenire ad un accordo di divisione, tenendo conto di quanto formulato dal Giudice di prime cure – ovvero chiedendo l'assegnazione del relativo bene della comunione ereditaria e proponendo il pagamento dei conseguenti conguagli in denaro in favore degli altri eredi”, di disporre la vendita all'asta di tutti i beni immobili facenti parte della comunione ereditaria, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria e l'attribuzione a
[...] di una somma in denaro corrispondente alla quota alla CP_9 medesima spettante;
in via subordinata, di respingere integralmente l'appello proposto da e perché infondato e Parte_1 Parte_2 non provato e, per l'effetto, confermare integralmente le sentenze non definitive n. 12826/2015 e n. 2321/2018 e la sentenza definitiva n. 17620/2020 emesse dal Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese e degli onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
rimaneva contumace. Controparte_10
16 7. All'udienza del 27.5.2021, la Corte rinviava la causa al 1.7.2021 per consentire la riunione con la causa R.G. n. 299/2021, riservando all'esito ogni provvedimento. In data 1.7.2021, la causa R.G. n. 299/2021 veniva riunita alla causa R.G. n. 237/2021. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.7.2021, con ordinanza depositata in data 6.7.2021 la Corte rigettava l'eccezione di inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c. e, altresì, disponeva la notifica nei confronti della contumace degli appelli incidentali proposti (nel giudizio riunito) Controparte_10 da e , da e CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_2
, nonché da e assegnando a tal fine
[...] CP_5 CP_6 termine perentorio fino al 1.10.2021. Rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 13.1.2022, di cui successivamente si disponeva la trattazione cartolare. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 24.1.2022 la Corte rigettava le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.6.2025, gli appellati e Controparte_1 CP_2
eccepivano l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto
[...] da e per non aver integrato il CP_3 Controparte_4 contraddittorio nei confronti di come disposto Controparte_10 nell'ordinanza del 6.7.2021, nonché l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto e poiché proposto CP_5 CP_6 tardivamente. La Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Preliminarmente, va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c., formulata dagli appellati/appellanti incidentali , in Controparte_13 riferimento all'appello principale proposto da con Parte_1 Pt_2
. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli
[...] artt. 342 c.p.c., da intendersi – secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, ribadito anche recentemente, con la sentenza n. 2681/2022 – nel senso che l'impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, pur dandosi atto della mancanza di un ordine logico nell'esposizione, a tratti anche ridondante.
17 8.1 Invece, va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dai medesimi appellati/appellanti incidentali Controparte_13
, per violazione del combinato disposto degli artt. 292, 152 e
[...]
331 c.p.c., con riguardo all'appello incidentale proposto da CP_3 con In particolare,
[...] Controparte_4 Controparte_14 deducevano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della appellata contumace , così come disposta dalla Controparte_10
Corte nell'ordinanza del 6.7.2021 (“difatti, i sig.ri e CP_3 CP_4 non hanno provveduto a integrare il contraddittorio mediante
[...] notifica del proprio appello incidentale alla litisconsorte necessaria contumace, sig.ra entro il termine perentorio dell'1 Controparte_10 ottobre 2021, all'uopo fissato dalla Corte d'Appello nel proprio provvedimento del 6 luglio 2021. Ciò determina l'inammissibilità del relativo atto di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c.”, cfr. pag. 6 comparsa conclusionale . Mentre e Controparte_14 Controparte_1
e gli altri appellanti incidentali con Controparte_2 CP_5 [...] eseguivano l'ordine della Corte, con la notificazione dei CP_6 rispettivi appelli incidentali alla contumace entro il Controparte_10 termine perentorio del 1.10.2021 (cfr. deposito avv. Tirrito in data 30.11.2021 per gli appellati deposito avv. Mazzini Controparte_14 in data 13.1.2022 per gli appellati ), altrettanto non può CP_15 dirsi per gli appellati e . Del resto, CP_3 Controparte_4 questa Corte, già nell'ordinanza depositata in data 24.1.2022, affermava che “gli appellanti incidentali e non hanno CP_3 CP_4 dato prova di avervi provveduto”, richiamando l'ordine precedentemente impartito di notificare i rispettivi appelli incidentali alla contumace , rimasto disatteso. Controparte_10
8.2 Altrettanto meritevole di accoglimento è l'eccezione di inammissibilità, per tardività, sollevata dagli appellati/appellanti incidentali in riferimento all'appello Controparte_13 incidentale proposto da con (già sollevata CP_5 CP_6 in sede di note di trattazione scritta depositate in data 12.1.2022 e ribadita all'udienza del 12.6.2025 e in sede di comparsa conclusionale). In particolare, gli appellati deducevano: la violazione Controparte_14 del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c. per tardiva proposizione dell'appello incidentale da parte degli appellati CP_16
la violazione del combinato disposto degli artt. 292, 152 e 331
[...]
