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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 369/2023
Udienza del 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 369/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CO CO
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore e, per esso, l'
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE- Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 369/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso (collettivo) depositato in data 27/02/2023, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_2
chiedendo che venga loro riconosciuto Controparte_1 il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015).
1.1. In particolare:
- la domanda avanzata da riguarda gli anni scolastici Parte_1
2016/2017, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; egli chiede, quindi,
l'attribuzione di un bonus di importo complessivo pari ad € 2.000,00;
- la domanda avanzata da riguarda il solo Parte_2 anno scolastico 2021/2022; ella chiede, quindi, l'attribuzione di un bonus pari ad € 500,00.
1.2. I ricorrenti sono stati infatti esclusi dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docenti non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1
e, per esso, l' , il quale ha
[...] Controparte_2 concluso per il rigetto del ricorso.
2.1. In particolare, il ha motivato la richiesta di rigetto della CP_1 domanda osservando che l'art. 6, comma 7 [recte, comma 6], del DPCM
28/11/2016 stabilisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio era stato riconosciuto, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso.
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2.2. Con riferimento al solo anno scolastico 2016/2017 (chiesto dal
), il ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione Pt_1 CP_3 quinquennale del diritto.
2.3. In sede di note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, il ha invece aderito alla richiesta del ricorrente CP_3 Pt_1
relativamente agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021,
[...] insistendo nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto in relazione all'a.s. 2016/2017.
Nelle medesime note, il ha aderito anche alla domanda avanzata CP_3 dalla ricorrente con richiesta di Parte_2 compensazione delle spese di lite.
3. Preliminarmente, si deve rilevare che l'art. 6, comma 6, del DPCM
28/11/2016 è stato erroneamente invocato dal a supporto della CP_1 tesi della non riconoscibilità del diritto oggi preteso dai ricorrenti per gli anni scolastici oggetto di domanda.
La disposizione in esame prevede, infatti, che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Essa regolamenta, pertanto, l'ipotesi in cui il docente risulti essere già beneficiario del bonus “erogato” e che esso non venga speso entro l'anno scolastico di riferimento.
Il DPCM cit., d'altronde, disciplina le modalità di “assegnazione” e di
“utilizzo” della c.d. “Carta elettronica” in favore del “docente di ruolo”
(come si evince anche dal titolo del medesimo provvedimento), sicché
l'art. 6, comma 6, non può essere applicato ai ricorrenti (al tempo docenti non di ruolo), atteso che essi agiscono proprio al fine di conseguire il
“riconoscimento” e l'erogazione del beneficio negatogli dalla legge (e di cui, pertanto, giammai avrebbero potuto usufruire, spendendo le relative somme, entro l'anno scolastico di riferimento, poiché, appunto, tale beneficio non è mai stato loro riconosciuto ed erogato).
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3.1. L'eccezione di prescrizione è invece - come si vedrà subito - fondata.
4. Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto per il resto.
5. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma 121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
6. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio
2022 resa nella causa C-450/21 (UC / ), ha Controparte_1 ritenuto che:
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
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interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
7. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della Suprema
Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n.
149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n. 29961/2023
(cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
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supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per
i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 29961/2023).
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8. Alla luce di tali principi di diritto, si deve rilevare - come anticipato – la fondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dall'Amministrazione resistente limitatamente all'anno scolastico 2016/2017.
Come sopra riportato, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa sul regime di prescrizione cui è assoggettato il diritto oggetto di causa, stabilendone la durata quinquennale e la decorrenza “dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (Cass. n. 29961/2023 cit., principio di diritto n. 4).
8.1. Orbene, solo “a partire” dall'anno scolastico 2017/2018, l'art. 5, comma 3, del DPCM del 28/11/2016 (disciplinante le “modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado”) stabilisce testualmente che:
”A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Tale disposizione non trova quindi applicazione per l'anno scolastico
2016/2017 (in quanto antecedente all'anno 2017/2018).
Ne discende che per l'anno scolastico in esame (2016/2017) il termine quinquennale di prescrizione era iniziato a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza, avvenuto in data 21/11/2016 (si veda il certificato di servizio del in atti - doc. n. 8 allegato al Pt_1 ricorso), che rappresenta il dies a quo per il computo della prescrizione (è appena il caso di osservare che tale data è, in ogni caso, quella più favorevole al ricorrente, in quanto essa è posteriore alla data del 30 ottobre, poi indicata dal DPCM 28/11/2016 come termine ultimo per la presentazione della domanda tramite l'applicazione web dedicata, data però evidentemente non applicabile alla fattispecie in esame).
Il quinquennio si è, quindi, compiuto in data 21/11/2021 (ovvero cinque anni dopo il 21/11/2016).
