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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36764/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAURO GIOVANNI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO MONTI 7 20145 MILANO
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS LUCA, con studio in VIALE DELLE MILIZIE, 34 00192 ROMA
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1
e per sentire accertare la Controparte_3 Controparte_4 nullità, l'inefficacia e/o la illegittimità nei confronti della società attrice del titolo esecutivo e dell'azione esecutiva su di esso fondata e per l'effetto per sentire accertare la insussistenza del diritto delle convenute di iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'attrice in virtù del ruolo e della cartella di pagamento n.068 2023 0071570683 000.
La società attrice ha esposto:
-di avere ricevuto in data 26 giugno 2023 la notifica della cartella di pagamento n.068 2023 0071570683 000 da parte di , relative a somme iscritte a ruolo per l'importo di € 338.284,05, in Controparte_3
pagina 1 di 5 forza della surroga della nell'ambito del finanziamento Controparte_1 agevolato ex L. 662/1996, finanziamento di cui la attrice era beneficiaria;
-che l'azione di riscossione non era sorretta da valido titolo esecutivo, dal momento che ai sensi dell'art. 21 del
DL 46/1999, le entrate derivati da rapporti di diritto privato potevano essere iscritte a ruolo solo se risultanti da titolo avente efficacia esecutiva;
-che il caso in esame non rientrava neppure nelle specifiche fattispecie per le quali la normativa aveva ammesso la possibilità di ricorso al ruolo per il recupero dei crediti del Fondo di Garanzia, in quanto non si verteva in tema di revoca di finanziamenti pubblici ma di inadempimento nella restituzione del finanziamento;
-che pertanto, in conformità a quanto rilevato da vari precedenti giurisprudenziali di merito, il creditore, per procedere ad esecuzione, avrebbe dovuto munirsi di titolo esecutivo.
Si è costituita che ha replicato: Controparte_5 Contr
-che svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lett. a) della L. 662/1996, con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese;
-che nel caso in esame la società IM AT s.r.l. aveva ottenuto due finanziamenti, uno di €
500.000,00 da parte di Banco di Napoli, ora garantito all'80% Controparte_7 dell'insolvenza fino ad un importo massimo di € 400.000,00 da Controparte_1
e uno di € 200.000,00 da parte di Banca Nazionale del Lavoro- Artigiancassa,
[...] garantito all'80% dell'insolvenza fino ad un importo massimo di € 160.000,00 da;
Controparte_1 Contr
- che a seguito dell'insolvenza della debitrice, gli istituti avevano escusso la garanzia prestata dal Fondo e aveva versato € 194.681,24 a favore di ed € 141.070,46 a favore di Controparte_7 CP_1
Nazionale del Lavoro;
-che a seguito del pagamento, l'ente gestore aveva acquisito il diritto di rivalersi nei confronti del debitore proporzionalmente all'ammontare di tali debiti;
-che diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, alla luce della normativa di cui all'art. 2 comma 4 del Contr D;
M 20 giugno 2005, aveva diritto di avvalersi della procedura di cui art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998, rinviante alla procedura esattoriale di cui all'art. 17 del Dlgs 46/1999.
Nessuno si è costituito per , pur se regolarmente citata. Controparte_2
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza di trattazione ex art. 183
c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria ed è stata trattenuta in decisione dopo l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito oggetto della cartella di pagamento opposta, fatto valere da riguarda Controparte_1 il recupero di un'agevolazione concessa ai sensi della L. 662/1996 dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla odierna convenuta in favore della società IM AT s.r.l.
pagina 2 di 5 In particolare, tale società è stata destinataria di due finanziamenti, uno erogato da Banco di Napoli, ora Intesa
San Paolo s.p.a., e il secondo dalla Banca Nazionale del Lavoro.
A seguito dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dai finanziamenti, i due istituti di credito hanno azionato la garanzia pubblica prevista dalla citata L. 662/1996 e ottenuto il pagamento, rispettivamente, di Contr
€194.681,24 e di € 141.070,46 da parte di che si è quindi surrogato ai sensi dell'art. 1203 cod.civ. nei diritti di credito degli istituti mutuanti nei confronti della debitrice principale.
La società attrice ha contestato la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 D.lgs 46/1999 in quanto non preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo.
Tale prospettazione non si ritiene condivisibile
Occorre partire dell'esame del quadro normativo rilevante nella fattispecie in esame.
L'art. 2 comma 4 del DM 20 giugno 2005, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica prevede testualmente: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare
a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.”
Vengono poi in rilievo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 del D.lgs 123/1998, a norma delle quali:
“4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Infine, va richiamata la disciplina contenuta nell'art. 8 bis della L. 33/2015, secondo cui "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad
pagina 3 di 5 eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi (…) al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”
Il quadro normativo sopra delineato evidenzia quindi il diritto del Fondo di Garanzia, all'esito della liquidazione delle perdite subite dai finanziatori, di riscuotere il proprio credito sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti del terzo prestatore di garanzia, attraverso la procedura di riscossione esattoriale.