c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della appellata contumace , così come disposto dalla Corte Controparte_10 nell'ordinanza del 6.7.2021; infine, la violazione dell'art. 342 c.p.c. per aver omesso di specificare i motivi d'impugnazione e/o di fornire una
18 ricostruzione logico-argomentativa idonea a contrastare le ragioni giuridiche sottostanti alle pronunce adottate in primo grado. Ritenuta infondata la censura da ultima richiamata sull'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. (trattandosi, anche in questo caso, di gravame che riporta in modo completo i punti contestati della sentenza impugnata con le rispettive doglianze), non ha fondamento nemmeno la prospettata violazione del combinato disposto degli artt. 292, 152 e 331 c.p.c.; difatti, gli appellati hanno provato di aver CP_15 regolarmente adempiuto all'ordine della Corte di notificare il proprio appello incidentale alla contumace entro il termine Controparte_10 perentorio del 1.10.2021, allegando le ricevute di avvenuta consegna della PEC indirizzate agli avv.ti Gianfranco Sollai e Simonetta Crisci in qualità di difensori di nel primo grado di giudizio Controparte_10
(cfr. deposito avv. Mazzini in data 13.1.2022). Diversamente, merita condivisione la dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c., in quanto gli appellati/appellanti incidentali e si sono costituiti: quanto al CP_5 CP_6 giudizio R.G. n. 299/2021, in data 26.5.2021, coincidente con il giorno della prima udienza di trattazione;
quanto al giudizio R.G. n. 237/2021, in data 26.5.2021, coincidente con il giorno precedente alla prima udienza di trattazione fissata per il 27.5.2021. Pertanto, in entrambi i giudizi poi riuniti, essi hanno violato gli artt. 343 e 347 c.p.c. che impongono, per la valida e tempestiva proposizione dell'appello incidentale, la costituzione nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza. Di conseguenza, l'appello incidentale formulato da risulta Controparte_17 tardivamente proposto e come tale è inammissibile.
8.3 Pertanto, residua l'esame dell'appello principale di con Parte_2
e di quelli incidentali svolti da e da Parte_1 Controparte_7
con . Controparte_1 Controparte_2
9. L'appello principale dei coniugi va parzialmente Parte_4 accolto, in ordine al capo della sentenza di primo grado che regolava le spese di lite (con riguardo, limitatamente a tale profilo, alle doglianze 2.b), 2.c) e 2.f). Preliminarmente, la Corte rileva che gli appellanti principali non avevano fatto riserva di appello, ex art. 340 c.p.c., avverso le sentenze non definitive del 2015 e del 2018. Giova rammentare, sulle sentenze parziali appena citate che, sul piano formale, il Tribunale collegiale espressamente le qualificava come non definitive e non provvedeva alle spese di lite;
inoltre, sul piano sostanziale, ciascuna delle due sentenze decideva su alcune delle domande oggetto di giudizio, con prosecuzione del procedimento per le altre. Nel dettaglio, la prima
19 sentenza parziale n. 12826/2015 dichiarava che gli atti di compravendita compiuti in vita dal de cuius dissimulavano donazioni risultate, in alcuni casi, nulle;
inoltre, determinava la composizione dell'asse ereditario in termini di relictum e donatum al fine della verifica della violazione della legittima;
