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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 1685/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1685/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Domenico MORISANI COLLORIDI (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma alla Via Giacomo Boni n. 20 appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata, difesa e domiciliata, nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Fabio LANZA appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2715/2023 resa in data 04.09.2023 dal Giudice di Pace di Salerno, depositata in cancelleria in data 04.09.2023 e non notificata.
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in primo Parte_1 grado, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, l'ente Controparte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973), spiegando opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 10020219003505771/000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200002874000. La opposizione, invero, veniva svolta in tale sede sia in riferimento a cartelle sottese alla prefata intimazione (segnatamente le n.ri: 1) 10020130026963660000, 2) 10020150019456304000, 3) 10020150024135113000, 4) 10020150022376706000, 5) 10020160009709273000, 6) 10020160025893200000, 7) 10020170013983620000, 8) 10020170019157854000, 9) 1002019002908820000, 10)10020190031958357000 – di cui le prime sei sottese, tra le altre, anche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e sia per le cartelle recanti n.ri 10020180023849986000, 10020190004440768000, 10020190006372946000, 10020190011075211000 e 10020190022000178000, non ricomprese negli atti per cui vi era giudizio. In prime cure, l'opponente lamentava la mancata notifica di tutte le indicate cartelle, oltre che la prescrizione delle pretese creditorie sottese alle cartelle di cui ai n.ri 1, 2, 3, 4 e 5. Si costituiva in quel grado di giudizio la , depositando Controparte_2 le relate di notifica afferenti a dette cartelle ed il Giudice di Pace di Salerno, ritenuti validi gli atti depositati dall'agente della riscossione ed attestato il mancato decorso dei termini prescrizionali, rigettava con sentenza n. 2715/2023 la domanda posta dalla Parte_1 compensando le spese di causa tra le parti. 1.1 Con atto di citazione notificato via pec in data 29.02.2024 presso il procuratore costituito in prime cure, ha interposto l'odierno gravame avverso la Parte_1 sentenza sopra indicata;
al riguardo, ha postulato l'erroneità della statuizione del giudice di prime nella parte in cui ha ritenuto corrette le notifiche delle cartelle n.ri 10020130026963660000, 10020150019456304000, 10020150022376706000, 10020150024135113000, 10020160009709273000, 10020170013983620000, 10020170019157854000 e della intimazione di pagamento n. 10020189008019057000 (interruttiva del termine prescrizionale relativamente alle cartelle ivi portate), atteso che le notifiche (avvenute tra il 2013 ed il 2018) erano state formalizzate col rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c., laddove l'appellante, invero, aveva semplicemente mutato l'indirizzo di residenza, tanto già a far data dall'anno 2008 (giusta certificato versato in atti). Ha proseguito l'appellante censurando la pronuncia de qua con riguardo anche alle cartelle di pagamento n. 10020190006372946000 e n. 10020190011075211000, non avendo il giudice di primo grado considerato la formale contestazione nelle note a verbale all'udienza del 31.03.2023 (doc.3), inerente al disconoscimento della firma apposta sulle cartoline degli avvisi di deposito dei plichi presso la locale casa comunale: ha sostenuto, al riguardo, che “il Giudicante avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 2719 c.c. , prendere atto della contestazione ed intimare quantomeno ad la produzione dell'originale degli Controparte_1 avvisi di ricevimento da questa prodotti in copia ed afferenti le presunte notifiche delle suddette cartelle di pagamento”(cfr. pag. 5 atto di appello). Ha, quindi, così concluso: “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2715/2023, emessa dal Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Napoli nel giudizio N.R.G. 7103/2022, depositata in cancelleria in data 04.09.2023, non notificata, così statuire: - Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento contenute nelle intimazioni di pagamento e nella comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ed i relativi ruoli: • Cartella n. 10020130026963660000 per Euro 641,01- notificata il 24.05.2014; • Cartella n. 10020150019456304000 per Euro 309,74- notificata il 13.11.2015; • Cartella n. 10020150024135113000 per Euro 209,08- notificata il 05.12.2015; • Cartella n. 10020150022376706000 per Euro 310,21- notificata il 11.06.2016; • Cartella n. 10020160009709273000 per Euro 167,07- notificata il 11.06.2016; - accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento e nella comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per omessa notifica e/o inesistenza, comunque, per nullità insanabile delle stesse, con declaratoria di intervenuta prescrizione e nello specifico:1) 10020130026963660000 2) 10020150019456304000 3) 10020150022376706000 4) 10020150024135113000 5) 10020160009709273000 6) 10020170013983620000 7) 10020170019157854000 8) 10020189008019057000 (intimazione di pagamento) - accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento e nella comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per omessa notifica e/o inesistenza e nello specifico: n. 10020190006372946000 n. 10020190011075211000 Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
1.2 Sebbene ritualmente evocata in giudizio, L' convenuta ha omesso di CP_1 costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia.
