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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
La Corte composta dai signori magistrati:
Paola Tanara Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 2076.24 promosso da:
, nata Torino (TO), il 24.7.1973, (C.F.: ), e residente Parte_1 C.F._1 in Rivanazzano Terme, (PV), in Via J.F. Kennedy n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA
DELLA RISCIA, (C.F.: ; PEC presso C.F._2 Email_1 il cui studio sito in Stradella, (PV), in Via Cesare Battisti n. 28, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Montesegale, (PV), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piccolo (C.F.: ; C.F._4
PEC: ), del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'avv. Cinzia Faravelli, (C.F.: - C.F._5
PEC: , sito in Pavia, al viale Libertà n. 4/D, Email_3
APPELLATO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Con l'intervento di: CURATORE SPECIALE DEI MINORI e nella persona dell' Avv.to Marina CP_2 Controparte_3
Ingrascì ammesso al patrocinio a Spese dello Sato con delibera del Consiglio dell' Ordine di Milano
n.2025/257 del 23.1.2025 con studio in Milano Corso di Porta Romana n.6; PEC:
Email_4
OGGETTO: ricorso in appello, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n. 969/2024, pubblicata il 7.06.2024, e notificata dall'avv. Francesco Piccolo in data 10.06.2024; pronunciata nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al numero di R.G. 4024/2021, instaurata su ricorso depositato il 27.07.2021 da Controparte_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE IN PUNTO DI AFFIDO E REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI PADRE-FIGLI MINORI. pagina 1 di 14 1) Confermare la limitazione della responsabilità genitoriale disposta con ordinanza della
Corte d'Appello del 30.10.2024 limitatamente alla regolamentazione dei rapporti tra i figli minori e il padre;
2) Confermare l'affidamento di e ai Servizi sociali Persona_1 Controparte_3 territorialmente competente (S.S. del Comune di Varzi) in relazione alla regolamentazione dei rapporti tra il padre e i suddetti figli minori;
3) incaricare i Servizi sociali di attivare al più presto, in favore di entrambi i genitori, un supporto alla responsabilità genitoriale;
4) incaricare i Servizi Sociali di predisporre in favore dei predetti minori un supporto psicologico;
5) incaricare i Servizi sociali di provvedere ad un attento monitoraggio sulle condizioni psicofisiche dei predetti minori;
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE BR IN IN PUNTO DI
STATUIZIONI ECONOMICHE
1) Assegnare la casa familiare con ogni sua pertinenza alla madre;
2) attribuire alla signora il 100% dell'importo dell'assegno unico ed universale Parte_1 corrisposto da CP_4
3) prevedere che provveda integralmente al mantenimento del figlio Controparte_1
corrispondendo direttamente al figlio un importo perlomeno pari € 300/mese - o la Per_2 maggior somma che la C.A. adita riterrà di giustizia - oltre a gravarsi del 100% delle spese extra assegno del figlio;
4) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE CP_1
IN PUNTO DI STATUIZIONI ECONOMICHE.
[...]
“In via principale
1) Dichiarare inammissibili le domande relative al richiesto aumento del contributo di al figlio per carenza di legittimazione attiva dell'appellante; CP_3 Per_2
2) n via di appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nel suo Capo V, nella parte in cui determina l'importo del mantenimento ordinario che deve versare per ciascun figlio non autosufficiente in euro CP_3
300,00 mensili, riducendolo ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio economicamente non autosufficiente, o la minore o maggiore che codesta Corte riterrà di giustizia, confermando la divisione al 50% delle spese straordinarie, eventualmente anche stabilendo che l'Assegno Unico debba essere incassato da entrambi i genitori al 50%;
3) In ogni caso con vittoria delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi gli onorari di avvocato”.
Per il CURATORE SPECIALE
pagina 2 di 14 Recepire l'accordo tra le parti e in punto statuizioni economiche modificare la sentenza nella parte relativa all'assegno di mantenimento stabilendo la somma di €. 250,00 a figlio o in alternativa confermare l'importo dell'assegno e attribuire il 50% dell'assegno unico al padre.
Per il PROCURATORE GENERALE
Recepire gli accordi conclusi tra le parti e confermare la sentenza impugnata in relazione alle statuizioni economiche.
SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
Giova premettere che e contraevano matrimonio concordatario in Controparte_1 Parte_1
Sauze d'Oulx il 30.07.1999 e che, dalla coppia, nascevano 5 figli:
- nato il [...]; Per_3
- 26.10.2000; Per_2
- , 4.05.2005; Per_4
- , 15 aprile 2011; CP_2
- , 6.06.2013. CP_3
I fatti oggetto del presente procedimento traggono origine dal ricorso depositato dal sig. il CP_3
27.07.2021, con cui chiedeva al Tribunale di Pavia la pronuncia divorzile.
Si costituiva in giudizio la sig.ra Parte_1
All'udienza presidenziale del 17.05.2022, il Presidente delegato sentiva le parti e ne tentava la conciliazione, che, tuttavia, aveva esito negativo.
Esaurita l'udienza presidenziale, il Presidente, a titolo di provvedimenti provvisori:
- disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori (nato il [...]), (nata il Per_4 CP_2
15.4.2011) e (nato il [...]), con residenza prevalente presso la madre;
CP_3
- quanto al regime di frequentazione con i figli minori, confermava le modalità stabilite all'esito della CTU disposta nel giudizio di separazione, (depositata nel giudizio di separazione a novembre 2019);
- confermava l'assegnazione della ex casa coniugale alla Sig.ra Parte_1
- dichiarava cessato l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiore e di sostenere le spese extra assegno per Per_3 quest'ultimo;
- disponeva che il ricorrente provvedesse integralmente al mantenimento del figlio maggiore
Per_2
- poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di €. 900,00;
- poneva a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese extra assegno per i figli minori da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
infine, nominava il G.I. per il prosieguo della causa e all'udienza del 19.10.2022 le parti precisavano le conclusioni sul solo status.
Con sentenza non definitiva n. 1509/2022, pubblicata il giorno 1.12.2022, il Tribunale di Pavia pagina 3 di 14 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto delle parti e ordinava la prosecuzione del giudizio per la fase istruttoria.
Terminata la fase istruttoria, mediante acquisizione di informazioni in ordine all'attività lavorativa di parte resistente, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che avveniva mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
Successivamente, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 26.03.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza n. 969/2924, all'esito della camera di consiglio del 3.06.2024, il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n.
4024/2021, così statuiva: “1. Conferma la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Sauze d'Oulx il giorno 30.07.1999 da e (atto trascritto Controparte_1 Parte_1 nei registri del comune di RIVANAZZANO TERME atto n. 7, parte 2, serie B, anno 1999);
2. Affida ED in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento CP_3 Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. Regola il diritto di visita del padre come in parte narrativa;
4. Assegna la casa famigliare e gli arredamenti che la corredano a Parte_1
5. Dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole (cioè, dei figli , e CP_3 CP_2
) l'importo mensile di €. 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre Per_4 al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
6. Dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 CP_5 titolo di contributo indiretto al mantenimento l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7. Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento, che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi”. In relazione all'affidamento della prole, il Collegio argomentava che nessuno degli elementi di fatto addotti dalla Sig.ra fossero idoneo a sorreggere una pronuncia di affidamento esclusivo o Parte_1 super esclusivo dei figli minori alla madre, evidenziando come, contrariamente agli assunti della non fosse emerso che il padre avesse effettuato scelte educative “in evidente contrasto Parte_1 rispetto all'interesse della prole”. Pertanto, il Collegio confermava il regime di affidamento condiviso, in quanto regime maggiormente in linea con le esigenze della prole. Invitava comunque le parti ad aderire ad un percorso di coordinamento genitoriale al fine di favorire un migliore dialogo tra le stesse nell'organizzazione e nella condivisione delle scelte educative dei figli. Con riferimento al diritto di visita, il Collegio confermava quanto previsto nell'ordinanza del 2.08.2023 e, in tal senso, ritenuto “d'interesse della prole non vedere ulteriormente modificato il proprio assetto di vita, dando continuità al regime tutt'ora in essere”. Quanto all'assegnazione della casa familiare, prendeva atto dell'accordo concluso tra le parti relativo all' assegnazione della casa famigliare a ritenendo tale accordo pienamente Parte_1 rispondente all'interesse della prole.
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole: pagina 4 di 14 a) per quel che riguarda - maggiorenne non economicamente sufficiente - il Collegio, Per_2 preso atto dell'accordo intercorrente tra il figlio ed il padre relativo alla corresponsione di un assegno periodico pari ad €.250,00 riteneva che la corresponsione dello stesso direttamente al ragazzo fosse sufficiente per il suo mantenimento indiretto;
b) con riferimento agli altri 3 figli, (da poco divenuto maggiorenne), ed Per_4 CP_3
(entrambi ancora minorenni), effettuato un giudizio compartivo fra le situazioni CP_2 economico-patrimoniali delle parti, il Tribunale riteneva congrua “la previsione di un contributo per il mantenimento indiretto dei 3 minori a carico del Controparte_1 pari ad €. 900,00 (€. 300,00 per figlio) mensili da corrispondere a Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia”.
Con riferimento alle spese processuali, vista la soccombenza reciproca delle parti in punto di assegno di mantenimento per i figli, il Collegio riteneva di compensare le spese nella misura di
¼; ponendo le restanti spese liquidate in €. 5.800,00 oltre accessori a carico della Parte_1
***
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO
Avverso la predetta sentenza, in data 10.07.2024, ha proposto appello la Sig.ra formulando Parte_1 le conclusioni riportate in epigrafe.
