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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente
SCAVUZZO UGO, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6889/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000000888/0/002 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000000888/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000000888/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.09.2025, il sig. Ricorrente_1, nato il [...] a [...] P.G. e residente in [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in forza di procura in atti, proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/001/SC/000000888/0/002, notificato il 16 giugno 2025, con il quale l'Agenzia richiedeva il pagamento complessivo della somma di € 13.445,00 a titolo di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo, sanzioni e interessi;
deduceva che l'Agenzia aveva emesso l'avviso impugnato in relazione alla sentenza n. 888/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., resa il 27/06/2022 nella causa civile n. 456/2010 R.G. tra Lo PR SA e il ricorrente.
Il ricorrente si doleva:
a) della nullità dell'avviso per difetto di valida delega alla sottoscrizione;
b) dell'illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva;
in particolare deduceva che l'Agenzia aveva, con riferimento alla sentenza n. 888/2022, applicato l'imposta proporzionale del 9% sulla base imponibile di € 80.000,00, in luogo di quella fissa e nonostante l'atto tassato contenesse una condizione sospensiva, rappresentata dal pagamento di € 50.000,00 da parte dell'attrice Lo PR come saldo prezzo, sicché avrebbe dovuto applicarsi l'imposta in misura fissa ex art. 27, comma 1, D.P.R. 131/1986;
c) dell'illegittima tassazione del contratto preliminare del 12/07/2005 per intervenuta decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo ex art. 76 D.P.R. 131/1986; deduceva che tra la data della stipula (il 2005)
e la data della notifica dell'avviso (eseguita nel 2025) erano trascorsi oltre 20 anni;
d) in via subordinata, si doleva dell'errore di calcolo sull'imposta dovuta sul preliminare;
il ricorrente evidenziava che l'Agenzia aveva erroneamente applicato l'aliquota del 3% anziché quella dello 0,5% prevista proprio per la caparra confirmatoria e per gli acconti ai sensi dell'art. 10 della Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986; che la base imponibile era composta da € 30.000,00 di caparra e € 50.000,00 di acconto, per cui l'imposta avrebbe dovuto essere pari a € 400,00 (e non € 2.400,00), con sanzione di € 720,00 (e non € 3.120,00);
chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto con il favore delle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale rivendicava la legittimità dell'avviso impugnato dal contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso.
In esito all'udienza del 23.1.2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione.
L'avviso di liquidazione impugnato è legittimo. La doglianza facente leva sulla inesistenza/illegittimità dell'atto per carenza di delega intesa quale delega di firma e di funzione del funzionario che ha sottoscritto l'atto è infondata nel merito;
parte resistente costituendosi ha documentato la delega conferita al dott. Nominativo_2, Direttore dell'Ufficio Territoriale di Barcellona P.G., POER appartenente all'Area dei Funzionari (si cfr. la delega di firma di cui all'atto dispositivo n. 21/2025 prot. RCD n. 2030 del 27/03/2025).
Anche il secondo motivo di ricorso indicato su con la lettera b) non è fondato nel merito;
invero questa Corte non ha ragione di discostarsi dal condiviso principio affermato dalla Suprema Corte anche di recente secondo il quale “La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano – come nella specie in esame - dalla mera determinazione, dalla scelta del promissario acquirente (Cass., sezione tributaria, ordinanza n. 20852 del 23 luglio 2025); nella fattispecie in esame, la sentenza (l'atto sottoposto a imposta) prevede espressamente la produzione dell'effetto traslativo condizionandolo alla dazione del prezzo in capo alla parte attrice;
trattasi, evidentemente, di condizione sospensiva meramente potestativa.
Anche i residui due motivi – la cui connessione legittima la trattazione congiunta – sono infondati nel merito.
L'Agenzia ha appreso dell'esistenza del preliminare (il secondo atto sottoposto ad imposta) prodotto in giudizio dalle parti solo con la trasmissione alla stessa della sentenza da sottoporre ad imposta (la sentenza
è stata emessa nell'anno 2022); dal che si ricava che non può farsi decorrere il termine di decadenza dalla stipula (presunta) di esso risalente (parrebbe) all'anno 2005; tale termine deve farsi più correttamente decorrere dalla trasmissione (nel 2022) della sentenza (che ha definito il giudizio nel corso del quale tale preliminare è stato prodotto) allo stesso Ufficio.
Infine, non può farsi applicazione in funzione della quantificazione dell'imposta di registro gravante sul preliminare dell'art. 10 della tariffa su citata nella formulazione entrata in vigore il 1.1.2025; trattasi, infatti, di atto (il preliminare in esame) certamente confezionato in data antecedente e conosciuto dall'Ufficio in data antecedente all'1.1.2025; l'art. .9, comma 3, del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che ha modificato l'aliquota, così recita: “Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025
e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”; ne consegue logicamente anche la legittimità anche della sanzione irrogata.
