Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 6/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 165 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANO STEFANO giusta Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
DI SABATINO DOMENICO giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 73/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
30/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/4/2024 l'appellante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Teramo che ha dichiarato estinto il diritto di credito per differenze retributive dalla stessa rivendicate nei confronti dell'odierna appellata.
1. accertare e dichiarare che la lavoratrice ha svolto mansioni di lavoro subordinato quale cuoca ovvero in subordine di aiuto in cucina ovvero quelle individuate con il livello IV del
CCNL turismo, per conto della resistente per l'intero periodo lavorativo indicato in premessa;
2. per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere tutto quanto dovuto, alla lavoratrice, in forza dell'intercoso rapporto lavorativo, in termini di differenze retributive, ferie e permessi maturati e non goduti, straordinario, festività, 13 e 14 , Tfr, nulla escluso, in somma che prudenzialmente si quantifica in €52.000,00, come da conteggi che si vanno a depositare ovvero in quella maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione come per legge ovvero ex art.36 Cost.;
3. condannare, infine, la , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore a ricostituire, in favore della ricorrente, la propria posizione previdenziale e contributiva;
4. con vittoria di spese e competenze di lite”
La ricorrente rappresentava di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Ente religioso con mansioni di addetta ai servizi domestici e aiuto cucina, dapprima senza assunzione e, di seguito, dall'anno 2007 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, trasformato in indeterminato nel gennaio 2013 sino al 12 agosto 2016, quando veniva licenziata.
La lavoratrice rappresentava inoltre di aver impugnato il licenziamento, dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Teramo n. 14/2022, previo accertamento della natura non domestica del rapporto.
Il giudice di primo grado formulava alla prima udienza proposta conciliativa per 8.000 euro, accettata dalla resistente e rifiutata dalla ricorrente. All'udienza successiva, ritenuta assorbente l'eccezione preliminare, così disponeva: in accoglimento dell'eccezione di parte resistente, dichiara estinto il diritto di credito alle differenze retributive rivendicate dalla parte ricorrente per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
rigetta per il resto la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.377,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
L'appellante ha impugnato tale provvedimento sulla scorta dei seguenti motivi
1) Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto il termine di prescrizione decorrente dalla fine del rapporto (12 agosto 2016). Secondo appellante ella non avrebbe potuto agire per il recupero delle differenze retributive fino alla sentenza che ha accertato l'illegittimità del licenziamento previa riqualificazione del rapporto (poiché “non risultava ancora terminato il procedimento di accertamento del carattere simulato del contratto che aveva condotto il datore di lavoro a formulare l'atto di recesso (e non di licenziamento)”).
2) il giudice di primo grado avrebbe inoltre ritenuto non idonea a interrompere la prescrizione la "riserva di agire" formulata nel primo giudizio dalla , sulla base Parte_1
del principio per cui “non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” Cassazione civile sez. lav., 04/01/2024, n.279, in tal senso anche Cassazione civile sez. VI, 30/09/2022,
n.28518, Cass. n. 25500 del 30/11/2006 Rv. 594166 - 01; Cass. n. 03371 del 12/02/2010 (Rv.
611605 - 01 ). Secondo l'appellante la riserva di agire è stata formulata in relazione alle maturande differenze retributive e contributive dello stesso rapporto di lavoro, non dunque, per un “risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati”.
Sarebbe inoltre erronea la constatazione del primo giudice circa il fatto che la riserva di agire sia stata espressa solo all'udienza del 12 giugno 2018, poiché sarebbe stata formulata già nel ricorso introduttivo dell'impugnativa di licenziamento.
3) il giudice di primo grado ha formulato una proposta conciliativa di 8.000 euro, la ha accettato incondizionatamente, tale accettazione equivarrebbe - Controparte_1
secondo l'appellante - a rinuncia all'eccezione di prescrizione. Inoltre l'appellante censura le modalità con le quali sarebbe stata formulata la proposta conciliativa dal giudice, e poi ritenuto prescritto il diritto: "Va aggiunto che non si comprende neppure come, l'On.
Giudicante, pur ritenendo successivamente prescritto il diritto rivendicato dalla ricorrente, abbia potuto formulare una proposta conciliativa, che aveva ed ha, nella sostanza, la natura di riconoscimento tacito di tale diritto in capo alla deducente. Elemento contraddittorio ed illogico che porta questa difesa a ravvisare quasi un carattere ritorsivo del Giudicante che, come avvenuto in altri procedimenti, nel caso di non accettazione della proposta, ha provveduto al rigetto delle domande e/o eccezioni formulate dalla parte che rifiutava la proposta, con importante condanna alle spese. "
4) Sarebbe abnorme, secondo l'appellante, la condanna alle spese, motivata dalla mancata accettazione della proposta conciliativa del Giudice (accettata dalla controparte), anche tenuto conto del fatto La causa è stata definita in due udienze, ritenuto assorbente la questione preliminare, senza considerare che l'accettazione incondizionata della proposta conciliativa doveva considerarsi rinuncia.