In particolare:
- in primo luogo, secondo l'appellante, la pronuncia del Tribunale di Pavia sarebbe lacunosa con riferimento al diritto di visita nulla avendo disposto “in punto prelievi/riaccompagnamento prevedendo che gli stessi siano onere di ; CP_3
- deduce poi l'appellante che con l'ordinanza del 2.08.2023, il G.I. ha rimodulato il calendario delle frequentazioni padre-figli nel periodo scolastico considerando che “il padre era professionista/lavoratore autonomo e pertanto con orari di lavoro flessibili”. Da novembre
2023, avendo il accettato un lavoro a tempo pieno quale driver, lo stesso si è trovato CP_3 nell'impossibilità di occuparsi dei figli prima delle 19.00 e quindi costretto a demandarne la gestione al primogenito (per quel che concerne il prelievo scolastico) e ai nonni (per la cura.”
Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che la nuova attività lavorativa del rende difficile per lo stesso rispettare il calendario di CP_3 frequentazione con i figli.
Per le suddette ragioni parte appellante ha chiesto a questa Corte di disporre in conformità al seguente programma di frequentazione minori-padre:
“Nel periodo scolastico:
❖ fine settimana alternati, dalle 19.00/per cena del venerdì fino alla domenica alle 21.00, con spostamenti a carico paterno;
❖ infrasettimanalmente: il martedì dalle 19.00/per cena fino alle 21.00, con spostamenti a carico paterno;
Nel periodo non scolastico estivo:
pagina 5 di 14 ❖ i fine settimana, dal venerdì dalle 19.00/per cena alla domenica cena alle 21.30 con prelievo e riaccompagnamento a carico del ricorrente,
❖ infrasettimanalmente: il martedì dalle 19.00/per cena alle 21.30 con prelievo e riaccompagnamento a carico del ricorrente,
Il rientro alla casa materna alle 21.30 nel periodo non scolastico è pacifico, non essendo più applicabile lo schema separativo (da adottarsi in forza della Sentenza Divorzile appellata) che prevedeva in estate un rientro “al risveglio”: tale dettato obbligherebbe infatti i minori a lasciare la casa paterna alle 6.30, stante gli orari di lavoro CP_3
Parimenti non è più fattibile un ritiro paterno al termine delle lezioni scolastiche, considerando che i figli escono alle ore 14.00, mentre il padre rientra dal lavoro non prima delle 19.00.
Nulla quaestio nel confermare quanto previsto nella sentenza 681/21 di separazione con riguardo a
❖ Vacanze natalizie
❖ Vacanze pasquali
❖ Vacanze di Carnevale
❖ Ponti e festività infraannuali”.
- Anche per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale, il Tribunale ha omesso di stabilire espressamente il collocamento dei figli ed presso la madre nell'abitazione CP_3 CP_2 ex coniugale, sita in Rivanazzano, via Kennedy n.42 e 44.
- Con riferimento al capo 5) della sentenza, la “la mancata attribuzione alla madre Parte_1 del 100% dell'assegno unico”.
- Quanto alle “spese extra”, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver il giudicante posto le suddette spese unicamente a carico del Sig. CP_3
Nega l'appellante che vi sia un accordo fra il figlio ed il padre rispetto all'ammontare del Per_2 contributo al mantenimento, autodeterminato dal genitore, “stante la necessità del II° genitore di disporre di fondi aggiuntivi”, circostanza questa provata dai saltuari versamenti a favore di mediante importi di circa €. 150,00 al mese e non di € 250,00. Per_2
In ogni caso, preso atto della decisione del figlio di frequentare il biennio universitario in Per_2
Cina, a partire da agosto 2024, chiede l'appellante di assicurare al figlio “un mantenimento ordinario di importo perlomeno pari ad €. 300,00/mese”.
Con riferimento alle spese extra- assegno chiede che, “in continuità con quanto previsto nella sentenza separativa – che aveva posto in capo a i costi universitari del figlio – e CP_3 confermato nell'ordinanza presidenziale del giudizio divorzile, l'impugnata sentenza sia modificata, prevedendo che il padre provveda integralmente al mantenimento del figlio maggiore facendosi pertanto lui carico (al 100%) delle spese extra, assegno” Per_2
- Con riferimento alla statuizione delle spese processuali lamenta la che il Tribunale si Parte_1 sia basato su un “erronea la ricostruzione in fatto”: avrebbe omesso di considerare la mancata produzione da parte del “dei c/c relativi al periodo giugno 2020 – 28 giugno 2022 che CP_3 ha impedito a parte (e al Tribunale) di avere contezza dei redditi extra paterni”. Da Parte_1 ciò l'illogicità della sentenza nella parte che ha posto pressoché totalmente a carico dell'odierna pagina 6 di 14 appellante le spese processuali di primo grado.
Con decreto presidenziale del 24.7.2024 è stata fissata l'udienza con trattazione cartolare per il
30.10.2024.
In data 27.09.2024, la difesa dell'appellante ha depositato un'“istanza urgente di necessaria presa i carico del nucleo da parte dei servizi sociali, per episodio di violenza agito dal padre sulla madre in presenza di figli minori”. Con tale istanza, la ad integrazione di quanto riportato nell'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio, ha segnalato un grave episodio di violenza ad opera del nei CP_3 suoi confronti occorso in data 31.08.2024, in presenza dei figli, allegando verbale di Pronto Soccorso in pari data e referto ospedaliero a firma della dott.ssa presso l'Ospedale di Voghera, dal quale Per_5 risultava che la stessa, unitamente ai figli e , avevano ivi trovato protezione dal 31.8.2024 CP_2 CP_3 al 2.09.024. Ha chiesto pertanto a questa Corte di: “disporre la presa in carico del nucleo – Parte_1 da parte del Servizio Tutela Minori del Comune di Rivanazzano Terme, contattabile ai CP_3 seguenti recapiti Fondazione San Germano Onlus - tutelaminori@pec.fondazione-sangermano.it. Nelle more che i servizi sociali competenti diano avvio al monitoraggio del nucleo familiare, disporre che gli incontri tra il padre e i figli minori si svolgano in modalità protetta incaricando i Servizi Sociali di adoperarsi in questi termini.
Disporre che i servizi inviino una relazione di aggiornamento in merito agli interventi effettuati e alle risultanze della loro indagine in tempo utile per l'udienza, fissata in data 30.10.2024.
Con riserva di modificare le proprie domande / produrre nuovi documenti / depositare istanze urgenti
a tutela della signora e dei minori.” Parte_1
Con provvedimento del 27.09.2024, il Presidente del Collegio:
a) ha disposto l'acquisizione presso la Procura Ordinaria territorialmente competente dell'eventuale denuncia-querela sporta dalla contro il in relazione ai fatti Parte_1 Parte_2 avvenuti il 31.08.2024 e di relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Tutela Minori del
Comune di Rivanazzano Terme;
Con atto del 30.09.2024, si è costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello e formulando CP_3 appello incidentale.
Dopo aver evidenziato che controparte - enfatizzando la conflittualità tra gli ex coniugi - ha instaurato il procedimento di secondo grado su “questioni secondarie e non fondamentali”, riferibili alla “gestione quotidiana” dei figli minorenni già risolte, ha rappresentato che tutti gli spostamenti dei ragazzi da e per la casa paterna sono sempre stati a carico del padre (così come disposto nella sentenza di separazione) e ciò anche a seguito del suo trasferimento da Rivanazzano Terme a Sanguignano, avvenuto per ragioni economiche, e che non ha motivo per non aderire al calendario di frequentazione padre-figli richiesto nell'atto d'appello. Ha aggiunto di non essersi mai opposto all'assegnazione della casa coniugale alla ivi compresa la cd “casetta bianca”. Parte_1
Ha invece chiesto il rigetto dell'avversaria domanda di assegnazione dell'intero Assegno Unico alla madre e di corresponsione del contributo di €. 250,00 alla madre per il figlio (ormai Per_2 ventiquattrenne), trovandosi quest'ultimo in Cina per una borsa di studi di sei mesi;
sottolineando che la madre, nulla corrisponde a (pur gravando su entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento Per_2 dei figli) e contestando la legittimazione attiva della madre a chiedere l'aumento del contributo economico per ha chiesto in ogni caso la conferma di quanto stabilito dalla sentenza di primo Per_2 pagina 7 di 14 grado in relazione al contributo economico per il figlio (€. 250,00 da corrispondersi da parte del Per_2 direttamente al figlio). CP_3
Parimenti ha chiesto il rigetto della doglianza di controparte in merito alle spese processuali: deduce al riguardo il la correttezza della decisione del Tribunale che avrebbe opportunamente tenuto CP_3 conto del rifiuto da parte della della proposta transattiva formulata dal in data Parte_1 CP_3
17.05.2022.
Tutto ciò esposto, e deducendo che la non di rado ha ostacolato la frequentazione padre-figli Parte_1
i quali, dopo l'episodio del 31 agosto, hanno chiesto più volte di riprendere gli incontri con il padre. ha chiesto, in via incidentale, fino al reperimento di un'attività meglio retribuita rispetto a quella attuale di driver, la riduzione del contributo dovuto per ciascun figlio ad €. 250,00 mensili.
Con relazione del 30.09.2024, la Fondazione San Germano Onlus, della Provincia di Pavia, ha inviato relazione di aggiornamento sui minori e redatta dalla Psicologa Dott.ssa Persona_6 Controparte_3
e dall'Assistente Sociale Dott.ssa nella quale si legge: Per_7 Persona_8
- i minori dichiarano di aver un buon legame con entrambi i genitori, di trascorrere più tempo con la madre, ma di vivere momenti felici col padre;
- ha sentito l'urgenza di raccontare l'episodio di violenza del 31.08.2024, riferendo di CP_3
“aver visto il padre mentre dava dei calci alla mamma che era a terra”; , sul punto, ha CP_2 riferito di essersi spaventata in seguito alle urla della madre;
- durante un colloquio con i Servizi, i minori hanno espresso la volontà di riprendere i momenti di incontro con il padre e di avere la possibilità di poter stare con lui non necessariamente nei giorni prestabiliti.
Con istanza del 18.10.2024, il ha chiesto a questa Corte, oltre all'accoglimento delle domande CP_3 già formulate in seno alla comparsa di costituzione-appello incidentale, l'accoglimento delle seguenti domande:
“In via principale
1) Affidare il nucleo familiare ai Servizi Sociali territorialmente competenti, Parte_3 conferendo loro ogni più ampio potere, affinché stabiliscano le migliori modalità per le frequentazioni paterne dei minorenni e e ciò sino all'esito della Persona_1 Controparte_3 espletanda indagine del nucleo;
2) Nominare un Curatore Speciale, ex artt. 78 ed 80 cpc, che rappresenti e tuteli i diritti dei minorenni e Persona_1 Controparte_3
3) Disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, o altro analogo strumento di indagine, sul nucleo familiare, ed in particolare sulla capacità genitoriale delle odierne parti, per stabilire definitivamente le migliori modalità di affidamento e collocamento dei figli minorenni
[...]
e di frequentazione con il genitore non affidatario;
Persona_9
4) Condannare la signora a corrispondere al signor ex art. 614 bis Parte_1 Controparte_1 cpc, l'importo di euro 100,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per ogni volta in cui non consenta al padre di incontrare i figli minorenni nei termini, orari giorni e modalità di cui al provvedimento vigente”. Premesso di avere appreso dell'istanza urgente ex adverso presentata il 27.09.2024, solo in data successiva alla propria costituzione ha rimarcato che anche in altre occasioni la lo avrebbe Parte_1 pagina 8 di 14 denunciato per aggressioni in realtà mai avvenute tanto che i relativi procedimenti sono stati archiviati
(come da decreti di archiviazione dei precedenti procedimenti penali del 2017, RG n. 1604/2017 e n.
4286/2017 allegati).
Dopo aver ripercorso la vicenda processuale separativa iniziata nell'aprile 2017 limitatamente alle statuizioni di carattere economico e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi a suo sfavore sulla base di una interpretazione giurisprudenziale, ha riportato di essere stato costretto a chiedere in prestito denaro ai parenti e ad accedere ad un finanziamento da restituire ancora in parte.
Con relazione del 25.10.2024, i Servizi Sociali comunicavano a questa Corte di aver espresso parere favorevole in merito alla ripresa dei rapporti tra il padre e i figli minori i quali sono apparsi estremamente contenti ad incontrarlo sia pure alla presenza d'un'educatrice, come richiesto dalla madre. Nel primo incontro avvenuto il 17.10.2024, “si è osservata una funzionale e significativa interazione e comunicazione. Il padre ha verbalizzato ai figli la propria felicità per l'incontro, creando un dialogo fluido coinvolgente e scherzoso […] e hanno risposto in modo positivo a tali CP_2 CP_3 sollecitazioni del padre, dimostrando una buona lettura emotiva”. Conclusivamente i Servizi hanno evidenziato l'importanza del prosieguo degli incontri minori-padre, e il ripristino di quanto stabilito nella sentenza di divorzio.
In vista dell'udienza del 30.10.2024 fissata con decreto presidenziale, l'appellato ha depositato note autorizzate, nelle quali ha rappresentato che nel fine settimana del 25-27 ottobre 2024 a causa del comportamento degli spazi padre-figlio tenuto dalla si è visto costretto a rinunciare al suo Parte_1 primo weekend di spettanza in quasi due mesi, “chiedendo contemporaneamente aiuto ai Servizi per far capire alla signora i corretti comportamenti da tenere in queste situazioni, a tutela dei Parte_1 figli”: Pertanto, l'appellato ha concluso come segue: “si ritiene ancor più urgente il definitivo conferimento di un pieno mandato ai Servizi Sociali competenti per il corretto inquadramento della situazione e la disciplina di affidamento e collocamento dei due figli minorenni e per la frequentazione con il genitore non collocatario”.
Infine, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nell'atto depositato in data
18/10/24.
A seguito dell'udienza del 30.10.2024 tenutasi con modalità cartolari, la Corte ha emesso provvedimento provvisorio con il quale, ha nominato il curatore speciale ai minori, assegnandogli termine per la costituzione, ha limitato la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra i figli minori e il padre, affidando tale regolamentazione ai Servizi sociali territorialmente competenti ( allo stato il Comune di Ravizzano
Terme) ed ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia con preghiera di trasmissione alla Corte della querela sporta dalla sig.ra nei confronti di ed eventuali provvedimenti emessi. Ha altresì Parte_1 Controparte_1 rinviato il procedimento all'udienza del 22.1.2025 disponendo la trattazione in presenza con invito ai
Servizi Sociali di relazionare su eventuali ulteriori episodi di intemperanza o aggressione tra i genitori che rendano opportuna un'audizione separata delle parti. Con provvedimento del Presidente di Sezione del 14.1.2025 l'udienza del 22.1.2025 è stata rinviata all'odierna udienza del 12.2.2025. pagina 9 di 14 Con atto del 19.12.2025 si è costituita la curatrice speciale la quale ha dato atto di aver incontrato in data 5.12.2025 i minori e . Ha riportato che i minori si sono mostrati aperti e collaborativi, CP_2 CP_3
“ ben stimolati e abituati a pensare”, hanno riferito che gli attuali tempi d'incontro con il padre (fine settimana alternati e il lunedì pomeriggio , e il martedì pomeriggio , sono in linea con i loro CP_3 CP_2 impegni, anche se entrambi hanno chiesto di non avere un giorno fisso infrasettimanale di incontro con il padre anche se poi hanno indicato le loro preferenze ( il lunedì o il mercoledì, il lunedì o CP_3 CP_2 il venerdì).
Hanno definito “perfetti” entrambi i genitori e pare abbiano voluto assumere il ruolo di pacere tra i genitori, tanto che questi ultimi hanno esternato l'opportunità di un sostegno psicologico per entrambi i figli, comprendendo la fatica di un tale ruolo. Espone ancora la curatrice che da quanto ha potuto constatare è necessario che permanga un monitoraggio piuttosto importante da parte dei Servizi sulla fluidità degli incontri tra padre e figli al fine di evitare interferenze materne e rigidità reciproche che sono riprese dopo l'episodio del 31 agosto. Sottolinea inoltre la curatrice la necessità che il padre, nei giorni di sua spettanza, rispetti gli impegni ludici e sportivi dei figli.
Conclude la curatrice chiedendo la conferma dell'affido condiviso tra i genitori con esclusione della tematica relativa alla frequentazione padre e figli la cui regolamentazione dovrebbe essere demandata all' Ente che dovrà tener conto dell'importanza che la casa familiare deve rimanere il centro principale degli interessi dei ragazzi, ed eventualmente verificare la possibilità di introdurre un pernotto infrasettimanale con accompagnamento a scuola alla mattina;
monitoraggio sui minori
a cura dell' Ente con predisposizione di un percorso psicologico per gli stessi;
conferma del collocamento presso la residenza materna;
riduzione del contributo economico paterno da
€.300,00 per ciascun figlio ad €. 250,00 ovvero in alternativa attribuzione del 50% dell'assegno unico.
Aggiunge da ultimo la curatrice che, stante la possibilità per i minori di trascorrere i periodi di vacanze scolastiche presso le case di vacanza dei nonni materni, possibilità che il padre non ha, sarebbe consigliato ridurre il contributo economico paterno ad €. 250,00 per ogni figlio così come richiesto dal convenuto, ovvero attribuire al padre il 50% dell'assegno unico e mantenere il versamento diretto del mantenimento di sua spettanza al figlio maggiorenne.
Con relazione del 10.1.2025 i Servizi sociali hanno riportato che i genitori non sempre si sono attenuti alle indicazioni dei Servizi, che i figli minori hanno “ dimostrato una formale adesione e comprensione di quanto esposto dalle operatrici accettando la ripresa continuativa dei rapporti con il padre”; , CP_2 che ha difficoltà a riconoscere il ruolo dei Servizi e quanto disposto dall' Autorità Giudiziaria, ha esternato il suo desiderio di continuare a decidere autonomamente su tale frequentazione e così ha fatto con l'avallo dei genitori. Con l'ausilio dei Servizi è stato concordato che stia con il padre il CP_3 lunedì sera, mentre il martedì sera;
il padre non si reca presso la casa materna, a prendere i CP_2 minori, ma è stato individuato un luogo neutro per la consegna;
ha trascorso l'intero periodo delle CP_2 festività natalizie presso i nonni materni, decisione che ha molto amareggiato il padre il quale però ha accettato la decisione della figlia temendo l'innescarsi di nuovi scontri con la sig.ra Parte_1
All'odierna udienza, tenutasi alla presenza delle parti e dei rispettivi procuratori, questi ultimi hanno dato atto che il decreto di archiviazione della Procura della Repubblica di Pavia per i fatti occorsi il 31 agosto 2024 è stato opposto dalla Parte_1 pagina 10 di 14 Entrambe le parti hanno dato atto di essere d'accordo al mantenimento di affidamento ai Servizi sociali di e in relazione alla regolamentazione del diritto di visita paterno. CP_2 CP_3
La curatrice speciale dei minori ha dato atto che successivamente alla sua costituzione vi sono state difficoltà da parte dei genitori nell'osservanza del calendario degli incontri padre e figli predisposto dai Servizi sociali in ragione dell'eccessiva flessibilità del padre troppo incline ad assecondare le richieste dei figli e dell'incapacità della madre di comunicare ai figli la necessità dell'osservanza del calendario da parte dei figli.
Interpellati dal Presidente i gli ex coniugi, dando atto che non si sono più verificate manifestazioni di conflittualità alla presenza dei figli, si sono dichiarati disponibili a partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità per favorire il dialogo tra loro, il rapporto padre-figli e preservare la figura dell'altro genitore. Le parti si sono altresì dichiarate concordi a che l'assegnazione della casa familiare alla Parte_1 ricomprenda entrambi gli immobili di via Kennedy 42 e 44.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole agli accordi conclusi tra le parti.
Con riferimento alle questioni economiche il ha riferito di corrispondere alla sig.ra CP_3 Parte_1 per il figlio (maggiorenne non ancora autosufficiente) €. 300,00 mensili, di corrispondere Per_4 direttamente al figlio €. 250,00, di evadere le richieste del figlio (per un importo di circa €. Per_2 Per_3
200,00 al mese) che ha il comodato d'uso dei terreni agricoli della sua proprietà e che ha aperto un'azienda vinicola, di non essere sempre in grado di far fronte alla sua quota di spese straordinarie.
Sentito il Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni economiche i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande di carattere economico. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
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Reputa la Corte che gli accordi intervenuti tra le parti in relazione all'affidamento dei figli minori corrispondano all'interesse di questi ultimi. Deve pertanto confermarsi l'affidamento congiunto degli stessi ai genitori con esclusione della regolamentazione dei rapporti con il padre (genitore non collocatario). Atteso che la regolamentazione di tali rapporti è foriera di conflitto tra gli ex coniugi, in cui vengono coinvolti anche e , in conformità alla comune volontà delle parti, è opportuno CP_2 CP_3 confermare la limitazione della responsabilità genitoriale al riguardo con affidamento dei minori ai
Servizi sociali del Comune di residenza degli stessi già disposta con provvedimento di questa Corte in data 30.10.2024. l'Ente affidatario provvederà a tale regolamentazione, sentiti i genitori, nel migliore interesse di e a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. CP_2 CP_3
L'accordo al riguardo concluso tra le parti, fa ritenere implicitamente rinunciata la domanda svolta dal nella memoria depositata in data 18.10.2024 di condanna di controparte ai sensi dell'art. 614 CP_3 bis c.p.c..
Ad integrazione della sentenza impugnata, vista la disponibilità esternata dalle parti all'odierna udienza, si dispone che i Servizi sociali avviino al più presto un percorso di sostegno alla genitorialità per favorire il superamento delle dinamiche conflittuali di coppia legate alla vicenda separativa ormai risalente nel tempo, il dialogo in relazione al ruolo genitoriale e alla salvaguardia reciproca della figura di entrambi, nonché l'acquisizione di una maggiore autorevolezza nei confronti dei figli. Parimenti si dispone, sempre in conformità all'accordo tra le parti e ritenutane la necessità, che i pagina 11 di 14 Servizi sociali attivino un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori volto in particolare a sostenerli nell' elaborazione la loro storia familiare e nella gestione della loro relazione con ciascun genitore, vieppiù necessario stante l'approssimarsi dell'età adolescenziale.
A precisazione della sentenza impugnata, in conformità alla concorde richiesta delle parti, si conferma che l'assegnazione della casa familiare alla ricomprende entrambi gli immobili di cui ai Parte_1 numeri civici 42 e 44 di via Kennedy a Ravizzano Terme (PV).
Il perdurante conflitto tra le parti, certamente disturbante rispetto ad un sereno processo di crescita di e rende opportuno incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti di effettuare un CP_2 CP_3 attento monitoraggio sulla condizione dei minori e sui rapporti degli stessi con ciascun genitore con obbligo di segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano nel caso in cui ravvisino situazioni pregiudizievoli.
Per quanto riguarda le domande di carattere economico delle parti, relativamente alla domanda formulata dalla di aumento del contributo paterno per il figlio e di pagamento del Parte_1 Per_2
100% delle spese extra-assegno si reputa fondata l'eccezione sollevata dal di carenza di CP_3 legittimazione attiva dell'appellante. ormai quasi venticinquenne, da tempo (prima di trasferirsi Per_2 in Cina ha trascorso un altro lungo periodo all'estero) risiede all'esterno per motivi di studio e la non ha dato conto in che termini provvede al suo mantenimento (cfr. sulla rilevanza della Parte_1 prova che il genitore che richiede il contributo al mantenimento per il figlio provveda materialmente alle esigenze di quest'ultimo anticando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio ( cfr. da ultimo Cass. sez. I .
2.11.2024 n. 30179), mentre è incontestato che il padre, in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza impugnata, corrisponde direttamente al figlio il suo contributo per il mantenimento ordinario nella misura di €. 250,00 mensili, importo che in ogni caso pare congruo tenuto conto che, lo stesso si trova in Cina avendo beneficiato di una borsa di studi e l'età del ragazzo è tale da consentire allo stesso di integrare l'importo che riceve dal padre, svolgendo, anche saltuariamente, attività lavorativa remunerata compatibile con il corso di studi che sta frequentando.
La considerazione da ultimo svolta vale anche per ormai ventenne. Pertanto, tenuto conto Per_4 dell'attuale reddito del si reputa vi siano i presupposti per accogliere la domanda da questi CP_3 avanzata in via incidentale di riduzione del contributo per il mantenimento di quest'ultimo ad €.
250,00.
Non vi sono invece i presupposti per accogliere la medesima domanda di riduzione per e . CP_2 CP_3
L'entità del contributo stabilito dalla sentenza di primo grado appare congruo per due figli che si stanno affacciando all'età adolescenziale. A maggior ragione se si tiene conto, che per stessa ammissione del il medesimo non ha mai corrisposto integralmente la sua quota di spese extra- assegno, a suo CP_3 dire per mancanza di disponibilità economiche.
E' pur vero che lo stesso (che ha riferito di svolgere l'attività di driver), come si evince dall' documentazione fiscale depositata (cfr. certificazione fiscale del 2024), può far conto su un reddito complessivo contenuto (€, 37.038,00 annui), ma è altrettanto vero che il non ha precisato il suo CP_3 orario di lavoro e non ha dedotto di non poter implementare le sue entrate svolgendo altre attività. Si aggiunga che le esigenze di mantenimento dei figli minori prevalgono su quelle del figlio al quale Per_3 il all'odierna udienza, ha dichiarato di versare ogni tanto alcune somme (in media €. 200,00 al CP_3 mese) per aiutarlo nella sua attività imprenditoriale intrapresa da poco. ha avuto l'indubbio Per_3 pagina 12 di 14 vantaggio di non dover affrontare costi abitativi in quanto usufruisce dell'immobile dei nonni paterni (cfr. dichiarazioni del all'odierna udienza), ha un'attività imprenditoriale (azienda agricola) sia CP_3 pure iniziata da poco con prospettive di sviluppo anche in quanto esercitata su terreni avuto in comodato d'uso gratuito dal padre. Potrà, pertanto, rinunciare alle elargizioni paterne, il cui importo potrà essere utilizzato per il mantenimento ordinario di e . CP_2 CP_3
Non vi sono, invece, i presupposti per l'attribuzione per intero dell'Assegno Unico Universale alla
IN.
L' art. 3 del DL. 79/2021, convertito con L. 112/2021, stabilisce che “nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In mancanza di accordo tra le parti in deroga a tale disposizione, considerato che i tempi di frequentazione padre-figlio non sono particolarmente ridotti ed altresì che il padre si fa carico del prelievo e dell'accompagnamento dei figli dalla casa familiare, deve disporsi l'attribuzione dell'
Assegno Unico Universale nella misura del 50% a ciascun genitore.
L'accordo intervenuto tra le parti su gran parte delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte e la soccombenza parziale di ciascuna parte sulle questioni economiche rende equa la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà. La restante metà, liquidata come da dispositivo, è da porsi a carico della in quanto prevalentemente soccombente. Le Parte_1 spese del Curatore speciale dei minori liquidate come da dispositivo vengono poste nella misura della metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello promossa da Parte_1 contro avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa Controparte_1 dal Tribunale di Pavia n. 969/2024 pubblicata il 07.6.2024 a definizione del procedimento n.
4024/2021, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a parziale modifica ed integrazione della sentenza impugnata, tenuto conto dei parziali accordi intervenuti tra le parti:
1) limita l'esercizio della responsabilità genitoriale di e di BR IN con Controparte_1 esclusivo riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra i figli minori e il padre, affidando tale regolamentazione ai Servizi sociali territorialmente competenti (del Comune di Varzi, competenti per
Ravizzano Terme Comune di residenza dei minori);
2) incarica i medesimi Servizi sociali di attivare al più presto a favore di entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità;
3) incarica i predetti Servizi di assicurare ogni sostegno ritenuto necessario al processo di crescita dei minori e e di attivare un sostegno psicologico ad entrambi i minori;
CP_2 CP_3
4) dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti svolgano un attento monitoraggio sulla condizione di e segnalando alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni in CP_2 CP_3 caso di situazione di pregiudizio;
5) conferma l'assegnazione della casa familiare da individuarsi negli immobili siti ai nn. 42 e 44 di via
Kennedy a Ravizzano Terme alla madre;
6) dichiara il difetto di legittimazione attiva di BR IN rispetto alla richiesta di aumento del contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario del figlio Per_2 pagina 13 di 14 7) ridetermina il contributo ordinario dovuto da per il mantenimento del figlio Controparte_1
in €. 250,00 mensili;
Per_4
8) attribuisce a ciascuna parte l'Assegno Unico Universale nella misura del 50%;
8) compensa tra le parti nella misura del 50% le spese processuali sostenute nel primo e secondo grado di giudizio.
9) pone a carico di IN BR il restante 50% che liquida, così ridotto, in complessivi €. 3.886,00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e oneri di legge per il primo grado e in €. 3966,00 per il presente grado oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge.
10) condanna ciascuna parte al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dal curatore speciale dei minori da versarsi a favore dell'Erario che si liquidano in complessivi €. 3.966.00 (pertanto
€. 1983.00 ciascuna) oltre 15% a titolo di contributo forfettario e oneri di legge.
11) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Milano, 05.2.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
La Corte composta dai signori magistrati:
Paola Tanara Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 2076.24 promosso da:
, nata Torino (TO), il 24.7.1973, (C.F.: ), e residente Parte_1 C.F._1 in Rivanazzano Terme, (PV), in Via J.F. Kennedy n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA
DELLA RISCIA, (C.F.: ; PEC presso C.F._2 Email_1 il cui studio sito in Stradella, (PV), in Via Cesare Battisti n. 28, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Montesegale, (PV), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piccolo (C.F.: ; C.F._4
PEC: ), del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'avv. Cinzia Faravelli, (C.F.: - C.F._5
PEC: , sito in Pavia, al viale Libertà n. 4/D, Email_3
APPELLATO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Con l'intervento di: CURATORE SPECIALE DEI MINORI e nella persona dell' Avv.to Marina CP_2 Controparte_3
Ingrascì ammesso al patrocinio a Spese dello Sato con delibera del Consiglio dell' Ordine di Milano
n.2025/257 del 23.1.2025 con studio in Milano Corso di Porta Romana n.6; PEC:
Email_4
OGGETTO: ricorso in appello, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n. 969/2024, pubblicata il 7.06.2024, e notificata dall'avv. Francesco Piccolo in data 10.06.2024; pronunciata nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al numero di R.G. 4024/2021, instaurata su ricorso depositato il 27.07.2021 da Controparte_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE IN PUNTO DI AFFIDO E REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI PADRE-FIGLI MINORI. pagina 1 di 14 1) Confermare la limitazione della responsabilità genitoriale disposta con ordinanza della
Corte d'Appello del 30.10.2024 limitatamente alla regolamentazione dei rapporti tra i figli minori e il padre;
2) Confermare l'affidamento di e ai Servizi sociali Persona_1 Controparte_3 territorialmente competente (S.S. del Comune di Varzi) in relazione alla regolamentazione dei rapporti tra il padre e i suddetti figli minori;
3) incaricare i Servizi sociali di attivare al più presto, in favore di entrambi i genitori, un supporto alla responsabilità genitoriale;
4) incaricare i Servizi Sociali di predisporre in favore dei predetti minori un supporto psicologico;
5) incaricare i Servizi sociali di provvedere ad un attento monitoraggio sulle condizioni psicofisiche dei predetti minori;
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE BR IN IN PUNTO DI
STATUIZIONI ECONOMICHE
1) Assegnare la casa familiare con ogni sua pertinenza alla madre;
2) attribuire alla signora il 100% dell'importo dell'assegno unico ed universale Parte_1 corrisposto da CP_4
3) prevedere che provveda integralmente al mantenimento del figlio Controparte_1
corrispondendo direttamente al figlio un importo perlomeno pari € 300/mese - o la Per_2 maggior somma che la C.A. adita riterrà di giustizia - oltre a gravarsi del 100% delle spese extra assegno del figlio;
4) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE CP_1
IN PUNTO DI STATUIZIONI ECONOMICHE.
[...]
“In via principale
1) Dichiarare inammissibili le domande relative al richiesto aumento del contributo di al figlio per carenza di legittimazione attiva dell'appellante; CP_3 Per_2
2) n via di appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nel suo Capo V, nella parte in cui determina l'importo del mantenimento ordinario che deve versare per ciascun figlio non autosufficiente in euro CP_3
300,00 mensili, riducendolo ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio economicamente non autosufficiente, o la minore o maggiore che codesta Corte riterrà di giustizia, confermando la divisione al 50% delle spese straordinarie, eventualmente anche stabilendo che l'Assegno Unico debba essere incassato da entrambi i genitori al 50%;
3) In ogni caso con vittoria delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi gli onorari di avvocato”.
Per il CURATORE SPECIALE
pagina 2 di 14 Recepire l'accordo tra le parti e in punto statuizioni economiche modificare la sentenza nella parte relativa all'assegno di mantenimento stabilendo la somma di €. 250,00 a figlio o in alternativa confermare l'importo dell'assegno e attribuire il 50% dell'assegno unico al padre.
Per il PROCURATORE GENERALE
Recepire gli accordi conclusi tra le parti e confermare la sentenza impugnata in relazione alle statuizioni economiche.
SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
Giova premettere che e contraevano matrimonio concordatario in Controparte_1 Parte_1
Sauze d'Oulx il 30.07.1999 e che, dalla coppia, nascevano 5 figli:
- nato il [...]; Per_3
- 26.10.2000; Per_2
- , 4.05.2005; Per_4
- , 15 aprile 2011; CP_2
- , 6.06.2013. CP_3
I fatti oggetto del presente procedimento traggono origine dal ricorso depositato dal sig. il CP_3
27.07.2021, con cui chiedeva al Tribunale di Pavia la pronuncia divorzile.
Si costituiva in giudizio la sig.ra Parte_1
All'udienza presidenziale del 17.05.2022, il Presidente delegato sentiva le parti e ne tentava la conciliazione, che, tuttavia, aveva esito negativo.
Esaurita l'udienza presidenziale, il Presidente, a titolo di provvedimenti provvisori:
- disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori (nato il [...]), (nata il Per_4 CP_2
15.4.2011) e (nato il [...]), con residenza prevalente presso la madre;
CP_3
- quanto al regime di frequentazione con i figli minori, confermava le modalità stabilite all'esito della CTU disposta nel giudizio di separazione, (depositata nel giudizio di separazione a novembre 2019);
- confermava l'assegnazione della ex casa coniugale alla Sig.ra Parte_1
- dichiarava cessato l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiore e di sostenere le spese extra assegno per Per_3 quest'ultimo;
- disponeva che il ricorrente provvedesse integralmente al mantenimento del figlio maggiore
Per_2
- poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di €. 900,00;
- poneva a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese extra assegno per i figli minori da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
infine, nominava il G.I. per il prosieguo della causa e all'udienza del 19.10.2022 le parti precisavano le conclusioni sul solo status.
Con sentenza non definitiva n. 1509/2022, pubblicata il giorno 1.12.2022, il Tribunale di Pavia pagina 3 di 14 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto delle parti e ordinava la prosecuzione del giudizio per la fase istruttoria.
Terminata la fase istruttoria, mediante acquisizione di informazioni in ordine all'attività lavorativa di parte resistente, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che avveniva mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
Successivamente, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 26.03.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza n. 969/2924, all'esito della camera di consiglio del 3.06.2024, il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n.
4024/2021, così statuiva: “1. Conferma la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Sauze d'Oulx il giorno 30.07.1999 da e (atto trascritto Controparte_1 Parte_1 nei registri del comune di RIVANAZZANO TERME atto n. 7, parte 2, serie B, anno 1999);
2. Affida ED in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento CP_3 Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. Regola il diritto di visita del padre come in parte narrativa;
4. Assegna la casa famigliare e gli arredamenti che la corredano a Parte_1
5. Dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole (cioè, dei figli , e CP_3 CP_2
) l'importo mensile di €. 900,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre Per_4 al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
6. Dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 CP_5 titolo di contributo indiretto al mantenimento l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7. Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento, che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi”. In relazione all'affidamento della prole, il Collegio argomentava che nessuno degli elementi di fatto addotti dalla Sig.ra fossero idoneo a sorreggere una pronuncia di affidamento esclusivo o Parte_1 super esclusivo dei figli minori alla madre, evidenziando come, contrariamente agli assunti della non fosse emerso che il padre avesse effettuato scelte educative “in evidente contrasto Parte_1 rispetto all'interesse della prole”. Pertanto, il Collegio confermava il regime di affidamento condiviso, in quanto regime maggiormente in linea con le esigenze della prole. Invitava comunque le parti ad aderire ad un percorso di coordinamento genitoriale al fine di favorire un migliore dialogo tra le stesse nell'organizzazione e nella condivisione delle scelte educative dei figli. Con riferimento al diritto di visita, il Collegio confermava quanto previsto nell'ordinanza del 2.08.2023 e, in tal senso, ritenuto “d'interesse della prole non vedere ulteriormente modificato il proprio assetto di vita, dando continuità al regime tutt'ora in essere”. Quanto all'assegnazione della casa familiare, prendeva atto dell'accordo concluso tra le parti relativo all' assegnazione della casa famigliare a ritenendo tale accordo pienamente Parte_1 rispondente all'interesse della prole.
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole: pagina 4 di 14 a) per quel che riguarda - maggiorenne non economicamente sufficiente - il Collegio, Per_2 preso atto dell'accordo intercorrente tra il figlio ed il padre relativo alla corresponsione di un assegno periodico pari ad €.250,00 riteneva che la corresponsione dello stesso direttamente al ragazzo fosse sufficiente per il suo mantenimento indiretto;
b) con riferimento agli altri 3 figli, (da poco divenuto maggiorenne), ed Per_4 CP_3
(entrambi ancora minorenni), effettuato un giudizio compartivo fra le situazioni CP_2 economico-patrimoniali delle parti, il Tribunale riteneva congrua “la previsione di un contributo per il mantenimento indiretto dei 3 minori a carico del Controparte_1 pari ad €. 900,00 (€. 300,00 per figlio) mensili da corrispondere a Parte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia”.
Con riferimento alle spese processuali, vista la soccombenza reciproca delle parti in punto di assegno di mantenimento per i figli, il Collegio riteneva di compensare le spese nella misura di
¼; ponendo le restanti spese liquidate in €. 5.800,00 oltre accessori a carico della Parte_1
***
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO
Avverso la predetta sentenza, in data 10.07.2024, ha proposto appello la Sig.ra formulando Parte_1 le conclusioni riportate in epigrafe.
In particolare:
- in primo luogo, secondo l'appellante, la pronuncia del Tribunale di Pavia sarebbe lacunosa con riferimento al diritto di visita nulla avendo disposto “in punto prelievi/riaccompagnamento prevedendo che gli stessi siano onere di ; CP_3
- deduce poi l'appellante che con l'ordinanza del 2.08.2023, il G.I. ha rimodulato il calendario delle frequentazioni padre-figli nel periodo scolastico considerando che “il padre era professionista/lavoratore autonomo e pertanto con orari di lavoro flessibili”. Da novembre
2023, avendo il accettato un lavoro a tempo pieno quale driver, lo stesso si è trovato CP_3 nell'impossibilità di occuparsi dei figli prima delle 19.00 e quindi costretto a demandarne la gestione al primogenito (per quel che concerne il prelievo scolastico) e ai nonni (per la cura.”
Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che la nuova attività lavorativa del rende difficile per lo stesso rispettare il calendario di CP_3 frequentazione con i figli.
Per le suddette ragioni parte appellante ha chiesto a questa Corte di disporre in conformità al seguente programma di frequentazione minori-padre:
“Nel periodo scolastico:
❖ fine settimana alternati, dalle 19.00/per cena del venerdì fino alla domenica alle 21.00, con spostamenti a carico paterno;
❖ infrasettimanalmente: il martedì dalle 19.00/per cena fino alle 21.00, con spostamenti a carico paterno;
Nel periodo non scolastico estivo:
pagina 5 di 14 ❖ i fine settimana, dal venerdì dalle 19.00/per cena alla domenica cena alle 21.30 con prelievo e riaccompagnamento a carico del ricorrente,
❖ infrasettimanalmente: il martedì dalle 19.00/per cena alle 21.30 con prelievo e riaccompagnamento a carico del ricorrente,
Il rientro alla casa materna alle 21.30 nel periodo non scolastico è pacifico, non essendo più applicabile lo schema separativo (da adottarsi in forza della Sentenza Divorzile appellata) che prevedeva in estate un rientro “al risveglio”: tale dettato obbligherebbe infatti i minori a lasciare la casa paterna alle 6.30, stante gli orari di lavoro CP_3
Parimenti non è più fattibile un ritiro paterno al termine delle lezioni scolastiche, considerando che i figli escono alle ore 14.00, mentre il padre rientra dal lavoro non prima delle 19.00.
Nulla quaestio nel confermare quanto previsto nella sentenza 681/21 di separazione con riguardo a
❖ Vacanze natalizie
❖ Vacanze pasquali
❖ Vacanze di Carnevale
❖ Ponti e festività infraannuali”.
- Anche per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale, il Tribunale ha omesso di stabilire espressamente il collocamento dei figli ed presso la madre nell'abitazione CP_3 CP_2 ex coniugale, sita in Rivanazzano, via Kennedy n.42 e 44.
- Con riferimento al capo 5) della sentenza, la “la mancata attribuzione alla madre Parte_1 del 100% dell'assegno unico”.
- Quanto alle “spese extra”, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver il giudicante posto le suddette spese unicamente a carico del Sig. CP_3
Nega l'appellante che vi sia un accordo fra il figlio ed il padre rispetto all'ammontare del Per_2 contributo al mantenimento, autodeterminato dal genitore, “stante la necessità del II° genitore di disporre di fondi aggiuntivi”, circostanza questa provata dai saltuari versamenti a favore di mediante importi di circa €. 150,00 al mese e non di € 250,00. Per_2
In ogni caso, preso atto della decisione del figlio di frequentare il biennio universitario in Per_2
Cina, a partire da agosto 2024, chiede l'appellante di assicurare al figlio “un mantenimento ordinario di importo perlomeno pari ad €. 300,00/mese”.
Con riferimento alle spese extra- assegno chiede che, “in continuità con quanto previsto nella sentenza separativa – che aveva posto in capo a i costi universitari del figlio – e CP_3 confermato nell'ordinanza presidenziale del giudizio divorzile, l'impugnata sentenza sia modificata, prevedendo che il padre provveda integralmente al mantenimento del figlio maggiore facendosi pertanto lui carico (al 100%) delle spese extra, assegno” Per_2
- Con riferimento alla statuizione delle spese processuali lamenta la che il Tribunale si Parte_1 sia basato su un “erronea la ricostruzione in fatto”: avrebbe omesso di considerare la mancata produzione da parte del “dei c/c relativi al periodo giugno 2020 – 28 giugno 2022 che CP_3 ha impedito a parte (e al Tribunale) di avere contezza dei redditi extra paterni”. Da Parte_1 ciò l'illogicità della sentenza nella parte che ha posto pressoché totalmente a carico dell'odierna pagina 6 di 14 appellante le spese processuali di primo grado.
Con decreto presidenziale del 24.7.2024 è stata fissata l'udienza con trattazione cartolare per il
30.10.2024.
In data 27.09.2024, la difesa dell'appellante ha depositato un'“istanza urgente di necessaria presa i carico del nucleo da parte dei servizi sociali, per episodio di violenza agito dal padre sulla madre in presenza di figli minori”. Con tale istanza, la ad integrazione di quanto riportato nell'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio, ha segnalato un grave episodio di violenza ad opera del nei CP_3 suoi confronti occorso in data 31.08.2024, in presenza dei figli, allegando verbale di Pronto Soccorso in pari data e referto ospedaliero a firma della dott.ssa presso l'Ospedale di Voghera, dal quale Per_5 risultava che la stessa, unitamente ai figli e , avevano ivi trovato protezione dal 31.8.2024 CP_2 CP_3 al 2.09.024. Ha chiesto pertanto a questa Corte di: “disporre la presa in carico del nucleo – Parte_1 da parte del Servizio Tutela Minori del Comune di Rivanazzano Terme, contattabile ai CP_3 seguenti recapiti Fondazione San Germano Onlus - tutelaminori@pec.fondazione-sangermano.it. Nelle more che i servizi sociali competenti diano avvio al monitoraggio del nucleo familiare, disporre che gli incontri tra il padre e i figli minori si svolgano in modalità protetta incaricando i Servizi Sociali di adoperarsi in questi termini.
Disporre che i servizi inviino una relazione di aggiornamento in merito agli interventi effettuati e alle risultanze della loro indagine in tempo utile per l'udienza, fissata in data 30.10.2024.
Con riserva di modificare le proprie domande / produrre nuovi documenti / depositare istanze urgenti
a tutela della signora e dei minori.” Parte_1
Con provvedimento del 27.09.2024, il Presidente del Collegio:
a) ha disposto l'acquisizione presso la Procura Ordinaria territorialmente competente dell'eventuale denuncia-querela sporta dalla contro il in relazione ai fatti Parte_1 Parte_2 avvenuti il 31.08.2024 e di relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Tutela Minori del
Comune di Rivanazzano Terme;
Con atto del 30.09.2024, si è costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello e formulando CP_3 appello incidentale.
Dopo aver evidenziato che controparte - enfatizzando la conflittualità tra gli ex coniugi - ha instaurato il procedimento di secondo grado su “questioni secondarie e non fondamentali”, riferibili alla “gestione quotidiana” dei figli minorenni già risolte, ha rappresentato che tutti gli spostamenti dei ragazzi da e per la casa paterna sono sempre stati a carico del padre (così come disposto nella sentenza di separazione) e ciò anche a seguito del suo trasferimento da Rivanazzano Terme a Sanguignano, avvenuto per ragioni economiche, e che non ha motivo per non aderire al calendario di frequentazione padre-figli richiesto nell'atto d'appello. Ha aggiunto di non essersi mai opposto all'assegnazione della casa coniugale alla ivi compresa la cd “casetta bianca”. Parte_1
Ha invece chiesto il rigetto dell'avversaria domanda di assegnazione dell'intero Assegno Unico alla madre e di corresponsione del contributo di €. 250,00 alla madre per il figlio (ormai Per_2 ventiquattrenne), trovandosi quest'ultimo in Cina per una borsa di studi di sei mesi;
sottolineando che la madre, nulla corrisponde a (pur gravando su entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento Per_2 dei figli) e contestando la legittimazione attiva della madre a chiedere l'aumento del contributo economico per ha chiesto in ogni caso la conferma di quanto stabilito dalla sentenza di primo Per_2 pagina 7 di 14 grado in relazione al contributo economico per il figlio (€. 250,00 da corrispondersi da parte del Per_2 direttamente al figlio). CP_3
Parimenti ha chiesto il rigetto della doglianza di controparte in merito alle spese processuali: deduce al riguardo il la correttezza della decisione del Tribunale che avrebbe opportunamente tenuto CP_3 conto del rifiuto da parte della della proposta transattiva formulata dal in data Parte_1 CP_3
17.05.2022.
Tutto ciò esposto, e deducendo che la non di rado ha ostacolato la frequentazione padre-figli Parte_1
i quali, dopo l'episodio del 31 agosto, hanno chiesto più volte di riprendere gli incontri con il padre. ha chiesto, in via incidentale, fino al reperimento di un'attività meglio retribuita rispetto a quella attuale di driver, la riduzione del contributo dovuto per ciascun figlio ad €. 250,00 mensili.
Con relazione del 30.09.2024, la Fondazione San Germano Onlus, della Provincia di Pavia, ha inviato relazione di aggiornamento sui minori e redatta dalla Psicologa Dott.ssa Persona_6 Controparte_3
e dall'Assistente Sociale Dott.ssa nella quale si legge: Per_7 Persona_8
- i minori dichiarano di aver un buon legame con entrambi i genitori, di trascorrere più tempo con la madre, ma di vivere momenti felici col padre;
- ha sentito l'urgenza di raccontare l'episodio di violenza del 31.08.2024, riferendo di CP_3
“aver visto il padre mentre dava dei calci alla mamma che era a terra”; , sul punto, ha CP_2 riferito di essersi spaventata in seguito alle urla della madre;
- durante un colloquio con i Servizi, i minori hanno espresso la volontà di riprendere i momenti di incontro con il padre e di avere la possibilità di poter stare con lui non necessariamente nei giorni prestabiliti.
