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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 9075/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.10.2019, iscritto al n. 617 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi del 2020 e pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Damiano Iuliano (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
(C.F. , in persona del Sindaco in carica legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Irene Conte (C.F. ) e, in virtù di procura speciale in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Alfredo Perillo (C.F.
); C.F._4
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 27.09.2016 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2051 Controparte_1
e/o 2043 c.c., a pagarle la somma di € 17.161,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 23.09.2014. In tale occasione, mentre l'attrice procedeva a piedi lungo la via Cavallerizza di “perdeva l'equilibrio e rovinava al CP_1 suolo a causa di sconnessioni del manto stradale in prossimità di un tombino e di un caditoio, non visibili e non segnalati”, riportando un trauma contusivo al ginocchio sinistro e la frattura composta dell'apice della rotula sinistra, con necessità di immobilizzazione e di ingessatura dell'arto infortunato.
Si costituiva l'ente convenuto che eccepiva l'infondatezza della domanda per assenza di prova e, in subordine, deduceva la responsabilità concorrente ex art. 1227, co. 1, c.c. della danneggiata, considerando la condotta imprudente e negligente tenuta dalla stessa.
Con sentenza n. 9075 del 14.10.2019 il Tribunale di Napoli, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., rigettava la domanda per difetto della prova della dinamica del sinistro e del nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia. Osservava il
Giudice che “vi era una evidente discrasia tra quanto allegato in citazione in ordine alle cause della caduta e la ricostruzione delle stesse fatta da parte delle testi escusse” e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine all'eventuale accertamento del reato di falsa testimonianza.
Avverso tale sentenza con citazione notificata al il Parte_1 Controparte_1
10.02.2020, ha proposto appello sostenendo che il Tribunale:
- aveva ingiustamente rigettato la domanda escludendo del tutto immotivatamente che la prova testimoniale fosse idonea a dimostrare la dinamica del sinistro e il nesso causale, mentre a giudizio dell'appellante le dichiarazioni rese sul punto erano chiare e concordanti;
- aveva erroneamente presunto la falsità e la contraddittorietà delle testimonianze rese, sulla base di un'erronea interpretazione della prova documentale e delle allegazioni processuali di parte attrice;
- non aveva offerto adeguata motivazione circa la decisione di non ammettere la consulenza medico legale d'ufficio;
- aveva omesso di esaminare l'istanza di revoca formulata dall'attrice della detta ordinanza ritenendo erroneamente ed illogicamente la stessa assorbita a seguito del rigetto della domanda risarcitoria;
- aveva erroneamente escluso la responsabilità del in assenza di prova del Controparte_1 nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato.
2 Per tali ragioni la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via istruttoria, disporre Pt_1
c.t.u. medico−legale sulla persona della sig.ra al fine di constatare, sulla Parte_1 base della refertazione e di ogni documentazione medica prodotta in atti, nonché delle proprie indagini tecniche, la natura, l'eziologia e l'effettiva entità delle lesioni. - nel merito, accogliere la domanda formulata dall'attrice in primo grado per tutto quanto sopra osservato e dedotto;
- per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità del CP_1 nella causazione dell'evento lesivo de quo, condannare il medesimo, in pers. l.r.p.t.,
[...] al risarcimento di tutti i danni derivanti all'appellante dal sinistro de quo ed in particolare per lesioni personali determinanti danno biologico nella misura del 5%, invalidità temporanea totale in gg. 40, invalidità temporanea parziale in gg. 40, per danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno estetico, danno funzionale ed in ogni caso del conseguente danno morale, - salvo diversa quantificazione che sarà determinata a mezzo della richiesta c.t.u. - danni tutti sofferti dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo, nonché al rimborso delle spese mediche, cliniche, farmaceutiche, fisioterapiche e quant'altre sostenute e sostenende dall'attrice in dipendenza dell'evento lesivo. Il tutto nella misura di €. 18.000,00 o nella diversa somma che risulterà a seguito della consulenza tecnica e che l'ecc.ma Corte riterrà secondo il suo prudente apprezzamento anche facendo ricorso a parametri equitativi per le parti di danno non provabili nel loro preciso ammontare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento lesivo all'effettivo soddisfo. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, per il doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 29.05.2020 si è costituito il il quale, Controparte_1 resistendo al gravame, ne ha chiesto il rigetto, contestando, tuttavia, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c.
All'udienza del 19.11.2024, alla presenza del solo appellante, la Corte ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che correttamente il primo giudice ha ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., avendo l'attrice lamentato un danno cagionato da un bene del quale il aveva la custodia. Controparte_1
Per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è, infatti, sufficiente avere la disponibilità di fatto o giuridica della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, con conseguente potere di controllarla e di intervenire su di essa per eliminare situazioni di potenziale pericolo.
