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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
AR UD, LA
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4056/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 CATASTO-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
delleCon ricorso notificato in data 24.04.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, all'Agenzia
Entrate, alla Camera di Commercio di Messina, al Comune di Messina, al competente Ass.to Regione Sicilia ed all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, depositato il 23.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259000278538000 del 31.01.2025, notificata il 25.02.2025, emessa in relazione all'omesso pagamento dei seguenti atti: 1. Cartella 29520120030279975000, per diritti camerali anno 2009, indicata come notificata il 07/12/2012; 2. Cartella 29520150024811625000, per tassa rifiuti 2010, 2011 e 2012, indicata come notificata il
11/02/2016; 3. Cartella 29520150030347448000, per IRPEF e addizionali nonché IVA 2012, indicata come notificata il 01/06/2016; 4. Cartella 29520160031564317000, per IRPEF e addizionali nonché IVA 2012 ed altresì tassa auto
2012, indicata come notificata il 02/03/2017; 5. Cartella 29520170005777521000, per ICI 2010, indicata come notificata il 10/04/2017; 6. Cartella 29520170018341013000, per tassa auto 2013 e sanzione IRPEF 2011, indicata come notificata il 11/12/2017; 7. Cartella 29520180003293386000, per tassa auto 2014, indicata come notificata il 10/05/2018;
Cartella 29520190001649087000, per imposta registro 2017, indicata come notificata il 29/03/2019; 8.
Cartella 29520190004979000000, per sanzioni mancati adempimenti catastali 2018, indicata come 9. notificata il 29/05/2019;
10. Cartella 29520190015027545000, per IRPEF e addizionali 2016, indicata come notificata il 20/02/2020;
11. Cartella 29520210034014063000, per IRPEF e addizionali 2017, indicata come notificata il 07/03/2023;
12. Cartella 29520220006163273000, per TARI 2015 e 2016, indicata come notificata il 01/09/2022;
13. Cartella 29520230001058869000, per imposta sostitutiva locazioni 2019, indicata come notificata il 01/04/2023;
14. Cartella 29520240008387454000, per imposta sostitutiva locazioni 2020, indicata come notificata il
08/04/2024;
15. Cartella 29520240008387555000, per imposta registro 2022, indicata come notificata il 08/04/2024;
16. Avviso di accertamento TYX01M400443/2014, per IVA, IRAP e IRPEF 2010, indicato come notificato il
01/07/2014;
17. Avviso di accertamento 250TXXM001260, per IRPEF e altre imposte dirette 2015, indicato come notificato il 02/10/2021.
Totale importo dovuto di euro 34.241.79.
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1. nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione del soggetto legittimato;
nullità della cartella per tardiva iscrizione a ruolo oltre che per mancata notifica al contribuente;
3.
prescrizione del credito azionato. Con riferimento ai crediti erariali, in aggiunta alla violazione dell'art. 4.
25 dpr 602/73, si è contestata la prescrizione breve di interessi e sanzioni. 5. nullità delle cartelle impugnate per non dovutezza degli importi determinati dal concessionario, ovvero perché comprendenti interessi oltre la soglia usuraia, ovvero perché comprendenti oneri di riscossione non dovuti;
Con distrazione.
In data 10.09.2025 si è costituita l'AE che ha preliminarmente argomentato l'inammissibilità delle censure da farsi valere avverso l'impugnazione di cartelle e avvisi regolarmente notificati, per quindi censurare l'infondatezza dei residui motivi di doglianza.
E' stata prodotta:
documentazione inerente la notifica dell'avviso di accertamento TYX01M400443/2014, avvenuta a mezzo posta, con deposito presso l'Ufficio Postale e ritiro ivi del plico non recapitato da parte dello stesso contribuente;
documentazione inerente la notifica dell'avviso di accertamento 250TXXM001260, avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, con consegna a mani di familiare e spedizione della raccomandata informativa.
In data 16.10.2025 si è costituita AdER che ha effettuato produzione documentale relativa alla notifica delle cartelle e argomentato l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
Il 21.10.2025 si è costituito il MEF chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in ordine a tutti i tributi richiesti.
Il 07.11.2025 è stata rigettata la domanda cautelare.
Il 02.01.2026 si è costituito il Comune di Messina che ha argomentato la legittimità dell'attività per la parte di competenza, e chiesto comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Il 21.01.2026 si è costituita la Regione Sicilia che ha dedotto la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle cartelle di pagamento per tassa auto annualità 2012, 2013 e 2014. Nessuno si è costituito per la Camera di Commercio.
Il 23.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, alcuna norma prescrive la necessità della sottoscrizione dell'intimazione di pagamento a pena di illegittimità dell'atto, alla stessa stregua della cartella esattoriale ed a differenza dell'avviso di accertamento
(per il quale invece sussiste norma ad hoc).
Non vi sono, d'altro canto, elementi dai quali revocare in dubbio la riferibilità dell'atto al soggetto emittente, né gli stessi sono stati indicati dal ricorrente.
In ogni caso, alla pagina 2 consta la firma del Dott. Nominativo_1, responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'atto.
Il secondo motivo è inammissibile.
Ed invero, una volta riscontrata la regolare notifica degli avvisi di accertamento, deve evidenziarsi che eventuali vizi relativi a tali atti avrebbero dovuto essere fatti valere con la relativa impugnazione e risultano oggi preclusi, potendo l'atto previamente notificato essere fatto oggetto di censura solo per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/92.
Gli ulteriori due motivi, connessi alla notifica degli atti presupposti ed alla prescrizione, vanno esaminati congiuntamente, e contestualmente all'esame della prodizione documentale offerta dall'AE e dall'adER.
Alla stregua della quale consta che:
1) la cartella esattoriale nr. 29520120030279975000 relativa a Diritto Camerale per l'anno 2009 (doc 5), indicata come notificata in data 07.12.2012 (doc. 6), è stata consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona diversa dal destinatario, senza che risulti l'invio di raccomandata informativa. La notifica non appare regolare e deve pertanto considerarsi maturato, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione del tributo;
2) la cartella di pagamento n. 29520150024811625000 relativa a TARI per gli anni 2010-2011-2012 (doc.7)
è stata notificata in data 11.02.2016 (doc. 8), con consegna a mani proprie del contribuente. Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione, in assenza di atti interruttivi, è spirato il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
3) la cartella di pagamento n. 29520150030347448000 relativa a IRPEF, Addizionale Comunale e Regionale
e IVA 2012 (doc.9) è stata notificata in data 01.06.2016 (doc. 10), con consegna a mani proprie del contribuente. Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione, trattandosi di crediti di natura erariale ed operando il termine di prescrizione decennale, lo stesso non risulta spirato per il tributo, mentre deve ritenersi maturato per interessi e sanzioni (Cass. n. 4723/25; 3673/25);
4) la cartella di pagamento n. 29520160031564317000 relativa a Tasse Automobilistiche per l'anno 2012,
IRPEF, Addizionale Comunale e Regionale e IVA 2013 (doc. 11), viene indicata come notificata a mezzo pec in data 02.03.2017, ma non vi è riscontro in atti. Alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata, deve dunque considerarsi certamente spirato il termine di prescrizione di tutti i tributi richiesti;
5) la cartella di pagamento n. 29520170005777521000 relativa a ICI per l'anno 2010 (doc. 12) viene indicata come notificata a mezzo pec in data 10.04.2017, ma non vi è riscontro in atti. Alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata, deve dunque considerarsi certamente spirato il termine di prescrizione quinquennale del tributo;
6) la cartella di pagamento n. 29520170018341013000 relativa a Tasse automobilistiche per l'anno 2013
(doc. 13) è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 10.12.2017 (doc.14). Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione, in assenza di atti interruttivi, è tuttavia spirato il termine prescrizionale triennale del tributo;
7) la cartella di pagamento n. 29520180003293386000 relativa a Tasse automobilistiche per l'anno 2014
(doc. 15) è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 10.05.2018 nelle proprie mani del contribuente
(doc.16). Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione, in assenza di atti interruttivi,
è tuttavia spirato il termine prescrizionale triennale;
8) la cartella di pagamento n. 29520190001649087000 relativa a imposta di registro per l'anno 2017 (doc.
17) è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 29.03.2019 (doc.18). Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione non risulta spirato il termine prescrizionale decennale operante per il tributo erariale richiesto, ma risulta maturato il termine quinquennale operante per interessi e sanzioni, nonostante lo slittamento consentito dal comma 1 dell'art. 68 DL 18/20 (Cass. n. 4723/25; 3673/25);
9) la cartella di pagamento n. 29520190004979000000 relativa a sanzioni per mancati adempimenti catastali per l'anno 2018 (doc. 19) è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 29.05.2019 (doc.20).
Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione risulta spirato il termine prescrizionale quinquennale operante in materia di sanzioni tributarie;
10) la cartella di pagamento n. 29520190015027545000 relativa a Irpef e addizionali per l'anno 2016 (doc. 21) è stata notificata in data 20.02.2020 (doc.22) da parte dell'ufficiale giudiziario, con consegna a mani di persona diversa dal destinatario ma senza riscontro all'invio della raccomandata informativa. In assenza di prova della notifica della cartella, deve ritenersi che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione era già spirato;
11) la cartella di pagamento n. 29520210034014063000 relativa a Irpef e addizionali per l'anno 2017 (doc.
23) è stata notificata in data 07.03.2023 dall'ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie del contribuente (doc.24). Rispetto ad essa, alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, il termine di prescrizione non risulta spirato;
12) la cartella di pagamento n. 29520220006163273000 relativa a Tari per l'anno 2015 e 2016 (doc. 25) è stata notificata in data 01.09.2022 dall'ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie del contribuente
(doc.26). Da tale data alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, il termine di prescrizione non risulta spirato;
13) La cartella di pagamento n. 29520230001058869000 relativa a cedolare secca per l'anno 2019 (doc.
27) è stata notificata in data 01.04.2023 dall'ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie del contribuente (doc.28). Rispetto ad essa, alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, il termine di prescrizione del tributo non risulta spirato;
14) la cartella di pagamento n. 29520240008387454000 relativa a cedolare secca per l'anno 2020 (doc. 29)
è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 08.04.2024 (doc.30). Rispetto ad essa, alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, il termine di prescrizione non risulta spirato;
15) la cartella 29520240008387555000, per imposta registro 2022, indicata come notificata il 08/04/2024.
Non consta produzione documentale e pertanto, in assenza di prova di notifica della cartella, alla data di notifica dell'intimazione la prescrizione risulta maturata;
16) l'avviso di accertamento TYX01M400443/2014, per IVA, IRAP e IRPEF 2010, è stato notificato il
01/07/2014 a mezzo posta, con deposito presso l'Ufficio Postale e ritiro ivi del plico non recapitato da parte dello stesso contribuente. Da tale notifica, tenuto conto della normativa emergenziale Covid19 e dello slittamento di 542 gg. consentito dal comma 1 dell'art. 68 DL 18/20, non consta prescrizione del tributo alla data di notifica dell'intimazione impugnata, ma deve comunque ritenersi maturata la prescrizione breve di sanzioni ed interessi;
17) l'avviso di accertamento 250TXXM001260, per IRPEF e altre imposte dirette 2015, è stato notificato il
02/10/2021 a mezzo ufficiale giudiziario, con consegna a mani di familiare e spedizione della raccomandata informativa. Da tale notifica, non consta prescrizione alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Merita puntualizzare che, per la parte relativa agli interessi, nei casi in cui, in applicazione della più recente giurisprudenza della S.C., è stata ritenuta la intervenuta prescrizione in via autonoma rispetto al tributo (cartelle n. 29520150030347448000 e n. 29520190001649087000 ed avviso di accertamento
TYX01M400443/2014), detta prescrizione deve ritenersi operante solo in relazione all'ultimo quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione impugnata.
Infondate per genericità e assenza di riscontri le doglianze di cui al punto 5).
Le spese si compensano, stante il parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione impugnata: - relativamente alle cartelle nr. 29520120030279975000, n. 29520150024811625000, n. 29520160031564317000, n.
29520170005777521000, n. 29520170018341013000, n. 29520180003293386000, n.
29520190004979000000, n. 29520190015027545000, n. 29520240008387555000; - relativamente alle cartelle n. 29520150030347448000 e n. 29520190001649087000 ed all'avviso di accertamento
TYX01M400443/2014, nella parte riferita a sanzioni ed interessi dell'ultimo quinquennio, come da parte motiva. Rigetta nel resto. Spese compensate.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. nullità dell'avviso di accertamento per difetto di delega alla sottoscrizione;
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
AR UD, LA
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4056/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 CATASTO-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520259000278538000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
delleCon ricorso notificato in data 24.04.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, all'Agenzia
Entrate, alla Camera di Commercio di Messina, al Comune di Messina, al competente Ass.to Regione Sicilia ed all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, depositato il 23.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259000278538000 del 31.01.2025, notificata il 25.02.2025, emessa in relazione all'omesso pagamento dei seguenti atti: 1. Cartella 29520120030279975000, per diritti camerali anno 2009, indicata come notificata il 07/12/2012; 2. Cartella 29520150024811625000, per tassa rifiuti 2010, 2011 e 2012, indicata come notificata il
11/02/2016; 3. Cartella 29520150030347448000, per IRPEF e addizionali nonché IVA 2012, indicata come notificata il 01/06/2016; 4. Cartella 29520160031564317000, per IRPEF e addizionali nonché IVA 2012 ed altresì tassa auto
2012, indicata come notificata il 02/03/2017; 5. Cartella 29520170005777521000, per ICI 2010, indicata come notificata il 10/04/2017; 6. Cartella 29520170018341013000, per tassa auto 2013 e sanzione IRPEF 2011, indicata come notificata il 11/12/2017; 7. Cartella 29520180003293386000, per tassa auto 2014, indicata come notificata il 10/05/2018;
Cartella 29520190001649087000, per imposta registro 2017, indicata come notificata il 29/03/2019; 8.
Cartella 29520190004979000000, per sanzioni mancati adempimenti catastali 2018, indicata come 9. notificata il 29/05/2019;
10. Cartella 29520190015027545000, per IRPEF e addizionali 2016, indicata come notificata il 20/02/2020;
11. Cartella 29520210034014063000, per IRPEF e addizionali 2017, indicata come notificata il 07/03/2023;
12. Cartella 29520220006163273000, per TARI 2015 e 2016, indicata come notificata il 01/09/2022;
13. Cartella 29520230001058869000, per imposta sostitutiva locazioni 2019, indicata come notificata il 01/04/2023;
14. Cartella 29520240008387454000, per imposta sostitutiva locazioni 2020, indicata come notificata il
08/04/2024;
15. Cartella 29520240008387555000, per imposta registro 2022, indicata come notificata il 08/04/2024;
16. Avviso di accertamento TYX01M400443/2014, per IVA, IRAP e IRPEF 2010, indicato come notificato il
01/07/2014;
17. Avviso di accertamento 250TXXM001260, per IRPEF e altre imposte dirette 2015, indicato come notificato il 02/10/2021.
Totale importo dovuto di euro 34.241.79.
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1. nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione del soggetto legittimato;
nullità della cartella per tardiva iscrizione a ruolo oltre che per mancata notifica al contribuente;
3.
prescrizione del credito azionato. Con riferimento ai crediti erariali, in aggiunta alla violazione dell'art. 4.
25 dpr 602/73, si è contestata la prescrizione breve di interessi e sanzioni. 5. nullità delle cartelle impugnate per non dovutezza degli importi determinati dal concessionario, ovvero perché comprendenti interessi oltre la soglia usuraia, ovvero perché comprendenti oneri di riscossione non dovuti;
Con distrazione.
In data 10.09.2025 si è costituita l'AE che ha preliminarmente argomentato l'inammissibilità delle censure da farsi valere avverso l'impugnazione di cartelle e avvisi regolarmente notificati, per quindi censurare l'infondatezza dei residui motivi di doglianza.
E' stata prodotta:
documentazione inerente la notifica dell'avviso di accertamento TYX01M400443/2014, avvenuta a mezzo posta, con deposito presso l'Ufficio Postale e ritiro ivi del plico non recapitato da parte dello stesso contribuente;
documentazione inerente la notifica dell'avviso di accertamento 250TXXM001260, avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, con consegna a mani di familiare e spedizione della raccomandata informativa.
In data 16.10.2025 si è costituita AdER che ha effettuato produzione documentale relativa alla notifica delle cartelle e argomentato l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
Il 21.10.2025 si è costituito il MEF chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in ordine a tutti i tributi richiesti.
Il 07.11.2025 è stata rigettata la domanda cautelare.