2. Tanto opportunamente premesso in fatto, mette conto puntualizzare come l'appello in scrutinio risulti tempestivamente spiegato. Difatti, la sentenza n. 2715/2023 resa dal Giudice di Pace di Salerno è stata pubblicata in data 04.09.2023 e successivamente impugnata dalla odierna appellante con atto notificato in data 29.02.2024, entro, dunque, il termine decadenziale semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., previsto laddove manchi la notifica del titolo tra le parti (come rilevasi nel caso in esame). 2.1 Venendo al merito delle contestazioni relative all'illegittimità delle pretese creditorie, al Tribunale preme rilevare come l'odierno appellante abbia interposto gravame: a) solo in riferimento a parte delle cartelle per cui vi è stato giudizio oppositivo, [ovvero in riferimento a quelle così rubricate innanzi: 1) 10020130026963660000, 2) 10020150019456304000, 3) 10020150024135113000, 4) 10020150022376706000, 5) 10020160009709273000, 7) 10020170013983620000, 8) 10020170019157854000; b) avverso la intimazione di pagamento n. 10020189008019057000 non oggetto del giudizio di prime cure;
c) riferendosi alle cartelle di pagamento n. 10020190006372946000 e n. 10020190011075211000 non ricomprese né nella intimazione e né nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnate in primo grado, dolendosi della circostanza che il Giudice di Pace adito “non ha considerato e preso posizione sulla formale contestazione della scrivente difesa formulata nelle note a verbale all'udienza del 31.03.2023 (doc.3) inerente il disconoscimento della firma apposta sulla cartolina di ritorno degli avvisi di deposito presso la casa comunale”. 2.2 Ora, in riferimento agli atti non oggetto di opposizione in primo grado (e ci si riferisce alla intimazione di pagamento n. 10020189008019057000, nonché alle cartelle di pagamento n. 10020190006372946000 e n. 10020190011075211000), va rilevata la inammissibilità della domanda svolta nel presente grado. Invero, l'art. 345 c.c. primo comma pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio: per la giurisprudenza maggioritaria si ha una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). Non è possibile, dunque, in secondo grado procedere ad alcun ampliamento della domanda: la ratio di tale divieto affonda le proprie radici nell'essenziale esigenza di rispettare il doppio grado di giurisdizione e, pertanto, postula l'immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado. L'effetto devolutivo dell'appello è consacrato nell'art. 104 c.p.a., secondo cui nel giudizio d'appello non possono essere proposte nuove domande (fermo quanto previsto nell'art. 34, comma 3) né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, il quale assicura che l'oggetto del giudizio di secondo grado non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il primo giudice con la sentenza impugnata. 2.3 Ciò posto, l'odierna cognizione sarà limitata, pertanto, alle doglianze afferenti alle seguenti cartelle: n. 10020130026963660000 emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2010; n. 10020150019456304000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2011; n. 10020150024135113000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2013; n. 10020150022376706000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2011; n. 10020160009709273000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2013; n. 10020170013983620000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2013 e 2014; n. 10020170019157854000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2014 nonché per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2015, ciò in quanto cartelle sottese alla intimazione impugnata in primo grado, richiamate in appello. 2.4 Ebbene, l'appellante ha dedotto, in prime cure, la mancata notifica di tutte le indicate cartelle, oltre che la prescrizione delle pretese creditorie sottese ad esse, evidenziando che le relative notifiche poste in essere dall'agente della riscossione (avvenute tra il 2013 ed il 2018 – giusta produzione di parte in primo grado) fossero state formalizzate col rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c., laddove l'appellante, invero, aveva semplicemente mutato l'indirizzo di residenza, tanto già a far data dall'anno 2008 (giusta certificato versato in atti). Incombe sull'agente della riscossione l'onere della prova della regolarità del procedimento notificatorio ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, giacché rappresenta requisito indefettibile per la realizzazione della propria pretesa esecutiva (cfr. Cass. n. 14822/2017; Cass. n. 6887/2016; Cass. n. 12888/2015). Nel compiere siffatto accertamento, dunque, risulta prioritario l'esame del compendio documentale versato in atti dall'esattore in primo grado. Dal carteggio prodotto, per quanto qui interessa, si rileva quanto segue: 1) in riferimento alla asserita notifica della cartella n. 10020130026963660000, è presente in atti la copia di un avviso del 19.05.2014 chiaramente riferibile alla stessa (riportante la stampiglia di dette cifre – così come presente anche per gli ulteriori avvisi in atti), corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso, e stampiglia «si richiede visura 15/11/2013», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