Con particolare riferimento alle strade comunali aperte al pubblico transito è invalso il principio per cui esse rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode,
3 si presume responsabile e risponde dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito (cfr. ex multis Cass. n. 12988/2024).
Tanto considerato in via preliminare, l'appello è infondato.
Con i primi due motivi di gravame l'appellante ha censurato la parte della sentenza che ha ritenuto le dichiarazioni testimoniali inattendibili e per questo non sufficienti a dimostrare la dinamica del sinistro ed il nesso causale tra l'evento ed il danno.
La Corte condivide la valutazione effettuata dal Tribunale poiché dalle dichiarazioni rese dai testimoni non è possibile ricavare la prova sufficiente della dinamica del sinistro e, dunque, della sussistenza del nesso causale tra la cosa di cui il era Controparte_1 custode e l'evento lesivo descritto dalla . Pt_1
Va innanzi tutto evidenziato che anche ove ricorra l'ipotesi dell'art. 2051 c.c. grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico generatore del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (Cass. SS.UU. 20943/2022).
Ebbene la , nella citazione introduttiva del processo di primo grado, ha attribuito la Pt_1 causa della sua caduta “a sconnessioni del manto stradale in prossimità di un tombino e di un caditoio non visibili e non segnalati”.
Le due testimoni di parte attrice, escusse all'udienza del 06.12.2018, hanno fornito invece una versione della dinamica del sinistro diversa da quella descritta dall'odierna appellante.
Ed infatti, , che era in compagnia della al momento del sinistro, ha Controparte_2 Pt_1 dichiarato che la caduta dell'attrice ara stata causata da “un tombino che al suo passaggio si muoveva”.
Viceversa, , che pure si trovava insieme all'attrice al momento Controparte_3 dell'incidente, ha affermato che l'attrice era caduta “a causa di un basolo di pietra che al suo passaggio si muoveva”.
Dunque, le dichiarazioni delle due testimoni sono tra loro contrastanti e ciascuna di esse differisce dalla versione dei fatti fornita dall'attrice.
A ciò si aggiunga che le riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro prodotte dall'odierna appellante mostrano la presenza di tombino perfettamente integro, circondato da basoli posti ad un livello leggermente superiore. Tale lieve irregolarità del livello stradale, posta in prossimità del tombino, era ben visibile e percepibile, oltre che essere tipica e connaturata alla tecnica di posa dei basoli.
Infine, va evidenziata un'ulteriore grave incongruenza tra le dichiarazioni rese dalle due testimoni che mina fortemente la credibilità di entrambe. Mentre la teste ha CP_2 dichiarato di essere indifferente rispetto all'attrice, della quale sarebbe stata solo amica, la ha affermato che la era la nipote dell'attrice. CP_3 CP_2
4 Sulla base di tali premesse, la Corte ritiene che le discrasie – di non poco conto - emerse tra le dichiarazioni testimoniali, valutate insieme alle prove documentali (le fotografie riproducenti lo stato dei luoghi teatro del sinistro), non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'effettivo verificarsi dell'evento lesivo come descritto in citazione, né del nesso causale tra tale evento ed i danni lamentati dall'attrice.
Per tali ragioni entrambi i motivi di appello in esame vanno rigettati.
Con il terzo e quarto motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della scelta del primo giudice di non ammettere la consulenza medico-legale.
Secondo l'appellante, il Tribunale sulla base di un'erronea ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie, non soltanto avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta di nominare un ctu, ma avrebbe anche violato l'obbligo di motivare tale scelta.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Il Collegio ritiene evidente che la consulenza medico legale non andava ammessa alla luce dell'insufficienza probatoria, motivo per il quale la decisione del primo giudice è assolutamente condivisibile. Deve a questo punto precisarsi che la ctu non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti, per alleggerirne l'onere probatorio o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati (Cass. n. 19631/2020). Sicché il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una ctu ove ritenga di poter decidere la controversia sulla base delle prove già acquisite.
Concludendo, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del delle spese processuali del presente grado di giudizio, da liquidare Controparte_1
d'ufficio, in mancanza di nota spese, in base ai parametri contenuti nel D. M. n. 55/2014
(come modificato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda (scaglione di valore euro 5.200 ed euro 26.000). Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
fase di studio: € 1.134,00 fase introduttiva: € 920,00 fase di trattazione/istruttoria: € 920,00
fase decisoria: € 1.911,00
Totale, € 4.885,00.
5 Deve infine darsi atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione proposta, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro il avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
9075/2019 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio del presente grado, che liquida in € 4.885,00 per compenso professionale ed € 732,75 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Napoli, il 18.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 9075/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.10.2019, iscritto al n. 617 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi del 2020 e pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Damiano Iuliano (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
(C.F. , in persona del Sindaco in carica legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Irene Conte (C.F. ) e, in virtù di procura speciale in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Alfredo Perillo (C.F.
); C.F._4
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 27.09.2016 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2051 Controparte_1
e/o 2043 c.c., a pagarle la somma di € 17.161,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 23.09.2014. In tale occasione, mentre l'attrice procedeva a piedi lungo la via Cavallerizza di “perdeva l'equilibrio e rovinava al CP_1 suolo a causa di sconnessioni del manto stradale in prossimità di un tombino e di un caditoio, non visibili e non segnalati”, riportando un trauma contusivo al ginocchio sinistro e la frattura composta dell'apice della rotula sinistra, con necessità di immobilizzazione e di ingessatura dell'arto infortunato.
Si costituiva l'ente convenuto che eccepiva l'infondatezza della domanda per assenza di prova e, in subordine, deduceva la responsabilità concorrente ex art. 1227, co. 1, c.c. della danneggiata, considerando la condotta imprudente e negligente tenuta dalla stessa.
Con sentenza n. 9075 del 14.10.2019 il Tribunale di Napoli, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., rigettava la domanda per difetto della prova della dinamica del sinistro e del nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia. Osservava il
Giudice che “vi era una evidente discrasia tra quanto allegato in citazione in ordine alle cause della caduta e la ricostruzione delle stesse fatta da parte delle testi escusse” e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine all'eventuale accertamento del reato di falsa testimonianza.
Avverso tale sentenza con citazione notificata al il Parte_1 Controparte_1
10.02.2020, ha proposto appello sostenendo che il Tribunale:
- aveva ingiustamente rigettato la domanda escludendo del tutto immotivatamente che la prova testimoniale fosse idonea a dimostrare la dinamica del sinistro e il nesso causale, mentre a giudizio dell'appellante le dichiarazioni rese sul punto erano chiare e concordanti;
- aveva erroneamente presunto la falsità e la contraddittorietà delle testimonianze rese, sulla base di un'erronea interpretazione della prova documentale e delle allegazioni processuali di parte attrice;
- non aveva offerto adeguata motivazione circa la decisione di non ammettere la consulenza medico legale d'ufficio;
- aveva omesso di esaminare l'istanza di revoca formulata dall'attrice della detta ordinanza ritenendo erroneamente ed illogicamente la stessa assorbita a seguito del rigetto della domanda risarcitoria;
- aveva erroneamente escluso la responsabilità del in assenza di prova del Controparte_1 nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato.
2 Per tali ragioni la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via istruttoria, disporre Pt_1
c.t.u. medico−legale sulla persona della sig.ra al fine di constatare, sulla Parte_1 base della refertazione e di ogni documentazione medica prodotta in atti, nonché delle proprie indagini tecniche, la natura, l'eziologia e l'effettiva entità delle lesioni. - nel merito, accogliere la domanda formulata dall'attrice in primo grado per tutto quanto sopra osservato e dedotto;
- per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità del CP_1 nella causazione dell'evento lesivo de quo, condannare il medesimo, in pers. l.r.p.t.,
[...] al risarcimento di tutti i danni derivanti all'appellante dal sinistro de quo ed in particolare per lesioni personali determinanti danno biologico nella misura del 5%, invalidità temporanea totale in gg. 40, invalidità temporanea parziale in gg. 40, per danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno estetico, danno funzionale ed in ogni caso del conseguente danno morale, - salvo diversa quantificazione che sarà determinata a mezzo della richiesta c.t.u. - danni tutti sofferti dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo, nonché al rimborso delle spese mediche, cliniche, farmaceutiche, fisioterapiche e quant'altre sostenute e sostenende dall'attrice in dipendenza dell'evento lesivo. Il tutto nella misura di €. 18.000,00 o nella diversa somma che risulterà a seguito della consulenza tecnica e che l'ecc.ma Corte riterrà secondo il suo prudente apprezzamento anche facendo ricorso a parametri equitativi per le parti di danno non provabili nel loro preciso ammontare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento lesivo all'effettivo soddisfo. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, per il doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 29.05.2020 si è costituito il il quale, Controparte_1 resistendo al gravame, ne ha chiesto il rigetto, contestando, tuttavia, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c.
All'udienza del 19.11.2024, alla presenza del solo appellante, la Corte ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che correttamente il primo giudice ha ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., avendo l'attrice lamentato un danno cagionato da un bene del quale il aveva la custodia. Controparte_1
Per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è, infatti, sufficiente avere la disponibilità di fatto o giuridica della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, con conseguente potere di controllarla e di intervenire su di essa per eliminare situazioni di potenziale pericolo.