Tale conclusione trova conferma nell'orientamento della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema degli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, che ha evidenziato come l'avvenuta escussione della garanzia prevista a favore degli istituti di credito finanziatori nei confronti di determini la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito e la Controparte_1 nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr.
Cass., sez. 3, 16 gennaio 2023, n. 1005, Cass.civ. sez. 3, 10 aprile 2024 n. 9657, Cass.civ., sez. 3, 22 ottobre n.2024 n.27360).
La Corte ha, in particolare, rilevato testualmente che “gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozio privatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo di tratto pubblicistico. La deviazione dello scopo, così come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato. Pure la patologia inerente alla fase di carattere negoziale, come concernente la gestione del rapporto insorto per effetto della concessione, dunque, può incidere su quest'ultima, comportando la caducazione del beneficio e la concreta applicazione del privilegio a sostegno del credito per la restituzione di quanto erogato. Ne consegue che risulta in ogni caso non necessaria la sussistenza di una revoca cd. amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998 (Cass.civ., sez. 3, 27360/2024 cit).
In base a tale orientamento, che questo giudice ritiene di condividere, il credito fatto valere dal gestore del Fondo di garanzia, generato dalla surrogazione nei diritti dell'istituto che ha erogato il finanziamento, ha sempre natura pubblicistica e privilegiata, e ciò sia nel caso in cui esso derivi dalla revoca del finanziamento per insussistenza delle condizioni originarie per la erogazione del beneficio, sia qualora faccia seguito allo scioglimento del rapporto per l'inadempimento del beneficiario.
pagina 4 di 5 Ciò determina quindi la legittimità della procedura di esecuzione esattoriale promossa dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 46/1999, non essendo necessario a tal fine che la parte disponga di un titolo avente efficacia esecutiva.
Data la soccombenza dell'attrice, va disposta la condanna della stessa alla rifusione delle spese in favore del convenuto costituito che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase decisoria ed istruttoria, tenuto conto del fatto che non si è proceduto ad istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione svolta da IM AT s.r.l.;
-condanna l'attrice alla rifusione in favore di delle Controparte_4 spese di lite che liquida in € 14.169,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36764/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAURO GIOVANNI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO MONTI 7 20145 MILANO
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS LUCA, con studio in VIALE DELLE MILIZIE, 34 00192 ROMA
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1
e per sentire accertare la Controparte_3 Controparte_4 nullità, l'inefficacia e/o la illegittimità nei confronti della società attrice del titolo esecutivo e dell'azione esecutiva su di esso fondata e per l'effetto per sentire accertare la insussistenza del diritto delle convenute di iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'attrice in virtù del ruolo e della cartella di pagamento n.068 2023 0071570683 000.
La società attrice ha esposto:
-di avere ricevuto in data 26 giugno 2023 la notifica della cartella di pagamento n.068 2023 0071570683 000 da parte di , relative a somme iscritte a ruolo per l'importo di € 338.284,05, in Controparte_3
pagina 1 di 5 forza della surroga della nell'ambito del finanziamento Controparte_1 agevolato ex L. 662/1996, finanziamento di cui la attrice era beneficiaria;
-che l'azione di riscossione non era sorretta da valido titolo esecutivo, dal momento che ai sensi dell'art. 21 del
DL 46/1999, le entrate derivati da rapporti di diritto privato potevano essere iscritte a ruolo solo se risultanti da titolo avente efficacia esecutiva;
-che il caso in esame non rientrava neppure nelle specifiche fattispecie per le quali la normativa aveva ammesso la possibilità di ricorso al ruolo per il recupero dei crediti del Fondo di Garanzia, in quanto non si verteva in tema di revoca di finanziamenti pubblici ma di inadempimento nella restituzione del finanziamento;
-che pertanto, in conformità a quanto rilevato da vari precedenti giurisprudenziali di merito, il creditore, per procedere ad esecuzione, avrebbe dovuto munirsi di titolo esecutivo.