2) in ordine alla cartella n. 10020150019456304000 è presente in atti la copia di un avviso del 05.11.2015, corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso e stampiglia «si richiede visura 17/09/2015», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
3) per la cartella n. 10020150022376706000 è presente in atti la copia di un avviso del 06.06.2016-08-06.2016 con l'indicazione “irreperibile” corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso, e stampiglia «si richiede visura 20.05.2016», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
4) in riferimento alla cartella n. 10020150024135113000 è presente in atti la copia di un avviso del 03.12.2015 con l'indicazione “irreperibile” corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso, e stampiglia «si richiede visura… 17.11.2015», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
5) per la cartella n. 10020160009709273000 è presente in atti la copia di un avviso del 06.06.2016 con l'indicazione “irreperibile” corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso, e stampiglia «si richiede visura… 26.05.2016», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
6) in relazione alla cartella n. 10020170013983620000 è in atti cartolina del 10.11.2017 con indicazione “DEST. IRREP. IL SUPP. ANAG. RESTITUISCE . .10.11.17” e in calce di un tentativo di notifica CP_4 infruttuoso, nonché stampiglie «Salerno Via Paolo Diacono 7 5/10/2017 ore 13.34 IRREPERIBILE» e “ 7 10/11/17 COM”; 7) per la cartella n. Controparte_5 CP_6
10020170019157854000 è allegato un avviso del 20.02.2018 con stampiglia «Il supporto anagrafico restituisce esito irreperibilità assoluta 15-2-2018», nonché stampiglia «trasferito», nonché, in calce, nella sezione relativa ai tentativi di consegna «Salerno Via P. Di Iacono 7 22/01/2018 ore 12:10 IRREPERIBILE». Risulta, poi, che i plichi contenenti le menzionate cartelle siano stati depositati, ex art. 143 cpc, all'Albo Pretorio del
[...]
(giusta allegazione in atti dei relativi avvisi di deposito), non risultando, invece, CP_7 allegata una visura del luogo di residenza dell'opponente-appellante a quelle date, bensì, in riferimento a ciascun deposito, l'agente della riscossione ha prodotto visura della banca dati IA (ma dette visure sicuramente non possono sostituire le risultanze della anagrafe comunale). Ora, dando seguito agli insegnamenti della Suprema Corte, deve rilevarsi che presupposto di legittimità della notifica eseguita ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), è che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (cfr. Sez. VI – 5, con ordinanza del 25-11-2015, n. 24082). A tale considerazione, va anche aggiunto come dalla lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”) si evinca che le ricerche debbano avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell'intero comune (cfr. Cass. 1440/13; “In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”, cfr. Cass. 4925/07). Conseguentemente, solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza (“in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento”, cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018; “Prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”, cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019).
“In sostanza” – come osservato in motivazione da Sez. 6-5, n. 6765 del 2019, cit. – “il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”. Peraltro, seppur la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr. Cass. n. 20971/2012 e Cass. n. 19012/2017, ord.). Ciò posto, si osserva, nel caso in esame, che la appellante abbia prodotto certificato storico di residenza, da cui se ne evince la residenza in Salerno sin dal 1975 e che all'indirizzo ove sono pervenute le notifiche (eseguite nel periodo 2014-2018) la medesima sia stata residente dal 29.03.2007 al 26.03.2008 e, in ultimo, che a far data dal 20.11.2012 ad oggi la parte abbia fissato la propria residenza in Via Pepe Ugo n.