5) Il giudice, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione, non avrebbe tenuto conto del fatto che in virtù dell'art. 49 d.l. n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017, che prevederebbe per i residenti nei comuni di cui all'allegato 2
(tra cui Isola del Gran Sasso d'Italia in cui risiede la ricorrente) l'interruzione dei termini di prescrizione dal 24 agosto 2016 al 31 luglio 2017, dunque secondo l'appellante il termine quinquennale sarebbe spirato solo il 31 luglio 2022. A tale periodo si andrebbe comunque ad aggiungere la sospensione durante il periodo emergenziale covid dal 09 marzo al 15 aprile
2020, poi prolungato all'11 maggio 2020.
6) L'impugnata pronuncia avrebbe errato nel ritenere generica la domanda di indennità per ferie non godute e per "differenze contributive"
L'appellante ha quindi riproposto tutte le domande e difese già articolate in primo grado.
L'appellata si è costituita, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In primo luogo ha eccepito l'infondatezza dell'allegazione dell'appellante relativa all'impossibilità di proporre la domanda prima della definizione del giudizio sul licenziamento.
Sotto il profilo processuale ha evidenziato che il licenziamento non ha seguito il c.d. rito
Fornero, in ragione del dato dimensionale dell'odierno opposto, e che in ogni caso controparte avrebbe potuto esperire l'azione giudiziaria proponendo contestualmente un separato procedimento.
Sotto il profilo sostanziale non vi sarebbe stata alcuna necessità di accertare preliminarmente la natura simulata del contratto di lavoro domestico. Nell'altro giudizio non vi era peraltro alcuna domanda in tal senso, la domanda concerneva solo la diversa applicabilità del contratto collettivo ai sensi dell'art. 2070 c.c., per effetto del riconoscimento di un'attività organizzata in forma di impresa e non soltanto domestica.
Il primo giudice avrebbe fatto corretto richiamo dei principi in materia di riserva di agire, dal momento che la ricorrente non aveva manifestato un certo intento di rivendicare le somme, ma si era, appunto, riservata una decisione in merito rimandando ad un eventuale successivo giudizio.
Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Non vi sarebbe stata alcuna rinuncia a far valere la prescrizione collegata all'accettazione della proposta formulata dal giudicante, attenendo tale fase solo al tentativo di bonario componimento della lite, e non essendo stato manifestato alcun riconoscimento del contrapposto diritto di credito.
Sulle spese il primo giudice si sarebbe limitato ad applicare il principio della soccombenza sulla base dei valori medi, mentre sul computo dei termini di prescrizione l'appellante avrebbe introdotto un tema del tutto nuovo mai esaminato in primo grado (relativo alla sospensione dei termini per calamità naturali).
In ogni caso il comune in cui risiede l'appellante non sarebbe ricompreso in quelli riportati nell'allegato 2, con proroga dei termini di sospensione (non interruzione) sino al 31 luglio
2017, né nell'allegato 1, ma solo nell'allegato 2bis, al quale non erano estese le misure di favore previste dall'art. 49 D.L. 189/2016. In ogni caso l'allegato 2bis sarebbe stato introdotto solo a seguito della scossa del 18 gennaio 2017, in conseguenza della quale veniva emanato il D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, dunque il termine di prescrizione potrebbe considerarsi sospeso al più dal 18 gennaio 2017 al 31 luglio 2017, e la detrazione del relativo periodo a quello tra la diffida ad adempiere (15 settembre 2016) e la notifica del ricorso (1° giugno
2018) comporterebbe comunque il superamento del termine quinquennale (per un totale di 5 anni, tre mesi e due giorni).
Né potrebbe farsi valere la sede dello studio dell'avvocato in Teramo, poiché la sospensione opererebbe solo per far valere un diritto proprio del residente, e comunque solo per chi può dimostrare l'inagibilità del proprio edificio (mai menzionata dall'appellante rispetto allo studio dell'avvocato).
Infine la sospensione durante il periodo covid (64 giorni) sarebbe inapplicabile in via generalizzata, poiché l'istituto della sospensione della prescrizione di cui all'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sarebbe ancorato solamente alla sospensione dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ed in ogni caso non varrebbe a far rientrare il decorso della prescrizione nei 5 anni.
