Decreto cautelare 27 giugno 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Claudia Coniglione e Vincenzo Reina, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
- del D.R. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Rettore dell’Università degli Studi di Catania prot. -OMISSIS-notificato il 3.12.2024;
- del bando concorso per professore di I fascia (D.R. -OMISSIS-) Settore Concorsuale 06/G1 SSD MED/38 presso l’Università degli Studi di Catania approvato con D.R. n.-OMISSIS-;
- del D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Rettore dell’Università degli Studi di Catania, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice (prof.ssa -OMISSIS-), della suddetta procedura di chiamata;
- del verbale della seduta del -OMISSIS-, con il quale la commissione giudicatrice ha stabilito criteri di valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni scientifiche, delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione, delle attività assistenziali in ambito sanitario, nonché i criteri per la valutazione della prova didattica (prevista per i candidati che non ricoprono già il ruolo di professore associato o una posizione equivalente in università di altri Paesi aderenti all’OCSE, o che non hanno ottenuto l’idoneità in base alla legge n. 210/1998) e la modalità di accertamento della competenza linguistica richiesta dal bando di selezione;
- della nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale veniva nominata la commissione giudicatrice composta dalla prof.ssa -OMISSIS- in sostituzione della prof.ssa-OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con la quale veniva comunicata la proroga dei lavori della nuova commissione giudicatrice;
- del verbale n. 1 bis della seduta del -OMISSIS- con il quale è stata insediata la Commissione in nuova composizione e con cui la nuova commissione giudicatrice ribadiva i criteri precedentemente individuati nella seduta dell’-OMISSIS-;
- della comunicazione del -OMISSIS- -OMISSIS- con cui viene convocata la prova orale per-OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS- con cui l’Università di Catania ha fissato la prova didattica, prevista per i candidati che non ricoprono già il ruolo di professore associato o una posizione equivalente in Università di altri Paesi aderenti all’OCSE, o che non hanno ottenuto l’idoneità in base alla legge n. 210/1998, per il 10 giugno 2025, nel settore concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato al prof.-OMISSIS- di provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta entro 10 giorni;
- della nota prot.-OMISSIS-, è stata notificata al prof.-OMISSIS- la richiesta di produrre celermente la documentazione in quanto un altro candidato avrebbe presentato una memoria avverso alla sua istanza di ricusazione;
- della nota prot.-OMISSIS- è stata notificata al prof.-OMISSIS- l’inammissibilità della sua istanza di ricusazione;
- del D.R. n.-OMISSIS- con la quale l’istanza di ricusazione del dott.-OMISSIS- è stata dichiarata inammissibile;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, collegati o comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
il presente giudizio è stato proposto dal ricorrente onde ricusare un membro della Commissione di concorso;
nelle more del giudizio, la predetta Commissione è decaduta per motivi diversi e del tutto estranei alla controversia in esame, sicché la pretesa del ricorrente, nel corso del giudizio, in tal modo è stata soddisfatta;
Considerato, pertanto, anche in accoglimento della domanda introitata all’udienza pubblica da parte ricorrente, che può dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, giacché, se da un lato, i motivi di ricorso non appaiono – con specifico riferimento alla prospettata grave inimicizia – manifestamente fondati, per altro verso, la definizione in senso satisfattivo, nei sensi sopraesposti, è imputabile alla condotta della P.A.
Considerato, inoltre, che per le suesposte circostanze non può accogliersi la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal difensore del controinteressato all’udienza pubblica del 19 novembre 2025;
Considerato, infine, che le espressioni utilizzate dal difensore della parte controinteressata in seno alle ultime due memorie non integra i presupposti di cui all’art. 89 c.p.c. poiché pertinenti all’oggetto della causa e, seppure volte a stigmatizzare la specifica condotta processuale della controparte onde supportare la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza virtuale, non si rivelano lesive della dignità umana e professionale (Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre 2016, n. 21031).
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA MA VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RA MA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.