Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 4494/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, IN PERSONA DELL' Parte_1 Pt_2
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. PARISI GIUSEPPE
[...]
OPPONENTE
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE PRO TEMPORE, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv.
LONGO DOMENICO
OPPOSTO oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 26/05/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 343 2023 00001361 55 000, notificato tramite PEC in data 21.04.2023, per il pagamento della somma di € 12.863,28, per contributi Gestione Artigiani anno 2015 per maggiore reddito derivante dall'accertamento fiscale del TVK010700369/2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Foggia e notificato l'8.6.2021.
Ha, in particolare, eccepito di avere proposto opposizione avverso detto accertamento dell'Agenzia delle Entrate pendente innanzi al giudice tributario, implicante per l' la Pt_3 preclusione all'iscrizione a ruolo delle somme a titolo di contributi;
ha contestato il credito richiamando i motivi del ricorso tributario ed ha concluso chiedendo l'annullamento del titolo opposto.
1.1. L' , ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso. Pt_3
1.2. La causa, quindi, è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1. Procedendo in ordine logico all'esame delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, occorre subito rimarcare che l'avviso di addebito impugnato trae origine dall'accertamento fiscale n.
TVK010700369/2020, pacificamente notificato al ricorrente l'08.06.2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate rilevava l'esistenza di un maggior reddito con imposta fiscale dovuta pari ad €
13.270,00, da valere anche ai fini previdenziali.
Vero è che, alla data di notifica dell'avviso di addebito, l'atto impositivo presupposto era già stato impugnato davanti alla (ricorso iscritto al n. Controparte_2
452/2022 R.G.) e che la relativa controversia è stata definita con sentenza del 09.10.2023 di rigetto del ricorso, (v. doc. 5, fascicolo ), con conseguente violazione, da parte dell' del dettato di Pt_3 Pt_3 cui all'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/1999, essendo stato l'avviso di addebito emesso in pendenza dell'impugnazione avverso l'atto presupposto ed in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
Ciò, tuttavia, non esime il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
Soccorre, in proposito, l'insegnamento di legittimità, secondo cui “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644
e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149);
l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)” (Cass. Sez. Lav. n. 6969/2018).
2.2. In questa prospettiva giova richiamare, quanto al valore probatorio dell'accertamento tributario, il consolidato orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n. 14194/2021,
i cui passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti Pt_3 Pt_3
dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti
(ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' Pt_3
nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del CP_3
2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. n.
633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nei secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727
c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2 (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010); va anche ricordato, per completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento"
(così Cass. n. 9108 del 2012); in definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo;
in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va Pt_3
aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.
2.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto nel presente giudizio i motivi di opposizione proposti innanzi alla giudice tributario.
Ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. è possibile, pertanto, richiamare la sentenza n. 1230/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia -rispetto alla quale, parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine alla proposizione di relativo gravame - potendosi condividere le motivazioni ivi esplicitate.
In specie, il giudice tributario ha evidenziato che l'agenzia delle entrate ha optato per il metodo analitico partendo dalla considerazione della estrema genericità delle fatture e dalla inaffidabilità delle distinte analitiche delle rimanenze, che non hanno consentito, pertanto, di risalire ai raggruppamenti per categorie omogenee, alle quantità in giacenza e nemmeno di verificare la corretta valorizzazione delle stesse.
E' stato richiamato, all'uopo, l'articolo 39 del Dpr 600/1973 che consente all'Amministrazione finanziaria di determinare in via induttiva – o extracontabile – il reddito d'impresa delle persone fisiche e delle società commerciali, nonché il reddito di lavoro autonomo di artisti e professionisti.
Sicchè, pur in presenza di una contabilità formalmente e sostanzialmente regolare, l'Agenzia delle
Entrate può procedere all'accertamento di un maggior reddito avvalendosi di prove presuntive, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, sono state evidenziate le incongruenti dinamiche riscontrate in merito all'andamento del conto "cassa contanti" – che presentava saldi progressivi di consistente valore, stridenti con gli analoghi saldi negativi rilevati sul conto corrente bancario come ben esposto dall'agenzia. L'insieme degli elementi unitariamente considerati fa ritenere complessivamente inattendibile la contabilità e legittima pienamente la scelta del metodo induttivo”, sicchè, “In assenza di elementi precisi introdotti dalla parte, inoltre, appare affidabile la scelta dell'agenzia di affidarsi agli studi di settore per la rideterminazione del reddito” (v. sentenza Corte di Giustizia
Tributaria sub. allegato n. 5 fascicolo . Pt_3
D'altra parte, nell'avviso di accertamento, sono state riportate irregolarità nella compilazione delle ricevute-fatture (omessa indicazione della natura e quantità dei beni-servizi), incompletezza delle distinte di giacenza inziale e rimanenza finale, incongruenza del conto cassa con riguardo ai saldi di apertura e chiusura rispetto al volume di affari dichiarato, con presenza di valori positivi non concordanti con gli interessi passivi bancari, molteplicità di operazioni di prelievi e versamenti contanti tali da indurre ad incassi non contabilizzati.
Ai fini del decidere è, altresì, utile la sentenza innanzi richiamata nella parte in cui rigetta il motivo di ricorso relativo presunta sussistenza di un debito di circa € 15.000,00 nei confronti della
ETKON AG.
Il Collegio, a tal fine, ha osservato che “parte ricorrente avrebbe dovuto fornire documentazione utile a ritenere l'esistenza del debito stesso (documentazione di consegna di merce, contratti, mail o altro), trasferendo, dunque, sull'agenzia l'onere di provare la fittizietà del rapporto o, comunque,
l'insussistenza del debito. Parte ricorrente si sofferma per lo più sula persistenza del debito, piuttosto che evidenziare l'effettività dello stesso, per la semplice considerazione che il debito, prima di persistere, deve venire ad esistenza”.
L'atto di accertamento, sul punto, evidenzia la mancata produzione di documentazione contabile da cui inferire l'esistenza del debito.
Anche nel presente giudizio non è stata offerta la benchè minima prova sull'esistenza effettiva del debito.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
IN PERSONA DELL'ON TI nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato il 26/05/2023, nella causa iscritta al n. 4494/2023 R.G.A.C. così Pt_3
provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la parte opponente alla refusione in favore dell' delle spese di lite, liquidate in Pt_3
euro 2700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro