Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2262/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE TERZA CIVILE nella persona del Giudice, dott. A.D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2022 promossa da:
in persona del l.r. p.t., con Avv. Banti, Lezzi e Berardi Parte_1
ATTRICE - OPPONENTE contro in persona del l.r. p.t., con Avv. M. Ferrario CONVENUTA - OPPOSTA CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede, visto l'art. 281 sexies c.p.c., OSSERVA Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 679/2022 pubblicato il 27.04.2022, in CP_ accoglimento del ricorso depositato da in persona del l.r. p.t. (di seguito ) che assumeva CP_1 che il proprio credito sarebbe derivato dal mancato pagamento delle fatture nn. 72/e, 73/e del 30.07.2021, n.2/e del 21.01.2022 e n.3/e del 31.01.2022, questo Tribunale ingiungeva alla
[...]
in persona del l.r. p.t. (di seguito ) di pagare alla ricorrente, entro quaranta Parte_1 Pt_1 giorni dalla notifica, "… la somma di € 128.779,44, di cui € 90.329,44 immediatamente dalla notifica del presente decreto", oltre agli interessi moratori e alle spese della procedura di ingiunzione. Con atto di citazione ritualmente notificato, (quale società in house providing unipersonale soggetta Pt_1
a direzione e coordinamento di ex azienda municipalizzata del , Controparte_2 Controparte_3 le cui azioni sono interamente detenute dal ) promuoveva opposizione avverso Controparte_3 detto decreto e, dopo aver riferito
- della stipula tra le parti, in data 14.11.2020, del contratto d'appalto (di seguito “Il contratto”) avente ad oggetto opere di riqualificazione dello stabile, denominato "Palariosto", di proprietà del Controparte_3
;
[...]
- della durata dell'appalto (come convenuto all'art. 13 del Capitolato) di giorni 240 consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (e, dunque, con termine finale al 23.06.2021 stante l'inizio dei lavori in data 26.10.2021); CP_
- dell'avvenuto pagamento ad , a seguito di determinazione n. 432/AS del 22.12.2020, dell'anticipazione contrattuale del 20% prevista dall'art.35, co. 18, del Codice-D.Lgs. 50/2016, pari a
€46.991,41 a seguito della costituzione della prescritta garanzia fidejussoria di €39.472,79, come da art. 11 del Contratto;
pagina 1 di 9
- dell'avvenuta contestazione in data 26.01.2021 ad dell'ingiustificato ritardo nell'avvio del cantiere nonché, successivamente, per la lentezza nella prosecuzione degli stessi lavori e per la carenza di maestranze;
- dell'avvenuto riscontro di lavorazioni mal eseguite consistenti nella mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino delle facciate esterne rivestite in (per es. mancanza o danneggiamento di CP_4 piastrelle del rivestimento in sulla facciata fronte strada e su quella posteriore;
macchie e sporcizia CP_4 dei serramenti;
danneggiamento di elementi in marmo delle finestre) a seguito di comunicazione scritta trasmessa il 17.08.2021dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che aveva convocato l'appaltatrice in cantiere per il 24.08.2021 per valutare le lavorazioni eseguite;
- della consegna dei lavori con 98 giorni di ritardo;
CP_
- della determinazione n. 432AS del 24.03.2022, comunicata ad e al garante in data 27.04.2022, a causa di tali inadempimenti, per:
* risolvere il Contratto per fatto e colpa dell'appaltatore azionando il rimedio risolutorio previsto dal terzo comma dell'art. 108 Dlgs 50/2016;
* escutere la garanzia fidejussoria n. DE0627317 emessa il 23.10.2020;
* riservarsi di quantificare eventuali maggiori danni;
- della falsità delle sottoscrizioni apposte a firma del RUP, Geom. (che provvedeva a Persona_1 disconoscere) sui documenti 3 e 4 allegati al ricorso monitorio;
CP_
- dell'avvenuto pagamento ad della somma di €124.491,41, con residuo proprio debito di soli
€42.017,44, comunque completamente assorbito dal proprio maggior credito vantato nei confronti di CP_ ; CP_
- dell'avvenuto pagamento di subappaltatori che aveva omesso di saldare;
chiedeva, a fronte dell'asserito grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice, oltre la sospensione/revoca della provvisoria esecutività del decreto opposto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto d'appalto stipulato dalle parti ovvero l'accertamento della già avvenuta risoluzione dello stesso e di null'altro dovere all'appaltatrice, con condanna della controparte sia al pagamento delle penali maturate per il ritardo sia al risarcimento dei danni subiti nonché al rimborso degli importi già corrisposti ai subappaltatori;
e in via subordinata, eccepiva la compensazione degli avversi crediti. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e le domande svolte in quanto ritenute infondate e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva la malafede della controparte negli operati disconoscimenti dei documenti prodotti e la correttezza dei lavori svolti, contestava l'addebito di eventuali danni, di ogni ritardo nella consegna dell'opera, il verbale di sopralluogo datato 24.08.2021 prodotto sub doc. 10 dall'opponente perché dai contenuti non veritieri e redatto in propria assenza nonché la debenza delle somme pagate dalla controparte ai subappaltatori. Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite, concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. VI c.p.c, ammessa ed espletata la prova ritenuta ammissibile e rilevante nonché c.t.u. sui luoghi di causa con i chiarimenti a seguito di contestazioni delle parti, ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 16.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c..
