TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 840
TAR
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione del terzo comma dell’art. 55 del d.lgs.117/2017, difetto dell’atto presupposto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, accertando la mancanza di una procedura di co-programmazione preliminare, elemento essenziale per l'avvio della co-progettazione secondo il Codice del Terzo Settore e la giurisprudenza consolidata. Tale mancanza ha reso la procedura di co-progettazione sostanzialmente unilaterale e incompatibile con i principi di partecipazione.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dalle censure del ricorso introduttivo

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza della co-programmazione, ha reso assorbenti tutte le ulteriori censure e ha comportato l'annullamento di tutti gli atti impugnati, inclusi quelli oggetto dei motivi aggiunti.

  • Accolto
    Inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 121, 1° comma, lett. a) e b) del c.p.a.

    La Corte ha dichiarato l'inefficacia della convenzione, ritenendo che l'evidente impossibilità di ricondurre l'affidamento al sistema programmatorio del Codice del Terzo Settore comportasse l'applicabilità del rito speciale degli appalti pubblici e delle relative conseguenze in caso di illegittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 840
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 840
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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