Il 02.01.2026 si è costituito il Comune di Messina che ha argomentato la legittimità dell'attività per la parte di competenza, e chiesto comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Il 21.01.2026 si è costituita la Regione Sicilia che ha dedotto la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle cartelle di pagamento per tassa auto annualità 2012, 2013 e 2014. Nessuno si è costituito per la Camera di Commercio.
Il 23.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, alcuna norma prescrive la necessità della sottoscrizione dell'intimazione di pagamento a pena di illegittimità dell'atto, alla stessa stregua della cartella esattoriale ed a differenza dell'avviso di accertamento
(per il quale invece sussiste norma ad hoc).
Non vi sono, d'altro canto, elementi dai quali revocare in dubbio la riferibilità dell'atto al soggetto emittente, né gli stessi sono stati indicati dal ricorrente.
In ogni caso, alla pagina 2 consta la firma del Dott. Nominativo_1, responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'atto.
Il secondo motivo è inammissibile.
Ed invero, una volta riscontrata la regolare notifica degli avvisi di accertamento, deve evidenziarsi che eventuali vizi relativi a tali atti avrebbero dovuto essere fatti valere con la relativa impugnazione e risultano oggi preclusi, potendo l'atto previamente notificato essere fatto oggetto di censura solo per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/92.
Gli ulteriori due motivi, connessi alla notifica degli atti presupposti ed alla prescrizione, vanno esaminati congiuntamente, e contestualmente all'esame della prodizione documentale offerta dall'AE e dall'adER.
Alla stregua della quale consta che:
1) la cartella esattoriale nr. 29520120030279975000 relativa a Diritto Camerale per l'anno 2009 (doc 5), indicata come notificata in data 07.12.2012 (doc. 6), è stata consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona diversa dal destinatario, senza che risulti l'invio di raccomandata informativa. La notifica non appare regolare e deve pertanto considerarsi maturato, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione del tributo;
2) la cartella di pagamento n. 29520150024811625000 relativa a TARI per gli anni 2010-2011-2012 (doc.7)
è stata notificata in data 11.02.2016 (doc. 8), con consegna a mani proprie del contribuente. Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione, in assenza di atti interruttivi, è spirato il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
3) la cartella di pagamento n. 29520150030347448000 relativa a IRPEF, Addizionale Comunale e Regionale
e IVA 2012 (doc.9) è stata notificata in data 01.06.2016 (doc. 10), con consegna a mani proprie del contribuente. Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione, trattandosi di crediti di natura erariale ed operando il termine di prescrizione decennale, lo stesso non risulta spirato per il tributo, mentre deve ritenersi maturato per interessi e sanzioni (Cass. n. 4723/25; 3673/25);
4) la cartella di pagamento n. 29520160031564317000 relativa a Tasse Automobilistiche per l'anno 2012,
IRPEF, Addizionale Comunale e Regionale e IVA 2013 (doc. 11), viene indicata come notificata a mezzo pec in data 02.03.2017, ma non vi è riscontro in atti. Alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata, deve dunque considerarsi certamente spirato il termine di prescrizione di tutti i tributi richiesti;
5) la cartella di pagamento n. 29520170005777521000 relativa a ICI per l'anno 2010 (doc. 12) viene indicata come notificata a mezzo pec in data 10.04.2017, ma non vi è riscontro in atti. Alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata, deve dunque considerarsi certamente spirato il termine di prescrizione quinquennale del tributo;
6) la cartella di pagamento n. 29520170018341013000 relativa a Tasse automobilistiche per l'anno 2013
(doc. 13) è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 10.12.2017 (doc.14). Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione, in assenza di atti interruttivi, è tuttavia spirato il termine prescrizionale triennale del tributo;
7) la cartella di pagamento n. 29520180003293386000 relativa a Tasse automobilistiche per l'anno 2014
(doc. 15) è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 10.05.2018 nelle proprie mani del contribuente
(doc.16). Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione, in assenza di atti interruttivi,
è tuttavia spirato il termine prescrizionale triennale;
8) la cartella di pagamento n. 29520190001649087000 relativa a imposta di registro per l'anno 2017 (doc.
17) è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 29.03.2019 (doc.18). Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione non risulta spirato il termine prescrizionale decennale operante per il tributo erariale richiesto, ma risulta maturato il termine quinquennale operante per interessi e sanzioni, nonostante lo slittamento consentito dal comma 1 dell'art. 68 DL 18/20 (Cass. n. 4723/25; 3673/25);
9) la cartella di pagamento n. 29520190004979000000 relativa a sanzioni per mancati adempimenti catastali per l'anno 2018 (doc. 19) è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 29.05.2019 (doc.20).
Dalla data di notifica della cartella a quella di notifica dell'intimazione risulta spirato il termine prescrizionale quinquennale operante in materia di sanzioni tributarie;
10) la cartella di pagamento n. 29520190015027545000 relativa a Irpef e addizionali per l'anno 2016 (doc. 21) è stata notificata in data 20.02.2020 (doc.22) da parte dell'ufficiale giudiziario, con consegna a mani di persona diversa dal destinatario ma senza riscontro all'invio della raccomandata informativa. In assenza di prova della notifica della cartella, deve ritenersi che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione era già spirato;
11) la cartella di pagamento n. 29520210034014063000 relativa a Irpef e addizionali per l'anno 2017 (doc.
23) è stata notificata in data 07.03.2023 dall'ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie del contribuente (doc.24). Rispetto ad essa, alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, il termine di prescrizione non risulta spirato;
12) la cartella di pagamento n. 29520220006163273000 relativa a Tari per l'anno 2015 e 2016 (doc. 25) è stata notificata in data 01.09.2022 dall'ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie del contribuente
(doc.26). Da tale data alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, il termine di prescrizione non risulta spirato;
13) La cartella di pagamento n. 29520230001058869000 relativa a cedolare secca per l'anno 2019 (doc.
27) è stata notificata in data 01.04.2023 dall'ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie del contribuente (doc.28). Rispetto ad essa, alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, il termine di prescrizione del tributo non risulta spirato;
14) la cartella di pagamento n. 29520240008387454000 relativa a cedolare secca per l'anno 2020 (doc. 29)
è stata regolarmente notificata a mezzo posta in data 08.04.2024 (doc.30). Rispetto ad essa, alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, il termine di prescrizione non risulta spirato;
15) la cartella 29520240008387555000, per imposta registro 2022, indicata come notificata il 08/04/2024.
Non consta produzione documentale e pertanto, in assenza di prova di notifica della cartella, alla data di notifica dell'intimazione la prescrizione risulta maturata;
16) l'avviso di accertamento TYX01M400443/2014, per IVA, IRAP e IRPEF 2010, è stato notificato il
01/07/2014 a mezzo posta, con deposito presso l'Ufficio Postale e ritiro ivi del plico non recapitato da parte dello stesso contribuente. Da tale notifica, tenuto conto della normativa emergenziale Covid19 e dello slittamento di 542 gg. consentito dal comma 1 dell'art. 68 DL 18/20, non consta prescrizione del tributo alla data di notifica dell'intimazione impugnata, ma deve comunque ritenersi maturata la prescrizione breve di sanzioni ed interessi;
17) l'avviso di accertamento 250TXXM001260, per IRPEF e altre imposte dirette 2015, è stato notificato il
02/10/2021 a mezzo ufficiale giudiziario, con consegna a mani di familiare e spedizione della raccomandata informativa. Da tale notifica, non consta prescrizione alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Merita puntualizzare che, per la parte relativa agli interessi, nei casi in cui, in applicazione della più recente giurisprudenza della S.C., è stata ritenuta la intervenuta prescrizione in via autonoma rispetto al tributo (cartelle n. 29520150030347448000 e n. 29520190001649087000 ed avviso di accertamento
TYX01M400443/2014), detta prescrizione deve ritenersi operante solo in relazione all'ultimo quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione impugnata.
Infondate per genericità e assenza di riscontri le doglianze di cui al punto 5).
Le spese si compensano, stante il parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione impugnata: - relativamente alle cartelle nr. 29520120030279975000, n. 29520150024811625000, n. 29520160031564317000, n.
29520170005777521000, n. 29520170018341013000, n. 29520180003293386000, n.
29520190004979000000, n. 29520190015027545000, n. 29520240008387555000; - relativamente alle cartelle n. 29520150030347448000 e n. 29520190001649087000 ed all'avviso di accertamento
TYX01M400443/2014, nella parte riferita a sanzioni ed interessi dell'ultimo quinquennio, come da parte motiva. Rigetta nel resto. Spese compensate.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. nullità dell'avviso di accertamento per difetto di delega alla sottoscrizione;