4. E così, posto che la notificazione ex art 143 c.p.c. è da ritenersi nulla se il destinatario non è propriamente assolutamente irreperibile, le cartelle in esame non possono ritenersi ritualmente notificate, non potendosi intendersi giunte nella sfera di conoscibilità della debitrice opponente-odierna appellante;
detta circostanza si riverbera, necessariamente, sulla validità di tutti gli atti successivamente formati relativi alle medesime pretese creditorie (id est la intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposte in primo grado). Consequenzialmente, i crediti portati dalle cartelle di pagamento in esame devono ritenersi oramai estinti. Risulta dunque all'esito, che il giudice di prime cure abbia erroneamente escluso la maturazione del temine prescrittivo successivamente alla formazione dei titoli in parola, atteso che il termine legalmente previsto in rapporto alle sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada - di cinque anni- risulta ampiamente decorso al momento di introduzione della iniziale domanda, avuto riguardo alla emissione dei verbali di accertamento (avvenuta nelle annualità 2010/2014), alla assunzione dell'intimazione (anno 2021) ed alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (anno 2022) per cui vi è stata opposizione. L'appello, quindi, trova parziale accoglimento per le ragioni innanzi esposte, con assorbimento degli ulteriori motivi offerti in gravame, in riferimento alle cartelle per cui vi è l'odierna cognizione. 3. In ordine alla richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado, deve precisarsi come la parziale riforma della decisione impugnata dia luogo anche alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio all'esito del riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi (Cassazione civile sez. III, 05/10/2023, n.28136). Conseguentemente, in relazione alle spese di ambo i gradi di lite, si ritiene che la parziale fondatezza della opposizione svolta in prime cure e l'accoglimento parziale dell'appello, giustifichi la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa di appello rubricata al n. R.G. 1685/2024, promossa da contro Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente Controparte_1 pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia della , in persona del legale Controparte_8 rapp.te p.t.;
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. n. 2715/2023 resa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle n. 10020130026963660000 n. 10020150019456304000, n. 10020150024135113000, n. 10020150022376706000, n. 10020160009709273000, 10020170013983620000 e n. 10020170019157854000;
- compensa le spese tra le parti di ambo i gradi di lite.
Così deciso in Salerno, il 17.11.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1685/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Domenico MORISANI COLLORIDI (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma alla Via Giacomo Boni n. 20 appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata, difesa e domiciliata, nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Fabio LANZA appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2715/2023 resa in data 04.09.2023 dal Giudice di Pace di Salerno, depositata in cancelleria in data 04.09.2023 e non notificata.
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in primo Parte_1 grado, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, l'ente Controparte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973), spiegando opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 10020219003505771/000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200002874000. La opposizione, invero, veniva svolta in tale sede sia in riferimento a cartelle sottese alla prefata intimazione (segnatamente le n.ri: 1) 10020130026963660000, 2) 10020150019456304000, 3) 10020150024135113000, 4) 10020150022376706000, 5) 10020160009709273000, 6) 10020160025893200000, 7) 10020170013983620000, 8) 10020170019157854000, 9) 1002019002908820000, 10)10020190031958357000 – di cui le prime sei sottese, tra le altre, anche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e sia per le cartelle recanti n.ri 10020180023849986000, 10020190004440768000, 10020190006372946000, 10020190011075211000 e 10020190022000178000, non ricomprese negli atti per cui vi era giudizio. In prime cure, l'opponente lamentava la mancata notifica di tutte le indicate cartelle, oltre che la prescrizione delle pretese creditorie sottese alle cartelle di cui ai n.ri 1, 2, 3, 4 e 5. Si costituiva in quel grado di giudizio la , depositando Controparte_2 le relate di notifica afferenti a dette cartelle ed il Giudice di Pace di Salerno, ritenuti validi gli atti depositati dall'agente della riscossione ed attestato il mancato decorso dei termini prescrizionali, rigettava con sentenza n. 2715/2023 la domanda posta dalla Parte_1 compensando le spese di causa tra le parti. 1.1 Con atto di citazione notificato via pec in data 29.02.2024 presso il procuratore costituito in prime cure, ha interposto l'odierno gravame avverso la Parte_1 sentenza sopra indicata;