Con istanza del 18.10.2024, il ha chiesto a questa Corte, oltre all'accoglimento delle domande CP_3 già formulate in seno alla comparsa di costituzione-appello incidentale, l'accoglimento delle seguenti domande:
“In via principale
1) Affidare il nucleo familiare ai Servizi Sociali territorialmente competenti, Parte_3 conferendo loro ogni più ampio potere, affinché stabiliscano le migliori modalità per le frequentazioni paterne dei minorenni e e ciò sino all'esito della Persona_1 Controparte_3 espletanda indagine del nucleo;
2) Nominare un Curatore Speciale, ex artt. 78 ed 80 cpc, che rappresenti e tuteli i diritti dei minorenni e Persona_1 Controparte_3
3) Disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, o altro analogo strumento di indagine, sul nucleo familiare, ed in particolare sulla capacità genitoriale delle odierne parti, per stabilire definitivamente le migliori modalità di affidamento e collocamento dei figli minorenni
[...]
e di frequentazione con il genitore non affidatario;
Persona_9
4) Condannare la signora a corrispondere al signor ex art. 614 bis Parte_1 Controparte_1 cpc, l'importo di euro 100,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per ogni volta in cui non consenta al padre di incontrare i figli minorenni nei termini, orari giorni e modalità di cui al provvedimento vigente”. Premesso di avere appreso dell'istanza urgente ex adverso presentata il 27.09.2024, solo in data successiva alla propria costituzione ha rimarcato che anche in altre occasioni la lo avrebbe Parte_1 pagina 8 di 14 denunciato per aggressioni in realtà mai avvenute tanto che i relativi procedimenti sono stati archiviati
(come da decreti di archiviazione dei precedenti procedimenti penali del 2017, RG n. 1604/2017 e n.
4286/2017 allegati).
Dopo aver ripercorso la vicenda processuale separativa iniziata nell'aprile 2017 limitatamente alle statuizioni di carattere economico e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi a suo sfavore sulla base di una interpretazione giurisprudenziale, ha riportato di essere stato costretto a chiedere in prestito denaro ai parenti e ad accedere ad un finanziamento da restituire ancora in parte.
Con relazione del 25.10.2024, i Servizi Sociali comunicavano a questa Corte di aver espresso parere favorevole in merito alla ripresa dei rapporti tra il padre e i figli minori i quali sono apparsi estremamente contenti ad incontrarlo sia pure alla presenza d'un'educatrice, come richiesto dalla madre. Nel primo incontro avvenuto il 17.10.2024, “si è osservata una funzionale e significativa interazione e comunicazione. Il padre ha verbalizzato ai figli la propria felicità per l'incontro, creando un dialogo fluido coinvolgente e scherzoso […] e hanno risposto in modo positivo a tali CP_2 CP_3 sollecitazioni del padre, dimostrando una buona lettura emotiva”. Conclusivamente i Servizi hanno evidenziato l'importanza del prosieguo degli incontri minori-padre, e il ripristino di quanto stabilito nella sentenza di divorzio.
In vista dell'udienza del 30.10.2024 fissata con decreto presidenziale, l'appellato ha depositato note autorizzate, nelle quali ha rappresentato che nel fine settimana del 25-27 ottobre 2024 a causa del comportamento degli spazi padre-figlio tenuto dalla si è visto costretto a rinunciare al suo Parte_1 primo weekend di spettanza in quasi due mesi, “chiedendo contemporaneamente aiuto ai Servizi per far capire alla signora i corretti comportamenti da tenere in queste situazioni, a tutela dei Parte_1 figli”: Pertanto, l'appellato ha concluso come segue: “si ritiene ancor più urgente il definitivo conferimento di un pieno mandato ai Servizi Sociali competenti per il corretto inquadramento della situazione e la disciplina di affidamento e collocamento dei due figli minorenni e per la frequentazione con il genitore non collocatario”.
Infine, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nell'atto depositato in data
18/10/24.
A seguito dell'udienza del 30.10.2024 tenutasi con modalità cartolari, la Corte ha emesso provvedimento provvisorio con il quale, ha nominato il curatore speciale ai minori, assegnandogli termine per la costituzione, ha limitato la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra i figli minori e il padre, affidando tale regolamentazione ai Servizi sociali territorialmente competenti ( allo stato il Comune di Ravizzano
Terme) ed ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia con preghiera di trasmissione alla Corte della querela sporta dalla sig.ra nei confronti di ed eventuali provvedimenti emessi. Ha altresì Parte_1 Controparte_1 rinviato il procedimento all'udienza del 22.1.2025 disponendo la trattazione in presenza con invito ai
Servizi Sociali di relazionare su eventuali ulteriori episodi di intemperanza o aggressione tra i genitori che rendano opportuna un'audizione separata delle parti. Con provvedimento del Presidente di Sezione del 14.1.2025 l'udienza del 22.1.2025 è stata rinviata all'odierna udienza del 12.2.2025. pagina 9 di 14 Con atto del 19.12.2025 si è costituita la curatrice speciale la quale ha dato atto di aver incontrato in data 5.12.2025 i minori e . Ha riportato che i minori si sono mostrati aperti e collaborativi, CP_2 CP_3
“ ben stimolati e abituati a pensare”, hanno riferito che gli attuali tempi d'incontro con il padre (fine settimana alternati e il lunedì pomeriggio , e il martedì pomeriggio , sono in linea con i loro CP_3 CP_2 impegni, anche se entrambi hanno chiesto di non avere un giorno fisso infrasettimanale di incontro con il padre anche se poi hanno indicato le loro preferenze ( il lunedì o il mercoledì, il lunedì o CP_3 CP_2 il venerdì).
Hanno definito “perfetti” entrambi i genitori e pare abbiano voluto assumere il ruolo di pacere tra i genitori, tanto che questi ultimi hanno esternato l'opportunità di un sostegno psicologico per entrambi i figli, comprendendo la fatica di un tale ruolo. Espone ancora la curatrice che da quanto ha potuto constatare è necessario che permanga un monitoraggio piuttosto importante da parte dei Servizi sulla fluidità degli incontri tra padre e figli al fine di evitare interferenze materne e rigidità reciproche che sono riprese dopo l'episodio del 31 agosto. Sottolinea inoltre la curatrice la necessità che il padre, nei giorni di sua spettanza, rispetti gli impegni ludici e sportivi dei figli.
Conclude la curatrice chiedendo la conferma dell'affido condiviso tra i genitori con esclusione della tematica relativa alla frequentazione padre e figli la cui regolamentazione dovrebbe essere demandata all' Ente che dovrà tener conto dell'importanza che la casa familiare deve rimanere il centro principale degli interessi dei ragazzi, ed eventualmente verificare la possibilità di introdurre un pernotto infrasettimanale con accompagnamento a scuola alla mattina;
monitoraggio sui minori
a cura dell' Ente con predisposizione di un percorso psicologico per gli stessi;
conferma del collocamento presso la residenza materna;
riduzione del contributo economico paterno da
€.300,00 per ciascun figlio ad €. 250,00 ovvero in alternativa attribuzione del 50% dell'assegno unico.
Aggiunge da ultimo la curatrice che, stante la possibilità per i minori di trascorrere i periodi di vacanze scolastiche presso le case di vacanza dei nonni materni, possibilità che il padre non ha, sarebbe consigliato ridurre il contributo economico paterno ad €. 250,00 per ogni figlio così come richiesto dal convenuto, ovvero attribuire al padre il 50% dell'assegno unico e mantenere il versamento diretto del mantenimento di sua spettanza al figlio maggiorenne.
Con relazione del 10.1.2025 i Servizi sociali hanno riportato che i genitori non sempre si sono attenuti alle indicazioni dei Servizi, che i figli minori hanno “ dimostrato una formale adesione e comprensione di quanto esposto dalle operatrici accettando la ripresa continuativa dei rapporti con il padre”; , CP_2 che ha difficoltà a riconoscere il ruolo dei Servizi e quanto disposto dall' Autorità Giudiziaria, ha esternato il suo desiderio di continuare a decidere autonomamente su tale frequentazione e così ha fatto con l'avallo dei genitori. Con l'ausilio dei Servizi è stato concordato che stia con il padre il CP_3 lunedì sera, mentre il martedì sera;
il padre non si reca presso la casa materna, a prendere i CP_2 minori, ma è stato individuato un luogo neutro per la consegna;
ha trascorso l'intero periodo delle CP_2 festività natalizie presso i nonni materni, decisione che ha molto amareggiato il padre il quale però ha accettato la decisione della figlia temendo l'innescarsi di nuovi scontri con la sig.ra Parte_1
All'odierna udienza, tenutasi alla presenza delle parti e dei rispettivi procuratori, questi ultimi hanno dato atto che il decreto di archiviazione della Procura della Repubblica di Pavia per i fatti occorsi il 31 agosto 2024 è stato opposto dalla Parte_1 pagina 10 di 14 Entrambe le parti hanno dato atto di essere d'accordo al mantenimento di affidamento ai Servizi sociali di e in relazione alla regolamentazione del diritto di visita paterno. CP_2 CP_3
La curatrice speciale dei minori ha dato atto che successivamente alla sua costituzione vi sono state difficoltà da parte dei genitori nell'osservanza del calendario degli incontri padre e figli predisposto dai Servizi sociali in ragione dell'eccessiva flessibilità del padre troppo incline ad assecondare le richieste dei figli e dell'incapacità della madre di comunicare ai figli la necessità dell'osservanza del calendario da parte dei figli.
Interpellati dal Presidente i gli ex coniugi, dando atto che non si sono più verificate manifestazioni di conflittualità alla presenza dei figli, si sono dichiarati disponibili a partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità per favorire il dialogo tra loro, il rapporto padre-figli e preservare la figura dell'altro genitore. Le parti si sono altresì dichiarate concordi a che l'assegnazione della casa familiare alla Parte_1 ricomprenda entrambi gli immobili di via Kennedy 42 e 44.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole agli accordi conclusi tra le parti.
