TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2953 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. GALLETTA LUCIA
e da
ME AR con il proc. e dom. avv. ZAMBON FEDERICA avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore, dott.ssa Annamaria Antonini;
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04.09.2005 in SESSA
AURUNCA (CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 65, Parte 2, Serie A, dell'anno 2005;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli: (16.07.2006) maggiorenne ma non Per_1
Per_ Per_ economicamente indipendente, (19.05.2008) (10.10.2012) e (15.10.2014), Per_4
minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e ME AR, Parte_1
il cui matrimonio è stato celebrato in data 04.09.2005 in SESSA AURUNCA (CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 65, Parte 2, Serie
A, dell'anno 2005, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegna la casa familiare di comproprietà di entrambi i coniugi, sita in S. Vito al Torre
(UD), Via Redipuglia n. 25 al signor , ove risiederà anche il figlio , Parte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente ancora non autosufficiente;
Per_ Per_ 3) dispone l'affidamento dei tre figli minorenni, e ad entrambi i Persona_5
Per_ genitori;
rimarrà collocato presso l'abitazione familiare in San Vito al Torre, mentre
Per_ e si trasferiranno in altra abitazione che verrà reperita dalla signora RT Per_4
LO; i figli saranno comunque liberi di decidere anche dopo la sentenza di separazione, nelle more della udienza fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di trasferirsi presso l'abitazione de! genitore attualmente non collocatario;
4) prende atto che la signora RT LO si impegna a reperire altra abitazione ove si
Per_ trasferirà con le figlie e nello stesso comune o in comune limitrofo a quello ove è Per_6
situata la casa familiare;
5) dà atto che il signor si impegna, contestualmente al trasferimento in altra Parte_1
abitazione della signora RT LO, ad acquistare la quota parte dell'immobile costituente la casa familiare di proprietà della moglie, al prezzo consensualmente stabilito di euro 30.000,00, somma che verrà versata secondo le seguenti modalità:
2 - euro 10.000,00 al momento del trasferimento in altro immobile della signora LO;
- euro 20.000,00 al momento della sottoscrizione del rogito, che verrà dalle parti stipulato entro il mese di ottobre 2025;
6) dispone a favore di entrambi i genitori il più ampio e libero esercizio del diritto di visita da esercitare in favore dei figli con essi non conviventi, avendo cura anche di assicurare, nei fine settimana alternati, la compresenza di tutti e quattro i fratelli presso l'uno o l'altra delle abitazioni di riferimento dei genitori (un weekend i figli staranno tutti insieme presso la mamma e l'altro presso il papa); dispone che le vacanze estive, natalizie e pasquali vengano concordate tra i genitori garantendo tempi paritetici di frequentazione e permanenza dei figli minorenni con entrambi i genitori tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni nonché di entrambi i genitori;
7) dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli presso di loro collocati;
le spese straordinarie verranno individuate e disciplinate come da Protocollo di
Intesa elaborato dall'Osservatorio del Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Udine;
dà atto che nel caso in cui il signor accettasse di svolgere missioni o incarichi Parte_1
di lavoro che impongano l'assenza dalla abitazione familiare prolungata, lo stesso si impegna Per_ a rimborsare alla signora RT LO le spese sostenute per i figli ed Per_1
relative al mantenimento ordinario;
8) dà atto che l'assegno unico universale erogato dall' sarà percepito al 50% da ciascuno CP_1
dei due genitori;
9) dà atto che dalla sottoscrizione del ricorso, il signor sosterrà in via Parte_1 esclusiva la rata di mutuo ipotecario che insiste sull'immobile costituente la casa familiare pari a circa 740,00 mensili e che in sede di rogito notarile egli si accollerà integralmente il residuo debito, liberando la moglie dalla relativa obbligazione anche nei confronti dell'istituto di credito mutuante;
10) dà atto che dalla sottoscrizione del ricorso, il signor , a fronte del prezzo di Parte_1
cessione della quota dell'immobile, sosterrà integralmente la rata del prestito chirografario in essere con l'istituto INTESA SAN PAOLO pari ad Euro 660,00 mensili, liberando la moglie dalla relativa obbligazione anche nei confronti dell'istituto di credito;
3 11) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autonome e dichiarano di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altro, essendosi già accordati in ordine al mobilio/arredo presente nella casa familiare, che la signora RT LO potrà prelevare;
12) dà atto che le parti dichiarano, altresì, di rinunciare alla impugnazione della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA (CE), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 65, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2005; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 15.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
4