L'appello è infondato
Quanto al dies a quo per il termine quinquennale di prescrizione per i crediti da differenze retributive non vi è dubbio che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, esso inizi a decorrere dalla cessazione del rapporto. Nel caso in esame è stato poi pacificamente interrotto con diffida stragiudiziale in data 15 settembre 2016, e da tale momento ha iniziato nuovamente a decorrere. Nessun pregio può essere riconosciuto all'eccezione di parte appellante secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto attendere il termine del giudizio di impugnazione di licenziamento per azionare il credito retributivo: l'azione poteva essere infatti portata avanti dall'appellante sia contestualmente all'impugnativa di licenziamento che separatamente, non essendosi verificati fatti ostativi alla possibilità per l'appellante di far valere il diritto, i cui elementi costitutivi erano già tutti nella sua piena conoscenza.
Allo stesso modo il giudice ha correttamente valutato, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, l'insufficienza della generica “riserva di agire” formulata nel giudizio sul licenziamento, applicando il principio consolidato richiamato anche recentemente dalla
Suprema Corte (Cass. n. 279/2024) secondo cui “deve essere esclusa l'efficacia interruttiva della riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità e ipoteticità, non può in alcun modo essere equiparata ad un'intimazione o ad una richiesta di pagamento, posto che, per avere efficacia interruttiva, l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”.
Appare del tutto inconsistente l'osservazione dell'appellante circa il fatto che i principi richiamati non si applicherebbero perché la riserva non riguarderebbe danni “diversi”, ma traenti origine dallo stesso rapporto di lavoro: è chiaro che non si tratta degli stessi danni già richiesti come conseguenza dell'illegittimità del licenziamento, che trovano titolo nello svolgimento di attività lavorativa e non nella sua cessazione, e dunque diversi da quelli lamentati nel primo giudizio.
Manifestamente infondato è il motivo di appello volto a far riconoscere l'intervenuta rinuncia della controparte a far valere la prescrizione per il semplice fatto di aver accettato – in sede di tentativo di conciliazione - la proposta conciliativa formulata dal giudice. L'accettazione
è intervenuta al solo fine di conciliare la controversia, che prevede per sua natura reciproche concessioni che tuttavia non sono idonee ad alterare la linea difensiva delle parti nel caso in cui la conciliazione non avvenga. Peraltro nelle note scritte depositate in data 11/12/2023 la resistente in primo grado ha prima insistito nella preliminare eccezione di prescrizione, ed ha poi rappresentato di essere disponibile al pagamento dell'importo di 5.0000 euro oltre spese legali “al solo fine del tentativo di bonario componimento della lite richiesto dal Giudice”.
Il termine di prescrizione nel caso in esame non è stato sospeso (tantomeno interrotto) dal d.lgs. 189/2016, neanche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2017 n. 8.
L'art. 49 d.lgs. 189/2016, al comma 4 prevede che “Per i soggetti che alla data del 24 agosto
2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.”
Il comma 9-ter prevede invece che “Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2”. Il d.l. 8/2017 ha poi introdotto l'ulteriore paragrafo secondo cui “Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda”
L'appellante non risiede né in uno dei comuni di cui all'allegato 1, né in uno dei comuni di cui all'allegato 2. Nemmeno risiede in uno dei comuni menzionati nella disposizione aggiunta dal d.l. n. 8/2017.
Ai comuni di cui all'allegato 2-bis (in cui è compreso il comune di residenza dell'appellante) sono invece estesi dal d.l. 189/2016 altri benefici, quali ad esempio i contributi per la ricostruzione di immobili danneggiati (art. 6), ma non la sospensione dei termini processuali e sostanziali.
Tale rilievo è assorbente rispetto all'applicabilità della sospensione dei termini previsti durante l'emergenza Covid-19, poiché anche aggiungendo i 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 il termine quinquennale decorrente dal 15 settembre 2016 scadrebbe il 18 novembre 2021, e dunque sarebbe ampiamente superato alla data della notifica del ricorso (1° giugno 2022).
Infine le spese di lite sono state regolate dal giudice di primo grado semplicemente in base al principio della soccombenza, applicando i parametri medi in relazione al valore della lite.
L'appello dunque deve essere respinto. Le spese di lite del grado si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri ex DM 55/2014 e successive modifiche, del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
- Respinge l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata nella misura di euro 6.946,00 oltre spese generali, IVA e CPA
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012.
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga