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Articolo 3 della Legge 12 luglio 2005, n. 141
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Legge 12 luglio 2005, n. 141
Articolo 3 della Legge 12 luglio 2005, n. 141
Versione
23 luglio 2005
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 23 luglio 2005
Vedi fonte istituzionale
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