pagina 2 di 9 Premesse, in limine litis, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale trattandosi di controversia relativa alla fase di esecuzione del contratto (v. in questo senso giurisprudenza costante), va subito ricordato che esistono due distinti regimi per la risoluzione di un contratto pubblico: quello tratteggiato dal d.lgs. 50/2016, che contempla una risoluzione unilateralmente disposta dal soggetto aggiudicatore e costituisce una deroga al diritto comune, rinvenendo il proprio fondamento nell'esigenza di tutelare il prevalente interesse pubblico alla pronta e regolare esecuzione del contratto, ma che comunque integra i rimedi approntati dal codice civile del 1942; e quello previsto dal codice civile, articolato nelle ipotesi di risoluzione di diritto, da un lato, e di risoluzione giudiziale, dall'altro. Per quanto qui di interesse, i commi 3 e 4 dell'art.108 d.lgs.50/16 (che riproducono la disciplina di cui al previgente art.136 d.lgs.163/06) prevedono particolari ipotesi di risoluzione per inadempimento, che la giurisprudenza prevalente configura quale diritto potestativo di natura contrattuale (v. TAR Campania Napoli 3110/09; C.d.S. 5071/08; TAR Emilia Romagna Parma 437/08), consentendo alla stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in caso di ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione del contratto imputabili all'aggiudicatario tali da compromettere la corretta esecuzione dell'opera e la buona riuscita dei lavori/servizi o forniture, sicché il direttore dei lavori ne dà notizia al responsabile del procedimento il quale formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine per eventuali osservazioni e deduzioni;
solo a seguito delle controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza risposta dell'appaltatore, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto (comma 3). Il comma 4 regolamenta l'ipotesi in cui vi sia un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore: il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto assegna un termine (non inferiore a 10 giorni, salvi casi d'urgenza) entro cui l'appaltatore deve eseguire le prestazioni;
decorso tale termine, a seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore, al permanere dell'inadempimento, la stazione appaltante risolve il contratto. Non è inutile, ancora, ricordare che
- secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e dei giudici di merito (cfr. ex plurimis Cass.7476/1997, Cass.1052/1995) l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori (v. Cass. 2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. 21101/2015, Cass.17371/2003), dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa (v. Cass.5915/2011, Cass.5071/2009). Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito: tale prova può essere fornita in sede monitoria da fatture e contabilità; tuttavia, all'atto della contestazione da parte del debitore con la proposizione dell'opposizione, tale documentazione non è più sufficiente, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, sicché il ricorrente in via monitoria –in qualità di attore- è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (cfr. ex multis, Cass.17371/2003, Cass.5915/2011, Cass.5071/2009); pagina 3 di 9 - la fattura commerciale - avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto -, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, che purtuttavia non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più mero indizio, con la conseguenza che, contro ed in aggiunta al contenuto della stessa, devono ritenersi ammissibili altre prove (v. ex multis Cass.10160/99, Cass.9593/04, Cass.15383/10, Cass.299/16).