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Conseguentemente, si rileva che la lettera di diffida e messa in mora, tramessa dal ricorrente a mezzo p.e.c. in data Parte_1
13/06/2022 (doc. n. 9 allegato al ricorso), non ha potuto esplicare alcuna efficacia interruttiva del termine prescrizionale per la richiesta annualità, atteso che la prescrizione era già ampiamente maturata a quella data.
9. Orbene, escludendo l'annualità 2016/2017 richiesta dal solo , Pt_1 dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i certificati di servizio allegati al ricorso - doc. n. 8 per e docc. n. 10 e 11 per Pt_1 Pt_2 risulta provato (e, ora, incontestato, stante la sopravvenuta adesione del che i ricorrenti sono in possesso dei requisiti enucleati dalla CP_3
Suprema Corte e necessari per beneficiare, nei restanti anni scolastici oggetto della domanda giudiziale, della Carta elettronica del docente, atteso che:
: Parte_1
- nell'anno scolastico 2018/2019 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 10/11/2018 fino al 30/06/2019 (supplenza sino al termine delle attività didattiche);
- nell'anno scolastico 2019/2020 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 23/10/2019 fino al 30/06/2020 (supplenza sino al termine delle attività didattiche);
- nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 25/11/2020 fino al 30/06/2021 (supplenza sino al termine delle attività didattiche);
: Parte_2
- nell'anno scolastico 2021/2022 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 25/09/2021 fino al 30/06/2022 (supplenza sino al termine delle attività didattiche).
10. I ricorrenti sono poi ancora interni al sistema delle docenze scolastiche (si vedano il contratto di assunzione a tempo indeterminato del stipulato in data 24/09/2021 e il contratto di supplenza fino al Pt_1
30/06/2026 della prodotti in allegato alle note di trattazione Pt_2 scritta per l'odierna udienza), sicché essi hanno diritto all'adempimento in
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forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n.
2).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo previa compensazione per un quinto (1/5) stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 (che configura una soccombenza parziale).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e, per
l'effetto:
i) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, quindi, per un importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
i-1) dichiara la prescrizione del diritto vantato dal predetto ricorrente con riferimento all'anno scolastico 2016/2017;
ii) dichiara il diritto della ricorrente Parte_2 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e, quindi, per un importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
iii) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione dei summenzionati ricorrenti la c.d. “Carta elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato per
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ciascuno di essi;
iv) condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano, già compensate per un quinto, nella somma € 1.200,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
CO CO.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 369/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CO CO
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore e, per esso, l'
[...]
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE- Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 369/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso (collettivo) depositato in data 27/02/2023, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_2
chiedendo che venga loro riconosciuto Controparte_1 il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015).
1.1. In particolare:
- la domanda avanzata da riguarda gli anni scolastici Parte_1
2016/2017, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; egli chiede, quindi,
l'attribuzione di un bonus di importo complessivo pari ad € 2.000,00;
- la domanda avanzata da riguarda il solo Parte_2 anno scolastico 2021/2022; ella chiede, quindi, l'attribuzione di un bonus pari ad € 500,00.
1.2. I ricorrenti sono stati infatti esclusi dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docenti non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1
e, per esso, l' , il quale ha
[...] Controparte_2 concluso per il rigetto del ricorso.
2.1. In particolare, il ha motivato la richiesta di rigetto della CP_1 domanda osservando che l'art. 6, comma 7 [recte, comma 6], del DPCM
28/11/2016 stabilisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio era stato riconosciuto, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso.
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 369/2023
2.2. Con riferimento al solo anno scolastico 2016/2017 (chiesto dal
), il ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione Pt_1 CP_3 quinquennale del diritto.
2.3. In sede di note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, il ha invece aderito alla richiesta del ricorrente CP_3 Pt_1
relativamente agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021,
[...] insistendo nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto in relazione all'a.s. 2016/2017.
Nelle medesime note, il ha aderito anche alla domanda avanzata CP_3 dalla ricorrente con richiesta di Parte_2 compensazione delle spese di lite.
3. Preliminarmente, si deve rilevare che l'art. 6, comma 6, del DPCM
28/11/2016 è stato erroneamente invocato dal a supporto della CP_1 tesi della non riconoscibilità del diritto oggi preteso dai ricorrenti per gli anni scolastici oggetto di domanda.
La disposizione in esame prevede, infatti, che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Essa regolamenta, pertanto, l'ipotesi in cui il docente risulti essere già beneficiario del bonus “erogato” e che esso non venga speso entro l'anno scolastico di riferimento.
Il DPCM cit., d'altronde, disciplina le modalità di “assegnazione” e di
“utilizzo” della c.d. “Carta elettronica” in favore del “docente di ruolo”
(come si evince anche dal titolo del medesimo provvedimento), sicché
l'art. 6, comma 6, non può essere applicato ai ricorrenti (al tempo docenti non di ruolo), atteso che essi agiscono proprio al fine di conseguire il
“riconoscimento” e l'erogazione del beneficio negatogli dalla legge (e di cui, pertanto, giammai avrebbero potuto usufruire, spendendo le relative somme, entro l'anno scolastico di riferimento, poiché, appunto, tale beneficio non è mai stato loro riconosciuto ed erogato).
