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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17.4.2025
Causa n. 1201 / 2024
Parte_1
Compare per la parte ricorrente l'Avv. Terzi in sostituzione Avv. Cuccu
Nessuno compare per la parte convenuta
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 17.4.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1201 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 13/06/2024
da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CUCCU MARIA P.IVA_1
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
Motivi della decisione
La società indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'ex dipendente esponendo: di essere società cooperativa che svolge Controparte_1
attività di produzione e commercializzazione dei funghi;
che il ricorrente è
stato assunto dapprima a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato con mansioni di conducente di autocarro;
che nel 2021 il consiglio di amministrazione si era avveduto che il fatturato prodotto era al di sotto dell'aspettativa; che per l'anno 2020 non erano stati distribuiti utili ai soci;
che tale calo di produzione era stato dapprima attribuito ad un calo fisiologico di funghi freschi;
che la Presidente del Consiglio di amministrazione in data 28/09/2022, collegatasi casualmente da remoto alle telecamere di sorveglianza, aveva potuto osservare delle modalità
1 inusuali di carico dell'autocarro da parte del convenuto, in modo tale da nascondere, mediante carico successivo di scatole di cartone dei funghi confezionati, le pedane di funghi freschi caricati in fondo alla cella frigorifera;
che in occasione di successivi controlli notava che le operazioni di carico della merce da consegnare nelle zone di Milano e Lodi avvenivano sempre nello stesso modo, con la collaborazione del collega responsabile di magazzino;
che veniva fatto un conteggio delle pedane di funghi freschi caricate nel furgoni isotermico per poi confrontarle con quelli risultanti dalle bolle di consegna;
che tale accertamento portava a verificare che solo una parte delle pedane caricate venivano effettivamente consegnate ai destinatari;
che pertanto la società ricorrente aveva ricondotto il calo di fatturato registrato negli ultimi 2 anni a tali condotte illecite;
che la
Presidente della cooperativa presentava in data 04/10/2022 denuncia querela nei confronti dei 2 lavoratori coinvolti nella sottrazione della merce;
che in data 05/10/2022 le operazioni di carico venivano monitorate tramite tablet presso la stazione dei carabinieri di Isola della Scala e veniva fatta la registrazione delle telecamere sorveglianza;
che i 2 lavoratori venivano condotti presso la stazione dei carabinieri per essere deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di appropriazione indebita aggravata in concorso;
che in tale occasione il collega del ricorrente, sig.
, rilasciava spontanee dichiarazioni cui venivano fatte ammissioni Pt_2
degli addebiti per quanto riguarda la sua condotta e quella del ricorrente;
che veniva comunicata contestazione disciplinare per i fatti in questione al ricorrente;
che sulla base della documentazione rinvenuta nel camion isotermico si era verificato che verosimilmente tali funghi sottratti venivano venduti a ditte che erano state in precedenza clienti della società ricorrente;
che all'esito del procedimento disciplinare il lavoratore veniva licenziato per
2 giusta causa e la società ricorrente tratteneva le somme maturate a credito del lavoratore pari a € 13.121,17 netti, a titolo di parziale compensazione con i danni cagionati dal comportamento illecito del lavoratore;
che all'esito delle indagini preliminari la Procura della Repubblica presso il Verona
rinviava a giudizio i 2 lavoratori per appropriazione indebita aggravata della merce a loro affidata per un importo complessivo di € 13.998; che il lavoratore convenuto chiedeva ed otteneva dall'Ispettorato del Lavoro di
Verona la diffida accertativa nei confronti della società ricorrente per le somme ancora dovute;
che la società ricorrente si rivolgeva all'ispettorato del lavoro ed otteneva la revoca dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa;
di aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro sequestro conservativo della somma di € 13.121,17 al fine di garantire il proprio credito nella instauranda causa di risarcimento del danno.
La società ricorrente chiedeva pertanto accertarsi le condotte di appropriazione di beni di proprietà aziendale da parte del lavoratore convenuto e il diritto al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente per le condotte poste in essere dal convenuto. La società ricorrente ha depositato una perizia di parte nella quale si è calcolato il calo complessivo tra il peso di funghi freschi conferiti dai soci a cooperativa mediante confronto tra il calo giustificato di peso in kilogrammi di funghi freschi conferiti del socio cooperativa successivamente al licenziamento e il calo complessivo riscontrato nel periodo in cui il ricorrente e l'altro lavoratore coinvolto prestavano attività lavorativa alle dipendenze della ricorrente. La diminuzione del fatturato verosimilmente riconducibili all'attività illecita del convenuto ammontava a € 2.530.000.
3 La società ricorrente pertanto chiedeva che venisse accertata la condotta illecita da cui erano derivati ingenti danni alla cooperativa convenuta da quantificarsi quantomeno in euro 2.530.000 o nel diverso importo ritenute di giustizia, e il lavoratore fosse condannato al risarcimento del danno,
posto in compensazione con crediti da lui maturati
Il convenuto nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarato contumace.
