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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 684/2017 R.G. vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Messina, Via CodiceFiscale_1
Maddalena n. 128, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ciraolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
–opponente–
E
a socio unico, con sede in Conegliano, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Ponz de Leon, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Messina, Via Cesareo n. 29; -opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2017, conveniva in Parte_1
giudizio e proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con Controparte_2
cui l'istituto bancario gli intimava il pagamento di una determinata somma nella sua qualità di mutuatario, unitamente a e in Parte_2 Parte_3
conseguenza dell'inadempimento nel pagamento delle rate mensili, a seguito del quale era stata iniziata la procedura esecutiva di pignoramento immobiliare nei confronti degli altri due mutuatari.
Assumeva la nullità delle clausole del contratto di mutuo con le quali erano stati convenuti interessi moratori e corrispettivi più elevati rispetto al così detto tasso soglia e, pertanto, da considerarsi usurari.
In particolare, deduceva che i c.d. “Interessi di Mora” risultano più elevati rispetto al tasso soglia fissato nella misura dell'8,27% dal D.M. alla data di stipulazione del contratto, in quanto la somma del tasso c.d. “corrispettivo sul mutuo” pari al 6,75% e di quello di mora pari ad un ulteriore 2% comporta l'applicazione di un tasso contrattuale globale dell'8,75%, sensibilmente più alto rispetto al suddetto limite.
Assumeva, inoltre, l'illegittimità dell'azione avviata da Controparte_2
lamentando un uso eccessivo dei mezzi di esecuzione da parte del creditore procedente, la cui condotta non parrebbe rispettare il canone della buona fede oggettiva e della correttezza valevole pure nel processo esecutivo. Precisava che, trattandosi di un mutuo fondiario con garanzia immobiliare,
l'odierna opposta non avrebbe dovuto avviare l'azione esecutiva nei confronti del
[...]
senza avere prima esaurito l'instaurata procedura espropriativa dell'immobile Pt_1
ipotecato, potendo procedere nei confronti di quest'ultimo limitatamente all'eventuale somma residua non soddisfatta attraverso la prima azione.
Chiedeva, pertanto, di accertare la natura usuraria degli interessi pattuiti da
[...]
e dai sigg. e (c.d. CP_2 Parte_2 Parte_4 Parte_1
parte mutuataria) col contratto di mutuo ipotecario del 15.2.2002 in Notar Per_1
nonchè l'esercizio abusivo dei mezzi di espropriazione da parte del suddetto
[...]
Istituto di Credito nei confronti del e confermare, quindi, l'improcedibilità Parte_1
dell'azione avviata nei confronti di quest'ultimo con la notifica del precetto impugnato.
Si costituiva la società che replicava e chiedeva il rigetto CP_2
dell'opposizione e delle conseguenti domande proposte dal . Parte_1
Subentrava, come parte opposta, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, quale cessionaria di tutte le linee di credito di
[...]
giusta cessione pubblicata sulla G.U. del 5.8.2017, nonché Controparte_4
quale incorporante di Controparte_2
Successivamente, si costituiva, con comparsa in prosecuzione, a Controparte_1
socio unico, nella qualità di cessionaria dei crediti vantati da , Controparte_5
facendo proprie e ribadendo tutte le domande, eccezioni e difese già tempestivamente sollevate in atti e verbali di causa dall'originaria opposta e, a seguire, da
[...] CP_3
La società unipersonale rilevava, fra l'altro, che parte opponente, nell'eccepire la nullità delle clausole contrattuali che avrebbero fissato interessi corrispettivi e moratori superiori al c.d. “tasso soglia”, non aveva spiegato in quale segmento temporale, come e perché, sulla base della documentazione dalla stessa controparte
Parte prodotta, il sarebbe stato sforato, limitandosi l'opponente ad affermare che,
attraverso il cumulo degli interessi corrispettivi e moratori previsti nel contratto di mutuo, si sarebbe superato, da parte della banca, il c.d. “tasso soglia”.
All'udienza del 14 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice poneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-
legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione all'esecuzione e le conseguenti domande proposte dal
[...]
sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate. Pt_1
Deve essere, preliminarmente, osservato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è
nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c.
1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Ebbene, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., coordinato con l'art. 1 disp. prel.
c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cassazione civile sez.
III, 26 giugno 2001, n.8742; così anche Cassazione civile sez. un., 29 aprile 2009,
n.9941).
Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che “né la mancata produzione della copia dei
decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia
antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza
impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto
l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti
ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non
altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543).
Preme sottolineare che questa soluzione non contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cassazione civile,
sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che
prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando
gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere
proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che
sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non
si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o
usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse
fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non
poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della richiamata giurisprudenza, posto che parte attrice ha depositato nel proprio fascicolo i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi ultra soglia ratione temporis applicabili, deve ritenersi l'infondatezza delle doglianze del , avendo costui contestato esclusivamente l'usurarietà Parte_1
dell'interesse moratorio, calcolando il medesimo secondo orientamenti giurisprudenziali non condivisibili. Per la determinazione dell'usurarietà degli interessi applicati non può, infatti,
procedersi alla sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori previsti nel contratto di finanziamento.
Tradizionalmente, tale orientamento si fonda sulla sentenza della Corte di
Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013, per la quale “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Invero, tale pronuncia sostiene solamente che l'usurarietà vada verificata anche per gli interessi di mora (tale soluzione è oramai pacifica in giurisprudenza: cfr.
Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27442; Cassazione civ., sez. VI, 4
ottobre 2017, n. 23192; Corte Costituzionale, 25 febbraio 2002, n. 29), ma non afferma il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura.
Sul punto, il più recente orientamento giurisprudenziale afferma che “la L. n. 108
del 1996 non ammette che possa attuarsi una comparazione tra il tasso soglia e la
sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri
costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico
andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano
logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali
interessi” (Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n. 31615, per la quale “gli interessi
corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione
del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una
determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi,
pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito
Tribunale Roma, sez. XVII, 07 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI,
31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori,
stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è
necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento
(Cass. 9201/2024).
Alla luce di quanto dedotto, ossia che la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria, la domanda di parte attrice deve essere rigettata perché è stato erroneamente considerato usurario l'interesse applicato ai contratti di finanziamento laddove calcolato tramite il cumulo tra gli interessi corrispettivi e moratori.
Tanto premesso e considerato che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo e moratorio, singolarmente considerato, è smentita dalle stesse allegazioni di parte attrice, le domande del devono essere rigettate, dovendosi ritenere Parte_1
inammissibile in quanto esplorativa la richiesta consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile.
E' infondata anche l'altra doglianza, ancora ribadita nelle note conclusive, che contengono, poi, allegazioni e deduzioni del tutto nuove e, quindi, inammissibili.
Invero, fermo restando che non risulta iniziata alcuna azione esecutiva nei confronti del -che sarebbe stata, comunque, legittima essendo il predetto, Parte_1
al pari degli altri mutuatari (nei cui confronti si è, invece, proceduto esecutivamente),
inadempiente all'obbligo di restituzione delle somme ricevute in virtù del contratto-,
l'intimazione di pagamento nei suoi confronti è pienamente legittima, non ravvisandosi, quindi, il lamentato eccesso nell'uso dei mezzi esecutivi, peraltro di incerta configurazione.
Assorbite le altre questioni e doglianze sollevate -anche da controparte-, la domanda di parte attrice deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione all'esecuzione e le domande proposte da . Parte_1 Condanna il al pagamento in favore della parte opposta delle spese Parte_1
del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.810,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Messina, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo