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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.01.2025 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 696/2024 R.G. promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...], Cod.Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Broccia ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il di lei Studio in Bari a Corso Cavour n.133, giusta procura in atti;
contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla str. est Casette Bucci 93, CP_1
Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca de Feo (Cod.Fisc. C.F._2
) e dall'Avv. Biagio Liguori (Cod.Fisc. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari alla via Ragusa n.7, in virtù di mandato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con sentenza n. 1914/2024 il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, nel procedimento ex art. 337 bis e segg. Cod.Civ., art. 473 bis.47 e segg. c.p.c. ad istanza di , con Parte_1
l'intervento ex lege del P.M., “...definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da PT
, così provvede: 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone l'affido condiviso
[...]
1 del minore (nato il [...]) con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che il Per_1 padre potrà e dovrà vedere il figlio in maniera tendenzialmente libera e, comunque, secondo il seguente calendario minimo: a) il martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21,00 e dalle 16.00 alle 21,oo in periodo non scolastico;
b) a settimane alterne dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.00; c) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore
1o:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 del giorno di Pasquetta di tutti gli anni pari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
il minore trascorrerà inoltre il compleanno ed onomastico dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi e in caso di disaccordo a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; 3) assegna alla genitrice la casa familiare ivi compreso l'immobile attiguo (in Bari via Lucera n. 4) condotto in leasing dal 4) pone a carico del resistente, a decorrere dalla domanda, l'importo di € 1000,00 CP_1 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017. Il pagamento di tali somme sarà effettuato presso il domicilio del genitore che ne ha diritto per il figlio, ovvero nell'altra modalità che lo stesso coniuge indicherà all'obbligato, sarà soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento per le mensilità in corso ed entro il 10 di ogni mese per le mensilità future;
dispone che l'assegno unico universale spetti per intero alla ricorrente;
5) compensa le spese processuali;
dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo come per legge.”
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno avuto una relazione CP_1 Parte_1 sentimentale decennale allietata dalla nascita del figlio (il 02.4.2015) convivendo more uxorio Per_1 nell'appartamento in Bari alla via Lucera n. 4, di proprietà della al quale di fatto era stato Pt_1 annesso un altro immobile acquisito in leasing immobiliare dal CP_1
1.2 Deducendo la fine della relazione nel gennaio 2018 e la mancata contribuzione paterna al mantenimento del minore (fatta eccezione per la sporadica partecipazione alle spese sportive e per l'asilo), la si era rivolta al Tribunale barese chiedendo l'affido condiviso e il collocamento Pt_1 privilegiato del minore presso di sé con assegnazione della intera casa familiare, la disciplina del diritto di visita paterno in modalità tendenzialmente libera ma tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché delle esigenze di vita, scolastiche, ecc., del minore e, comunque, secondo un calendario minimo dettagliatamente indicato, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla madre collocataria, l'obbligo per il di contribuire al mantenimento ordinario di nella CP_1 Per_1 misura mensile non inferiore a Euro 1.500,00 e alle spese straordinarie (come individuate dal protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale e il locale C.O.A.) in misura non inferiore al 60%; con il favore delle spese di lite.
In quella sede, il nulla ha opposto alla domanda di affidamento condiviso e CP_1
2 collocamento di presso la madre né alla regolamentazione degli incontri;
tuttavia, ha chiesto che Per_1 fosse assegnata alla la sola parte della casa familiare di proprietà e che fosse a lui restituita la Pt_1 parte oggetto del contratto di leasing immobiliare, che fosse stabilita “la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile per € 1.000,00 oltre Istat;
nell'ipotesi denegata di assegno superiore al proposto si chiede che l'eventuale eccedenza venga versata in un fondo ad hoc o in un libretto postale
“per minori” sotto il vincolo del Giudice Tutelare e libero alla maggiore età e non nella piena ed arbitraria disponibilità della madre” e nella conclusione n. 6 “nulla dovuto per arretrati, salvo determinare, nel denegato caso di liquidazione, la loro decorrenza da agosto 2020; con importo da calcolarsi anche in proporzione/considerazione del valore economico del bene illegittimamente sottratto alla disponibilità del e di fatto sempre utilizzato in modo arbitrario ed esclusivo dalla CP_1
. Pt_1
Nel corso del giudizio, è stato espletato l'interrogatorio libero delle parti e sono state formulate richieste istruttorie di interpello formale del resistente e di prova testimoniale che, tuttavia, il Tribunale non ha ritenuto di ammettere;
è seguita la decisione.
2.1 Avverso la sentenza in epigrafe, la ha proposto il presente gravame chiedendo alla Parte_1
Corte in primis la correzione della parte dispositiva e nel merito la parziale riforma della sentenza nel senso di “disporre che l'obbligo di versamento a carico di dell'assegno di CP_1
mantenimento a favore del figlio minore decorra dalla cessazione della convivenza Per_1 genitoriale, e cioè dal gennaio 2018, e per l'effetto condannare al relativo CP_1 pagamento, nella misura di € 1.000,00 mensili, con le maggiorazioni di legge;
2) vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. In via istruttoria, ha reiterato l'istanza di ammissione della prova per interpello formale del resistente.
2.2 Con la prima istanza la ha chiesto la correzione della sentenza laddove nella parte Pt_1 dispositiva è indicata la dicitura “definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da PT
” in luogo di “definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da ”,
[...] Parte_1 nonché relativamente alla dicitura “come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017” in luogo di “come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data
8.7.2019”.
2.3 Nel merito, la appellante ha fatto riferimento all'obbligo sancito dall'art. 30 della Costituzione, ribadito dagli artt. 315 bis - 337 bis e segg. Cod.Civ., collegato allo status genitoriale e decorrente dalla nascita del figlio, argomentando che la statuizione giudiziale relativa al mantenimento della prole non assume effetti costituitivi bensì meramente dichiarativi di un diritto esistente dalla nascita, e nel caso di cessazione della convivenza fra i genitori l'obbligo de quo decorre dalla effettiva cessazione della coabitazione e non dalla proposizione della domanda giudiziale. In proposito, il Tribunale avrebbe fatto erroneo richiamo all'art. 473 bis 22 c.p.c. in motivazione atteso che la domanda giudiziale è stata proposta dopo la cessazione della coabitazione tra genitori, avvenuta nel gennaio
2018 quando il piccolo non aveva ancora compiuto i tre anni di età, ed è incontestato che da quel Per_1
3 momento il nulla ha versato per il mantenimento ordinario del figlio bensì ha partecipato CP_1 saltuariamente a poche spese straordinarie versando alcune rette dell'asilo privato e contributi per l'attività sportiva.
2.4 A suo avviso, il Tribunale avrebbe erroneamente statuito sulle spese di lite all'esito della valutazione parziale delle risultanze di causa, non considerando che la si è vista accogliere tutte Pt_1 le domande eccetto l'importo del mantenimento (richiesto in Euro 1.500,00 e stabilito in Euro
1.000,00) mentre il è rimasto soccombente sia sulla casa coniugale sia sulla percentuale delle CP_1 spese straordinarie;
neppure ha considerato che l'omissione del di corrispondere il CP_1 mantenimento a far data dalla cessazione della convivenza, ha comportato la necessità dell'iniziativa giudiziale.
3.1 Costituendosi in giudizio, il ha chiesto alla Corte di “...1. Dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da 2. Rigettare nel merito il gravame proposto Parte_1 da perché infondato in fatto e in diritto;
3. Ammettere le richieste istruttorie, su cui il Parte_1
Tribunale non si è pronunciato;
4. Riformare la sentenza di primo grado n. 14049.2024 del Tribunale di Bari, statuendo a) non dovuta la assegnazione dello studio, condotto in leasing immobiliare da in favore di b) in mancanza valorizzare l'apporto economico del bene al fine della CP_1 Pt_1 determinazione dell'assegno di mantenimento che non potrà più essere individuato in € 1000,00 ma nella minor somma di € 500,00; 5. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
3.2 In primo luogo, l'appellato ha controdedotto la correttezza della sentenza e del richiamo all'art. 473 bis 22 c.p.c. e ha evidenziato come “la richiesta di arretrati giunta a ben 6 anni dalla presunta errata data di cessazione del rapporto” sia priva di logica economica giacchè la in precedenza Pt_1 non ha formulato richieste di alcun tipo: ciò dimostrerebbe che il stava provvedendo ai bisogni CP_1 del figlio senza farsi rilasciare “ricevute” dalla compagna, e che l'apporto economico paterno era costante e soddisfacente. E comunque, la misura del mantenimento dovrebbe essere parametrata in considerazione del valore dell'immobile di proprietà del (produttivo, a suo dire, di reddito di CP_1
Euro 800,00 mensili) assegnato alla Pt_1
3.3 Ad avviso dell'appellato, risulta corretta anche la disposta compensazione delle spese processuali, all'esito del parziale accoglimento della domanda della ricorrente, al pari di quella del resistente.
3.4 Il ha, quindi, proposto appello incidentale dolendosi dell'assegnazione dell'intera casa CP_1 familiare alla affidataria e della quantificazione del mantenimento per Sotto il Parte_1 Per_1 primo aspetto e contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, ha dedotto di aver comprovato la destinazione del cespite di sua proprietà a studio professionale, a mezzo del deposito di idonea documentazione probatoria (certificati iva dichiarativi del luogo di svolgimento dell'attività professionale e catastali) che il Tribunale ha ignorato, al pari dell'istanza di prova testimoniale mirata anch'essa a dimostrare quella destinazione d'uso. Relativamente alla statuizione economica,
l'appellante ha lamentato che il primo Giudice non ha tenuto conto della sua ulteriore richiesta, in via
4 gradata e in ipotesi di assegnazione anche il cespite de quo, “che si tenga conto del valore economico del bene immobile assegnato a titolo di ulteriore porzione della casa familiare nella valutazione dell'assegno di mantenimento…”. In via istruttoria, ha reiterato la richiesta di ammissione della prova per testi.
4.1 La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione nella camera di consiglio del
24.10.2024 cui ha fatto seguito l'udienza del 12.11.2024 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo deposito di Note di trattazione scritta: ivi le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Collegio ha fissato la camera di consiglio del 23.01.2025 per la discussione, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie autorizzate. In particolare, la ha controdedotto in ordine all'appello Pt_1 incidentale eccependone preliminarmente la tardività e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto;
il ulla ha osservato riguardo la sollevata eccezione. CP_1
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di accoglimento del ricorso.
5.1 Preliminarmente al merito, la Corte ritiene degna di accoglimento l'istanza di correzione formulata dalla parte appellante rilevando che il dispositivo della sentenza n. 1914/2024 del Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, oggetto di gravame reca l'errata indicazione “definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da ” anziché l'esatta indicazione “definitivamente Parte_2 pronunciando sul ricorso depositato da ”, nonché l'errata indicazione “protocollo Parte_1 vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017” anziché l'esatta indicazione
“protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 8.7.2019”. Ne consegue che debba farsi luogo alla necessaria correzione della sentenza in questione nel segno di cui sopra.
5.2 Nel merito, il primo motivo di appello risulta infondato. A parere della Corte, il primo giudice correttamente ha valutato le emergenze istruttorie e ha applicato la normativa in materia, anche alla luce dei consolidati principi di legittimità. E' fuor di dubbio l'obbligo in capo ai genitori di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati e a prescindere essi siano nati da matrimonio o convivenza, e permanenza dell'obbligo in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. L'obbligo de quo è contemplato nella Costituzione (art. 30) e nel Codice civile laddove è prescritto che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente (art. 315 bis, comma 1,
Cod.Civ.), e che i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis, comma 1, Cod.Civ.).
Orbene, riguardo la quaestio della decorrenza del mantenimento in favore della prole, giova richiamare la decisione della Suprema Corte (n. 3302/2017), peraltro citata dalla parte appellante, con la quale si riconducono gli obblighi contributivi del genitore all'effettiva cessazione della coabitazione, momento dal quale sono efficaci i provvedimenti relativi alla prole: il principio e' stato affermato per il caso di domanda presentata prima della cessazione della coabitazione tra i genitori, ed i giudici di legittimità hanno precisato che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensi' una condizione dell'azione, incidendo sul
5 diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talche' e' sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (Cass. n. 7905 del 2012). Tuttavia, nell'ipotesi inversa il limite alla retroattività della decisione è costituito dall'espressa domanda di parte e gli effetti della decisione retroagiscono alla data della domanda giudiziale: in tali termini si è espressa la Suprema Corte affermando che “La decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva – dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. Le decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza”. Il principio della retroattività della statuizione economica trova applicazione nel caso di specie, sicché correttamente il primo giudice ha stabilito la decorrenza del mantenimento dal momento della domanda giudiziale.
Non dirimente e privo di rilevanza giuridica appare il rilievo della appellante circa l'errato riferimento in motivazione all'art. 473 bis 22 c.p.c. che il Legislatore ha previsto per i provvedimenti provvisori ed urgenti pronunciati dal presidente o dal giudice designato, e che pure disciplina la decorrenza del mantenimento in quella sede.
Ne consegue la correttezza della statuizione adottata dal Tribunale di prime cure circa la decorrenza del contributo paterno al mantenimento in favore del figlio Per_1
5.3 Parimenti infondata appare la doglianza riferita alla statuizione in punto di spese di lite. A parere della Corte, il giudice di primo grado ha correttamente sancito la reciproca soccombenza in ordine alle principali domande svolte dalle parti: in particolare, la misura del contributo paterno invocato dalla e la restituzione dello studio da parte del resistente. Può aggiungersi che la ricorrente, altresì, ha Pt_1 visto disattendere la domanda di decorrenza del mantenimento dalla cessazione della coabitazione mentre il quella della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie. Ne consegue che CP_1 compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale appare ben giustificata dall'esito del primo grado.
6.1 Passando all'appello incidentale, occorre esaminare la preliminare eccezione di inammissibilità.
Il rilievo de quo si fonda sul dettato degli artt. 325 e 326 c.p.c. a mente dei quali il termine perentorio di trenta giorni per proporre l'appello “decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza”. Così che, l'appello incidentale qui proposto, vertendo su un capo della sentenza non gravato dalla tempestiva impugnazione principale della e Pt_1 oggetto di autonomo interesse da parte del , avrebbe dovuto essere proposto entro il CP_1
6 termine di cui al citato art. 326 c.p.c. risultando di fatto tardivo e travolto da inammissibilità.
In proposito, giova richiamare il recente arresto delle SS.UU. secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa (SS.UU. sentenza
28.3.2024 n. 8486): la richiamata pronuncia, peraltro in linea con precedenti del medesimo tenore
(SS.UU. n. 4640 del 07.11.1989; SS.UU. n. 24627 del 27.11.2007), si pone come l'espressione del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale che reputava ormai pacifica la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva avverso qualunque capo della sentenza, anche se non connessa all'impugnazione principale (Cass.Civ., Sez III, ordinanza 05.9.2022 n. 26139; Cass.Civ.,
Sez. III, ordinanza 11.11.2020 n. 25285; Cass.Civ., Sez. VI, ordinanza 07.7.2020 n. 14094). Alla luce del richiamato principio e rilevando, altresì, che l'impugnazione incidentale del verte CP_1 sia sull'assegnazione della casa familiare sia sulla quantificazione del contributo al mantenimento per la prole, il rilievo di inammissibilità del gravame deve essere rigettato.
6.2 Nel merito, i motivi dell'appello incidentale e le relative domande appaiono fondati. In primis, il ha lamentato che il Tribunale ha assegnato alla , collocataria CP_1 Parte_1 prevalente del figlio minore, la casa familiare nella sua interezza ovverosia anche l'appartamento contiguo da egli acquistato con contratto di leasing immobiliare, deducendone in contrario la destinazione a studio professionale comprovata, a suo dire, dalla documentazione fiscale e catastale in atti: così che ha chiesto di limitare l'assegnazione della casa familiare al solo appartamento in proprietà della Orbene, la Corte ritiene che la statuizione del Tribunale non meriti censura. E' Pt_1 noto il principio secondo cui l'assegnazione della casa familiare è il provvedimento adottato dal giudice in caso di separazione o divorzio dei coniugi volto ad assicurare ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena, e specificamente l'habitat nel quale sono cresciuti e hanno sviluppato una rete parentale e amicale. L'art. 337 sexies Cod.Civ. disciplina che il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Nel caso di specie, il primo giudice ha valorizzato le prospettazioni delle parti e la mancanza di specifica prova contraria da parte del in ordine alla destinazione del bene de quo a studio CP_1 professionale anziché ad uso del nucleo familiare. Giova evidenziare come lo stesso CP_1 abbia ammesso l'utilizzo del cespite come casa familiare dichiarando che, in costanza della convivenza, le parti avevano proceduto ad abbattere un muro tramezzo e a creare un unico ambiente in modo da avere un immobile con maggiore comodità di spostamenti interni.
La espressa ammissione del assume carattere dirimente sul punto: infatti, è risultato CP_1 palese che l'habitat domestico del minore sia costituito anche dal cespite in questione (peraltro privo di un autonomo misuratore della corrente elettrica), dovendosi ragionevolmente ritenere che il piccolo
7 continui a fruirne per essere ivi allocati i suoi giochi. Ne consegue che anche l'unità immobiliare Per_1 de qua deve essere assegnata alla in quanto collocataria prevalente del figlio minore. Tale Pt_1 orientamento si pone in linea con altra decisione di questa Corte che in caso similare ha previsto l'assegnazione alla madre collocataria prevalente della prole sia dell'appartamento ove il nucleo familiare conduceva il ménage e le quotidiane attività domestiche, sia dell'unità immobiliare posta al piano superiore (dotata di terrazzo scoperto con piccola piscina utilizzata nel periodo estivo) nel quale erano allocati i giochi ingombranti e talune piante che il minore si dilettava a curare (n. 1183/2023
R.G.).
6.3 Il Tribunale di prime cure ha opportunamente scrutinato la condizione economico-patrimoniale delle parti e ha valutato la documentazione versata in atti da cui è emersa la maggior capacità reddituale del rispetto alla Il primo ha documentato reddito netto di Euro CP_1 Pt_1
125,251,00 per l'anno di imposta 2022, peraltro confermato in sede di interrogatorio libero e quasi doppio rispetto a quello della (Euro 67.414,00 rinvenienti nel mod. Unico 2023); ma soprattutto Pt_1 il ha dichiarato in atti la propria disponibilità a corrispondere il mantenimento de quo nella CP_1 misura mensile di Euro 1.000,00. Ebbene, il giudice di prime cure ha contemperato le prospettazioni e gli elementi addotti dalle parti giungendo a quantificare il contributo paterno nella misura indicata dallo stesso motivando la statuizione con il giudizio di non eccessività delle presumibili spese CP_1 sanitarie, scolastiche, ludiche e sportive per il minore, nonché con la capacità reddituale, la proprietà esclusiva dell'immobile (seppur gravato da mutuo) e la fruizione dell'unità attigua da parte della Pt_1 la statuizione in scrutinio, peraltro aderente alla prospettazione dell'interessato, appare congrua rispetto alla condizione economico-patrimoniale e reddituale di entrambe le parti nonché rispetto alle condizioni di vita e alle esigenza del minore così che non appare meritevole di riforma. Per_1
7.1 Alla luce di quanto illustrato, devono rigettarsi tanto l'appello principale proposto da
[...] quanto l'appello incidentale spiegato da , con conseguente conferma della Pt_1 CP_1 sentenza impugnata.
7.2 In considerazione del complessivo esito della lite e della soccombenza reciproca sulle questioni dibattute in questa sede, la Corte dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
8. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12) che obbliga la parte che abbia proposto una impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato per le spese di giustizia;
l'obbligo sorge a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) preliminarmente, dispone farsi luogo alla correzione della parte dispositiva della Sentenza n. del
Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, laddove deve riportarsi l'esatta dicitura “definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da ” in luogo di quella errata “definitivamente Parte_1
8 pronunciando sul ricorso depositato da ”, ed inoltre deve riportarsi l'esatta dicitura Parte_2
“protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 8.7.2019” in luogo di quella errata
“protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017”; mandando alla
Cancelleria per i necessari adempimenti;
2) nel merito, rigetta l'appello principale proposto da
[...] iscritto innanzi a questa Corte con il n. 696/2024 R.G.; 3) rigetta l'appello incidentale Pt_1 proposto da;
4) per l'effetto, conferma in toto la sentenza impugnata;
5) compensa CP_1 integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di ciascuna parte;
l'obbligo sorge all'atto del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
11.02.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
9
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.01.2025 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 696/2024 R.G. promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...], Cod.Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Broccia ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il di lei Studio in Bari a Corso Cavour n.133, giusta procura in atti;
contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla str. est Casette Bucci 93, CP_1
Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca de Feo (Cod.Fisc. C.F._2
) e dall'Avv. Biagio Liguori (Cod.Fisc. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari alla via Ragusa n.7, in virtù di mandato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con sentenza n. 1914/2024 il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, nel procedimento ex art. 337 bis e segg. Cod.Civ., art. 473 bis.47 e segg. c.p.c. ad istanza di , con Parte_1
l'intervento ex lege del P.M., “...definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da PT
, così provvede: 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone l'affido condiviso
[...]
1 del minore (nato il [...]) con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che il Per_1 padre potrà e dovrà vedere il figlio in maniera tendenzialmente libera e, comunque, secondo il seguente calendario minimo: a) il martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21,00 e dalle 16.00 alle 21,oo in periodo non scolastico;
b) a settimane alterne dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.00; c) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore
1o:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 del giorno di Pasquetta di tutti gli anni pari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
il minore trascorrerà inoltre il compleanno ed onomastico dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi e in caso di disaccordo a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; 3) assegna alla genitrice la casa familiare ivi compreso l'immobile attiguo (in Bari via Lucera n. 4) condotto in leasing dal 4) pone a carico del resistente, a decorrere dalla domanda, l'importo di € 1000,00 CP_1 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017. Il pagamento di tali somme sarà effettuato presso il domicilio del genitore che ne ha diritto per il figlio, ovvero nell'altra modalità che lo stesso coniuge indicherà all'obbligato, sarà soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento per le mensilità in corso ed entro il 10 di ogni mese per le mensilità future;
dispone che l'assegno unico universale spetti per intero alla ricorrente;
5) compensa le spese processuali;
dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo come per legge.”
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno avuto una relazione CP_1 Parte_1 sentimentale decennale allietata dalla nascita del figlio (il 02.4.2015) convivendo more uxorio Per_1 nell'appartamento in Bari alla via Lucera n. 4, di proprietà della al quale di fatto era stato Pt_1 annesso un altro immobile acquisito in leasing immobiliare dal CP_1
1.2 Deducendo la fine della relazione nel gennaio 2018 e la mancata contribuzione paterna al mantenimento del minore (fatta eccezione per la sporadica partecipazione alle spese sportive e per l'asilo), la si era rivolta al Tribunale barese chiedendo l'affido condiviso e il collocamento Pt_1 privilegiato del minore presso di sé con assegnazione della intera casa familiare, la disciplina del diritto di visita paterno in modalità tendenzialmente libera ma tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché delle esigenze di vita, scolastiche, ecc., del minore e, comunque, secondo un calendario minimo dettagliatamente indicato, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla madre collocataria, l'obbligo per il di contribuire al mantenimento ordinario di nella CP_1 Per_1 misura mensile non inferiore a Euro 1.500,00 e alle spese straordinarie (come individuate dal protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale e il locale C.O.A.) in misura non inferiore al 60%; con il favore delle spese di lite.
In quella sede, il nulla ha opposto alla domanda di affidamento condiviso e CP_1
2 collocamento di presso la madre né alla regolamentazione degli incontri;
tuttavia, ha chiesto che Per_1 fosse assegnata alla la sola parte della casa familiare di proprietà e che fosse a lui restituita la Pt_1 parte oggetto del contratto di leasing immobiliare, che fosse stabilita “la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile per € 1.000,00 oltre Istat;
nell'ipotesi denegata di assegno superiore al proposto si chiede che l'eventuale eccedenza venga versata in un fondo ad hoc o in un libretto postale
“per minori” sotto il vincolo del Giudice Tutelare e libero alla maggiore età e non nella piena ed arbitraria disponibilità della madre” e nella conclusione n. 6 “nulla dovuto per arretrati, salvo determinare, nel denegato caso di liquidazione, la loro decorrenza da agosto 2020; con importo da calcolarsi anche in proporzione/considerazione del valore economico del bene illegittimamente sottratto alla disponibilità del e di fatto sempre utilizzato in modo arbitrario ed esclusivo dalla CP_1
. Pt_1
Nel corso del giudizio, è stato espletato l'interrogatorio libero delle parti e sono state formulate richieste istruttorie di interpello formale del resistente e di prova testimoniale che, tuttavia, il Tribunale non ha ritenuto di ammettere;
è seguita la decisione.
2.1 Avverso la sentenza in epigrafe, la ha proposto il presente gravame chiedendo alla Parte_1
Corte in primis la correzione della parte dispositiva e nel merito la parziale riforma della sentenza nel senso di “disporre che l'obbligo di versamento a carico di dell'assegno di CP_1
mantenimento a favore del figlio minore decorra dalla cessazione della convivenza Per_1 genitoriale, e cioè dal gennaio 2018, e per l'effetto condannare al relativo CP_1 pagamento, nella misura di € 1.000,00 mensili, con le maggiorazioni di legge;
2) vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. In via istruttoria, ha reiterato l'istanza di ammissione della prova per interpello formale del resistente.
2.2 Con la prima istanza la ha chiesto la correzione della sentenza laddove nella parte Pt_1 dispositiva è indicata la dicitura “definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da PT
” in luogo di “definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da ”,
[...] Parte_1 nonché relativamente alla dicitura “come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017” in luogo di “come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data
8.7.2019”.
2.3 Nel merito, la appellante ha fatto riferimento all'obbligo sancito dall'art. 30 della Costituzione, ribadito dagli artt. 315 bis - 337 bis e segg. Cod.Civ., collegato allo status genitoriale e decorrente dalla nascita del figlio, argomentando che la statuizione giudiziale relativa al mantenimento della prole non assume effetti costituitivi bensì meramente dichiarativi di un diritto esistente dalla nascita, e nel caso di cessazione della convivenza fra i genitori l'obbligo de quo decorre dalla effettiva cessazione della coabitazione e non dalla proposizione della domanda giudiziale. In proposito, il Tribunale avrebbe fatto erroneo richiamo all'art. 473 bis 22 c.p.c. in motivazione atteso che la domanda giudiziale è stata proposta dopo la cessazione della coabitazione tra genitori, avvenuta nel gennaio
2018 quando il piccolo non aveva ancora compiuto i tre anni di età, ed è incontestato che da quel Per_1
3 momento il nulla ha versato per il mantenimento ordinario del figlio bensì ha partecipato CP_1 saltuariamente a poche spese straordinarie versando alcune rette dell'asilo privato e contributi per l'attività sportiva.
2.4 A suo avviso, il Tribunale avrebbe erroneamente statuito sulle spese di lite all'esito della valutazione parziale delle risultanze di causa, non considerando che la si è vista accogliere tutte Pt_1 le domande eccetto l'importo del mantenimento (richiesto in Euro 1.500,00 e stabilito in Euro
1.000,00) mentre il è rimasto soccombente sia sulla casa coniugale sia sulla percentuale delle CP_1 spese straordinarie;
neppure ha considerato che l'omissione del di corrispondere il CP_1 mantenimento a far data dalla cessazione della convivenza, ha comportato la necessità dell'iniziativa giudiziale.
3.1 Costituendosi in giudizio, il ha chiesto alla Corte di “...1. Dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da 2. Rigettare nel merito il gravame proposto Parte_1 da perché infondato in fatto e in diritto;
3. Ammettere le richieste istruttorie, su cui il Parte_1
Tribunale non si è pronunciato;
4. Riformare la sentenza di primo grado n. 14049.2024 del Tribunale di Bari, statuendo a) non dovuta la assegnazione dello studio, condotto in leasing immobiliare da in favore di b) in mancanza valorizzare l'apporto economico del bene al fine della CP_1 Pt_1 determinazione dell'assegno di mantenimento che non potrà più essere individuato in € 1000,00 ma nella minor somma di € 500,00; 5. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
3.2 In primo luogo, l'appellato ha controdedotto la correttezza della sentenza e del richiamo all'art. 473 bis 22 c.p.c. e ha evidenziato come “la richiesta di arretrati giunta a ben 6 anni dalla presunta errata data di cessazione del rapporto” sia priva di logica economica giacchè la in precedenza Pt_1 non ha formulato richieste di alcun tipo: ciò dimostrerebbe che il stava provvedendo ai bisogni CP_1 del figlio senza farsi rilasciare “ricevute” dalla compagna, e che l'apporto economico paterno era costante e soddisfacente. E comunque, la misura del mantenimento dovrebbe essere parametrata in considerazione del valore dell'immobile di proprietà del (produttivo, a suo dire, di reddito di CP_1
Euro 800,00 mensili) assegnato alla Pt_1
3.3 Ad avviso dell'appellato, risulta corretta anche la disposta compensazione delle spese processuali, all'esito del parziale accoglimento della domanda della ricorrente, al pari di quella del resistente.
3.4 Il ha, quindi, proposto appello incidentale dolendosi dell'assegnazione dell'intera casa CP_1 familiare alla affidataria e della quantificazione del mantenimento per Sotto il Parte_1 Per_1 primo aspetto e contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, ha dedotto di aver comprovato la destinazione del cespite di sua proprietà a studio professionale, a mezzo del deposito di idonea documentazione probatoria (certificati iva dichiarativi del luogo di svolgimento dell'attività professionale e catastali) che il Tribunale ha ignorato, al pari dell'istanza di prova testimoniale mirata anch'essa a dimostrare quella destinazione d'uso. Relativamente alla statuizione economica,
l'appellante ha lamentato che il primo Giudice non ha tenuto conto della sua ulteriore richiesta, in via
4 gradata e in ipotesi di assegnazione anche il cespite de quo, “che si tenga conto del valore economico del bene immobile assegnato a titolo di ulteriore porzione della casa familiare nella valutazione dell'assegno di mantenimento…”. In via istruttoria, ha reiterato la richiesta di ammissione della prova per testi.
4.1 La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione nella camera di consiglio del
24.10.2024 cui ha fatto seguito l'udienza del 12.11.2024 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo deposito di Note di trattazione scritta: ivi le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Collegio ha fissato la camera di consiglio del 23.01.2025 per la discussione, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie autorizzate. In particolare, la ha controdedotto in ordine all'appello Pt_1 incidentale eccependone preliminarmente la tardività e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto;
il ulla ha osservato riguardo la sollevata eccezione. CP_1
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di accoglimento del ricorso.
5.1 Preliminarmente al merito, la Corte ritiene degna di accoglimento l'istanza di correzione formulata dalla parte appellante rilevando che il dispositivo della sentenza n. 1914/2024 del Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, oggetto di gravame reca l'errata indicazione “definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da ” anziché l'esatta indicazione “definitivamente Parte_2 pronunciando sul ricorso depositato da ”, nonché l'errata indicazione “protocollo Parte_1 vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017” anziché l'esatta indicazione
“protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 8.7.2019”. Ne consegue che debba farsi luogo alla necessaria correzione della sentenza in questione nel segno di cui sopra.
5.2 Nel merito, il primo motivo di appello risulta infondato. A parere della Corte, il primo giudice correttamente ha valutato le emergenze istruttorie e ha applicato la normativa in materia, anche alla luce dei consolidati principi di legittimità. E' fuor di dubbio l'obbligo in capo ai genitori di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati e a prescindere essi siano nati da matrimonio o convivenza, e permanenza dell'obbligo in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. L'obbligo de quo è contemplato nella Costituzione (art. 30) e nel Codice civile laddove è prescritto che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente (art. 315 bis, comma 1,
Cod.Civ.), e che i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis, comma 1, Cod.Civ.).
Orbene, riguardo la quaestio della decorrenza del mantenimento in favore della prole, giova richiamare la decisione della Suprema Corte (n. 3302/2017), peraltro citata dalla parte appellante, con la quale si riconducono gli obblighi contributivi del genitore all'effettiva cessazione della coabitazione, momento dal quale sono efficaci i provvedimenti relativi alla prole: il principio e' stato affermato per il caso di domanda presentata prima della cessazione della coabitazione tra i genitori, ed i giudici di legittimità hanno precisato che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensi' una condizione dell'azione, incidendo sul
5 diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talche' e' sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (Cass. n. 7905 del 2012). Tuttavia, nell'ipotesi inversa il limite alla retroattività della decisione è costituito dall'espressa domanda di parte e gli effetti della decisione retroagiscono alla data della domanda giudiziale: in tali termini si è espressa la Suprema Corte affermando che “La decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva – dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. Le decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza”. Il principio della retroattività della statuizione economica trova applicazione nel caso di specie, sicché correttamente il primo giudice ha stabilito la decorrenza del mantenimento dal momento della domanda giudiziale.
Non dirimente e privo di rilevanza giuridica appare il rilievo della appellante circa l'errato riferimento in motivazione all'art. 473 bis 22 c.p.c. che il Legislatore ha previsto per i provvedimenti provvisori ed urgenti pronunciati dal presidente o dal giudice designato, e che pure disciplina la decorrenza del mantenimento in quella sede.
Ne consegue la correttezza della statuizione adottata dal Tribunale di prime cure circa la decorrenza del contributo paterno al mantenimento in favore del figlio Per_1
5.3 Parimenti infondata appare la doglianza riferita alla statuizione in punto di spese di lite. A parere della Corte, il giudice di primo grado ha correttamente sancito la reciproca soccombenza in ordine alle principali domande svolte dalle parti: in particolare, la misura del contributo paterno invocato dalla e la restituzione dello studio da parte del resistente. Può aggiungersi che la ricorrente, altresì, ha Pt_1 visto disattendere la domanda di decorrenza del mantenimento dalla cessazione della coabitazione mentre il quella della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie. Ne consegue che CP_1 compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale appare ben giustificata dall'esito del primo grado.
6.1 Passando all'appello incidentale, occorre esaminare la preliminare eccezione di inammissibilità.
Il rilievo de quo si fonda sul dettato degli artt. 325 e 326 c.p.c. a mente dei quali il termine perentorio di trenta giorni per proporre l'appello “decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza”. Così che, l'appello incidentale qui proposto, vertendo su un capo della sentenza non gravato dalla tempestiva impugnazione principale della e Pt_1 oggetto di autonomo interesse da parte del , avrebbe dovuto essere proposto entro il CP_1
6 termine di cui al citato art. 326 c.p.c. risultando di fatto tardivo e travolto da inammissibilità.
In proposito, giova richiamare il recente arresto delle SS.UU. secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa (SS.UU. sentenza
28.3.2024 n. 8486): la richiamata pronuncia, peraltro in linea con precedenti del medesimo tenore
(SS.UU. n. 4640 del 07.11.1989; SS.UU. n. 24627 del 27.11.2007), si pone come l'espressione del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale che reputava ormai pacifica la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva avverso qualunque capo della sentenza, anche se non connessa all'impugnazione principale (Cass.Civ., Sez III, ordinanza 05.9.2022 n. 26139; Cass.Civ.,
Sez. III, ordinanza 11.11.2020 n. 25285; Cass.Civ., Sez. VI, ordinanza 07.7.2020 n. 14094). Alla luce del richiamato principio e rilevando, altresì, che l'impugnazione incidentale del verte CP_1 sia sull'assegnazione della casa familiare sia sulla quantificazione del contributo al mantenimento per la prole, il rilievo di inammissibilità del gravame deve essere rigettato.
6.2 Nel merito, i motivi dell'appello incidentale e le relative domande appaiono fondati. In primis, il ha lamentato che il Tribunale ha assegnato alla , collocataria CP_1 Parte_1 prevalente del figlio minore, la casa familiare nella sua interezza ovverosia anche l'appartamento contiguo da egli acquistato con contratto di leasing immobiliare, deducendone in contrario la destinazione a studio professionale comprovata, a suo dire, dalla documentazione fiscale e catastale in atti: così che ha chiesto di limitare l'assegnazione della casa familiare al solo appartamento in proprietà della Orbene, la Corte ritiene che la statuizione del Tribunale non meriti censura. E' Pt_1 noto il principio secondo cui l'assegnazione della casa familiare è il provvedimento adottato dal giudice in caso di separazione o divorzio dei coniugi volto ad assicurare ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena, e specificamente l'habitat nel quale sono cresciuti e hanno sviluppato una rete parentale e amicale. L'art. 337 sexies Cod.Civ. disciplina che il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Nel caso di specie, il primo giudice ha valorizzato le prospettazioni delle parti e la mancanza di specifica prova contraria da parte del in ordine alla destinazione del bene de quo a studio CP_1 professionale anziché ad uso del nucleo familiare. Giova evidenziare come lo stesso CP_1 abbia ammesso l'utilizzo del cespite come casa familiare dichiarando che, in costanza della convivenza, le parti avevano proceduto ad abbattere un muro tramezzo e a creare un unico ambiente in modo da avere un immobile con maggiore comodità di spostamenti interni.
La espressa ammissione del assume carattere dirimente sul punto: infatti, è risultato CP_1 palese che l'habitat domestico del minore sia costituito anche dal cespite in questione (peraltro privo di un autonomo misuratore della corrente elettrica), dovendosi ragionevolmente ritenere che il piccolo
7 continui a fruirne per essere ivi allocati i suoi giochi. Ne consegue che anche l'unità immobiliare Per_1 de qua deve essere assegnata alla in quanto collocataria prevalente del figlio minore. Tale Pt_1 orientamento si pone in linea con altra decisione di questa Corte che in caso similare ha previsto l'assegnazione alla madre collocataria prevalente della prole sia dell'appartamento ove il nucleo familiare conduceva il ménage e le quotidiane attività domestiche, sia dell'unità immobiliare posta al piano superiore (dotata di terrazzo scoperto con piccola piscina utilizzata nel periodo estivo) nel quale erano allocati i giochi ingombranti e talune piante che il minore si dilettava a curare (n. 1183/2023
R.G.).
6.3 Il Tribunale di prime cure ha opportunamente scrutinato la condizione economico-patrimoniale delle parti e ha valutato la documentazione versata in atti da cui è emersa la maggior capacità reddituale del rispetto alla Il primo ha documentato reddito netto di Euro CP_1 Pt_1
125,251,00 per l'anno di imposta 2022, peraltro confermato in sede di interrogatorio libero e quasi doppio rispetto a quello della (Euro 67.414,00 rinvenienti nel mod. Unico 2023); ma soprattutto Pt_1 il ha dichiarato in atti la propria disponibilità a corrispondere il mantenimento de quo nella CP_1 misura mensile di Euro 1.000,00. Ebbene, il giudice di prime cure ha contemperato le prospettazioni e gli elementi addotti dalle parti giungendo a quantificare il contributo paterno nella misura indicata dallo stesso motivando la statuizione con il giudizio di non eccessività delle presumibili spese CP_1 sanitarie, scolastiche, ludiche e sportive per il minore, nonché con la capacità reddituale, la proprietà esclusiva dell'immobile (seppur gravato da mutuo) e la fruizione dell'unità attigua da parte della Pt_1 la statuizione in scrutinio, peraltro aderente alla prospettazione dell'interessato, appare congrua rispetto alla condizione economico-patrimoniale e reddituale di entrambe le parti nonché rispetto alle condizioni di vita e alle esigenza del minore così che non appare meritevole di riforma. Per_1
7.1 Alla luce di quanto illustrato, devono rigettarsi tanto l'appello principale proposto da
[...] quanto l'appello incidentale spiegato da , con conseguente conferma della Pt_1 CP_1 sentenza impugnata.
7.2 In considerazione del complessivo esito della lite e della soccombenza reciproca sulle questioni dibattute in questa sede, la Corte dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
8. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12) che obbliga la parte che abbia proposto una impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato per le spese di giustizia;
l'obbligo sorge a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) preliminarmente, dispone farsi luogo alla correzione della parte dispositiva della Sentenza n. del
Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, laddove deve riportarsi l'esatta dicitura “definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da ” in luogo di quella errata “definitivamente Parte_1
8 pronunciando sul ricorso depositato da ”, ed inoltre deve riportarsi l'esatta dicitura Parte_2
“protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 8.7.2019” in luogo di quella errata
“protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017”; mandando alla
Cancelleria per i necessari adempimenti;
2) nel merito, rigetta l'appello principale proposto da
[...] iscritto innanzi a questa Corte con il n. 696/2024 R.G.; 3) rigetta l'appello incidentale Pt_1 proposto da;
4) per l'effetto, conferma in toto la sentenza impugnata;
5) compensa CP_1 integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di ciascuna parte;
l'obbligo sorge all'atto del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
11.02.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
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