La causa non richiedeva istruttoria, in quanto le domande di parte ricorrente erano fondate soltanto su produzioni documentali e pertanto veniva fissata udienza di discussione all'esito della quale il giudice pronunciava sentenza mediante pubblica lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza del contratto di lavoro dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato mediante la produzione dei documenti contrattuali relativi all'assunzione
(doc. 2).
La parte ricorrente ha inoltre dimostrato le condotte illecite poste in essere dal ricorrente e oggetto della contestazione disciplinare (doc. 8)
Il collega del convenuto sentito dai Carabinieri di Isola della Parte_3
Scala per dichiarazione spontanee (doc. 4), ha riferito di svolgere attività di gestione del magazzino e di aver accettato a partire dal giugno 2022 da parte del collega di nome “ ” la proposta, dietro pagamento di un Pt_4
compenso, di fornire cassette e poi bancali di funghi, che verosimilmente il convenuto avrebbe poi venduto a terzi.
4 Il convenuto sentito nell'audizione a difesa nel corso del procedimento disciplinare (doc. 11) non ha contestato di avere trasportato merci che non erano riportate nelle bolle di consegna ma ha attribuito tale circostanza ad una richiesta proveniente dalla stessa cooperativa ricorrente, la quale intendeva vendere tali funghi al di fuori di quelli indicati nei documenti di trasporto ufficiali. Il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito prova di quanto da lui affermato in sede disciplinare.
Il convenuto inoltre non ha impugnato giudizialmente il licenziamento comunicato per giusta causa dalla società ricorrente (doc. 12)
La Procura presso il Tribunale di Verona ha emesso decreto di citazione giudizio, a seguito delle indagini preliminari nei confronti del lavoratore convenuto e del collega , imputati del reato previsto dagli articoli 81 Pt_2
comma secondo, 110, 646 c.p. perché in concorso tra loro con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso per procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto avendone possesso in ragione del loro rapporto di lavoro
presso la ( magazziniere, Parte_1 Pt_2
trasportatore) e impossessandosi in 5 diverse occasioni- Controparte_1
28, 29 e 30 settembre, 3 e 05 ottobre-di funghi per un valore complessivo
di euro 13.998. In Isola della Scala dal 28/09/2022 al 05/10/2022
Sulla base delle circostanze sopra evidenziate, documentate dalla parte ricorrente, deve ritenersi dimostrata la condotta illecita appropriativa commessa dal dipendente ed oggetto delle indagini svolte dalla Pt_1
procura della Repubblica, sfociate nell'esercizio dell'azione penale con riferimento agli episodi menzionati nel decreto di citazione giudizio.
Pertanto risulta anche provato il danno corrispondente al valore della merce che risulta indebitamente sottratta, pari a € 13.998.
5 Il calo di fatturato calcolato dalla ricorrente nella perizia di parte è frutto di una ricostruzione meramente presuntiva tratta soltanto del confronto tra il calo fisiologico verificato nel periodo in cui non era più dipendente il convenuto e quello dei 2 anni precedenti il suo licenziamento.
Tuttavia tenuto conto delle dichiarazioni rese dal collega sull'inizio Pt_2
del loro sodalizio illecito, appare condivisibile quanto osservato dal
Tribunale di Verona nella ordinanza in data 29.2.2024 (doc. 18) con riferimento alla prova presuntiva del danno subito dalla convenuta:, “con
riferimento al quantum debeatur, che sulla base di una delibazione
sommaria compatibile con lo stato degli atti ben può ritenersi accertato, allo
stato, un credito della ricorrente di almeno 150.000,00 euro, desumibile dal
danno di circa 14.000,00 euro arrecato tra il 28 settembre e il 5 ottobre
2022, quale indicato nel capo di imputazione formulato nel decreto di
citazione a giudizio (doc. 14), e dalla dichiarazione resa nel richiamato
verbale di dichiarazioni spontanee del 5.10.2022 (doc. 4) che la condotta
distrattiva si protraeva dal mese di giugno 2022, in forma progressivamente
più grave”
Pertanto la domanda di parte ricorrente deve essere accolta in parte e si deve dichiarare il convenuto tenuto a pagare alla società convenuta a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la somma di € 150.000 liquidati equitativamente in moneta attuale. Tale somma deve essere parzialmente compensata con il credito di € 13121,17 netti pacificamente maturati a credito del ricorrente per le retribuzioni dei mesi di settembre-ottobre 2022
e TFR (doc. 13 buste paga).
Il convenuto deve pertanto essere condannato a pagare alla società ricorrente per il titolo sopra indicato la somma residua di € 136.878,83 oltre agli interessi legali dalla sentenza sino al saldo
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'entità della somma riconosciuta all'esito del giudizio e dell'attività svolta anche nella fase cautelare “ante causam”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il convenuto CP_2
tenuto a versare alla società ricorrente, a titolo di risarcimento dei
[...]
danni patrimoniali, la somma di € 150.000;
2) previa compensazione parziale con la somma di € 13.121,17 dovuta dalla società ricorrente al convenuto, condanna il convenuto a Controparte_2
versare alla società ricorrente la residua somma dovuta di € 136.878,83,
oltre agli interessi legali dalla sentenza sino al saldo
3) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in € 6500 per compensi € 843,00 per contributo unificato oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 17.4.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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