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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27535/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 12.3.2025 ore 12.00 innanzi al Giudice dott. Mario Tanferna assistito dal dott. Marcello Zanfagna (addetto all'ufficio del processo) sono presenti per l'Avv. Fulvio Zardo e per il MEF nessuno è comparso CP_1
L'Avv. Zardo si riporta alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
In esito alla Camera di consiglio allontanatesi le parti, pronuncia la presente sentenza depositandola in via telematica e dandone lettura.
Roma, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 27535/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 5 Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 27535/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con gli Avv. Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, come in CP_1
atti.
E
, con i propri Funzionari come in Controparte_2
atti.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha impugnato il decreto del CP_1 Controparte_2
(n. 785192/A) che gli ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa
[...] pecuniaria di € 3.000,00, per la violazione dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come successivamente modificato e integrato, per aver effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo di € 1.984,00.
L'Amministrazione si è costituita contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Il ricorso è infondato.
Emerge dagli atti (PVC 11.2.2020) che la Guardia di finanza l'8.8.2019 effettuava un'ispezione antiriciclaggio presso la Homeland Exchange & Travels acquisendo gli atti di convenzionamento o di mandato sottoscritti con gli Istituti di pagamento.
Dall'esame della documentazione a questi ultimi successivamente richiesta risultava che il ricorrente aveva inviato (22.7.2019) danaro contante per un importo pagina 2 di 5 complessivo di euro 1984,00, in favore di un unico beneficiario ( Persona_1
mediante frazionamento.
Orbene è infondato il motivo di censura riguardante l'asserita violazione del termine per la notificazione della violazione contestata (l. 689/1981; art. 14).
In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il
"dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo (Cass., n. 9311 del 2007).
Nel caso in esame il dies a quo deve coincidere con la data del verbale di contestazione tenuto conto dello svolgimento degli accertamenti da parte della
Guardia di finanza che hanno comportato la necessità di acquisire dagli Istituti di credito la documentazione finanziaria dal cui esame è emersa la violazione contestata.
Poiché il PVC è stato notificato il 10.3.2020 il termine di legge è stato rispettato.
Nel decreto impugnato l'Amministrazione ha indicato il dies a quo (pag. 3).
Palesemente infondato si rivela anche l'ulteriore motivo di impugnazione riguardante la mancata audizione del ricorrente.
pagina 3 di 5 E' noto invero che In tema di ordinanza - ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa a conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 18 l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa bene possono essere prospettati in sede giurisdizionale”
(così, testualmente, Cass. Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786.
Peraltro le deduzioni difensive del ricorrente sono stata esaminate dall'Amministrazione come emerge dal decreto impugnato realizzandosi in tal modo il contraddittorio.
Lo stato di necessità esige che il pericolo non sia altrimenti evitabile.
In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l.
n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass., n. 16155 del 2019).
Esso deve pertanto escludersi nel caso in esame non essendo sufficiente l'invocato stato di salute della suocera a configurare la scriminante mancando la prova del carattere necessitato della condotta.
La rateizzazione costituisce una facoltà (legge n. 689 del 1981; art. 26) e non può essere disposta nell'odierna sede dell'opposizione giudiziale (Cass., n. 5400 del
2006).
La sanzione irrogata è pari al minimo edittale e non può quindi essere ulteriormente diminuita risultando comunque adeguata al caso concreto (legge n. 689 del 1981; art. 11).
pagina 4 di 5 La prova testimoniale richiesta dal ricorrente è inammissibile concretandosi in valutazioni.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese avendo Il Giudice di legittimità anche di recente affermato che
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota Cass.,
n. 23825 del 2023.
Nel caso in esame non risulta essere stata allegata alcuna nota.
Non sono applicabili gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c. che riguardano le controversie di lavoro.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da . CP_1
Nulla per le spese.
Roma, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 12.3.2025 ore 12.00 innanzi al Giudice dott. Mario Tanferna assistito dal dott. Marcello Zanfagna (addetto all'ufficio del processo) sono presenti per l'Avv. Fulvio Zardo e per il MEF nessuno è comparso CP_1
L'Avv. Zardo si riporta alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
In esito alla Camera di consiglio allontanatesi le parti, pronuncia la presente sentenza depositandola in via telematica e dandone lettura.
Roma, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 27535/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 5 Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 27535/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con gli Avv. Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, come in CP_1
atti.
E
, con i propri Funzionari come in Controparte_2
atti.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha impugnato il decreto del CP_1 Controparte_2
(n. 785192/A) che gli ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa
[...] pecuniaria di € 3.000,00, per la violazione dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come successivamente modificato e integrato, per aver effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo di € 1.984,00.
L'Amministrazione si è costituita contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Il ricorso è infondato.
Emerge dagli atti (PVC 11.2.2020) che la Guardia di finanza l'8.8.2019 effettuava un'ispezione antiriciclaggio presso la Homeland Exchange & Travels acquisendo gli atti di convenzionamento o di mandato sottoscritti con gli Istituti di pagamento.
Dall'esame della documentazione a questi ultimi successivamente richiesta risultava che il ricorrente aveva inviato (22.7.2019) danaro contante per un importo pagina 2 di 5 complessivo di euro 1984,00, in favore di un unico beneficiario ( Persona_1
mediante frazionamento.
Orbene è infondato il motivo di censura riguardante l'asserita violazione del termine per la notificazione della violazione contestata (l. 689/1981; art. 14).
In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il
"dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo (Cass., n. 9311 del 2007).
Nel caso in esame il dies a quo deve coincidere con la data del verbale di contestazione tenuto conto dello svolgimento degli accertamenti da parte della
Guardia di finanza che hanno comportato la necessità di acquisire dagli Istituti di credito la documentazione finanziaria dal cui esame è emersa la violazione contestata.
Poiché il PVC è stato notificato il 10.3.2020 il termine di legge è stato rispettato.
Nel decreto impugnato l'Amministrazione ha indicato il dies a quo (pag. 3).
Palesemente infondato si rivela anche l'ulteriore motivo di impugnazione riguardante la mancata audizione del ricorrente.
pagina 3 di 5 E' noto invero che In tema di ordinanza - ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa a conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 18 l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa bene possono essere prospettati in sede giurisdizionale”
(così, testualmente, Cass. Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786.
Peraltro le deduzioni difensive del ricorrente sono stata esaminate dall'Amministrazione come emerge dal decreto impugnato realizzandosi in tal modo il contraddittorio.
Lo stato di necessità esige che il pericolo non sia altrimenti evitabile.
In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l.
n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass., n. 16155 del 2019).
Esso deve pertanto escludersi nel caso in esame non essendo sufficiente l'invocato stato di salute della suocera a configurare la scriminante mancando la prova del carattere necessitato della condotta.
La rateizzazione costituisce una facoltà (legge n. 689 del 1981; art. 26) e non può essere disposta nell'odierna sede dell'opposizione giudiziale (Cass., n. 5400 del
2006).
La sanzione irrogata è pari al minimo edittale e non può quindi essere ulteriormente diminuita risultando comunque adeguata al caso concreto (legge n. 689 del 1981; art. 11).
pagina 4 di 5 La prova testimoniale richiesta dal ricorrente è inammissibile concretandosi in valutazioni.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese avendo Il Giudice di legittimità anche di recente affermato che
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota Cass.,
n. 23825 del 2023.
Nel caso in esame non risulta essere stata allegata alcuna nota.
Non sono applicabili gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c. che riguardano le controversie di lavoro.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da . CP_1
Nulla per le spese.
Roma, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina 5 di 5