al riguardo, ha postulato l'erroneità della statuizione del giudice di prime nella parte in cui ha ritenuto corrette le notifiche delle cartelle n.ri 10020130026963660000, 10020150019456304000, 10020150022376706000, 10020150024135113000, 10020160009709273000, 10020170013983620000, 10020170019157854000 e della intimazione di pagamento n. 10020189008019057000 (interruttiva del termine prescrizionale relativamente alle cartelle ivi portate), atteso che le notifiche (avvenute tra il 2013 ed il 2018) erano state formalizzate col rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c., laddove l'appellante, invero, aveva semplicemente mutato l'indirizzo di residenza, tanto già a far data dall'anno 2008 (giusta certificato versato in atti). Ha proseguito l'appellante censurando la pronuncia de qua con riguardo anche alle cartelle di pagamento n. 10020190006372946000 e n. 10020190011075211000, non avendo il giudice di primo grado considerato la formale contestazione nelle note a verbale all'udienza del 31.03.2023 (doc.3), inerente al disconoscimento della firma apposta sulle cartoline degli avvisi di deposito dei plichi presso la locale casa comunale: ha sostenuto, al riguardo, che “il Giudicante avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 2719 c.c. , prendere atto della contestazione ed intimare quantomeno ad la produzione dell'originale degli Controparte_1 avvisi di ricevimento da questa prodotti in copia ed afferenti le presunte notifiche delle suddette cartelle di pagamento”(cfr. pag. 5 atto di appello). Ha, quindi, così concluso: “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2715/2023, emessa dal Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Napoli nel giudizio N.R.G. 7103/2022, depositata in cancelleria in data 04.09.2023, non notificata, così statuire: - Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento contenute nelle intimazioni di pagamento e nella comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ed i relativi ruoli: • Cartella n. 10020130026963660000 per Euro 641,01- notificata il 24.05.2014; • Cartella n. 10020150019456304000 per Euro 309,74- notificata il 13.11.2015; • Cartella n. 10020150024135113000 per Euro 209,08- notificata il 05.12.2015; • Cartella n. 10020150022376706000 per Euro 310,21- notificata il 11.06.2016; • Cartella n. 10020160009709273000 per Euro 167,07- notificata il 11.06.2016; - accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento e nella comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per omessa notifica e/o inesistenza, comunque, per nullità insanabile delle stesse, con declaratoria di intervenuta prescrizione e nello specifico:1) 10020130026963660000 2) 10020150019456304000 3) 10020150022376706000 4) 10020150024135113000 5) 10020160009709273000 6) 10020170013983620000 7) 10020170019157854000 8) 10020189008019057000 (intimazione di pagamento) - accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento e nella comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per omessa notifica e/o inesistenza e nello specifico: n. 10020190006372946000 n. 10020190011075211000 Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
1.2 Sebbene ritualmente evocata in giudizio, L' convenuta ha omesso di CP_1 costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia.
2. Tanto opportunamente premesso in fatto, mette conto puntualizzare come l'appello in scrutinio risulti tempestivamente spiegato. Difatti, la sentenza n. 2715/2023 resa dal Giudice di Pace di Salerno è stata pubblicata in data 04.09.2023 e successivamente impugnata dalla odierna appellante con atto notificato in data 29.02.2024, entro, dunque, il termine decadenziale semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., previsto laddove manchi la notifica del titolo tra le parti (come rilevasi nel caso in esame). 2.1 Venendo al merito delle contestazioni relative all'illegittimità delle pretese creditorie, al Tribunale preme rilevare come l'odierno appellante abbia interposto gravame: a) solo in riferimento a parte delle cartelle per cui vi è stato giudizio oppositivo, [ovvero in riferimento a quelle così rubricate innanzi: 1) 10020130026963660000, 2) 10020150019456304000, 3) 10020150024135113000, 4) 10020150022376706000, 5) 10020160009709273000, 7) 10020170013983620000, 8) 10020170019157854000; b) avverso la intimazione di pagamento n. 10020189008019057000 non oggetto del giudizio di prime cure;