- a seguito delle contestazioni mosse dall'opponente nell'atto di opposizione, s'impone, quindi, alla parte opposta di indicare specificamente e provare i fatti costitutivi della propria domanda, nonché del proprio adempimento e gli inadempimenti della controparte, non potendo affatto concludersi per una relevatio dell'opposto dall'onere della prova: “… a norma dell'art. 2697 c.c., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati …” (così Cass. 4197/1982, v. in senso conf. v. Cass. 3307/1986, Cass. 2901/1975). Così delineati i termini del riparto del carico dimostrativo fra le parti in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, va subito chiarito che il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- del corretto adempimento degli obblighi contrattuali gravanti su , stante l'asserito mancato Pt_1 CP_ pagamento di fatture emesse da a seguito di esecuzione di lavori di “riqualificazione dello stabile
” di cui al contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 14.11.2020 (pulizia del rivestimento delle CP_5 facciate con contemporanea manutenzione degli elementi localmente ammalorati ovvero le piastrelle in klinker e gli elementi del telaio in cemento armato); CP_
- del corretto adempimento contrattuale di , stante la dedotta contestazione da parte dell'opponente di ritardi (98 giorni) e gravi difetti nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto, tali da giustificare la risoluzione del contratto e l'estinzione dell'avverso diritto di credito;
- dell'effettività ed entità dei pretesi danni patiti dalla stazione appaltante a seguito di detti lavori;
- degli importi già erogati dall'opponente ai subappaltatori. Inquadrata la fattispecie concreta nell'ambito del contratto di appalto e la domanda delle parti entro lo schema dell'adempimento contrattuale, va ricordato che la garanzia spettante al committente ex art.1668 c.c. contempla, alternativamente, da un lato, l'azione di esatto adempimento, mediante l'eliminazione delle difformità e dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento dei danni (comma 1), dall'altro, la risoluzione del contratto (comma 2). Quest'ultima azione, a differenza delle altre due - che presuppongono unicamente l'inesatto adempimento -, si basa su un'ulteriore condizione, costituita dall'essere le difformità o i vizi tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione. Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera è, invero, necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione del contratto di compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art.1668, co. 2, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art.1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art.1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. pagina 4 di 9 Pertanto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla propria destinazione in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità. (cfr. ex plurimis, Cass.5250/2004). Quanto al riparto dell'onus probandi, incombe sul committente l'onere di provare la sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre spetta all'appaltatore provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile: la colpa dell'appaltatore è, infatti, presunta, in aderenza alla regola generale di cui all'art.1218 c.c.. “Il discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante con riferimento alla domanda dell'artefice di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo;
ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi” (così Cass. 1701/2025, cfr. anche Cass. 936/2010, Cass, 3472/2008, Cass. 98/2019, Cass. 1634/2020, Cass. 25410/2024; Cass. 16312/2024). Individuati così gli oneri probatori, mentre appunto ha precisamente contestato e provato i vizi Pt_1 CP_ lamentati (cfr. la documentazione allegata all'atto introduttivo), , quale soggetto onerato della dimostrazione dell'avvenuta corretta esecuzione delle attività per le quali viene richiesto il compenso, non ha fornito adeguata prova del corretto adempimento di tutte le obbligazioni poste a proprio carico o di non averle potute adempiere per causa a sé non imputabile. A tale conclusione soccorrono le valutazioni del C.t.u. (che si reputano pienamente condivisibili in quanto motivate, esaustive e logicamente convincenti anche rispetto ai rilievi critici sollevati dalle parti, e, pertanto, vanno poste alla base della presente decisione, avendo l'ausiliario del giudice dato ampiamente contezza delle proprie conclusioni), che, dopo ampia disamina dei luoghi di