Con particolare riferimento alle strade comunali aperte al pubblico transito è invalso il principio per cui esse rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode,
3 si presume responsabile e risponde dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito (cfr. ex multis Cass. n. 12988/2024).
Tanto considerato in via preliminare, l'appello è infondato.
Con i primi due motivi di gravame l'appellante ha censurato la parte della sentenza che ha ritenuto le dichiarazioni testimoniali inattendibili e per questo non sufficienti a dimostrare la dinamica del sinistro ed il nesso causale tra l'evento ed il danno.
La Corte condivide la valutazione effettuata dal Tribunale poiché dalle dichiarazioni rese dai testimoni non è possibile ricavare la prova sufficiente della dinamica del sinistro e, dunque, della sussistenza del nesso causale tra la cosa di cui il era Controparte_1 custode e l'evento lesivo descritto dalla . Pt_1
Va innanzi tutto evidenziato che anche ove ricorra l'ipotesi dell'art. 2051 c.c. grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico generatore del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (Cass. SS.UU. 20943/2022).
Ebbene la , nella citazione introduttiva del processo di primo grado, ha attribuito la Pt_1 causa della sua caduta “a sconnessioni del manto stradale in prossimità di un tombino e di un caditoio non visibili e non segnalati”.
Le due testimoni di parte attrice, escusse all'udienza del 06.12.2018, hanno fornito invece una versione della dinamica del sinistro diversa da quella descritta dall'odierna appellante.
Ed infatti, , che era in compagnia della al momento del sinistro, ha Controparte_2 Pt_1 dichiarato che la caduta dell'attrice ara stata causata da “un tombino che al suo passaggio si muoveva”.
Viceversa, , che pure si trovava insieme all'attrice al momento Controparte_3 dell'incidente, ha affermato che l'attrice era caduta “a causa di un basolo di pietra che al suo passaggio si muoveva”.
Dunque, le dichiarazioni delle due testimoni sono tra loro contrastanti e ciascuna di esse differisce dalla versione dei fatti fornita dall'attrice.
A ciò si aggiunga che le riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro prodotte dall'odierna appellante mostrano la presenza di tombino perfettamente integro, circondato da basoli posti ad un livello leggermente superiore. Tale lieve irregolarità del livello stradale, posta in prossimità del tombino, era ben visibile e percepibile, oltre che essere tipica e connaturata alla tecnica di posa dei basoli.
Infine, va evidenziata un'ulteriore grave incongruenza tra le dichiarazioni rese dalle due testimoni che mina fortemente la credibilità di entrambe. Mentre la teste ha CP_2 dichiarato di essere indifferente rispetto all'attrice, della quale sarebbe stata solo amica, la ha affermato che la era la nipote dell'attrice. CP_3 CP_2
4 Sulla base di tali premesse, la Corte ritiene che le discrasie – di non poco conto - emerse tra le dichiarazioni testimoniali, valutate insieme alle prove documentali (le fotografie riproducenti lo stato dei luoghi teatro del sinistro), non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'effettivo verificarsi dell'evento lesivo come descritto in citazione, né del nesso causale tra tale evento ed i danni lamentati dall'attrice.
Per tali ragioni entrambi i motivi di appello in esame vanno rigettati.
Con il terzo e quarto motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della scelta del primo giudice di non ammettere la consulenza medico-legale.
Secondo l'appellante, il Tribunale sulla base di un'erronea ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie, non soltanto avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta di nominare un ctu, ma avrebbe anche violato l'obbligo di motivare tale scelta.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Il Collegio ritiene evidente che la consulenza medico legale non andava ammessa alla luce dell'insufficienza probatoria, motivo per il quale la decisione del primo giudice è assolutamente condivisibile. Deve a questo punto precisarsi che la ctu non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti, per alleggerirne l'onere probatorio o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati (Cass. n. 19631/2020). Sicché il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una ctu ove ritenga di poter decidere la controversia sulla base delle prove già acquisite.
Concludendo, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del delle spese processuali del presente grado di giudizio, da liquidare Controparte_1
d'ufficio, in mancanza di nota spese, in base ai parametri contenuti nel D. M. n. 55/2014
(come modificato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda (scaglione di valore euro 5.200 ed euro 26.000). Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
fase di studio: € 1.134,00 fase introduttiva: € 920,00 fase di trattazione/istruttoria: € 920,00
fase decisoria: € 1.911,00
Totale, € 4.885,00.
5 Deve infine darsi atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione proposta, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro il avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
9075/2019 pronunziata dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio del presente grado, che liquida in € 4.885,00 per compenso professionale ed € 732,75 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Napoli, il 18.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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