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 369/2023
3.1. L'eccezione di prescrizione è invece - come si vedrà subito - fondata.
4. Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto per il resto.
5. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma 121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
6. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio
2022 resa nella causa C-450/21 (UC / ), ha Controparte_1 ritenuto che:
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
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interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
7. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della Suprema
Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n.
149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n. 29961/2023
(cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
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supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per
i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 29961/2023).
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8. Alla luce di tali principi di diritto, si deve rilevare - come anticipato – la fondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dall'Amministrazione resistente limitatamente all'anno scolastico 2016/2017.
Come sopra riportato, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa sul regime di prescrizione cui è assoggettato il diritto oggetto di causa, stabilendone la durata quinquennale e la decorrenza “dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (Cass. n. 29961/2023 cit., principio di diritto n. 4).
8.1. Orbene, solo “a partire” dall'anno scolastico 2017/2018, l'art. 5, comma 3, del DPCM del 28/11/2016 (disciplinante le “modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado”) stabilisce testualmente che:
”A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Tale disposizione non trova quindi applicazione per l'anno scolastico
2016/2017 (in quanto antecedente all'anno 2017/2018).
Ne discende che per l'anno scolastico in esame (2016/2017) il termine quinquennale di prescrizione era iniziato a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza, avvenuto in data 21/11/2016 (si veda il certificato di servizio del in atti - doc. n. 8 allegato al Pt_1 ricorso), che rappresenta il dies a quo per il computo della prescrizione (è appena il caso di osservare che tale data è, in ogni caso, quella più favorevole al ricorrente, in quanto essa è posteriore alla data del 30 ottobre, poi indicata dal DPCM 28/11/2016 come termine ultimo per la presentazione della domanda tramite l'applicazione web dedicata, data però evidentemente non applicabile alla fattispecie in esame).
Il quinquennio si è, quindi, compiuto in data 21/11/2021 (ovvero cinque anni dopo il 21/11/2016).
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Conseguentemente, si rileva che la lettera di diffida e messa in mora, tramessa dal ricorrente a mezzo p.e.c. in data Parte_1
13/06/2022 (doc. n. 9 allegato al ricorso), non ha potuto esplicare alcuna efficacia interruttiva del termine prescrizionale per la richiesta annualità, atteso che la prescrizione era già ampiamente maturata a quella data.
9. Orbene, escludendo l'annualità 2016/2017 richiesta dal solo , Pt_1 dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i certificati di servizio allegati al ricorso - doc. n. 8 per e docc. n. 10 e 11 per Pt_1 Pt_2 risulta provato (e, ora, incontestato, stante la sopravvenuta adesione del che i ricorrenti sono in possesso dei requisiti enucleati dalla CP_3
Suprema Corte e necessari per beneficiare, nei restanti anni scolastici oggetto della domanda giudiziale, della Carta elettronica del docente, atteso che:
: Parte_1
- nell'anno scolastico 2018/2019 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 10/11/2018 fino al 30/06/2019 (supplenza sino al termine delle attività didattiche);
- nell'anno scolastico 2019/2020 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 23/10/2019 fino al 30/06/2020 (supplenza sino al termine delle attività didattiche);
- nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 25/11/2020 fino al 30/06/2021 (supplenza sino al termine delle attività didattiche);
: Parte_2
- nell'anno scolastico 2021/2022 ha prestato servizio non di ruolo (a tempo determinato) dal 25/09/2021 fino al 30/06/2022 (supplenza sino al termine delle attività didattiche).
10. I ricorrenti sono poi ancora interni al sistema delle docenze scolastiche (si vedano il contratto di assunzione a tempo indeterminato del stipulato in data 24/09/2021 e il contratto di supplenza fino al Pt_1
30/06/2026 della prodotti in allegato alle note di trattazione Pt_2 scritta per l'odierna udienza), sicché essi hanno diritto all'adempimento in
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forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n.
2).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo previa compensazione per un quinto (1/5) stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 (che configura una soccombenza parziale).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e, per
l'effetto:
i) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, quindi, per un importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
i-1) dichiara la prescrizione del diritto vantato dal predetto ricorrente con riferimento all'anno scolastico 2016/2017;
ii) dichiara il diritto della ricorrente Parte_2 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e, quindi, per un importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
iii) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione dei summenzionati ricorrenti la c.d. “Carta elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato per
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ciascuno di essi;
iv) condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano, già compensate per un quinto, nella somma € 1.200,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
CO CO.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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