Con riferimento alle questioni economiche il ha riferito di corrispondere alla sig.ra CP_3 Parte_1 per il figlio (maggiorenne non ancora autosufficiente) €. 300,00 mensili, di corrispondere Per_4 direttamente al figlio €. 250,00, di evadere le richieste del figlio (per un importo di circa €. Per_2 Per_3
200,00 al mese) che ha il comodato d'uso dei terreni agricoli della sua proprietà e che ha aperto un'azienda vinicola, di non essere sempre in grado di far fronte alla sua quota di spese straordinarie.
Sentito il Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni economiche i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande di carattere economico. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
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Reputa la Corte che gli accordi intervenuti tra le parti in relazione all'affidamento dei figli minori corrispondano all'interesse di questi ultimi. Deve pertanto confermarsi l'affidamento congiunto degli stessi ai genitori con esclusione della regolamentazione dei rapporti con il padre (genitore non collocatario). Atteso che la regolamentazione di tali rapporti è foriera di conflitto tra gli ex coniugi, in cui vengono coinvolti anche e , in conformità alla comune volontà delle parti, è opportuno CP_2 CP_3 confermare la limitazione della responsabilità genitoriale al riguardo con affidamento dei minori ai
Servizi sociali del Comune di residenza degli stessi già disposta con provvedimento di questa Corte in data 30.10.2024. l'Ente affidatario provvederà a tale regolamentazione, sentiti i genitori, nel migliore interesse di e a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. CP_2 CP_3
L'accordo al riguardo concluso tra le parti, fa ritenere implicitamente rinunciata la domanda svolta dal nella memoria depositata in data 18.10.2024 di condanna di controparte ai sensi dell'art. 614 CP_3 bis c.p.c..
Ad integrazione della sentenza impugnata, vista la disponibilità esternata dalle parti all'odierna udienza, si dispone che i Servizi sociali avviino al più presto un percorso di sostegno alla genitorialità per favorire il superamento delle dinamiche conflittuali di coppia legate alla vicenda separativa ormai risalente nel tempo, il dialogo in relazione al ruolo genitoriale e alla salvaguardia reciproca della figura di entrambi, nonché l'acquisizione di una maggiore autorevolezza nei confronti dei figli. Parimenti si dispone, sempre in conformità all'accordo tra le parti e ritenutane la necessità, che i pagina 11 di 14 Servizi sociali attivino un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori volto in particolare a sostenerli nell' elaborazione la loro storia familiare e nella gestione della loro relazione con ciascun genitore, vieppiù necessario stante l'approssimarsi dell'età adolescenziale.
A precisazione della sentenza impugnata, in conformità alla concorde richiesta delle parti, si conferma che l'assegnazione della casa familiare alla ricomprende entrambi gli immobili di cui ai Parte_1 numeri civici 42 e 44 di via Kennedy a Ravizzano Terme (PV).
Il perdurante conflitto tra le parti, certamente disturbante rispetto ad un sereno processo di crescita di e rende opportuno incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti di effettuare un CP_2 CP_3 attento monitoraggio sulla condizione dei minori e sui rapporti degli stessi con ciascun genitore con obbligo di segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano nel caso in cui ravvisino situazioni pregiudizievoli.
Per quanto riguarda le domande di carattere economico delle parti, relativamente alla domanda formulata dalla di aumento del contributo paterno per il figlio e di pagamento del Parte_1 Per_2
100% delle spese extra-assegno si reputa fondata l'eccezione sollevata dal di carenza di CP_3 legittimazione attiva dell'appellante. ormai quasi venticinquenne, da tempo (prima di trasferirsi Per_2 in Cina ha trascorso un altro lungo periodo all'estero) risiede all'esterno per motivi di studio e la non ha dato conto in che termini provvede al suo mantenimento (cfr. sulla rilevanza della Parte_1 prova che il genitore che richiede il contributo al mantenimento per il figlio provveda materialmente alle esigenze di quest'ultimo anticando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio ( cfr. da ultimo Cass. sez. I .
2.11.2024 n. 30179), mentre è incontestato che il padre, in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza impugnata, corrisponde direttamente al figlio il suo contributo per il mantenimento ordinario nella misura di €. 250,00 mensili, importo che in ogni caso pare congruo tenuto conto che, lo stesso si trova in Cina avendo beneficiato di una borsa di studi e l'età del ragazzo è tale da consentire allo stesso di integrare l'importo che riceve dal padre, svolgendo, anche saltuariamente, attività lavorativa remunerata compatibile con il corso di studi che sta frequentando.
La considerazione da ultimo svolta vale anche per ormai ventenne. Pertanto, tenuto conto Per_4 dell'attuale reddito del si reputa vi siano i presupposti per accogliere la domanda da questi CP_3 avanzata in via incidentale di riduzione del contributo per il mantenimento di quest'ultimo ad €.
250,00.
Non vi sono invece i presupposti per accogliere la medesima domanda di riduzione per e . CP_2 CP_3
L'entità del contributo stabilito dalla sentenza di primo grado appare congruo per due figli che si stanno affacciando all'età adolescenziale. A maggior ragione se si tiene conto, che per stessa ammissione del il medesimo non ha mai corrisposto integralmente la sua quota di spese extra- assegno, a suo CP_3 dire per mancanza di disponibilità economiche.
E' pur vero che lo stesso (che ha riferito di svolgere l'attività di driver), come si evince dall' documentazione fiscale depositata (cfr. certificazione fiscale del 2024), può far conto su un reddito complessivo contenuto (€, 37.038,00 annui), ma è altrettanto vero che il non ha precisato il suo CP_3 orario di lavoro e non ha dedotto di non poter implementare le sue entrate svolgendo altre attività. Si aggiunga che le esigenze di mantenimento dei figli minori prevalgono su quelle del figlio al quale Per_3 il all'odierna udienza, ha dichiarato di versare ogni tanto alcune somme (in media €. 200,00 al CP_3 mese) per aiutarlo nella sua attività imprenditoriale intrapresa da poco. ha avuto l'indubbio Per_3 pagina 12 di 14 vantaggio di non dover affrontare costi abitativi in quanto usufruisce dell'immobile dei nonni paterni (cfr. dichiarazioni del all'odierna udienza), ha un'attività imprenditoriale (azienda agricola) sia CP_3 pure iniziata da poco con prospettive di sviluppo anche in quanto esercitata su terreni avuto in comodato d'uso gratuito dal padre. Potrà, pertanto, rinunciare alle elargizioni paterne, il cui importo potrà essere utilizzato per il mantenimento ordinario di e . CP_2 CP_3
Non vi sono, invece, i presupposti per l'attribuzione per intero dell'Assegno Unico Universale alla
IN.
L' art. 3 del DL. 79/2021, convertito con L. 112/2021, stabilisce che “nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In mancanza di accordo tra le parti in deroga a tale disposizione, considerato che i tempi di frequentazione padre-figlio non sono particolarmente ridotti ed altresì che il padre si fa carico del prelievo e dell'accompagnamento dei figli dalla casa familiare, deve disporsi l'attribuzione dell'
Assegno Unico Universale nella misura del 50% a ciascun genitore.
L'accordo intervenuto tra le parti su gran parte delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte e la soccombenza parziale di ciascuna parte sulle questioni economiche rende equa la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà. La restante metà, liquidata come da dispositivo, è da porsi a carico della in quanto prevalentemente soccombente. Le Parte_1 spese del Curatore speciale dei minori liquidate come da dispositivo vengono poste nella misura della metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello promossa da Parte_1 contro avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa Controparte_1 dal Tribunale di Pavia n. 969/2024 pubblicata il 07.6.2024 a definizione del procedimento n.
4024/2021, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a parziale modifica ed integrazione della sentenza impugnata, tenuto conto dei parziali accordi intervenuti tra le parti:
1) limita l'esercizio della responsabilità genitoriale di e di BR IN con Controparte_1 esclusivo riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra i figli minori e il padre, affidando tale regolamentazione ai Servizi sociali territorialmente competenti (del Comune di Varzi, competenti per
Ravizzano Terme Comune di residenza dei minori);
2) incarica i medesimi Servizi sociali di attivare al più presto a favore di entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità;
3) incarica i predetti Servizi di assicurare ogni sostegno ritenuto necessario al processo di crescita dei minori e e di attivare un sostegno psicologico ad entrambi i minori;
CP_2 CP_3
4) dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti svolgano un attento monitoraggio sulla condizione di e segnalando alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni in CP_2 CP_3 caso di situazione di pregiudizio;
5) conferma l'assegnazione della casa familiare da individuarsi negli immobili siti ai nn. 42 e 44 di via
Kennedy a Ravizzano Terme alla madre;
6) dichiara il difetto di legittimazione attiva di BR IN rispetto alla richiesta di aumento del contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario del figlio Per_2 pagina 13 di 14 7) ridetermina il contributo ordinario dovuto da per il mantenimento del figlio Controparte_1
in €. 250,00 mensili;
Per_4
8) attribuisce a ciascuna parte l'Assegno Unico Universale nella misura del 50%;
8) compensa tra le parti nella misura del 50% le spese processuali sostenute nel primo e secondo grado di giudizio.
9) pone a carico di IN BR il restante 50% che liquida, così ridotto, in complessivi €. 3.886,00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e oneri di legge per il primo grado e in €. 3966,00 per il presente grado oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge.
10) condanna ciascuna parte al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dal curatore speciale dei minori da versarsi a favore dell'Erario che si liquidano in complessivi €. 3.966.00 (pertanto
€. 1983.00 ciascuna) oltre 15% a titolo di contributo forfettario e oneri di legge.
11) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Milano, 05.2.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
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