Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 519
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione

    Nessuna norma prescrive la sottoscrizione dell'intimazione di pagamento a pena di illegittimità. La firma del responsabile del procedimento è presente.

  • Inammissibile
    Nullità cartelle per tardiva iscrizione a ruolo e mancata notifica

    I vizi relativi agli avvisi di accertamento presupposti, se regolarmente notificati, non possono essere fatti valere in impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo vizi propri dell'intimazione stessa.

  • Accolto
    Prescrizione del credito azionato (tributi erariali, interessi e sanzioni)

    La Corte ha riscontrato la prescrizione per diversi atti specifici, sia per il tributo che per interessi e sanzioni, in base alle date di notifica delle cartelle e dell'intimazione. Per alcuni atti, la prescrizione è stata ritenuta maturata solo per interessi e sanzioni.

  • Rigettato
    Nullità cartelle per importi non dovuti, interessi usurari o oneri di riscossione non dovuti

    Le doglianze sono state ritenute infondate per genericità e assenza di riscontri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 519
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 519
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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