al contempo, dava atto che risultavano solo immobili, mentre non vi era traccia di denaro o beni mobili del de cuius La seconda sentenza parziale n. 2321/2018, previa valutazione del valore dell'asse ereditario mediante consulenza tecnica d'ufficio, quantificava in euro 63.675,93 la quota di legittima spettante a ciascun erede e accertava la violazione della quota di legittima degli attori oltre che delle sorelle , Parte_5 Controparte_8
e (che avevano aderito alle domande Controparte_9 Controparte_10 della parte attrice). Di conseguenza, il Tribunale procedeva alla reintegra delle quote di legittima lese mediante assegnazione agli eredi pretermessi, innanzitutto, del relictum, pro quota tra di essi;
poiché il relictum non era sufficiente a reintegrare per intero la quota di ciascun legittimario, procedeva alla riduzione della disposizione testamentaria in favore di (odierna appellante incidentale), Controparte_7 attribuendo a ciascuno degli eredi pretermessi una quota dell'immobile a quest'ultima devoluto dal de cuius mediante testamento. Ciò premesso, le alternative concesse ai coniugi erano: Parte_4 proporre appello immediato contro ciascuna sentenza non definitiva;
differire l'impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per appellarle congiuntamente. La riserva, che va fatta entro i termini previsti per la proposizione dell'appello (artt. 325 e 327 c.p.c), implica una scelta irreversibile, perché una volta che sia avanzata, alla parte sarà preclusa la proponibilità dell'appello immediato. Gli appellanti principali non optavano per nessuna delle due ipotesi e, quindi, allo stato, la parte non può censurare le due sentenze non definitive né quella definitiva per essersi basata sulle statuizioni delle pronunce precedenti. Ciò posto, ai soli fini della doglianza in punto di spese, va precisato che risulta estraneo esclusivamente al giudizio di divisione oggetto Pt_2 della sentenza definitiva. Nella fase processuale precedente, nel corso della quale il Tribunale pronunciava due sentenze non definitive, sia il che la consorte erano parti necessarie, in quanto Pt_2 Parte_1
l'immobile degli appellanti ubicato in Roma, via Parte_4
DO RI n. 40 era oggetto della domanda degli attori in primo grado ( con diretta ad accertare che il Controparte_1 Controparte_2 deceduto aveva donato, per la metà, detto cespite agli Persona_1 appellanti simulandone la vendita, in tal modo pregiudicando la quota di legittima degli altri coeredi tra i quali gli attori Controparte_14
Ritenuta dal Tribunale fondata la domanda di simulazione, l'unità
20 immobiliare in parola confluiva nella massa ereditaria per la verifica della lesione della quota di legittima (oltre che per la divisione), coerentemente alle richieste di cui all'atto introduttivo del giudizio. In altri termini, tenuto conto delle domande avanzate dalla parte attrice e -esaminate dal Tribunale seguendo un CP_1 Controparte_2 ordine logico, affrontando le questioni di merito aventi natura pregiudiziale prima di giungere alla sentenza definitiva del giudizio- i coniugi erano legittimati passivamente sia per la qualità Parte_4 di erede di (figlia del de cuius che per la Persona_11 Persona_1 titolarità in capo a quest'ultima ed al consorte del diritto Pt_2 dominicale su uno degli immobili da includere -a seguito della pronuncia di accertamento della simulazione- nel relictum. Nel dettaglio, la prima sentenza non definitiva n. 12826/15 dichiarava la simulazione del contratto di compravendita del 24 aprile 1998, stipulato con atto del Notaio , rep. n. 74418, raccolta n. 19347 con cui Per_8 il de cuius aveva dissimulato la donazione in favore dei coniugi CP_18 dell'immobile di via DO RI n. 40 contraddistinto al
[...]
Nceu di Roma fg. 34 p.lla 124, sub 2, 3 e 4 (in particolare, non risultando versato dai simulati acquirenti il prezzo di acquisto al venditore e risultando il corrispettivo pattuito inferiore, in Persona_1 misura significativa, al valore di mercato). Con la seconda sentenza non definitiva n. 2321/2018, il Tribunale affermava, che, ai fini della determinazione della violazione della quota di legittima degli attori, “è necessario valutare il valore della massa fittizia dei beni che appartengono a al tempo della sua morte onde stimare Persona_1 le quote spettanti agli eredi legittimari”, massa nella quale rientrava anche l'appartamento dei coniugi inoltre il Tribunale Parte_4 dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dai medesimi avverso l'atto di vendita rogato dal Notaio Parte_4 Per_8 succitato. La sentenza definitiva, già definite le questioni pregiudiziali di merito (simulazione, nullità delle donazioni, azione di riduzione), si pronunciava sul richiesto scioglimento della comunione in ragione delle quote di comproprietà stabilite con la seconda sentenza non definitiva. Solo nella fase finale del giudizio, non era titolare di una Pt_2 situazione giuridica sostanziale interessata dal thema decidendum. Circostanza quest'ultima che la pronuncia avrebbe dovuto considerare, tanto più che il Tribunale definiva il giudizio dichiarando inammissibili sia la domanda di divisione -gli abusi edilizi riscontrati dal CTU sui beni immobili del deceduto non ne consentivano la vendita o l'assegnazione, se non previa sanatoria o eliminazione degli stessi, ai sensi dell'art. 40 della l. 47/1985-, che le domande di assegnazione
21 svolte dalla convenuta e dai convenuti e Controparte_7 CP_4
CP_3
Priva di pregio risulta la quarta doglianza (2.d), in quanto a norma dell'art. 84, co. 1 lett. b), d.l. 21 giugno 2013 n. 690, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria doveva essere eccepito dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Gli appellanti principali, quindi, sono decaduti dall'eccezione di improcedibilità, non avendola tempestivamente formulata. Con specifico riguardo alle censure sub 2.a) 2.e) e 2.f), va precisato che la decisione definitiva n. 17620/20 non si pone, in alcun punto, in termini di incompatibilità rispetto alle due sentenze non definitive pronunciate nel 2015 e nel 2018. Come preme evidenziare, il Tribunale di Roma, con la sentenza definitiva, non procedeva alla divisione ereditaria mediante assegnazione di “denaro o altri beni” poiché nell'asse ereditario non vi erano né denaro né altri beni, oltre agli immobili (risultati abusivi) costituenti il relictum, tenuto conto, in ogni caso, della reintegra della quota di legittima disposta dal Giudice -a norma degli artt. 553 ss. c.c.- con la seconda sentenza parziale (in ordine alla quale, come detto, non era stata presentata riserva di appello dagli appellati principali). In conclusione, solo le censure alla regolamentazione delle spese sono accoglibili. Gli appellanti principali, in primo grado, erano soccombenti rispetto alle domande di accertamento della simulazione della compravendita (sottoscritta dagli appellanti principali Parte_4
e della violazione della quota di legittima, svolte dagli attori in primo grado e e alle quali avevano aderito CP_1 CP_1 Controparte_2 le sorelle e in aggiunta, per i soli CP_8 CP_9 Controparte_10 appellanti principali, va richiamata anche la sentenza non definitiva n. 2321/2018 nella parte nella quale veniva dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dai coniugi avverso l'atto di Parte_4 compravendita sottoscritto con il defunto ulteriore Persona_1 domanda in ordine alla quale erano soccombenti. Al contempo, va rimarcato come la domanda di parte attrice di divisione era stata dichiarata dal Tribunale, con la sentenza definitiva inammissibile. Esaminato unitariamente l'esito dell'articolato giudizio di primo grado, quindi, ciascuna delle numerose parti è risultata per alcuni profili vittoriosa e per altri soccombente. Di conseguenza, in riforma della sentenza definitiva, le spese del giudizio di primo grado vanno compensate tra tutte le parti. Alla luce delle circostanze appena esposte e considerato, altresì, che nel giudizio di primo grado sono state espletate varie CTU conseguenti alle
22 domande di parte attrice (che, in parte erano accolte, in parte rigettate), a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese complessivamente liquidate ai consulenti vanno poste a carico di ciascuna parte del giudizio in parti uguali (rammentando, in ogni caso, che il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività resa dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza;
di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria: cfr. Cass. sent. 08.11.2013 n. 25179). La sentenza di primo grado, quindi, va riformata sulla regolamentazione delle spese di lite e di CTU nei termini appena esposti. 10. Quanto all'appello incidentale proposto da esso Controparte_7
è articolato su plurimi motivi nei quali si contestano le sentenze non definitive emesse dal Tribunale, oltre che quella definitiva. In ordine alla prima sentenza non definitiva del 2015, Controparte_7 risulta aver fatto riserva di appello all'udienza del 19.9.2015. Con riguardo alla doglianza sub 3.a), la stessa è infondata, in quanto non può ritenersi provato il suo acquisto, a titolo originario, dell'immobile contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 34 part. 399 sub 2, sub 501 e 502. Il godimento dell'immobile da parte della avveniva solo quale detentrice, in virtù del Pt_1 permesso datole dal padre , comproprietario con la madre Persona_1
del fondo sul quale sorgeva l'immobile: affermazione Persona_3 basata sulla formulazione della domanda di accertamento dell'usucapione (cfr. comparsa di costituzione e risposta di CP_7 in primo grado, nella quale la stessa affermava di aver edificato
[...]
l'immobile “con il perfetto accordo del proprietario del fondo”); a sostengo di tale assunto si segnala che il comproprietario del fondo sul quale era edificato l'immobile citato, nel testamento Persona_1 pubblico del 4.7.1989 confermava di aver consentito alla figlia di godere dell'immobile, lasciandoglielo in eredità. Oltre a quanto appena esposto, va considerato lo stretto legame familiare (cfr. Cass. sent. 22 gennaio 2019, n. 1642 e sent. 16 gennaio 2020 n. 795) tra la e i Pt_1 proprietari del terreno sul quale la stessa affermava di aver realizzato l'immobile citato, ovvero il padre deceduto nella misura Persona_1 del 50% e la madre per la restante metà. Non vi è prova Persona_3 idonea, quindi, sulla sussistenza dei presupposti per l'accertamento dell'acquisto per usucapione. Per altro profilo (doglianze sub 3.b e 3.e), non può ritenersi tardiva la domanda di riduzione del testamento di formulata dalla Persona_1
23 parte attrice in primo grado già con l'atto introduttivo del giudizio;
né il Tribunale errava nel procedere alla relativa disamina. Parte_6 chiedevano in citazione, oltre all'accertamento della
[...] simulazione di numerosi atti di compravendita sottoscritti dal de cuius
l'accertamento della loro qualità di eredi legittimari che Persona_1 avevano accettato con beneficio di inventario e della violazione della quota di legittima a essi spettante;
chiedevano, inoltre, la divisione dei beni che fossero risultati in comunione ereditaria. Avendo i legittimari dedotto la violazione della loro quota di legittima, ex art. 564 c.c., chiedendone la reintegra, il Tribunale procedeva alla riduzione delle disposizioni lesive la cui esistenza era emersa nel corso del giudizio, nell'ordine previsto dalla legge tassativamente (v. Cass. sent. del 10 marzo 2016 n. 4721, nella quale si specifica che l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni, in caso di accertamento di violazione della legittima, è tassativo e che non può procedersi alla riduzione delle donazioni senza avere prima ridotto le disposizioni testamentarie). A tal riguardo, l'appellante trascura il dato per cui non si poteva subito procedere -come richiesto da in gravame- alla Controparte_7 riduzione delle donazioni poste in essere dal de cuius (in base all'ordine cronologico dalla più recente alla più antica), in quanto la riduzione delle disposizioni del testamento di (in particolare, di Persona_1 quella che lasciava l'immobile in eredità a era già Controparte_7 sufficiente a soddisfare il diritto dei legittimari. Inoltre, va rammentato che il legittimario che agisce in riduzione delle disposizioni testamentarie o per l'annullamento di donazione, non è tenuto a precisare esattamente l'entità della lesione che avrebbe subito, essendo sufficiente un'indicazione della rappresentazione patrimoniale del de cuius, anche sulla base di elementi presuntivi, che renda verosimile la sussistenza della lesione di legittima (Cass. sent. n 17926 del 27 agosto 2020), come avvenuto nel caso in esame. Anche le doglianze sub 3.c), sub 3.d) e 3.g), con le quali la Pt_1 censurava le sentenze parziali e quella definitiva per asserita contraddizione interna, non avendole riconosciuto il diritto di credito verso i coeredi in misura pari all'aumento di valore che la stessa avrebbe apportato al fondo in comproprietà del defunto Persona_1 contraddistinto al catasto al foglio 34, p.lla 398, per avervi costruito il fabbricato al foglio 34, p.lla 399, sub 2, sub 501, sub 502, sono infondate. In senso contrario, la Corte rileva che il Tribunale, nella sentenza parziale n. 12826/2015, si limitava a prendere atto, nella parte motiva, che aveva avanzato, in via subordinata, domanda di Controparte_7 riconoscimento del credito - nei confronti del defunto padre Pt_1
24 e, quindi, nei confronti della massa ereditaria- di importo pari al Per_1 valore dell'immobile asseritamente edificato su terreno in comproprietà del de cuius;
tanto che il Tribunale, nella stessa sede, demandava al CTU la verifica, nel prosieguo del giudizio, della quantificazione dell'importo del valore dei materiali, della manodopera utilizzati per la costruzione dell'immobile citato e dell'aumento di valore (eventualmente) arrecato al fondo al tempo dell'apertura della successione. Come preme evidenziare, nella fase successiva il CTU ing. accertava, relativamente alla presunta costruzione Per_9 dell'immobile, solo esborsi da parte della di importo molto Pt_1 modesto, riscontrando la produzione di “titoli di spesa datati fino al 22 maggio 2010” che “totalizzano un importo pari a 2.520 € ca”; del resto, nell'appello in esame confermava di non avere altri Controparte_7 elementi di prova documentale. Anche questa Corte esclude, alla luce delle citate risultanze processuali, la sussistenza di prova idonea fornita dalla sulla realizzazione Pt_1 del manufatto a sue spese, risultando, di conseguenza, la statuizione di cui alla decisione definitiva di rigetto della domanda di CP_7 volta all'attribuzione dell'immobile in questione senza
[...] conguaglio, del tutto condivisibile. Per altro verso, anche limitatamente a tale importo di spese per euro 2520,00, la richiesta svolta in appello a norma dell'art. 1150 c.c. (cfr. pag. 47 atto di appello R.G. n. 299/2021) non è accoglibile, perché il CTU accertava trattarsi di immobile abusivo. Il diritto del possessore ad un indennizzo, secondo la previsione dell'art. 1150 co. 2, c.c., per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione, si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio della controparte, incremento che nel caso di specie non si è verificato (l'indennizzo non spetta per le opere abusive, alla cui presenza -in ragione della loro non commerciabilità e comunque precarietà essendo esse suscettibili di rimozione- non può collegarsi l'effetto di un effettivo incremento del valore del bene: Cass. sent. 10 settembre 1997 n. 8834). Quindi, non può riconoscersi, in concreto, alcuna indennità a Controparte_7
Quanto alla censura sub 3.f), il Tribunale non è incorso in nessun vizio di ultrapetizione in quanto, nell'attribuire -nella seconda sentenza parziale- una quota del compendio edificato da in Controparte_7 favore di , si è limitato a pronunciarsi sulle domande di Controparte_8 parte attrice alle quali, come detto, aveva aderito anche Controparte_8 con la sua comparsa di risposta del 2011; precisamente, Controparte_8 aveva chiesto l'accertamento sia della sua qualità di erede legittimaria, che della violazione della quota di legittima a essa spettante, oltre che
25 la divisione dei beni che fossero risultati in comunione ereditaria, anche all'esito delle necessarie pregiudiziali riduzioni del testamento e delle donazioni, associandosi in toto alle richieste degli attori del giudizio di prime cure e Controparte_1 Controparte_2
Le residue censure sono assorbite. 11. L'appello incidentale condizionato proposto da e Controparte_1
non viene esaminato, avendo i predetti subordinato il Controparte_2 gravame solo all'accoglimento dell'appello di Controparte_7 dichiarato da questa Corte integralmente infondato. 12. Considerato l'accoglimento solo parziale dell'appello principale in ordine alle spese del giudizio di primo grado e la declaratoria di inammissibilità/infondatezza degli appelli incidentali, le spese del presente grado di giudizio sono compensate integralmente ex art. 91 c.p.c., tenuto conto della soccombenza parziale di ciascuna parte.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) dichiara l'inammissibilità degli appelli incidentali proposti da con e da con CP_3 Controparte_4 CP_5
CP_6
2) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da Pt_1 con e, per l'effetto, in riforma della sentenza
[...] Parte_2 impugnata, compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti e pone a carico di queste ultime, in pari misura tra loro, la spesa complessiva delle CTU espletate;
3) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_7
4) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da e;
Controparte_1 Controparte_2
5) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte degli appellanti incidentali CP_3 con con
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6
dell'ulteriore importo indicato nella citata Controparte_7 disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 10.11.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
GI DE
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