Si è costituita che ha replicato: Controparte_5 Contr
-che svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lett. a) della L. 662/1996, con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese;
-che nel caso in esame la società IM AT s.r.l. aveva ottenuto due finanziamenti, uno di €
500.000,00 da parte di Banco di Napoli, ora garantito all'80% Controparte_7 dell'insolvenza fino ad un importo massimo di € 400.000,00 da Controparte_1
e uno di € 200.000,00 da parte di Banca Nazionale del Lavoro- Artigiancassa,
[...] garantito all'80% dell'insolvenza fino ad un importo massimo di € 160.000,00 da;
Controparte_1 Contr
- che a seguito dell'insolvenza della debitrice, gli istituti avevano escusso la garanzia prestata dal Fondo e aveva versato € 194.681,24 a favore di ed € 141.070,46 a favore di Controparte_7 CP_1
Nazionale del Lavoro;
-che a seguito del pagamento, l'ente gestore aveva acquisito il diritto di rivalersi nei confronti del debitore proporzionalmente all'ammontare di tali debiti;
-che diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, alla luce della normativa di cui all'art. 2 comma 4 del Contr D;
M 20 giugno 2005, aveva diritto di avvalersi della procedura di cui art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998, rinviante alla procedura esattoriale di cui all'art. 17 del Dlgs 46/1999.
Nessuno si è costituito per , pur se regolarmente citata. Controparte_2
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza di trattazione ex art. 183
c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria ed è stata trattenuta in decisione dopo l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito oggetto della cartella di pagamento opposta, fatto valere da riguarda Controparte_1 il recupero di un'agevolazione concessa ai sensi della L. 662/1996 dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla odierna convenuta in favore della società IM AT s.r.l.
pagina 2 di 5 In particolare, tale società è stata destinataria di due finanziamenti, uno erogato da Banco di Napoli, ora Intesa
San Paolo s.p.a., e il secondo dalla Banca Nazionale del Lavoro.
A seguito dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dai finanziamenti, i due istituti di credito hanno azionato la garanzia pubblica prevista dalla citata L. 662/1996 e ottenuto il pagamento, rispettivamente, di Contr
€194.681,24 e di € 141.070,46 da parte di che si è quindi surrogato ai sensi dell'art. 1203 cod.civ. nei diritti di credito degli istituti mutuanti nei confronti della debitrice principale.
La società attrice ha contestato la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 D.lgs 46/1999 in quanto non preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo.
Tale prospettazione non si ritiene condivisibile
Occorre partire dell'esame del quadro normativo rilevante nella fattispecie in esame.
L'art. 2 comma 4 del DM 20 giugno 2005, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica prevede testualmente: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare
a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.”
Vengono poi in rilievo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 del D.lgs 123/1998, a norma delle quali:
“4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Infine, va richiamata la disciplina contenuta nell'art. 8 bis della L. 33/2015, secondo cui "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad
pagina 3 di 5 eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi (…) al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”
Il quadro normativo sopra delineato evidenzia quindi il diritto del Fondo di Garanzia, all'esito della liquidazione delle perdite subite dai finanziatori, di riscuotere il proprio credito sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti del terzo prestatore di garanzia, attraverso la procedura di riscossione esattoriale.
Tale conclusione trova conferma nell'orientamento della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema degli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, che ha evidenziato come l'avvenuta escussione della garanzia prevista a favore degli istituti di credito finanziatori nei confronti di determini la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito e la Controparte_1 nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr.
Cass., sez. 3, 16 gennaio 2023, n. 1005, Cass.civ. sez. 3, 10 aprile 2024 n. 9657, Cass.civ., sez. 3, 22 ottobre n.2024 n.27360).
La Corte ha, in particolare, rilevato testualmente che “gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozio privatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo di tratto pubblicistico. La deviazione dello scopo, così come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato. Pure la patologia inerente alla fase di carattere negoziale, come concernente la gestione del rapporto insorto per effetto della concessione, dunque, può incidere su quest'ultima, comportando la caducazione del beneficio e la concreta applicazione del privilegio a sostegno del credito per la restituzione di quanto erogato. Ne consegue che risulta in ogni caso non necessaria la sussistenza di una revoca cd. amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998 (Cass.civ., sez. 3, 27360/2024 cit).
In base a tale orientamento, che questo giudice ritiene di condividere, il credito fatto valere dal gestore del Fondo di garanzia, generato dalla surrogazione nei diritti dell'istituto che ha erogato il finanziamento, ha sempre natura pubblicistica e privilegiata, e ciò sia nel caso in cui esso derivi dalla revoca del finanziamento per insussistenza delle condizioni originarie per la erogazione del beneficio, sia qualora faccia seguito allo scioglimento del rapporto per l'inadempimento del beneficiario.
pagina 4 di 5 Ciò determina quindi la legittimità della procedura di esecuzione esattoriale promossa dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 46/1999, non essendo necessario a tal fine che la parte disponga di un titolo avente efficacia esecutiva.
Data la soccombenza dell'attrice, va disposta la condanna della stessa alla rifusione delle spese in favore del convenuto costituito che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase decisoria ed istruttoria, tenuto conto del fatto che non si è proceduto ad istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione svolta da IM AT s.r.l.;
-condanna l'attrice alla rifusione in favore di delle Controparte_4 spese di lite che liquida in € 14.169,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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