causa, ha comunque rilevato la CP_ sussistenza di vizi nelle opere realizzate da , ma, comunque, non tali da alterare la funzionalità del bene (cfr. relazione dep. il 26.11.2024), e, dunque, non tali da poter condurre alla risoluzione del contratto de quo, ma solo ad un risarcimento dei danni subiti a causa dell'avverso inadempimento, domanda questa avanzata dall'opponente e da ritenersi non ancorata alla risoluzione del contratto, ma alla emenda dei vizi. Ribadito che la stazione appaltante non ha contestato l'effettiva realizzazione delle opere ma solo il risultato finale (e, segnatamente: facciate in klinker sporche e macchiate, piastrelle di rivestimento in klinker rotte e mancanti, serramenti sporchi e macchiati, elementi lapidei rotti e lesionati), il C.t.u., confrontando lo stato dei luoghi al momento dei sopralluoghi peritali con le fotografie estrapolate da google street view (estratti temporali luglio 2019 e ottobre 2022: v. pag. 22 della c.t.u.), ha potuto concludere che l'oggetto dell'appalto fosse “in estrema sintesi una pulizia della facciata tramite detergenti e acqua in pressione senza particolari trattamenti preliminari del rivestimento” (v. pag. 24 della c.t.u.) e che, in relazione alle facciate, “…è evidente come gli aloni chiari sul rivestimento compaiano a seguito delle lavorazioni di facciata, durante le quali come si può notare sono stati anche ripristinati e tinteggiati i manufatti in cemento armato in precedenza lesionati dall'espulsione del copriferro….” (v. pag. 23 della c.t.u.). pagina 5 di 9 CP_ Appare evidente, a giudizio dell'ausiliario del Tribunale, che abbia operato in tal senso, senza però prevedere gli accorgimenti di protezione espressamente richiesti: “Il vizio qui descritto, che affligge il rivestimento esterno delle due facciate principali, ha un impatto puramente estetico e conseguentemente non preclude il normale godimento e la funzionalità del bene” (v. pag. 25 della c.t.u.). Sulla problematica attinente alle piastrelle, il C.t.u. ha affermato di non poter sapere con certezza quanti elementi fossero compromessi prima dell'intervento della convenuta, durante le operazioni peritali lo stesso ha però rilevato la mancanza di quattro elementi ripristinati unicamente con della malta cementizia tra l'altro di diversa colorazione (v. pag. 25 della c.t.u.) Ebbene, poiché nel contratto di appalto si chiedeva esplicitamente la “successiva posa in opera del rivestimento recuperato oppure di nuovo rivestimento il più simile possibile all'esistente” (v. pag. 27 della c.t.u.) e, dunque, la manutenzione delle facciate con particolare attenzione al rivestimento in klinker, i quattro elementi individuati come mancanti e
“sostituiti” con ripristini in malta, peraltro di diversa colorazione e fattura grossolana, evidenziano non solo come tale richiesta sia stata disattesa in tutto o in parte, ma anche tale vizio ha un impatto puramente estetico e non impatta sulla funzionalità dell'edificio (v. pag. 27 della c.t.u.). Sulla doglianza circa lo sporco e le macchie sui serramenti, già sostituiti con elementi nuovi prima CP_ dell'entrata in cantiere di (che, quindi, aveva l'onere della loro protezione), come risulta anche dalle fotografie riprodotte nel corpo della relazione peritale, il C.t.u. ha rilevato che “vari serramenti visionati su entrambe le facciate dell'edificio presentano in maniera diffusa piccole colature e graffi sul loro telaio mobile esterno” (v. pag. 27 della c.t.u.); “le colature sono compatibili e riconducibili a quanto riportato in merito alle macchie sulle facciate, ovvero alla mancata schermatura durante i lavaggi con l'acqua in pressione. Sempre ad incuria devono poi essere relazionati tutti i piccoli danneggiamenti locali (graffi e sfrisi) ravvisati” (v. pag. 28 della c.t.u.). In relazione a tali problematiche, conclude il consulente che “data la diffusione di questi difetti su un grande numero di serramenti si può escludere che tali problematiche siano riconducibili alla fornitura e posa antecedente all'opera della convenuta. Tali vizi riscontrati impattano in maniera significativa sull'estetica di manufatti comunque nuovi e pagati come tali” (v. pag. 28 della c.t.u.). Come per gli altri vizi, non viene precluso però il normale godimento né la funzionalità del bene. Quanto agli elementi lapidei rotti e lesionati, il consulente ha evidenziato che, “analogamente a quanto già riportato per le piastrelle di rivestimento in klinker, sussistono rotture puntuali di alcune soglie e cielini in marmo a contorno dei serramenti. Queste sono tutte localizzate sul fronte nord e riguardano 3 elementi al secondo piano ed 1 al primo piano” (v. pag. 29 della c.t.u.). Le cause di tale vizio, nonché conseguentemente la sua imputabilità, non sono tuttavia state accertate dal C.t.u. in capo all'opposta. Verificato ciò, i costi di eliminazione dei predetti vizi, così come quantificati dal C.t.u., devono essere posti CP_ a carico di . Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal consulente per complessivi € 29.113,00 (oltre oneri e imposte) (v. pag. 31 e ss. della c.t.u.), così come dettagliata nella relazione tecnica:
- €19.550,00 oltre iva, per l'installazione di un ponteggio dal piano strada sino ad altezza di gronda su entrambe le facciate principali, ipotizzando un mese come durata delle lavorazioni;
- €3.763,50 oltre iva, per la sistemazione delle facciate in klinker sporche o macchiate nonché per la sostituzione delle piastrelle di rivestimento rotte o mancanti;
- €3.200,00 oltre iva, per la pulizia dei serramenti;
- €600 oltre iva, per la sostituzione degli elementi lapidei rotti e lesionati;
pagina 6 di 9 - €2.000,00 oltre iva e cassa di previdenza, per compensi per il coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08. Il Tribunale, poi, concorda con l'affermazione formulata dal C.t.u. nella relazione peritale, secondo il quale
“si ritiene però francamente eccessiva la richiesta di sostituzione con nuovi serramenti fermo restando che le prestazioni tecniche degli stessi non sono state pregiudicate dai vizi” (v. pag.32 della c.t.u.), seppur sia fuor di dubbio che serramenti nuovi non dovrebbero presentare questi ammaloramenti estetici, così determinandone il minor valore come se fossero stati acquistati elementi di rivestimento di “seconda scelta”, cui generalmente sia applica uno sconto del 20-25% rispetto a quelli di catalogo. Purtuttavia, trattandosi di appalto separato rispetto a quello tra le parti in causa il consulente non ne ha identificato precisamente tale valore (v. pag.33 della c.t.u.). Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, deve, quindi, essere accertato il diritto della committente al risarcimento del danno corrispondente ai costi di ripristino sopra indicati pari a complessivi €29.113,00, oltre oneri e imposte. Su tale somma graveranno gli interessi legali a partire dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio sino al saldo. Parte opponente ha, inoltre, lamentato il ritardo nell'esecuzione del contratto d'appalto, il cui termine era stato convenuto dalle parti in 240 giorni dall'inizio dei lavori. Come è noto, la clausola penale si collega necessariamente alla duplice ipotesi dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento sul presupposto che l'uno o l'altro siano imputabili all'obbligato, circostanza la cui prova grava sulla parte che intenda avvalersi della clausola penale. Nel caso di specie, non ha in alcun modo dedotto e provato fatti e situazioni idonee a colorare la Pt_1 condotta dell'appaltatore della qualificazione soggettiva della colpa, essendosi limitata ad invocare l'inosservanza del termine convenuto nel contratto. Peraltro, dall'esame della documentazione prodotta è emerso che, nel corso dell'esecuzione del contratto, CP_ le opere contrattualizzate sono state oggetto di lavorazioni aggiuntive (cfr. pec di del 9.07.2021, prodotta sub doc.9 pag.2 nel fascicolo della stessa opponente): la presenza di varianti al progetto originario, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis, Cass.9152/2019, Cass.12396/2024), costituisce elemento idoneo a determinare l'elisione di termine di consegna e di penali stabiliti nel contratto. Infine, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (prodotta dall'opposta sub doc.15 e non contestata), è emerso altresì che i locali oggetto dei lavori non erano liberi da cose, e pertanto l'appaltatore ha dovuto preliminarmente sgomberare arredi, suppellettili, etc. (circostanza questa pure confermata a seguito dell'istruttoria orale, e anche parzialmente dai testimoni dell'opponente: cfr. dichiarazioni rese dai testi
, all'udienza del 27.09.2023 e del Testimone_1 Testimone_2 Persona_1 Tes_3
6.03.2024). Non potendo ritenersi provata l'imputabilità all'appaltatore del ritardo nella ultimazione e consegna delle opere, conseguentemente la domanda di condanna al pagamento della penale per il ritardo deve essere respinta. Deve invece riconoscersi all'opponente il controcredito portato da quanto corrisposto ai subappaltatori, nei limiti di seguito indicati.
lamenta, invero, di essere stata costretta a farsi carico, in adempimento dell'art.105, co. 13, lett. Pt_1
b), D. Lgs. 50/2016 - che prevede l'obbligo da parte della stazione appaltante di corrispondere a favore del subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni effettuate, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore - del pagamento delle fatture emesse da subappaltatori e, più precisamente: pagina 7 di 9 - €7.625,67, di cui alla fattura n. 100 del 20.7.2021 emessa da ED.I Control Automation System S.r.l. per fornitura e posa impianti elettrici ed idraulici (v. doc. 16 di parte opponente);
- €10.000, di cui alla fattura n. 68/001 del 30.6.2021 emessa da SSA Coperture S.r.l. a saldo dei "lavori di bonifica amianto r rifacimento copertura c/o cantiere sito a ST AR (VA) Via Ariosto n. 3”. Inoltre, sempre con riferimento a ha provveduto al pagamento anche delle spese Controparte_6 sostenute dalla stessa per la fase monitoria e per il precetto, ammontanti ad €1.311,60 (v. doc. 16 bis e 17di parte opponente);
- €15.000, di cui alla fattura n. 37 del 31.8.2021 emessa da ((v. doc. 19 e ss. di parte Controparte_7 opponente). Ebbene, ritenuta l'infondatezza delle contestazioni svolte dall'opposta in merito all'esorbitanza delle somme richieste dai subappaltatori, in quanto doglianza rimasta al rango di mera affermazione e priva di supporto probatorio, e al dedotto pagamento di acconti, in quanto non provato, deve concludersi che, in applicazione dell'art. 36 del capitolato d'appalto inter partes (cfr. doc.13 di parte opponente: "l'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di CP_ lavori subappaltati"), debba restituire ad le somme pagate ai subappaltatori, pari a complessivi Pt_1 CP_
€32.625,67, dovendosi escludere che ad vadano imputate le spese legali di recupero del credito da parte di SSA Coperture S.r.l. (in quanto tenuta al pagamento, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe Pt_1 dovuto pagarle immediatamente senza attendere le azioni giudiziali). Su tali somme graveranno gli interessi legali dai pagamenti al soddisfo. CP_ Occorre infine esaminare l'asserito credito vantato da nei confronti di . Pt_1
Il C.t.u., analizzando e misurando tutti i lavori realizzati dall'appaltatrice, ha quantificato i corrispettivi dovuti CP_ da ad in complessivi €197.902,21 (v. pag.13 della c.t.u.). Pt_1
Dalla documentazione versata in atti, e circostanza comunque non contestata, risultano acconti pagati da CP_
ad per €124.491,41 (v. doc.4 allegato al ricorso monitorio), di tal che residua un credito di Pt_1 CP_
di €73.410,80, oltre Iva e accessori. Applicata, infine, la compensazione tra le rispettive poste debitorie e creditorie come sopra individuate (in relazione, da un lato, al risarcimento dei danni liquidati all'opponente e alle somme anticipate dalla stessa CP_ ai subappaltatori e, dall'altro, al credito residuo di ), parte opponente deve essere condannata al pagamento della differenza. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. La parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica la totale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 679/2022 emesso dal Tribunale di ST AR in data 27.04.2022;
2. accerta che il credito vantato da nei confronti di è pari a CP_1 Parte_1
€73.410,80 oltre iva e accessori come indicati in parte motiva;
pagina 8 di 9 3. accerta che il credito vantato da nei confronti di è pari a Parte_1 CP_1
€29.113,00, oltre oneri e imposte, a titolo di costi di ripristino, nonché a €32.625,67, quali importi pagati ai subappaltatori, oltre interessi come indicati in parte motiva;
4. operata la compensazione dei crediti di cui ai capi 2) e 3), condanna Parte_1 al pagamento della differenza nei confronti di
[...] CP_1
5. rigetta ogni altra domanda avanzata;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u.. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.
Così deciso in ST AR il 16.04.2025
Il Giudice
A. D'Elia
pagina 9 di 9