In ragione delle superiori considerazioni deve reputarsi legittima la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia resistente delle spese di lite liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese di lite liquidate in euro
1400,00 omnia. Messina, il 23.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. U. Scavuzzo) (dott. C. Ruberto)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente
SCAVUZZO UGO, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6889/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000000888/0/002 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000000888/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000000888/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.09.2025, il sig. Ricorrente_1, nato il [...] a [...] P.G. e residente in [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in forza di procura in atti, proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022/001/SC/000000888/0/002, notificato il 16 giugno 2025, con il quale l'Agenzia richiedeva il pagamento complessivo della somma di € 13.445,00 a titolo di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo, sanzioni e interessi;
deduceva che l'Agenzia aveva emesso l'avviso impugnato in relazione alla sentenza n. 888/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., resa il 27/06/2022 nella causa civile n. 456/2010 R.G. tra Lo PR SA e il ricorrente.
Il ricorrente si doleva:
a) della nullità dell'avviso per difetto di valida delega alla sottoscrizione;
b) dell'illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva;
in particolare deduceva che l'Agenzia aveva, con riferimento alla sentenza n. 888/2022, applicato l'imposta proporzionale del 9% sulla base imponibile di € 80.000,00, in luogo di quella fissa e nonostante l'atto tassato contenesse una condizione sospensiva, rappresentata dal pagamento di € 50.000,00 da parte dell'attrice Lo PR come saldo prezzo, sicché avrebbe dovuto applicarsi l'imposta in misura fissa ex art. 27, comma 1, D.P.R. 131/1986;
c) dell'illegittima tassazione del contratto preliminare del 12/07/2005 per intervenuta decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo ex art. 76 D.P.R. 131/1986; deduceva che tra la data della stipula (il 2005)
e la data della notifica dell'avviso (eseguita nel 2025) erano trascorsi oltre 20 anni;
d) in via subordinata, si doleva dell'errore di calcolo sull'imposta dovuta sul preliminare;
il ricorrente evidenziava che l'Agenzia aveva erroneamente applicato l'aliquota del 3% anziché quella dello 0,5% prevista proprio per la caparra confirmatoria e per gli acconti ai sensi dell'art. 10 della Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986; che la base imponibile era composta da € 30.000,00 di caparra e € 50.000,00 di acconto, per cui l'imposta avrebbe dovuto essere pari a € 400,00 (e non € 2.400,00), con sanzione di € 720,00 (e non € 3.120,00);
chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto con il favore delle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale rivendicava la legittimità dell'avviso impugnato dal contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso.
In esito all'udienza del 23.1.2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione.
L'avviso di liquidazione impugnato è legittimo. La doglianza facente leva sulla inesistenza/illegittimità dell'atto per carenza di delega intesa quale delega di firma e di funzione del funzionario che ha sottoscritto l'atto è infondata nel merito;
parte resistente costituendosi ha documentato la delega conferita al dott. Nominativo_2, Direttore dell'Ufficio Territoriale di Barcellona P.G., POER appartenente all'Area dei Funzionari (si cfr. la delega di firma di cui all'atto dispositivo n. 21/2025 prot. RCD n. 2030 del 27/03/2025).
Anche il secondo motivo di ricorso indicato su con la lettera b) non è fondato nel merito;
invero questa Corte non ha ragione di discostarsi dal condiviso principio affermato dalla Suprema Corte anche di recente secondo il quale “La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano – come nella specie in esame - dalla mera determinazione, dalla scelta del promissario acquirente (Cass., sezione tributaria, ordinanza n. 20852 del 23 luglio 2025); nella fattispecie in esame, la sentenza (l'atto sottoposto a imposta) prevede espressamente la produzione dell'effetto traslativo condizionandolo alla dazione del prezzo in capo alla parte attrice;
trattasi, evidentemente, di condizione sospensiva meramente potestativa.
Anche i residui due motivi – la cui connessione legittima la trattazione congiunta – sono infondati nel merito.
L'Agenzia ha appreso dell'esistenza del preliminare (il secondo atto sottoposto ad imposta) prodotto in giudizio dalle parti solo con la trasmissione alla stessa della sentenza da sottoporre ad imposta (la sentenza
è stata emessa nell'anno 2022); dal che si ricava che non può farsi decorrere il termine di decadenza dalla stipula (presunta) di esso risalente (parrebbe) all'anno 2005; tale termine deve farsi più correttamente decorrere dalla trasmissione (nel 2022) della sentenza (che ha definito il giudizio nel corso del quale tale preliminare è stato prodotto) allo stesso Ufficio.
Infine, non può farsi applicazione in funzione della quantificazione dell'imposta di registro gravante sul preliminare dell'art. 10 della tariffa su citata nella formulazione entrata in vigore il 1.1.2025; trattasi, infatti, di atto (il preliminare in esame) certamente confezionato in data antecedente e conosciuto dall'Ufficio in data antecedente all'1.1.2025; l'art. .9, comma 3, del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che ha modificato l'aliquota, così recita: “Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025
e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”; ne consegue logicamente anche la legittimità anche della sanzione irrogata.
In ragione delle superiori considerazioni deve reputarsi legittima la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia resistente delle spese di lite liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese di lite liquidate in euro
1400,00 omnia. Messina, il 23.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. U. Scavuzzo) (dott. C. Ruberto)