CASS
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2024, n. 8379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8379 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AN TE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: ED TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria depositata dal P.g., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria depositata dalla parte civile, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8379 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'appello proposto dalla parte civile FA ER avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18/01/2022, con la quale BE FE era stato assolto per insussistenza del fatto dal reato previsto dall'art.590, commi 2 e 3, cod.pen;, contestato nei confronti dell'imputato per avere - nell'ambito dei lavori di tinteggiatura dell'appartamento di sua proprietà sito in Napoli - cagionato per colpa lesioni personali allo stesso FE, incaricato dello svolgimento delle opere, ponendogli a disposizione uno strumento fatiscente, posto all'origine delle riportate lesioni personali. La Corte territoriale ha osservato che - ai sensi dell'art.573, comma lbis, cod.proc.pen., inserito dal d.lgs. n.150/2022 - era stato stabilito che, qualora la sentenza fosse stata impugnata per i soli interessi civili e l'impugnazione non fosse inammissibile, il giudice d'appello o la Corte di Cassazione dovessero rimettere gli atti al giudice o alla sezione civile competente, sulla base di una disposizione da ritenere applicabile anche ai giudizi in corso in assenza di disciplina transitoria;
non sussistendo ragioni di inammissibilità dell'appello, ha quindi rimesso la trattazione alla competente sezione civile presso la Corte d'appello di Napoli. 2. Avverso la predetta pronuncia ha presentato ricorso per cassazione FA ER, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione all'art.606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., con riferimento all'art.573, comma lbis e all'art.20 cod.proc.pen.. Ha dedotto che (a Corte territoriale avrebbe fatto errata applicazione del disposto dell'art.573, comma lbis, cod.proc.pen., nel senso interpretato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 25/05/2023 che, componendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, avevano ritenuto la norma applicabile ai soli processi in cui la costituzione di parte civile era avvenuta dopo il 30/12/2022. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La difesa della parte civile ha fatto pervenire memoria scritta nella quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. 4. Il ricorso è fondato. 2 Il Co liere estensore 5. Nella pronuncia impugnata, la Corte territoriale ha disposto la rimessione degli atti alla competente sezione civile della stessa Corte in riferimento al disposto dell'art.573, comma 1bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art.33, comrha 1, lett.a), n.2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 per effetto dell'art.6 del d.l. 31 ottobre 2022, n.162; il quale prevede che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». In ordine alla decorrenza degli effetti della predetta disposizione - in assenza di norma transitoria - Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, dep. 21/09/2023, B., Rv. 285036 hanno quindi affermato il principio di diritto in base al quale la medesima si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. 6. Nel caso di specie, trattandosi di costituzione di parte civile intervenuta anteriormente al 30 dicembre 2022, ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto trattare il relativo giudizio senza disporre la trasmissione degli atti alla sezione civile. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 13 febbraio 2024 Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria depositata dal P.g., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria depositata dalla parte civile, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8379 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'appello proposto dalla parte civile FA ER avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18/01/2022, con la quale BE FE era stato assolto per insussistenza del fatto dal reato previsto dall'art.590, commi 2 e 3, cod.pen;, contestato nei confronti dell'imputato per avere - nell'ambito dei lavori di tinteggiatura dell'appartamento di sua proprietà sito in Napoli - cagionato per colpa lesioni personali allo stesso FE, incaricato dello svolgimento delle opere, ponendogli a disposizione uno strumento fatiscente, posto all'origine delle riportate lesioni personali. La Corte territoriale ha osservato che - ai sensi dell'art.573, comma lbis, cod.proc.pen., inserito dal d.lgs. n.150/2022 - era stato stabilito che, qualora la sentenza fosse stata impugnata per i soli interessi civili e l'impugnazione non fosse inammissibile, il giudice d'appello o la Corte di Cassazione dovessero rimettere gli atti al giudice o alla sezione civile competente, sulla base di una disposizione da ritenere applicabile anche ai giudizi in corso in assenza di disciplina transitoria;
non sussistendo ragioni di inammissibilità dell'appello, ha quindi rimesso la trattazione alla competente sezione civile presso la Corte d'appello di Napoli. 2. Avverso la predetta pronuncia ha presentato ricorso per cassazione FA ER, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione all'art.606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., con riferimento all'art.573, comma lbis e all'art.20 cod.proc.pen.. Ha dedotto che (a Corte territoriale avrebbe fatto errata applicazione del disposto dell'art.573, comma lbis, cod.proc.pen., nel senso interpretato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 25/05/2023 che, componendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, avevano ritenuto la norma applicabile ai soli processi in cui la costituzione di parte civile era avvenuta dopo il 30/12/2022. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La difesa della parte civile ha fatto pervenire memoria scritta nella quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. 4. Il ricorso è fondato. 2 Il Co liere estensore 5. Nella pronuncia impugnata, la Corte territoriale ha disposto la rimessione degli atti alla competente sezione civile della stessa Corte in riferimento al disposto dell'art.573, comma 1bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art.33, comrha 1, lett.a), n.2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 per effetto dell'art.6 del d.l. 31 ottobre 2022, n.162; il quale prevede che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». In ordine alla decorrenza degli effetti della predetta disposizione - in assenza di norma transitoria - Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, dep. 21/09/2023, B., Rv. 285036 hanno quindi affermato il principio di diritto in base al quale la medesima si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. 6. Nel caso di specie, trattandosi di costituzione di parte civile intervenuta anteriormente al 30 dicembre 2022, ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto trattare il relativo giudizio senza disporre la trasmissione degli atti alla sezione civile. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 13 febbraio 2024 Il Presid nte