c) riferendosi alle cartelle di pagamento n. 10020190006372946000 e n. 10020190011075211000 non ricomprese né nella intimazione e né nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnate in primo grado, dolendosi della circostanza che il Giudice di Pace adito “non ha considerato e preso posizione sulla formale contestazione della scrivente difesa formulata nelle note a verbale all'udienza del 31.03.2023 (doc.3) inerente il disconoscimento della firma apposta sulla cartolina di ritorno degli avvisi di deposito presso la casa comunale”. 2.2 Ora, in riferimento agli atti non oggetto di opposizione in primo grado (e ci si riferisce alla intimazione di pagamento n. 10020189008019057000, nonché alle cartelle di pagamento n. 10020190006372946000 e n. 10020190011075211000), va rilevata la inammissibilità della domanda svolta nel presente grado. Invero, l'art. 345 c.c. primo comma pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio: per la giurisprudenza maggioritaria si ha una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). Non è possibile, dunque, in secondo grado procedere ad alcun ampliamento della domanda: la ratio di tale divieto affonda le proprie radici nell'essenziale esigenza di rispettare il doppio grado di giurisdizione e, pertanto, postula l'immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado. L'effetto devolutivo dell'appello è consacrato nell'art. 104 c.p.a., secondo cui nel giudizio d'appello non possono essere proposte nuove domande (fermo quanto previsto nell'art. 34, comma 3) né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, il quale assicura che l'oggetto del giudizio di secondo grado non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il primo giudice con la sentenza impugnata. 2.3 Ciò posto, l'odierna cognizione sarà limitata, pertanto, alle doglianze afferenti alle seguenti cartelle: n. 10020130026963660000 emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2010; n. 10020150019456304000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2011; n. 10020150024135113000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2013; n. 10020150022376706000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2011; n. 10020160009709273000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2013; n. 10020170013983620000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2013 e 2014; n. 10020170019157854000, emessa per violazioni al codice della strada – annualità 2014 nonché per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2015, ciò in quanto cartelle sottese alla intimazione impugnata in primo grado, richiamate in appello. 2.4 Ebbene, l'appellante ha dedotto, in prime cure, la mancata notifica di tutte le indicate cartelle, oltre che la prescrizione delle pretese creditorie sottese ad esse, evidenziando che le relative notifiche poste in essere dall'agente della riscossione (avvenute tra il 2013 ed il 2018 – giusta produzione di parte in primo grado) fossero state formalizzate col rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c., laddove l'appellante, invero, aveva semplicemente mutato l'indirizzo di residenza, tanto già a far data dall'anno 2008 (giusta certificato versato in atti). Incombe sull'agente della riscossione l'onere della prova della regolarità del procedimento notificatorio ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, giacché rappresenta requisito indefettibile per la realizzazione della propria pretesa esecutiva (cfr. Cass. n. 14822/2017; Cass. n. 6887/2016; Cass. n. 12888/2015). Nel compiere siffatto accertamento, dunque, risulta prioritario l'esame del compendio documentale versato in atti dall'esattore in primo grado. Dal carteggio prodotto, per quanto qui interessa, si rileva quanto segue: 1) in riferimento alla asserita notifica della cartella n. 10020130026963660000, è presente in atti la copia di un avviso del 19.05.2014 chiaramente riferibile alla stessa (riportante la stampiglia di dette cifre – così come presente anche per gli ulteriori avvisi in atti), corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso, e stampiglia «si richiede visura 15/11/2013», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
2) in ordine alla cartella n. 10020150019456304000 è presente in atti la copia di un avviso del 05.11.2015, corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso e stampiglia «si richiede visura 17/09/2015», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
3) per la cartella n. 10020150022376706000 è presente in atti la copia di un avviso del 06.06.2016-08-06.2016 con l'indicazione “irreperibile” corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso, e stampiglia «si richiede visura 20.05.2016», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
4) in riferimento alla cartella n. 10020150024135113000 è presente in atti la copia di un avviso del 03.12.2015 con l'indicazione “irreperibile” corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso, e stampiglia «si richiede visura… 17.11.2015», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
5) per la cartella n. 10020160009709273000 è presente in atti la copia di un avviso del 06.06.2016 con l'indicazione “irreperibile” corredato dall'indicazione in calce di un tentativo di notifica infruttuoso, e stampiglia «si richiede visura… 26.05.2016», indicante, altresì, quale luogo di notifica Salerno Via P. Diacono 7 , nonché selezione del deposito in Comune;
6) in relazione alla cartella n. 10020170013983620000 è in atti cartolina del 10.11.2017 con indicazione “DEST. IRREP. IL SUPP. ANAG. RESTITUISCE . .10.11.17” e in calce di un tentativo di notifica CP_4 infruttuoso, nonché stampiglie «Salerno Via Paolo Diacono 7 5/10/2017 ore 13.34 IRREPERIBILE» e “ 7 10/11/17 COM”; 7) per la cartella n. Controparte_5 CP_6
10020170019157854000 è allegato un avviso del 20.02.2018 con stampiglia «Il supporto anagrafico restituisce esito irreperibilità assoluta 15-2-2018», nonché stampiglia «trasferito», nonché, in calce, nella sezione relativa ai tentativi di consegna «Salerno Via P. Di Iacono 7 22/01/2018 ore 12:10 IRREPERIBILE». Risulta, poi, che i plichi contenenti le menzionate cartelle siano stati depositati, ex art. 143 cpc, all'Albo Pretorio del
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(giusta allegazione in atti dei relativi avvisi di deposito), non risultando, invece, CP_7 allegata una visura del luogo di residenza dell'opponente-appellante a quelle date, bensì, in riferimento a ciascun deposito, l'agente della riscossione ha prodotto visura della banca dati IA (ma dette visure sicuramente non possono sostituire le risultanze della anagrafe comunale). Ora, dando seguito agli insegnamenti della Suprema Corte, deve rilevarsi che presupposto di legittimità della notifica eseguita ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), è che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (cfr. Sez. VI – 5, con ordinanza del 25-11-2015, n. 24082). A tale considerazione, va anche aggiunto come dalla lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”) si evinca che le ricerche debbano avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell'intero comune (cfr. Cass. 1440/13; “In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”, cfr. Cass. 4925/07). Conseguentemente, solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza (“in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento”, cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018; “Prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”, cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019).
“In sostanza” – come osservato in motivazione da Sez. 6-5, n. 6765 del 2019, cit. – “il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”. Peraltro, seppur la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr. Cass. n. 20971/2012 e Cass. n. 19012/2017, ord.). Ciò posto, si osserva, nel caso in esame, che la appellante abbia prodotto certificato storico di residenza, da cui se ne evince la residenza in Salerno sin dal 1975 e che all'indirizzo ove sono pervenute le notifiche (eseguite nel periodo 2014-2018) la medesima sia stata residente dal 29.03.2007 al 26.03.2008 e, in ultimo, che a far data dal 20.11.2012 ad oggi la parte abbia fissato la propria residenza in Via Pepe Ugo n.
4. E così, posto che la notificazione ex art 143 c.p.c. è da ritenersi nulla se il destinatario non è propriamente assolutamente irreperibile, le cartelle in esame non possono ritenersi ritualmente notificate, non potendosi intendersi giunte nella sfera di conoscibilità della debitrice opponente-odierna appellante;
detta circostanza si riverbera, necessariamente, sulla validità di tutti gli atti successivamente formati relativi alle medesime pretese creditorie (id est la intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposte in primo grado). Consequenzialmente, i crediti portati dalle cartelle di pagamento in esame devono ritenersi oramai estinti. Risulta dunque all'esito, che il giudice di prime cure abbia erroneamente escluso la maturazione del temine prescrittivo successivamente alla formazione dei titoli in parola, atteso che il termine legalmente previsto in rapporto alle sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada - di cinque anni- risulta ampiamente decorso al momento di introduzione della iniziale domanda, avuto riguardo alla emissione dei verbali di accertamento (avvenuta nelle annualità 2010/2014), alla assunzione dell'intimazione (anno 2021) ed alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (anno 2022) per cui vi è stata opposizione. L'appello, quindi, trova parziale accoglimento per le ragioni innanzi esposte, con assorbimento degli ulteriori motivi offerti in gravame, in riferimento alle cartelle per cui vi è l'odierna cognizione. 3. In ordine alla richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado, deve precisarsi come la parziale riforma della decisione impugnata dia luogo anche alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio all'esito del riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi (Cassazione civile sez. III, 05/10/2023, n.28136). Conseguentemente, in relazione alle spese di ambo i gradi di lite, si ritiene che la parziale fondatezza della opposizione svolta in prime cure e l'accoglimento parziale dell'appello, giustifichi la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa di appello rubricata al n. R.G. 1685/2024, promossa da contro Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente Controparte_1 pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia della , in persona del legale Controparte_8 rapp.te p.t.;
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. n. 2715/2023 resa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle n. 10020130026963660000 n. 10020150019456304000, n. 10020150024135113000, n. 10020150022376706000, n. 10020160009709273000, 10020170013983620000 e n. 10020170019157854000;
- compensa le spese tra le parti di ambo i gradi di lite.
Così deciso in Salerno, il 17.11.25 Il Giudice Alessia PECORARO